Seconda Sessione: Il tirocinio per l’inclusione: le nuove norme regionali Gabriele Marzano – Responsabile Servizio Lavoro, Formazione, Scuola – Provincia di Parma 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità 1 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Temi principali dell’intervento Breve relazione su: - Alcuni dati quanti-qualitativi su tirocini promossi in EmiliaRomagna negli anni passati; - L’impianto generale della nuova legge regionale n. 7/2013 sui tirocini formativi e di orientamento professionale; - Regolamentazione specifica su tirocini per soggetti disabili e svantaggiati (di cui a DGR 1472/2013), fra cui: - Durata e ripetibilità dei progetti; - Finanziamento pubblico; - Organismi tecnici di valutazione. 2 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero tirocini promossi negli anni 2007-2011 per genere e Provincia (valori assoluti) Forlì Reggio Bologna Ferrara Modena Parma Piacenza Ravenna Cesena Emilia 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 3 39 54 40 53 189 31 29 34 28 25 147 56 25 47 44 19 191 69 95 203 316 301 984 49 95 69 87 69 369 0 5 15 9 22 51 120 117 95 143 100 575 52 58 61 81 53 305 EmiliaRimini Romagna 30 31 30 32 39 162 410 494 608 780 681 2.973 Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 3 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero tirocini formativi promossi negli anni 2007-2011 per genere e per Provincia (dato totale) Forlì Bologna Ferrara Cesena Uomini 115 76 90 Donne 74 71 101 Totale 189 147 191 Totale % 6,4% 4,9% Modena Parma Piacenza Ravenna 567 417 984 244 125 369 6,4% 33,1% 12,4% 28 23 51 291 284 575 Reggio Emilia 164 141 305 Rimini Totale 95 1.670 67 1.303 162 2.973 1,7% 19,3% 10,3% 5,4% 100,0% Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 4 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero partecipanti ai tirocini formativi e di orientamento promossi negli anni 2007-2011 (dato totale) per genere, età (v.a., % riga, % col.) Classe di età Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 15-24 25-34 35-44 87 66 153 7,3% 7,1% 7,2% 56,9% 43,1% 100,0% 291 251 542 24,5% 27,0% 25,6% 53,7% 46,3% 100,0% 294 272 566 24,8% 29,3% 26,8% 51,9% 48,1% 100,0% 45 e oltre 514 340 854 43,3% 36,6% 40,4% 60,2% 39,8% 100,0% Totale 1.186 929 2.115 100,0% 100,0% 100,0% 56,1% 43,9% 100,0% Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 5 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero e durata media (in giorni) dei tirocini promossi negli anni 20072011 per Province (dato totale) UOMINI DONNE TOTALE v.a. n. giorni v.a. n. giorni v.a. n. giorni Bologna 115 81,6 74 92,8 189 86,0 Ferrara 76 160,0 71 143,7 147 152,1 Forlì-Cesena 90 104,3 101 86,0 191 94,6 Modena 567 132,4 417 131,3 984 143,4 Parma 244 110,4 125 111,4 369 110,7 Piacenza 28 163,6 23 186,8 51 174,0 Ravenna 291 114,2 284 111,5 575 112,9 Reggio-Emilia 164 123,6 141 119,4 305 121,7 95 94,9 67 104,3 162 98,7 1.303 120,8 2.973 121,6 Rimini Emilia- Romagna 1.670 120,6 Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 6 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero tirocini che sono stati seguiti da almeno un avviamento di lavoro negli anni 2007-2012 (per anno) n. tirocini con almeno 1 avviamento n. di tirocini con almeno 1 avviamento Totale nella stessa azienda del tirocinio in altra azienda tirocini con % su tot. entro % su tot. % su tot. % su tot. almeno un entro 6 tirocini 12m. tirocini entro tirocini entro tirocini avviamento mesi promossi * promossi 6 mesi promossi 12m. * promossi entro l'anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALE 72 74 89 84 116 2 437 22% 81 17% 76 15% 97 11% 93 14% 131 10% 2 15% 480 25% 17% 16% 13% 16% 10% 16% 80 94 117 209 269 4 773 24% 102 21% 118 19% 168 28% 264 32% 316 20% 5 26% 973 31% 27% 27% 36% 38% 25% 33% 183 194 265 357 447 7 1.453 Totale % di tirocini tirocini che si sono promossi trasformati dai CM in almeno conclusi un nell'anno avviamento 327 56,0 445 43,6 612 43,3 734 48,6 835 53,5 20 35,0 2.973 48,9 * Il numero dei tirocini indicati “entro l’anno” è cumulativo di quelli indicati “entro il semestre” Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 7 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero tirocinanti coinvolti da almeno un successivo avviamento di lavoro negli anni 2007-2012 (dato totale) avviamenti nella stessa avviamenti in altra azienda del tirocinio azienda Femmine Maschi Totale entro il semestre 162 200 362 entro l'anno 168 212 380 Totale entro il entro entro il semestre l'anno semestre 267 317 429 357 410 557 624 727 986 entro l'anno 485 622 1107 * Il numero dei tirocini indicati “entro l’anno” è cumulativo di quelli indicati “entro il semestre” Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 8 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Numero e % partecipanti a tirocini, interessati da avviamenti al lavoro successivi al tirocinio negli anni 2007-2012 (dato totale) Totale persone interessate da avviamenti Femmine Maschi Totale 485 622 1.107 Totale persone che hanno partecipato a tirocini 1.186 929 2.115 % persone con avviamenti su partecipanti 41 67 52 Tot persone partecipanti a tirocini conclusi (stima) 1714 % partecipanti a tirocini conclusi e con avviamenti successivi 64,6 Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 9 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati Tipologia dei contratti di lavoro successivi ai tirocini con almeno un avviamento negli anni 2007-2012 (per anno e per tipologia contrattuale) Tipologia contrattuale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale % Totale Lavoro a tempo indeterminato 23 53 46 48 55 26 251 15,7% Lavoro a tempo determinato 89 143 135 255 336 112 1.070 66,7% Apprendistato/inserimento lavorativo 9 20 26 33 51 9 148 9,2% Altre tipologie di contratto 7 8 6 24 55 34 134 8,4% TOTALE AVVIAMENTI 128 224 213 360 497 181 1.603 100,0% Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER 10 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 La nuova legge regionale interviene sulla legge regionale n. 17/2005 (Norme per la promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) modificando e integrando gli artt. 24-26 della legge regionale, dedicati alle politiche per la promozione di tirocini formativi e di orientamento professionale, e in particolare su diversi ambiti, fra i quali: - Obiettivi dei tirocini formativi e di orientamento professionale; - Obblighi e adempimenti da parte dei datori di lavoro ospitanti; - Categorie, obblighi e adempimenti dei soggetti promotori; - Soggetti che possono frequentare progetti di tirocini; - Modalità e strumenti di qualificazione dei progetti; - Azioni e strumenti di vigilanza sulla qualità dei tirocini; - Obblighi assicurativi e di indennità a favore del tirocinante. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Obiettivi dei tirocini formativi e di orientamento, ex art. 24 c. 1: “La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 La legge regionale distingue i tirocini in tre categorie (art. 25, c.1): A) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi; 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali; 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore: - di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, - di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 - nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Definizione di persone svantaggiate di cui alla legge n. 381/1991, art. 4, c.1: “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate: - gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, - gli ex degenti di istituti psichiatrici, - i soggetti in trattamento psichiatrico, - i tossicodipendenti, - gli alcolisti, - i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, - i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Durata massima consentita per i tirocini (art. 25, c. 2): “I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe: a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a); b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b); c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Agevolazioni e deroghe a favore di tirocini per soggetti svantaggiati, disabili e richiedenti asilo (art. 25, c. 4): “Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26, c. 1): Possono promuovere tirocini: a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale; b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie; 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26, c. 1): Possono promuovere tirocini (segue): d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale; e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15; f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26, c. 1): Possono promuovere tirocini (segue): g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Proroga e ripetibilità dei tirocini: Art. 26 c. 2. “I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile” Art. 26 bis c.1 “Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'articolo 25. c. 2 “I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4. […]” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Limiti numerici alla promozione dei tirocini (art. 26 bis): c. 4. “Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti: a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti; c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Deroghe ai limiti numerici dei tirocini (art. 26 bis): c. 5. “La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998”. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7 Indennità di partecipazione (art. 26 quater): “1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. 2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili. […] 4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.". 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472 del 21 ottobre 2013 Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 17/2005, in attuazione di quanto previsto agli artt. 25, c. 4, 26 bis, c. 5, 26quater, c. 4 della stessa l.r. 17/2005 come modificata dalla l.r. n.7/2013 Principali aspetti oggetto di disposizione: - deroghe ai limiti numerici; - deroghe ai limiti di durata e di “rinnovo”; - regole specifiche sulle somme minime di indennità di partecipazione; - funzioni degli “Organismi tecnici di Valutazione” 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Limiti alla realizzazione di tirocini Ai sensi dell’art. 26 bis, comma 5, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, sono esclusi dai limiti di cui al comma 4 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 12 marzo 1999, delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all’articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Tirocinio delle persone disabili, ai sensi dell’art. 11, legge n. 68 del 1999 Nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, il comitato tecnico di cui all’art. 6, co. 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematicità di inserimento nell’organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile. Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di valutazione, previa verifica delle capacità lavorative nonché delle problematicità di inserimento nell’organizzazione del soggetto ospitante. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini. [segue] Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991, ovvero ancora delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all’articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tirocinio può essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di valutazione. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Ripetibilità dei tirocini di tipo c) – schema riassuntivo Possibilità Possibilità primo rinnovo secondo rinnovo Disabili con riduzione capacità lavorativa >79% / con Handicap intell_psichico SI su istanza soggetto promotore e persona disabile e a seguito valutazione positiva OTV Disabili con riduzione capacità lavorativa >45<80% / con Handicap intell_psichico su istanza soggetto promotore e persona disabile e a seguito valutazione positiva OTV NO su istanza soggetto Svantaggiati / Richiedenti Asilo politico promotore e persona NO disabile e a seguito valutazione positiva OTV 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Ripetibilità dei tirocini di tipo c) – schema riassuntivo Possibilità Possibilità primo secondo rinnovo rinnovo Disabili con riduzione capacità lavorativa >79% / con Handicap intell_psichico 24 mesi 24 mesi Disabili con riduzione capacità lavorativa >45<80% / con Handicap intell_psichico Svantaggiati / Richiedenti Asilo politico 24 mesi NO 12 mesi NO 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione. Laddove il tirocinio a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dieci ore settimanali, l’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater può non essere corrisposta. Laddove invece il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dieci ma non più di venti ore settimanali, l’indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione (schema riassuntivo) <=10 ore settimanali (<=40 ore mensili) l'indennità di partecipazione PUO' non essere corrisposta >10 <21 ore settimanali (>40 <84 ore mensili) >21 ore settimanali (>84 ore mensili) l'indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili l'indennità di partecipazione è di almeno 450 euro mensili 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione. [segue] Nel caso di tirocini a favore delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, se queste ultime risultano, durante il periodo del tirocinio, percettrici di redditi, fiscalmente imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello stesso status giuridico di cui al citato art. 25, comma 1, lettera c), di importo pari o superiore all’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest’ultima può non essere corrisposta. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione. [segue] Ove le prestazioni indicate nel comma precedente abbiano importi inferiori all’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest’ultima può essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente. […] 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Finanziamento pubblico dei tirocini La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario possono riconoscere contributi e finanziamenti pubblici, a beneficio delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, al fine di favorirne l’inclusione sociale, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di valutazione 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Finanziamento pubblico dei tirocini [segue] In presenza dei contributi e finanziamenti pubblici di cui al primo comma, l’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, non viene corrisposta, se tali contributi o finanziamenti sono di importo superiore od eguale all’indennità. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Finanziamento pubblico dei tirocini [segue] - Ove i contributi di cui al secondo comma abbiano importi inferiori all’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest’ultima è ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente. - Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione. - Le precedenti previsioni non operano nel caso di tirocini in favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività Nei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, deve risultare idoneo, in relazione agli specifici fini di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte, secondo il titolo di studio o formativo ovvero l’esperienza professionale acquisiti. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività [segue] In particolare il tutore posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio deve essere in grado di progettare il tirocinio, coordinarne l’organizzazione e monitorarne l’andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva. L’inadeguata individuazione dei tutori di cui al primo comma, da parte dei soggetti promotori, assume rilievo, ai fini dell’applicazione dell’art. 26 quinquies, comma tre, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Regole per l’istituzione di un Organismo tecnico di valutazione In fase di prima attuazione vengono definite le seguenti regole per l’istituzione un Organismo tecnico competente per la valutazione in materia di ripetibilità e di finanziamento pubblico dei tirocini. In primo luogo si assume il principio di prossimità agli utenti e la conseguente articolazione territoriale. Detto Organismo, collocato presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l’Impiego, è composto da un tecnico esperto in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di Politiche Sociali e uno di Salute. Dalla sua costituzione e dalla sua attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su tirocini formativi e di orientamento di tipo c) Regole per l’istituzione di un Organismo tecnico di valutazione [segue] In fase di prima attuazione deve essere costituito almeno un Organismo per ciascuna Amministrazione competente in materia di Servizi per l’Impiego. Successivamente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui in premessa, sulla base del principio di prossimità e dei volumi di utenza da trattare, verrà stabilita la definitiva articolazione territoriale. Il suddetto Organismo deve essere costituito entro quindici giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni. […] 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità Fine Vi ringrazio per l’attenzione 2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità