fornitura di
informazioni sugli alimenti
ai consumatori
Regolamento UE 1169
del 25 ottobre 2011
e dintorni
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
1
INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
Si intendono tutte le informazioni concernenti
un alimento e messe a disposizione del
CONSUMATORE FINALE
possono essere fornite con modalità diverse mediante
1 - un’etichetta
2 - altri materiali di accompagnamento
3 - qualunque altro mezzo (cartellini, raccoglitori,
cartello unico, ..), compresi gli strumenti della
tecnologia moderna (software, fogli elettronici,
touchscreen,..)
4 - la comunicazione verbale
- NESSUN INTERVENTO DEL MiSE ???? 05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
2
EVVIVA IL CONSUMATORE FINALE
IL VERO PROTAGONISTA DEL REGOLAMENTO E’ IL
CONSUMATORE FINALE
Pertanto deve esserci un flusso di informazioni in
tutte le fasi di produzione, trasformazione e
confezionamento degli alimenti
per poter mettere a disposizione del
CONSUMATORE FINALE
tutte le informazioni utili che lo conducano a
fare delle scelte consapevoli e acquisti motivati
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
3
RESPONSABILE DELLA CORRETTA
FORNITURA DELLE
INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI 1
è l’OPERATORE DEL SETTORE
ALIMENTARE
che con il NOME o la RAGIONE SOCIALE
il prodotto è
COMMERCIALIZZATO
Se tale operatore non è stabilito nell’Unione,
il responsabile è l’importatore
stabilito nel mercato dell’Unione
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
4
RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
è il PRODUTTORE o il CONFEZIONATORE o il
SOMMINISTRATORE.
art.17 del Reg.CE 178/2002
che vigila sulla
CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP
implementato all’interno di ogni azienda come definito
dal Regolamento CE 178/2002 e dai 4
Regolamenti del 2004 che costituiscono il
cosiddetto
“pacchetto igiene”.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
5
Art.9
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
a) la denominazione dell’alimento
b) l’elenco degli ingredienti
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico
elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o
un prodotto elencato in detto allegato che provochi
allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella
preparazione di un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma alterata
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di
ingredienti (QUID)
e) la quantità netta dell’alimento
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
6
f) il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza (durabilità)
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le
condizioni d’impiego
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare responsabile
della fornitura delle informazioni al consumatore
(art. 8, paragrafo 1)
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove
previsto all’articolo 26
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro
omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol
in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
l) una dichiarazione nutrizionale
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
7
SEDE DELLO
STABILIMENTO DI PRODUZIONE
O DI CONFEZIONAMENTO
NON È PIÙ OBBLIGATORIA
- Intervento del MiSE???? Il 109/1992 la pretendeva.
Può essere messa volontariamente, ma
naturalmente NON sostituisce la sede del
Responsabile, non deve occupare lo spazio
delle informazioni obbligatorie e non deve
determinare confusione circa il vero
“responsabile” del prodotto.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
8
NON PREVISTO IL LOTTO
NEI PRODOTI CONFEZIONATI
ll Regolamento non prevede l’indicazione del lotto.
A questa mancanza ci viene incontro la Direttiva
2011/91/UE, che abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è
successiva al Reg. 1169, che
obbliga, nel caso di alimenti
PREIMBALLATI
la indicazione delle diciture o marche (lotto) che
consentano di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare.
Fa lotto anche la durabilità che riporta almeno
l’indicazione del giorno e del mese.
Il MiSE conferma art.13.2 del 109
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
9
Art.10.
ULTERIORI INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 1
per tipi singoli o categorie di alimenti all.III
conservato in atmosfera protettiva (in genere azoto
al posto dell’aria)
con edulcoranti (che poi saranno specificatamente
indicati tra gli ingredienti)
con zucchero e caramello (che saranno poi
specificatamente menzionati nell’elenco
ingredienti)
contiene una fonte di fenilalanina
La fenilalanina è un amminoacido essenziale
componente, assieme all’acido aspartico, del
dolcificante aspartame)
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
10
Art.10
ULTERIORI INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 2
un consumo eccessivo può avere effetti lassativi (nel
caso di impiego a scopo edulcorante di polioli in conc.
superiore al 10% (sorbitolo, mannitolo, xilitolo,
maltitolo, isomalto, …)
La carne, le preparazioni a base di carne ed i prodotti
non trasformati di pesce congelati
devono riportare la
DATA DI CONGELAMENTO
O DEL PRIMO CONGELAMENTO
nel caso di prodotti congelati più di una volta (vedi
anche allegato X.3)
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
11
ACUNI TIPI DI COLORANTI
ATTENZIONE!!!
Rimane in vigore il Reg.CE 1333/2008 (pacchetto
additivi) che, all’allegato V, prevede la dizione
obbligatoria
può influire negativamente sull’attività e sull’attenzione
dei bambini
nel caso di alimenti contenenti i seguenti coloranti:
giallo chinolina (E104)
carmosina (E122)
rosso allura (E129)
tartrazina (E102)
rosso ponceau 4R (E124)
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
12
Art.15
REQUISITI LINGUISTICI
DEVE ESSERE USATA UNA LINGUA
facilmente comprensibile
negli Stati membri dove l’alimento è
commercializzato.
MA CIÒ VALE SOLO PER LE
INDICAZIONI OBBLIGATORIE!
Per le altre indicazioni questo obbligo viene
a mancare.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
13
Art.17.
DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO
DENOMINAZIONE LEGALE
La denominazione di un alimento prescritta dalle
disposizioni dell’Unione europea a esso applicabili
o, in mancanza di tali disposizioni, la
denominazione prevista dalle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento
è venduto al consumatore finale o alle collettività.
olio extra vergine di oliva
pane tipo “0” allo strutto, panettone, pandoro,….
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
14
Art.17
DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO
DENOMINAZIONE USUALE
una denominazione che è accettata quale nome
dell’alimento dai consumatori dello Stato membro
nel quale tale alimento è venduto, senza che
siano necessarie ulteriori spiegazioni.
pizzoccheri, würstel, mostarda, composta,…
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
15
Art.17
DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO
DENOMINAZIONE DESCRITTIVA
una denominazione che descrive l’alimento e
se necessario, il suo uso e che è sufficientemente
chiara affinché i consumatori determinino la sua
reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i
quali potrebbe essere confuso.
prodotto dolciario da forno, bevanda analcolica,…
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
16
DECONGELATO
Se l’alimento è stato scongelato nella
FASE DI COMMERCIO
riportare la parola
DECONGELATO
E’ possibile evitare di riportare il termine
“decongelato” per gli alimenti sui quali lo
scongelamento
non produce effetti negativi in termini di
sicurezza e o di qualità
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
17
Art.18
ELENCO DEGLI INGREDIENTI
Deve essere preceduto dalla parola:
INGREDIENTI
Gli ingredienti devono essere elencati
in ordine decrescente del peso così
come registrati al momento della loro
fabbricazione cioè al
momento della loro miscelazione
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
18
Art.21.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE
PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE
IL CONSUMATORE FINALE DEVE ESSERE
SEMPRE
INFORMATO DELLA EVENTUALE
PRESENZA NEGLI ALIMENTI
di qualsiasi ingrediente o componente o coadiuvante
tecnologico che possa creare
ALLERGIE o INTOLLERANZE
Deve essere informato nel caso di acquisto di prodotti preimballati ma
anche nel caso di vendita di
alimenti sfusi, nella somministrazione di alimenti, nei distributori
automatici, di spillatura di bevande e nella vendita a distanza
L’allegato II riporta l’elencato di una lista positiva costituita di 14 tipologie
di sostanze o prodotti allergenici o intolleranti
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
19
L’art. 21 prosegue così
EVIDENZIAZIONE
ALLERGIZZANTI E INTOLLERANTI
Se c’è un elenco ingredienti, la denominazione
della sostanza o del prodotto figurante
nell’allegato II è riportata nell’elenco degli
ingredienti ed
evidenziata attraverso un tipo di
CARATTERE CHIARAMENTE DISTINTO
dagli altri ingredienti elencati, per esempio per
dimensioni, stile, colore, colore di sfondo...
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
20
•
INGREDIENTI
ALLERGENICI E INTOLLERANTI
In mancanza di un elenco ingredienti
l’informazione della presenza di allergeni o
intolleranti
1. può essere compresa nella denominazione
dell’alimento
cioccolato al latte e alle mandorle,
2. oppure la loro presenza deve essere
menzionata dalla parola “contiene”
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
21
art.36
PUO’ CONTENERE TRACCE DI …
Se il produttore ipotizza e verifica che, per motivi
tecnici non è possibile evitare la presenza, anche in
tracce, di qualche ingrediente allergizzante dovrà
riportare la frase
“può contenere tracce di ….”
SOLFITI (ANIDRIDE SOLFOROSA)
Si fa notare che l’additivo solfiti, che è anche
allergizzante non deve essere dichiarato se è presente
in quantità inferiore a 10mg/kg o 10mg/l
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
22
art.23
QUANTITÀ NETTA
La quantità netta di un alimento è espressa
utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il
millilitro, il chilogrammo o il grammo
a) in unità di volume per i prodotti liquidi
b) in unità di massa per gli altri prodotti (solidi e con
liquido di copertura)
NB Nel caso di alimenti soggetti a notevoli perdite
del loro volume o della loro massa e che sono
venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente
la QUANTITÀ NETTA NON È RICHIESTA
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
23
Allegato IX,5
LIQUIDO DI COPERTURA E GLASSA
Quando un alimento solido (sgocciolato) è
immerso in un liquido di copertura, viene
indicato anche
il peso netto sgocciolato di questo alimento.
Quando l’alimento è stato glassato, il peso
netto indicato dell’alimento
non include la glassa
liquido di copertura: si intendono i seguenti prodotti,
eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati
o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli
elementi essenziali della preparazione in questione e non sia
pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali,
salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni
acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di
05 dicembre 2014
informazioni
sugli alimenti
24
frutta o ortaggi.
Art. 22 e allegato VIII.
INDICAZIONE QUANTITATIVA
DEGLI INGREDIENTI (QUID)
(QUID - Quantitative Ingredient Declaration)
Il QUID richiesto quando un ingrediente o categoria di ingredienti
figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente
associato (biscotti al cioccolato- succo di ananas) a tale
denominazione dal consumatore, quando è evidenziato
nell’etichettatura mediante parole, immagini o una
rappresentazione grafica (contiene farina di soia) ed infine quando
è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai
prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua
denominazione o del suo aspetto (ravioli agli spinaci)
Il QUID è espresso in percentuale e corrisponde alla quantità
dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro
utilizzazione, figura nella denominazione dell’alimento o
immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli
ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di
ingredienti in questione.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
25
DEFINIZIONE DI DURABILITÀ
Per DURABILITÀ si intende
DATA DI SCADENZA
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
La data di scadenza è prevista nel caso di alimenti
molto deperibili dal punto di vista microbiologico
che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un
pericolo immediato per la salute umana.
Successivamente alla data di scadenza un alimento è
considerato a rischio
a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n.
178/2002.
Diversamente, nel caso di alimenti
palesemente non deperibili dal punto di vista microbiologico
la durabilità è espressa con il
Termine minimo di conservazione (TMC).
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
26
MODALITÀ DI ESPRESSIONE
DELLA SCADENZA
da consumarsi entro, seguita dalla menzione
del
giorno, del mese
ed eventualmente dell’anno.
E’ consentito il richiamo della data
che è il punto dove è riportata la data stessa.
DEVONO anche essere indicate le
modalità di conservazione.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
27
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
(TMC)
da consumarsi preferibilmente entro”…., se la data successiva
riporta anche il giorno oppure la frase “da consumarsi
preferibilmente entro fine”…..negli altri casi.
La data da riportare è il giorno e il mese (l’anno è facoltativo) nel
caso di alimenti che durano meno di 3 mesi,
MA CHE NON SONO DEPERIBILI DAL PUNTO DI VISTA
MICROBIOLOGICO
E’ necessario invece riportare il mese e l’anno (il giorno è
facoltativo) per alimenti che durano dai 3 ai 18 mesi.
Infine è obbligatorio indicare solo l’anno (il giorno ed il mese sono
facoltativi) nel caso di alimenti di durata superiore ai 18 mesi.
Anche in questo caso è ammesso il richiamo della data.
NON è obbligatorio (anche per quelli che durano meno di 3 mesi)
indicare le modalità di conservazione.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
28
art.25
CONDIZIONI DI USO
Le condizioni particolari d’uso adeguato dell’alimento
devono essere indicate quando è necessario informare
il consumatore del
corretto impiego per il
CONSUMO IMMEDIATO
Ad esempio: lucanica fresca - consumare previa
cottura, formaggio - crosta non edibile,
succo di frutta - agitare prima dell’uso.
E’ anche necessario indicare se il budello per insaccati
è commestibile o non commestibile (all.VI, parte C)
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
29
art. 27
ISTRUZIONI PER L’USO
Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in
modo da consentire un trattamento adeguato
DOPO L’APERTURA
della confezione e riportano, ad esempio, le modalità
di preparazione e/o di cottura.
Zampone: bollire per 20 minuti nella sua confezione …..
Pizza fatta in casa: impastare gli ingredienti con acqua. Stendere su un
tegame, cuocere in forno per 20minuti a 180°C
Può anche essere una questione di sicurezza come :
“consumare dopo cottura” nel caso delle carni macinate. La cottura
sanifica il prodotto per la eliminazione della eventuale presenza di
salmonella o della listeria
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
30
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
PRIMA DELL’APERTURA
Conservare in luogo fresco e asciutto
Si evidenzia che i consigli di corretta conservazione
non sono una esclusiva dei prodotti che riportano la
scadenza ma dovrebbero essere indicate per tutti gli
alimenti che richiedono condizioni particolari di
conservazione e/o d’uso. Ad esempio la frase
“conservare al riparo di fonti di calore e di luce”
è un ottimo consiglio al consumatore finale da applicare
a molti alimenti per preservare al meglio i caratteri
organolettici e il contenuto ottimale di nutrienti.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
31
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
DOPO L’APERTURA
Per consentire una conservazione adeguata
degli alimenti dopo l’apertura della confezione,
devono essere indicate le condizioni di
conservazione e/o il periodo di consumo
se del caso.
Una volta aperto chiudere il contenitore, riporlo in
frigorifero e consumare entro 3 gg.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
32
Art. 26
Paese d’origine o luogo di
provenienza
dott. Borghi
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
33
allegato i
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
E’ costituita dalle informazioni relative
al valore energetico
oppure
al valore energetico e una o più delle
sostanze nutritive seguenti
grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),
carboidrati (zuccheri, polioli, amido), sale,
fibre, proteine, vitamine o sali minerali
elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono
presenti in quantità significative conformemente
all’allegato XIII, parte A, punto 2;
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
34
Art.30
PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIA
La dichiarazione nutrizionale
OBBLIGATORIA
reca le indicazioni relative al
valore energetico- quantità di grassi - acidi grassi saturi - carboidrati - zuccheri - proteine - sale
Ove opportuno è necessario riportare una dicitura
indicante che il contenuto di sale è dovuto
esclusivamente al sodio naturalmente presente.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
35
PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
INTEGRATA ALLA OBBLIGATORIA
in aggiunta al contenuto della dichiarazione
nutrizionale obbligatoria riportata sopra
PUÒ essere integrata
con l’indicazione delle quantità di
acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi - polioli – amido - fibre
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
36
DATA DI INIZIO DELL’OBBLIGO
DICITURA DELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati
prima del
13 dicembre 2016
che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo
9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione
nutrizionale), possono essere commercializzati
fino all’esaurimento delle scorte.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
37
art.16, All. V
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DA
NON RIPORTARE
VENDITA DIRETTA
gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale,
forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità
di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di
vendita al dettaglio che forniscono direttamente al
consumatore finale
NON sono obbligati a riportare la dichiarazione
nutrizionale
i prodotti trasformati che sono stati
sottoposti unicamente a maturazione NON
devono riportare la dichiarazione nutrizionale
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
38
il punto n°4 dell’art.16.4. II° par.) del Regolamento che
CONSENTE LA NON ELENCAZIONE DEGLI
INGREDIENTI E LA NON MENZIONE
DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
PER TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE
a grado alcolico superiore a 1,2% vol.
lasciando agli Stati membri il compito di decidere in
merito agli ingredienti
ciò diversamente da quanto era previsto dall’art.7,comma 2, lettera
e) del 109/1992 che consentiva la non menzione degli ingredienti
solamente per le acquaviti, i distillati, i mosti, i vini, i vini spumanti,
i vini frizzanti, i vini liquorosi e le birre con un contenuto alcolico
superiore a 1,2% vol.
- INTERVENTO DEL MiSE ??? 05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
39
Art. 41
BEVANDE ALCOLICHE E INGREDIENTI
In attesa dell’adozione delle disposizioni
dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli
Stati membri possono mantenere disposizioni
nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli
ingredienti delle bevande con contenuto alcolico
superiore all’1,2 % in volume,
a parte gli ingredienti allergenici che
comunque devono essere indicati
“CONTIENE” orzo e grano nelle birre ad
esempio
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
40
Art.14.
VENDITA A DISTANZA
ALIMENTI PREIMBALLATI:
è necessario dare le informazioni di etichettatura prima della
conclusione dell’acquisto, a parte la durabilità che deve essere
fornita comunque al momento della consegna del prodotto
assieme alle indicazioni obbligatorie
ALIMENTI NON PREIMBALLATI
Da bozza DPCM
devono essere date le informazioni previste dall’art.44 per gli
allergeni evidenziati e poi
denominazione di vendita, ingredienti, prezzo per unità di vendita,
eventuale origine, eventuale modalità di conservazione e scadenza
per le paste fresche
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
41
Art.14.3.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA
I prodotti alimentari PRECONFEZIONATI posti
in vendita attraverso i distributori automatici, o
semiautomatici o locali commerciali
automatizzati, devono riportare sulle singole
confezioni le indicazioni di cui agli articoli 9
(informazioni obbligatorie)
e 10
(informazioni obbligatorie complementari)
del regolamento (UE) n.1169/2011.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
42
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA
Da bozza DPCM
Nel caso di distribuzione di alimenti NON
PRECONFEZIONATI, posti in involucri protettivi, o di
bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione
istantanea, devono essere riportate
SUI DISTRIBUTORI e PER CIASCUN PRODOTTO:
1. la denominazione di vendita del prodotto finito
2. l’elenco degli ingredienti
3. il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell'impresa
responsabile della gestione dell'impianto.
4. In tal caso il responsabile delle informazioni sugli
alimenti è il titolare dell'impresa responsabile della
gestione dell'impianto.».
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
43
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA
Da bozza DPCM
MA ATTENZIONE !!!!
Nel caso di distribuzione di alimenti, sia
PRECONFEZIONATI
CHE
NON PRECONFEZIONATI
contenenti sostanze ALLERGENICHE o
GENERATRICE DI INTOLLERANZE
TALI SOSTANZE O PRODOTTI DEVONO
FIGURARE SUL DISTRIBUTORE PER CIASCUN
PRODOTTO.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
44
PRODOTTI ALIMENTARI NON
PRECONFEZIONATI
Da bozza DPCM
1. offerti in vendita al consumatore finale o alle
collettività senza confezione;
2. confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del
consumatore o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati (sfusi);
3. preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della
vendita a libero servizio, definiti “preincartati”
“assimilati allo sfuso” preparati all’interno
dell’esercizio di vendita
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
45
PRODOTTI ALIMENTARI NON
PRECONFEZIONATI (SFUSI)
Da bozza DPCM
devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema
equivalente, applicato ai recipienti o in altro punto bene in vista e a
disposizione dell'acquirente, che riporti, per ogni alimento:
a) la denominazione dell’alimento
b) l'elenco degli ingredienti con evidenziati gli
allergeni o intolleranti
c) le condizioni particolari di conservazione per i prodotti
alimentari molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessario
d) la data di scadenza per le
paste fresche e le paste fresche con ripieno
e) il titolo alcolometrico volumico
e) la percentuale di glassatura
………..
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
46
PRODOTTI ALIMENTARI
PREINCARTATI
Da bozza DPCM
PREINCARTATI ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA.
-assimilati allo sfuso- e acquistati anche nella forma self service
Dovranno essere riportati
in etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) la quantità netta;
c) la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;
d) le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data
di scadenza per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative
finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il
sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché realizzati nel punto
vendita
e) l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze, preceduti dalla parola “contiene”
05 dicembre 2014
…. E gli ingredienti?????
informazioni sugli alimenti
47
RICONFERMATO IL CARTELLO UNICO
Da bozza DPCM
Per i prodotti della
gelateria, della pasticceria, della panetteria e
della gastronomia,
ivi comprese le preparazioni alimentari,
l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un
unico e apposito cartello tenuto ben in vista.
Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni
delle sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze opportunamente evidenziate.
E’ possibile riportare l’avviso che il prodotto contiene
allergeni da verificare in un nell’apposito libro o
registro allergeni.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
48
“INDICAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI
ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI SERVITI
DALLE COLLETTIVITÀ”.
Da bozza DPCM
COLLETTIVITA’: preparazione alimenti destinati al consumo
immediato da parte del consumatore finale
ristoranti, bar, mense, feste popolari (?),…
Deve essere riportata solamente l’indicazione della eventuale
presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che
provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella
preparazione di un alimento
Tale indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro
allergeni o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere
bene in vista, prima che l’alimento venga servito al consumatore
finale dalle collettività
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
49
Art. 38
DISPOSIZIONI NAZIONALI GENERALI
1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal
presente regolamento, gli Stati membri non possono
adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il
diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni
nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione
delle merci, ivi compresa la discriminazione nei
confronti degli alimenti provenienti da altri Stati
membri.
2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono
adottare disposizioni nazionali concernenti materie non
specificamente armonizzate dal presente regolamento
purché non vietino, ostacolino o limitino la libera
circolazione delle merci conformi al presente
regolamento.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
50
Art.39
DISPOSIZIONI NAZIONALI SULLE
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
COMPLEMENTARI
(art.10, all.III)
Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo
45, possono adottare disposizioni che richiedono
ulteriori indicazioni obbligatorie
per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno
dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e
commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle
denominazioni
d’origine
controllata
05 dicembre 2014
informazioni
sugli alimenti e repressione della
51
concorrenza sleale.
Art. 45
PROCEDURA DI NOTIFICA
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo,
gli Stati membri che ritengono necessario adottare
nuova normativa in materia di informazioni sugli
alimenti notificano previamente alla Commissione e
agli altri Stati membri le disposizioni previste,
precisando i motivi che le giustificano.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
52
-campo visivo
- campo visivo principale
- possono essere ripetute le seguenti informazioni..
- le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e
facilmente comprensibili per il consumatore
- punto evidente
- formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di
presentazione di cui..
- formato tabulare in mancanza di spazio
- dimensioni dei caratteri per garantire la chiara
leggibilita’
- altre dimensioni per confezioni di ridotte dimensioni
- è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la
denominazione del prodotto e comunque di dimensioni
non inferiori a quelle previste dall’articolo 13,
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
53
-QUID figura nella denominazione dell’alimento o
immediatamente accanto
- le informazioni volontarie sugli alimenti non possono
occupare lo spazio disponibile per le informazioni
obbligatorie sugli alimenti.
- possono essere presentate in un formato diverso
- possono essere sostituite da una dicitura
del tipo….
- infine se la Commissione avesse dimenticato qualche
cosa in merito alla leggibilità (art. 13.4), allo scopo di
conseguire gli obiettivi del presente regolamento la
Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi
dell’articolo 51, norme in materia di leggibilità.
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
54
Io farei tanti auguri
agli operatori del
settore alimentare
di buona applicazione del
Regolamento UE 1169/2011.…
…. anche al
consumatore finale
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
55
GRAZIE
e
BUONA
CONTINUAZIONE
05 dicembre 2014
informazioni sugli alimenti
56
Scarica

Atti convegno 5.12.2014 - Informazioni sugli alimenti