Ravenna,12 dicembre 2007
L’applicazione del
Regolamento
(CE) 2075/2005
In Italia
dott. Marco Pierantoni
Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Linee guida
Nell’impianto di macellazione di suini e
commercializzazione delle carni
Regolamento (CE) 2075/2005 che
definisce norme specifiche applicabili
ai controlli ufficiali relativi alla
presenza di trichine nelle carni
dott. Marco Pierantoni
Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
nuova normativa europea
in materia di sicurezza
alimentare e controllo
ufficiale
Regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare istituisce
l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare
Regolamento n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari
Regolamento n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche
per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano
Regolamento n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali
Regolamento n. 183/2005 relativo all’igiene e alla
somministrazione di alimenti per animali
Regolamento n. 2073/2005 sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari
Regolamento n. 2074/2005 recante modalità di attuazione
relative a taluni prodotti di cui al reg.(CE) 853/2004 e
all’organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei reg.
854/2004 e 882/2004, deroga al reg. 852/2004 e modifica
dei reg. 853/2004 e 854/2004
Regolamento n. 2075/2005 che definisce norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla
presenza di trichine nelle carni
Regolamento n. 2076/2005 che fissa disposizioni
transitorie per l’attuazione dei reg. 853/2004, 85472004 e
882/2004 e che modifica i regolamenti 853/2004 e
854/2004
Decisione 2006/677 del 29 settembre 2006
Che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di
esecuzione degli audit a norma del Regolamento
882/2002………
Regolamento n. 1662/2006 recante modifica al reg.
853/2004 …..
Regolamento n. 1663/2006 recante modifica al reg.
854/2004 ………….
Regolamento n. 1664/2006 che modifica reg. 2074/2005
…
Regolamento n. 1666/2006 che modifica il reg.
2076/2005 ….
Reg. 1665/2006 recante modifica del reg. 2075/2005
che definisce norme specifiche applicabili ai controlli
ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
Regolamento n. 1243/2007 che modifica l’allegato III del
reg. 853/2004 …..
Regolamento n. 1244/2007 che modifica il reg.
2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli
ufficiali sulle carni
………………………..
CRITERI GENERALI PRESENTI NEI REGOLAMENTI
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE
L’operatore del settore alimentare è il primo attore su cui
cade la responsabilità di fornire alimenti e mangimi sicuri,
al consumatore finale
La sicurezza degli alimenti deve essere garantita lungo
tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione
primaria.
Per garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori
devono elaborare e realizzare programmi e procedure
basati sui principi del sistema HACCP contenuti nel Codex
Alimentarius
IL SISTEMA DEL CONTROLLO UFFICIALE
Sul versante pubblico è necessario organizzare un sistema
di controllo ufficiale in grado di valutare con competenza
le varie fasi dell’intera filiera di produzione degli alimenti.
Il controllo ufficiale, tenendo conto della specializzazione
produttiva di ogni operatore, deve attuare le tecniche di
verifica più idonee (sorveglianza, monitoraggio, ispezione,
verifica, auditing, campionamento e analisi).
Occorre che vengano prese decisioni in modo uniforme, in
particolare per quanto concerne l’attuazione dei principi
dell’HACCP (Codex)
La salute e il benessere degli animali contribuiscono alla
qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della
diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento
umano degli animali
I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di
procedure documentate in modo da assicurare trasparenza,
uniformità e efficacia/efficienza
norme specifiche applicabili ai controlli
relativi alla presenza di trichine nelle carni
Regolamento n.
854/2004 che
stabilisce norme
specifiche per
l’organizzazione di
controlli ufficiali sui
prodotti di origine
animale destinati al
consumo umano
Regolamento n.
2075/2005 che
definisce norme
specifiche applicabili
ai controlli ufficiali
relativi alla presenza
di trichine nelle carni
(modificato da
R.1665/2006)
Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano
(art.5, carni fresche) Gli stati membri assicurano che i
controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in
conformità all’Allegato I
Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli in
conformità ai requisiti generali (All.I sez I capo II) e dei
requisiti specifici (All.I sez. IV)
All.I sez. IV capo IX – rischi specifici
c) Trichinosi 1. le carcasse di suini ( domestici, selvaggina d’allevamento e
selvaggina in libertà) di solipedi e di altre specie esposte alla trichinosi sono
sottoposte a un esame volto a individuare questa malattia, conformemente alla
normativa comunitaria applicabile, a meno che tale normativa non preveda
altrimenti, 2. la carne di animali infetti da trichine è dichiarata non idonea al
consumo umano
Regolamento n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano
Assistenti specializzati ufficiali possono assistere il
veterinario ufficiale in conformità alle sez. I e II come
specificato nella sez.III
Gli stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale
in numero sufficiente a effettuare i controlli di cui All.I
con la frequenza specificata nella sez. III capo I
gli stati membri possono autorizzare personale dei macelli
a svolgere compiti specifici di campionamento e di prova
conformemente All. I sez III capo III parte B (il personale del
macello che ha ricevuto specifica formazione sotto la supervisione del vet. Uff. può
svolgere mansioni specifiche per quanto riguarda il campionamento e le analisi sugli animali
di tutte le specie)
Regolamento n. 2075/2005 norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichine nelle carni
visto
il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione
di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano (1),
Regolamento n. 2075/2005 norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichine nelle carni
visto
in particolare l'articolo 18 (decisioni specifiche)
punto 9 ( il trattamento a freddo da applicare
alle carni in relazione alla cisticercosi e
trichinosi)
punto 10 ( le condizioni alle quali le aziende e le
regioni possono essere certificate ufficialmente
indenni da cisticerco e trichine)
Regolamento n. 2075/2005 norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichine nelle carni
considerando quanto segue:
(2) Oltre a queste disposizioni, occorre definire
requisiti più specifici per quanto riguarda le
Trichine.
Le carni di suini domestici, cinghiali, equidi e altre
specie animali possono essere infestate da
nematodi del genere Trichinella.
Regolamento n. 2075/2005 norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichine nelle carni
considerando quanto segue:
(2)...
Il consumo di carni infette da Trichine può causare
l'insorgenza di gravi patologie nell'uomo.
Occorre quindi adottare misure di prevenzione
delle patologie causate dal consumo di carni
contaminate da Trichine.
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Capo I disposizioni generali
(art.1 definizione)
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Capo II obblighi delle autorità
competenti e degli operatori
del settore alimentare
art. 2 prelievo di campioni dalle
carcasse,
art 3 deroghe,
art. 4 esame destinato a
individuare la presenza di
trichine e apposizione del bollo
sanitario,
art. 5 formazione,
art. 6 metodi di individuazione,
art.7 piani d’emergenza,
art. 8 riconoscimento delle
aziende ritenute ufficialmente
esenti da trichine,
art. 9 obbligo di informazione da
parte degli operatori del
settore alimentare
art. 10 ispezione delle aziende
esenti da trichine,
art.11 programmi di monitoraggio,
art. 12 ritiro della qualifica di
ufficiale di azienda esente da
trichine o di regioni con un
livello di rischio trascurabile,
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
Capo III importazioni
art. 13 condizioni sanitarie di
importazione,
art. 14 deroghe,
art. 15 documenti
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
Capo IV disposizioni
transitorie e finali
art. 16 disposizioni transitorie,
art. 17 entrata in vigore
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Allegato I metodi di
rilevamento
Capitolo I – metodi di
riferimento del rilevamento
metodo dell’agitatore magnetico
con digestione artificiale di
campioni aggregati
Capitolo II – metodi equivalenti
(a) metodo di digestione
artificiale di campioni
aggregati/tecniche di
sedimentazione
(b) metodo di digestione di
campioni aggregati mediante
assistenza meccanica/tecniche
di isolamento mediante
filtraggio
c) metodo di digestione
automatica per campioni
aggregati fino a 35 grammi
Capitolo III – esame
trichinoscopico
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Allegato II trattamento
mediante congelazione
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Allegato III esame di animali
diversi dai suini
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni
•
Allegato IV condizioni
particolari applicabili alle
aziende esenti da trichine e
alle regioni a basso rischio di
presenza di trichine
Capitolo I – obblighi incombenti
agli operatori del settore
alimentare
Capitolo II obblighi delle autorità
competenti
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Capo I – Art. 1 Definizione
Ai fini del presente regolamento per trichina si intende
qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere
trichinella
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli
operatori del settore alimentare
Al Macello: art. 2, 4, 5 e 16
Al macello: Art. 2 prelievo di campioni dalle carcasse
1. Si prelevano sistematicamente campioni dalle carcasse di
suini domestici, nei mattatoi, nell’ambito degli esami post
mortem.
Al fine di individuare la presenza di trichine in un
laboratorio designato dall’autorità competente viene
prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando
uno dei seguenti metodi: metodo di riferimento (all.I cap.I),
metodo equivalente /all.I, cap. II)
(NEWS) laboratorio designato dall’autorità competente
1.laboratori annessi a stabilimenti di macellazione
2. Sedi diagnostiche I.Z.S.
3. Laboratori privati non annessi a stabilimenti di
macellazione designati dall’autorità competente
(Min.Sal.20.06.06)
2. In attesa dei risultati dell’esame per l’individuazione
della presenza delle trichine e purché la piena
rintracciabilità sia garantita dall’operatore del settore
alimentare
a) Le carcasse possono essere sezionate in 6 parti al
massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento
situato negli stesi locali del mattatoio
b) In deroga e previa approvazione dell’autorità
competente, le carcasse in questione possono essere
sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o
distinto dal mattatoio a condizione che:
i) La procedura sia effettuata sotto il controllo
dell’ autorità competente
ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad
un unico laboratorio di sezionamento
iii) Il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio
dello stato membro e
iv)In caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate
inadatte al consumo umano
3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali
d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da
trichine sono sottoposte sistematicamente a
campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di
trattamento della selvaggina nell’ambito dell’esame post
mortem
Il campionamento non va effettuato nel caso in cui le
autorità competenti, a seguito di una valutazione del
rischio abbiano stabilito che sia trascurabile il rischio di
contaminazione di una determinata specie di animali
d’allevamento o selvatici
Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene
esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I
e III in un laboratorio designato dall’autorità competente
Al macello: Art. 4 esame destinato a individuare la
presenza di trichine e apposizione del bollo sanitario
1. Le carcasse di cui all’art. 2 o parti delle stesse, fatta
eccezione per quelle di cui all’art. 2 par. 2 lett. b, non
possono lasciare i locali ( del mattatoio) prima che i risultati
dell’esame destinato ad individuare la presenza di trichine
si riveli negativo
Analogamente altre parti dell’animale destinate al consumo
umano o animale che contengono tessuto muscolare striato
non sono autorizzate a lasciare i locali ( del mattatoio)
prima che i risultati dell’esame destinato ad individuare la
presenza di trichine si riveli negativo
2. I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano e non contenenti
muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano
disponibili i risultati destinati a individuare la presenza di
trichine
Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un
esame per individuare la presenza di trichine o un
trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale
prima di autorizzarli a lasciare i locali ( del mattatoio)
3. Allorquando nel mattatoio è adottata una procedura per
garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i
locali prima che i risultati degli esami destinati ad
individuare le presenza di trichine siano disponibili e
negativi
Quando la procedura viene ufficialmente approvata
dall’autorità competente
Il bollo sanitario di cui all’art. 5 par. 2 del reg. 854/2004
può essere apposto prima che siano disponibili i risultati
dell’esame destinato ad individuare la presenza di trichine
«3. Qualora nel mattatoio sia adottata una
procedura per
garantire che nessuna parte delle carcasse
esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i
risultati negativi degli esami per l’individuazione
delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente
approvata dall’autorità competente, oppure nel
caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
854/2004 può essere apposto prima che siano
disponibili
i risultati dell’esame per l’individuazione delle
Trichine.»
Al macello: Art. 5 formazione
Le autorità competenti dispongono che tutto il personale
che partecipa all’esame dei campioni destinati ad
individuare la presenza di trichine sia adeguatamente
formato e partecipi a:
a) Un programma di controllo della qualità delle analisi
utilizzate per individuare la presenza di trichine
b) Una valutazione regolare delle procedure di valutazione,
di registrazione e di analisi utilizzate nel laboratorio
Al macello: Art. 16 disposizioni transitorie
Lo stato membro può in casi eccezionali autorizzare il
ricorso al metodo trichinoscopico illustrato nell’allegato I
capitolo III per i suini domestici e i cinghiali , fino al
31,12.2009 nei casi in cui:
a) Carcasse singole, di cui all’art. 2 , devono essere
sottoposte ad esame individuale presso uno stabilimento
che non macella più di 15 suini domestici al giorno o 75
alla settimana o che non prepara più di 10 cinghiali e
b) I metodi di cui all’all. I cap. I e II non sono disponibili
2. Nel caso in cui venga utilizzato il metodo trichinoscopico,
l’autorità competente provvede affinché:
a) Le carni rechino un bollo sanitario chiaramente diverso
da quello di cui all’art. 5 par. 1 lettt. A) del reg. 854/2004
e le carni siano fornite direttamente al consumatore finale
o a un dettagliante che fornisce direttamente il
consumatore finale, nonchè
b) Le carni non siano utilizzate per la produzione di prodotti
secondo modalità di elaborazione che non sopprimono le
trichine.
Regione Emila – Romagna
Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2007,
n. 1526
Recepimento d’intesa Stato/Regioni del 10 maggio 2007
su “Linee Guida relative all’applicazione del reg.2075/05
che definisce norme specifiche applicabili ai controlli
ufficiali relativi alla presenza di trichinella
1. Recepisce l’intesa
2. Demanda al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
l’emanazione di atti necessari alla sua applicazione ed in
particolare:
-Programmazione piano regionale sorveglianza fauna
selvatica
-organizzazione “proficiency” test annuali per i laboratori
designati
-emanazione procedura riconoscimento aziende suine esenti
da trichinella
-futuro adeguamento delle indicazioni tecniche
intesa
• Sezione I – riconoscimento delle
aziende esenti da trichinella
• Controllo sistematico scrofe/verri
• Controllo a campione 10% di ogni
partita di suini all’ingrasso
• Registrazione esiti laboratorio
• Certificazione degli esiti (modello
allegato 2074/05)
Sez. II – requisiti specifici
ed azioni collegati al campionamento
per la ricerca di trichinella al fine di
garantire la sicurezza delle carni
N.B: errori di traduzione nel testo
italiano, fa fede il testo in lingua
inglese
Cap. I – prelievo campioni
• Da ogni carcassa di suino da az non
riconosciute
• Da ogni scrofa/verro da az. Ric.
• Da ogni carcassa di equide e cinghiale
d’allevamento
• OSA garantisce procedura che garantisca
identificazione carcassa lungo tutta linea
macellazione, sue parti e loro correlazione
e rintracciabilità, all’interno
dell’autocontrollo
• Vet.uff. assicura adozione procedura
documentata per identificazione,
manipolazione, invio campioni al lab.
Rintracciabilità campioni e loro
correlazione con carcassa e parti
• In caso di riscontro di campione positivo:
• Tutte le parti degli animali sono dichiarate
non idonee a consumo umano,
• Se l’Osa non è in grado di dimostrare la
correlazione tra campione positivo e singola
carcassa tutte le carni degli animali
macellati sino al momento della
comunicazione dell’esito sono rintracciate e
dichiarate non idonee
• Procedure di prelevamento:
• Campione unico (1^ e 2^ istanza)
• 2 diversi campionamenti
Cap. II – Carcasse in attesa
esito ..
• Carcasse fino a 6 pezzi (mezzene in 3
parti) prima dell’esito dell’esame
(procedura valutata da A.C.)
• Bollatura prima dell’esito, solo con
procedura formalmente approvata.
Cap. II – Carcasse in attesa
esito ..
• Le carni di suini da ingrasso sottoposti a piano di
monitoraggio possono essere bollate ed esitate in
attesa dell’esito..in caso di positività si applica
quanto previsto da art.12.
• L’operatore è tenuto a rintraccio e ritiro di tutte
le carni per le quali non sia oggettivamente
dimostrabile l’esito favorevole dell’esame
• In caso di positività del campione si applicano le
procedure del piano di emergenza..
Cap.III – deroga per carni da
sezionare in + di 6 parti…
• Sez c/o un laboratorio S annesso o
distinto:
• Bollatura c/o S in attesa esito
AUSL assicura attività di supervisione
ufficiale su S che ricevono tali carni
Regioni redigono elenco stabilimenti
autorizzati ad applicare la deroga per carni
da sez in + di 6 parti in attesa esito
Cap. IV- campioni da suini
allevati in az. Uff. esenti…
• Carcasse di riproduttori (scrofe,
verri) da allevamenti esenti non
possono lasciare M né essere bollate
prima dell’esito..
• Le carcasse di suini da ingrasso degli
stessi allevamenti non sono
sottoposte a restrizioni
Cap. V- invio campioni a
laboratorio
• 1- lab. Annesso a macello
• 2- lab. IZS o altro pubblico
• 3- altro lab. addetto al controllo
ufficiale
Regioni designano laboratori
Fino 31.12.09 è suff. Un programma di
controllo della qualità delle analisi in
autocontrollo
Da 01.01.10 lab.dovranno essere conformi ad
art. 12 reg. 882 (che operano, sono valutati
e accreditati conformemente a 17025,
45002, 45003)
Dal 01.01.10, regioni devono revisionare
designazioni concesse (in accreditamento
SINAL)
Regioni gestiscono elenco lab.(metodica +
macelli che lo usano)
Cap. VI- formazione personale
• Personale laureato 8 ore t/p
• Personale tecnico 8 ore t/p
• Aggiornamento P.T.: ogni 6 mesi chi
effettua preparazione campione deve poter
osservare larve.. Almeno 1 volta anno
tecnici devono partecipare a “proficiency
test”
• Il personale tecnico prepara il campione, il
personale laureato provvede alla lettura
• Regioni collaborano con IZS e istituti
universitari nell’organizzazione di corsi di
formazione finalizzati ad ottenere
personale formato e addestrato per
• l’esecuzione degli esami
• la valutazione delle procedure di
registrazione
• La valutazione delle metodiche di analisi
Cap. VII- condizioni per autorizzazione
trichinoscopico per compressione
• Regioni possono prevedere deroga
fino al 31.12.09
Cap. VIII- registrazioni
• Nel registro di macellazione deve essere
mantenuta la registrazione dell’esito dell’esame
per la ricerca di trichinella
• Sia presso laboratorio sia presso macello deve
essere mantenuta registrazione adeguata per
consentire la rintracciabilità del campione
• Deve essere adottato un sistema che mantenga la
correlazione tra azienda di provenienza e qualifica
della stessa, l’identificazione degli animali vivi, il
sistema di identificazione delle carcasse,
l’identificazione del campione e l’esito dell’esame
• Il sistema di registrazione deve consentire agevole
fruibilità dei dati archiviati anche mediante
l’incrocio dei singoli dati archiviati
• Deve essere possibile verificare che il
campionamento su suini provenienti da allevamenti
non esenti o da stalla di sosta non esente siano
stati effettuati in maniera sistematica al macello
.Al contrario che sia stato effettuato in maniera
sistematica sui soli riproduttori e sulla base di un
programma di monitoraggio per i suini da ingrasso
Cap. IX- azioni in caso di
sospetto o positività per
trichinella
• Sospetto : deroga trichinoscopico a
compressione
• Campione positivo: tutti i campioni
positivi devono essere mandati all’ISS
per l’identificazione della specie
In caso di positività
• Il Veterinario Ufficiale:
a)Identifica la carcassa relativa al campione
risultato positivo e risale all’allevamento
b)Comunica il positivo all’azienda di
provenienza degli animali (modello allegato
2074) entro 48 ore dall’esito dell’esame, +
a AUSL competente che aggiorna la
qualifica dell’allevamento in banca dati
• c) se aziende diverse hanno ospitato gli
animali viene fatta indagine epidemiologica
• L’azienda che spedisce è obbligata a
indicare sul documento di informazioni sulla
catena alimentare il nuovo status
• L’azienda perde la qualifica di esente da
trichinella
• Qualora non fosse possibile rintracciare la
carcassa si deve identificare la causa della
n.c.
• È di cruciale importanza individuare
la/le carcasse positive al fine di
procedere con il piano di emergenza e
con l’indagine epidemiologica.
Cap.X- piano di emergenza
• Quando 1 campione prelevato al macello risulta
positivo:
• L’operatore garantisce rintraccio di tutte le parti
• Invio a ISS campione positivo
• Indagine epidemiologica
• Al macello dichiarate inidonee al consumo le carni
qualora non si riesca ad individuare le positive
• In allevamento: perdita staus + ulteriori misure
Cap.XI- prelivo da cinghiali
uccisi a caccia
• Dalle carcasse di cinghiali abbattuti a
caccia destinati all’immissione sul mercato
va prelevato sistematicamente un campione
• Piano controllo anche su abbattuti per
consumo domestico (cacciatore)
• Carcasse destinate al mercato devono
passare per un centro di lavorazione della
selvaggina (invio campioni al lab.)
Cap. XII- campioni in MUF
• Programma regionale sulla base della
valutazione del rischio
• Se manca programmazione regionale le
visite e i campionamenti devono essere
svolte in maniera sistematica
• Sono esclusi i suini MUF prov da
allevamenti esenti (eccetto riproduttori)
• Regioni raccolgono dati attività annuale
Cap. XIII- piano verifica
regionale e flusso informativo
• Le Regioni attuano un piano per la
verifica dell’attuazione del reg 2075
che preveda audit presso i macelli e
presso i centri di raccolta della
selvaggina
Flussi informativi
• Stabilimenti macellazione: mettono a
disposizione del vet Uff adeguato
data base per raccolta dati
• Veterinario Ufficiale: elabora e
trasmette all’ASL la scheda
precedente entro 31 marzo anno
successivo.
• ASL: verifica completezza e
attendibilità dati ricevuti con gli
allegati 1 ed elabora e trasmette alla
regione l’allegato 2 entro 31 marzo
• Regione: verifica la completezza e
l’attendibilità dei dati ricevuti dalle
ASL ed elabora e trasmette al
Ministero della salute l’allegato 3
entro 30 giugno
• Ministero della Salute: raccoglie i dati
trasmessi dalle regioni, possibilmente
su supporto informatico ed elabora un
rapporto annuale entro 30 settembre
dell’anno successivo a quello dei
riferimento dei campionamenti
effettuati.
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli
operatori del settore alimentare
Piani d’emergenza: art. 7
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli
operatori del settore alimentare
deroghe: art. 3
: Art. 3 deroghe
1. In deroga all’art. 2 par. 1 (prelievo sistematico dalle
carcasse di suini domestici),
Le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di
congelazione conformemente all’allegato II e sotto
controllo dell’autorità competente, sono esenti dall’esame
destinato a rilevare la presenza di trichine
2. In deroga all’art. 2, par. 1, le carcasse e le carni di suini
domestici destinati esclusivamente all’ingrasso e alla
macellazione sono esenti dall’esame destinato ad individuare
la presenza di trichine nel caso in cui gli animali provengano
da :
a) un’azienda o una categoria di aziende riconosciute
ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da
trichine secondo la procedura di cui all. IV cap. II
b) Una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente
trascurabile il rischio della presenza di trichine nei suini
domestici a seguito di: invio di notifica e di una relazione
(all. IV cap. II p. D) alla Commissione; riconoscimento della
regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di
trichine da parte della Commissione
3. Nel caso in cui un’autorità competente applichi la deroga
di cui al par. 2, lo stato membro interessato presenta alla
commissione una relazione annuale contenente le
informazioni di cui all’All. IV cap. II lett. D
Nel caso in cui uno stato membro non presenti la relazione o
la relazione sia ritenuta non adeguata, la deroga cessa di
essere applicata allo stato membro in questione
b) Una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente
trascurabile il rischio della presenza di trichine nei suini
domestici a seguito di: invio di notifica e di una relazione
(all. IV cap. II p. D) alla Commissione; riconoscimento della
regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di
trichine da parte della Commissione
Regolamento n. 2075/2005 norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle
carni
Capo I – obblighi delle autorità competenti e degli
operatori del settore alimentare
In Allevamento: art. 8, 9,10,11 e 12
grazie
Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Dott. Marco Pierantoni
e-mail:
[email protected]
Tel. 051/6397375
Scarica

Trichine Pierantoni Marco