AGRITURISMO Relatore D o t t. G i u s e p p e M e l a r a DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile singoli o associati, e da loro familiari di cui all’art 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Fonte: art.2 legge n.730 del 5 dicembre 1985 PRESUPPOSTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici Art.5 della L.R. n°41 del 28 agosto 1984 PROCEDURA DI ISCRIZIONE Art.6 L.R.41/84 TERMINE DI PRESENTAZIONE L’istanza intesa ad ottenere l’iscrizione all’elenco deve essere inoltrata alla Giunta tramite il Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l’attività e parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da adibire all’attività. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI ISCRIZIONE Le istanze in duplice copia di cui una in bollo, devono essere corredate dalla seguente documentazione: 1. Certificati catastali, con l’indicazione dell’ubicazione dei fabbricati aziendali e dei terreni da adibire ad uso agrituristico; 2. Planimetria dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico in scala 1:100; 3. Copia autentica del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda; 4. Relazione tecnico-economica e programma sulle attività proposte; 5. Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al richiedente dell’iscrizione nell’Elenco; 6. Copia autentica del parere favorevole dell’Autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all’attività; 7. Idonea documentazione da cui risulti di non trovarsi nelle condizioni indicate nei punti a) e b) dell’art.6 della legge 730/85. ART.6 L.730/85 L’iscrizione nell’Elenco Regionale degli operatori agrituristici è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: a) Che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; b) Che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre1956, n°1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI ISCRIZIONE nel caso di persona giuridica Nel caso di persona giuridica (cooperativa, consorzio, società, ecc.), ai documenti sopra indicati andranno aggiunti, in copia autentica: a. Atto costitutivo e Statuto; b. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; c. Certificato di iscrizione al Registro prefettizio – sez. agricola; d. Certificato di vigenza e fallimentare rilasciato dal Tribunale competente per il territorio; e. Delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l’iscrizione e si assume l’impegno ad esercitare l’attività. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l’ esercizio dell’attività agrituristica, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione per i successivi adempimenti. RICORSO CONTRO LA NEGATA ISCRIZIONE Deve essere presentato alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La Giunta provvede nei successivi trenta giorni. REVOCA DELL’ ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO FINANZIAMENTI L’iscrizione può essere revocata su proposta del Comune nei seguenti casi: Mancata esposizione al pubblico del certificato di operatore agrituristico; LEGGE Esercizio dell’attività agrituristica senza rispettare i limiti e le modalità 41/84 ART.13 indicate nel certificato comunale; Perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica; Mancato esercizio dell’attività per un periodoP.O.R. di due anni. programma operativo regionale La cancellazione dall’elenco per contravvenzione degli obblighi elencati comporta per gli operatori che abbiano beneficiato dei contributi, l’obbligo di restituire i contributi stessi. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Coloro che sono iscritti nell’elenco degli Operatori Agrituristici potranno beneficiare dei contributi di cui all’art. 13 della L.R. 41/84 nelle seguenti aree di intervento: • Ristrutturazione delle aziende agricole; • Attività di promozione svolte da associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni di Associazioni a carattere nazionale; • Sviluppo dei territori montani. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE per la ristrutturazione di aziende agricole Le agevolazioni finanziarie per la ristrutturazione delle aziende agricole riguardano, in particolare: a) Il recupero, riadattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento, per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico – sanitarie, termiche e idriche e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi; b) La sistemazione dei locali con relative attrezzature da destinarsi alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell’Azienda, in collegamento funzionale con le strutture ricettive agrituristiche; c) L’allestimento di “agri-campeggi “ attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e roulottes; Fonte: art.3 L.R. 41/84 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE per la ristrutturazione di aziende agricole Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a, b e c la Giunta regionale delibera la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere il 70% della spesa ammessa, elevabile all’80% perle zone montane. Fonte: art.13 L.R. 41/84 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE per le attività di promozione svolte da associazioni regionali Per le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di associazioni a carattere nazionale e che svolgono attività di propaganda, organizzazione di soggiorni di vacanza e di lavoro e ogni altra iniziativa volta allo sviluppo dell’attività agrituristica, la giunta regionale prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Fonte: art.13 L.R. 41/84 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE per lo sviluppo dei territori montani Le agevolazioni finanziarie per lo sviluppo dei territori montani, riguardano in particolare: a) Realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero; b) Realizzazione di itinerari turistici guidati. Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a) e b) la Giunta regionale delibera la concessione di finanziamenti con spesa a totale carico del bilancio regionale e le relative funzioni amministrative sono delegate alle Comunità Montane. Fonte: art.3 e 13 L.R. 41/84 DOCUMENTAZIONE per la presentazione delle domande di concessione dei contributi Le domande per la concessione dei contributi per la ristrutturazione delle aziende agricole (comma 1 art.13 L.R.41/84) devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice copia, alle Comunità Montane per i territori classificati montani e alle Province per gli altri territori, corredate: Del progetto o programma di attività; Della descrizione dell’opera, delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica; Del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili. Fonte: 10 L.R. 41/84 DOCUMENTAZIONE per la presentazione delle domande di concessione dei contributi Le domande per la concessione dei contributi per le attività di promozione e di sviluppo dei territori montani devono essere presentate alla Regione Campania – Assessorato Turismo – entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate: Dal programma di attività; Dal piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili. Fonte: 10 L.R. 41/84 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI La liquidazione dei contributi ha luogo in un’unica soluzione successivamente alla realizzazione dell’iniziativa e previo accertamento della rispondenza dell’iniziativa stessa con quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione. Per iniziative di maggiore impegno o quando sussistono comprovate necessità, la Regione può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione di un’ acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato. Fonte: 14 L.R. 41/84 INCOMPATIBILITA’ E VINCOLO DI DESTINAZIONE I benefici previsti dalla L.R. 41/84 non sono cumulabili per le medesime opere e iniziative con benefici previsti da analoghe provvidenze legislative e regionali. I beneficiari dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo per i 10 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo stesso. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione. La cancellazione del vincolo comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale. Fonte: 15 L.R. 41/84 FINE