Logos Avvocati Associati AVV. FABIO BRUSA REGOLAMENTO 1169/2011 Abrogazione 200/13/CE (norma base nell’etichettatura Direttiva 79/112/CEE) DALL’ETICHETTATURA ALLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE non si tratta più di fornire una radiografia quanto più dettagliata possibile del prodotto ma di consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano (considerando 2) Il grande pubblico è interessato al rapporto tra l’alimentazione, la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze alimentari (considerando 10) La conoscenza dei principi base della nutrizione e una adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli Norme UE che si applicano solo alle imprese il che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione (considerando 15) Escluse «vendite di beneficenza», fiere, riunioni locali Necessità di chiarire la responsabilità dell’operatore del settore alimentare (considerando 29) Superamento della sentenza Lidl RESPONSABILITA’ Art. 8 1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso. 5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. 6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. Importanza di fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici ed altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranze scientificamente dimostrati (considerando 24) Le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari (considerando 26) Bisogna tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto Il congelamento e il successivo decongelamento di taluni alimenti , specialmente prodotti a base di carne e di pesce ,limitano le utilizzazioni successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche organolettiche e fisiche dell’alimento Il consumatore finale dovrebbe essere informato correttamente sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato (considerando 28) PAESE D’ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA (considerando 29) Criteri chiaramente definiti Condizioni eque di concorrenza per l’industria Comprensione da parte dei consumatori delle informazioni relative al Paese d’origine e al luogo di provenienza degli alimenti ORIGINE E PROVENIENZA- Definizioni NORMATIVA NAZIONALE Il D.lgs 109/92 e s.m.i. e la L. 4/11 utilizzano «luogo di origine o di provenienza» REG. 1169/2011 Art. 2 Definizioni 2. (…) g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; 3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. CODICE DOGANALE COMUNITARIO (Reg. (CEE) 2913/92) Articolo 23 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; (…ecc. …) 3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale. Articolo 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. CODICE DOGANALE AGGIORNATO (Reg. (CE) 450/2008) -abroga il Reg. (CEE) n. 2913/92- Art. 36 – Acquisizione dell’origine 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. ORIGINE / PROVENIENZA (Art. 24) - - - OBBLIGATORIA: Quando l’omissione induca in errore il consumatore, considerando le informazioni/modalità di presentazione dell’alimento (es: con indicazioni esplicite, simboli, immagini quali l’uso della bandiera italiana per il c.d. italian sounding) possano far ritenere che alimento abbia un diverso paese d’origine o provenienza. (già ex art. 2 d.lgs.109/92); Per le carni fresche e congelate della specie suina, ovina, caprina e di pollame>>> Reg. 1337/2013. ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO Se l’origine/provenienza alimento è indicato ed è diversa da quello dell’ingrediente primario dovrà citarsi anche quest’ultima e/o la diversità da quella dell’alimento (condizionato all’adozione di atti di esecuzione che dovevano intervenire entro il 13/12/13). All’esame Commissione uno studio da presentare entro 30.12.2014 sull’indicazione obbligatoria dell’origine per: Alimenti non trasformati/ alimenti composti da unico ingrediente o il cui ingrediente principale >50%. (farina, riso, legumi, zucchero, olio vegetale); Latte, latte usato come ingrediente nei latticini e i tipi di carne diverse da quelle di cui al Reg. 1337/2013. ORIGINE LATTE (considerando 32) Il latte è uno dei prodotti per i quali una indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse Applicazione delle regole di origine del codice doganale comunitario (considerando 33) Queste norme sono ben note agli operatori del settore alimentare(?) e alle amministrazioni(?) Richiamo al Libro Bianco della commissione per sottolineare elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica quali grassi saturi, zuccheri, sodio… (considerando 36) È importante assicurare che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite nelle etichette Deve quindi essere usato il termine «sale» al posto di «sodio» L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sui prodotti alimentari nuociono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente (considerando 47) Devono essere stabiliti criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative ALIMENTI NON PREIMBALLATI (considerando 48) Possibilità per gli Stati membri di mantenere il diritto di stabilire norme sull’etichettatura dei non preimballati I consumatori chiedono poche informazioni ma quelle sugli allergeni sono importanti Di conseguenza le informazioni sugli allergeni dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori GRAZIE PER L’ATTENZIONE Logos Avvocati Associati Viale Ancona n. 17 30172 – Mestre (Ve) Tel. 041/5322601 Fax 041/5322606 E-mail: [email protected] Web: www.logostudi.it