PREPOSTO Art. 2 del D.Lgs. 81/08: “Il preposto è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Avv. Mariagrazia Acampora 43 Compiti e funzioni del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/08) Il preposto è obbligato alla frequenza di corsi di formazione su: individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi. Ha potere di iniziativa, controllo, sovrintendimento, supervisione. Vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dai loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei DPI. Avv. Mariagrazia Acampora 44 Attività del preposto Informare i diretti superiori in caso di persistente inosservanza nell’utilizzo dei medesimi; Verificare l’accesso alle zone pericolose; Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni in caso di pericolo grave. Avv. Mariagrazia Acampora 45 Ulteriori attività del preposto Informare al più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato delle caratteristiche del rischio stesso e delle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Segnalare tempestivamente al datore o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo. Avv. Mariagrazia Acampora 46 IL DIRITTO DI ABBANDONO (art. 44 D.Lgs. 81/08) Il legislatore accorda ai lavoratori la possibilità del diritto all’abbandono del posto di lavoro o di una zona pericolosa in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, stabilendo che il lavoratore non potrà subire pregiudizio alcuno e dovrà essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Avv. Mariagrazia Acampora 47 La RESPONSABILITA’del PREPOSTO Il preposto è una figura strettamente connessa al datore di lavoro, con il quale condivide alcuni obblighi. Soprattutto nelle grandi imprese divide con il datore le responsabilità. Si ha ragione di ritenere che risponda a titolo di “culpa in vigilando”. Avv. Mariagrazia Acampora 48 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 2 del D.Lgs. 81/08 L’RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all’art. 32 T.U., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione. L’ASPP è colui che fa parte del medesimo servizio. Deve possedere i requisiti ex art. 32 T.U. Avv. Mariagrazia Acampora 48 Requisiti richiesti dall’art. 32 • Le capacità e i requisiti professionali degli RSPP e degli ASPP interni e esterni DEVONO ESSERE ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE. • E’ necessario essere in possesso di: 1. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 2. Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; 3. Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (PER I SOLI RSPP). Avv. Mariagrazia Acampora 49 RSPP - ASPP Possono svolgere le funzioni di RSPP e ASPP coloro che, pur non essendo in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma, dimostrino di aver svolto una delle suddette funzioni professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi di formazione. Coloro che sono in possesso di determinate lauree sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Avv. Mariagrazia Acampora 50 Servizio di Prevenzione e Protezione L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, che concorrono all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali i lavoratori. Il datore di lavoro continua a essere RESPONSABILE. Avv. Mariagrazia Acampora 51 Cenni al servizio di prevenzione e protezione (art. 31 D. Lgs. n. 81/08) Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE deve essere istituito presso ciascuna azienda o unità produttiva dal datore di lavoro che avrà obbligo di organizzarlo o di incaricare persone o servizi esterni. Se il datore decide di costituire un servizio interno potrà integrare l’organico con persone esterne all’azienda purchè in possesso delle conoscenze professionali necessarie. Avv. Mariagrazia Acampora 52 OBBLIGO DI ISTITUZIONE del Servizio di prevenzione e protezione INTERNO Centrali termoelettriche; Aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende industriali con oltre 200 lavoratori; Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; • Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Avv. Mariagrazia Acampora 53 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione • Individuare e valutare i fattori di rischio e le misure idonee per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; • Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle stesse e le procedure di sicurezza; • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • Partecipare alle riunioni periodiche; • Essere consultati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Avv. Mariagrazia Acampora 54 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Art. 47 del D.Lgs. 81/08 “L’RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. L’RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato l’RLS. Avv. Mariagrazia Acampora 55 ELEZIONI E NOMINA RLS La norma lascia alla contrattazione collettiva numero, modalità di designazione o elezione, strumenti per l’espletamento delle funzioni. Nelle aziende fino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende oltre i 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA. Avv. Mariagrazia Acampora 56 COMPITI del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • Hanno libero accesso ai luoghi di lavoro; • Devono essere preventivamente consultati per la valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda; • Devono essere interpellati per la nomina del RSPP, del medico competente e per l’organizzazione della formazione; • Devono ricevere informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi (hanno diritto a ricevere copia del DVR, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione – anche su supporto informatico -; il documento è consultabile esclusivamente in azienda). Avv. Mariagrazia Acampora 57 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48) Svolge nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza le funzioni di RLS in assenza di quest’ultimo. Può accedere ai luoghi di lavoro mediante preavviso, non necessario nei casi di infortunio grave. Le funzioni sono incompatibili con altre funzioni sindacali operative. Avv. Mariagrazia Acampora 58 <<Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo>> (art. 49) Nasce per alcune realtà portuali come Genova e Napoli. Agisce dove c’è compresenza di più aziende o cantieri quali porti, centri intermodali di trasporto, centri siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, contesti produttivi con un numero di addetti oltre i 500. E’individuato tra i RLS delle aziende operanti nello stesso sito produttivo. Avv. Mariagrazia Acampora 59 IL MEDICO COMPETENTE “Collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. I medici competenti devono essere iscritti in un apposito albo tenuto presso il Ministero della Salute. Sono medici in possesso di particolari specializzazioni, chiamati a svolgere i loro compiti secondo i principi della medicina del lavoro. 60 Avv. Mariagrazia Acampora Medico competente Figura che collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e lavora alla valorizzazione di programmi volontari di attuazione del sistema normativo della salute e sicurezza. E’ a disposizione per il primo soccorso. Per ogni lavoratore compila la cartella sanitaria di rischio, che aggiorna periodicamente e custodisce sotto la propria responsabilità La copia della suddetta cartella è consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto lavorativo. L’originale è conservata da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni. Avv. Mariagrazia Acampora 61 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25) programma la sorveglianza sanitaria ex art. 41; fornisce ai lavoratori delucidazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e li informa sui risultati (rilasciando a richiesta copia della documentazione sanitaria); in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, indica la necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione; relaziona al datore, all’RSPP, agli RLS, sui risultati della sorveglianza sanitaria e sulle precauzioni da adottare per l’integrità psico-fisica dei lavoratori; 62 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. Doppia tipologia di accertamento da parte del medico Assenza di controindicazioni per lo svolgimento dell’attività cui i lavoratori sono destinati. Ciò ai fini della idoneità alla mansione loro assegnata. Effettuazione di visite mediche periodiche (solitamente una volta all’anno). Avv. Mariagrazia Acampora 63