D. Lgs. n. 626/1994
D. Lgs. n. 494/1996
D.P.R. n. 547/1955
Opere provvisionali
D.P.R. n. 164/1956
D. Lgs. n. 235/2003
Pi.M.U.S.
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D. Lgs. N. 528 del 19 novembre 1999 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N. 494/96, recante attuazione
della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei o mobili.
I DD. Lgs. 626.94 e 494/96, superando la logica della frammentarietà
degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del
sistema prevenzionale il principio della
Datore Lavoro
partecipazione
e collaborazione
tra il
Lavoratore
Soggetti
protagonisti della
sicurezza e salute
nei luoghi
di lavoro.
L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento
degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente,
costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “.
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La Direttiva cantieri
La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è
stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente
con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000.
E' una norma che ha l’obiettivo di organizzare le attività del cantiere,
per ridurre i rischi di infortuni sul lavoro, considerando che la sicurezza
si possa progettare a monte, prevedendo i rischi presenti e le relative
misure di prevenzione da applicarsi in quel determinato cantiere.
La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile
che comportino un "cantiere temporaneo e mobile".
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Cantiere temporaneo o mobile
Art. 2 - Cantiere temporaneo o mobile è qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro.
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Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi,
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati,
la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento,
il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti
di cui al D.Lgs. 626/94
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… cantiere temporaneo o mobile
Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di genio civile e/o i lavori che comportano "rischi rilevanti".
Si definiscono lavori edili i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Si definiscono lavori di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati, la strutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento, la riparazione lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino,
il montaggio e smontaggio di impianti.
Si definiscono lavori comportanti "rischi rilevanti" le attività in cui ci sia una grave
possibilità di seppellimento (scavi), caduta dall’alto (lavori eseguiti in elevazione),
esposizione a sostanze chimiche o biologiche, lavori in prossimità di linee elettriche in
tensione, lavori in cassoni ad aria compressa ecc.
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Figure coinvolte
Committente
Responsabile
dei lavori
Coordinatore
per la progettazione
Coordinatore
per l’esecuzione
dei lavori
Il Datore
di lavoro
Lavoratore
autonomo
Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal
precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità
civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il
problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine
necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori).
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Qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di genio civile
Soggetto per conto del
quale l’intera opera viene
realizzata
indipendentemente da
eventuali frazionamento
nella sua realizzazioni
Soggetti incaricati della sicurezza
• Piano di sicurezza/coordinamento
• Piano generale sicurezza
• Fascicolo
PROGETTAZIONE di
Committente
cantiere
Coordinatore
Designato dal Committente o
dal Responsabile dei lavori
Lavoratore autonomo - Persona
fisica la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell’opera senza vincolo
della subordinazione
Responsabile
lavori
Soggettoincaricato
incaricatodal
dal
Soggetto
Committente
Committente
perper
la la
PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
o l’ESECUZIONE
o l’ESECUZIONE
il CONTROLLO
o il oCONTROLLO
Dell’esecuzione
dell’opera
dell’esecuzione dell’opera
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ESECUZIONE di
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• Applicazione piano
• Adeguamento piano/fascicolo
• Coordinamento/cooperazione
• Informazione
• Consultazione/partecipazione RSL
• Sospensione lavori per inadempienza,
per pericolo grave ed imminente
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Committente
Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di
ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee.
Per interventi privati in genere il Committente è lo stesso
proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere
è l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece
sarà il titolare della azienda o il legale rappresentante.
In caso il Committente volesse delegare altra persona agli
obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi
di una delega ad un Responsabile dei Lavori.
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… committente
Il D. lgs, n°494/96 e 528/99 di modifica ed integrazione al medesimo, hanno posto
particolare attenzione al momento precedente della realizzazione dell'opera, quello
della progettazione, attribuendo la responsabilità all'autore dell'opera ed affidandone
con la pianificazione dei lavori anche quella delle misure di prevenzione.
La responsabilità è diventata quindi campo obbligato, non solo per i datori
di lavoro delle imprese, ma anche per i committenti ed i loro mandatari:
responsabili dei lavori, coordinatori ...
Così come già nell'art. 7 del D. Lgs. 626 che delinea i compiti del datore di lavoro
committente e dei datori di lavoro delle ditte appaltatrici, o a lavoratori autonomi
incaricati dei lavori, il D.L. 528/99 obbliga il Committente dell'opera edilizia a:
Verifica dei requisiti tecnico-professionali
Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice
Cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti.
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… committente
Inoltre gli articoli 3, 6, 9 del D. Lgsl. 528/99 definiscono i compiti del committente
già dalla fase di progettazione, che deve fornire gli strumenti necessari per la
pianificazione dell'opera in sicurezza e le forme di coordinamento:
Nomina il coordinatore per la progettazione dell'opera e per l'esecuzione dell'opera
Verifica degli adempimenti dei coordinatori (POS e PSC)
Notifica preliminare
Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese
Provvedimenti per situazioni a rischio
Verifica dei requisiti tecnico-professionali
Il committente può esimersi da questi compiti se nomina il Responsabile dei lavori,
figura incaricata per la progettazione, esecuzione e controllo dell'esecuzione della
opera, quindi nomina i coordinatori: il Coordinatore in fase di progettazione che
predispone il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il Coordinatore in fase di
esecuzione che ne garantisce l'applicazione e l'adeguamento.
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Responsabile dei lavori
Art. 2 - c
Persona incaricata dal Committente che assume la gestione di tutti gli aspetti
tecnico-amministrativi in tema di sicurezza (progettazione o esecuzione o
controllo dell’esecuzione dell’opera), con relative obbligazioni e responsabilità.
Non si tratta di una delega da parte del Committente, al quale fanno capo
responsabilità “ per culpa in eligendo “ (art. 3 - 6 - 11 - 13), ma di una scelta di
“ figura professionalmente “ più competente che lo sostituisca nell’adempimento
degli obblighi.
Negli appalti pubblici la predetta figura innovativa richiama quella del
“ direttore dei lavori “, addetto al controllo tecnico-amministrativo e la verifica
dell’opera secondo capitolato e progetto, denominato ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 109 dell’11.2.94 “ responsabile unico del procedimento “.
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Committente (o Responsabile dei lavori) : obblighi principali
Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare
l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione.
Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno
Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza,
quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la
presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti
condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno
Non si applica invece se l'impresa che opera nel cantiere è una sola, in questo caso sarà
l'impresa, purché sia adeguatamente applicato quanto previsto all'art. 7 D.Lgs.626/94 e
successive modifiche, ad avere la responsabilità diretta della sicurezza del cantiere, e non
per indicazione normativa del 494/96, ma del 626/94, in quanto gli operai che lavorano nello
specifico cantiere hanno un solo datore di lavoro; di conseguenza la sicurezza degli stessi
deve essere rintracciata nel Documento di Valutazione di Rischi (DVR), che potrà avere
un'appendice particolare per il cantiere in cui si interviene, cioè un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) allegato.
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Durata dei lavori e “Uomini – giorno”
Per poter parlare di cantiere temporaneo e mobile, oltre alle tipologie di lavoro
elencate, occorre che siano soddisfatte alcune condizioni riguardanti l’impiego
di mano d’opera per un determinato periodo.
Si assume come unità di misura il numero medio
di uomini impiegati per giorno lavorativo(u/g).
Per uomini/giorno si intende il numero medio dei lavoratori che
quotidianamente è impiegato nel cantiere, per tutta la durata dei
lavori e indipendentemente dalla continuità temporale con cui
questi si svolgono.
10 uomini x 10 giorni = 100 U/G;
5 uomini x 20 giorni = 100 U/G;
(1 uomo x 90 giorni) + (10 uomini x 1 giorno) = 100 U/G.
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Obblighi del committente responsabile lavori
Nomina coordinatori
Obbligo notifica
I
n
c
a
r
i
c
o
• Committente
• Responsabile lavori
c
o
n
t
e
s
t
u
a
l
e
Più imprese anche
non contemporanee
Progettazione
esecutiva
Coordinatore
Entità
presunta
CANTIERE
soglie obbligo
Presenza
contemporanea
500 u/g
30 gg
20 u
300 u/g
Esecuzione
lavori
Rischi
particolari
Allegato
II
h>2 m
h>1,5 m
Requisiti
articolo 10
Piano
generale
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100 u/g
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30.000
u/g
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Coordinatore per la progettazione
Art. 2 - e
Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal
responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea:
Con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno
I cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II
del D.L. 528/99.
Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
redige il piano di sicurezza e di coordinamento
predispone il fascicolo tecnico dell'opera
Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono
svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
E’ designato dal committente o
dal responsabile dei lavori prima
dell'affidamento dei lavori, nei
cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non
contemporanea:
Art. 2 - f
Con entità presunta di almeno
200 uomini-giorno
i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'Allegato
II del D.L. 528/99.
provvede a:
verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da
parte delle imprese appaltatrici
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segue
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Art. 2 - f
provvede a:
organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca
tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle
disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
o la risoluzione del contratto
eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale
del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei
lavori
sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti
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La notifica preliminare
E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL
competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio
dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le
proprie attività di controllo.
Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione
del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori.
L'adempimento è obbligatorio
nei casi seguenti:
entità non inferiore a 200 uomini-giorno anche se in presenza di un'impresa
cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non
contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96
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… Notifica preliminare
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Lavoratore autonomo
Art. 7
E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.
E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla
sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle
indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri
e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi:
si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle
attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA
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Valutazione dei rischi
Il punto di partenza per la valutazione è rivolto al rispetto delle “ misure generali
di tutela “ dettati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 che si concretizza nel cercare
soluzioni sempre migliorative nel campo prevenzionale: nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o preparati impiegati, sistemazione dei posti di lavoro,
organizzazione.
Nel redigere il piano di sicurezza si dovrà
fare riferimento alle seguenti definizioni:
pericolo
insieme di probabilità e di gravità di possibili
eventi che possono causare danni lesivi;
situazione pericolosa
circostanze in cui il lavoratore
viene esposto ad un pericolo;
valutazione globale dei rischi
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raffronto dati di probabilità evento lesivo per la
scelta di adeguate misure di sicurezza preventiva.
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Rischi particolari
allegato II
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento
a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,0, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dai procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate
o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree e conduttori nudi di tensione;
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7. Lavori subacquei con respiratori;
8. Lavori in cassoni ad aria compressa;
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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Piano di sicurezza e coordinamento - PSC
Art. 12
La Direttiva Cantieri ha introdotto, nei processi edilizi che rientrano
nella medesima, due importanti strumenti operativi di pianificazione
della sicurezza che il Committente già in fase di progettazione
dell'opera ed in ogni caso prima delle richieste di offerte deve far
redigere dal Coordinatore alla Progettazione :
Il Piano di Sicurezza
e Coordinamento
(PSC)
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Il Fascicolo
tecnico dell'opera
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… Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 12
Il Piano va redatto per i cantieri in cui è prevista
la presenza, anche non contemporanea, di più imprese se:
rapporto
Pari o
superiore
a 200
uomini
L'entità presunta del cantiere è pari
o superiore a 200 uomini-giorno
giorni
I lavori comportano rischi particolari
rientranti nell'Allegato II del D.L. 528/99
segue
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Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 12
è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il
coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione
degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva.
Il committente trasmette il PSC alle
imprese invitate a presentare le offerte
e l'impresa aggiudicataria lo deve
trasmettere alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
Il coordinatore per l'esecuzione ha il
compito di verificarne l'applicazione da
parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi, di mettere in atto opportune
azioni di coordinamento.
A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al
coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è opportuno
che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano
formalizzate le procedure di coordinamento.
In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo
di costruzione
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… piano di sicurezza e coordinamento
Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia
del cantiere interessato, i seguenti elementi:
Misure relative all'impatto ambientale del cantiere;
Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in
relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione;
Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di
più imprese e/o lavoratori autonomi;
Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle
eventuali fasi critiche;
Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro;
Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva da parte di vari soggetti;
Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione
tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi.
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Il fascicolo tecnico dell’opera
viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente
alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente
per due scopi:
identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle
eventuali successive manutenzioni
raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di
costituire il "dossier" dell'opera
Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla
struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti
(elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle
eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza.
Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la
consegna dell'opera è aggiornato dal committente.
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Piano operativo di sicurezza - POS
è un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate
le informazioni relative a quello specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono
sottoposti gli addetti dell'impresa.
Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in
mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento
essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi
ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo
sulla sicurezza.
Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non
è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in
un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro.
Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere.
Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di Sicurezza e Coordinamento
il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
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… piano operativo di sicurezza
Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti
sono tenute alla redazione del POS
Il predetto piano descrive, nel rispetto dei DD. Lgs.
n. 277/91- n. 626/94 e n. 494/96, l’analisi e relativa
valutazione dei rischi in funzione dell’opera che si
andrà a realizzare e la stima dei costi interessati
per la sicurezza.
• Imprese edili in genere
• Impiantisti
• Lattonieri
• Fabbri
• Falegnami
• Vetrai
• Imbianchini e tinteggiatori
• Giardinieri
Nel relativo programma dei lavori saranno regolamentate: “ interferenze “ e
“ incompatibilità “, utilizzo di attrezzature, D.P.I., approvvigionamenti di materie
prime dall’esterno e servizi comuni.
Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la congruenza del POS, potrà chiedere
eventuali adeguamenti, coordinare i vari piani dell’imprese che operano in cantiere
per fasi di lavoro, stabilirà riunioni con l’imprese, accederà al cantiere per verificare
il rispetto del piano stesso, parte integrante del contratto di appalto.
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Fascicolo della sicurezza
Documento:
U.E. 260 del 26 maggio 1993
Il Coordinatore designato dal Committente, nella fase di allestimento del cantiere
è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche
dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi.
Il fascicolo comprende due capitoli:
Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera - si elencano sia i
pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi
sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Parte B - Equipaggiamenti in dotazione all’opera - compare un riepilogo della
documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.
Nel corso dell’esistenza dell’opera il committente o proprietario annoterà tutte
le modifiche che interverranno nel capitolo C - dotazione.
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Requisiti tecnico-professionali
Art. 3 c.8
Capacità organizzative
struttura aziendale con figure previste (SPP, RSL, MC, DDL, DIR. PREP, deleghe),
capacità di elaborare il Piano Operativo per la sicurezza e capacità di applicare e far
applicare il piano di sicurezza e coordinamento);
Forza lavoro
numero di lavoratori dipendenti, formazione ed addestramento e addetti alle
emergenze e al pronto soccorso, idoneità sanitaria e corsi specifici in caso di
lavori con amianto.
In caso di appalti pubblici per esempio l'impresa deve garantire la presenza
di una forza lavoro in relazione almeno all'effettuazione del 70% dei lavori
della categoria prevalente (Legge quadro in materia di lavori pubblici L. 109/94).
Attrezzature
possesso e proprietà, effettuazione delle verifiche obbligatorie (rif. D. Lgsl. 359/99),
documento di valutazione dei rischi
Affidabilità anti-infortunistica
l'insieme dei requisiti rispetto alle capacità organizzative, forza lavoro, attrezzature.
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… requisiti tecnico-professionali
Art. 3 c. 8 D. Lgs. 494.96
Tecnica
Professionale
Disponibilità
di mezzi e attrezzature previsti
per l’esecuzione dei lavori
Iscrizione CCIAA
pos.ne Inps, Inail e Cassa edile
dich.ne relativa al contratto
Disponibilità
di mezzi e attrezzature
antinfortunistiche idonee alla
tipologia dei lavori da eseguire
Requisiti richiesti da
Legislazioni speciali l. 46.90, ecc.
Disponibilità
dei “Dispositivi di protezione
individuali” idonei e specifici
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Numero dei lavoratori
necessari per l’esecuzione
dei lavori
Formazione professionale
dei Lavoratori impegnati
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Coordinamento – Consultazione RLS Lavoratori
Piano sicurezza
coordinamento
Modalità operative
Piano
generale sicurezza
Disposizioni coordinamento
A
Consultazione preventiva R.L.S.
• Consultazione
• Coordinamento
B
Piani
Richiesta chiarimenti sui contenuti
Proposte modifiche piani
C
Modifiche
piani
R.S.L. consultati preventivamente
D
Piani
generali di sicurezza
Coordinatore esecuzione sicurezza
Verifica attuazione accordi
parti sociali
Assicura il coordinamento
Coordina per il
Miglioramento sicurezza
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Pianificazione
L’analisi di valutazione dei rischi riferiti alle varie fasi occorrenti per la
realizzazione dell’opera, la stessa temporizzazione dell’impegno uomini-giorni
per ogni fase operativa, l’eventuale presenza in cantiere di più imprese, lavoratori
dipendenti o autonomi, interferenze e sovrapposizioni, utilizzo di mezzi comuni deve
essere disciplinata per evitare che situazioni di pericolo possano essere trascurate
rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori.
La pianificazione anche per verificare la congruenza tra il piano
operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento.
L’utilizzo di diagrammi temporali riferiti alle singole imprese potrà essere uno
strumento per raggiungere l’obiettivo della prevenzione con i dovuti aggiustamenti
ove si rendano necessari.
Il diagramma di Gantt è uno strumento che serve per pianificare i tempi di
realizzazione di un progetto, dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno
di lavoro, ecc., e per verificare in itinere il rispetto degli stessi.
Nel diagramma di Gantt le diverse attività vengono, dunque, ordinate secondo
una precisa progressione temporale.
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Settimane
Progettazione cant.
Preparazione cant.
Scavi
Fondazioni
Struttura-ferro
Elevazione c.a.
Solai
Copertura
Ponteggi
Tompagnature
Finiture
Infissi
Impianti-servizi
Rimozione cant.
Settimane
1
1
2
3
3
5
6
1
1
6
8
2
3
1
Unità lavoro
Uomini-giorni
10
8
6
4
2
0
300
250
200
150
100
50
0
Pr
og
e
Pr ...
ep
...
Sc
a
Fo vi
nd
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St .
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tu
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fis
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o.
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P
i
a
n
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e
Unità lavoro Uomini-giorni
1
5
4
20
4
40
4
60
4
60
5
125
5
150
5
25
3
15
6
180
6
240
4
40
4
60
2
10
(esempio)
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Guida
Obblighi
Tipologia
di opera
agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Trasmettere
notifica
preliminare
prima dell’inizio
dei lavori
Richiedere
idoneità tecnico
professionale, regolarità
contributiva, indicazione
dei contratti collettivi
applicati, ecc.
Nominare
il coordinatore
per la
progettazione
Nominare
il coordinatore
per
l’esecuzione
Comunicare
alle imprese i nominativi
dei coordinatori
Spedire
copia dei piani di
sicurezza
Art. 3
D.Lgs. n. 626/94
Art. 7
D.Lgs. N. 626/94
solo per lavori
eseguiti all’interno
dell’azienda
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea.
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea
Opere con rischi
particolari
Cantieri con un’unica
impresa
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea / di entità
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea / e con
rischi particolari (all. II)
Altri cantieri rientranti
nell’ambito di applicazione
del decreto “ cantieri “
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Guida ai documenti richiesti in funzione della tipologia delle opere
Documenti
Notifica
Tipologia
di cantiere
Piano di
sicurezza e
coordinamento
Piano
operativo
di
sicurezza
Piano di
sicurezza sostitutivo
solo per lavori pubblici
Fascicolo
con le
caratteristiche
dell’opera
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri con presenza
di più imprese anche se non
contemporanea
Opere con rischi
particolari (all. II)
Cantieri
con un’unica impresa
Entità presunta del
cantiere
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più imprese
anche se non contemporanea e
di entità maggiore o uguale a
200 uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea e con
rischi particolari (all. II)
Altri cantieri
rientranti nell’ambito di
applicazioni del
decreto “ cantieri “
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Prevenzione - Sicurezza
per TUTTI i settori
Opere provvisionali
D.P.R. n. 547/1955
D.Lgs. n. 626/1994
Miglioramento continuo
“ riduzione rischi “
D.P.R. n. 164/1956
D. Lgs. n. 235/03
D.Lgs. n. 494/1996
Prevenzione - Sicurezza
settore COSTRUZIONI
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Il D. Lgs. 8/7/2003 n. 235
integra il Titolo III D. Lgs. n. 626/94 (uso delle attrezzature di lavoro)
con l'aggiunta degli articolo 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies fissa
dei requisiti minimi che devono essere rispettati per l'uso di attrezzature
per lavori in quota definiti come tali quei lavori che espongono i lavoratori
al
rischio di caduta da una quota posta
ad una altezza superiore a 2 metri
rispetto ad un piano stabile.
Nello stesso decreto sono fissate delle prescrizioni di sicurezza relative alle scale
a pioli, all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ed
all‘impiego di ponteggi.
Per i “ ponteggi “ è previsto un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)
in relazione alla complessità del ponteggio scelto ed inoltre che gli stessi siano
montati e smontati ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.
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La valutazione del problema della caduta dall’alto
nel montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
Obiettivi
Stato dei lavori
Analizzare il problema infortunistico e
dall’analisi dei dati definire le cause del
fenomeno, verificando la possibilità di
proporre soluzioni migliorative attraverso
la definizione di Linee Guida comportamentali
ad uso dei diversi utenti
Abbiamo eseguito :
• Analisi infortunistico del problema
• Analisi delle imprese che operano nel settore
• Analisi degli strumenti di sicurezza a
disposizione
• Analisi dei prodotti proposti
D.Lgs 494/96 - Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
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Opere Provvisionali
sono tutte quelle opere che forniscono
ausilio alla realizzazione dei lavori civili.
Queste opere hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e pertanto
devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale cui sono state
erette.
La loro limitata durata temporale non deve far sottovalutare il problema
progettuale, di messa in opera e conservativo che in alcuni casi diventa
importante per la corretta progettazione ed esecuzione dell'opera stessa.
Le opere provvisionali rappresentano un aspetto fondamentale nella redazione
dei "piani di sicurezza" previsti negli artt. 4, 12 e 13 del D. Lgs. n. 494 del 1996.
si distinguono in:
1
opere di servizio
Opere
3
rovvisionali
2
opere di sicurezza
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opere di sostegno
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…opere provvisionali
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Tipologie di opere provvisionali per lavori in quota
Tra le differenti opere provvisionali lo studio dei ponteggi riveste sicuramente un
ruolo primario perché essi sono presenti nella quasi totalità dei cantieri edili,
e sovente raggiungono dimensioni notevoli.
I ponteggi possono essere in legno o in acciaio.
Quelli in legno non vengono quasi più usati, mentre i ponteggi in acciaio sono
estremamente diffusi, sul mercato si trovano disponibili due diverse tipologie:
a tubi e giunti; a telai prefabbricati del tipo chiuso, a portale, ad acca.
• Ponteggi in legname
• Ponteggi metallici a tubi e giunti
• Ponteggi metallici a telai prefabbricati
• Ponti a sbalzo e mensole metalliche
• Andatoie e passerelle
• Ponteggi e piattaforme meccanizzate
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• Ponti su ruote (trabattelli)
• Ponti su cavalletti
• Puntelli e strutture di puntellazione
• Scale a mano
• Altre attrezzature: reti, pali di sicurezza
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è una struttura reticolare provvista
solitamente di impalcati.
Il ponteggio
Consiste in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di
ottenere una struttura rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale ma
anche orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e modularmente alle
caratteristiche geometriche e dimensionali dell'edificio da erigere.
Gli impalcati possono essere costituiti
da tavole di legno o di acciaio
indipendentemente dal materiale con
cui è costruita la struttura portante.
I ponteggi vengono solitamente
realizzati per la costruzione o
ristrutturazione di edifici.
In questo caso vengono considerati
dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute dall’alto.
Scale biodirezionali
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Ristrutturazione copertura
con rete di protezione
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Scale monodirezionali
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… ponteggio
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Ponteggi in legname
Si realizzavano facendo uso di elementi lignei più o
meno lavorati (tronchi, tavole, assi) messi in opera
e collegati fra loro mediante fasce, corde, chiodi in
vari materiali
Per i ponteggi in legno non esistono particolari
restrizioni di messa in opera o controlli strutturali,
salvo quelli imposti dalla buona tecnica, dalla
tradizione costruttiva e dai dettami della norma
legislativa (artt. 7, 16-29 del D.P.R. n. 164 del 1956).
I ponteggi in legno non
vengono quasi più usati
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Ponteggio a tubi e giunti
Consente di collegare due tubi in qualsiasi posizione e a distanze non prefissate,
rende possibile l'adeguamento della struttura provvisionale ad ogni tipo di facciata
o manufatto, consentendo di fatto la realizzazione
delle forme più particolari ed irregolari.
Il ponteggio a tubo-giunto di contro richiede
mano d’opera altamente specializzata e tempi
di lavorazione mediamente più lunghi.
Giunto semplice
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Giunto ortogonale
Giunto girevole
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Chiave avvitamento
giunti
basetta
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Ponteggio a tubi collegati con giunti di serraggio
E’ costituito essenzialmente da tre elementi:
il tubo: è un elemento metallico in acciaio di sezione circolare con diametro
esterno di 4,8 cm e spessore di 3,5 mm;
il giunto: è un elemento di acciaio costituito da due manicotti posti secondo
due assi ortogonali che permettono l’assemblaggio dei tubi.
I manicotti sono orientabili per permettere unioni con angolazioni diverse;
gli accessori : si tratta di spinotti di collegamento tra i tubi, basette di
appoggio e altre tipologie di giunti studiati per soddisfare diverse
combinazioni.
Il serraggio con chiave dinamometrica, effettuato secondo le prescrizioni
dell'autorizzazione, è un utile controllo di sicurezza.
Le caratteristiche di resistenza dei giunti non devono essere
minori di quelle delle aste che collegano.
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Ponteggio a telai prefabbricati
Questa tipologia di ponteggi rappresenta, per la semplicità di montaggio, la più
utilizzata soprattutto dalle aziende non specializzate.
I tempi di montaggio mediamente più corti e mano
d’opera poco specializzata rendono questo sistema
molto appetibile; tuttavia si deve considerare la scarsa
versatilità del prodotto dovuto a distanze orizzontali e
verticali prefissate che costringono spesso ad integrarlo
con altri tipi di materiali come tubo - giunto e tavole
di legno.
Tavola fermapiedi
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Tavola con sei ganci
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Tavola con botola
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Ponteggio a telai prefabbricati (collegati con aste, ganci, occhielli, ecc.).
E’ realizzato con elementi strutturali in acciaio alti 2 metri e larghi 1,05 a forma
di telaio con due controventi di irrigidimento agli angoli.
I telai sono collegati longitudinalmente con dei correnti e controventati con delle
diagonali, entrambi fissati con degli spinotti già predisposti sui montanti verticali,
costituendo così un sistema di rapido e facile impiego.
corrente
traverso
testata
telaio
diagonale
telaietto
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Scaletta ponteggi
torre vano
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Installazione dei ponteggi metallici fissi
Si possono verificarsi due casi:
1
2
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Altezza superiore a 20 metri e montaggio
secondo uno schema diverso da quelli tipo
previsti nell’autorizzazione ministeriale.
Il ponteggio deve essere eretto in base ad un progetto, firmato da un ingegnere
o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione,
comprendente:calcolo, disegno esecutivo
Altezza inferiore a 20 metri e montaggio
secondo uno degli schemi tipo previsti
nell’autorizzazione ministeriale.
Il ponteggio deve essere montato, ancorato e costituito da tutti gli elementi
caratteristici secondo lo schema tipo indicato nell’autorizzazione (o libretto del
ponteggio) e corredato dal disegno esecutivo (anche eseguito a mano libera),
dal quale risulti il tipo di ponteggio usato e l’indicazione degli appoggi e degli
ancoraggi nonché le generalità e la firma del responsabile del cantiere che ne
attesti la conformità allo schema tipo.
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D.P.R. n. 164/1956
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Art. 31 e 34 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
Art. 31 “ Relazione tecnica “
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le
tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza
adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste
l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 34 “ Nome del fabbricante “
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi,
a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
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Sottoponte di sicurezza
Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte
di sicurezza con la stessa pianta, con la stessa resistenza e posto
ad una distanza non maggiore di 2,50 m.
Limitatamente a lavori in conglomerato cementizio
è consentito il sottoponte in corrispondenza di ogni piano.
Diagonale in pianta
Parapetto di testata
in tubi e giunti
La sua funzione è quella di trattenere cose e/o
persone eventualmente cadute dal ponte sovrastante
per rottura dello stesso.
Può essere omesso solo per l’esecuzione di lavori di
manutenzione e riparazione di durata non superiore
a 5 giorni.
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Tavola fermapiede
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opere provvisionali di servizio: ponte
di servizio
D.P.R. n. 164.56
Ponte di servizio
• Impalcati formati da assi di cm. 5;
• Tavola fermapiede alta almeno cm. 30;
• Distanza massima dal muro cm. 20;
• Basette poggianti su superficie solide.
Art. 27 - Sottoponti
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni.
Art. 56 - Impalcati e parapetti dei castelli
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… ponteggio: stilata
nel caso di ponteggi a telai prefabbricati
è una serie di telai sovrapposti e contenuti
in un unico piano verticale;
altrimenti, per ponteggi a tubi e giunti,
per “stilata” si intende uno o più moduli
così costituiti: due montanti uniti, a mezzo
di giunti, con tubi orizzontali, traversi.
Ogni stilata standard dista dalla successiva 180 cm;
è possibile però, previo calcolo e progetto specifico,
aumentare tale valore in modo da mantenere invariata
la sicurezza.
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E’ la parte di ponteggio compresa
tra due stilate contigue
… ponteggio: campo
min.
cm. 100
Tavola
fermapiede
Impalcato
Corrente posteriore
Telaietto parapetto
a tutti moduli
Tavola
fermapiede
min. cm. 20
Corrente posteriore
Montante
dei telai
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Impalcato sottoponte
di sicurezza
Diagonale
in pianta
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… ponteggio: controventatura
E’ l’insieme di collegamenti strutturali necessari per realizzare collegamenti
diagonali nei piani atti ad irrigidire la struttura ed impedire gli spostamenti
Diagonale in pianta
Diagonale di facciata
Tavola fermapiede
Corrente posteriore
1° parapetto
e le rotazioni dei nodi :
• di facciata;
• in pianta;
• trasversali.
2° parapetto
Impalcato del piano di lavoro
Corrente posteriore
Diagonale di facciata
1° parapetto
2° parapetto
Tavola fermapiede
Corrente posteriore
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Impalcato del sottoponte
di sicurezza
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… ponteggio: corrente - mancorrente
Corrente è un tubo disposto orizzontalmente che collega tra loro longitudinalmente
due telai o comunque due montanti consecutivi.
Mancorrente è un corrente posto ad altezza di 1 metro dal piano di calpestio
e facente parte del parapetto per proteggere dalla caduta il personale al lavoro
sul ponteggio.
Può essere costituito in alcuni casi da un telaietto appositamente realizzato dal
costruttore per collegare due telai prefabbricati e svolgere funzione di parapetto.
Telaietto di parapetto
mancorrente
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… ponteggio: diagonale - giunto
I diagonali sono aste metalliche per rinforzare ed irrigidire la struttura lungo le
diagonali principali congiungendo gli angoli estremi ed opposti dei vari nodi nei
punti necessari stabiliti dalla autorizzazione o dal progettista.
Si definisce “giunto” l’elemento che permette di realizzare il collegamento rigido
fra le varie aste in corrispondenza di quelli che saranno i nodi.
Ortogonale a 4 bulloni
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Ortogonale a 2 bulloni
Ortogonale orientabile
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Semplice a bulloni
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… ponteggio: impalcato – mensola e montante
Impalcato è l’elemento strutturale costituito da tavolati,
idoneo a realizzare piani di calpestio, ponti di carico o
sottoponti per consentire il transito del personale e la
movimentazione dei materiali alle varie quote.
La mensola è l’elemento strutturale
che permette l’ampliamento del
piano di lavoro verso l’opera servita
con sbalzo dell’area intelaiata.
Mensola
M
o
n
t
a
n
t
e
Mensola
Il montante è il tubo verticale su cui
vengono scaricati tutti i carichi agenti
sul ponteggio, propri e di servizio.
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… ponteggio: parasassi - mantovana
Art. 5 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956 “ Luoghi di transito “
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere
impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Ogni zona dell’edificio o della costruzione,
nella quale c’è accesso e transito normale
di persone, deve offrire protezione contro
la caduta di carichi e materiali dall’alto
del ponteggio.
Eventualmente va impedito l’accesso sotto tale zona.
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… ponteggio: (t) parasassi - mantovana
E’ l’elemento strutturale necessario a realizzare strutture di protezione contro
la caduta di materiali minuti dall’alto sull’area di transito e non transennata.
Per offrire protezione contro la caduta di carichi e materiali dall’alto del ponteggio
devono essere realizzate delle apposite strutture parasassi a partire dall’altezza del
solaio di copertura del piano terreno.
Tavole in legno
mantovana
Lo sbalzo in avanti deve
essere inferiore a circa
110 - 150 cm.
Queste strutture devono
essere robuste e riproporsi
ogni 12 metri.
Realizzato con tubi
e giunti
Zona delimitata ai pedoni
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… ponteggio: telaio di coronamento
E’ il più alto di tutti i telai sovrapposti costituenti il ponteggio.
Telaio di coronamento
Viene impiegato per il montaggio del
parapetto a protezione del più alto
impalcato di servizio utilizzabile.
Il telaio di coronamento è presente
anche alla sommità della torre-vano
per permettere all’ascensore di cantiere
di arrivare a servire tutti i piani.
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… ponteggio: torre-vano e traverso
La torre-vano è l’opera provvisionale
in cui alloggia e si muove l’ascensore
da cantiere.
Il traverso è l’elemento strutturale (tubo)
utilizzato per la realizzazione degli
elementi orizzontali del telaio prefabbricato
a sua volta costituente una stilata e che
sorregge i tavolati.
traverso
Nei ponteggi a tubi e giunti, s’intende l’elemento orizzontale che
composto, a mezzo di giunti, con due montanti costituisce una stilata.
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opere provvisionali:
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andatoie e passarelle
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Art. 24 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
“ Parapetti “
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle,
le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore
di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati
verso il vuoto di robusto parapetto costituito da
uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno di 1 metro
dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta
non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente
al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una
luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
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Corrente posteriore
Telaietto parapetto
Corrente posteriore
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Art. 56 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
“ Impalcati e parapetti dei castelli “
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati
verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché
in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30
centimetri.
Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere
assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm. 20,
da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non
inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse
dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani
medesimi.
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… ponteggio: parapetto
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Art. 20 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
“ Disposizione dei montanti “ I montanti devono essere costituiti con elementi
accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol
pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti
possono essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di
infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il
piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60;
può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, perché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo.
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… ponteggio:
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parapetto in quota
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Art. 68 - D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
“ Difesa delle aperture “
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate
da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un
lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile,
che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
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opere provvisionali:
copertura di vani e botole
Tavole spessore cm. 5
Min.
cm.
100
max cm. 180
Min.
cm. 100
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ponteggio: intavolati
Art. 23 D.P.R. n. 164.56
L’intavolato dell’impalcato deve essere realizzato con tavole di almeno 5 x 20 cm.,
fra loro aderenti e fissate in modo da non scivolare.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo
e devono poggiare sempre su quattro traversi;
le loro estremità devono essere sovrapposte,
in corrispondenza sempre di un traverso,
per non meno di 40 cm.;
le tavole devono essere assicurate contro gli
spostamenti e ben accostate tra loro e
all’opera in costruzione.
Le tavole dei ponteggi metallici, con interasse
tra i traversi di m. 1,80, devono avere una
sezione minima di cm. 4 x 30 oppure cm. 5 x 20,
nella pratica si evidenzia la necessità di
utilizzare comunque tavole di spessore cm. 5 -.
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m. 4,00
m. 1,80
m. 1,80
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ponteggio: intavolati metallici
Sono disponibili sia per i comuni ponteggi metallici con
interasse tra i traversi di m. 1,80, sia per i nuovi ponteggi
di m. 2,50, sui quali sono peraltro obbligatorie.
La tavola metallica semplifica le operazioni di montaggio,
smontaggio e magazzinaggio.
Garantisce inoltre un elevato grado di sicurezza
(il produttore ne certifica le caratteristiche).
E’ vietato utilizzare i pannelli per casseforme come elementi di
impalcato, per ponteggi od altre opere provvisionali di sicurezza.
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ponteggio: distanza
Art. 23, c. 3 - D.P.R. n. 164.56
Lo spazio libero fra il piano di lavoro e la facciata
Distanza
max dal muro
cm. 20
della costruzione deve essere minore di 20 cm.
Se lo spazio libero fra il piano di lavoro e la
facciata della costruzione è superiore a 20 cm.
occorre un parapetto anche verso l’interno
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ponteggio: basetta
Serve per stabilire una pressione all’appoggio che bisogna eventualmente
ulteriormente distribuire per diminuirla.
Preliminarmente deve quindi valutarsi la resistenza del terreno, ma in genere è
necessario pensare di impiegare tavole di ripartizione per diminuire la pressione
al suolo a valori accettabili.
Le basette possono essere :
basette regolabili
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basette semplici
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… ponteggio: ancoraggio
Si definisce in tal modo l’elemento
o il sistema che vincola il ponteggio
agganciandolo ad una struttura
idonea a sopportare le azioni ad essa
trasmesse, in modo che ne resti
impedito il movimento e resti stabile
contro il ribaltamento e la caduta.
Normalmente si parla di un
ancoraggio ogni circa 22 mq. di
superficie del ponteggio metallico
(un ancoraggio ogni due piani di
ponte - 3,60 m - ed in orizzontale
ogni tre campi -5,40 m –
In tutti i casi che escono dagli
schemi standard si dovrà provvedere
con un calcolo specifico.
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… ponteggio: tipi di ancoraggio
A CRAVATTA - Con fissaggio a tubi e giunti dietro
a strutture rigide dell’edificio servito, quali pilastri
e muri intorno ai quali vanno bloccati i tubi mediante
i giunti.
Il sistema realizzato sarà rigido al punto da reggere
a tutte le sollecitazioni agenti.
AD ANELLO - Richiede la possibilità di aggancio ad
una parete abbastanza solida da attraversare con un
tondo di acciaio sagomato ad anello ad U alle due
estremità e del diametro da calcolare secondo lo sforzo
applicato e comunque non minore di 6 mm..
Tale tipo di ancoraggio può essere realizzato solo nel
caso di nuove costruzioni, prima che sia stato realizzato
il getto di conglomerato cementizio, così da poter
vincolare il tondino dell’anello all’armatura metallica
portante, onde realizzare un blocco resistente unico.
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… ponteggio: tipi di ancoraggio
A VITONE - Viene realizzato con elemento di
bloccaggio estensibile a vite per forzare su due
pareti di contrasto parallele ed ortogonali al
vitone stesso, purché queste offrano la sufficiente
resistenza a compressione e l’asta possa resistere
al carico di flessione.
A TASSELLO - Permettono di collegare la
struttura del ponteggio con ancoraggi ben
equidistanziati anche se le pareti non offrono
punti dove realizzare ancoraggi dei precedenti
tre tipi.
In tal caso bisogna continuare a progettare
l’ancoraggio con coefficiente di sicurezza 2,5;
sarà necessario verificare la tenuta del materiale
base a contatto con il tassello stesso.
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Giunto ortogonale
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… ponteggio:
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elementi metallici
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Ponteggio metallico
I ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di applicazione,
infatti possono essere commercializzati ed impiegati solo dopo che il fabbricante
abbia ottenuto l'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.
All'atto dell’acquisto del ponteggio, parte integrante della struttura
provvisionale è “ il documento “ rilasciato in copia conforme con i
relativi allegati che certificano l’utilizzo:
la relazione di calcolo che analizza i diversi schemi tipo previsti, con l'indicazione dei massimi
sovraccarichi ammessi per ogni schema, nonché l'altezza e la larghezza degli impalcati per i
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
i certificati di prove effettuate sia sulle singole componenti del ponteggio che sulle conformazioni
tipo indicate dal costruttore.
le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio del ponteggio.
per quanto previsto all'art. 34 del D.P.R. n. 164 del 1956, su ogni elemento di cui lo stesso si
compone (basetta, spinotto, montante, piano di calpestio, corrente, traverso, diagonale, ecc.),
deve comparire, inciso o in rilievo, il nome o il marchio del fabbricante.
Per ponteggi superiori a m. 20, di notevole complessità o fuori dagli schemi-tipo discende
l'obbligo del calcolo di una specifica verifica, e del disegno esecutivo, redatti e firmati da
ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione.
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ponteggio: sorveglianza - autorizzazione
Art. 37 - D.P.R. n. 164.56
Sorveglianza – deve essere esercitata in continuità, sulle
impalcature, specialmente dopo una sosta prolungata per
inutilizzo o dopo un temporale.
Vigilare costantemente in particolare sul buono stato degli
ancoraggi e dei morsetti.
Art. 30 - D.P.R. n. 164.56
Autorizzazione
Il ponteggio all’acquisto deve essere
provvisto di autorizzazione all’impiego
del Ministero del Lavoro e di Relazione
Tecnica
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Ponteggio autosollevante
Ponteggio metallico costituito da un piano di lavoro collegato solidamente a
strutture verticali colonnari ancorate all’opera, aventi funzioni di sostegno
e di guida, nei movimenti di salita e discesa e durante la sosta.
colonna
colonna
frontale
basamento
basamento
laterale
Per i fabbricanti obbligo di fornire, con le apparecchiature, i disegni esecutivi ed una relazione
tecnica firmata (autorizzazione ministeriale all’uso), nonché le istruzioni sul montaggio, impiego
e smontaggio delle strutture, con l’indicazione del carico ammissibile per m2 del piano di
lavoro, in relazione all’altezza ed alla distanza massima tra le strutture portanti, nonché copia
dell’atto di autorizzazione all’impiego.
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Ponteggio autosollevante: ancoraggio - prevenzione
ancoraggio
Ancoraggio alla parete dell’edificio secondo
le indicazioni contenute nell’autorizzazione
ministeriale all’uso.
Gli ancoraggio possono essere “a cravatta”, o eseguiti
ancorando nei getti dei solai “ferri piegati ad U”,
ai quali collegare il ponteggio.
ancoraggio
ancoraggio
ad anello
Dotazione per gli addetti di idonei attrezzi e,
a seconda dei rischi specifici a cui sono esposti,
dei seguenti dispositivi di protezione individuali:
• guanti da lavoro;
• elmetti;
• calzature di sicurezza;
• cinture di sicurezza;
Transito vietato di persone e/o di mezzi alla base del ponteggio
e nelle immediate vicinanze, durante l’utilizzazione utilizzando
appositi cartelli e altri sistemi (transenne o altre delimitazioni);
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Ponte su ruote
• I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere
ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti.
• Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti.
• Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato.
• Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
• Per la salita e discesa devono essere utilizzate
le scalette interne od un sistema anticaduta.
• La verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
• I ponti su ruote non devono essere spostati
quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.
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…ponte su ruote
I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani.
Secondo il recente Decreto 27/03/98
può esserci deroga quando:
• il ponte è costruito conformemente alla norma UNI HD 1004
“ Torri mobili da lavoro ”;
• il costruttore fornisce la certificazione del superamento delle
prove di carico e di rigidità;
• l’altezza del ponte non supera i 12 m se utilizzato all’interno di
edifici e 8 all’esterno;
• per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio;
• per il montaggio, uso e manutenzione del ponte su ruote sono
seguite le istruzioni indicate dalla norma stessa.
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ponti su cavalletti
Art. 51 D.P.R. n. 164.56
cavalletto
I ponti su cavalletti, non essendo dotati di parapetto, non devono avere altezza
superiore ai metri 2 e possono essere utilizzati per lavori interni od al suolo:
• con le normali tavole di sezioni minima cm. 20 x cm. 5 e lunghezza di 4 metri
• è d’obbligo utilizzare tre cavalletti (interasse cm. 180 e sbalzi di cm. 20;
• la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm. 90.
m. 4.00
utilizzo
regolare
m. 1.80
listello
antiscivolo
ponte su cavalletti
h. max
m. 2.00
utilizzo
non regolare
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Puntelli e strutture di puntellazione
norma UNI EN1065
Nella realizzazione delle opere provvisionali i sistemi di puntellazione meritano
sicuramente particolare attenzione.
La puntellazione provvisoria rappresenta una operazione molto importante nella
realizzazione di un solaio o pareti in calcestruzzo adiacenti a pareti già esistenti,
rocce od altro.
L’entità della puntellazione dipende dai carichi che graveranno sul piano di posa
durante la fase di montaggio e dal peso che andrà ad aggiungersi a seguito del getto
di calcestruzzo.
UNI EN1065
con manici
con leva
a croce
a piastra
solaio
puntellato
La norma UNI EN1065 introduce una serie di prescrizioni atte a certificare la qualità dei puntelli
telescopici regolabili in acciaio con filettatura coperta o scoperta e destinati all'uso in cantiere, la
stessa fissa i criteri per la classificazione dei puntelli in base alla categoria in “A,B,C,D,E“ed alla
massima lunghezza di estensione.
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Scale a mano
Art. 8 D.P.R. n. 164.56
Le scale portatili a pioli, dette anche scale a mano, devono:
• avere dimensioni appropriate all’uso;
• essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi;
• i pioli devono essere incastrati nei montanti.
Le scale in legno non devono avere:
• listelli inchiodati;
• è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno inchiodati sui montanti;
• è vietata l’uso di scale difettose e pericolose, quando risultano inutilizzate devono
essere eliminate.
Il pericolo principale connesso all’uso di scale è quello
di caduta di persone che può essere causata da difetto
della scala o da un suo errato impiego
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… scale a mano
Art. 8 D.P.R. n. 164.56
m. 1
• Durante l’uso, le scale devono
La scala deve risultare di
lunghezza adeguata e, in
generale deve sporgere di
almeno un metro oltre il
piano di accesso.
essere sistemate e vincolate e non
sono ammissibili sistemazioni
precarie di fortuna.
• Durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi
sulla scala
Contro il pericolo di sbandamento o di slittamento,
le estremità inferiori dei montanti devono essere
provviste di dispositivi antisdrucciolevoli mentre
quelle superiori devono avere ganci di trattenuta
o appoggi antisdrucciolevoli.
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La scala deve distare dalla
verticale di appoggio per
circa un ¼ della sua
lunghezza.
scala
gabbia
ponteggio
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Le reti di sicurezza
sono sistemi di protezione anticaduta collettivi. non eliminano il rischio di caduta
ma servono a ridurne le consequenze.
Nel settore edile si sono affermati differenti utilizzi delle reti di sicurezza durante
l'esecuzione delle opere che in forma generale possono essere così elencati:
- esecuzione di strutture in cemento armato;
- messa in opera di coperture;
- montaggio di strutture metalliche per edifici industriali;
- costruzione di ponti, viadotti e strutture sopraelevate, etc.
Nella messa in opera e nell’impiego delle reti si devono rispettare, le indicazioni e
le raccomandazioni che il costruttore (o fornitore) è tenuto a fornire insieme alla
certificazione di conformità CE.
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Le funi, ancoraggi
Nei lavori sui tetti dovranno essere definite prioritariamente (art. 36-bis, comma 1
punto a) del d.lgs.626/94, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 235/03) le
misure collettive di protezione contro i rischi di caduta (parapetti, impalcati, reti, ecc.),
commisurate all’effettiva valutazione del rischio.
Nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, il datore di
lavoro deve adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, e il lavoro non può
essere eseguito prima dell’adozione di tali misure.
I rischi residui, individuati dalla valutazione, devono essere
eliminati o ridotti mediante l’uso di dispositivi di protezione
individuali di posizionamento o di arresto della caduta
(cinture, imbracature, ancoraggi, collegamenti con funi, ecc.).
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… le funi, ancoraggi
I DPI contro la caduta dall’alto possono venire utilizzati:
- nelle lavorazioni in prossimità del bordo di tetti piani;
- in prossimità del bordo di timpani;
- sulle maglie di griglie;
- per i lavori di montaggio;
- per lavorazioni di piccola entità;
- su scale a pioli.
• Possono essere utilizzate solo attrezzature marcate CE
e certificate per l’uso in cantiere (imbracature, sistemi
di collegamento e aggancio (corde, fasce, ecc.), dispositivi
di sicurezza per l’altezza, ammortizzatori di caduta,
dispositivi di trattenuta mobili).
• Fissare i DPI contro la caduta dall’alto a parti portanti
o a elementi preposti all’aggancio.
• Questi devono garantire, per un operatore agganciato,
di resistere aduno carico di strappo di 750 kg. –
• Usare solo ganci a carabina che sono provvisti di una sicurezza
contro l’apertura involontaria.
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Pi.M.U.S.- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio
Il datore di lavoro
Art. 36–quater D. Lgs. n. 626.94
provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto.
Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio,
ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
Il Pi.M.U.S. non è una valutazione dei rischi dell’impresa (POS)
ma un “ documento “ dell’attrezzature.
Un documento che a partire da quelli già esistenti (libretto del costruttore, disegno
esecutivo …) completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in
relazione al contesto: ad esempio le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di
ancoraggio, le procedure per il montaggio, uso e smontaggio, lo stoccaggio e le
verifiche
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Pi.M.U.S. : campo di applicazione
Art. 36–quater D. Lgs. n. 626.94
Per il settore delle costruzioni questa disposizione
si deve applicare per ogni cantiere in cui si fa uso
di attrezzature come i ponteggi, allestiti per attività
lavorativa che espongono il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 metri rispetto ad un piano stabile.
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Pi.M.U.S.: Obbligo redazione
Il Pi.M.U.S. deve essere redatto per ogni ponteggio impiegato in un cantiere.
Nel caso di più ponteggi saranno redatti più Pi.M.U.S.
ponteggio in legno
Per ponteggio si intende
• ponteggio metallico
• ponteggio a telaio prefabbricato (PTP)
• ponteggio a tubo e giunto (PTG)
• ponteggio multidirezionale a montanti e
traversi prefabbricati (PMTP)
Ponte a sbalzo
Ponte su ruote - trabattello
Sono esclusi i “ponti su cavalletti”, intendendo quelli telescopici fino e 2 metri o quelli in legno,
Poiché sono attrezzature che non espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta
Ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
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Pi.M.U.S.: il redattore
Deve essere una “persona competente”.
Per persona competente si può intendere:
• il datore di lavoro che in qualche modo ha direttamente maturato
esperienze nel campo dei ponteggi
• il tecnico interno/esterno abilitato a progettare un ponteggio
• il preposto ai lavori come definiyo dal DPR 164.1956
• il soggetto RSPP che deve effettuare la valutazione dei rischi e
scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
• il soggetto ASPP o latro con competenze tecniche nel campo dei
ponteggi :
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Pi.M.U.S.: estremi ponteggio – anagrafica soggetti - documentazione
estremi ponteggio
• Tipologia degli elementi (a telaio prefabbricato, a tubo e giunto direzionale,
trabattello
• Natura
• Marca
• Modello
• Caratteristiche prestazionali (per manutenzione e costruzione)
• Schemi grafici identificativi del tracciato di ponteggio impiegato
anagrafica soggetti
1.
2.
3.
a.
b.
c.
Redattore Pi.M.U.S.
Proprietario ponteggio
Impresa addetta al montaggio, trasformazione, uso e smontaggio
Soggetti responsabili dell’impresa
Preposto addetto al controllo e verifica (formazione)
Addetti al montaggio, manutenzione e smontaggio (formazione)
documentazione
• Se non conforme
- Libretto del ponteggio – progetto
• Se conforme all’aut.ne min.le
- Libretto del ponteggio – schemi tipo
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(firmato da tecnico abilitato)
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Pi.M.U.S.: ulteriori prescrizioni
• Montaggio di elementi complementari: ancoraggio sistema provvisorio;
mantovana o parasassi; installazione teli; cartelloni o grafici; istallazione
pezzi speciali( travi carraie, bagnoli, ecc.).
• Elenco attrezzature/macchine: tipologia; marca modello; condizioni d’uso;
vincolo delle macchine e delle attrezzature.
• Elenco D.P.I. : tipologia; destinatari;note dei D.P.I. utilizzati.
• Elenco D.P.C. : tipologia; certificazione; istruzioni di montaggio/smontaggi o
dei DPC utilizzati.
• Sistema di protezione anticaduta: ancoraggio; connettore; dissipatore; cordino;
imbracatura anticaduta; punto di ancoraggio; linea di trattenuta; paletto.
• Allestimento area cantiere
• Caratteristiche delle superficie di appoggio e di ancoraggio.
• Procedure di: montaggio; trasformazione; per l’uso; smontaggio; stoccaggio.
• Verifiche di: primo impianto; periodiche; straordinarie.
• Piano di salvataggio persone.
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D.Lgs. 494.96 - Opere provvisionali