Lotta alla contraffazione e sicurezza dei prodotti, un
sistema a tutela del Commercio e dei Consumatori
Etichettatura: la conformità alle disposizioni di Legge
Gabriella Alberti Fusi
Direttore Tecnico
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)
Varese , 15 marzo 2013
Etichettatura dei Prodotti Tessili
Marchio
volontario
Identificazione
del prodotto: è
obbligatoria?
Composizione è
obbligatoria!! quali
denominazioni,
quale sequenza?
Dubbi da chiarire e
certezze da confermare
Manutenzione: è
obbligatoria??? si
possono usare solo i
simboli, quali simboli,
quale sequenza?
Autodichiarazione
Made In… è
obbligatorio, sempre,
quando, è un rischio?
Ragione Sociale: è
obbligatoria, di chi, come
va scritta ??
2
Composizione: il quadro normativo
Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili)
Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente
riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …»)
Composizione: il quadro normativo
I consideranda più significativi
(14)
La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto
del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti .
(*)
(**)
(*)
Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(**) Direttiva
2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172
Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005
4
Composizione: il quadro normativo
I consideranda più significativi
(20)
La tutela dei consumatori richiede norme commerciali
trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni
di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire
ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei
prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di
origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.
L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo
5
Composizione: il quadro normativo
Campo di Applicazione (Articolo 2)
Il Regolamento non si applica a:

prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a
imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali
forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso

prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in
qualità di lavoratori autonomi
6
Composizione: il quadro normativo
Il Regolamento (UE) 1007/2011
abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]
[e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)]

Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e
immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a
disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014

Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011).
Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere
dall'8 maggio 2012.
7
Composizione: il quadro normativo nazionale
Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio ???
Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della
Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore
tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15.
Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della
denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”
(solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25.
8
Composizione:
Descrizione Violazione
Vendita di prodotti
tessili la cui etichetta di
composizione non
corrisponde alla reale composizione
Vendita di prodotti
tessili senza etichetta o con
etichetta compilata
in modo non corretto
Norma violata
il quadro normativo nazionale
Norma sanzionatoria
Sanzione amministrativa
Art. 25
della Legge 883/73
Art. 25
della Legge 883/73
da Euro 1.032,00
a Euro 5.164,00
È ammesso il pagamento in
misura ridotta ex art. 16
della Legge 689/81
Art. 8
D.Lgs. n. 194/99
Art. 15 del
D.Lgs. n. 194/99
Da Euro 103,00
a Euro 3.098
Non si applica l’art.16 della
Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
Art. 8, c. 1
D.Lgs. n.
194/99
Art. 15 del
D.Lgs. n.
194/99
(Art 25,c.3 della Legge
883/73)
(Art 25,c.3 della Legge
883/73)
da Euro 1.032
a Euro 5.164
Non si applica
l’art. 16 della Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
Art. 8, c.8
D.Lgs. n.
194/99
Art. 15 c. 2
D.Lgs. n.
da Euro 258
A Euro 4131
Non si applica
l’art. 16 della
Legge 689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
da Euro 2.500
a Euro 40.000
Si applica l’art.
16 della Legge
689/81
Camera di Commercio
competente per
territorio
(ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua
straniera, utilizzo di sigle)
Mancata o non corretta indicazione
delle indicazioni
di composizione sui documenti
commerciali
(fattura o DDT)
Mancata
conservazione
dei documenti
commerciali
Chiunque non assicura
la dovuta collaborazione
ai fini dello svolgimento
delle ispezioni
(sicurezza prodotti)
(Art.25 c.4 della Legge
883/73)
Art. 107, c.
2, lett. a)
D.Lgs. n.
206/2005
194/99
(Art.25 c.4 della Legge
883/73)
Art. 112, c.
4, D.Lgs. n.
206/2005
Arresto e/o
ammenda
Segnalazione all’A.G.
Trasmissione verbale per
Applicazione della sanzione
amministrativa
Comunicazione
all’A.G.
Camera di Commercio
competente per
territorio
9
Composizione: il quadro normativo
Campo di Applicazione (Articolo 2)
Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul
mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati:

i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso

i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano
almeno l’ 80% in peso)

le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per
pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da
campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso)

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte
integrante, qualora ne venga specificata la composizione
10
Composizione: il quadro normativo
Obblighi di etichettatura o contrassegni
(Articolo 15)
All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante
garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
[«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]
Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore
garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
[«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta
sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]
11
Composizione: il quadro normativo
Obblighi di etichettatura o contrassegni
(Articolo 15)
Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente
regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il
proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o
ne modifichi il contenuto.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto
tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il
contrassegno appropriato previsto dalla legge
[«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]
12
Composizione: il quadro normativo
Requisiti generali relativi alla messa a disposizione
sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4)
I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a
condizione che siano etichettati, contrassegnati o
accompagnati da documenti commerciali
in conformità al presente regolamento.
13
Composizione: il quadro normativo
Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 )
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel
contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre
tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir)
Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre
estranee” pari a:
- 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da
aggiunta sistematica
- 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
- 0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa
Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre
le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è
ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%,
riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta,
tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti
dall'analisi.
14
Composizione: il quadro normativo
Un prodotto tessile reca l'indicazione
sull'etichetta o il contrassegno della
denominazione e della percentuale in peso
di tutte le fibre di cui è composto in
“ordine decrescente”.
Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso
totale del prodotto tessile o fibre che
rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso
totale del prodotto tessile possono,
qualora non possano essere facilmente identificate
al momento della fabbricazione, essere indicate con
i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o
seguiti dalla loro percentuale totale in peso.
15
Composizione: il quadro normativo
Possono non essere menzionate in etichetta
 Le fibre isolabili, visibili e puramente
decorative che non superino il 7% del peso
totale del prodotto finito[frange e pizzi per
esempio].
 Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel
tessile con lo scopo di dare un effetto
antistatico che non superino il 2% del peso
totale del prodotto finito.
Se il prodotto è composto da più parti di
differente composizione fibrosa, deve riportare
un’etichetta indicante la composizione di
ciascuna delle parti.
Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che
rappresentano meno del 30% del peso totale del
prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
Due o più prodotti tessili che hanno la stessa
composizione fibrosa e costituiscono
normalmente un insieme inseparabile possono
recare una sola etichetta o un solo contrassegno.
16
Composizione: il quadro normativo
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
(Articolo 12)
1.
La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è
indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»
sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al
momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2.
L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati
in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della
componente di origine animale
Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi
(bottoni, inserti, imbottiture in piuma)
17
Composizione: il quadro normativo
Etichettatura e contrassegni
(Articolo 14)
1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro
composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente
leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è
saldamente fissata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti
o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti
sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono
consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
18
Composizione: il quadro normativo
Etichettatura e contrassegni
(Articolo 14)
3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni
fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei
documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici
meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme
internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia
spiegato il significato.
19
Composizione: il quadro normativo
Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e
delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16)
Esiste un obbligo di chiarezza e quindi:
nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le
descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con
caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il
consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente
prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una
ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle
fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale
deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)
20
Sicurezza: identità ed estremi del produttore
Codice del Consumo
Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102.Finalità e campo di applicazione
1.
2.
Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti
definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue
disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della
normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
21
Sicurezza: identità ed estremi del produttore
Codice del Consumo
Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI
– Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è
applicabile ai prodotti tessili in quanto non sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria
specifica.
– In base a tale applicabilità vale quanto previsto
dall’articolo 104 Obblighi del produttore e del
distributore, comma 4, lettera a …. e quindi …
22
Sicurezza: identità ed estremi del produttore
Codice del Consumo
Parte IV - Sicurezza e Qualità Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI
[Obblighi del produttore e del distributore]
…. e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo
imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il
riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di
prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei
casi in cui sia giustificata
23
Marchi «volontari» e «autodichiarazioni»
Esigenze di Sostenibilità
molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non
possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a
ottenere migliori “prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”.
E’ necessario dunque migliorare e
diffondere gli “strumenti”
della comunicazione al mercato
E’ necessario controllare la corretta
applicazione dei marchi per evitarne la
contraffazione
24
Manutenzione: la situazione nazionale
Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le
leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea
In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione
sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda
non è obbligatoria (non lo è mai stata).
In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e
rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.
In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia…
25
Manutenzione: la situazione nazionale
La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012
 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di
GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles]
che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO
[International Organization for Standardization]
 i criteri generali del sistema sono:


utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e
simboli;
indicazione del “maximum process” applicabile [danno
irreversibile] e non “optimum process” [problema per la durata del
prodotto tessile e relativo impatto ambientale];

disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la
corretta etichettatura
26
Manutenzione: la situazione nazionale
I simboli devono apparire nel seguente ordine
Lavaggio
Candeggio
Asciugatura
Stiro
Trattamento
Professionale
Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più di
un simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno
apparire nel seguente ordine:
Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato , si intende che
nessun trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere
utilizzato.
27
Origine delle merci: Premesse Generali
Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di
origine” o “Made In … del prodotto”.
Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha
un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché,
agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a
orientare le scelte di acquisto dei consumatori.
Il concetto di origine
non deve essere confuso con il concetto di provenienza.
La provenienza infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato,
ma il luogo da cui il bene viene spedito;
è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno
stesso bene non coincidano.
28
Origine delle merci:
le Regole Comunitarie. I Regolamenti
La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni
comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.
Tali disposizioni sono contenute:
 nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario –
CDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato –
CDA non ancora applicabile]
 nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del
Codice doganale comunitario - DAC) e nei relativi allegati.
In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i
due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio delle
merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o
trasformazione … ”
29
Origine non preferenziale dei
prodotti tessili: il percorso per la verifica
Articolo 38 DAC
operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine
Prodotti compresi dell’Allegato 10 delle DAC
Consultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le
operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come idonee
a conferire l’origine
Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DAC
Origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della
nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza
(Articolo 24 CDC)
Casi dubbi
Si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale
presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la
posizione ufficiale della UE in materia
(http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)
30
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
Confezione senza alcuna
indicazione o con logo
dell’azienda (marchio
non registrato) o con
marchio registrato
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 (art. 517 C.P.)
Riporta
“Made In Italy”
Blocco
Legge n° 676
(Accordo di Madrid)
(FALSA INDICAZIONE)
Confezione senza alcuna
indicazione senza
marchio o logo
dell’azienda
Prodotto con o senza
indicazione dell’origine,
con segni, diciture e
figure riconducibili
all’Italia
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 (art. 517 C.P.)
Blocco
Legge n° 676
(Accordo di Madrid)
(FALLACE INDICAZIONE)
31
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
Marchio® o logo
dell’azienda
(marchio non registrato)
Marchio® o logo
dell’azienda
(marchio non registrato)
Prodotto con o senza
indicazione dell’origine,
con segni, diciture e
figure riconducibili
all’Italia
Made In … evidente
oppure
Prodotto importato da…
(nome e sede importatore)
Prodotto non fabbricato
in Italia
Blocco
(fatta salva la
presentazione dell’apposito
attestazione)
VIA LIBERA
all’importazione
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 bis
(USO FALLACE DEL
MARCHIO)
Legge n° 350 Art. 4
comma 49 bis
(anche con indirizzo e sito
internet)
32
Made In Italy
Importazione: la Sintesi
100 % Made In Italy
100% Italia
100 % Made In Italy
100% Italia
Indicazioni di vendita
che presenti il prodotto
come interamente
realizzato in Italia
Indicazioni di vendita
che presenti il prodotto
come interamente
realizzato in Italia
(disegno, progettazione,
lavorazione,
confezionamento)
Blocco
Decreto Legge 135
convertito con
modificazioni con Legge
166 - Art.16
(FALSA INDICAZIONE)
VIA LIBERA
all’importazione
Decreto Legge 135
convertito con
modificazioni con Legge
166 - Art.16
33
Grazie per l’attenzione
Gabriella Alberti Fusi
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa
Piazza Sant’Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056
p.e. [email protected]
sito www.centrocot.it
34
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Etichettatura - CCIAA di Varese