ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE
I CONTROLLI FISCALI SULLE ONLUS
L’anagrafe delle Onlus (art. 11; D.M. 266 del 18.7.2003)
 L’iscrizione all’anagrafe: effetto costitutivo ai fini della qualifica
 Modalità di iscrizione: invio comunicazione e attestato
sostitutivo o statuto; silenzio assenso dopo 40 giorni
 Effetti dell’iscrizione:
- gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione
della comunicazione
- se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni
previsto dall'articolo 11 gli effetti retroagiscono alla data di
costituzione dell'organizzazione (o del “ramo onlus”).
 Decorrenza delle agevolazioni: decorrenza del giorno della
presentazione per i tributi; dall’inizio del periodo d’imposta per le
imposte sui redditi
I CONTROLLI FISCALI SULLE ONLUS
L’anagrafe delle Onlus (art. 11; D.M. 266 del 18.7.2003)
 Il controllo formale iniziale
rispondenza requisiti statutari
e
successivo:
 I controlli sostanziali
 La cancellazione dall’anagrafe e i suoi effetti:
disposto dalla DRE previo parere dell’Autority.
Equivale allo scioglimento dell’Ente (relativamente al
patrimonio). Possibile ricorso.
REGIME SANZIONATORIO
Sanzioni amministrative (art. 28)
Amministratori e rappresentanti sono sanzionati per:
- uso di agevolazione in assenza dei requisiti richiesti
- esercizio di attività diverse da quelle istituzionali e
connesse
- distribuzione di utili
- per omissioni delle comunicazione all’Anagrafe
- per uso improprio dell’acronimo Onlus
REGIME SANZIONATORIO
Sanzioni amministrative (art. 28)
I rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle Onlus che hanno indebitamene fruito
dei benefici previsti dalla legge, conseguendo o
consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta sono
obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle
relative sanzioni e degli interessi maturati.
POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UTILI
Sentenza Cassazione 9.10.2008, n. 24883 SS.UU.
Il principio
Il corrispettivo per le prestazioni assistenziali erogate dalle
Onlus non esclude il fine solidaristico, a condizione che gli
utili conseguiti vengano impiegati per la realizzazione di
attività istituzionali o connesse e, in ogni caso non siano
distribuiti.
Il caso di specie
Impugnazione del provvedimento di cancellazione
dall’Anagrafe motivata dalla presenza di rette significative
POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE UTILI
Sentenza Cassazione 9.10.2008, n. 24883 SS.UU.
La motivazione
Si basa sull’esame dell’art. 10, c. 2 (perseguimento delle
finalità di solidarietà sociale se le attività sono rivolte a
svantaggiati) da cui si evince che si possono considerare
aventi finalità di solidarietà sociale anche le prestazioni
erogate a soggetti non vertano in una situazione di
svantaggio economico, ma che comunque sono bisognose
di assistenza per le più disparate situazioni personali di
disagio (fisiche, psicologiche, familiari, sociali).
Inoltre il conseguimento di utili non esclude il fine solidaritico
dell’attività se essi non vengono distribuiti e vengono
reimpiegati per le attività istituzionali e quelle connesse
QUALIFICA ONLUS DEI CONSULTORI
La risoluzione 20 marzo 2009 n. 70 sostiene che l’attività
dei consultori familiari:
– è riconducibile al settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria
– consiste in servizi di assistenza alla famiglia e alla
maternità
– è a solidarietà immanente
– deve essere svolta nei confronti di svantaggiati
– non devono essere previsti oneri per l’utente
– se resa in regime di convenzione con l’ente pubblico si
applica l’art. 143, c. 3, lett. b) TUIR
LA GESTIONE DI CASE DI RIPOSO
EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
 Circolare 168 del 26.6.1998
− le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria
rientrano tra quelle a solidarietà immanente in quanto
si caratterizzano dall’essere destinate a soggetti in
condizioni di svantaggio
− per questo motivo devono essere rivolte a categorie
sociali particolarmente vulnerabili
 Risoluzione 189 dell’11.12.2000
l’attività delle case di riposo deve essere rivolta ad
anziani in condizioni personali effettivamente marginali
e disagiate, anche sotto l’aspetto del bisogno
economico
LA GESTIONE DI CASE DI RIPOSO
EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
 Circolare 48 del 18.11.2004
l’attività delle case di riposo si intende svolta nei
confronti di soggetti economicamente svantaggiati se la
retta grava sull’ospite in misura inferiore alla metà del
suo ammontare
- nessun appiglio normativo
- singolarità di risultati possibili
- parere negativo dell’Agenzia per le Onlus
 Circolare 146 del 21.12.2006
rientrano nella categoria degli svantaggiati anche gli
anziani non autosufficienti, indipendentemente dalla loro
situazione economica
PERDITA DI QUALIFICA
E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
 Circolare 168 del 26.6.1998
la perdita di qualifica di Onlus equivale, ai fini della
destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente
 Circolare 59 del 31.10.2007
salvaguardia del patrimonio preesistente: se l’ente vuole
continuare ad operare (senza la qualifica di Onlus) deve
devolvere il patrimonio, ma limitatamente a quello
realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente ha fruito
della qualifica di Onlus
QUALIFICA ONLUS
PER ENTI NON RESIDENTI
EVOLUZIONE INTERPRETATIVA
 Circolare 168 del 26.6.1998
«i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto
nell’ambito delle Onlus… non consentono di
ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non
residenti, ciò anche in assenza di un’espressa
esclusione normativa in tal senso»
 Circolare 24 del 26.6.2004
l’esclusione «non deve intendersi come una preclusione
assoluta al riconoscimento della qualifica di Onlus agli
enti di diritto straniero», a condizione che ricorrano tutti i
requisiti richiesti dalla legge
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
 Detenzione di partecipazioni in società di capitali da
parte di Onlus
(Ris. 83 del 30.6.2005; Circ. 59 del 31.10.2007)
− ammessa a condizione che si tratti di gestione
statico conservativa del patrimonio
− esclusa se comporta influenza dominate o
rilevante potere di gestione
 Partecipazione di società commerciali e enti
pubblici in Onlus
(Ris. 164 del 28.12.2004; Circ. 59 del 31.10.2007)
ammessa a condizione che non vengano esercitate
influenze dominanti
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
 Divieto di distribuzione indiretta di utili
(Circ. 59 del 31.10.2007)
− relativamente al divieto di corrispondere ai
lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del
20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi
di lavoro per le medesime qualifiche
− possibilità di chiedere la disapplicazione della
norma antielusiva ai sensi dell’art. 37-bis, c. 8,
D.P.R. 600/1973 con istanza alla Direzione
regionale competente
 Raccolta di fondi
(Circ. 59 del 31.10.2007)
necessità di individuare e quantificare un rapporto tra
fondi raccolti e i costi sostenuti per la raccolta
Apposito documento dell’Agenzia per le Onlus in preparazione
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
 Trasferimento di fondi all’estero
(Circ. 59 del 31.10.2007)
− limitatamente agli aiuti umanitari
− solo a favore di un’accreditata istituzione che
opera direttamente nel Paese estero cui vengono
inviati i fondi
− con preventiva comunicazione del piano e della
modalità di erogazione dell’aiuto umanitario
Si veda, però la sentenza della Corte di giustizia europea 27
gennaio 2009, Causa C-318/07 secondo la quale è contro la
libera circolazione dei capitali subordinare la deducibilità di
donazioni alla circostanza che l’ente beneficiario risieda nel
territorio nazionale
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
 Imponibilità IRES degli immobili strumentali
(Relazione Governativa al decreto)
Nel commentare le agevolazioni di cui all’articolo 12 (le
attività istituzionali non sono considerate commerciali e
quelle connesse non sono imponibili) precisa che le
agevolazioni non si estendono alle eventuali altre
categorie di reddito imputabili alle Onlus (fondiari, di
capitale, diversi). Precisa però che «resta inteso in
particolare che i redditi di fabbricati strumentali all’attività
esercitata, sia essa istituzionale o connessa, in quanto
concorrenti alla formazione del reddito d’impresa, non
vengono assoggettati a tassazione, mentre sono
autonomamente imponibili ai fini IRPEG i redditi di
fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus »
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
 Imponibilità IRES degli immobili strumentali
(Circolare 244 del 28.12.1999)
Si afferma che sono «produttivi di reddito fondiario gli
immobili delle Onlus adibiti allo svolgimento delle attività
elencate nell’art. 10, c. 1, lett. a) in quanto attività
decommercializzate… Tale articolo reca, infatti, una
norma di contenuto analogo a quella dell’art. 88, c. 2,
escludendo la riconducibilità nel reddito d’impresa dei
redditi prodotti nell’esercizio delle anzidette attività,
senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi
autonomamente riconducibili nelle altre categorie
reddituali»
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI

Tutela e valorizzazione dell’ambiente: qualifica onlus
(Risoluzione 70/E del 20.3.2009)
Quesito alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate da parte
di una Direzione Regionale della stessa Agenzia
INTEPRETAZIONI MINISTERIALI
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Circ. 59 del 31.10.2007