Seconda Sessione:
Il tirocinio per l’inclusione: le
nuove norme regionali
Gabriele Marzano – Responsabile Servizio Lavoro,
Formazione, Scuola – Provincia di Parma
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle
persone con disabilità
1
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Temi principali dell’intervento
Breve relazione su:
- Alcuni dati quanti-qualitativi su tirocini promossi in EmiliaRomagna negli anni passati;
- L’impianto generale della nuova legge regionale n. 7/2013 sui
tirocini formativi e di orientamento professionale;
- Regolamentazione specifica su tirocini per soggetti disabili e
svantaggiati (di cui a DGR 1472/2013), fra cui:
- Durata e ripetibilità dei progetti;
- Finanziamento pubblico;
- Organismi tecnici di valutazione.
2
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero tirocini promossi negli anni 2007-2011 per genere e Provincia
(valori assoluti)
Forlì Reggio
Bologna Ferrara
Modena Parma Piacenza Ravenna
Cesena
Emilia
2007
2008
2009
2010
2011
Totale
3
39
54
40
53
189
31
29
34
28
25
147
56
25
47
44
19
191
69
95
203
316
301
984
49
95
69
87
69
369
0
5
15
9
22
51
120
117
95
143
100
575
52
58
61
81
53
305
EmiliaRimini
Romagna
30
31
30
32
39
162
410
494
608
780
681
2.973
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
3
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero tirocini formativi promossi negli anni 2007-2011 per genere e per
Provincia (dato totale)
Forlì Bologna Ferrara
Cesena
Uomini 115 76 90
Donne 74 71 101
Totale 189 147 191
Totale % 6,4%
4,9%
Modena Parma Piacenza Ravenna
567
417
984
244
125
369
6,4% 33,1% 12,4%
28
23
51
291
284
575
Reggio
Emilia
164
141
305
Rimini Totale
95 1.670
67 1.303
162 2.973
1,7% 19,3% 10,3% 5,4% 100,0%
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
4
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero partecipanti ai tirocini formativi e di orientamento promossi
negli anni 2007-2011 (dato totale) per genere, età (v.a., % riga, % col.)
Classe di
età
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
15-24
25-34
35-44
87
66
153
7,3%
7,1%
7,2%
56,9%
43,1%
100,0%
291
251
542
24,5%
27,0%
25,6%
53,7%
46,3%
100,0%
294
272
566
24,8%
29,3%
26,8%
51,9%
48,1%
100,0%
45 e
oltre
514
340
854
43,3%
36,6%
40,4%
60,2%
39,8%
100,0%
Totale
1.186
929
2.115
100,0%
100,0%
100,0%
56,1%
43,9%
100,0%
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
5
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero e durata media (in giorni) dei tirocini promossi negli anni 20072011 per Province (dato totale)
UOMINI
DONNE
TOTALE
v.a.
n. giorni
v.a.
n. giorni
v.a.
n. giorni
Bologna
115
81,6
74
92,8
189
86,0
Ferrara
76
160,0
71
143,7
147
152,1
Forlì-Cesena
90
104,3
101
86,0
191
94,6
Modena
567
132,4
417
131,3
984
143,4
Parma
244
110,4
125
111,4
369
110,7
Piacenza
28
163,6
23
186,8
51
174,0
Ravenna
291
114,2
284
111,5
575
112,9
Reggio-Emilia
164
123,6
141
119,4
305
121,7
95
94,9
67
104,3
162
98,7
1.303
120,8
2.973
121,6
Rimini
Emilia- Romagna 1.670
120,6
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
6
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero tirocini che sono stati seguiti da almeno un avviamento di
lavoro negli anni 2007-2012 (per anno)
n. tirocini con almeno 1 avviamento n. di tirocini con almeno 1 avviamento Totale
nella stessa azienda del tirocinio
in altra azienda
tirocini con
% su tot. entro % su tot.
% su tot.
% su tot. almeno un
entro 6 tirocini 12m. tirocini entro tirocini entro tirocini avviamento
mesi promossi * promossi 6 mesi promossi 12m. * promossi entro l'anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTALE
72
74
89
84
116
2
437
22% 81
17% 76
15% 97
11% 93
14% 131
10%
2
15% 480
25%
17%
16%
13%
16%
10%
16%
80
94
117
209
269
4
773
24% 102
21% 118
19% 168
28% 264
32% 316
20%
5
26% 973
31%
27%
27%
36%
38%
25%
33%
183
194
265
357
447
7
1.453
Totale % di tirocini
tirocini che si sono
promossi trasformati
dai CM in almeno
conclusi un
nell'anno avviamento
327
56,0
445
43,6
612
43,3
734
48,6
835
53,5
20
35,0
2.973
48,9
* Il numero dei tirocini indicati “entro l’anno” è cumulativo di quelli indicati “entro il semestre”
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
7
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero tirocinanti coinvolti da almeno un successivo avviamento di
lavoro negli anni 2007-2012 (dato totale)
avviamenti nella stessa avviamenti in altra
azienda del tirocinio
azienda
Femmine
Maschi
Totale
entro il
semestre
162
200
362
entro
l'anno
168
212
380
Totale
entro il entro entro il
semestre l'anno semestre
267
317
429
357
410
557
624
727
986
entro
l'anno
485
622
1107
* Il numero dei tirocini indicati “entro l’anno” è cumulativo di quelli indicati “entro il semestre”
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
8
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Numero e % partecipanti a tirocini, interessati da avviamenti al lavoro
successivi al tirocinio negli anni 2007-2012 (dato totale)
Totale
persone
interessate
da
avviamenti
Femmine
Maschi
Totale
485
622
1.107
Totale
persone che
hanno
partecipato a
tirocini
1.186
929
2.115
% persone
con
avviamenti
su
partecipanti
41
67
52
Tot persone
partecipanti
a tirocini
conclusi
(stima)
1714
% partecipanti
a tirocini
conclusi e con
avviamenti
successivi
64,6
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
9
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Tirocini formativi e di orientamento promossi in Emilia-Romagna
dai Servizi pubblici di collocamento mirato negli anni passati
Tipologia dei contratti di lavoro successivi ai tirocini con almeno un avviamento
negli anni 2007-2012 (per anno e per tipologia contrattuale)
Tipologia contrattuale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale % Totale
Lavoro a tempo indeterminato
23
53
46
48
55
26
251
15,7%
Lavoro a tempo determinato
89
143
135
255
336
112
1.070
66,7%
Apprendistato/inserimento lavorativo
9
20
26
33
51
9
148
9,2%
Altre tipologie di contratto
7
8
6
24
55
34
134
8,4%
TOTALE AVVIAMENTI 128
224
213
360
497
181
1.603 100,0%
Fonte: Elaborazioni ERVET su dati del SILER
10
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
La nuova legge regionale interviene sulla legge regionale n. 17/2005
(Norme per la promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro) modificando e integrando gli artt. 24-26 della
legge regionale, dedicati alle politiche per la promozione di tirocini
formativi e di orientamento professionale, e in particolare su diversi
ambiti, fra i quali:
- Obiettivi dei tirocini formativi e di orientamento professionale;
- Obblighi e adempimenti da parte dei datori di lavoro ospitanti;
- Categorie, obblighi e adempimenti dei soggetti promotori;
- Soggetti che possono frequentare progetti di tirocini;
- Modalità e strumenti di qualificazione dei progetti;
- Azioni e strumenti di vigilanza sulla qualità dei tirocini;
- Obblighi assicurativi e di indennità a favore del tirocinante.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Obiettivi dei tirocini formativi e di orientamento, ex art. 24
c. 1:
“La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in
materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini,
come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non
costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva,
a sostenere le scelte professionali e a favorire
l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere
quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza
attiva.”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
La legge regionale distingue i tirocini in tre categorie
(art. 25, c.1):
A) Tirocini formativi e di orientamento.
Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto
contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i
soggetti che hanno conseguito un titolo di studio
entro e non oltre i dodici mesi;
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
B) Tirocini di inserimento o reinserimento al
lavoro
Sono finalizzati a percorsi di inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti
principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e
inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì
attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa
integrazione, sulla base di specifici accordi in
attuazione delle politiche attive del lavoro per
l'erogazione di ammortizzatori sociali;
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di
inserimento o reinserimento in favore:
- di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma
1, della legge n. 68 del 1999,
- di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381
del 1991
- nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione
internazionale o umanitaria e persone in percorsi di
protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Definizione di persone svantaggiate di cui alla legge
n. 381/1991, art. 4, c.1:
“Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate:
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di istituti psichiatrici,
- i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti,
- gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione.”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Durata massima consentita per i tirocini (art. 25, c. 2):
“I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come
comprensiva delle eventuali proroghe:
a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);
b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera
b);
c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati,
escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone
in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con
disabilità.”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Agevolazioni e deroghe a favore di tirocini per soggetti
svantaggiati, disabili e richiedenti asilo (art. 25, c. 4):
“Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, con propria deliberazione da pubblicare
nel Bollettino ufficiale telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT), può individuare misure di
agevolazione e di sostegno nonché condizioni di
maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di
garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe
in materia di durata e ripetibilità.”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26,
c. 1):
Possono promuovere tirocini:
a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione
alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo
32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta
regionale;
b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici, nonché le altre istituzioni di alta
formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo;
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26, c. 1):
Possono promuovere tirocini (segue):
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della
formazione professionale;
e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO),
istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15;
f) i comuni in forma singola o associata, le comunità
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti
negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta
regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un
congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno
reinserimento sociale;
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Categorie dei soggetti promotori dei tirocini (art. 26,
c. 1):
Possono promuovere tirocini (segue):
g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti
hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche per un congruo periodo a
questi successivo;
h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione,
ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della
legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative,
con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di
utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Proroga e ripetibilità dei tirocini:
Art. 26 c. 2. “I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di
un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo
individuale identico o simile”
Art. 26 bis
c.1 “Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il
medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio
entro i limiti di durata di cui all'articolo 25.
c. 2 “I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano
coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto
ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo
professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4. […]”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Limiti numerici alla promozione dei tirocini (art. 26
bis):
c. 4. “Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti
limiti:
a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità
produttive con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per
cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più
dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento
all'unità superiore.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Deroghe ai limiti numerici dei tirocini (art. 26 bis):
c. 5.
“La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, con propria deliberazione, da pubblicare
nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui
al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con
disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68
del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della
legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti
asilo politico e titolari di protezione internazionale o
umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286
del 1998”.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale 19 luglio 2013 n. 7
Indennità di partecipazione (art. 26 quater):
“1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione
al tirocinio.
2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450
euro mensili.
[…]
4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel
caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, con propria deliberazione da pubblicare nel
BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione,
eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e
di ammontare dell'indennità.".
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472 del 21 ottobre 2013
Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei
tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) della legge
regionale n. 17/2005, in attuazione di quanto previsto agli artt.
25, c. 4, 26 bis, c. 5, 26quater, c. 4 della stessa l.r. 17/2005
come modificata dalla l.r. n.7/2013
Principali aspetti oggetto di disposizione:
- deroghe ai limiti numerici;
- deroghe ai limiti di durata e di “rinnovo”;
- regole specifiche sulle somme minime di indennità di
partecipazione;
- funzioni degli “Organismi tecnici di Valutazione”
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Limiti alla realizzazione di tirocini
Ai sensi dell’art. 26 bis, comma 5, della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17, sono esclusi dai
limiti di cui al comma 4 i tirocini in favore delle
persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge
n. 68 del 12 marzo 1999, delle persone svantaggiate
di cui all’articolo 4, comma 1, primo periodo, legge
n. 381 dell’8 novembre 1991, nonché delle persone
richiedenti asilo politico e titolari di protezione
internazionale, di cui all’articolo 25, commi 1, lett.
c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Tirocinio delle persone disabili, ai sensi dell’art. 11, legge n. 68
del 1999
Nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, della legge n. 68 del 12
marzo 1999, il comitato tecnico di cui all’art. 6, co. 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è legittimato ad
individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle
capacità lavorative nonché delle problematicità di
inserimento nell’organizzazione del soggetto ospitante, può
essere incrementata la durata massima dei tirocini e
possono essere promossi più tirocini con il medesimo
tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale
identico o simile.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini.
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2005, n.
17, per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può
essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo
individuale identico o simile. Il tirocinio può essere ulteriormente
rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona
disabile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di
valutazione, previa verifica delle capacità lavorative nonché delle
problematicità di inserimento nell’organizzazione del soggetto
ospitante.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini.
[segue] Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero
delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, primo
periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991, ovvero ancora delle
persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione
internazionale, di cui all’articolo 25, commi 1, lett. c), della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tirocinio può essere rinnovato
una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle
persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o
simile, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di
valutazione.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Ripetibilità dei tirocini di tipo c) – schema riassuntivo
Possibilità
Possibilità
primo rinnovo secondo rinnovo
Disabili con riduzione
capacità lavorativa >79%
/ con Handicap
intell_psichico
SI
su istanza soggetto
promotore e persona disabile
e a seguito valutazione
positiva OTV
Disabili con riduzione
capacità lavorativa
>45<80% / con Handicap
intell_psichico
su istanza soggetto
promotore e persona
disabile e a seguito
valutazione positiva OTV
NO
su istanza soggetto
Svantaggiati /
Richiedenti Asilo politico promotore e persona
NO
disabile e a seguito
valutazione positiva OTV
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Ripetibilità dei tirocini di tipo c) – schema riassuntivo
Possibilità
Possibilità
primo
secondo
rinnovo
rinnovo
Disabili con riduzione
capacità lavorativa >79% /
con Handicap intell_psichico
24 mesi 24 mesi
Disabili con riduzione
capacità lavorativa >45<80% /
con Handicap intell_psichico
Svantaggiati / Richiedenti
Asilo politico
24 mesi NO
12 mesi NO
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della
indennità di partecipazione.
Laddove il tirocinio a favore delle persone di cui all’art. 25,
comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n.
17, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di
dieci ore settimanali, l’indennità di partecipazione di cui
all’art. 26 quater può non essere corrisposta.
Laddove invece il tirocinio delle persone indicate nel primo
comma, ai sensi della convenzione di cui all’art. 24 della
legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per più di
dieci ma non più di venti ore settimanali, l’indennità di
partecipazione è di almeno 200 euro mensili.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di corresponsione od
ammontare della indennità di partecipazione
(schema riassuntivo)
<=10 ore settimanali
(<=40 ore mensili)
l'indennità di partecipazione
PUO' non essere corrisposta
>10 <21 ore
settimanali (>40
<84 ore mensili)
>21 ore settimanali
(>84 ore mensili)
l'indennità di partecipazione è
di almeno 200 euro mensili
l'indennità di partecipazione è
di almeno 450 euro mensili
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della
indennità di partecipazione.
[segue]
Nel caso di tirocini a favore delle persone di cui all’art. 25,
comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto
2005, n. 17, se queste ultime risultano, durante il
periodo del tirocinio, percettrici di redditi, fiscalmente
imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello
stesso status giuridico di cui al citato art. 25, comma 1,
lettera c), di importo pari o superiore all’indennità di
partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest’ultima può non
essere corrisposta.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della
indennità di partecipazione.
[segue]
Ove le prestazioni indicate nel comma precedente
abbiano importi inferiori all’indennità di
partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge
regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest’ultima può
essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore
corrispondente. […]
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Finanziamento pubblico dei tirocini
La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o
associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con
competenze in ambito socio-sanitario possono
riconoscere contributi e finanziamenti pubblici, a
beneficio delle persone di cui all’art. 25, comma 1,
lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17,
al fine di favorirne l’inclusione sociale, a seguito di
valutazione positiva dell’Organismo tecnico di
valutazione
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Finanziamento pubblico dei tirocini
[segue]
In presenza dei contributi e finanziamenti pubblici di
cui al primo comma, l’indennità di partecipazione di
cui all’art. 26 quater della legge regionale 1° agosto
2005, n. 17, non viene corrisposta, se tali contributi o
finanziamenti sono di importo superiore od eguale
all’indennità.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Finanziamento pubblico dei tirocini
[segue]
- Ove i contributi di cui al secondo comma abbiano importi
inferiori all’indennità di partecipazione di cui all’art. 26
quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17,
quest’ultima è ridotta, sottraendo alla medesima il valore
corrispondente.
- Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese
sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità
definite nella convenzione.
- Le precedenti previsioni non operano nel caso di tirocini in
favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di
lavoro ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo
1999.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività
Nei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera c), della legge regionale 1° agosto
2005, n. 17, il tutore responsabile didattico ed
organizzativo dell’attività, posto a disposizione
dal soggetto promotore del tirocinio, deve
risultare idoneo, in relazione agli specifici fini
di inserimento professionale e sociale delle
persone coinvolte, secondo il titolo di studio o
formativo ovvero l’esperienza professionale
acquisiti.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività
[segue]
In particolare il tutore posto a disposizione dal soggetto
promotore del tirocinio deve essere in grado di progettare
il tirocinio, coordinarne l’organizzazione e monitorarne
l’andamento per consentire il raggiungimento degli
obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori
finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.
L’inadeguata individuazione dei tutori di cui al primo
comma, da parte dei soggetti promotori, assume rilievo, ai
fini dell’applicazione dell’art. 26 quinquies, comma tre,
della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Regole per l’istituzione di un Organismo tecnico di
valutazione
In fase di prima attuazione vengono definite le seguenti
regole per l’istituzione un Organismo tecnico competente
per la valutazione in materia di ripetibilità e di
finanziamento pubblico dei tirocini. In primo luogo si
assume il principio di prossimità agli utenti e la
conseguente articolazione territoriale. Detto Organismo,
collocato presso le Amministrazioni competenti in materia
di Servizi per l’Impiego, è composto da un tecnico esperto
in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di
Politiche Sociali e uno di Salute. Dalla sua costituzione e
dalla sua attività non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
La nuova legge regionale n. 7/2013 – attuazione specifica su
tirocini formativi e di orientamento di tipo c)
Regole per l’istituzione di un Organismo tecnico di
valutazione
[segue] In fase di prima attuazione deve essere
costituito almeno un Organismo per ciascuna
Amministrazione competente in materia di Servizi per
l’Impiego. Successivamente, tenuto conto degli esiti
della valutazione di cui in premessa, sulla base del
principio di prossimità e dei volumi di utenza da
trattare, verrà stabilita la definitiva articolazione
territoriale. Il suddetto Organismo deve essere
costituito entro quindici giorni dall’entrata in vigore
delle presenti disposizioni.
[…]
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Fine
Vi ringrazio per l’attenzione
2^ Conferenza regionale per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
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