PREPOSTO
Art. 2 del D.Lgs. 81/08:
“Il preposto è la persona che in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Compiti e funzioni del preposto
(art. 19 D.Lgs. 81/08)
Il preposto è obbligato alla frequenza di corsi
di formazione su: individuazione, valutazione e
prevenzione dei rischi.
Ha potere di iniziativa, controllo, sovrintendimento,
supervisione.
Vigila sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dai loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi
di protezione collettivi e dei DPI.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Attività del preposto
 Informare i diretti superiori in caso di
persistente inosservanza nell’utilizzo dei
medesimi;
 Verificare l’accesso alle zone pericolose;
Richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio e dare
istruzioni in caso di pericolo grave.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Ulteriori attività del preposto
 Informare al più presto i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave ed immediato delle caratteristiche del
rischio stesso e delle disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
 Segnalare tempestivamente al datore o al dirigente
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni
altra condizione di pericolo.
Avv. Mariagrazia Acampora
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IL DIRITTO DI ABBANDONO
(art. 44 D.Lgs. 81/08)
Il legislatore accorda ai lavoratori la possibilità
del diritto all’abbandono del posto di lavoro o
di una zona pericolosa in caso di pericolo
grave e immediato che non può essere
evitato, stabilendo che il lavoratore non potrà
subire pregiudizio alcuno e dovrà essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Avv. Mariagrazia Acampora
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La RESPONSABILITA’del PREPOSTO
Il preposto è una figura strettamente
connessa al datore di lavoro, con il quale
condivide alcuni obblighi.
Soprattutto nelle grandi imprese
divide con il datore le
responsabilità.
Si ha ragione di ritenere che risponda a
titolo di “culpa in vigilando”.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Responsabile e Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Art. 2 del D.Lgs. 81/08
 L’RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti
di cui all’art. 32 T.U., designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione.
L’ASPP è colui che fa parte del medesimo
servizio. Deve possedere i requisiti ex art. 32
T.U.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Requisiti richiesti dall’art. 32
• Le capacità e i requisiti professionali degli RSPP e degli ASPP
interni e esterni DEVONO ESSERE ADEGUATI ALLA NATURA
DEI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI
ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE.
• E’ necessario essere in possesso di:
1. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore;
2. Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
3. Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione
in azienda e di relazioni sindacali (PER I SOLI RSPP).
Avv. Mariagrazia Acampora
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RSPP - ASPP
 Possono svolgere le funzioni di RSPP e ASPP coloro che,
pur non essendo in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma, dimostrino di aver svolto una delle
suddette funzioni professionalmente o alle dipendenze di un
datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003, previo svolgimento dei corsi di formazione.
 Coloro che sono in possesso di determinate lauree sono
esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Servizio di Prevenzione e Protezione
L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda, che concorrono all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali i lavoratori.
Il datore di lavoro continua a essere
RESPONSABILE.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Cenni al servizio di prevenzione e protezione
(art.
31 D. Lgs. n. 81/08)
Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE deve essere
istituito presso ciascuna azienda o unità produttiva dal
datore di lavoro che avrà obbligo di organizzarlo o di
incaricare persone o servizi esterni.
Se il datore decide di costituire un servizio
interno potrà integrare l’organico con persone
esterne all’azienda purchè in possesso delle
conoscenze professionali necessarie.
Avv. Mariagrazia Acampora
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OBBLIGO DI ISTITUZIONE del Servizio di
prevenzione e protezione INTERNO
 Centrali termoelettriche;
 Aziende per la fabbricazione ed il deposito di
esplosivi, polveri e munizioni;
 Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
• Strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Compiti del Servizio di Prevenzione
e Protezione
• Individuare e valutare i fattori di rischio e le misure idonee
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
• Elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo delle stesse e le procedure di sicurezza;
• Proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
• Partecipare alle riunioni periodiche;
• Essere consultati in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.
Avv. Mariagrazia Acampora
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Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
Art. 47 del D.Lgs. 81/08
“L’RLS è la persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro”.
L’RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo.
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o
designato l’RLS.
Avv. Mariagrazia Acampora
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ELEZIONI E NOMINA RLS
La norma lascia alla contrattazione collettiva numero, modalità di
designazione o elezione, strumenti per l’espletamento delle funzioni.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti
è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o
del comparto produttivo.
Nelle aziende oltre i 15 dipendenti è eletto o designato dai
lavoratori nell’ambito delle RSA.
Avv. Mariagrazia Acampora
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COMPITI
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Hanno libero accesso ai luoghi di lavoro;
• Devono essere preventivamente consultati per la valutazione dei rischi,
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in
azienda;
• Devono essere interpellati per la nomina del RSPP, del medico competente e per
l’organizzazione della formazione;
• Devono ricevere informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi
(hanno diritto a ricevere copia del DVR, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione – anche su
supporto informatico -; il documento è consultabile esclusivamente in azienda).
Avv. Mariagrazia Acampora
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Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (art. 48)
Svolge nelle aziende o unità produttive del
territorio o del comparto di competenza le funzioni
di RLS in assenza di quest’ultimo.
Può accedere ai luoghi di lavoro
mediante preavviso, non necessario nei
casi di infortunio grave.
Le funzioni sono incompatibili con altre funzioni
sindacali operative.
Avv. Mariagrazia Acampora
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<<Il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo>> (art. 49)
Nasce per alcune realtà portuali come Genova e
Napoli.
Agisce dove c’è compresenza di più aziende o cantieri quali
porti, centri intermodali di trasporto, centri siderurgici, cantieri
con almeno 30.000 uomini-giorno, contesti produttivi con un
numero di addetti oltre i 500.
E’individuato tra i RLS delle aziende
operanti nello stesso sito produttivo.
Avv. Mariagrazia Acampora
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IL MEDICO COMPETENTE
“Collabora con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui
al presente decreto”.
I medici competenti devono essere iscritti in un
apposito albo tenuto presso il Ministero della Salute.
Sono medici in possesso di particolari
specializzazioni, chiamati a svolgere i loro compiti
secondo i principi della medicina del lavoro.
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Avv. Mariagrazia Acampora
Medico competente
Figura che collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi e lavora alla valorizzazione di programmi
volontari di attuazione del sistema normativo della
salute e sicurezza.
E’ a disposizione per il primo soccorso.
Per ogni lavoratore compila la cartella sanitaria di rischio, che
aggiorna periodicamente e custodisce sotto la propria
responsabilità
La copia della suddetta cartella è consegnata al lavoratore alla cessazione del
rapporto lavorativo. L’originale è conservata da parte del datore di lavoro per
almeno dieci anni.
Avv. Mariagrazia Acampora
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25)
 programma la sorveglianza sanitaria ex art. 41;
 fornisce ai lavoratori delucidazioni sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e li informa sui
risultati (rilasciando a richiesta copia della documentazione
sanitaria);
 in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, indica la necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione;
 relaziona al datore, all’RSPP, agli RLS, sui risultati
della sorveglianza sanitaria e sulle precauzioni da adottare
per l’integrità psico-fisica dei lavoratori;
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 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
Doppia tipologia di accertamento da parte del
medico
Assenza di controindicazioni per lo
svolgimento dell’attività cui i lavoratori
sono destinati. Ciò ai fini della idoneità alla
mansione loro assegnata.
Effettuazione di visite mediche
periodiche (solitamente una
volta all’anno).
Avv. Mariagrazia Acampora
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