Logos Avvocati Associati
AVV. FABIO BRUSA
REGOLAMENTO 1169/2011
Abrogazione 200/13/CE (norma base nell’etichettatura
Direttiva 79/112/CEE)
DALL’ETICHETTATURA
ALLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
non si tratta più di fornire una radiografia quanto più dettagliata
possibile del prodotto ma
di consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in
relazione agli alimenti che consumano
(considerando 2)
Il grande pubblico è interessato al rapporto tra
l’alimentazione, la salute e la scelta di una dieta
adeguata alle esigenze alimentari
(considerando 10)
La conoscenza dei principi base della nutrizione e una
adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti
contribuirebbero significativamente a consentire al
consumatore di effettuare scelte consapevoli
Norme UE che si applicano solo alle imprese il che
implica una certa continuità delle attività e un certo
grado di organizzazione
(considerando 15)
Escluse «vendite di beneficenza», fiere, riunioni locali
Necessità di chiarire la responsabilità dell’operatore
del settore alimentare
(considerando 29)
Superamento della sentenza Lidl
RESPONSABILITA’
Art. 8
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o
con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione,
l’importatore nel mercato dell’Unione.
2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti assicura la presenza e
l’esattezza
delle
informazioni
sugli
alimenti,
conformemente alla normativa applicabile in materia di
informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti
disposizioni nazionali.
3. Gli operatori del settore alimentare che non
influiscono sulle informazioni relative agli alimenti
non forniscono alimenti di cui conoscono o
presumono, in base alle informazioni in loro
possesso in qualità di professionisti, la non
conformità alla normativa in materia di informazioni
sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti
disposizioni nazionali.
4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle
imprese che controllano, non modificano le
informazioni che accompagnano un alimento se tale
modifica può indurre in errore il consumatore finale o
ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione
dei consumatori e le possibilità del consumatore finale
di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del
settore alimentare sono responsabili delle eventuali
modifiche da essi apportate alle informazioni sugli
alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore
alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano,
assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti
dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e
dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro
attività.
6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle
imprese che controllano, assicurano che le informazioni
sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore
finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del
settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le
informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove
richiesto, al consumatore finale.
Importanza di fornire informazioni sulla presenza di
additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici ed altre
sostanze con effetti allergenici o di intolleranze
scientificamente dimostrati
(considerando 24)
Le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle
cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori
nei confronti delle etichette alimentari
(considerando 26)
Bisogna tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla
leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto
Il congelamento e il successivo decongelamento di
taluni alimenti , specialmente prodotti a base di carne e
di pesce ,limitano le utilizzazioni successive e possono
avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche
organolettiche e fisiche dell’alimento
Il consumatore finale dovrebbe essere informato
correttamente sul fatto che si tratta di un prodotto
decongelato
(considerando 28)
PAESE D’ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
(considerando 29)
Criteri chiaramente definiti
Condizioni eque di
concorrenza per l’industria
Comprensione da parte dei
consumatori delle
informazioni relative al
Paese d’origine e al luogo di
provenienza degli alimenti
ORIGINE E PROVENIENZA- Definizioni
NORMATIVA NAZIONALE
Il D.lgs 109/92 e s.m.i. e la L. 4/11 utilizzano «luogo di origine o di provenienza»
REG. 1169/2011
Art. 2 Definizioni
2. (…) g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come
quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine»
come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento
(CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del
settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del
paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi
del presente regolamento;
3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si
riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli
articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
(Reg. (CEE) 2913/92)
Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale
paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
(…ecc. …)
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende
anche il rispettivo mare territoriale.
Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente
giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,
che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo
od abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione.
CODICE DOGANALE AGGIORNATO (Reg. (CE) 450/2008)
-abroga il Reg. (CEE) n. 2913/92-
Art. 36 – Acquisizione dell’origine
1.
Le merci interamente ottenute in un unico paese o
territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi o territori sono considerate originarie del paese o
territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione
sostanziale.
ORIGINE / PROVENIENZA
(Art. 24)

-
-

-
OBBLIGATORIA:
Quando l’omissione induca in errore il consumatore, considerando le
informazioni/modalità di presentazione dell’alimento (es: con indicazioni
esplicite, simboli, immagini quali l’uso della bandiera italiana per il c.d.
italian sounding) possano far ritenere che alimento abbia un diverso
paese d’origine o provenienza. (già ex art. 2 d.lgs.109/92);
Per le carni fresche e congelate della specie suina, ovina, caprina e di
pollame>>> Reg. 1337/2013.
ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO
Se l’origine/provenienza alimento è indicato ed è diversa da quello
dell’ingrediente primario dovrà citarsi anche quest’ultima e/o la diversità
da quella dell’alimento (condizionato all’adozione di atti di esecuzione
che dovevano intervenire entro il 13/12/13).



All’esame Commissione uno studio da presentare entro 30.12.2014
sull’indicazione obbligatoria dell’origine per:
Alimenti non trasformati/ alimenti composti da unico ingrediente o il
cui ingrediente principale >50%. (farina, riso, legumi, zucchero, olio
vegetale);
Latte, latte usato come ingrediente nei latticini e i tipi di carne
diverse da quelle di cui al Reg. 1337/2013.
ORIGINE LATTE
(considerando 32)
Il latte è uno dei prodotti per i quali una indicazione di
origine è ritenuta di particolare interesse
Applicazione delle regole di origine del codice
doganale comunitario
(considerando 33)
Queste norme sono ben note agli operatori del settore
alimentare(?) e alle amministrazioni(?)
Richiamo al Libro Bianco della commissione per
sottolineare elementi nutrizionali importanti per la
salute pubblica quali grassi saturi, zuccheri, sodio…
(considerando 36)
È importante assicurare che il consumatore finale
comprenda facilmente le informazioni fornite nelle
etichette
Deve quindi essere usato il termine «sale» al posto di
«sodio»
L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti
volontariamente sui prodotti alimentari nuociono alla
chiarezza delle informazioni che devono essere fornite
obbligatoriamente
(considerando 47)
Devono essere stabiliti criteri che aiutino gli operatori
del settore alimentare a trovare un equilibrio tra
informazioni obbligatorie e informazioni facoltative
ALIMENTI NON PREIMBALLATI
(considerando 48)
Possibilità per gli Stati membri di mantenere il diritto di
stabilire norme sull’etichettatura dei non preimballati
I consumatori chiedono poche informazioni ma quelle
sugli allergeni sono importanti
Di conseguenza le informazioni sugli allergeni
dovrebbero sempre essere fornite ai consumatori
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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