Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Gli Obblighi contabili LIBRI SOCIALI: Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una corretta amministrazione si consiglia di tenere: LIBRO DEGLI ASSOCIATI LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LIBRO VERBALI DELLE ASSEBLEE DEGLI ASSOCIATI LIBRO VERBALI DEI REVISORI Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 04/12/2008 Art. 3 L. 11.8.1991 n. 266: dispone l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; L. 8.11.1991 n. 381: prevede un rinvio alle norme civilistiche in materia di libri sociali e di bilancio; Art. 20 Codice Civile: per le associazioni non profit obbligo in capo agli amministratori di convocare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio almeno una volta l’anno. Tale norma non dispone nulla in merito alla tenuta della contabilità e alla forma del bilancio; Artt. 13 e 20 D.P.R. 600/73: l’art. 13, co. 2, lettera g) indica gli enti non commerciali tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L’art. 20, in particolare, ribadisce tale obbligo anche per gli enti soggetti all’Ires che non abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); Art. 20-bis D.P.R. 600/73: dispone l’obbligo, pena la decadenza dei benefici fiscali, della tenuta delle scritture contabili da parte delle Onlus. Art. 144 D.P.R. 917/1986: dispone l’obbligo di tenuta di una contabilità separata nell’ipotesi di esercizio congiunto di una attività non commerciale e di una commerciale. Tale disciplina tributaria del sistema contabile riguarda solo le attività commerciali dell’ente non profit. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il codice civile non prescrive, direttamente, un obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli enti non commerciali. Gli strumenti contabili che, tra gli altri, possono essere adottati al fine di far emergere chiarezza nei fatti di gestione possono essere: LIBRO CASSA (entrate/uscite) LIBRO DELLE BANCHE (entrate/uscite) LIBRO DI PRIMA NOTA GIORNALE DI CONTABILITA’ (partita doppia) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Rileva gli importi riscossi dall’ente in contanti, con l’indicazione della tipologia di entrata, e gli importi pagati dall’ente con la relativa descrizione. Qualora le entrate finanziarie si rivelassero insufficienti per coprire spese urgenti, è possibile ovviare con un’anticipazione del Presidente dell’ente o dei suoi consiglieri, infruttifera di interessi e da rimborsare appena ripristinati i normali flussi di gettito. In ogni caso è preferibile verbalizzare l’accaduto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci o del consiglio direttivo. LIBRO DELLE BANCHE Rileva le entrate e le uscite di conto corrente dell’ente. Il saldo periodico deve bilanciare con il saldo risultante dagli estratti conto mensili o trimestrali inviati dagli istituti di credito. LIBRO DI PRIMA NOTA Vanno annotati cronologicamente tutti i movimenti di gestione, in parte già contenuti nei predetti libri (es. registrazione di una fattura di acquisto). GIORNALE DI CONTABILITA’ Il libro giornale utilizza il metodo della partita doppia per la rilevazione dei fatti di gestione, avvalendosi dell’ausilio del libro di prima nota. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Gli Obblighi Contabili: Il Registro Imprese Gli enti che, nel perseguimento delle loro finalità, svolgono un’attività d’impresa sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti: CARATTERISTICHE DELL’ENTE TIPO DI ISCRIZIONE NOTE L’ente svolge un’attività economica riconducibile all’art. 2195 c.c., in via accessoria rispetto a quella istituzionale L’ente è tenuto all’obbligo di denuncia al REA. L’iscrizione (Mod. R) deve avvenire entro 30 giorni dall’avvio dell’attività economica, e non dalla costituzione dell’ente. Il REA è una sezione del Registro Imprese e raccoglie, con finalità documentali e statistiche, l’iscrizione da parte di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica non in forma d’impresa. L’ente svolge un’attività economica riconducibile all’art. 2195 c.c., in via esclusiva. L’ente è considerato una impresa commerciale e come tale assoggettato all’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Di regola l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che i fatti e gli atti soggetti a iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento della loro registrazione. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 04/12/2008 Contabilità Ordinaria Se ricavi di natura commerciale > di € 309.874,14, se l’attività d’impresa ha ad oggetto la prestazione di servizi; € 516.456,90, se l’attività d’impresa ha ad oggetto altre attività. Contabilità Semplificata Se ricavi di natura commerciale < di -€ 309.874,14, se l’attività d’impresa ha ad oggetto la prestazione di servizi; - € 516.456,90, se l’attività d’impresa ha ad oggetto altre attività. Se ricavi di natura commerciale < di -€ 15.493,71 se attività di prestazioni di servizi; Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Libro giornale Libro degli inventari Libri Iva Scritture ausiliarie Scritture ausiliarie di magazzino Registro dei beni ammortizzabili Libro matricola e libro paga - - Contabilità Supersemplificata -€ 25.822,84 se altre attività. - - Registri previsti ai fini Iva ed eventualmente il registro dei beni ammortizzabili Libri paga e matricola Registri iva delle fatture emesse Oppure apposito prospetto approvato con D.M. 11.2.1997 tenuto e conservato con le medesime modalità stabilite per i registri Iva Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 REQUISITI SOGGETTIVI - Società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro; - associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; - Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali; - associazioni senza scopo di lucro e pro-loco. CONDIZIONI OGGETTIVE 1. 2. Esercizio di idonea opzione Rispetto dei limiti dimensionali Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Opzione esercitabile anche attraverso comportamento concludente; Opzione vincolante per almeno 5 anni se esercitata dopo l’1.1.2000, o per almeno 3 anni se esercitata prima di tale data; Comunicazione alla Siae dell’esercizio dell’opzione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale le associazioni intendono usufruire del regime agevolativo. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 PROVENTI COMMERCIALI NON SUPERIORI a euro 250.000,00 (conseguiti nel periodo d’imposta precedente) Il superamento del limite nel corso del periodo d’imposta produce la cessazione degli effetti dell’opzione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. I proventi commerciali che partecipano al limite sono individuati in base al criterio di cassa. Concorrono alla formazione del plafond dei proventi commerciali: ◦ ricavi o proventi ex art. 85 Tuir che assumono natura commerciale per l’attività svolta dalle associazioni in questione; ◦ sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir sempre relative all’attività commerciale esercitata. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND: Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 Tuir (tassate separatamente); Proventi da cessione di beni strumentali; Proventi ex art. 143, c.1, secondo periodo Tuir: non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni senza scopo di lucro senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione; Ricavi ex art. 148, c. 3 Tuir: non si considerano commerciali le attività svolte, anche se a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette agli associati facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento, comprese le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni; Sopravvenienze derivanti da attività istituzionali. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Iva applicata ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali DETERMINAZIONE FORFETARIA dell’IVA DA VERSARE Applicazione, ai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale, delle seguenti detrazioni forfetarie: - 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie; - 10% per le sponsorizzazioni; - 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti televisivi o trasmissione telefonica; Con il metodo Iva da Iva (Iva su cessioni o prestazioni – Iva detraibile = Iva da versare) per le attività commerciali non connesse a quella istituzionale. Versamento tramite Mod. F24 trimestralmente (ento il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) SENZA maggiorazione dell’interesse dell’1%. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 PERIODO DI RIFERIMENTO CODICE TRIBUTO SCADENZA PAGAMENTO Primo trimestre 6031 16 maggio Secondo trimestre 6032 16 agosto (salvo proroga) Terzo trimestre 6033 16 novembre Quarto trimestre 6034 16 febbraio N. B. Esonero dalla Dichiarazione Iva Annuale per le associazioni in regime 398/1991, salvo che le stesse non effettuino attività commerciali non connesse all’attività istituzionale. In quest’ultimo caso l’associazione presenterà la dichiarazione Iva limitatamente alle attività in relazione alle quali l’Iva non viene calcolata in modo forfetario. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Applicazione di un coefficiente di redditività (3%) ai proventi commerciali REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES = (PROVENTI COMMERCIALI x 3%) + PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai fini del calcolo dell’IRAP le associazioni in regime 398/91 devono partire dall’ammontare del reddito determinato forfetariamente ai fini Ires ed effettuare le variazioni disposte ai fini IRAP. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 ESONERI DA: - Tenuta delle scritture contabili; - Presentazione della dichiarazione Iva, annuale e periodica; - Certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali. ADEMPIMENTI: Annotazione dei proventi commerciali nell’apposito prospetto approvato con D.M. 11.2.1997, anche con scrittura cumulativa, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (D.P.R. 544/1999) Annotazione separata di: proventi non imponibili; plusvalenze patrimoniali; operazioni intracomunitarie segue Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 OBBLIGO DI FATTURAZIONE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ATTIVE: 1. Sponsorizzazioni; 2. Cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica; 3. Proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie Le fatture emesse e ricevute devono essere numerate progressivamente per anno solare ex art. 39 D.P.R. 633/1972 INCASSI/PAGAMENTI: obbligo di conservazione di copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (art. 43, D.P.R. 600/1973) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Gli Obblighi Contabili (art. 20 c.1 D.P.R. 600/73) L’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate . Obbligo delle scritture contabili? Solo se l’associazione svolge un’attività commerciale 1. l’associazione che non esercita attività commerciale non deve tenere alcuna contabilità fiscale, anche in presenza di redditi quali quelli fondiari, di capitale o diversi; 2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale non comporta alcun obbligo contabile. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Gli Obblighi Contabili Contabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986) Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata da quella istituzionale attraverso: Predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale oppure Predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività commerciale, istituzionale e promiscua. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 PRINCIPIO DI CASSA: si rilevano solo i costi e ricavi (pagamenti e incassi) che hanno avuto effettivamente luogo entro la chiusura dell’esercizio. PRINCIPIO DI COMPETENZA: i costi e i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento dell’effettivo incasso o pagamento. Il legislatore ha indicato espressamente che le associazioni devono redigere un rendiconto economico finanziario, quindi un bilancio che contenga SP e CE, dunque il principio contabile da seguire è quello della competenza. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Gli Obblighi Contabili Adempimenti Iva La soggettività passiva IVA degli enti non profit, seppur limitatamente alle attività fiscalmente considerate commerciali, comporta i seguenti obblighi: Applicazione dell’imposta e documentazione delle operazioni di natura commerciale attraverso l’emissione della fattura; tenuta dei registri Iva; redazione della comunicazione e della dichiarazione annuale. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 La detrazione dell’imposta relativa agli acquisti “commerciali”, spetta alle seguenti condizioni (art. 19 ter d.P.R. 600/73): che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis del d.P.R. 600/73. che la contabilità istituzionale dell’ente, se obbligatoria a norma di legge o di statuto, sia regolarmente tenuta CONTABILITA’ SEPARATA: non è necessario tenere registri e scritture contabili separati per l’attività commerciale e per quella istituzionale. È sufficiente che il sistema contabile permetta di distinguere, la natura commerciale, non commerciale o mista, di ogni singola operazione. La “separazione” contabile dei fatti amministrativi tra la sfera dell’attività commerciale e istituzionale può avvenire, pertanto, mediante l’adozione: - di due sistemi contabili distinti, di cui solo quello relativo all’attività commerciale fiscalmente rilevante; - di un unico sistema contabile, che attraverso l’utilizzo di accorgimenti pratici (ad es. conti e sottoconti specifici), distingua le operazioni “istituzionali” da quelle “commerciali”. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Modello per la dichiarazione dei redditi (quadri R) Modello per la dichiarazione annuale Iva (quadri V) Modello per la dichiarazione IRAP (quadri I) Modello 770 ordinario per la dichiarazione dei sostituti d’imposta (quadri S) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA I SEGUENTI SOGGETTI: Contribuenti tenuti alla presentazione delle dichiarazione Iva (escluse persone fisiche con volume d’affari minore o uguale a euro 10.000) Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art. 4 d.P.R. 322/1998) società ed enti ex art. 87, c.1, lett. a) e b) del Tuir (spa, srl, sapa, enti commerciali) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore. Entro l’ultimo giorno del decimo PRESENTAZIONE: Tramite intermediario abilitato Telematica diretta Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se telematica) Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se cartacea). Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (compreso il primo acconto); Entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto per gli enti che approvano il documento oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (saldo dovuto). Se il bilancio o rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. I versamenti possono essere effettati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e primo acconto) dello 0,4% a titolo di interessi. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Sono obbligati tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all’IRES, esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni. PRECISAZIONI: Si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Ai fini della qualificazione fiscale dell’ente (commerciale o non) non rileva la natura pubblica o privata del soggetto. Enti residenti: l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto se redatti in forma pubblica; in assenza delle predette forme (o per gli enti non residenti) l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Sono esonerati dall’obbligo di presentazione gli ENC che possiedono solamente entrate di tipo istituzionale (art. 1 d.P.R. 600/73) PRECISAZIONI: Non costituiscono reddito imponibile gli interessi sui depositi bancari e postali, essendo soggetti a ritenuta a titolo di imposta; Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse le occasionali, devono presentare la dichiarazione indipendentemente dalla presenza di reddito imponibile; Gli enti che non hanno esercitato attività commerciale non devono presentare la dichiarazione; Gli enti che hanno esercitato attività commerciale in modo occasionale devono presentare la dichiarazione solo in presenza di reddito imponibile; Gli enti che non hanno svolto attività commerciali in via continuativa o occasionale, ma hanno goduto di un reddito fondiario o di capitale o diverso devono presentare la dichiarazione. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Unico ENC: REDDITO COMPLESSIVO (art. 143 Tuir) Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra redditi fondiari, redditi da capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, determinati secondo le norme previste dalla disciplina dell’IRPEF. NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. NON sono tassabili: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo della fondazione i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Tipo di attività Regime fiscale L’attività non è commerciale se svolta: Prestazioni di servizi non in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; rientranti nell’art. 2195 c.c. a senza specifica organizzazione ; dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta favore dei soci e dei terzi. imputazione L’attività non è commerciale se: si tratta di iniziative occasionali; la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze Le raccolte pubbliche di fondi o campagne di sensibilizzazione; i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore. Attività in convenzione accreditamento regime o di L’attività non è commerciale se: di ha finalità sociali; è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali associative generiche L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni: Attività nei confronti dei soci l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di quote lo statuto dell’associazione deve essere: associative e corrispettivi redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; specifici conforme alle clausole indicate nell’art. 148. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Tipo di attività Cessioni di proprie pubblicazioni Regime fiscale L’attività non è commerciale se: le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci lo statuto dell’associazione è: redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; conforme alle clausole indicate nell’art. 148. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; Queste attività sono sempre commerciali somministrazione di pasti; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Unico ENC: DETERMINAZIONE DELL’IRES REDDITO COMPLESSIVO Reddito d’impresa + Redditi da fabbricati + Redditi dei terreni + Redditi da capitale + Redditi diversi - ONERI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE x ALIQUOTA D’IMPOSTA IRES 27,5% = TOTALE IMPOSTA - DETRAZIONI D’IMPOSTA = IMPOSTA DA VERSARE: non si versano importi fino a euro 10,33 A CREDITO: che può essere chiesta a rimborso o riportata al successivo periodo d’imposta per compensarla con i debiti successivi Per gli enti non residenti nel territorio dello Stato il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, eccetto i redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Unico ENC: DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI (art. 144 c. 4 Tuir) In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale determinata in base al seguente rapporto: Ricavi commerciali Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa anche la disciplina Iva. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Unico ENC: DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D’IMPRESA Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa può essere determinato forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue. Ricavi x Coefficiente di redditività + Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir) + Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir) + Dividendi e interessi (art. 89 Tuir) + Proventi immobiliari (art. 90 Tuir) = Reddito d’impresa Attività di prestazione di servizi Ricavi Coefficiente (1) Fino a € 15.493,71 15% Da € 15.493,71 a € 309.874,14 25% Altre attività Ricavi Fino a € 25.822,84 Coefficiente (1) 10% Da € 25.822,84 a € 15% 516.456,90 (1) Se l’ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Metodi di determinazione della Base Imponibile Attività istituzionale esclusiva SISTEMA RETRIBUTIVO Attività istituzionale e attività commerciale (non prevalente) SISTEMA MISTO Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Sistema retributivo Per gli ENP che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base imponibile dell’imposta è costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. Retribuzioni erogate al personale dipendente + Compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa (e a progetto) + Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente + Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente = Valore della produzione relativa all’attività non commerciale (V.P.ist) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Sistema retributivo Nell’ammontare di tali compensi non vanno compresi: i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le spese relative agli apprendisti; le spese relative formazione lavoro; al personale assunto con contratti di le spese relative a lavoratori disabili; i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, purché l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un professionista iscritto all’Albo o da un responsabile Caf. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Sistema misto Gli ENP che, oltre all’attività istituzionale, svolgono anche un’attività commerciale (es. attività connessa) devono determinare due basi imponibili IRAP: una per l’attività commerciale e una per quella istituzionale; tali basi, successivamente, dovranno essere sommate. B.I. ATTIVITA’ COMMERCIALE + B.I. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lettera A) del c.1 dell’art. 2425 del c.c. - Somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lettera B) del c. 1 dell’art. 2425 del c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13). = Valore della produzione relativo all’attività commerciale (V.P.com.) SISTEMA RETRIBUTIVO, o, in mancanza di specifica riferibilità dei compensi e delle retribuzioni imputabili all’attività commerciale, in base al seguente rapporto: Ammontare dei ricavi e proventi relativi alle attività commerciali Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Determinazione dell’imposta VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE + VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE - DEDUZIONI FORFETARIE = BASE IMPONIBILE x ALIQUOTA D’IMPOSTA (aliquota ordinaria 4,25%) = IRAP DOVUTA Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 IRAP ENC: Deduzioni Forfetarie BASE IMPONIBILE IRAP DEDUZIONE FINO A euro 180.759,91 Euro 8.000 Oltre euro 180.759,91 fino a euro 180.834,91 Euro 6.000 Oltre euro 180.834,91 fino a euro 180.909,91 Euro 4.000 Oltre euro 180.909,91 fino a euro 180.984,91 Euro 2.000 Oltre euro 180.984,91 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Non spettante Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Enc come sostituto d’imposta Qualora gli enti non commerciali, anche non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, abbiano dipendenti, paghino compensi a collaboratori, ecc. assumono tutti gli obblighi contabili e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Emolumenti tipicamente erogati da un ente non profit a terzi sono: emolumenti a lavoratori dipendenti emolumenti a lavoratori autonomi e professionisti abituali emolumenti a lavoratori autonomi occasionali (compensi a soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo) emolumenti a collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Enc come sostituto d’imposta: lavoratori dipendenti In caso di regolare rapporto di lavoro con dipendenti, gli enti non commerciali hanno gli stessi obblighi di qualsiasi altro datore di lavoro, sia verso i dipendenti, sia verso gli enti previdenziali. OBBLIGHI DELL’ENTE: Libro paga e libro matricola Operare le ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/73 Compilazione modello 770 Compilazione e rilascio al lavoratore del modello CUD (entro il 15 marzo) Compilazione dichiarazione annuale all’INAIL Per i dipendenti va effettuata una ritenuta sullo stipendio al netto delle trattenute previdenziali ed in base alle aliquote progressive. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi Nei confronti di soggetti che svolgono abitualmente nei confronti dell’ente un’attività di lavoro autonomo deve essere trattenuta una quota pari al 20% del compenso pattuito, a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973. L’ente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della prestazione, deve versare, tramite modello F24, l’importo della ritenuta. Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di rilasciare la fattura soggetta ad Iva in misura del 20% Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi occasionali Sono lavoratori autonomi occasionali quei soggetti che non esercitano abitualmente nessuna attività artistica e/o professionale e che, quindi, sono remunerati per aver effettuato nei confronti dell’Enc delle prestazioni professionali saltuarie, senza vincolo di subordinazione. Ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973, per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non occorre assoggettare a ritenuta i compensi fino a euro 25,82. Negli altri casi si applica la ritenuta del 20% (per il percettore trattasi di Reddito Diverso). Il compenso erogato NON è assoggettato ad Iva per mancanza del presupposto soggettivo della abitualità dell’attività (art. 5 d.P.R. 600/1973). Al superamento del limite di euro 5.000 annue per percipiente è dovuta l’Inps secondo l’aliquota prevista dalla gestione commercianti. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Enc come sostituto d’imposta: MODELLO 770 Gli enti non commerciali che effettuano ritenute, sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, devono presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), riepilogativa delle ritenute d’acconto versate nell’anno. La dichiarazione è suddivisa in 2 modelli: MODELLO 770 – SEMPLIFICATO MODELLO 770 - ORDINARIO Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare telematicamente i dati relativi alle ritenute alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali corrisposti nel periodo d’imposte all’Agenzia delle Entrate. Si compone dei seguenti quadri: ◦ FRONTESPIZIO ◦ COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE ◦ COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI ◦ PROSPETTO ST (quadro riepilogativo delle ritenute alla fonte e relativi versamenti, trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive) ◦ PROSPETTO SX (prospetto riepilogativo dei dati relativi alle compensazioni effettuate) Presentato solo telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate, ma NON assieme all’UNICO ENC. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Sono obbligati alla presentazione del 770 semplificato gli ENC che nell’anno hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dei seguenti articoli del d.P.R. 600/1973: - art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) - art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) - art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) - art. 25bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari) - art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). Sono inoltre obbligati coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, INPDAP, INPDAI, e/o premi assicurativi all’INAIL. Sono obbligate anche le Associazioni e Società sportive dilettantistiche Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Sono obbligati alla presentazione i soggetti che nell’anno di imposta hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte su: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Redditi di capitale Compensi per avviamento commerciale Contributi da enti pubblici e privati Riscatti da contratti di assicurazione sulla vita Premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, utili da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. I sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770 semplificato devono presentare anche quello ordinario se hanno corrisposto nell’anno anche una o più delle altre somme o valori sopra citati. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 RIFERIMENTI NORMATIVI ◦ Art. 26 D.Lgs. N. 460/1997 (norma di rinvio art. 2 D.lgs. 460/1997) ◦ Art. 143, c. 3, lettera a) TUIR ◦ Art. 20, c. 2 D.P.R. N. 600/1973 OBBLIGHI ◦ Prescinde da altro bilancio o rendiconto; ◦ Redazione di apposito e separato rendiconto specificamene tenuto e conservato; ◦ Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; ◦ Anche con relazione illustrativa sui fondi raccolti pubblicamente in via “occasionale”. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il Bilancio degli Enti Non Profit Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il Bilancio degli Enti Non Profit Obiettivo Trasparenza dell’attività Continuità Perseguimento della MISSION Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il Bilancio degli Enti Non Profit Obiettivo Il bilancio è il momento attraverso il quale mostrare alla collettività il risultato del proprio impegno Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il Bilancio degli Enti Non Profit Ambiti informativi l’ambito dell’informativa di bilancio di natura non contabile, in quanto necessaria integrazione dell’informativa contabile, nel delineare un completo quadro della gestione aziendale; l’ambito della esplicitazione del collegamento al futuro in quanto aspetto fondamentale per la comprensione dell’azienda; tale comprensione non può, infatti, essere realizzata a prescindere da un inquadramento della stessa in chiave prospettica; l’esplicitazione in argomento deve avvenire: in termini generali, attraverso l’indicazione dei principali orientamenti aziendali e ciò non può essere fatto che nella relazione sulla gestione; in termini specifici, riferiti ad analitici aspetti aziendali a sostegno delle determinazioni soggettive effettuate; ciò chiaramente va esposto nella nota integrativa Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Contabili: sono quelle dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico; Verbali: sono quelle delle informazioni che confluiscono nelle parti descrittive della nota integrativa e della relazione sulla gestione; Matematiche e statistiche: sono quelle delle informazioni che confluiscono nelle parti analitiche, di elaborazione e di confronto quantitativi, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Perché fra le risorse economiche sono previsti: ◦ Contributi dello Stato, di enti e istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; ◦ Contributi di organismi internazionali; ◦ Entrate da attività commerciali e produttive marginali Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Il Bilancio degli Enti Non Profit Possibili destinatari Il bilancio è redatto secondo gli schemi predisposti con la Sesta Raccomandazione denominata “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. DESTINATARI DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT: Sostenitori Destinatari dell’attività dell’ente Operatori interni Partner commerciali e finanziari Collettività di riferimento Pubblica Amministrazione Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008 Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Corso Base su Non Profit e Cooperazione 4/12/2008