LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI IN
CANTIERE
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Rischi Elettrici
Prof. Ing. Francesco OCCHICONE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
La valutazione dei principali rischi elettrici nei cantieri edili
temporanei e mobili sono riportate nel Titolo II del D.
Lgs. 81/08, più precisamente negli articoli che vanno dal
n° 80 al n° 86. Alcuni di tali articoli vengono integrati,
quando all’uopo richiamati, dai dispositivi riportati negli
allegati allo stesso D. Lgs. 81/08.
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Nel T.U. sono scomparsi molti vincoli dei D.P.R. 547/55 e
D.P.R. 164/56 (abrogati assieme a diverse altre leggi di
settore) quindi il destinatario dell’obbligo di sicurezza
può e deve applicare tutte le misure che ritiene
necessarie, tenendo conto del progresso tecnologico, per
raggiungere l’obbiettivo.
In questo senso può (non è obbligato) riferirsi alla norma
tecnica all’uopo applicabile.
Infatti la norma tecnica ( CEI, UNI … ) conserva la veste
giuridica pre vigente al T.U. (non legge ma presunzione
di regola dell’arte).
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Il D.P.R.547/55.
(Il titolo VII era dedicato alla sicurezza elettrica)
Per più di 50 anni ha rappresentato un punto fondamentale nel
settore della prevenzione infortuni elettrici nel corso degli anni
però alcuni degli articoli in esso contenuti, superati
dall’evoluzione della tecnica, ma mai esplicitamente abrogati
dal legislatore, hanno creato non pochi problemi.
Uno per tutti l’art. 326 che imponeva il limite di 20 Ώ per la
resistenza di terra.
Limite superato con la presenza di interruttori differenziali.
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Altro articolo del D.P.R.547/55 che merita di essere
commentato è il 267:
“Gli impianti elettrici... devono essere costruiti,
installati, e mantenuti in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti
da eventuali anomalie che si verificano nel loro
esercizio.
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Art. 80. Obblighi del datore di Lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi
di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di
lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad
eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla
conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione
delle misure di cui al comma 1.
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3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie
affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al
comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute
nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche.
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
Tabella 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive
di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette
Un (kV)
D (m)
≤1
1 < Un ≤ 30
30 < Un ≤ 132
> 132
3
3.5
5
7
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VALUTAZIONE RISCHI IN CANTIERE
PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE,
GRU E PONTEGGI DA SCARICHE ATMOSFERICHE
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Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie
infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni
di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui
all’allegato IX.
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Art. 86. Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per
l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a
disposizione dell’autorità di vigilanza.
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IMPIANTI ELETTRICI
QUADRO
ELETTRICO
IN METALLO
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Un impianto di “messa a terra” è costituito da:
 Dispersori di fatto ( ferri dei cementi armati)
 Dispersori intenzionali come i picchetti ( non è richiesto che
siano ispezionabili)
 Collegamenti equipotenziali ( collegamenti sulla tubazione
rete idrica a valle del contatore o sulle tubazioni del metano)
 Barre equipotenziali da cui si derivano le varie connessioni
 Distribuzione PE per gli impianti condominiali
 Montante PE per le unità immobiliari ( non deve essere
interrotto lungo il percorso)
I conduttori di terra devono essere assolutamente Giallo Verde
o di rame nudo
 Il valore di 20 Ohm del DPR 547/55 non ha più alcun valore
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NODO EQUIPOTENZIALE
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MORSETTO PER MESSA A TERRA DI PARTI
METALLICHE NON IN TENSIONE
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PUNTAZZA
PER MESSA A
TERRA
(“DISPERSORE
DI TERRA”)
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I DIFFERENZIALI
Nome commerciale “salvavita”
I differenziali si differenziano per due valori :
• Sensibilità Id ( 1A-0,5-0,3-0,1-0,03)
• Tempo di intervento (selettivi ed istantanei)
La sensibilità è scelta in base al valore della resistenza
di terra.
Il tempo di intervento in base al punto di installazione
e alla tipologia di carico.
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IL CONTROTTO D`OPERA - FO