Ravenna,12 dicembre 2007 L’applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 In Italia dott. Marco Pierantoni Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Linee guida Nell’impianto di macellazione di suini e commercializzazione delle carni Regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni dott. Marco Pierantoni Servizio Veterinario e Igiene Alimenti nuova normativa europea in materia di sicurezza alimentare e controllo ufficiale Regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari Regolamento n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento n. 183/2005 relativo all’igiene e alla somministrazione di alimenti per animali Regolamento n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Regolamento n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al reg.(CE) 853/2004 e all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei reg. 854/2004 e 882/2004, deroga al reg. 852/2004 e modifica dei reg. 853/2004 e 854/2004 Regolamento n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Regolamento n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei reg. 853/2004, 85472004 e 882/2004 e che modifica i regolamenti 853/2004 e 854/2004 Decisione 2006/677 del 29 settembre 2006 Che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento 882/2002……… Regolamento n. 1662/2006 recante modifica al reg. 853/2004 ….. Regolamento n. 1663/2006 recante modifica al reg. 854/2004 …………. Regolamento n. 1664/2006 che modifica reg. 2074/2005 … Regolamento n. 1666/2006 che modifica il reg. 2076/2005 …. Reg. 1665/2006 recante modifica del reg. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Regolamento n. 1243/2007 che modifica l’allegato III del reg. 853/2004 ….. Regolamento n. 1244/2007 che modifica il reg. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sulle carni ……………………….. CRITERI GENERALI PRESENTI NEI REGOLAMENTI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE L’operatore del settore alimentare è il primo attore su cui cade la responsabilità di fornire alimenti e mangimi sicuri, al consumatore finale La sicurezza degli alimenti deve essere garantita lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria. Per garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori devono elaborare e realizzare programmi e procedure basati sui principi del sistema HACCP contenuti nel Codex Alimentarius IL SISTEMA DEL CONTROLLO UFFICIALE Sul versante pubblico è necessario organizzare un sistema di controllo ufficiale in grado di valutare con competenza le varie fasi dell’intera filiera di produzione degli alimenti. Il controllo ufficiale, tenendo conto della specializzazione produttiva di ogni operatore, deve attuare le tecniche di verifica più idonee (sorveglianza, monitoraggio, ispezione, verifica, auditing, campionamento e analisi). Occorre che vengano prese decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l’attuazione dei principi dell’HACCP (Codex) La salute e il benessere degli animali contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare trasparenza, uniformità e efficacia/efficienza norme specifiche applicabili ai controlli relativi alla presenza di trichine nelle carni Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni (modificato da R.1665/2006) Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (art.5, carni fresche) Gli stati membri assicurano che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità all’Allegato I Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli in conformità ai requisiti generali (All.I sez I capo II) e dei requisiti specifici (All.I sez. IV) All.I sez. IV capo IX – rischi specifici c) Trichinosi 1. le carcasse di suini ( domestici, selvaggina d’allevamento e selvaggina in libertà) di solipedi e di altre specie esposte alla trichinosi sono sottoposte a un esame volto a individuare questa malattia, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, a meno che tale normativa non preveda altrimenti, 2. la carne di animali infetti da trichine è dichiarata non idonea al consumo umano Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale in conformità alle sez. I e II come specificato nella sez.III Gli stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale in numero sufficiente a effettuare i controlli di cui All.I con la frequenza specificata nella sez. III capo I gli stati membri possono autorizzare personale dei macelli a svolgere compiti specifici di campionamento e di prova conformemente All. I sez III capo III parte B (il personale del macello che ha ricevuto specifica formazione sotto la supervisione del vet. Uff. può svolgere mansioni specifiche per quanto riguarda il campionamento e le analisi sugli animali di tutte le specie) Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni visto in particolare l'articolo 18 (decisioni specifiche) punto 9 ( il trattamento a freddo da applicare alle carni in relazione alla cisticercosi e trichinosi) punto 10 ( le condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate ufficialmente indenni da cisticerco e trichine) Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni considerando quanto segue: (2) Oltre a queste disposizioni, occorre definire requisiti più specifici per quanto riguarda le Trichine. Le carni di suini domestici, cinghiali, equidi e altre specie animali possono essere infestate da nematodi del genere Trichinella. Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni considerando quanto segue: (2)... Il consumo di carni infette da Trichine può causare l'insorgenza di gravi patologie nell'uomo. Occorre quindi adottare misure di prevenzione delle patologie causate dal consumo di carni contaminate da Trichine. Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Capo I disposizioni generali (art.1 definizione) Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Capo II obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare art. 2 prelievo di campioni dalle carcasse, art 3 deroghe, art. 4 esame destinato a individuare la presenza di trichine e apposizione del bollo sanitario, art. 5 formazione, art. 6 metodi di individuazione, art.7 piani d’emergenza, art. 8 riconoscimento delle aziende ritenute ufficialmente esenti da trichine, art. 9 obbligo di informazione da parte degli operatori del settore alimentare art. 10 ispezione delle aziende esenti da trichine, art.11 programmi di monitoraggio, art. 12 ritiro della qualifica di ufficiale di azienda esente da trichine o di regioni con un livello di rischio trascurabile, Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo III importazioni art. 13 condizioni sanitarie di importazione, art. 14 deroghe, art. 15 documenti Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo IV disposizioni transitorie e finali art. 16 disposizioni transitorie, art. 17 entrata in vigore Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Allegato I metodi di rilevamento Capitolo I – metodi di riferimento del rilevamento metodo dell’agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati Capitolo II – metodi equivalenti (a) metodo di digestione artificiale di campioni aggregati/tecniche di sedimentazione (b) metodo di digestione di campioni aggregati mediante assistenza meccanica/tecniche di isolamento mediante filtraggio c) metodo di digestione automatica per campioni aggregati fino a 35 grammi Capitolo III – esame trichinoscopico Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Allegato II trattamento mediante congelazione Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Allegato III esame di animali diversi dai suini Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni • Allegato IV condizioni particolari applicabili alle aziende esenti da trichine e alle regioni a basso rischio di presenza di trichine Capitolo I – obblighi incombenti agli operatori del settore alimentare Capitolo II obblighi delle autorità competenti Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo I – Art. 1 Definizione Ai fini del presente regolamento per trichina si intende qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere trichinella Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare Al Macello: art. 2, 4, 5 e 16 Al macello: Art. 2 prelievo di campioni dalle carcasse 1. Si prelevano sistematicamente campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell’ambito degli esami post mortem. Al fine di individuare la presenza di trichine in un laboratorio designato dall’autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi: metodo di riferimento (all.I cap.I), metodo equivalente /all.I, cap. II) (NEWS) laboratorio designato dall’autorità competente 1.laboratori annessi a stabilimenti di macellazione 2. Sedi diagnostiche I.Z.S. 3. Laboratori privati non annessi a stabilimenti di macellazione designati dall’autorità competente (Min.Sal.20.06.06) 2. In attesa dei risultati dell’esame per l’individuazione della presenza delle trichine e purché la piena rintracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare a) Le carcasse possono essere sezionate in 6 parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stesi locali del mattatoio b) In deroga e previa approvazione dell’autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio a condizione che: i) La procedura sia effettuata sotto il controllo dell’ autorità competente ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico laboratorio di sezionamento iii) Il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello stato membro e iv)In caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano 3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina nell’ambito dell’esame post mortem Il campionamento non va effettuato nel caso in cui le autorità competenti, a seguito di una valutazione del rischio abbiano stabilito che sia trascurabile il rischio di contaminazione di una determinata specie di animali d’allevamento o selvatici Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III in un laboratorio designato dall’autorità competente Al macello: Art. 4 esame destinato a individuare la presenza di trichine e apposizione del bollo sanitario 1. Le carcasse di cui all’art. 2 o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’art. 2 par. 2 lett. b, non possono lasciare i locali ( del mattatoio) prima che i risultati dell’esame destinato ad individuare la presenza di trichine si riveli negativo Analogamente altre parti dell’animale destinate al consumo umano o animale che contengono tessuto muscolare striato non sono autorizzate a lasciare i locali ( del mattatoio) prima che i risultati dell’esame destinato ad individuare la presenza di trichine si riveli negativo 2. I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati a individuare la presenza di trichine Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un esame per individuare la presenza di trichine o un trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale prima di autorizzarli a lasciare i locali ( del mattatoio) 3. Allorquando nel mattatoio è adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che i risultati degli esami destinati ad individuare le presenza di trichine siano disponibili e negativi Quando la procedura viene ufficialmente approvata dall’autorità competente Il bollo sanitario di cui all’art. 5 par. 2 del reg. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame destinato ad individuare la presenza di trichine «3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.» Al macello: Art. 5 formazione Le autorità competenti dispongono che tutto il personale che partecipa all’esame dei campioni destinati ad individuare la presenza di trichine sia adeguatamente formato e partecipi a: a) Un programma di controllo della qualità delle analisi utilizzate per individuare la presenza di trichine b) Una valutazione regolare delle procedure di valutazione, di registrazione e di analisi utilizzate nel laboratorio Al macello: Art. 16 disposizioni transitorie Lo stato membro può in casi eccezionali autorizzare il ricorso al metodo trichinoscopico illustrato nell’allegato I capitolo III per i suini domestici e i cinghiali , fino al 31,12.2009 nei casi in cui: a) Carcasse singole, di cui all’art. 2 , devono essere sottoposte ad esame individuale presso uno stabilimento che non macella più di 15 suini domestici al giorno o 75 alla settimana o che non prepara più di 10 cinghiali e b) I metodi di cui all’all. I cap. I e II non sono disponibili 2. Nel caso in cui venga utilizzato il metodo trichinoscopico, l’autorità competente provvede affinché: a) Le carni rechino un bollo sanitario chiaramente diverso da quello di cui all’art. 5 par. 1 lettt. A) del reg. 854/2004 e le carni siano fornite direttamente al consumatore finale o a un dettagliante che fornisce direttamente il consumatore finale, nonchè b) Le carni non siano utilizzate per la produzione di prodotti secondo modalità di elaborazione che non sopprimono le trichine. Regione Emila – Romagna Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 1526 Recepimento d’intesa Stato/Regioni del 10 maggio 2007 su “Linee Guida relative all’applicazione del reg.2075/05 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella 1. Recepisce l’intesa 2. Demanda al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti l’emanazione di atti necessari alla sua applicazione ed in particolare: -Programmazione piano regionale sorveglianza fauna selvatica -organizzazione “proficiency” test annuali per i laboratori designati -emanazione procedura riconoscimento aziende suine esenti da trichinella -futuro adeguamento delle indicazioni tecniche intesa • Sezione I – riconoscimento delle aziende esenti da trichinella • Controllo sistematico scrofe/verri • Controllo a campione 10% di ogni partita di suini all’ingrasso • Registrazione esiti laboratorio • Certificazione degli esiti (modello allegato 2074/05) Sez. II – requisiti specifici ed azioni collegati al campionamento per la ricerca di trichinella al fine di garantire la sicurezza delle carni N.B: errori di traduzione nel testo italiano, fa fede il testo in lingua inglese Cap. I – prelievo campioni • Da ogni carcassa di suino da az non riconosciute • Da ogni scrofa/verro da az. Ric. • Da ogni carcassa di equide e cinghiale d’allevamento • OSA garantisce procedura che garantisca identificazione carcassa lungo tutta linea macellazione, sue parti e loro correlazione e rintracciabilità, all’interno dell’autocontrollo • Vet.uff. assicura adozione procedura documentata per identificazione, manipolazione, invio campioni al lab. Rintracciabilità campioni e loro correlazione con carcassa e parti • In caso di riscontro di campione positivo: • Tutte le parti degli animali sono dichiarate non idonee a consumo umano, • Se l’Osa non è in grado di dimostrare la correlazione tra campione positivo e singola carcassa tutte le carni degli animali macellati sino al momento della comunicazione dell’esito sono rintracciate e dichiarate non idonee • Procedure di prelevamento: • Campione unico (1^ e 2^ istanza) • 2 diversi campionamenti Cap. II – Carcasse in attesa esito .. • Carcasse fino a 6 pezzi (mezzene in 3 parti) prima dell’esito dell’esame (procedura valutata da A.C.) • Bollatura prima dell’esito, solo con procedura formalmente approvata. Cap. II – Carcasse in attesa esito .. • Le carni di suini da ingrasso sottoposti a piano di monitoraggio possono essere bollate ed esitate in attesa dell’esito..in caso di positività si applica quanto previsto da art.12. • L’operatore è tenuto a rintraccio e ritiro di tutte le carni per le quali non sia oggettivamente dimostrabile l’esito favorevole dell’esame • In caso di positività del campione si applicano le procedure del piano di emergenza.. Cap.III – deroga per carni da sezionare in + di 6 parti… • Sez c/o un laboratorio S annesso o distinto: • Bollatura c/o S in attesa esito AUSL assicura attività di supervisione ufficiale su S che ricevono tali carni Regioni redigono elenco stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sez in + di 6 parti in attesa esito Cap. IV- campioni da suini allevati in az. Uff. esenti… • Carcasse di riproduttori (scrofe, verri) da allevamenti esenti non possono lasciare M né essere bollate prima dell’esito.. • Le carcasse di suini da ingrasso degli stessi allevamenti non sono sottoposte a restrizioni Cap. V- invio campioni a laboratorio • 1- lab. Annesso a macello • 2- lab. IZS o altro pubblico • 3- altro lab. addetto al controllo ufficiale Regioni designano laboratori Fino 31.12.09 è suff. Un programma di controllo della qualità delle analisi in autocontrollo Da 01.01.10 lab.dovranno essere conformi ad art. 12 reg. 882 (che operano, sono valutati e accreditati conformemente a 17025, 45002, 45003) Dal 01.01.10, regioni devono revisionare designazioni concesse (in accreditamento SINAL) Regioni gestiscono elenco lab.(metodica + macelli che lo usano) Cap. VI- formazione personale • Personale laureato 8 ore t/p • Personale tecnico 8 ore t/p • Aggiornamento P.T.: ogni 6 mesi chi effettua preparazione campione deve poter osservare larve.. Almeno 1 volta anno tecnici devono partecipare a “proficiency test” • Il personale tecnico prepara il campione, il personale laureato provvede alla lettura • Regioni collaborano con IZS e istituti universitari nell’organizzazione di corsi di formazione finalizzati ad ottenere personale formato e addestrato per • l’esecuzione degli esami • la valutazione delle procedure di registrazione • La valutazione delle metodiche di analisi Cap. VII- condizioni per autorizzazione trichinoscopico per compressione • Regioni possono prevedere deroga fino al 31.12.09 Cap. VIII- registrazioni • Nel registro di macellazione deve essere mantenuta la registrazione dell’esito dell’esame per la ricerca di trichinella • Sia presso laboratorio sia presso macello deve essere mantenuta registrazione adeguata per consentire la rintracciabilità del campione • Deve essere adottato un sistema che mantenga la correlazione tra azienda di provenienza e qualifica della stessa, l’identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse, l’identificazione del campione e l’esito dell’esame • Il sistema di registrazione deve consentire agevole fruibilità dei dati archiviati anche mediante l’incrocio dei singoli dati archiviati • Deve essere possibile verificare che il campionamento su suini provenienti da allevamenti non esenti o da stalla di sosta non esente siano stati effettuati in maniera sistematica al macello .Al contrario che sia stato effettuato in maniera sistematica sui soli riproduttori e sulla base di un programma di monitoraggio per i suini da ingrasso Cap. IX- azioni in caso di sospetto o positività per trichinella • Sospetto : deroga trichinoscopico a compressione • Campione positivo: tutti i campioni positivi devono essere mandati all’ISS per l’identificazione della specie In caso di positività • Il Veterinario Ufficiale: a)Identifica la carcassa relativa al campione risultato positivo e risale all’allevamento b)Comunica il positivo all’azienda di provenienza degli animali (modello allegato 2074) entro 48 ore dall’esito dell’esame, + a AUSL competente che aggiorna la qualifica dell’allevamento in banca dati • c) se aziende diverse hanno ospitato gli animali viene fatta indagine epidemiologica • L’azienda che spedisce è obbligata a indicare sul documento di informazioni sulla catena alimentare il nuovo status • L’azienda perde la qualifica di esente da trichinella • Qualora non fosse possibile rintracciare la carcassa si deve identificare la causa della n.c. • È di cruciale importanza individuare la/le carcasse positive al fine di procedere con il piano di emergenza e con l’indagine epidemiologica. Cap.X- piano di emergenza • Quando 1 campione prelevato al macello risulta positivo: • L’operatore garantisce rintraccio di tutte le parti • Invio a ISS campione positivo • Indagine epidemiologica • Al macello dichiarate inidonee al consumo le carni qualora non si riesca ad individuare le positive • In allevamento: perdita staus + ulteriori misure Cap.XI- prelivo da cinghiali uccisi a caccia • Dalle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinati all’immissione sul mercato va prelevato sistematicamente un campione • Piano controllo anche su abbattuti per consumo domestico (cacciatore) • Carcasse destinate al mercato devono passare per un centro di lavorazione della selvaggina (invio campioni al lab.) Cap. XII- campioni in MUF • Programma regionale sulla base della valutazione del rischio • Se manca programmazione regionale le visite e i campionamenti devono essere svolte in maniera sistematica • Sono esclusi i suini MUF prov da allevamenti esenti (eccetto riproduttori) • Regioni raccolgono dati attività annuale Cap. XIII- piano verifica regionale e flusso informativo • Le Regioni attuano un piano per la verifica dell’attuazione del reg 2075 che preveda audit presso i macelli e presso i centri di raccolta della selvaggina Flussi informativi • Stabilimenti macellazione: mettono a disposizione del vet Uff adeguato data base per raccolta dati • Veterinario Ufficiale: elabora e trasmette all’ASL la scheda precedente entro 31 marzo anno successivo. • ASL: verifica completezza e attendibilità dati ricevuti con gli allegati 1 ed elabora e trasmette alla regione l’allegato 2 entro 31 marzo • Regione: verifica la completezza e l’attendibilità dei dati ricevuti dalle ASL ed elabora e trasmette al Ministero della salute l’allegato 3 entro 30 giugno • Ministero della Salute: raccoglie i dati trasmessi dalle regioni, possibilmente su supporto informatico ed elabora un rapporto annuale entro 30 settembre dell’anno successivo a quello dei riferimento dei campionamenti effettuati. Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare Piani d’emergenza: art. 7 Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare deroghe: art. 3 : Art. 3 deroghe 1. In deroga all’art. 2 par. 1 (prelievo sistematico dalle carcasse di suini domestici), Le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all’allegato II e sotto controllo dell’autorità competente, sono esenti dall’esame destinato a rilevare la presenza di trichine 2. In deroga all’art. 2, par. 1, le carcasse e le carni di suini domestici destinati esclusivamente all’ingrasso e alla macellazione sono esenti dall’esame destinato ad individuare la presenza di trichine nel caso in cui gli animali provengano da : a) un’azienda o una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da trichine secondo la procedura di cui all. IV cap. II b) Una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di trichine nei suini domestici a seguito di: invio di notifica e di una relazione (all. IV cap. II p. D) alla Commissione; riconoscimento della regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di trichine da parte della Commissione 3. Nel caso in cui un’autorità competente applichi la deroga di cui al par. 2, lo stato membro interessato presenta alla commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all’All. IV cap. II lett. D Nel caso in cui uno stato membro non presenti la relazione o la relazione sia ritenuta non adeguata, la deroga cessa di essere applicata allo stato membro in questione b) Una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di trichine nei suini domestici a seguito di: invio di notifica e di una relazione (all. IV cap. II p. D) alla Commissione; riconoscimento della regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di trichine da parte della Commissione Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare In Allevamento: art. 8, 9,10,11 e 12 grazie Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Dott. Marco Pierantoni e-mail: [email protected] Tel. 051/6397375