L’ordinamento della
Repubblica
Il parlamento, il Governo e il
Presidente della Repubblica
Gli organi costituzionali
La seconda parte della
Costituzione italiana è
dedicata all’ordinamento
della Repubblica.
In Italia, come in ogni
altro Stato democratico,
vige il principio della
separazione
dei poteri.
Organi costituzionali
• Parlamento
• Governo
• Presidente della
Repubblica
• Magistratura
• Corte costituzionale
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Gli organi costituzionali
Il Parlamento
Il Parlamento è l’organo
rappresentativo del popolo italiano:
♦ approva le leggi;
♦ indirizza e controlla l’attività del
Governo;
♦ elegge il Presidente della
Repubblica, una parte dei giudici della
Corte costituzionale e dei componenti
del Consiglio superiore della
magistratura.
Per la centralità del Parlamento nel sistema costituzionale, la
nostra è una Repubblica parlamentare.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Parlamento
Composizione delle camere 1
Il Parlamento ha una struttura
bicamerale: Camera dei deputati e
Senato della Repubblica (foto).
I deputati e i senatori sono eletti per
cinque anni: il periodo che intercorre
tra due elezioni viene detto
legislatura.
La durata della legislatura può
essere prolungata solo nel caso
eccezionale che il nostro Paese sia
impegnato in una guerra.
Abbastanza frequente è, invece, la
fine anticipata della legislatura.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Composizione delle camere 1
Composizione delle camere 2
Alle due Camere sono affidati stessi poteri e stesse
prerogative (bicameralismo perfetto). Le uniche
differenze tra le due Camere riguardano:
♦ il numero totale dei membri;
♦ la presenza, nel Senato, di alcuni membri non elettivi;
♦ il sistema elettorale;
♦ i requisiti di età.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Composizione delle camere 2
Il sistema elettorale
La Camera dei deputati è eletta su
base circoscrizionale: il territorio
nazionale è suddiviso in tante
circoscrizioni elettorali, a ciascuna
delle quali è assegnato un
determinato numero seggi.
Il Senato della Repubblica è eletto
su base regionale. La ripartizione
dei seggi fra le regioni, fatti salvi
quelli assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua in proporzione
alla popolazione.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il sistema elettorale
Commissioni e immunità
In ciascuna Camera
vengono costituite le
commissioni (permanenti,
costituite per materia, o
straordinarie, per indagare
su specifiche questioni)
che sono gli organi
all’interno dei quali si
svolge gran parte del lavoro
parlamentare.
L’art. 68 della Costituzione
stabilisce particolari
garanzie per il libero
esercizio della funzione di
parlamentare, dette
immunità. Nessun
parlamentare può essere
arrestato, sottoposto a
perquisizioni o intercettato
senza l’autorizzazione
della Camera cui
appartiene.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Commissioni e immunità
Le funzioni del Parlamento 1
La funzione più importante
del Parlamento è quella
legislativa. Le due Camere
svolgono questa funzione
separatamente: per
l’approvazione di una legge
è necessario il voto
favorevole di entrambe.
Le deliberazioni sono valide
solo è presente in aula il
cosiddetto numero legale (o
quorum costitutivo). Salvo
eccezioni, il voto è palese.
A maggioranza
semplice o
relativa
Le decisioni
sono prese
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Le funzioni del Parlamento 1
A maggioranza
assoluta
A maggioranza
qualificata
Le funzioni del Parlamento 2
Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, ha una funzione
di controllo nei confronti del Governo e dei singoli ministri.
Interrogazioni
Atti di
controllo
Interpellanze
Mozioni
Di norma la Camera e il Senato si riuniscono in sedute separate
e distinte. Solo in alcune situazioni il Parlamento si riunisce e
delibera in seduta comune.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Le funzioni del Parlamento 2
L’iter legislativo 1
Iniziativa
Discussione e
approvazione
Iter legislativo
Promulgazione
Pubblicazione
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 1
Per le leggi ordinarie, la fase
dell’iniziativa consiste nella
presentazione di un progetto
di legge a una delle due
Camere. Il progetto di legge
viene esaminato dalla
commissione parlamentare
competente.
Successivamente, viene
discusso in aula e votato:
♦ una prima volta articolo per
articolo;
♦ poi nella sua globalità.
L’iter legislativo 2
Una volta approvato, il progetto
viene inviato all’altra Camera che
deve discuterlo e approvarlo:
1 la seconda Camera approva il
testo senza emendamenti e la legge
è approvata;
2 il testo viene modificato e torna
alla prima Camera, che dovrà
approvare solo gli emendamenti.
Una volta che il progetto è stato
approvato da entrambe le Camere,
passa alla fase successiva: la
promulgazione.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 2
L’iter legislativo 3
Il Presidente della Repubblica può
rifiutarsi di promulgare una legge e
rinviarla alle Camere (veto
sospensivo). Se le Camere
approvano nuovamente la legge
nella stessa forma, il Presidente la
deve promulgare. Una volta
promulgata, viene pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il
15° giorno dalla sua pubblicazione.
La Costituzione consente una
procedura più snella per i progetti di
legge urgenti: l’iter abbreviato.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 3
Leggi di revisione costituzionale
L’iter previsto per le leggi di revisione costituzionale è più
complesso e per questo viene detto aggravato:
♦ la proposta di legge deve essere approvata due volte da
ciascuna Camera;
♦ le due votazioni devono avvenire a distanza di almeno tre mesi;
♦ per l’approvazione si richiede la maggioranza qualificata (2/3), e
nella seconda votazione la maggioranza assoluta.
Se la proposta non viene approvata con la maggioranza qualificata
la nuova legge viene pubblicata ma non promulgata, ed entro i tre
mesi successivi può essere sottoposta a referendum popolare
confermativo (referendum costituzionale).
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Leggi di revisione costituzionale
Il referendum abrogativo
I cittadini possono essere
chiamati a esprimersi
direttamente sull’opportunità di
mantenere o meno in vigore in
tutto o in parte una legge.
Il referendum abrogativo può
essere richiesto:
♦ da almeno 500.000 elettori;
♦ da almeno cinque consigli
regionali.
La richiesta viene esaminata dalla Corte costituzionale e,
se ritenuta legittima, il referendum viene indetto con decreto
del Presidente della Repubblica.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il referendum abrogativo
Il Governo 1
Il Governo è l’organo
costituzionale a cui spetta
il potere esecutivo e la
direzione politica dello
Stato.
Il Governo è l’espressione
della maggioranza
parlamentare. Per
entrare in carica ed
esercitare le sue funzioni
deve ricevere la fiducia
del Parlamento.
presidente del
Consiglio dei
ministri
Organi del
Governo
ministri
Consiglio dei
ministri
Oltre agli organi previsti dalla
Costituzione, del Governo fanno parte
anche il vicepresidente del Consiglio e
i sottosegretari di Stato
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Governo 1
Il Governo 2
Il presidente del consiglio dirige la
politica generale del Governo e
coordina l’attività dei ministri.
I ministri sono gli organi a capo dei
ministeri, che sono i settori in cui è
divisa la pubblica amministrazione.
Quelli “senza portafoglio”, non hanno
alle loro dipendenze un ministero e il
loro incarico è limitato a materie
specifiche.
Il consiglio dei ministri è l’organo
collegiale formato dal presidente del
Consiglio e da tutti i ministri.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Governo 2
Formazione di un nuovo governo
Consultazio
ni del
Presidente
della
Repubblica
Incarico di
formazione
del nuovo
Governo
Scelta dei
ministri
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Formazione di un nuovo governo
Nomina del
presidente
del
Consiglio e
dei ministri
Voto di
fiducia delle
camere
Funzioni del Governo
Il Governo svolge le
seguenti funzioni:
Esecutiva
(amministrazione della
cosa pubblica)
Di indirizzo politico
(programma politico,
bilancio e rendiconto
consuntivo)
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Funzioni del Governo
Potestà legislativa
(decreti legislativi,
decreti legge)
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
rappresenta l’unità nazionale, ed è il
garante dei principi fissati dalla
Costituzione. Ha funzioni ministeriali e
presidenziali. Eletto dal Parlamento in
seduta comune, all’elezione
partecipano anche tre delegati per
ogni regione. La sua elezione
avviene:
♦ a scrutinio segreto;
♦ a maggioranza qualificata nei primi
tre scrutini;
♦ a maggioranza assoluta in quelli
successivi.
Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Presidente della Repubblica
La durata del
mandato
presidenziale è
di 7 anni
La Magistratura e la
Corte costituzionale
La Magistratura
La magistratura è costituita
dall’insieme dei soggetti che
esercitano la funzione
giurisdizionale.
Tre tipi di
giurisdizione:
Civile
Penale
Amministr
ativa
La Magistratura e la Corte costituzionale > La Magistratura
Gli organi che esercitano
l’attività giurisdizionale
prendono il nome di
“giudici”.
Il procedimento attraverso
il quale esercitano la
propria funzione si chiama
“processo”.
Le persone fisiche titolari
degli organi che svolgono
attività giurisdizionale
sono dette “magistrati”.
Principi generali
Giusto processo
Giudice naturale
Diritto alla difesa
Obbligo della motivazione
Gradi di giudizio
La Magistratura e la Corte costituzionale > Principi generali
Gli organi della giurisdizione
civile e penale (giudici) possono
essere:
♦ individuali
♦ collegiali
Ogni giudice ha una propria
competenza, che si definisce in
base:
♦ alla materia;
♦ al valore;
♦ al territorio
♦ al grado.
Organi della giurisdizione
Organi della
giurisdizione
civile e penale
• Giudice di
pace
• Tribunale
• Corte
d’appello
• Corte di
cassazione
Organi della
giurisdizione
penale
• Corte
d’assise
• Corte
d’assise
d’appello
Organi della
giurisdizione
amministrativa
• Tar
• Consiglio di
Stato
• Corte dei
Conti
• Commissioni
tributarie
Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) è l’organo
di autogoverno che assicura l’indipendenza dei magistrati
dall’ingerenza di altri poteri.
La Magistratura e la Corte costituzionale > Organi della giurisdizione
I processi
Il diritto di promuovere un processo
si chiama diritto di azione.
L’azione civile è promossa da colui
che ritiene di essere stato leso
(attore), che cita in giudizio (atto di
citazione) il presunto responsabile
(convenuto), chiedendo che il
giudice emetta un verdetto. L’attore
ha l’obbligo di fornire tutte le prove.
L’azione penale è promossa dallo
Stato, attraverso il pubblico
ministero che ha l’obbligo di
esercitarla.
La Magistratura e la Corte costituzionale > I processi
Le sentenze
Tutti i processi terminano con una
sentenza. Se di condanna, essa
contiene una sanzione, che consiste:
♦ nel giudizio civile, nel risarcimento
del danno o nel ripristino della
situazione precedente;
♦ nel giudizio penale, in una pena
pecuniaria o detentiva.
Chi viene condannato può impugnare
la sentenza, facendo appello o ricorso
a un giudice di grado superiore.
Quando non è più possibile ricorrere o
le parti vi hanno rinunciato, la sentenza
diventa definitiva (passa in giudicato).
La Magistratura e la Corte costituzionale > Le sentenze
La Corte costituzionale
La corte costituzionale è un organo di controllo. Si pronuncia:
♦ sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con
forza di legge emanati dallo Stato e dalle regioni;
♦ sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra
lo Stato e le regioni e su quelli tra regioni;
♦ sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica;
♦ sull’ammissibilità dei referendum abrogativi.
La Magistratura e la Corte costituzionale > La Corte costituzionale
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