ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA COGENERAZIONE
Promemoria per il nuovo Governo
SEMPLIFICARE INTEGRARE SOSTENERE COMPETERE
Le nostre Cogener Azioni
per la diffusione della generazione distribuita di energia
1. SEMPLIFICARE
Rivedere, coordinare ed armonizzare l’intero sistema normativo ed amministrativo in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili e da cogenerazione, graduando la normativa in funzione della potenza delle Unità/Impianti.
L'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo
sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
2. INTEGRARE
I costi della connessione alla rete elettrica di “nuovi produttori” di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e da cogenerazione
devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono tenere in debito conto i benefici apportati alla rete dalla
connessione degli impianti di generazione.
Lo sviluppo della generazione distribuita di energia, anche attraverso la cogenerazione ed in particolare l’installazione di unità di
piccola cogenerazione e di micro - cogenerazione “passa” attraverso l’accesso alla rete elettrica regolato da un regime normativo
analogo a quello riguardante la produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. SOSTENERE
Assicurare e garantire nel tempo, in un contesto economico e amministrativo stabile, sostegno agli investimenti ed ai prezzi dalla
durata definita, esenzioni o riduzioni fiscali, certificati bianchi, certificati verdi, accesso prioritario alla rete, semplificazione e
stabilità delle procedure amministrative: fattori questi che contribuiscono alla promozione e realizzazione della generazione
distribuita a tutto vantaggio del Sistema Italia.
4. COMPETERE
L’energia è un asset strategico del nostro Paese.
Promuovere il risparmio energetico e l’efficienza energetica oltre che un dovere non solo ambientale è un modo per investire meglio
ed al meglio le risorse disponibili.
COGENA
PER UNA REALE POLITICA ENERGETICA
DAI CITTADINI PER I CITTADINI
Federazione Nazionale Commercio Macchine
Cantiermacchine Cogena Intemac Unicea Unimot
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1. SEMPLIFICARE
Obiettivo
L'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni
ostacola lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
Perché
Occorre tenere conto della struttura specifica del settore della fonti rinnovabili e della cogenerazione che comprende
molti produttori di piccole e medie dimensioni sparsi sul territorio.
Come
Rivedendo l’intero procedimento autorizzativo: per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita occorre
tenere conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati. Semplificazione significa poter installare unità di
micro e piccola cogenerazione con una unica comunicazione quale la Dichiarazione di Inizio Attività, come per alcune
tipologie di impianti alimentati da Fonti rinnovabili, a cura del produttore all’Amministrazione competente.
Le procedure amministrative di autorizzazione degli impianti di soglia superiore, poi, devono prevedere termini
precisi.
In sintesi, si tratta di:
a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore
utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
c) razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
d) garantire norme oggettive, trasparenti non discriminatorie graduate in funzione delle potenze e particolarità delle
varie tecnologie di cogenerazione.
Le medesime informazioni sono fornite alla Regione, Provincia, Comune, GSE, AEEG, Vigili del Fuoco, ARPA,
ISPESL.UTF.
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da subito
Semplificare
Riesaminando e uniformando le procedure autorizzative / dichiarative vigenti in materia di installazione, esercizio,
verifica, cessazione di impianti di cogenerazione,
Individuando e valutando nel contenuto le attuali procedure, abrogando quelle non più necessarie o superate da altre
norme, e, a seguire, graduandole e differenziandole per unità di micro - cogenerazione, piccola cogenerazione e
cogenerazione di potenza superiore.
Come
1) Individuare procedure specifiche per la tipologia di unità in base alla classificazione della Direttiva 2004/8/CE
ricorrendo:
per la unità alla dichiarazione CE del fabbricante o dell’assemblatore
per l’installazione, alla dichiarazione di conformità dell’installatore;
2) Applicare strumenti amministrativi che consentano una reale semplificazione con il ricorso allo Sportello Unico /
Conferenza Unificata dei Servizi - Denuncia di Inizio Attività o Autorizzazione - distinguendo in ogni caso le
norme applicabili per caratteristiche e potenza, alle unità di micro cogenerazione ed alle unità di piccola
cogenerazione:
Dichiarazione di Inizio Attività per la installazione di unità di micro - cogenerazione e di piccola
cogenerazione fino a 1 MWe.
Autorizzazione per soglie superiori.
Ad esempio in Germania per la installazione di unità di micro - cogenerazione è necessario “solo”:
1) richiedere preventivamente il permesso di connessione elettrica
2) comunicare entro l'anno solare l'avvenuta installazione al Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfèhrungskontrolle (BAFA),
fornendo i dati dell'impianto. In questo modo si ottiene anche la defiscalizzazione del combustibile.
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2. INTEGRARE
Obiettivo
I costi della connessione alla rete elettrica di nuovi produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili
e da cogenerazione devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono tenere in debito
conto i benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.
Perché
Lo sviluppo della generazione distribuita di energia, della cogenerazione e soprattutto delle unità di piccola
cogenerazione e di micro - cogenerazione “passa” attraverso l’accesso alla rete elettrica.
Come
Agevolare l’accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento
Applicare alla trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto
rendimento un regime normativo analogo a quello riguardante la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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3. SOSTENERE
Obiettivo
Un nuovo quadro legislativo per la promozione e l'uso delle energie rinnovabili e della cogenerazione
nell'Unione europea ed in Italia è in grado di realizzare quella stabilità di lungo termine di cui le imprese
hanno bisogno per prendere decisioni di investimento razionali nel settore delle energie rinnovabili e della
cogenerazione.
In tal modo sarà possibile avviare l'Unione europea e l’Italia sulla strada di un futuro energetico più pulito,
più sicuro e più competitivo.
Perché
Per assicurare e garantire nel tempo un contesto economico e amministrativo stabile per gli investimenti in
nuovi impianti di cogenerazione occorre ridefinire un quadro normativo giuridico, amministrativo, tecnico
ed economico nuovo.
Come
Sostegno agli investimenti ed ai prezzi dalla durata definita, esenzioni o riduzioni fiscali, certificati bianchi,
certificati verdi, accesso prioritario alla rete, semplificazione e stabilità nel tempo delle procedure
amministrative sono tutti fattori che contribuiscono alla promozione e realizzazione della generazione
distribuita di energia a tutto vantaggio del Sistema Italia.
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4. COMPETERE
Obiettivo
L’energia è un asset strategico del nostro Paese .
Promuovere il risparmio energetico e l’efficienza energetica oltre che un dovere, non solo ambientale, è un
modo per investire meglio ed al meglio le risorse disponibili.
Perché
La ricerca tecnologica può e deve svolgere un ruolo determinante e trainante in un settore in cui l’Italia ha
perso da diverso tempo il passo. La tecnologia cogenerativa è uno tecnologia/strumento utile per
riprendere il posto che abbiamo svolto decenni fa. Il Totem degli anni ’70 ne è un esempio concreto e
tangibile.
Le idee non mancano, le competenze neppure. Consentire lo sviluppo e la diffusione della generazione
distribuita dell’energia anche attraverso la cogenerazione può dare un grande contributo in ambiti oggi
“proibiti” come ad es. nei condomini.
Come
Sostegno e sviluppo alla ricerca che riporti il nostro Paese a svolgere quel ruolo che ha svolto nel recente
passato e che merita.
Industria 2015 è un passo nella giusta direzione.
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EMENDAMENTI E PROPOSTE
ALLA NORMATIVA VIGENTE
PER DARE IMPULSO ALLA GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA DA COGENERAZIONE
a) Esenzione dal pagamento dell’imposta erariale così come previsto per le fonti rinnovabili
Modifica Art. 52, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. All’articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente lettera b-bis:
“3. E’ esente dall’accisa l’energia elettrica:
(Omissis)
“b-bis) prodotta con unità di microcogenerazione così come definita dall’ art. 2, lettera e)
di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20”.
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MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 1120 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha abrogato le parole “e assimilate”
presenti al comma 3 dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Ciò significa che gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, di potenza inferiore a 20 kW elettrici non
godono più della possibilità di essere esentati dall’obbligo di licenza di officina di produzione elettrica
con tutti gli adempimenti che questa comporta, quali:
Pratiche per il rilascio della licenza
Installazione di un contatore omologato per la elettricità prodotta, tarato in loco, alla presenza di un
incaricato UTF
Aggiornamento quotidiano di un registro di produzione elettrica
Pagamento mensile della accisa sull’energia elettrica autoconsumata mediante modello F24
Conguaglio annuo sulle stesse da calcolarsi a cura dell’utente
Verifica periodica taratura contatori
Rischio di sanzioni elevate per errori anche solo formali, tali da inficiare il risparmio energetico
conseguibile con impianti di questa classe di potenza
E’ difficile pensare che impianti di micro - cogenerazione di potenze ridotte ( si pensi alla famiglia o al
condominio) possano diffondersi a livello residenziale se il cittadino debba effettuare
“quotidianamente” le operazioni sopra riportate.
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b) Estensione del beneficio fiscale di cui al comma 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296
alla micro - cogenerazione
PROPOSTA
Modifica dell’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Dopo le parole: “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione”,
inserire le seguenti parole “o di unità di micro cogenerazione così come definite dall’ art. 2,
lettera e) di cui al decreto legislativo dell’8 febbraio 2007 n. 20”.
MOTIVAZIONI
Il comma 347 della Legge Finanziaria 2007 prevede oggi la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale solo con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Considerate le potenze dei microcogeneratori da 0 a 50 kW, è importante estendere la possibilità di
sostituzione di tali impianti con unità di micro - cogenerazione con il vantaggio di produrre energia per
autoconsumo e scambio sul posto.
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c) Modifica lettere a) e d), articolo 1, comma 1112, legge 27 dicembre 2006, n. 296
PROPOSTA
Modifica dell’art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettere a) e d) come segue:
a) installazione di impianti di piccola cogenerazione e microcogenerazione così come definita dall’
art. 2, lettera d), ed e) di cui al decreto legislativo dell’8 febbraio 2007 n. 20;
d) incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia per impianti a servizio di attività
industriali e civili come individuate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 in materia di
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, inclusa l’installazione di impianti di
cogenerazione così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, anche collegati a reti di teleriscaldamento;
MOTIVAZIONI
Estensione nella lettera a) del comma 1112 degli interventi anche alla piccola cogenerazione.
Estensione nella lettera d) del comma 1112 degli interventi alla micro e piccola cogenerazione attraverso
la individuazione degli usi del gas naturale: rientrerebbero così impianti sportivi, ospedali, piscine, case di
riposo, grande distribuzione etc.
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d) Edifici pubblici e privati – utilizzo obbligatorio di fonti rinnovabili – estensione alla
piccola cogenerazione e micro - cogenerazione
PROPOSTA
Modifica del comma 12, Allegato I, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 come segue:
Dopo le parole: “è obbligatorio l’utilizzo di” aggiungere le parole “impianti alimentati da fonti rinnovabili o di
impianti di piccola cogenerazione e micro - cogenerazione così come definiti dall’ art. 2, lettera d), ed e) di
cui al decreto legislativo dell’8 febbraio 2007 n. 20, anche collegati a reti di teleriscaldamento”.
NUOVA VERSIONE EMENDATA del comma 12, Allegato I, D.Lgs. n. 192/2005
“12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è
obbligatorio l’utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti di piccola cogenerazione e
micro - cogenerazione così come definiti dall’ art. 2, lettera d), ed e) di cui al decreto legislativo dell’8
febbraio 2007 n. 20, per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nei caso di edifici di
nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli
impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in
modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua
calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati
nei centri storici”
MOTIVAZIONI
Estensione dell’utilizzo obbligatorio di fonti rinnovabili alla micro - cogenerazione e piccola cogenerazione per
soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria degli edifici come attualmente previsto da Decreto
Legislativo D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia”.
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e) Sistemi efficienti di utenza
PROPOSTA DI DEFINIZIONE
In un sistema efficiente di utenza il trasferimento dell’energia elettrica prodotta alle apparecchiature di
consumo di uno o più clienti finali, anche nell’ambito della fornitura di un servizio energetico, non si
configura come attività di distribuzione. Gli oneri di trasporto, di dispacciamento e gli oneri di sistema
verranno applicati alla sola energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione con obbligo di
connessione di terzi, misurata sul punto di connessione con la predette reti.
OSSERVAZIONI
Per quanto riguarda il sistema efficiente di utenza ed in particolare i collegamenti privati, il problema di fondo è che il
distributore locale attribuisce, fino al cliente più piccolo, gli oneri connessi al trasporto dell’energia.
In un centro commerciale ad esempio, la logica della razionalizzazione anche in vista di un possibile intervento di
cogenerazione già previsto o futuro, risponde alla scelta di un unico punto di allaccio alla rete del distributore locale
che può avvenire in MT. Effettuare tante consegne in BT aumenta solo i costi e, da un punto di vista di efficienza
energetica, non aggiunge nulla. Poi, il sistema efficiente di utenza è privato e non si può parlare di servizio di
distribuzione pubblica concessa dal Ministero come inteso per le reti con obbligo di connessione di terzi.
Dover portare linee separate per ogni utente in BT su un locale esterno accessibile al fine di soddisfare le richieste
del distributore locale significa dispendio di materiale, portare tanti cavi quanti sono i negozi anziché partire con
dorsali in blindo sbarra e fare le calate. Occorre altresì ricordare che ad es. all’interno del centro commerciale la rete
per distribuire l’energia comunque è a carico del soggetto che ha realizzato l’opera, il quale deve comunque
garantirne l’efficienza a proprie spese. Si ritiene che in ottica di liberalizzazione di mercato e di scelte tecniche che
devono ottimizzare ogni tipo di impianto, dai costi installativi ai costi di manutenzione, alle possibilità di inserire
impianti di cogenerazione, voler assoggettare i sistemi efficienti di utenza alle discipline utilizzate per la normale
distribuzione, rechi danno non solo economico per i soggetti privati ma anche ambientale (vedi concetti di soluzioni
tecniche minime).
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