AGRITURISMO
Relatore
D o t t. G i u s e p p e M e l a r a
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’art.2135 del codice civile singoli o associati, e da loro familiari
di cui all’art 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della
propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Fonte: art.2 legge n.730 del 5 dicembre 1985
PRESUPPOSTO
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici
Art.5 della L.R. n°41 del 28 agosto 1984
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Art.6 L.R.41/84
TERMINE DI PRESENTAZIONE
L’istanza intesa ad ottenere l’iscrizione all’elenco deve essere inoltrata alla
Giunta tramite il Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da
copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano
l’attività e parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da
adibire all’attività.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI ISCRIZIONE
Le istanze in duplice copia di cui una in bollo, devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
1. Certificati catastali, con l’indicazione dell’ubicazione dei fabbricati aziendali
e dei terreni da adibire ad uso agrituristico;
2. Planimetria dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico in scala 1:100;
3. Copia autentica del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni
costituenti l’azienda;
4. Relazione tecnico-economica e programma sulle attività proposte;
5. Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al richiedente
dell’iscrizione nell’Elenco;
6. Copia autentica del parere favorevole dell’Autorità sanitaria relativo ai locali
da adibire all’attività;
7. Idonea documentazione da cui risulti di non trovarsi nelle condizioni indicate
nei punti a) e b) dell’art.6 della legge 730/85.
ART.6 L.730/85
L’iscrizione nell’Elenco Regionale degli operatori agrituristici è negata,
a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) Che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e
517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o
di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) Che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre1956, n°1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI ISCRIZIONE
nel caso di persona giuridica
Nel caso di persona giuridica (cooperativa, consorzio, società, ecc.), ai documenti
sopra indicati andranno aggiunti, in copia autentica:
a. Atto costitutivo e Statuto;
b. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c. Certificato di iscrizione al Registro prefettizio – sez. agricola;
d. Certificato di vigenza e fallimentare rilasciato dal Tribunale competente per
il territorio;
e. Delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale
rappresentante a richiedere l’iscrizione e si assume l’impegno ad esercitare
l’attività.
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l’ esercizio
dell’attività agrituristica, esprime il proprio parere entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda e
la inoltra alla Commissione per i successivi adempimenti.
RICORSO CONTRO LA NEGATA ISCRIZIONE
Deve essere presentato alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla notifica del provvedimento.
La Giunta provvede nei successivi trenta giorni.
REVOCA DELL’ ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
FINANZIAMENTI
L’iscrizione può essere revocata su proposta del Comune nei seguenti
casi:
 Mancata esposizione al pubblico del certificato di operatore
agrituristico;
LEGGE
Esercizio dell’attività
agrituristica senza rispettare i limiti e le modalità
41/84 ART.13
indicate nel certificato comunale;
 Perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica;
 Mancato esercizio dell’attività per un periodoP.O.R.
di due anni.
programma operativo regionale
La cancellazione dall’elenco per contravvenzione degli obblighi elencati
comporta per gli operatori che abbiano beneficiato dei contributi, l’obbligo
di restituire i contributi stessi.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Coloro che sono iscritti nell’elenco degli Operatori Agrituristici potranno
beneficiare dei contributi di cui all’art. 13 della L.R. 41/84 nelle seguenti
aree di intervento:
• Ristrutturazione delle aziende agricole;
• Attività di promozione svolte da associazioni regionali di operatori
agrituristici che siano emanazioni di Associazioni a carattere
nazionale;
• Sviluppo dei territori montani.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
per la ristrutturazione di aziende agricole
Le agevolazioni finanziarie per la ristrutturazione delle aziende agricole riguardano,
in particolare:
a) Il recupero, riadattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per
un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione
agrituristica e miglioramento delle opere igienico – sanitarie, termiche e idriche
e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;
b) La sistemazione dei locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita
ed al consumo diretto di prodotti propri dell’Azienda, in collegamento
funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;
c) L’allestimento di “agri-campeggi “ attraverso la delimitazione di aree per
la sosta di tende e roulottes;
Fonte: art.3 L.R. 41/84
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
per la ristrutturazione di aziende agricole
Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a, b e c la Giunta regionale
delibera la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta
ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane, ad eccezione
degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari per i quali la misura del
contributo può raggiungere il 70% della spesa ammessa,
elevabile all’80% perle zone montane.
Fonte: art.13 L.R. 41/84
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
per le attività di promozione svolte da associazioni regionali
Per le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di
associazioni a carattere nazionale e che svolgono attività di propaganda,
organizzazione di soggiorni di vacanza e di lavoro e ogni altra iniziativa volta
allo sviluppo dell’attività agrituristica, la giunta regionale prevede la concessione
di contributi in conto capitale nella misura del 30%
della spesa ritenuta ammissibile.
Fonte: art.13 L.R. 41/84
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
per lo sviluppo dei territori montani
Le agevolazioni finanziarie per lo sviluppo dei territori montani, riguardano
in particolare:
a) Realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;
b) Realizzazione di itinerari turistici guidati.
Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a) e b)
la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a
totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono
delegate alle Comunità Montane.
Fonte: art.3 e 13 L.R. 41/84
DOCUMENTAZIONE
per la presentazione delle domande di concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei contributi per la ristrutturazione delle
aziende agricole (comma 1 art.13 L.R.41/84) devono essere presentate entro
il mese di dicembre di ogni anno in duplice copia, alle Comunità Montane
per i territori classificati montani e alle Province per gli altri territori, corredate:
 Del progetto o programma di attività;
 Della descrizione dell’opera, delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica;
 Del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili.
Fonte: 10 L.R. 41/84
DOCUMENTAZIONE
per la presentazione delle domande di concessione dei contributi
Le domande per la concessione dei contributi per le attività di promozione e
di sviluppo dei territori montani devono essere presentate alla Regione
Campania – Assessorato Turismo – entro il mese di gennaio di ogni anno,
corredate:
 Dal programma di attività;
 Dal piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari
disponibili.
Fonte: 10 L.R. 41/84
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La liquidazione dei contributi ha luogo in un’unica soluzione successivamente
alla realizzazione dell’iniziativa e previo accertamento della rispondenza
dell’iniziativa stessa con quanto descritto nella domanda di contributo e
nel provvedimento di concessione.
Per iniziative di maggiore impegno o quando sussistono comprovate necessità,
la Regione può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione
di un’ acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato.
Fonte: 14 L.R. 41/84
INCOMPATIBILITA’ E VINCOLO DI DESTINAZIONE
I benefici previsti dalla L.R. 41/84 non sono cumulabili per le medesime opere e
iniziative con benefici previsti da analoghe provvidenze legislative e regionali.
I beneficiari dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere
e degli acquisti ammessi a contributo per i 10 anni consecutivi a partire dalla
data di erogazione del contributo stesso.
La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo
esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della
destinazione.
La cancellazione del vincolo comporta la revoca del contributo e la restituzione
integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale.
Fonte: 15 L.R. 41/84
FINE
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