Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
aspetti generali
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Titolo I - Disposizioni generali
Contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega
di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 123 del 3 agosto 2007, in particolare con
riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute
e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza
Partendo da quanto previsto dalla Direttiva n. 89/391/CEE è stato introdotto
un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare la finalità del
provvedimento stesso
L'articolo 1 incomincia
con l'indicazione dello
SCOPO
dello schema decreto,
individuato nel riordino
della normativa vigente
in materia di salute e
sicurezza in un unico
testo normativo,
da realizzare assicurando l'applicazione sull'intero territorio nazionale della disciplina
dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e lavoratori nel rispetto dell'assetto delle
competenze tra Stato e Regioni e delle normative comunitarie ed internazionali
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 2 – Definizioni
reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle
di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994
Tra le definizioni aggiunte
si segnalano quelle di
"dirigente"
"preposto"
figure centrali
per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi
sono stati tratti dalla giurisprudenza in materia, quella di "salute", corrispondente
alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità “O.M.S.”,
"buone prassi"
"responsabilità sociale
delle imprese"
questi ultimi considerati dall'art. 1,
c. 2, let. l, come elementi fondamentali per
“ orientare i comportamenti
dei datori di lavoro "
quelle di
"norma tecnica"
e migliorare i
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“ livelli di tutela definiti legislativamente "
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Titolo
I - Art. 2 “Definizioni”
L’AZIENDA
per sapere: vai sulla dizione
IL LAVORATORE
IL DATORE DI LAVORO
IL RESPONSABILE
del Servizio
prevenzione e protezione
IL DIRIGENTE
L’Addetto al Servizio
di prevenzione e protezione
IL PREPOSTO
sorveglianza sanitaria
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Il RAPPRESENTANTE
dei lavoratori per la sicurezza
IL MEDICO
competente
[email protected]
prevenzione
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo I
Art. 2 “Definizioni”
per sapere: vai sulla dizione
salute
sistema di promozione della salute e sicurezza
valutazione dei rischi
unità produttiva
pericolo
norma tecnica
formazione
rischio
buone prassi
informazione
linee guida
addestramento
modello di organizzazione e di gestione
organismi paritetici
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Responsabilità sociale delle imprese
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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Titolo IV Art. 89 “Definizioni”
Committente
per sapere: vai sulla dizione
Cantieri Temporanei o Mobili
Responsabile dei lavori
Lavoratore autonomo
Coordinatore
per la progettazione
Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori
Uomini-giorno
Piano operativo di sicurezza
Impresa affidataria
Idoneità tecnico-professionale
Merita essere menzionato il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, al quale competono
responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività
produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda,
creando le strutture a tal fine necessarie “ art. 2087 c.c. e D.Lgs. n.81/2008 – art 15 Misure
generali di tutela ” (rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)
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Art. 3 – Campo di applicazione
Al riguardo
Si ribadisce che principale obbligato nel contratto di somministrazione è l'impresa
utilizzatrice (D. Lgs. n. 276 del 2003), salvo l'obbligo per il somministratore di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei
compiti per i quali è assunto (comma 5) ;
eguale logica è stata seguita con riferimento al distacco (comma 6).
i lavoratori a progetto beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove
inseriti nei luoghi di lavoro del committente (comma 7)
restano esclusi, in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni,
dalle medesime unicamente coloro che esplichino "piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili" (comma 8).
nei confronti dei lavoratori a domicilio e di coloro ai quali si applichi il contratto
coll.vo dei proprietari di fabbricati trovino applicazione gli obblighi di informazione
e formazione e quelli relativi alle attrezzature di lavoro – DPI (comma 9)
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[email protected]
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Art. 3 – Campo di applicazione
… al riguardo …
i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico o telematico, ai quali
si applicherà comunque - indipendentemente dall'ambito (aziendale o non) nel quale
è svolta l'attività di lavoro - l'insieme di previsioni in materia di videoterminali ove si
tratti di lavoratori subordinati.
Inoltre, il comma in parola ribadisce l'obbligo, qualora il datore fornisca attrezzature
di lavoro ai “ telelavoratori ”di effettuarle in conformità alle regole di cui allo schema
di decreto e recepisce in legge alcuni dei contenuti dell'accordo europeo in materia
(comma 10)
nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c. si applichino le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella
dei prestatori d'opera, la tutela dei componenti dell'impresa familiare
(art. 230-bis c.c.), dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e dei soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, ai quali si applicano unicamente le disposizioni
di cui all'articolo 21 (comma 11)
articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
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[email protected]
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Art. 8 – SINP “Sistema informativo nazionale per la prevenzione”
nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. n e o, l. n. 123/2007)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero dell’interno
e cinque delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante
dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’IPSEMA (settore marittimo)
Collaborazione fattiva tra Stato e Regioni
La creazione del SINP costituisce una rilevante novità, per la condivisione e la
circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, necessario soprattutto a indirizzare il coordinamento
delle attività di vigilanza per il miglioramento dell’efficienza degli stessi interventi.
Le Parti sociali partecipano al SINP attraverso la periodica consultazione
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[email protected]
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Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)
1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche
di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro
assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una
maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività:
elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; interazione, per i
rispettivi ruoli e competenze …; consulenza alle aziende, in particolare alle medie,
piccole e micro imprese …; progettazione ed erogazione di percorsi formativi …;
formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione …;
promozione e divulgazione, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni ..;
partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato …; consulenza alla Comm.ne
Consultiva …; elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi; predisposizione
delle linee guida; contributo al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione …
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[email protected]
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… Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge 11.03.88,
n. 67, dall’art. 2, comma 6, della legge 28.12.95, n. 549, e dall’art. 2, comma 130,
della legge 23.12.96, n. 662, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore della
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento;
b) concorre, d’intesa con l’ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione
tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 1187, della legge 27.12.2007, n. 296.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento
agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.
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[email protected]
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Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le
AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante
convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione,
promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
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[email protected]
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Art. 11 – Attività promozionali
(rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007)
Individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione
degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza.
In particolare, il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie
imprese, anche con riferimento a progetti formativi, mentre il comma 4 dispone
che la materia venga portata nell'ambito dell'"attività scolastica ed universitaria"
con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza
dell'esistenza del problema infortunistico. Inoltre, il comma 6, attribuisce alle
Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la
promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.
5. Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle
piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative
e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità
sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento
l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’art. 2, comma 1, let.v).
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[email protected]
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Art. 12 – Interpello
(rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007)
In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, c. 2, lettera v, della L. n. 123/3.08.07,
disciplina la possibilità di inoltrare alla apposita Commissione interpelli inerenti quesiti
di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, la cui risposta vincola gli organi di vigilanza (comma 3).
Art. 13 – Vigilanza
(rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994)
Opera una precisa ricognizione delle competenze in materia di vigilanza ribadendo,
al c. 5, il principio in base al quale il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare, ad alcun
titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
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[email protected]
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Art.15 - Misure generali di tutela
(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)
Ripropone le misure generali di tutela, con qualche
modifica quale la previsione della "informazione e
formazione adeguate per i dirigenti e i preposti",
ribadendo, al comma 2, il generale principio in base
al quale le misure in materia di salute e sicurezza sul
lavoro "non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari per i lavoratori".
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[email protected]
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Regole
generali
DI TUTELA
Criteri
Censimento: locali,
Valutazione
dei rischi
attrezzature e impianti
per l’individuazione del rischio
Eliminazione
Massima
dei rischi e loro riduzione
al minimo
fattibilità tecnologica
Programmazione
Organizzazione
della prevenzione
della sicurezza
Rispetto dei principi
ergonomici:
Benessere
metodi di lavoro,
posti, attrezzature
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[email protected]
psicofisico ed attenuazione
del lavoro monotono
e ripetitivo
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Regole
Criteri
Sostituzione di ciò che è pericoloso
Riduzione dei rischi alla fonte
Limitazione degli esposti al rischio
Limitazione nell’uso di agenti:
Protezione
chimici, fisici, biologici
Controllo sanitario
in funzione dei rischi
allontanamento dalla esposizione
al rischio : per motivi sanitari
Prevenzione
Misure di prevenzione:
tecniche, organizzative, procedurali;
Misure igieniche
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[email protected]
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Regole
Criteri
Misure di protezione
collettiva: priorità della scelta
Misure individuali di
protezione
Prevenzione
qualora il rischio non sia
evitabile in altro modo
Manutenzione:
Ambienti, impianti, macchine,
dispositivi di sicurezza
Misure di emergenza:
- pronto soccorso
- antincendio
- evacuazione
- pericolo grave
Segnaletica
- orizzontale
- verticale
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Consultazione
Partecipazione
dei lavoratori
Informazione
Formazione
Dirigenti - Preposti
Pulizia
Informazione
Formazione
AUTOGESTIONE
della salute
CULTURA
della sicurezza
Lavoratori
[email protected]
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Art. 16 - Delega di funzioni
Recepisce gli orientamenti giurisprudenziali
consolidati al riguardo sulla delega
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti
previsti dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi.
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[email protected]
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Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale
valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e
subappalto.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione.
- Nomina del medico competente.
- Individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione
incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti idonei
dispositivi di protezione individuale.
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle
norme vigenti.
- Informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
- Formare e informare i lavoratori, i dirigenti, i preposti.
- Consentire la normale attività ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Consegnare agli Rls copia del documento di valutazione di rischio.
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[email protected]
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… Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
- Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
- Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle
ditte in appalto e subappalto.
- Fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi,
organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie
professionali e i relativi provvedimenti.
- Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove
si svolge l'attività lavorativa.
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Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
(rif.: art 5 d.lgs. n. 626/1994
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro
Elementi rilevanti ai fini
della determinazione
delle responsabilità sono :
Il principio ha una carica
innovativa notevole:
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• la formazione,
• le istruzioni
• ed i mezzi ricevuti.
Il Lavoratore destinatario della tutela diviene
autore e partecipe della sicurezza in azienda
[email protected]
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… Art.20 - Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare:
(rif.: art 5 d.lgs. n. 626/1994
• Osservare
le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L., dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione,
• segnalare:
immediatamente al D.L. al dirigente o al preposto le deficienze dei
macchinari e dei dispositivi di protezione e di sicurezza nonché altre eventuali condizioni
di pericolo di cui vengono a conoscenza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione: i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa:
operazioni o manovre che non sono di loro
competenza o che comprometterebbero la sicurezza propria e di altri lavoratori;
• sottoporsi: ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
• contribuire: insieme al D.L., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durente il lavoro.
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[email protected]
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(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione
alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,
dalla relativa documentazione.
Art. 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici,
per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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[email protected]
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Art. 25 - Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)
Potenzia il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi.
In particolare, il c. 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di
rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
della documentazione sanitaria in suo possesso.
Medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di
cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda.
Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti
ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei
lavoratori vadano perse, l'articolo in argomento dispone che il medico competente
invii, unicamente per via telematica, all'ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio.
1. g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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[email protected]
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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, c. 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 mod. dalla l. n. 123/2007)
Verifica
Il Datore di lavoro
Committente
l’idoneità tecnico professionale
dell’appaltatore
Fornisce
informazioni dettagliate sui rischi
specifici e sulle misure di prevenzione
ed emergenza
nel contratto
D’opera
D’appalto
Cooperano
Lavoratori
autonomi
all’attuazione delle misure di
prevenzione
Imprese
Coordinano
gli interventi di prevenzione al fine
di eliminare i rischi di interferenze
tra i lavoratori delle diverse imprese
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Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)
Il DATORE di LAVORO
deve valutare
I rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato
1-nella scelta attrezzature
2-nella scelta sostanze e preparati chimici impiegati
3-nella sistemazione luoghi di lavoro
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[email protected]
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… Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)
all’ESITO DELLA VALUTAZIONE DE RISCHI
IL Datore di Lavoro
elabora un DOCUMENTO contenente
A) Una relazione - sulla valutazione dei rischi con indicati i criteri da adottare
B) L’individuazione - delle misure di prevenzione da adottare in conseguenza
della valutazione
C) Il programma - di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione
D) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale
E) L’indicazione del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
F) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
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[email protected]
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Informazioni
Necessarie
Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono
conoscere o essere informate su quanto segue:
• rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne
determinano l’insorgenza;
• materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni;
• organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti
con gli impianti ed i materiali impiegati;
• tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli;
• rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti;
disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in
• rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
• regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme
giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa.
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[email protected]
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Indirizzi
per la valutazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Per ottenere le informazioni
per la valutazione
si fa ricorso a:
analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;
coinvolgimento partecipativo dei lavoratori;
dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori;
fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in
rapporto all’attività in oggetto;
riviste specializzate;
circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel
campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro;
dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini
epidemiologiche;
controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni (indici Fz – Gt);
dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.;
pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore.
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[email protected]
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Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia …
Deve tendere
a)
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
[email protected]
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… Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, …
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del
modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti
per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’art. 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo
nelle imprese fino a 50 lav.ri rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art.11.
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[email protected]
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SGSL – OSHSAS 18001 e UNI-INAIL costituiscono dei punti di riferimento
OHSAS 18001 rappresenta il principale standard per qualunque organizzazione
che intenda attuare un SGS, il suo punto di forza è rappresentato dalle clausole
sulla pianificazione e controllo, requisiti indicati dalle direttive comunitarie.
E’ stata sviluppata per essere compatibile con le ISO 9000 e 14000 (requisiti di
Qualità e tutela dell’Ambiente) allo scopo di facilitare l’integrazione dei sistemi
qualora l’organizzazione lo desideri -.
L’UNI
e
l’INAIL
hanno elaborato le
“Linea guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, che
sono un prezioso documento che ha cercato di contribuire alla realizzazione di
un modello italiano sui SGSL. Tale documento prevede l’instaurazione di un
sistema integrabile con le ISO 9000 e 14000, non è soggetto a certificazione; il
monitoraggio è svolto preferibilmente interno alla struttura. In questo modo si è
pensato di fornire alle aziende delle linee guida per poter usufruire degli incentivi
della prevenzione, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 38 del 2000
(Asse n. 5 dedicato alle aziende che intendono adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro).
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Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro
Procedura – processo
dotarsi di un sistema organizzativo
Ogni organizzazione deve:
deve scegliere un modello di gestione
Anche in questo caso
viene utilizzato il ciclo
di Deming
PLAN - pianificare
ACT - agire
DO - eseguire
CHECK - controlla
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[email protected]
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Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro
Procedura – processo
Nella ciclicità del modello del Sistema
di Gestione Sicurezza è insito il
miglioramento continuo.
PLAN
partendo dall'analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività
svolte, l’azienda definisce una politica per la sicurezza e pianifica
le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati
DO
consiste nell'attuazione e nel funzionamento delle azioni
pianificate secondo le tempistiche definite dalla pianificazione
CHECK
consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
e nell'apertura di azioni correttive in risposta ad eventuali
difformità rispetto a quanto stabilito dalla pianificazione
ACT
consiste nel riesame e nella riedizione della politica della sicurezza
e/o della pianificazione per recepire gli obbiettivi raggiunti e le
difficoltà incontrate in precedenza. Tale fase rappresenta il punto
di arrivo del primo ciclo PLAN - DO - CHECK - ACT
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[email protected]
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Principio dinamico
della continuità del miglioramento
PDCA
R
i
e
s
a
m
e
Do
Plan
Pianificazione
Realizzazione
Operazione
Monitoraggio
Act
Chech
M
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o
adottato nelle norme per i sistemi di gestione
della sicurezza e salute sui posti di lavoro
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[email protected]
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SGS
La procedura
Informazione, formazione, addestramento
e consapevolezza del personale
descrive in dettaglio la pianificazione e lo svolgimento delle attività,
Attività di sensibilizzazione estesa a tutto il personale dell’organizzazione ed
attuata con continuità e periodicamente; si svolge in base ad un programma
che può ripetersi o essere modificato in base al riesame annuale.
Informazione fornita a tutti i lavoratori dell’organizzazione sia al momento
della assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o delle
condizioni di esposizione a rischio; viene fornita in modo documentabile e
ripetuta periodicamente.
Gli argomenti oggetto di formazione, proposti dal RSPP nel programma di
informazione, formazione e addestramento comprendono le istruzioni
operative, gli aspetti di SSL significativi, i programmi di SSL, le prestazioni
di SSL e ogni altro aspetto del SGS.
Riesame e modifiche – il riesame dei programmi di sensibilizzazione,
di informazione, di formazione e addestramento viene effettuato a seguito
di altri possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.
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[email protected]
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Linee Guida – UNI – INAIL
La sequenza ciclica Deming in una azienda
diventerà una spirale per la gestione di un SGSL
“ Sistema di Gestione della salute e Sicurezza sul Lavoro “
Esame
iniziale
Riesame e
miglioramento
Politica
Monitoraggio
Sensibilizzazione
Azione
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[email protected]
Pianificazione e
organizzazione
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I sistemi gestionali
SGQ
Qualità
SGA
migliora
Ambiente
SGS
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Salute
Sicurezza
• l’immagine aziendale
• la economicità aziendale
con la
- razionalizzazione del ciclo produttivo
- riduzione degli sprechi
- l’aumento della soddisfazione del cliente
• l’immagine ambientale dell’azienda
• strumenti per
“ ottimizzare l’utilizzo delle materie prime “
- ridurre le emissioni
- realizzare risparmi energetici
• l’immagine aziendale per il rispetto della
persona e permette di
- prevenire i rischi cui sono esposti i
lavoratori
- diminuire infortuni sul lavoro
- diminuire le malattie professionali,
- ridurre i premi assicurativi
[email protected]
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Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)
Il datore lavoro
organizza
INCARICA
Persone o Servizi esterni
Servizio interno
di prevenzione e protezione
DESIGNA
Il Responsabile del servizio
Gli Addetti alla sicurezza
Persone esterne
di consulenza alla sicurezza
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono
possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere
in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi
e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32
<<<
[email protected]
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all’interno dell’azienda
è comunque obbligatoria
nei seguenti casi:
… Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 8 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva n. 89/391/CEE)
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del d. lgs. n. 334 del 17.08.1999,
e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto,
ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del d. lgs. n. 230, del
19.03.1995, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nelle ipotesi di cui al presente comma il R.S.P.P. deve essere interno.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può
essere istituito un unico S.P.P. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura
per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
[email protected]
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Art. 33 - Compiti del S.P.P.
(rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di
cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
<<<
[email protected]
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Art. 31 c. 5 - S.P.P
Ove il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia
Art. 33 c. 2 - Compiti del S.P.P
Obbligo del segreto
in ordine ai processi di lavoro
dell’azienda
IL RESPONSABILE
del Servizio Prevenzioni
I COMPONENTI
del Servizio Prevenzione
IL CONSULENTE
Esterno
I RAPPRESENTANTI
dei lavoratori per la sicurezza
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[email protected]
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Compiti del servizio di consulenza
Provvede
alla INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio
alla VALUTAZIONE dei rischi
alla INDIVIDUAZIONE delle misure
di sicurezza degli ambienti di lavoro
Elabora
Il DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
le PROCEDURE DI SICUREZZA
Propone
Il programma di
INFORMAZIONE e FORMAZIONE
Partecipa
alle CONSULTAZIONI in occasione
della riunione periodica di prevenzione
dai rischi
Fornisce
<<<
l’INFORMATIVA specifica a tutti
i lavoratori su: rischi potenziali,
misure di prevenzione
[email protected]
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Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)
1. Salvo che nei casi di cui all’art. 32, c. 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del S.P.P. dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione
al R.L.S. ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al c. 1, deve frequentare corsi
di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto …
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al c. 1 è altresì tenuto a frequentare
corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente
comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 626/94
<<<
[email protected]
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Riunione periodica di sicurezza
ha luogo almeno una volta l’anno e in occasione di significative variazioni dei rischi
Articolo 35 (rif.: art. 11 d.lgs. n. 626/1994)
AZIENDE DI UNITA’ PRODUTTIVE
CON OLTRE 15 DIPENDENTI
• ESAME
ORGANIZZAZIONE
OGGETTO
• Datore di lavoro o suo rappresentante
• Responsabile Servizio Prevenzione
• Medico competente
• Rappresentante Sicurezza Lavoratori
- Piano di sicurezza
- Idoneità mezzi di sicurezza
individuale
- Programma di informazione e
formazione alla sicurezza
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione per la sua consultazione
<<<
[email protected]
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Art. 36 - Informazione ai lavoratori
(rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE)
È l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere
norm.vo, proc.rale e tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione
Il D.L. provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
• i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale,
• le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate,
• i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta,
• i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle
schede tecniche delle varie sostanze),
• le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei lavoratori,
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente,
• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell’emergenza,
• fornisce le informazioni di cui al c. 1, lettere a) e al c. 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
Informazione facilmente comprensibile per i lavoratori e immigrati
<<<
[email protected]
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Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a)nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a)visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità …..
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente. ……….
<<<
[email protected]
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Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, c. 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale,
aziendale e di sito produttivo.
L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede
di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il
territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. ….
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il R.L.S.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il R.L.S. è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per
più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lav.ri il R.L.S. è eletto o designato dai
lav.ri nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda
al loro interno. …………….
[email protected]
<<<
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CHI E’?
IL R.L.S.
Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per
rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
N° dipendenti
R.S.L. - modalità di elezione e numero
n < 15
eletto all’interno direttamente dai lavoratori individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o del comparto
n > 15
• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda
• eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle
rappresentanze sindacali
n < 200
1
201 < n < 1000
3
n > 1000
6
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[email protected]
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Formazione del RLS
La formazione del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel
proprio ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione.
La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un
monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo
alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU).
conoscenze generali sugli obblighi e diritti
previsti dalla normativa in materia di igiene
e sicurezza del lavoro
Il programma
di formazione
deve comprendere:
conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione
metodologie sulla valutazione del rischio
metodologie minime di comunicazione.
Il programma di formazione deve prevedere una integrazione
in presenza di modifiche tecniche e produttive aziendali.
<<<
[email protected]
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Consultazione del RLS
Il Rappresentante lavoratori per la sicurezza è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine a:
• Valutazione dei rischi;
• Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione aziendale;
• Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
• Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori;
Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte
e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte
del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al S.P.P.
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[email protected]
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Informazioni al RLS
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni
e la documentazione aziendale relative a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
valutazione dei rischi
misure di prevenzione
sostanze e preparati pericolosi
macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
infortuni e malattie professionali
comunicazioni dei Servizi PISLL delle ASL
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta
dal RLS. (Art.18 e Accordo Interconfederale 22.06.1995)
Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (ASL) e/o
alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.)
<<<
[email protected]
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Art. 48 – “ R.L.S.T. “ Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale
(rif.: art. 1, comma 2, lett. g, l. n. 123/2007)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’art. 47, c. 3,
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art.
50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità
produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il R.L.S.T. accede ai luoghi di lavoro nel
rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al c.2.
Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente art.,
al R.L.S.T., questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo
di vigilanza territorialmente competente.
7. Il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
8. L’esercizio delle funzioni di R.L.S.T. è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni
sindacali operative.
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[email protected]
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Organismi paritetici territoriali
Articolo 51 (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)
Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al c. 1
sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro
Gli organismi paritetici di cui al c. 1, purché dispongano di personale con specifiche
competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare,
nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalità di cui al c. 3.
Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui
all’art. 7 una relazione annuale sull’attività svolta
Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’art. 48, c. 2, i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione
effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti
[email protected]
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Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.
Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o
integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori
e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento
delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie
imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei
lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: ….
<<<
[email protected]
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Articolo 61 - Azione di regresso
e costituzione di parte civile
<<<
[email protected]
<< >>
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
www.marcellosantopietro.135.it
<<<
<<
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
<<<
«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera l) del presente articolo;
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno
<<<
«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità
«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni
«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla
loro combinazione
«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
<<<
«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede
a assicurarne la più ampia diffusione
«linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
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«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di lavoro
«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro
«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
«Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate
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“cantiere temporaneo o mobile”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o
di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X
“committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
“responsabile dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la
fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell’opera.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento
“lavoratore autonomo”: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
“coordinatore per la progettazione”: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 (redige il piano di
sicurezza e di coordinamento - predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori)
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“coordinatore per l'esecuzione dei lavori”: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 (verifica,
con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento - verifica l'idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi
i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere - segnala al
committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze - sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni) non può essere
il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato
“uomini-giorno”: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera
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“piano operativo di sicurezza”: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17
comma 1, lettera a), del d.lgs. n.81/08, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV
“impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che,nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi
“idoneità tecnico-professionale”: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla
realizzazione dell’opera
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ai fini I.N.A.I.L.
Controllo della classificazione INAIL
Si verifica la classificazione INAIL, accertando la corrispondenza fra l'attività
effettivamente esercitata dall'Azienda e le voci di tariffa attribuite dall'INAIL .
L'esito dei controlli stabilisce se l'Azienda paga un premio assicurativo superiore o
inferiore al dovuto; la riduzione del premio è possibile.
Richiesta di riduzione del tasso INAIL per prevenzione
Verifica
• prerequisiti: regolarità contributiva e assicurativa, adempimenti in materia di
sicurezza,
• nonché i requisiti: adozione di particolari misure intese al miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro
richiesti dall'INAIL per l'ottenimento della riduzione dei tassi di tariffa ai sensi del
D.M. 12/12/2000, Art. 20 (può variare da un massimo del 15%) o Art. 24
(fino al 10% o 5% ).
D.M. 12.12.00 le “nuove tariffe dei premi “ per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali e le relative modalità di applicazione, avuto riguardo all’andamento infortunistico
aziendale ed all’attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui alla L.626/94.
Art. 20 - Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività
Art. 24 - Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
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Indici infortunistici
L'indice di frequenza
E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura
dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente
delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto,
settore, ecc.).
Fz
Indice di frequenza
d
numero infortuni denunciati all’Inail
f’
numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3
giorni, escluso quello dell’infortunio
L
numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo
di assicurazione I.N.A.I.L.
Indice di frequenza
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Fz = d - f'/ L x 106
>>
Indici infortunistici
L'indice di gravità
E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità
(giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio
(ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello
spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,).
Gt
K’t
L
tm
Indice di gravità
numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con
inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail
numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di
assicurazione Inail
tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni
e la massa salariale.
Indice di gravità
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Gt = K't / L x 103
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Schede didattiche - tutela salute e sicurezza