Diritto vaticano
Lezione del Prof. Rivetti
Slides a cura della Dott.ssa Palombarini
LA SANTA SEDE
• Nel diritto canonico: indica il supremo organo di
governo della Chiesa cattolica (can. 361);
a) in senso stretto: ufficio del Pontefice
b) in senso lato: uffici e istituti che collaborano con il
Papa (la Curia romana).
• Nel diritto internazionale: soggetto dotato di
personalità giuridica (es. diritto di legazione, diritto di
stipulare trattati).
• Nel diritto italiano: ente ecclesiastico sui generis.
STATO CITTA’ DEL VATICANO
come “garanzia reale” a favore della Santa Sede
• La “questione romana”: assicurare alla Santa Sede un
regime di assoluta immunità da qualsivoglia potere
esterno.
• Lo SCV è sorto con il Trattato lateranense, stipulato
tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e
ratificato il 7 giugno 1929.
• La sua soggettività quale Ente sovrano di diritto
internazionale, distinta (ma collegata) a quella della
Santa Sede, è universalmente riconosciuta.
Caratteri dello SCV:
TERRITORIO
• Copre una superficie di 0,44 Km2, è circoscritto in
parte dalle mura e si estende, sulla Piazza San Pietro,
sino ad una fascia di travertino che congiunge al
suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il
confine dello Stato al limite della piazza.
• Deve essere distinto dagli immobili che godono della
extraterritorialità.
Caratteri dello SCV:
POPOLO
Hanno cittadinanza vaticana (art. 1 Legge sulla cittadinanza):
• i Cardinali residenti nella Città o in Roma;
• coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per
ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale
residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure
sia autorizzata dal Sommo Pontefice;
• coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni
precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere
nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione
della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente;
• il coniuge o i figli di un cittadino che, a seguito di
autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano.
Popolazione:
dati statistici (agg. al 1 marzo 2011)
Cittadini Vaticani
Residenti non cittadini
Il Santo Padre
-
Cardinali di S.R.C. (n. 73)
-
Personale diplomatico
della Santa Sede (n. 306)
-
Altri ecclesiastici e religiosi
49
102
Religiose
1
95
Laici di sesso maschile
25
3
Laici di sesso femminile
31
21
Guardia Svizzera Pontificia
86
-
TOTALE
572
221
Caratteri dello SCV:
SOVRANITA’
• La sovranità appartiene alla Santa Sede,
intesa nel senso più ristretto di persona o
ufficio del Pontefice;
• La sovranità sullo SCV è accessoriamente
connessa alla suprema potestà di governo
della Chiesa.
La Curia romana
“Nell’esercizio della sua suprema, piena ed
immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il
romano Pontefice si avvale dei dicasteri della
curia romana, che perciò compiono il loro lavoro
nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio
delle Chiese e al servizio dei sacri pastori”.
La Curia risulta articolata in Dicasteri,
giuridicamente pari tra loro: la Segreteria di
Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Pontifici
Consigli e gli Uffici.
Qualificazione dello SCV
• Da un punto di vista confessionale: Stato
teocratico ierocratico;
• Forma di governo: monarchia elettiva e
assoluta;
• Tipo di Stato: Stato patrimoniale.
La Legge Fondamentale dello SCV
22 febbraio 2001
Il Sommo Pontefice ha la pienezza dei poteri:
• Legislativo
(esercitato
dalla
Pontificia
Commissione);
• Esecutivo (esercitato dal Presidente della
Pontificia Commissione, che in tale veste assume
il nome di Presidente del Governatorato,
coadiuvato dal Segretario Generale);
• Giudiziario (esercitato da: Giudice unico,
Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione).
La Legge sulle fonti del diritto
1 ottobre 2008
• Prima fonte normativa e primo criterio di riferimento
interpretativo: il diritto canonico;
• Fonti principali:
a) le leggi emanate dal Sommo Pontefice, dalla
Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali
egli abbia conferito l’esercizio del potere legislativo;
b) decreti e regolamenti e ogni altra disposizione
normativa legittimamente emanati;
c) norme di diritto internazionale generale e quelle
derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è
parte.
• Fonti suppletive: leggi e altri atti normativi emanati
dallo Stato italiano.
SCV e ordinamento canonico
Stretta connessione sul:
• piano normativo: il diritto canonico integra le
fonti del diritto vaticano;
• piano strutturale: in più casi gli organi della Santa
Sede costituiscono al contempo organi dello SCV
(es. Pontificia Commissione, Segretario di Stato);
• piano funzionale: la finalità dello SCV è di
“assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile
indipendenza e garantirle una sovranità
indiscutibile pur nel campo internazionale” .
Considerazioni conclusive
• Lo SCV è entità diversa dalla Santa Sede;
• alla Santa Sede spetta la sovranità sullo SCV;
• la Santa Sede ha sottoscritto i Patti lateranensi
sulla base di un’indiscussa pregressa personalità
giuridica di diritto internazionale, per cui occorre
distinguere e non confondere i concetti di Santa
Sede e SCV;
• non c’è nessuna continuità tra lo Stato Pontificio
e lo SCV, che non trae vita da un preesistente
organismo statuale.
Tutela penale della persona del
Sommo Pontefice
“L’Italia, considerando sacra e inviolabile la
persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili
l’attentato contro di Essa e la provocazione a
commetterlo con le stesse pene stabilite per
l’attentato e la provocazione a commetterlo
contro la persona del Re” (art. 8 del Trattato).
Si tratta di una equiparazione quoad poenam
e quoad delictum.
Rapporti tra SCV e Italia:
giurisdizione penale
“A richiesta della Santa Sede, l’Italia
provvederà nel suo territorio alla punizione
dei delitti che venissero commessi nella Città
del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto
si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual
caso si procederà senz’altro contro di lui a
norma delle leggi italiane” (art. 22 comma 1
del Trattato).
Rapporti tra SCV e Italia:
il regime di Piazza San Pietro
• “La piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del
Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al
pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane;
le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica,
sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico,
e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta
Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità
competente” (art. 3 comma 2 del Trattato);
• “Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni,
credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro
al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che
non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si
ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano
e del loro prolungamento” (art. 3 comma 3 del Trattato).
Corte d’Assise di Roma
sentenza 22 luglio 1981
• Fatto: il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, ove si erano
radunate circa 30mila persone per la consueta udienza
settimanale del Papa, Alì Agca aveva attentato alla vita di
Giovanni Paolo II con alcuni colpi di pistola esplosi all’improvviso.
• Diritto:
a) lo Stato italiano ha il diritto di processare, secondo le proprie
leggi, chi attenta alla vita e all’incolumità del Sommo Pontefice
(art. 8);
b) per la perseguibilità del reato, consumato nel territorio dello
SCV, è prevista la richiesta della Santa Sede (art. 22);
c) Piazza San Pietro era aperta al pubblico (art. 3).
Giustizia vaticana
• Da qualche tempo l’attività degli organi giudiziari vaticani
appare notevolmente implementarsi rispetto al passato:
nel 1932 gli affari trattati sono stati 195, nel 2012 sono stati
1.321;
• Nel 2012 il Tribunale ha pronunciato 2 sentenze civili e 2
sentenze penali; non sono state date notizie di sentenze
della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione.
• I giudici, con l’eccezione della Corte di Cassazione che è
composta solo da cardinali, sono nominati tra persone
esterne all’amministrazione vaticana: in genere professori
universitari delle università italiane, che siano esperti anche
in diritto canonico;
• La difesa è assunta ordinariamente dagli avvocati della Rota
Romana che siano laureati anche in diritto civile.
Tribunale vaticano
sentenza 6 ottobre 2012
• Nel corso dei primi mesi del 2012 si verifica una sistematica
fuga di documenti vaticani riservati;
• nel maggio 2012 G. viene formalmente accusato di furto
aggravato, perché compiuto ai danni di persona di cui godeva
la fiducia;
• il 29 settembre inizia il processo presso il Tribunale vaticano;
• il 6 ottobre il processo si conclude, dopo appena 4 udienze,
con la condanna per G. a 3 anni di reclusione, ridotti a 1 anno
e 6 mesi;
• condotto nel carcere vaticano il 25 ottobre, G. vi rimane fino
al 22 dicembre, quando riceve in visita Benedetto XVI che gli
concede la grazia.
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