Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone
La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005),
pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, ha modificato
profondamente le precedenti disposizioni in materia di patto di stabilità,
introducendo ai commi 21 e seguenti, alcune importanti novità rispetto a
quanto già previsto, per il 2005, dall’art. 29 della legge 289/2002
l’art. 29, così come esplicato dalla circolare del Ministero dell’Economia n° 7
del 4 febbraio 2003, stabiliva che nel 2005 il saldo finanziario non poteva
essere superiore a quello del 2003 aumentato del 7,8% (inferiore del 7,8%
se esso era positivo) sia per la competenza, sia per la cassa. Il saldo
finanziario era calcolato come differenza tra le entrate finali (quelle dei primi
4 titoli dell’entrata detratti i trasferimenti correnti ed in conto capitale da
Stato, dalla Unione Europea e da altri enti partecipanti al patto, la
compartecipazione a tributi erariali, i proventi da attività finanziarie e le
riscossioni di crediti) e le uscite finali (quelle dei primi due titoli detratte le
spese per partecipazioni azionarie, le spese per conferimenti di capitale e
per concessioni di crediti)
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Con la legge n. 311/2004, commi 21 e seguenti, l’obbligo del rispetto delle
regole sul patto di stabilità interno è stato esteso alle comunità montane,
alle comunità isolane, alle unioni di comuni ed ai comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti
Per il 2005 anche la modalità di calcolo cambia profondamente in quanto
viene abbandonato il riferimento alle entrate stabilendo un limite di crescita
percentuale differenziato a seconda che la spesa corrente pro capite
conseguita durante il triennio 2001/2003, calcolata sui pagamenti in conto
competenza ed in conto residui, sia risultata inferiore o superiore a quella
media della classe di appartenenza
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Cosicché, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione
superiore a 10.000 abitanti che durante il triennio 2001/2003 ha conseguito
una spesa corrente pro capite inferiore a quella media della classe di
appartenenza, il limite di crescita è stabilito in misura non superiore
all’11,5% rispetto alla media del triennio 2001/2003
Per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a
3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a
10.000 abitanti che durante il triennio 2001/2003 ha conseguito una spesa
corrente pro capite superiore a quella media della classe di appartenenza, il
limite di crescita è stabilito in misura non superiore al 10% rispetto alla
media del triennio 2001/2003
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Con Decreto del Ministro n° 2594 del 26 gennaio 2005, è stata stabilita la
spesa media pro-capite conseguita durante il triennio 2001/2003 per ciascuna
seguenti delle classi demografiche:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq
€ 140,07;
2) province con pop. fino a 400.000 abit. e superf. sup. a 3.000 Kmq € 158,98;
3) province con popol. sup. a 400.000 abit. e superf. fino a 3.000 Kmq € 90,62;
4) province con pop. sup.a 400.000 abit. e superf. sup. a 3.000 Kmq € 100,69;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti €607,14;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti € 580,88;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti € 607,98;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti €651,77;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti € 751,07;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti € 854,66;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti € 1.112,68;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre € 1.177,50;
13) comunità montane con popol. sup. a 10.000 e fino a 50.000 abitanti € 84,27;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti € 73,68;
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Per gli anni 2006 e 2007 si applicherà la percentuale di incremento del 2%
alle corrispondenti spese correnti ed in conto capitale determinate per
l’anno precedente, in conformità agli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità
interno
Il nuovo calcolo del patto di stabilità, mutuato dall’esperienza introdotta in
Gran Bretagna dal ministro Gordon Brown, ricorda il limite alle spese
correnti stabilito per il 2001. Rispetto a tale anno, però, tra le spese
contingentate vengono incluse quelle in conto capitale, ed escluse:
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1. le spese per il personale (intervento 01 del titolo I);
2. le spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie (intervento 8 del titolo II), dai conferimenti di capitale (intervento 9 del titolo
II) e dalle concessioni di crediti (intervento 10 del titolo II);
3. le spese per trasferimenti destinati ad altre amministrazioni pubbliche (parte
dell’intervento 5 del titolo I e dell’intervento 7 del titolo II);
4. le spese per il mantenimento dei minori a rischio in istituti per disposizione del giudice
minorile;
5. le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di
stato di emergenza;
6. le spese per la sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e le
spese per trasferimenti destinati alle altre amministrazioni pubbliche;
7. limitatamente al 2005 sono da escludere dal budget calcolato ai fini del rispetto del
patto, anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’unione
europea, comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
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Sono escluse dal calcolo, in ogni caso, le spese per investimento finanziate
da maggiori entrate derivanti da alienazioni di beni mobili ed immobili e da
donazioni, mentre per le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano le nuove e maggiori entrate possono essere destinate alla
copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore
sanitario
Per il finanziamento delle spese di investimento eccedenti il rispetto del
patto la legge finanziaria per il 2005 ha previsto la possibilità di ottenere
anticipazioni, da restituire entro il dicembre 2006, a carico di un apposito
fondo istituito presso la cassa depositi e prestiti, con interessi a carico dello
Stato, finanziato per il 2005 con 250 milioni di euro
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Per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la legge finanziaria stabilisce invece
che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, il totale delle spese dei
titoli I e II, così come calcolato per il 2005, e dunque già aumentato del
11,5% (o del 10%), potrà essere aumentato di un ulteriore 2% rispetto al
limite dell’anno precedente
La finanziaria per il 2005 ha, inoltre, modificato la disciplina del
monitoraggio, che diventa trimestrale per le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, per le Province, per i Comuni con più di
30.000 abitanti e per le Comunità montane con più di 50.000 abitanti, che
sono obbligati a trasmettere, per via telematica, le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza, sia la gestione di cassa, secondo prospetti e
modalità stabilite da un apposito decreto interministeriale EconomiaInterno
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Le province ed i Comuni con oltre 3.000 abitanti dovranno formulare entro
il mese di febbraio la previsione di cassa del complesso delle spese,
articolandola per trimestri. Le province ed i Comuni con più di 30.000
abitanti sono tenuti a trasmettere tale previsione al Ministero
dell’Economia, attraverso il sistema web (quindi non più alla Ragioneria
dello Stato), i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000
abitanti dovranno, invece, trasmettere le previsioni alle Ragionerie
Provinciali dello Stato.
Come per il passato, il collegio dei Revisori dei Conti dovrà verificare, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto delle previsioni
formulate, comunicando l’inadempienza sia all’ente, sia al Ministero
dell’Economia per le province e i Comuni con più di 30.000 abitanti
(attraverso il sistema web e non più via fax), ed alle Ragionerie provinciali
dello Stato per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000
abitanti
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Ai revisori dei conti è stato poi affidato un ulteriore compito, consistente nella
verifica, per tutti gli enti locali, del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia
in termini di cassa, sia in termini di competenza. Nel caso di mancato rispetto
dell’obiettivo annuale essi dovranno darne comunicazione al Ministero
dell’Interno, con modalità e modelli che verranno definiti con decreto
interministeriale Economia-Interno
La legge finanziaria per il 2005 ha parzialmente modificato anche le sanzioni
per il mancato rispetto degli obiettivi, mantenendo il divieto per gli enti
inadempienti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, il
divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti (né mutui, né prestiti
obbligazionari, né aperture di credito), ma introducendo il divieto di effettuare
spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente
spesa sostenuta nell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto,
ovvero, nel caso di ente sempre inadempiente, in misura superiore a quella
sostenuta nel penultimo anno precedente, ridotta del 10%
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Le predette sanzioni si applicheranno anche alle Province ed ai comuni con
oltre 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno
nell’anno 2004
Dal 2005 per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le Province, e dal 2006
per gli altri enti soggetti al patto di stabilità interno, è fatto obbligo, per poter
assumere i mutui, di produrre una dichiarazione attestante il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente
In sede di richiesta di ottenimento di un mutuo, oppure di emissione di un
prestito obbligazionario, il comune interessato dovrà attestare l’avvenuto
rispetto del patto per l’anno precedente. Le banche, gli istituti di credito, la
Cassa depositi e prestiti e l’Istituto per il Credito Sportivo non potranno
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in mancanza di tale
attestazione, valevole anche per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le
Province, oltre che per gli enti di nuova istituzione
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il nuovo modello di calcolo del patto abbandona il monitoraggio delle entrate e
concentra la sua attenzione sulle sole “spese finali”, che pur vengono
rettificate per evitare di comprimere gli investimenti finanziati in modo virtuoso
(cofinanziamenti comunitari, investimenti realizzati con proventi da donazioni),
per neutralizzare il sostenimento di operazioni esclusivamente finanziarie (le
spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti) e per
evitare distorsioni derivanti da trasferimenti tra enti soggetti al patto
Per effetto di tale modifica i meccanismi di controllo dello stato di realizzazione
delle entrate, conseguenti alle precedenti disposizioni sul patto di stabilità
interno, perdono di importanza, e rilevano esclusivamente per la necessità,
ancora più forte del passato, di evitare il rischio di ricorrere a costose
anticipazioni di tesoreria (i cui oneri per interessi passivi sono ora rilevanti ai
fini del patto di stabilità), oltre che per l’esigenza di eludere il pericolo della
prescrizione dei crediti
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La programmazione finanziaria è:
Semestrale – Per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le
Province
Trimestrale – Per gli altri enti soggetti (escluse le unioni di
comuni e le comunità isolane)
o La previsione, formulata in termini di cassa, deve essere
sottoscritta dal Collegio dei Revisori, e riferita ai pagamenti al
31-3, al 30-6, al 30-9 e 31-12
o Il termine per la formulazione della previsione è il 28-2 (31-3 se
semestrale) di ciascun anno
o L’obiettivo trimestrale (e annuale) può essere rideterminato
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Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale comporta
l’oibbligo di contenere tutte le spese per rientrare nell’obiettivo
nel periodo successivo
La previsione, nei successivi 15 giorni, è trasmessa alla
Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sito internet per
Province e Comuni con oltre 30.000 abitanti ed attraverso le
ragionerie Provinciali per gli altri enti soggetti
In caso di mancato rispetto delle previsioni l’organo di
revisione lo comunica al Ministero dell’Economia, con le stesse
modalità della previsione trimestrale
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Il monitoraggio trimestrale da parte del Ministro
dell’Economia avviene attraverso la comunicazione che l’Ente
trasmette alla Ragioneria Generale sull’andamento delle spese
per la competenza e la cassa
L’adempimento è previsto solo per Comuni con oltre 30.000
abitanti, Province e Comunità montane con oltre 50.000
abitanti
La popolazione è calcolata al 31.12.2003
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