“Leggi Speciali” e gestione DAO
Simone Paolucci
Lombardia Informatica S.p.A. - Direzione SISS - Area Supporto Normativo e Privacy Office
30-31 Ottobre 2013 - AO Sacco Milano
“Leggi Speciali”
Le disposizioni normative a tutela dell’anonimato della persona (c.d. “Leggi
Speciali”) sono volte a proteggere:
Vittime atti di violenza sessuale
L. n. 66 del 15.02.1996
Vittime atti di pedofilia
L. n. 269 del 03.08.1998
L. n. 38 del 06.02.2006
D.M. n. 240 del 30.10.2007
Persone sieropositive
L. n. 135 del 05.06.1990
D.M. 13.10.1995 (Ministero Sanità)
D.P.R. 7-4-1994
D.M. 30-11-1990 n. 444
D.M. 13-10-1995
D.M. 31-3-2008
Persone che fanno uso di sostanze
D.P.R. n. 309 del 09.10.1990
stupefacenti, psicotrope e di alcool
Persone che decidono per IVG
L. n. 194 del 22.05.1978
Persone che decidono per il parto in anonimato D.M. n. 349 del 16.07.2001
Persone che fruiscono dei consultori familiari
L. n. 405 del 29.07.1975
Vittime atti di violenza sessuale e pedofilia
L’art. 12 della L. 66/1996, l’art. 8 della L. 269/1998 e l’art. 9 della L. 38/2006 hanno modificato
il titolo II del Codice Penale, disponendo che:
Art. 734-bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di
violenza sessuale.
«Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo
consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi»
Numero articolo
600-bis
600-ter
600-quater
Rubricato
prostituzione minorile
600-quinquies
iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile
violenza sessuale
circostanze aggravanti
atti sessuali con minorenne
corruzione di minorenne
violenza sessuale di gruppo
anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'articolo 600-quater.1
609-bis
609-ter
609-quater
609-quinquies
609-octies
pornografia minorile
detenzione di materiale pornografico
pornografia virtuale
Persone sieropositive
L’art. 5 della L. 135/1990 prevede che:
«La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per
infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
riferiti».
Lo stato infettivologico del minore non deve essere rivelato a coloro con cui egli
abbia rapporti di assistenza, educazione e socializzazione. Fanno eccezione alcune
ben determinate categorie di persone, ad esempio gli esercenti la patria potestà o
persone da loro delegate a seguire il minore nelle vicende sanitarie connesse
all’HIV o l’autorità giudiziaria che interviene nell’interesse del minore o le persone
da essa autorizzate (fonte Ministero della Salute).
I dati anagrafici relativi a persone sieropositive o affette da AIDS devono essere
conservati separatamente da quelli sanitari. Inoltre se questi ultimi sono contenuti in
elenchi, registri e banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura o
sistemiche che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità
(parere Garante Privacy 25/02/2000).
Persone che fanno uso di sostanze
stupefacenti, psicotrope e di alcool
Per quanto concerne la tossicodipendenza gli interessati, a loro richiesta, possono
beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle
ASL, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o
dipendente.
Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione (art. 120, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
L’esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La
segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato (art. 121, D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309).
Persone che si sottopongono a IVG
L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è
stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per
territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia
dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto,
senza fare menzione dell’identità della donna (art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194).
Parto in anonimato
In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di
filiazione ignota) anziché l’indicazione dei dati, il medico dovrà indicare
all’interno del certificato di assistenza al parto, il codice 999 per «Donna che non
vuole essere nominata» (D.M. 16 luglio 2001 n. 349).
Persone che fruiscono dei consultori familiari
I consultori familiari trattano dati sensibili delle persone che si rivolgono a loro,
raccogliendoli in schede informative. Tali dati sono necessari per i compiti loro
attribuiti e in linea di massima i dati sensibili raccolti sono informatizzati. Non è
prevista la trasmissione dei dati identificativi, a meno di situazioni particolari
previste dalla normativa, come la segnalazione al Tribunale dei Minorenni.
Oscuramento per Leggi Speciali
1/2
Le disposizioni normative a tutela dell’anonimato della persona sono recepite nel SISS
attraverso l’oscuramento del dato sanitario (attualmente solo per HIV, tossicodipendenze,
IVG e violenze).
Nelle attività che gli operatori della socio-sanità svolgono per il cittadino, non devono
comparire riferimenti alla presenza di dati sanitari oscurati (non vengono pertanto notificati
al medico curante gli eventi sanitari che riguardano queste tipologie di dati, così come
non viene indicata la presenza di questi dati sanitari quando un operatore socio-sanitario,
abilitato, accede ai dati sanitari di un cittadino attraverso il FSE).
Oscuramento:
Operazione che introduce regole più restrittive di controllo accessi al dato sanitario e
rende pertanto non visibili, agli operatori sociosanitari, i dati sanitari oscurati di un cittadino,
se non è presente la Carta CRS dello stesso cittadino e se questi non ha digitato il
corrispondente PIN.
Deoscuramento:
Operazione che ripristina le condizioni normali di accesso al dato sanitario del cittadino,
permettendo in tal modo agli operatori sociosanitari di accedere al dato secondo le
regole del proprio profilo operatore.
Oscuramento per Leggi Speciali
2/2
L’indicazione che il contenuto clinico di un referto individui la presenza di un
dato clinico-sanitario disciplinato da Leggi Speciali, è una informazione la cui
formulazione compete al medico refertante o ad un medico della U.O. a cui
appartiene il medico che ha prodotto il “referto”.
Il processo di refertazione prevede pertanto che il medico refertante evidenzi
che il referto da lui prodotto, contiene informazioni che indicano uno o più stati
sanitari disciplinati da disposizioni di legge speciali. Tale evidenza (“attributo”)
deve indicare anche la/le tipologie del dato clinico-sanitario (HIV,
tossicodipendenze, IVG e violenze).
L’attributo fa parte del Documento di Autorizzazione e Oscuramento (DAO)
che viene prodotto e firmato digitalmente insieme al “referto”.
L’oscuramento di un “referto” comporta che siano resi non visibili, applicando
le stesse regole per l’accesso, anche gli eventi sanitari e le prescrizioni che nel
FSE sono ad esso collegati.
Documento di Autorizzaione e Oscuramento
Il Documento di Autorizzazione e Oscuramento (DAO) è il documento che
accompagna il “referto”, all’interno del quale sono presenti gli “attributi” relativi
alla visibilità del referto nei confronti dei medici (oscuramento) e nei confronti
del cittadino (autorizzazione).
Per quanto riguarda la visibilità verso i cittadini, l’art. 84 D. Lgs. 196/2003
prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato, da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal Titolare
del trattamento.
L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha stabilito che
l’intermediazione sia soddisfatta se il documento clinico è accompagnato da
un giudizio scritto con la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni a
richiesta.
Pertanto qualora il “referto” non venisse autorizzato dal medico, il cittadino non
potrà accedervi attraverso il suo FSE.
Il cittadino, in caso di “referto” non autorizzato, viene chiamato da parte
dell’Azienda Ospedaliera/medico per fornirgli le opportune spiegazioni.
Oscuramento “volontario”
Oltre all’oscuramento per Leggi Speciali, il SISS prevede l’Oscuramento
“volontario” su richiesta del cittadino/paziente.
Il cittadino all’accettazione dell’Azienda Ospedaliera richiede che il “referto”
che verrà generato a seguito dell’esame/accertamento/visita, dovrà essere
oscurato.
L’Azienda Ospedaliera, secondo i propri processi organizzativi interni, veicola la
richiesta del cittadino al refertante che all’interno del DAO inserisce il relativo
“attributo”.
Deoscuramento dei referti
La modifica della tipologia di oscuramento di un referto oscurato, così come il
deoscuramento di un “referto” oscurato per errore), sono processi che
competono alla Unità Operativa (U.O.) dell’Azienda Ospedaliera che ha
prodotto il “referto”.
Pertanto se un qualsiasi operatore sociosanitario che accede al “referto”
oscurato su autorizzazione del cittadino, ritiene che questo non debba essere
oscurato, deve comunicare questa richiesta alla U.O. che ha prodotto il
“referto” o direttamente al medico refertante. La U.O./refertante decideranno in
autonomia se accettare o no la richiesta inoltrata e deooscurare il “referto”.
Grazie per l’attenzione
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“Leggi Speciali” e gestione DAO