Ruolo e responsabilità degli enti locali nella salvaguardia
della qualità dell’aria
Dott. Paolo Grigioni
Provincia di Terni - Servizio Ambiente
UOC Controllo Emissioni ed Energia
Roma, 01/10/2009
Provincia di Terni – U.O.C. Controllo Emissioni ed Energia
Qualità dell’aria - Normativa di riferimento
• Direttiva Quadro 96/62/CE sulla qualità dell'aria ambiente, recepita
dall'Italia con il D.Lgs. n.351/1999: quadro di riferimento per il
monitoraggio delle sostanze inquinanti, per lo scambio di dati e le
informazioni ai cittadini.
• Direttive “figlie” 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE: stabiliscono gli
standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in
relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli
ecosistemi; i criteri e le tecniche da adottare per le misure delle
concentrazioni di inquinanti (es. ubicazione e il numero minimo di
stazioni, tecniche di campionamento e misura ecc). Con il D.M. 60 del
2 aprile 2002 sono state recepite le direttive figlie 99/30/CE,
2000/69/CE.
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Approccio per la valutazione e la gestione
L' integrazione delle
informazioni che hanno origine
dal monitoraggio, dagli inventari
di emissione e dai modelli,
costituisce l'approccio ottimale
al problema della valutazione e
gestione della qualità dell'aria.
Inventari
delle
emissioni
Monitoraggio
Modelli
Valutazione
e
Gestione
I tre elementi concorrono alla
valutazione in maniera integrata,
ma differenziata a seconda del
livello di inquinamento della
zona o agglomerato su cui viene
effettuata la valutazione.
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D.Lgs. n.351 del 04/08/1999
• Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria ambiente.
Art. 3. - Autorità competenti
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno
secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle
norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del
presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al
fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:
a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo;
b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione
europea
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D.Lgs. n.351 del 04/08/1999
•
Art. 10. - Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme
1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la
popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d).
Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli
registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che
provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al
Ministero della sanita'.
Art. 11. - Informazione al pubblico
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria
ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi
interessati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.
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D.Lgs. n.351 del 04/08/1999
•
ALLEGATO I - ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL
QUADRO DELLAVALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA
AMBIENTE.
I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati
da direttive comunitarie esistenti in materia di qualita' dell'aria ambiente.
1. Biossido di zolfo;
2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;
3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;
4. Particelle sospese totali;
5. Piombo;
6. Ozono.
II. Altri inquinanti atmosferici.
7. Benzene;
8. Monossido di carbonio;
9. Idrocarburi policiclici aromatici;
10. Cadmio;
11. Arsenico;
12. Nichel;
13. Mercurio.
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D.Lgs. n.351 del 04/08/1999
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Art. 7. - Piani d'azione
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo
5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno
o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni
di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le
misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario,
di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono
al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
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DM n. 60 del 02/04/2002
• Recepimento della direttiva 1999/30/CE del
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i
valori limite di qualità dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo e della
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di
qualità aria ambiente per il benzene ed il
monossido di carbonio.
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Piani e programmi risanamento/mantenimento
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La normativa italiana sulla qualità dell’aria recepisce le direttive europee e indica la
necessità di adottare piani e programmi per risanare e mantenere la qualità dell’aria.
La predisposizione di tali piani e programmi, che la normativa affida alle
regioni/province autonome, è molto complessa in ogni sua fase (programmazione,
valutazione, applicazione, verifica) e riguarda diverse discipline scientifiche quali la
misura degli inquinanti, l’inventario delle emissioni, la definizione modellistica degli
scenari. Inoltre coinvolge diversi soggetti pubblici e privati interessati alle proposte di
risanamento e alla messa in opera degli interventi (approccio integrato).
Nella predisposizione di un piano di risanamento si deve tenere conto dell’importanza
della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: comunali, provinciali, regionali,
nazionale, ciascuno coinvolto con le proprie competenze in fase di programmazione e di
applicazione del piano.
Al fine di fornire adeguata ed efficace azione di supporto tecnico-scientifico nella
predisposizione dei piani e programmi, il Dipartimento Ambiente di APAT ha avviato il
progetto Inventari delle emissioni e piani di risanamento della qualità dell’aria, che fa
parte dei grandi progetti della rete nazionale delle Agenzie Ambientali.
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Piano di risanamento - Regione Umbria
• “Piano regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria”,
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21
luglio 2004, costituisce lo strumento fondamentale per inquadrare e
fronteggiare il problema dell’inquinamento atmosferico nella nostra
regione.
• Il Piano attua quanto previsto dalla normativa europea (Direttiva
96/62/CE) e nazionale (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 e D.M. 2 aprile
2002 n. 60) in materia di tutela della qualità dell’aria. Questa prevede
che le regioni provvedano a effettuare una valutazione preliminare
della qualità dell’aria per poi procedere ad una classificazione del
territorio in zone omogenee dal punto di vista del rischio inquinamento
atmosferico. Sulla base di questa suddivisione del territorio regionale,
tenendo conto delle maggiori criticità rilevate, viene calibrata la rete di
monitoraggio della qualità dell’aria e si definiscono le azioni mirate al
risanamento.
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Piano di risanamento - Regione Umbria
• Il Piano si articola in 4 parti principali:
– La valutazione preliminare della qualità dell’aria
– La Zonizzazione regionale
– Il progetto di ristrutturazione della rete di
monitoraggio regionale
– Strategie di risanamento e tutela della qualità
dell’aria
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Piano di risanamento - Regione Umbria
Inventari
delle
emissioni
Monitoraggio
Modelli
Il modello gestionale integrato
recepito nel Piano di
Risanamento della Regione
Umbria prevede la Valutazione
come elemento propedeutico per
la Gestione e come criterio per
la verifica del mantenimento
Valutazione
Gestione
Strategie di risanamento
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Strategie di risanamento
• Vengono definite da un gruppo permanente istituito presso
la Regione Umbria che si riunisce ogni anno e sulla base
dei risultati della Valutazione propone interventi strategici
agli enti locali
• Gli interventi strategici (di emergenza, di medio termine e
di lungo termine o strutturali) riguardano tipicamente le tre
macroaree:
– Trasporti
– Emissioni industriali
– Utilizzo delle fonti energetiche
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Attuazione delle strategie di risanamento
• Coinvolgono tutti gli enti locali del territorio
(necessità di coordinamento e di condivisione
dell’informazione)
• Le strategie si orientano su diversi settori
(trasporti, emissioni, utilizzo dell’energia…)
• Alcune strategie di azione (es. trasporti,
autorizzazioni di grandi impianti) interessano
territori di area vasta con possibile coinvolgimento
di enti locali diversi
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Strumenti per il coordinamento
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Protocolli di intesa
Accordi con le associazioni
Coinvolgimento della popolazione
Centralizzazione dell’informazione (dati di
monitoraggio diffusamente consultabili)
• Rete informativa efficiente
• Procedure definite per l’interscambio di
informazioni
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