Autorizzazioni allo scarico in
pubblica fognatura
Aspetti procedurali e tecnici di
rilascio, per acque reflue
industriali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• DECRETO LEGISLATIVO del Governo n°152 DEL 11/05/1999 –
Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
• Delibera di Giunta n° 1053 del 09 Giugno 2003 – Direttiva
concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999
n.152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n.258 recante
disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
• Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione approvato da
ATO in data 23 Novembre 2005
COMPETENZE
La delibera di Giunta n° 1053 del 09/06/2003 al punto 3
definisce le competenze relative all’autorizzazione agli
scarichi di acque reflue prevedendo:
• Provincia
• Comune
• Gestore del Servizio Idrico Integrato
Per Gestore del S.I.I. si intende quello che ha sottoscritto la
convenzione con ATO (secondo le disposizioni di cui alla
L.R.n.25/99) e che ha adottato le norme regolamentari di
cui all’art.33 comma 1 e 2 del Decreto 152/99.
• La Provincia rilascia le autorizzazioni
agli scarichi di acque reflue industriali
e assimilate alle domestiche che non
recapitano in reti fognarie, nonché delle
acque reflue urbane scaricate attraverso le
reti fognarie.
•
Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di
acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e
degli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle
domestiche nelle reti fognarie, sulla base del parere di
conformità del gestore del Servizio Idrico Integrato ed
eventualmente subordinato al parere tecnico espresso da
ARPA
(per
gli
scarichi
di
sostanze
pericolose
–art.34
D.L.n°152/99).
Resta ferma la possibilità per il Comune di esternalizzare i
procedimenti istruttori al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
• Enìa, secondo le disposizioni di legge, è
Gestore del S.I.I. a seguito della convenzione
stipulata con ATO in data 30/06/2003 e in quanto
ha adottato il Regolamento di Fognatura e
depurazione regolarmente approvato da ATO in
data 23.11.2005.
• Enìa è titolare dei procedimenti istruttori per i
Comuni dell’Ambito Territoriale 3 di Reggio
Emilia.
Definizioni (D.Lgs.152/1999)
1.
Acque reflue domestiche : acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
da attività domestiche.
2.
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
3.
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento,
convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato.
Le acque reflue domestiche si distinguono in tre
classi (Regolamento di fognatura e depurazione
art.6):
• Classe A: acque reflue domestiche
• Classe B: acque reflue assimilate alle domestiche
• Classe C: acque reflue assimilate per legge
• Classe A: sono comprese le acque reflue
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche.
In coerenza con la predetta definizione sono
da considerare altresì acque reflue domestiche
le acque reflue derivanti esclusivamente dal
metabolismo umano e dall’attività domestica
ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense
anche se scaricate da edifici o installazioni in cui
si svolgano attività commerciali o di produzione
di beni (paragrafo 2.1 Delibera di Giunta
regionale n.1053/2003).




A titolo esemplificativo danno origine ad acque reflue
domestiche in quanto il refluo prodotto derivi
prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a
quelle domestiche e/o al metabolismo umano (paragrafo
2.2 Delibera di Giunta regionale n.1053/2003):
Laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;
Lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed
esclusivamente all’utenza residenziale (da intendersi le
cosiddette “lavanderia a secco a ciclo chiuso” che abbiano
in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in
uso nelle abitazioni domestiche);
Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al
dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione
finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
Attività alberghiera e di ristorazione.
•
Classe B: sono comprese le acque reflue aventi
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale
(lettera e) dell’art.28 comma 7 del D.Lgs.n.
152/1999):
A tal proposito, e fino a diverse disposizioni
regionali, si considera che le caratteristiche
qualitative delle acque reflue siano equivalenti a
quelle domestiche quando rientrino (prima di ogni
trattamento depurativo) nei limiti di accettabilità di cui
alla Tabella 1 punto 5) della Delibera di Giunta
regionale n.1053/2003; tali acque sono assimilabili
per equivalenza qualitativa.
•
a)
b)
c)
d)
Classe C: sono comprese le acque reflue assimilate alle domestiche
“per legge”di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art.28 comma 7 del
D.Lgs.n. 152/1999:
provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del
fondo o alla silvicoltura;
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente
connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per
ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento
prodotti in un anno;
provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con
materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi
esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità;
provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o
inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga
utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo.
Per quanto concerne la definizione di acque
reflue industriali si precisa che sono da considerare
tali anche quelle derivanti da attività industriali che
danno luogo ad un unico scarico finale in cui
confluiscono anche eventuali reflui domestici
(paragrafo 2.4 Delibera di Giunta regionale
n.1053/2003).
Le acque reflue di raffreddamento pur non
essendo state espressamente definite dal decreto, si
qualificano per loro natura come acque di processo.
Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da
ritenersi comprese nella definizione di “Acque reflue
industriali” (paragrafo 4.8 Delibera di Giunta
regionale n.1053/2003).
5) CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI ALLE DOMESTICHE
Tabella 1
Parametro/sostanza
unita di misura valore limite di emissione (*)
Portata
mc/giorno
15
pH
5,5-9,5
Temperatura
C°
< 30
Colore
Non percettibile con diluizione 1 : 40
Materiali grossolani
Assenti
Solidi Sospesi Totali
mg/l
< 700
BOD5 (come ossigeno)
mg/l
< 300
COD (come ossigeno)
mg/l
< 700
Rapporto COD / BOD5
< 2,2
Fosforo totale (come P)
mg/l
< 30
Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l
< 50
Azoto nitroso (come N)
mg/l
< 0,6
Azoto nitrico (come N)
mg/l
< 30
Grassi e oli animali/vegetali mg/l
< 40
Tensioattivi
mg/l
< 20
(*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3
dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali.
Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria.
• Tutti gli scarichi domestici di classe A sono sempre
ammessi nelle reti fognarie munite di impianto di
depurazione terminale, nell’osservanza del Regolamento
di fognatura e depurazione e non necessitano di
autorizzazione.
• Tutti gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di
acque reflue domestiche delle classi B e C immessi in
rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi degli
artt.33 e 45 del D.Lgs.152/1999 (art.8 Regolamento di
fognatura e depurazione)
Procedura di rinnovo di autorizzazione
Cliente.
Manda richiesta
rinnovo
autorizzazione
allo scarico a
Comune Comp.
e ad Enìa.
Comune Competente.
- Scarico non
pericoloso.
Manda richiesta di parere
ad Enìa.
- Scarico pericoloso.
Manda richiesta di parere
ad Enìa e ad ARPA.
Enìa.
Emette parere di
conformità.
Lo invia a Comune
Comp. e al Cliente.
Comune Competente.
Emette autorizzazione allo
scarico in P.F. e la invia al
Cliente e per conoscenza ad
Enìa.
Enìa.
Esegue i
controlli
gestionali.
ARPA.
Emette parere e lo
invia al Comune
Competente e per
conoscenza ad
Enìa.
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