Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura Aspetti procedurali e tecnici di rilascio, per acque reflue industriali. RIFERIMENTI NORMATIVI • DECRETO LEGISLATIVO del Governo n°152 DEL 11/05/1999 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. • Delibera di Giunta n° 1053 del 09 Giugno 2003 – Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n.258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. • Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione approvato da ATO in data 23 Novembre 2005 COMPETENZE La delibera di Giunta n° 1053 del 09/06/2003 al punto 3 definisce le competenze relative all’autorizzazione agli scarichi di acque reflue prevedendo: • Provincia • Comune • Gestore del Servizio Idrico Integrato Per Gestore del S.I.I. si intende quello che ha sottoscritto la convenzione con ATO (secondo le disposizioni di cui alla L.R.n.25/99) e che ha adottato le norme regolamentari di cui all’art.33 comma 1 e 2 del Decreto 152/99. • La Provincia rilascia le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie. • Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche nelle reti fognarie, sulla base del parere di conformità del gestore del Servizio Idrico Integrato ed eventualmente subordinato al parere tecnico espresso da ARPA (per gli scarichi di sostanze pericolose –art.34 D.L.n°152/99). Resta ferma la possibilità per il Comune di esternalizzare i procedimenti istruttori al Gestore del Servizio Idrico Integrato. • Enìa, secondo le disposizioni di legge, è Gestore del S.I.I. a seguito della convenzione stipulata con ATO in data 30/06/2003 e in quanto ha adottato il Regolamento di Fognatura e depurazione regolarmente approvato da ATO in data 23.11.2005. • Enìa è titolare dei procedimenti istruttori per i Comuni dell’Ambito Territoriale 3 di Reggio Emilia. Definizioni (D.Lgs.152/1999) 1. Acque reflue domestiche : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 2. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. 3. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Le acque reflue domestiche si distinguono in tre classi (Regolamento di fognatura e depurazione art.6): • Classe A: acque reflue domestiche • Classe B: acque reflue assimilate alle domestiche • Classe C: acque reflue assimilate per legge • Classe A: sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. In coerenza con la predetta definizione sono da considerare altresì acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni (paragrafo 2.1 Delibera di Giunta regionale n.1053/2003). A titolo esemplificativo danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano (paragrafo 2.2 Delibera di Giunta regionale n.1053/2003): Laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza; Lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale (da intendersi le cosiddette “lavanderia a secco a ciclo chiuso” che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche); Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; Attività alberghiera e di ristorazione. • Classe B: sono comprese le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (lettera e) dell’art.28 comma 7 del D.Lgs.n. 152/1999): A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrino (prima di ogni trattamento depurativo) nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 punto 5) della Delibera di Giunta regionale n.1053/2003; tali acque sono assimilabili per equivalenza qualitativa. • a) b) c) d) Classe C: sono comprese le acque reflue assimilate alle domestiche “per legge”di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art.28 comma 7 del D.Lgs.n. 152/1999: provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno; provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo. Per quanto concerne la definizione di acque reflue industriali si precisa che sono da considerare tali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici (paragrafo 2.4 Delibera di Giunta regionale n.1053/2003). Le acque reflue di raffreddamento pur non essendo state espressamente definite dal decreto, si qualificano per loro natura come acque di processo. Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da ritenersi comprese nella definizione di “Acque reflue industriali” (paragrafo 4.8 Delibera di Giunta regionale n.1053/2003). 5) CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE DOMESTICHE Tabella 1 Parametro/sostanza unita di misura valore limite di emissione (*) Portata mc/giorno 15 pH 5,5-9,5 Temperatura C° < 30 Colore Non percettibile con diluizione 1 : 40 Materiali grossolani Assenti Solidi Sospesi Totali mg/l < 700 BOD5 (come ossigeno) mg/l < 300 COD (come ossigeno) mg/l < 700 Rapporto COD / BOD5 < 2,2 Fosforo totale (come P) mg/l < 30 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l < 50 Azoto nitroso (come N) mg/l < 0,6 Azoto nitrico (come N) mg/l < 30 Grassi e oli animali/vegetali mg/l < 40 Tensioattivi mg/l < 20 (*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali. Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria. • Tutti gli scarichi domestici di classe A sono sempre ammessi nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale, nell’osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione e non necessitano di autorizzazione. • Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C immessi in rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi degli artt.33 e 45 del D.Lgs.152/1999 (art.8 Regolamento di fognatura e depurazione) Procedura di rinnovo di autorizzazione Cliente. Manda richiesta rinnovo autorizzazione allo scarico a Comune Comp. e ad Enìa. Comune Competente. - Scarico non pericoloso. Manda richiesta di parere ad Enìa. - Scarico pericoloso. Manda richiesta di parere ad Enìa e ad ARPA. Enìa. Emette parere di conformità. Lo invia a Comune Comp. e al Cliente. Comune Competente. Emette autorizzazione allo scarico in P.F. e la invia al Cliente e per conoscenza ad Enìa. Enìa. Esegue i controlli gestionali. ARPA. Emette parere e lo invia al Comune Competente e per conoscenza ad Enìa.