Gianni Buonomo
La validità giuridica del
documento informatico
e la firma digitale.
Nuove tecnologie e funzione pubblica
► Le
reti informatiche
rappresentano la terza
era tecnologica
nell’automazione degli
uffici
► Le tecnologie
dell’informazione:
strumenti di efficienza
che cambiano il
rapporto cittadinoStato (dir.PCm 5.9.95)
2
La carta d’identità elettronica:
da strumento di identificazione a mezzo per ottenere l’erogazione di un servizio
► artt.
65 e 66 d.lgs.
82/2005)
 Dati personali (sanitari)
 Dati biometrici
 Dati necessari per ottenere
servizi amministrativi
 Firma digitale
► istanze
e dichiarazioni
► pagamenti
► accesso ai documenti
3
Il cd. processo telematico
►
►
►
►
►
D.P.R. 13/2/01 n. 123
il documento informatico è
l’informazione primaria del
fascicolo processuale;
il documento cartaceo può
sostituire il documento
informatico nel caso in cui non
sia possibile la sottoscrizione
informatica;
anche gli atti cartacei devono
essere digitalizzati e inseriti nel
fascicolo informatico;
comunicazioni e notificazioni
sono eseguite per via
telematica.
4
segue: il processo telematico
►
►
►
Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti “come documenti informatici” sottoscritti con
firma digitale come espressamente previsto dal presente
regolamento (art. 4).
Il processo verbale, redatto come documento informatico,
è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e
dal cancelliere. […] Le parti e i testimoni procedono alla
sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo
la propria firma digitale (art.5).
Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la
notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come
documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, ... (art.6).
5
La firma digitale nel processo
► Tutte
le notificazioni e le comunicazioni alle parti
possono farsi “…con trasmissione dell’atto per
posta elettronica …nel rispetto della normativa
concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici” (d.lgs. n. 5/2003)
► Gli avvisi di pubblicazione della sentenza (133
c.p.c.) e di deposito della ordinanza pronunciata
fuori dell’udienza (artt. 176/134 c.p.c.) e persino
l’intimazione al testimone (art. 250 c.p.c.) possono
essere compiuti a mezzo della posta elettronica”
(art. 2.3 L. 80/2005)
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Quadro normativo di riferimento
Firma digitale
Direttiva 1999/93/CE
13 dicembre 1999
Quadro comunitario
per le firme elettroniche
Legge
15.03.97 n. 59 - art. 15 (2)
(Bassanini 1)
(già in vigore)
D. lgs. 5/3/2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)
GU n. 112 del 16-5-2005 - suppl. ord. n. 93
in vigore dal 1/1/2006
Legge
29.12.2000
"comunitaria 2000"
recepimento e T.U.
T.U. doc. amm.
d.P.R. 28/12/00, n. 445 L/R
(recepisce DPR 513/97
d.lgv. 23/1/02 n. 10
Attuazione direttiva
(Quadro comunitario
per le firme elettroniche)
D.P.R. 23/4/2003 n. 137
Modifiche al T.U.
(nuovo regolamento
firma digitale)
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Il documento informatico.
E’ la “rappresentazione
informatica di atti, fatti
e dati giuridicamente
rilevanti” (art. 1/P d.lgs
82/2005)
“Rappresentazione
informatica” = “su
supporto informatico”
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Rilevanza giuridica della firma
► Dalla
sottoscrizione autografa di un
documento deriva la presunzione di
legge, sino a prova contraria, di
consenso del firmatario sul contenuto
dell’atto o del documento (art. 2702
cod. civ.)
 Cass. civ. sez. II 28 luglio 1992 n. 9040
9
L’autore dello scritto
►
La prassi inveterata (e
tipica del diritto civile
continentale) di far
proprio uno scritto con
la firma ha fatto
assurgere a massima
d’esperienza il fatto che il
documento sottoscritto
appartiene (cioè: può
essere attribuito) a colui
che figura come
firmatario.
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Atti e documenti digitali
► Legge
15 marzo 1997, n.59 (art.15)
 Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici e telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
11
Efficacia del documento firmato
► art.
20 c.a.d. (d.lgs. 82/2005)
► Il documento informatico sottoscritto
con firma elettronica qualificata o con
firma digitale soddisfa il requisito legale
della forma scritta se formato nel
rispetto delle regole tecniche
► il regolamento assicura l”identificabilità”
dell'autore e l'integrità del documento.
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Valore probatorio
Art. 21 c.a.d. (Valore probatorio del documento
informatico sottoscritto)
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale
o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che sia data prova contraria.
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Come funziona la firma digitale
► Il
metodo
crittografico
consente di
attribuire con
certezza un
documento
informatico al suo
autore.
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Limiti della cifratura classica
► Il
segreto risiede nella chiave.
► Chi possiede la chiave può sostituirsi al
mittente.
► Chi possiede il cifrario può intercettare
la corrispondenza.
► La chiave deve viaggiare su canali
sicuri.
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La crittografia moderna
► Withfield
DIFFIE – Martin HELLMAN:
teoria della coppia inscindibile di chiavi
asimmetriche (1976):




Chiave diretta ed inversa
Ogni chiave può cifrare e decifrare
La chiave che cifra non può decifrare
La conoscenza di una delle due chiavi non
fornisce alcuna informazione sull’altra
chiave
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I quattro principi
della crittografia a chiave pubblica
►Ogni
utente ha due chiavi.
►Una delle chiavi è resa pubblica.
►Tutte le chiavi pubbliche sono
consultabili in un elenco
centralizzato.
►La chiave segreta (“privata”) è nota
soltanto al suo proprietario.
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Schema n.1: riservatezza.
► A.
invia a B. un messaggio riservato:
 Scrive il documento
 Lo cifra con la chiave PUBBLICA di B
 Invia il documento cifrato
Testo
K PUB B
Testo
cifrato
A
B
(B usa la chiave PRIVATA per leggere il file.)
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Schema n.2 : firma
► A.
invia a B. un messaggio firmato:
 Usa la propria chiave PRIVATA per cifrare.
 Chiunque può decifrare utilizzando la chiave
pubblica…
 …se la chiave pubblica decifra il messaggio, solo
A. può averlo cifrato, poiché solo A. è in
possesso dell’altra chiave che compone la
coppia.
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Schema della firma digitale
di un documento informatico
INVIO
TESTO
CIFRATURA
con K priv A
TESTO
e firma
AUTENTICAZIONE
TESTO
e firma
DECIFRAZIONE
con K pub A
Riconoscimento
della firma
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Firma elettronica
22
23
24
Problemi del sistema RSA
► Certificazione
 Chi ha messo le chiavi pubbliche nel
registro ?
 (garantisce il “certificatore”)
► Vulnerabilità
 Vulnerabilità di chiavi brevi alla crittanalisi
 Robustezza computazionale dipendente
dalle potenze di calcolo disponibili
 garantisce la “lunghezza” della chiave
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Definizione di firma digitale
► art.1/S
E’ “…un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro…
► … che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici.
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Direttiva 1999/93/CE
► Quadro
comunitario sulle firme elettroniche
► Pubblicata su G.U.C.E. L13 del 13 dicembre 1999
► Firma elettronica e “firma elettronica avanzata”
► Definizioni: Firma elettronica “insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici ed
utilizzati come metodo di autenticazione
informatica”
 (art. 2, n.1 – recepita in 1/Q c.a.d.)
27
Firma elettronica avanzata (firma digitale)
“una firma elettronica…
… connessa in maniera unica al firmatario…
… idonea ad identificare il firmatario…
… creata con mezzi sui quali il firmatario può
conservare il proprio controllo esclusivo…
 … collegata ai dati cui si riferisce in modo da
consentire l'identificazione di ogni successiva
modifica …”
(art. 2, n. 2 – recepita in 1/R c.a.d.)




28
Dispositivo per la firma sicura.
► Art.
2 lett. f – Dir
(definizione)
"dispositivo per la
creazione di una firma
sicura“
► …un dispositivo che
soddisfa i requisiti di
cui all’ art. 10 (allegato
III dir.) …
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I certificatori
► L’attività
dei
certificatori … è libera
e non necessita di
autorizzazione
preventiva (art. 26
c.a.d.)
► Il CNIPA svolge attività
di vigilanza (art. 31
c.a.d.)
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I certificati.
Il “certificato elettronico”
► E’ un attestato
elettronico…
► … che collega i dati di
verifica della firma ad
una persona…
► … e conferma l'identità
di tale persona…
Il “certificato qualificato”
► E’ un certificato che
contiene molti dati
(all.I)
► … fornito da un
prestatore di servizi di
certificazione che
soddisfa i requisiti di
cui all'allegato II;
31
Certificati “qualificati”
► Contenuto:






art. 28 c.a.d.
Numero di serie
Dati del certificatore qualificato
Dati del titolare
Dati per la verifica della firma (chiave pubblica)
Periodo di validità
Firma digitale del certificatore (per verificare
l’autenticità del certificato)
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I certificatori qualificati devono:
- Possedere i requisiti di onorabilità per l’esercizio
dell’attività bancaria (non anche solvibilità …) –
art. 26
- Affidabilità tecnica, organizzativa e finanziaria –
art. 27
- Impiegare personale specializzato (culpa in
eligendo) – art. 27
- Utilizzare sistemi adeguati e sicuri
- Adottare misure di sicurezza – art. 27
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Responsabilità del certificatore
►
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato … è responsabile, se non prova d'aver agito
senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento:
 a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute … e sulla loro
completezza …;
 b) sul possesso, da parte del firmatario, della chiave privata (v.);
 c) sulla biunivocità delle chiavi, nel caso in cui il certificatore abbia
generato la coppia.
►
2. Il certificatore è tenuto, in ogni caso, ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri, ivi incluso il titolare del certificato (32/2)
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Effetti giuridici delle firme
elettroniche
Art. 21 T.U.
Firma elettronica
(certificato comune)
(dispositivo comune)
Firma digitale
(certificato qualificato)
(dispositivo sicuro)
Soddisfa il requisito
della forma scritta
Soddisfa il requisito
della forma scritta
Come prova
è liberamente valutabile
dal giudice
Ha efficacia di
scrittura privata
(ma l'uso del dispositivo
si presume)
responsabilità
"generica"
art.32
responsabilità
"specifica"
artt. 30 e 32/2
35
“Pari opportunità”
► Direttiva
99/93/CE - art. 5 comma 2:
► “Gli Stati membri provvedono affinché una firma
elettronica non sia considerata legalmente
inefficace e inammissibile come prova in giudizio
unicamente a causa del fatto che essa è in forma
elettronica, o non basata su un certificato
qualificato, o non basata su un certificato
qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di
certificazione accreditato, ovvero non creata da un
dispositivo per la creazione di una firma sicura.”
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Recepimento della direttiva 99/93
Il documento informatico
sottoscritto con firma
digitale ha l’efficacia
dell’art. 2702 c.c. …
…l'uso del dispositivo di
firma si presume
riconducibile al titolare,
salvo che sia data
prova contraria. (art.21
c.a.d.)
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Sottoscrizione dei documenti della p.A. (art. 40)
►
►
Le pubbliche amministrazioni che
dispongono di idonee risorse
tecnologiche formano gli originali
dei propri documenti con mezzi
informatici …
… la redazione di documenti
originali su supporto cartaceo,
nonché la copia di documenti
informatici sul medesimo supporto
è consentita solo ove risulti
necessaria e comunque nel
rispetto del principio
dell'economicità.
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Il futuro digitale
“ L’immaginazione è
più importante
della conoscenza.”
 Albert Einstein
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Validità giuridica dei documenti informatici e firma digitale.