L’agricoltura sociale: nuove opportunità per lo
sviluppo rurale
Modelliorganizzativi
15 maggio 2009 – Cagliari
Programma
 Imprenditore agricolo – coltivatore diretto –
imprenditore agricolo professionale (IAP)
 Tipologie di forme associative
 Analisi sommaria delle forme associative
 Società agricole, IAP, coltivatori diretti e di
trasformazione – giovane agricoltore
 Orientarsi tra le diverse tipologie societarie
 Agevolazioni fiscali (imposte dirette e indirette) -
cooperative
 Cenni alla normativa antielusiva in campo fiscale
 Trasformazione spa in srl elusiva
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Imprenditore agricolo
La definizione è contenuta nell’art. 2135 C.C.
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività:
•
Coltivazione del fondo
•
Silvicoltura
•
Allevamento di animali
•
Attività connesse alle precedenti
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Attività connesse
Si intendono connesse:
•
Attività dirette alla manipolazione, conservqzione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o
dell’allevamento di animali (connessione per prodotto)
•
Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata (connessione per azienda agricola), ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.
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Requisiti delle attività
connesse
Le attività connesse devono:
•
Essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo
(unisoggettività)
•
Avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo, del bosco, dall’allevamento di
animali
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Coltivatore diretto
 L’art. 2083 C.C. definisce piccolo imprenditore
agricolo il coltivatore diretto ovvero colui che
svolge un’attività agricola organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio o dei
componenti della famiglia
 La forza lavorativa del nucleo familiare non
deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente
per la conduzione dell’azienda (art. 31 L. 590/65)
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Imprenditore agricolo
professionale (IAP)
E’ colui il quale:
-
Possiede conoscenze e competenze professionali
(requisito professionale stabilito a livello regionale)
-
Dedica almeno il 50% del proprio tempo in attività
agricole (requisito del tempo impiegato stabilito a
livello regionale)
-
Ricavi da dette attività agricole almeno il 50% del
proprio reddito globale di lavoro (requisito reddituale)
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Forme associative
Classificazioni
In base alla finalità di lucro
 Con scopo di lucro: snc, sas, srl, spa, sapa
 Senza scopo di lucro: s.s., cooperative, consorzi
In base alla natura giuridica
 Di tipo personale: snc, sas
 Di capitale: srl, spa, sapa, cooperative, consorzi
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Società semplice (SS)
 Non può esercitare attività commerciale: utilizzo limitato
all’esercizio professionale o di attività agricola.
 Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le
obbligazioni sociali
 Amministrazione affidata a tutti i soci
 Unanimità per le decisioni
 Nessun capitale minimo
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Società in nome collettivo
(SNC)
 Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per
le obbligazioni sociali
 Amministrazione affidata a tutti i soci
 Unanimità per le decisioni
 Nessun capitale minimo
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Società in accomandita
semplice (SAS)
 Due categorie di soci: accomandanti e
accomandatari
 Responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le
obbligazioni sociali limitata ai soci accomandatari
 Amministrazione affidata ai soli soci accomandatari
 Nessun capitale minimo
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Società a responsabilità
limitata (SRL)
 Capitale minimo euro 10.000
 Responsabilità dei soci limitata alla quota di capitale
sociale sottoscritta
 Assemblea dei soci
 Organo amministrativo
 Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società per azioni (SpA)
 Capitale minimo euro 120.000
 Responsabilità dei soci limitata alle azioni sottoscritte
 Assemblea degli azionisti
 Organo amministrativo
 Collegio sindacale – Controllo contabile
 Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società cooperativa
(SCaRL o SCpA)
 Scopo mutualistico
 Capitale variabile
 Responsabilità dei soci limitata alla quota/azione
 Assemblea dei soci
 Organo amministrativo
 Collegio sindacale
 Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
 Vigilanza ministeriale
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Società consortili
 Scopo consortile
 Capitale in funzione della tipologia societaria (srl o
spa)
 Responsabilità dei soci limitata alla quota/azione
 Assemblea dei soci
 Organo amministrativo
 Collegio sindacale (spa)
 Obblighi contabili e di pubblicità del bilancio
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Società agricole, IAP,
coltivatore diretto, di
trasformazione
Al ricorrere di determinate condizioni, le società
possono assumere la veste di:
 Società agricole
 Imprenditore agricolo professionale – Società
agricole IAP
 Società agricola coltivatore diretto
 Società di trasformazione
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Società agricola
Requisiti:
-
Esercizio esclusivo attività di cui all’art. 2135 C.C.
-
Indicazione di “società agricola” nella
denominazione
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Qualifica IAP per le società
Requisiti comuni a tutte le forme societarie:
-
Esercizio esclusivo attività di cui all’art. 2135 C.C.
-
Indicazione di “società agricola” nella
denominazione
Inoltre:
 SNC: almeno un socio IAP
 SAS: almeno un socio accomandatario IAP
 SRL/SPA: almeno un amministratore IAP
 COOP SRL/SPA: almeno un socio amministratore IAP
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Società c.d. “coltivatorediretto”
 Società di persone: almeno un socio coltivatore
diretto
 Società di capitali: almeno un amministratore
coltivatore diretto
 Cooperative: almeno un socio-amministratore
coltivatore diretto
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Società di trasformazione
Imprenditori agricoli che svolgono esclusivamente attività
dirette alla:
 manipolazione
 conservazione
 trasformazione
 commercializzazione
 valorizzazione
dei prodotti agricoli conferiti esclusivamente dai soci
imprenditori agricoli
Possono assumere la qualifica di società di trasformazione
solamente SNC, SAS, SRL. Sono escluse SPA e Cooperative (per
queste ultime vale però il concetto di mutualità prevalente).
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Giovane agricoltore
 Età inferiore a 40 anni
 Si può organizzare in forma societaria
 La qualifica di IAP – coltivatore diretto, l’iscrizione
alla gestione previdenziale danno accesso alle
agevolazioni finanziarie ISMEA (premio primo
insediamento in azienda agricola,
ricomposizione fondiaria)
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Riepilogo
 Imprenditore agricolo
 Piccolo imprenditore agricolo (coltivatore diretto)
 Società agricola
 Società agricola IAP
 Società agricola coltivatore diretto
 Società di trasformazione
Ulteriore elemento caratterizzante tali soggetti è l’iscrizione o
meno alla gestione previdenziale e assistenziale da cui
scaturiscono determinate agevolazioni.
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Orientarsi tra le diverse
tipologie societarie

Scopo (lucrativo o non, mutualistico, consortile)

Numero dei soci

Responsabilità dei soci

Associazione con altre imprese (aggregazioni, conferimenti, ecc. cenni sull’elusività di talune operazioni)

Passaggio generazionale

Dimensione aziendale

Finanziamento (prestito obbligazionario, titoli di debito)

Agevolazioni fiscali e creditizie

Attività esercitata (es. trasformazione)
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Agevolazioni fiscali
(Imposte dirette)
Tassazione delle società agricole
Come redditi fondiari (alle condizioni di cui all’art.
32 del TUIR) – c.d. tassazione catastale
 Reddito dominicale
 Reddito agrario
Come redditi d’impresa
 Tassazione in base alle scritture contabili (costi,
ricavi, rimanenze)
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Società agricole ammesse
alla tassazione catastale
NON E’ RICHIESTA LA QUALIFICA DI IAP
 Società di persone (SNC, SAS)
 SRL
 Società cooperative
N.B.
Sono escluse le SPA – cfr. RM 177/2008 in merito
all’elusività di una trasformazione di SPA in SRL
al solo fine di accedere alla tassazione catastale
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Attività connesse tassate
catastalmente
 Rientrano solamente le attività connesse per
prodotto con riferimento ai beni individuati ogni
de anni con decreto interministeriale (Economia
- MIPAF)
 Le altre attività vengono tassate ordinariamente
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Agevolazioni allo IAP non
iscritto alla gestione
previdenziale
 Agevolazioni fiscali in termini di imposta di
registro per il trasferimento di terreni agricoli
(riduzione dal 15% all’8%)
 L’agevolazione va richiesta in sede di rogito
eventualmente riservandosi di produrre il
certificato entro tre anni.
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Agevolazioni per la piccola
proprietà contadina (PPC)
 Agevolazioni per la formazione e
l’arrotondamento della PPC:
 Esenzione imposta di bollo
 Imposta di registro e ipotecarie in misura fissa
 Catastali all’1%
 Tali agevolazioni spettano a:
 IAP persone fisiche iscritta alla gestione
previdenziale
 Società agricole IAP e società agricole coltivatori
diretti in cui la persona qualificante sia iscritta alla
gestione previdenziale
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Agevolazioni per la piccola
proprietà contadina (PPC) - 2
 Condizioni
 Idoneità del terreno alla formazione/arrotondamento della
PPC
 Superficie non eccedente il 10% della capacità lavorativa
della famiglia coltivatrice
 Inesistenza di vendite di fondi rustici nel biennio precedente
salvo terreni < 1 ettaro
 Divieto di alienazione nel quinquennio successivo
all’acquisto (per gli IAP)
N.B. Non si decade dall’agevolazione in caso di
conferimento in società in cui il conferente assuma la
qualifica di socio illimitatamente responsabile e gli altri
soci siano il coniuge o parenti entro il 2° o affini entro il
3° (RM 455/2008)
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Riepilogo agevolazioni su
cessioni terreni agricoli
Acquirente
Imposte d’atto
Imprenditore agricolo e
società agricola non IAP
Registro 15%
Ipotecarie 2%
Catastali 1%
Bollo ordinario
Imprenditore agricolo o
società agricola IAP non
iscritta alla gestione
previdenziale
Registro 8%
Ipotecarie 2%
Catastali 1%
Bollo ordinario
PPC - Imprenditore agricolo o
società agricola IAP iscritta
alla gestione previdenziale
(anche entro 24 mesi)
Registro fissa
Ipotecarie fissa
Catastali 1%
Bollo esente
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Cooperative
 Cooperative a mutualità prevalente - CMP (destinatarie di
agevolazioni fiscali previste da leggi speciali)
 Cooperative a mutualità non prevalente - CMnP (destinatarie
delle altre agevolazioni)
Requisiti per la mutualità prevalente:
-
Attività economica svolta prevalentemente nei
confronti/servendosi delle prestazioni/servendosi degli apporti
dei soci
-
Clausole statutarie (divieto distribuzione dividendi in misura
superiore al rendimento dei buoni postali fruttiferi + 2,5 punti,
divieto di remunerazione degli strumenti finanziari ai soci
cooperatori in misura superiore ai dividenti + 2 punti, divieto
distribuzione riserve, obbligo devoluzione patrimonio a fini
mutualistici)
-
Iscrizione all’Albo delle Cooperative
15 maggio 2009
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Agevolazioni alle
cooperative
Esclusive per le CMP
 Esenzione per somme destinate a riserva indivisibile
 Esenzione per quota di utili destinata ad aumento
gratuito del capitale
Comuni CMP e CMnP
 Esenzione quota utile destinato a riserva obbligatoria
 Esenzione ristorni imputati a capitale sociale
 Ritenuta 20% - 12,5% su interessi corrisposti a soci
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Conclusioni
 I modelli organizzativi sono molteplici, le variabili
si intersecano tra di loro e danno luogo a
soluzioni diverse con effetti e benefici di volta in
volta differenziati.
 Un’attenta pianificazione e valutazione delle
esigenze presenti e future consente di ottimizzare
la struttura dell’impresa sfruttando al meglio le
opportunità e le agevolazioni offerte dalla
legislazione di settore.
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Modelli organizzativi Cagliari