Scuola: Ente Autonomo
Le istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2000 a seguito dell’introduzione della Legge
59/97 e successivamente dei relativi
regolamenti attuativi, sono autonome e
dotate di personalità giuridica.
La nuova natura di Ente Autonomo consente
alla scuola di allargare gli orizzonti della sua
attività negoziale, esigenza recepita dal D.I.
44/01, Regolamento di contabilità delle
istituzioni scolastiche autonome, che dall’art.
37 all’art. 56 si occupa di tutte le tipologie
contrattuali consentite.
Decreto 1° febbraio 2001 n. 44
Il Decreto 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 31 (Capacità
Negoziale) comma 1 assegna alle Scuole la “piena
autonomia
negoziale”
ridimensionata
però
dall’affermazione “fatte salve le limitazioni specifiche
poste da leggi e regolamenti nonché dalle presenti
disposizioni”.
Le disposizioni del Decreto 44/01 limitano in alcune
tipologie di contratti la capacità negoziale delle Scuole;
per esempio si consente a queste di stipulare contratti di
mutuo ma per un impegno annuale di rimborso non
superiore, sommato all'impegno di canoni di leasing, al
quinto della media dei trasferimenti dello Stato nell'ultimo
triennio e per una durata massima di cinque anni.
Funzioni e poteri
del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, che ha la rappresentanza legale dell’Istituzione, esercita i
poteri di gestione (D. L.vo 59/98 e art. 45 D. L.vo 80/98) a lui conferiti nell’ambito
dell’autonomia (didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, amministrativa)
riconosciuta dalla legge (DPR 275/99), nel rispetto della programmazione integrata
(didattico-formativa ed amministrativo-contabile) e della propria immagine.
Il Dirigente può delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al
Direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25 bis, comma 5, del
D. L.vo 3/2/93 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Nell’esercizio di questa
complessa attività amministrativa il Dirigente è tenuto, per espressa disposizione di
legge (lo stesso art. 25 bis, comma 5, D. L.vo 29/93 sopra richiamato) ad avvalersi
della coadiuzione del Direttore.
Nel caso in cui non esistano nell’istituzione scolastica specifiche competenze
professionali indispensabili al corretto svolgimento dell’attività negoziale, il Dirigente
Scolastico, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e alle norme vigenti, può
incaricare della stessa attività personale esterno (commercialisti, avvocati, notai).
Il Dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni per il collaudo
delle attrezzature.
Per forniture di valore inferiore a 2000 Euro rilascia un certificato che attesta la
regolarità della fornitura. Può delegare il Direttore dei servizi generali e
amministrativi al rilascio di detto certificato.
Funzioni del Direttore SGA
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha la competenza di coadiuzione
del Dirigente e quella specifica disegnata nel proprio profilo professionale (CCNL
24/7/2003), di esercitare la funzione istruttoria in materia di attività negoziale.
La competenza istruttoria configura anche l’attribuzione di “responsabile del
procedimento” (ex capo II artt. 4-6 L. 241/90).
Al Direttore compete, comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese
(art. 17).
Per il Direttore è prevista l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedano la forma pubblica. Competenza già prevista nelle attribuzioni dei
“Segretari economi” delle istituzioni educative.
Il Direttore può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato
che attesta la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici.
E’ competente a redigere lo schema dell’atto da stipulare.
Il Direttore provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività negoziale
espletata dalla scuola.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Direttore è tenuto a rispettare le scelte
generali del Consiglio di Istituto e le direttive del Dirigente.
Interventi del Consiglio di Istituto
nell’attività negoziale
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione di fondazioni;
c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d) ai
contratti
di
alienazione,
trasferimento,
costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla
dismissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f)all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (L. 22/4/41 n.
633 e L. 18/8/2000 n. 248);
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all’articolo 34, comma 1.
Interventi del Consiglio di Istituto
nell’attività negoziale
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione
scolastica;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli
alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
f)acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
Interventi del Consiglio di Istituto
nell’attività negoziale
Nei casi individuati dal comma 1 dell’art. 33
dello schema l’esercizio dei poteri di gestione
del Dirigente Scolastico è subordinato alla
delibera del Consiglio di Istituto che deve
intervenire anche nei casi di volontà di
recedere, rinunciare o transigere dal contratto.
Nei casi previsti dal comma 2 il Dirigente
Scolastico può esercitare i poteri di recedere,
rinunciare e transigere dal contratto se
l’interesse della scuola lo dovesse richiedere.
Funzioni
della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva dell’istituzione scolastica
mantiene le sue competenze in base alla
normativa vigente, pertanto prepara i lavori del
Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere
dello stesso.
Ai fini della validità delle delibere del Consiglio
di Istituto è necessaria la relativa proposta
formulata dalla Giunta Esecutiva che deve
essere convocata, prima della seduta del
Consiglio, in base ai termini stabiliti dal
Regolamento di Istituto.
Collegio dei Docenti
Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art. 7 del T.U. n. 297/94.
Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico professionale con competenze esclusive
in materia didattica e competenza concorrente con altri organi sulle materie
organizzative.
In materia negoziale, partendo dal principio basilare che la programmazione
didattica è compito del Collegio e che l’attività contrattuale è strumentale alla
programmazione didattica, si chiarisce bene che la fase di progettazione del Collegio
dei Docenti consiste nella funzione di individuazione delle necessità didattiche da
assolvere tramite contratto. Infatti, il regolamento di contabilità scolastica chiama in
causa il Collegio dei Docenti esclusivamente quando si tratta di definire gli aspetti
didattici dei contratti; in particolare all’art. 40 - 2° c., a proposito dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa stabilisce che il Consiglio
di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di istituto le
procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione. Oppure all’art. 54 ove statuisce che l’assegnazione delle borse di studio
agli studenti è disposta sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto,
su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti.
Inoltre, è competenza del Collegio provvedere, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal Consiglio, alla scelta dei sussidi didattici, compresi quelli
audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie. Tuttavia la
scelta dei sussidi didattici da parte del Collegio è di tipo funzionale, nel senso che va
limitata all’individuazione dei beni ritenuti idonei e funzionali alle esigenze dello
specifico insegnamento.
Diagramma di flusso per la
Programma
Annuale
stipula di contratti
Individuazione da parte degli organi preposti (Dirigente Scolastico, Consiglio di Istituto e
Collegio Docenti) dell’attività negoziale da intraprendere in base alle esigenze stabilite nel POF
e nel programma annuale
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, coadiuvato dal Direttore SGA per l’attività istruttoria
individua il contraente
Il Direttore SGA stende la bozza del contratto da stipulare
Il Direttore SGA, se il contratto lo prevede, svolge la funzione di ufficiale rogante
Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con il contraente e vigila sulla sua esecuzione
Il Dirigente Scolastico in base a quanto stabilito nel contratto dispone il pagamento delle
competenze dovute e il collaudo delle attrezzature fornite
Il Direttore SGA effettua la liquidazione delle competenze
Il Direttore SGA assume nell’inventario la nuova attrezzatura collaudata
Il Direttore SGA conserva agli atti tutta la documentazione inerente l’attività negoziale
Il Dirigente Scolastico stende la relazione sull’attività negoziale intrapresa da presentare al
Consiglio d’Istituto
Il contratto
Il contratto è l’“accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico
patrimoniale” (Art. 1321 Codice Civile).
L’attività di diritto privato della P.A. e delle istituzioni
scolastiche è soggetta alle disposizioni del codice civile e alla
normativa privatistica in generale.
La qualità di ente pubblico delle istituzioni scolastiche,
impone tuttavia, nell’attività negoziale precise condizioni al
procedimento che dovrà distinguersi in due fasi:
1. una fase prenegoziale che andrà dalla volontà di
concludere un contratto all’individuazione del potenziale
contraente;
2. una fase di esecuzione, successiva alla stipula del
contratto, che terminerà con la consegna ed il collaudo della
fornitura.
Classificazione dei contratti
I contratti si distinguono in attivi e passivi: i primi
sono quelli rivolti a procurare all’Amministrazione una
entrata, i secondi quelli atti a procurare beni o servizi.
I contratti sono classificati in base a diversi criteri:
riguardo al modo di formazione, agli effetti, alle
obbligazioni, ecc.
Per quanto riguarda il modo di formazione, cioè il
perfezionamento
del
vincolo
contrattuale,
si
distinguono:
a) contratti consensuali: quando si perfezionano con il
semplice consenso delle parti (es.: locazione);
b) contratti reali: quando si perfezionano con il
consenso delle parti e la consegna dell’oggetto del
contratto (es.: mutuo, pegno, comodato).
Classificazione dei contratti
Con riguardo agli effetti del contratto si
distinguono:
a) contratti ad effetti reali o traslativi,
mediante i quali si trasferisce la proprietà di una
cosa determinata, si costituisce o si trasferisce
un diritto reale su cosa altrui ovvero si
trasferisce altro diritto (es.: mutuo senza
interessi);
b) contratti ad effetti obbligatori, i quali
danno luogo alla nascita di un rapporto
obbligatorio (es.: locazione, appalto, mandato).
Classificazione dei contratti
Con riguardo alle obbligazioni che sorgono tra le parti e al
rapporto causale tra loro, si distinguono:
a) contratti bilaterali o a prestazioni corrispettive (detti anche
sinallagmatici), che fanno sorgere tra le parti obblighi e diritti a
prestazioni reciproche, tra le quali si stabilisce uno speciale nesso
di corrispettività, per cui la prestazione di una parte trova la sua
causa nella prestazione dell’altra parte contraente; la corrispettività
comporta l’interdipendenza tra le prestazioni, per cui ciascuna parte
non è tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la
prestazione dell’altra parte (es. compravendita, permuta);
b) contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola
parte sono quei contratti che, pur implicando l’esistenza di due
parti e di due distinte manifestazioni di volontà, generano l’obbligo
della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione
esclusiva di debitore. In tali contratti, l’unilateralità delle attribuzioni
patrimoniali fa si che la legge non richieda l’accettazione espressa
del beneficiario, consentendo a quest’ultimo il rifiuto richiesto dalla
natura degli affari o dagli usi (es.: donazione).
Classificazione dei contratti
Esistono poi:
FContratti preliminari e definitivi
Nei contratti preliminari le parti stabiliscono di
concludere l’accordo definitivo in un momento
successivo (es.: compromesso)
Il contratto preliminare deve essere redatto
nella stessa forma prevista per il contratto
definitivo.
Requisiti del Contratto
I requisiti del contratto sono:
– l’accordo delle parti;
– la causa;
– l’oggetto;
– la forma.
Accordo delle parti
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta
ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell’affare o secondo gli usi.
Quando la contrattazione avviene tra persone presenti nel
medesimo luogo, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in
cui la proposta è accettata; quando invece le parti contrattuali non
si trovano nel medesimo luogo (es.: contratti che si formano
mediante lettera, telegramma, annuncio) l'accordo è raggiunto nel
momento in cui la parte che ha fatto la proposta giunge a
conoscenza dell'accettazione.
La causa
La causa è la funzione economico-sociale che
il contratto è idoneo a produrre.
La causa è illecita quando è contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume.
La causa è altresì illecita quando il contratto
costituisce il mezzo per eludere l’applicazione
di una norma imperativa.
L’oggetto
L’oggetto
L’oggetto del contratto è il contenuto del contratto, ovvero l’operazione
economica che le parti hanno programmato.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o
determinabile.
La possibilità va intesa sia in un senso materiale che giuridico (es.: è
impossibile materialmente l’impegno di vendere un bene distrutto, come è
impossibile giuridicamente l’impegno di vendere un bene che non è
commerciabile, come un bene demaniale).
L’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, all’ordine
pubblico ed al buon costume. L’illiceità si distingue dalla possibilità
giuridica in quanto non si traduce in vizio strutturale ma esprime un
giudizio di riprovevolezza (es.: è illecito il contratto con cui si vende droga).
Determinato o determinabile: l’oggetto se non è determinato dall’inizio,
può essere determinabile in base a criteri legali o convenzionali.
La forma
Quale debba essere la forma di un contratto può
essere previsto, sia dalla legge (art. 1350 Codice
Civile), sia dai privati mediante un patto scritto con il
quale stabiliscono di adottare una determinata forma
per la futura conclusione di un contratto.
In tal caso, la norma detta una regola legale
interpretativa, stabilendo che si ritiene voluta la forma
ad substantiam quando dall’interpretazione del patto
non risulti una diversa volontà delle parti.
In difetto, pertanto, il contratto è nullo.
Per le Pubbliche Amministrazioni l’unica forma
possibile è quella scritta.
Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Può essere sciolto solo
per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto, dal momento in cui è concluso, ha forza di legge tra le
parti, cioè vincola a rispettare l'impegno assunto nel contratto. Le
parti non possono sciogliersi dal vincolo contrattuale per volontà
unilaterale, bensì solo: con un nuovo contratto (mutuo consenso) o
per cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso è l'accordo
delle parti sullo scioglimento di un contratto già stipulato e richiede
la stessa forma del contratto che viene sciolto; viene anche
denominato mutuo dissenso. Il mutuo consenso ha efficacia
retroattiva (ex tunc), per cui il contratto si considera come se non
fosse mai stato concluso.
Rescissione del contratto
Il contratto può essere privato di efficacia attraverso un’azione di rescissione o di
risoluzione.
E’ possibile la rescissione nei seguenti casi:
– in caso di contratto concluso in caso di pericolo;
– in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
I presupposti necessari per la rescissione sono: a) lo stato di pericolo, cioè la
minaccia di un danno grave alla persona del contraente o di altri: la gravità del
pericolo è relativa poiché va valutata in relazione alla persona minacciata; b)
l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere, ove per iniquità
s'intende una sproporzione tra il valore delle prestazioni; c) la conoscenza dello
stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio (e al quale può essere
attribuito dal giudice che abbia pronunciato la rescissione del contratto un giusto
compenso per l'opera svolta).
La rescissione cancella gli effetti del contratto a partire dal giorno in cui questi
sono stati prodotti (ex tunc): le parti contraenti sono liberate dall'obbligo di eseguire
le prestazioni contrattuali e sono obbligate a restituire quelle ricevute, giacché queste ultime, essendo divenute, per effetto della caducazione del negozio, prive di
giustificazioni causali, costituiscono un indebito oggettivo.
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto si può avere nei
seguenti casi:
– per inadempimento del contratto;
– per impossibilità sopravvenuta;
– per eccessiva onerosità.
La risoluzione del contratto è lo scioglimento
dei rapporto contrattuale dovuto al verificarsi di
eventi che alterano l'equilibrio tra le attribuzioni
patrimoniali di un contratto a prestazioni
corrispettive.
Risolubilità del contratto
per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive,
quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere
l’adempimento o la risoluzione del contratto,
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Risoluzione del contratto
per impossibilità sopravvenuta
Affinché operi l'effetto liberatorio è necessario che la impossibilità
sia oggettiva, cioè dipenda da fatti estranei alla volontà o alla sfera
di controllo del debitore, ossia da eventi che non si possono
dominare o prevedere (es.: terremoto, sciopero generale,
espropriazione). La impossibilità imputabile al debitore configura,
invece, un vero e proprio inadempimento, generatore, in quanto
tale, di responsabilità.
La prestazione si considera altresì impossibile quando la sua
esecuzione, pur essendo astrattamente realizzabile, richiederebbe
in concreto sforzi o mezzi del tutto irragionevoli, o, comunque,
sproporzionati
in
relazione
alla
natura
e
all'oggetto
dell'obbligazione (es.: ricerca di un orologio creduto in fondo a un
lago). Eguali considerazioni vanno fatte nell'ipotesi in cui siano
sopravvenuti ostacoli così gravi da mutare addirittura la natura
della prestazione (si pensi, ad esempio, ad un trasporto che,
divenuto impossibile per via terra, debba essere eseguito per via
aerea).
Risolubilità del contratto
per eccessiva onerosità
Risolubilità del contratto per eccessiva
onerosità è il notevole aumento del costovalore della prestazione, verificatosi in seguito
ad eventi straordinari ed imprevedibili, che
determina una grave alterazione dell’equilibrio
tra i valori delle prestazioni esistenti al
momento della conclusione del contratto.
Nullità del contratto
Il contratto è nullo quando:
– è contrario a norme di legge poste a tutela di un interesse
generale;
– manca uno dei requisiti strutturali (accordo delle parti, causa,
oggetto, forma);
– è illecito (cioè quando l’operazione economica da concludere è
in contrasto con l’ordine pubblico o con il buon costume).
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti
non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto
che è colpito dalla nullità.
La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative.
Divieto di rinnovo tacito
Con l’art. 6 della legge n. 537/1993, così come sostituito dall’art. 44 della legge n.
724/1994, era stato sancito per le pubbliche amministrazioni il divieto del rinnovo
tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi.
La medesima norma, tuttavia, prevedeva la possibilità, entro tre mesi dalla
scadenza del contratto, di effettuare il rinnovo del contratto stesso qualora fosse
stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
L’art. 23 della legge n. 62/2005, nell’intento di assicurare sia una maggiore
trasparenza nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, sia una maggiore
economicità delle aggiudicazioni, ha esplicato la volontà del legislatore di impedire il
protrarsi delle procedure di rinnovo ed ha pertanto soppresso “l’ultimo periodo
dell’art. 6 comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n 537, e successivamente
modificazioni”, vale a dire la facoltà delle pubbliche amministrazioni di
procedere al rinnovo del contratto, prevedendo soltanto la possibilità di una
proroga temporanea, subordinata a precise condizioni, per il tempo necessario
alla stipula dei nuovi contratti mediante espletamento di gare ad evidenza
pubblica e, comunque fino ad un massimo di sei mesi.
Il Ministero della Pubblica Istruzione con la Nota prot. N. 882 del 31/10/2006 ha
diramato disposizioni in materia di rinnovo, concedendo alle Pubbliche
Amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto di cui si è detto sopra,
prevedendo soltanto la possibilità della proroga temporanea subordinata a precise
condizioni, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratti, a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di sei
mesi.
Convenzioni
Le istituzioni scolastiche autonome, a norma della
legge n. 59/1997 art. 21, comma 12, stipulano con
soggetti di diritto pubblico e privato, che possono
collaborare ad attività di interesse educativo,
“convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico”,
per
acquisire/reperire
specifiche
competenze
scientifiche e culturali, per l’acquisto di esperienze
tecniche e di lavoro.
Le convenzioni sono negozi giuridici bilaterali cioè
accordi di diritto pubblico finalizzati alla gestione di un
servizio o per la realizzazione di un progetto o di
un’attività formativa, di sperimentazione, etc.
Convenzioni:
elementi costitutivi
Gli elementi costitutivi della convenzione, che devono figurare nel
testo dell’accordo, sono:
– obiettivi (oggetto del servizio da gestire)
– durata (indicazione precisa del periodo temporale)
– forme di consultazione degli enti contraenti (monitoraggio
sull’andamento del servizio);
– rapporti finanziari (oneri della prestazione) e reciproci obblighi e
garanzie tra gli enti (modalità di erogazione delle quote di
partecipazione, modalità di pagamento, obblighi, garanzie,
penalità);
– tempi e modalità di esecuzione;
– responsabilità ed eventuali cause di risoluzione;
– vigilanza sullo svolgimento dei lavori;
– proprietà di eventuali prodotti;
– regolamentazione delle controversie.
Convenzioni
La convenzione è firmata, per la scuola autonoma, dal
legale rappresentante dell’istituzione scolastica, cioè
dal dirigente.
Nell’ambito del diritto privato la convenzione si
riferisce ad accordi che regolano i rapporti giuridici non
patrimoniali; nella sfera del diritto pubblico, dove la
regolamentazione della materia è piuttosto indefinita, si
possono avere:
– alcune forme convenzionali regolate dalla legge, per
le quali è anche fornito uno schema-tipico o nominato di
convenzione;
– altre forme particolari di convenzioni per le quali non
esiste uno schema o contratto tipico o nominato.
Convenzioni
Rispetto alla forma negoziale del contratto, che ha per
oggetto prestazioni puntuali, la convenzione ha per
oggetto la regolazione di una pluralità di comportamenti
e persegue una molteplicità di scopi.
Alcune forme di convenzione possono originare forme
di inserimento funzionale del soggetto esterno, che
svolge attività proprie dell’amministrazione, nell’ente
pubblico, nel nostro caso nell’istituzione scolastica.
In materia scolastica l’ordinamento già prevede lo
strumento della convenzione per la regolamentazione e
l’attivazione di molteplici servizi.
Convenzioni
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete possono partecipare a
convenzioni o stipulare apposite convenzioni con:
– Università statali o private
– Istituzioni
– Enti Locali
– Associazioni
– Agenzie Formative (operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla
realizzazione di specifici obiettivi formativi);
per la programmazione e la realizzazione di:
– progetti determinati (che vedono coinvolti: scuole, enti, associazioni del volontariato
e del privato sociale);
– specifici progetti (convenzioni stipulate a livello nazionale, regionale o locale) anche
per l’assistenza e l’integrazione dell’handicap per l’effettuazione dei progetti formativi;
– progetti formativi integrati (convenzione con centri di formazione professionale)
– costituzione di un laboratorio di documentazione e di formazione (progetto di
fattibilità e attuazione);
– consulenze studi e progetti;
– raccolta e interpretazione delle esigenze formative del territorio;
· costruzione del curricolo locale obbligatorio: ipotesi di fattibilità.
Alienazione di beni e fornitura
di servizi prodotti dall’I.S.
Ai sensi dell’art. 38 del Decreto n. 44/2001 le istituzioni
scolastiche, nell’esercizio dei compiti di formazione ed
educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per
conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio
di attività didattiche e di attività programmate.
Le lavorazioni in conto terzi sono effettuate in particolar
modo da Istituti Secondari Superiori di ordine tecnico e
professionale per le materie specifiche studiate e per i
laboratori in essi presenti (meccanica, chimica, elettronica,
ecc.) ma l’opportunità può essere colta, secondo le
esigenze del territorio di riferimento, anche dagli Istituti
Artistici (es.: Restauro mobili antichi, quadri, ecc.) e dai
Licei (es.: ricerche storiche, linguistiche, letterarie,
scientifiche).
Con la lavorazione in conto terzi si consente un utile alla
scuola e al personale impegnato nelle attività.
Alienazione di beni e fornitura
di servizi prodotti dall’I.S.
Molti Istituti Secondari Superiori sono inoltre impegnati
nell’attività di fornire a utenti interni ed esterni la patente
informatica europea (ECDL) ai vari livelli in base a
quando disposto dall’AICA.
L’istituzione scolastica, nell’ambito della vendita a
terzi, dovrà regolarizzare la sua posizione nei confronti
dell’imposta IVA.
La vendita di beni prodotti nell’esercizio di attività
didattiche avviene con le modalità stabilite dal Consiglio
di Istituto, che provvede a determinare le condizioni
contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per
l’adempimento delle obbligazioni assunte verso
l’Istituto.
Contratto
di lavorazione conto terzi
Tra l'istituzione scolastica: ……………………… legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico
……………………… nato a ………………… il …………… Cod. Fisc. (Scuola)…………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………
e
la Ditta ……………………… con sede in ……………………………, via ………………………… …, c.f.
………………………, nella persona del titolare ………………………;
Premesso che
– la Ditta ……………………… ha interesse che presso l’Istituzione Scolastica vengano effettutate le seguenti
lavorazioni ……………………… in relazione alle capacità tecniche e alle attrezzature specifiche presenti;
– la Scuola può effettuare lavorazioni in conto terzi in base a quanto stabilito dall’art. 38 del D. n. 44/2001;
– il Direttore SGA ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Scuola ……………………… si impegna ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte attenendosi
scrupolosamente a quanto richiesto dalla Ditta ……………………… .
Art. 2
I materiali impiegati dovranno essere esclusivamente quelli indicati dalla Ditta ………………………
Nessuna variante potrà essere apportata senza autorizzazione scritta della committente.
Art. 3
I materiali forniti da quest'ultima dovranno essere diligentemente controllati dalla Scuola ……………………… e,
qualora fosse necessario, dovranno essere accuratamente sistemati con il più attento rispetto delle quote e
tolleranze stabiliti nell'ordine.
Art. 4
La Ditta ……………………… si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, eventuali controlli presso i laboratori
della Scuola durante la lavorazione e definitivamente prima della consegna.
Detti controlli non sollevano, comunque, la Scuola ……………………… dalla responsabilità dei lavori effettuati.
Contratto
di lavorazione conto terzi
Art. 5
La Scuola ……………………… si impegna formalmente a non progettare ed eseguire costruzioni analoghe, come pure ricambi e parti
di macchine, per altre Ditte ovvero in proprio.
Si impegna, inoltre, a mantenere assolutamente riservati i materiali forniti dalla Ditta ……………………… assumendosi ogni
consequenziale responsabilità per la mancata riservatezza.
Art. 6
La Scuola ……………………… si impegna ad osservare esattamente i termini di consegna determinati nell'ordine.
Si impegna, altresì, a comunicare immediatamente e formalmente alla Ditta ……………………… ogni e qualsivoglia causa di
impossibilità temporanea e/o parziale – non derivante da causa soggettiva – che si verificasse nel corso dell'espletamento dei lavori.
Art. 7
La Scuola ……………………… s'impegna, altresì, a comunicare alla Ditta ……………………… – con un preavviso di almeno sei mesi
– eventuali sopravvenienti impossibilità definitive che possono rendere non più attuabile l'affidamento di ulteriori lavorazioni, ferme
restando – in ogni caso – la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso.
Art. 8
La Scuola ……………………… assicura, inoltre, la regolare e precisa tenuta delle scritture amministrative-contabili relative alla
consegna dei materiali, in conto lavorazione, da parte della Ditta ………………………, perché la stessa possa – in qualsiasi momento
ed eventualità, nei confronti di chicchessia – rivendicare, senza possibilità alcuna di contestazione, la proprietà dei materiali stessi
depositati.
Art. 9
Per tali lavorazioni la Ditta ……………………… si impegna a riconoscere alla Scuola la cifra di Euro ……………………… per ogni lotto
di lavorazioni richieste che verrà accreditata sul proprio c/c bancario alla consegna di ogni lavorazione ultimata.
Art. 10
Per ogni controversia insorta fra le parti il foro competente è ………………………
Data ………………………
Letto, approvato e sottoscritto
Per la Ditta
………………………………………
Il Dirigente Scolastico
………………………………………
Concessione di beni
in uso gratuito
L'art. 39 del DM 44/01 prevede, per le Istituzioni Scolastiche, la più ampia
possibilità di concedere agli alunni la fruizione gratuita di beni e sussidi didattici di
ogni genere (libri, cassette audio e video, programmi informatici di cui sia
licenziataria, con autorizzazione alla cessione in uso, ecc.). La Legge Finanziaria
2007 (L 296 del 27/12/2006 all’art. 1 commi 628 e 629 stabilisce inoltre che:
“628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo
anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo
articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione
secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei
criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole
e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli
studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze,
disporre che il beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata legge n.
448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di
testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo
scolastico”.
Concessione di beni
in uso gratuito
Il Consiglio di Istituto è competente all’individuazione dei criteri di
assegnazione e preferenza dei beni che possono essere concessi in
uso e che dovranno essere individuati in apposito elenco da affiggere
all’albo della scuola.
I beni saranno concessi in uso a seguito di accordo sottoscritto dal
Dirigente o suo delegato e dagli alunni o dagli esercenti la potestà
genitoriale in cui sarà stabilito quanto segue:
1) assenza di assunzione di oneri, a qualsiasi titolo, per l’istituzione
scolastica;
2) assunzione di responsabilità per l’utilizzazione del bene da parte
degli alunni o esercenti la potestà genitoriale;
3) tempi previsti per la concessione;
4) revoca della concessione con atto motivato;
5) richiesta motivata del beneficiario di estensione della concessione
oltre il periodo previsto;
6) restituzione del bene integro come concesso o di penale relativa ai
danni arrecati.
Contratto di concessione
di beni in uso gratuito
Tra l’Istituzione Scolastica _______________________ rappresentata dal Dirigente Scolastico _______________________ protempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f.
__________________________
e l’alunno _______________________ (se maggiorenne) o il sig. _______________________ esercente la potestà genitoriale
dell’alunno _______________________ frequentante la classe _____, nato a __________________________ il __________ e
residente a __________________________ c.f. __________________________
premesso che
1) il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 39 prevede, a richiesta, la possibilità per l’Istituzione Scolastica di concedere in uso gratuito, agli
alunni maggiorenni o agli esercenti la potestà genitoriale di alunni minorenni, beni mobili, libri, programmi software e altri sussidi
didattici;
2) le finalità dell’accordo sono contenute nell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 275/99 e riguardano l’assicurazione del diritto allo studio e
nella Legge Finanziaria 2007 L 296/2007 art. 1 cc 628-629;
3) è affisso all’albo dell’istituzione scolastica l’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e
preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto;
4) la concessione in uso non può determinare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene
ed è subordinata all’assunzione di responsabilità da parte del beneficiario o degli esercenti la rappresentanza legale;
5) il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.
Art. 2
L’istituzione scolastica concede in uso gratuito il seguente bene _______________________ richiesto al fine di supportare le attività
di studio, approfondimento e ricerca da effettuare in ambito diverso dalla sede scolastica.
Art. 3
L’alunno _______________________ o l’esercente la potestà genitoriale dell’alunno _______________________ si impegna ad
utilizzare il bene richiesto e concesso in uso per le finalità esposte ed a restituirlo integro come ricevuto.
Contratto di concessione
di beni in uso gratuito
Art. 4
La durata della concessione in uso del bene suddetto è di _____ mesi con decorrenza dal __________ e termina al ___________.
Art. 5
L’istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico, può revocare in qualsiasi momento, motivandola, la concessione dei
beni e/o sussidi.
Art. 6
Il beneficiario, con richiesta motivata, può richiedere l’estensione della concessione oltre il periodo previsto che comporterà la stipula di
nuovo contratto.
Art. 7
In caso di restituzione del bene non integro come concesso l’alunno _______________________ o l’esercente la potestà genitoriale
dell’alunno _______________________ è obbligato a risarcire l’istituzione scolastica del valore attribuito al bene nell’elenco dei beni
concessi in uso affisso all’albo dell’istituzione scolastica come detto in premessa.
Art. 8
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del
foro di _______________________.
Letto approvato e sottoscritto.
Data _______________________
Firme
_______________________
_______________________
Prestazione d'opera intellettuale
L'art. 40 del D. n. 44/01 prevede per le
Istituzioni Scolastiche la possibilità di stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi
di ricerca e sperimentazione.
La tipologia del contratto è quella di
prestazione d’opera intellettuale disciplinata
dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Prestazione d'opera intellettuale
Nel contratto d’opera intellettuale manca un’organizzazione
imprenditoriale e l’“opera” viene realizzata essenzialmente con
lavoro personale e con rapporto di lavoro non subordinato.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel
regolamento di Istituto le procedure, i criteri di scelta del contraente
e il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione all’attività e
all’impegno richiesto.
Il Consiglio di Istituto, quindi, dovrà individuare con precisione i
requisiti professionali che gli esperti devono possedere e le
caratteristiche dell’esperienza posseduta. Dovrà essere richiesto,
quindi, agli ipotetici contraenti un dettagliato curriculum
professionale che evidenzi titoli professionali ed esperienze
effettuate relativamente agli ambiti richiesti per l’oggetto della
prestazione.
Grande attenzione si dovrà porre al regime vigente delle
incompatibilità e delle autorizzazioni previsto per i pubblici
dipendenti (D. Lgs. 165/2001).
Prestazione d'opera intellettuale
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche, nella
realizzazione dell’attività progettuale inserita nel Piano
dell’Offerta Formativa, si avvalgano di esperti estranei
all’Amministrazione, con gli stessi possono stipulare:
1) contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi
dell’art. 40, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 e
dell’art. 40 del D.I. 44/2001;
2) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda i contratti d’opera intellettuale, essi
possono essere stipulati con lavoratori autonomi liberi
professionisti di cui al comma 1 dell’art. 79 del TUIR,
con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo
occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o
professione abitualmente esercitata.
Prestazione d'opera intellettuale
I requisiti fondamentali di un rapporto di lavoro
di collaborazione coordinata e continuativa sono:
1) la continuità: la prestazione di lavoro offerta
sia diretta a soddisfare un interesse duraturo del
committente;
2) la collaborazione; disponibilità funzionale del
prestatore
d’opera
all’organizzazione
dell’impresa;
3) la prevalenza personale nell’opera prestata: i
collaboratori coordinati e continuativi non
devono impiegare mezzi organizzativi propri,
finalizzati all’esercizio della loro prestazione.
Contratto di
prestazione d'opera intellettuale
TRA
l'Istituto Scolastico _______________ rappresentato legalmente dal Prof. ________ ___ dirigente scolastico pro-tempore, nato a
______________ il _________________ e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto _________________ codice fiscale
_________________
E
il ________________ nato a _______________ il _____________ residente in _______________ codice fiscale ________________
PREMESSO
– che il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
– che l’Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto nel POF dell'Istituto;
– che il progetto in parola è stato finanziato per € _______________;
– che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’Istituzione
Scolastica;
– che il dr. ____________individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito
curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della
prestazione professionale oggetto del presente contratto;
– che il Direttore dei servizi generali e amministrativi _____________ha curato l’attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per
l'anno scolastico ____________, con decorrenza dal _________________ al __________________.
ART. 1
Il Dr/Prof .________________________________________________, individuato quale esperto/consulente si impegna a prestare la
propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi _________________ assicurando non meno di
_____________ ore di lezione (e _________ ore di esercitazioni pratiche della disciplina).
ART. 2
Il Dr./Prof. _________________________________, si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme
delle attività svolte nell'ambito del progetto ____________________ facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività
con l'indicazione del calendario che intende osservare.
L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla
amministrazione scolastica.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Contratto di
prestazione d'opera intellettuale
ART. 3
L'Istituto scolastico ____________________________ a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Dr/Prof.
____________________________ si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €. ________________ (ovvero il compenso
lordo complessivamente determinato in € _______________).
Esso verrà corrisposto entro _______ giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione:
______________________ (fattura, dichiarazione di prestazione occasionale).
ART. 4
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il dr./prof.
_______________ provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
Art. 5
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con
lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al, risarcimento del danno conseguente.
ART. 6
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell’attività.
ART. 7
Ai sensi della Legge 196/2003, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione
del presente contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. _________________________.
Art. 8
Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della
Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.
In caso di controversie il foro competente è quello di _____________________.
Letto, approvato e sottoscritto.
______________________ li ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________________
IL CONTRAENTE
_________________________________
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
L'anno _________________, il giorno _____________ del mese di _________, in ______________________,
tra
(denomin. Istituzione scolastica) ___________________ con sede in ________________ via ______________ n. ____ codice fiscale
___________ , rappresentata legalmente dal prof. _______________, dirigente scolastico pro-tempore, nat_ a _________________ il
___________ e domiciliat_ per la sue carica presso la Scuola (o Istituto) medesima, codice fiscale _________________, da una parte;
e
l'esperto [profession., societa, cooper. o impresa) _________________, nato a _________ il ___________ e residente, anche ai fini
fiscali e previdenziali, in __________________ -via ____________ n.__, codice fiscale _____________, dall'altra parte:
Premesso
che per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività prevista nel POF si è resa necessaria la collaborazione di persone in
possesso di approfondite conoscenze specifiche nel settore (ad esempio dell'informatica, di una 2^ lingua comunitaria, ecc.);
che il sig. ____________________ è in possesso dei requisiti richiesti nel settore del _________ ed è disponibile a fornire la
collaborazione senza vincoli di subordinazione;
che il sig. ______________________ individuato come esperto a seguito di esame analitico del curriculum vitae presentato, non si
trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
che il Direttore SGA ______________________ ha curato l’attività istruttoria di competenza.
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d'opera coordinata e continuativa, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, e
del quale si fissano di seguito termini e condizioni.
1. La Scuola conferisce al signor _________________ l'incarico di _______________, senza vincoli di subordinazione, di orari e
mansioni specifiche; il tutto in stretta collaborazione con le strutture della Scuola.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
2. La durata dell'incarico è a tempo determinato, con inizio dal ________ e termine il _____, esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore
accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione, oltre la scadenza del _____________, dovrà
risultare da atto sottoscritto dalle Parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
3. La collaborazione, oggetto del presente contratto, viene resa dal signor ___________ nel contesto di un rapporto che non avrà in
alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte dello stesso l'adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la
Scuola riterrà opportuno di volta in volta rappresentare.
4. Il signor _________________ si impegna a prestare la collaborazione in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della
Scuola, prendendo accordi con ______________.
5. Il compenso per la collaborazione che il signor ______________ renderà nel periodo suindicato alla Scuola sarà di €
______________; che potrà essere periodicamente pagato, a semplice richiesta e sulla base delle prestazioni svolte e del risultato del
servizio reso;
6. Ai fini fiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 del
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con obbligo INAIL. All'atto
dell'erogazione del compenso l’Istituzione Scolastica opererà la ritenuta IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito percepito a seguito
di rilascio di dichiarazione. Al collaboratore sono riconosciute le detrazioni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in
proporzione alla durata del contratto.
7. Il signor ________________ dichiara di avere la posizione previdenziale presso ________ ed ai sensi della legge 8 agosto 1995 n.
335 dichiara di aver presentato o di presentare istanza alla sede INPS di ______________
8. Il signor __________________ dichiara espressamente che la collaborazione è e sarà resa nell'esercizio di attività per la quale non
è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.
9. Il signor ________ dichiara, inoltre, che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre quelli
stabiliti.
10. L’Istituzione Scolastica si impegna a corrispondere il rimborso di eventuali spese vive di vitto ed alloggio, regolarmente
documentate e dallo stesso sostenute nell’interesse e per conto dell’istituzione scolastica per prestazioni autorizzate svolte fuori sede.
11. Il signor ________ si impegna a consegnare una specifica relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti alla fine dell’attività.
12. Le spese di registrazione dell'atto, in case d'uso, sono a carico del signor _____________.
13. Quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
14. Eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte alla decisione del Foro competente.
Letto, confermato e sottoscritto.
I CONTRAENTI
Il Collaboratore
_______________________
Il Dirigente Scolastico
_______________________
Sponsorizzazione
L'art. 41 del D. 1° Febbraio 2001 n. 44 consente alle Scuole
la stipula di accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici
e privati.
Il contratto di sponsorizzazione è un rapporto bilaterale in
forza del quale una parte (sponsorizzato) contro corrispettivo
in denaro, beni o servizi (o misto), s'impegna a prestazioni
pubblicitarie verso l'altra parte (sponsor) in modo da
consentirle di sfruttare, mediante collegamenti, la propria
notorietà e la risonanza delle attività e degli eventi che ad
essa fanno capo, al fine di incrementare fra il pubblico la
conoscenza del nome o dei marchi dello sponsor e di
favorirne l'immagine.
La possibilità di pubblicizzare un marchio, una iniziativa,
ecc. viene accordata dalle istituzioni scolastiche in favore di
quei soggetti le cui finalità non sono in contrasto con le
funzioni educative, culturali e formative.
Sponsorizzazione
La deliberazione del Consiglio d'istituto potrà
specificare:
– nel rispetto del principio di imparzialità i criteri di
scelta dello sponsor;
– per quali delle attività svolte dalla scuola potrà
essere ammessa la sponsorizzazione;
– con quali categorie di soggetti privati la scuola potrà
trattare, qualora si ritenga che taluni settori di attività
urtino con il prestigio della scuola e delle finalità da
essa perseguite.
Il contributo contrattato potrà essere in denaro e allora
verrà gestito in bilancio per finalità tipiche della scuola o
contraccambiando con altre iniziative di collaborazione
che devono essere precisate e ben determinate
nell’atto sottoscritto dai contraenti.
Contratto di sponsorizzazione
TRA
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da
__________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a
__________________________ c.f. __________________________
E
la Ditta __________________________ con sede a __________________________ in via __________________________, Partita IVA
___________, di seguito chiamata “Sponsor” rappresentata legalmente da __________________________ nato a
__________________________ il ___________ e residente a __________________________ c.f. __________________________.
Premesso
– che la Scuola può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati ai sensi del D.I.
__________________________ e dell’art. 43 della L. 23/12/1997, n. 449;
– che la Scuola ha organizzato una manifestazione sportiva per il giorno __________ che si svolgerà nell’area della pista di atletica
della città sita __________________________;
– che tale manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Scuola e presenti nel POF le cui finalità individuate dal
D.P.R. 275/99 sono quelle di promozione della crescita culturale sociale e civile degli alunni attraverso la realizzazione di interventi di
istruzione e formazione relativi a diversi contesti;
– che la Ditta __________________________ ha dimostrato interesse ad accostare il proprio nome a quello della Scuola;
– che le finalità della Ditta sopracitata non sono in contrasto con le funzioni educative, culturali e formative della Scuola;
– che la Scuola è interessata ad acconsentire che la Ditta accosti il suo nome a quello della predetta manifestazione sportiva non
alterandosi, con tale operazione, il ruolo di neutralità ed imparzialità dell’Amministrazione Scolastica, né sussistendo conflitto di
interesse;
– che la Ditta __________________________ è risultata la migliore offerente a seguito dell’indagine predisposta dalla Scuola;
– che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto per i contratti di sponsorizzazione nella delibera
______________
– che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Contratto di sponsorizzazione
Art. 2
La Scuola si impegna a pubblicizzare il marchio della Ditta “Sponsor” nel seguente modo:
1) apparizione del marchio con la dimensione di _________ sulle magliette dei partecipanti;
2) stampa con dimensione di _________ sul manifesto di informazione della manifestazione;
3) stampa sull’etichetta del Trofeo da consegnare ai vincitori;
4) stampa del marchio sui cartelli informativi applicati all’automezzo di servizio della Scuola che trasferirà gli allievi alla manifestazione.
Art. 3
La Ditta “Sponsor” si impegna:
1) a fornire il materiale pubblicitario sopracitato (magliette stampate, manifesti e cartelli);
2) a sostenere la Scuola con la presenza di propri rappresentanti per tutta la durata della manifestazione;
3) a corrispondere alla Scuola l’importo di __________________________ all’atto della stipula del presente contratto.
Art. 4
La Scuola si impegna ad utilizzare l’importo rimanente, riconosciuto dalla Ditta, tolte tutte le spese di organizzazione, per sostenere
economicamente la propria attività istituzionale.
Art. 5
Il materiale pubblicitario ancora utilizzabile al termine della manifestazione potrà essere conservato dalla Scuola.
Art. 6
A norma dell’art. 1373 del c.c. l’Amministrazione Scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 7
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 3, con
preavviso scritto di giorni 10 a mezzo raccomandata a/r, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale a cura dell’ente ed a
spese dello sponsor. In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’amministrazione
scolastica.
Art. 8
Il presente contratto ha durata limitata alla manifestazione di cui in premessa.
Art. 9
Le spese del presente contratto, ivi compresi gli eventuali diritti sulle pubbliche affissioni, sono a carico dello sponsor.
Art. 10
In caso di controversie il foro competente è quello di __________________________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data e firme __________________________
Fornitura di siti informatici
Le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di
fruizione di siti informatici con ditte specializzate
tutelandone gli accessi con la consegna di una chiave
individuale agli operatori che devono accedere al sito.
Nella richiesta di offerta da inviare a ditte specializzate
del settore dovranno essere prese in considerazione, ai
fini della valutazione finale, due aspetti importanti:
1) il costo della fornitura del servizio di utenza
telefonica;
2) la possibilità di fruizione di accessi individuali agli
studenti.
Contratto di fornitura
di siti informatici
TRA
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da
__________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a
__________________________ c.f. __________________________
E
la
Ditta
__________________________
di
__________________________
legalmente
rappresentata
da
_________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________
c.f. __________________________
premesso che
– la Scuola ha la necessità di dotarsi dell’accesso a Internet attraverso la fornitura di un servizio telematico;
– è stata esperita la gara prevista per l’individuazione del Provider in grado di soddisfare le esigenze della Scuola;
– il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
Il Provider individuato __________________________ mette a disposizione della Scuola: una linea telefonica con relativo numero
disponibile; una “log-in” per consentire il collegamento al proprio elaboratore; una password per impedire l’uso del servizio a soggetti
diversi dall’utente.
Il Provider mette inoltre a disposizione della Scuola:
– il servizio di posta elettronica con la possibilità di n. _____ indirizzi;
– l’accesso alle seguenti banche dati __________________________;
– la possibilità di conversare direttamente per mezzo dei p.c.;
– la progettazione e la costituzione di un dominio web;
– la fruizione di accessi individuali agli studenti.
I servizi sopra individuati sono concessi a fronte di un canone di abbonamento annuale di L. __________________________ da
versare entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.
Contratto di fornitura
di siti informatici
Art. 3
La Scuola mette a disposizione del Provider individuato __________________________ l’attrezzatura necessaria per il
collegamento richiesto;
Art. 4
La Scuola __________________________, garantisce l’identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso, fornendo una
chiave individuale secondo i casi richiesti nel pagamento del canone.
Art. 5
Il Provider si impegna a garantire gratuitamente l’assistenza telefonica e la soluzione di eventuali problemi tecnici verificatisi.
Art. 6
Il presente contratto ha la validità di __________________ dal ___________ al __________.
Art. 7
Per ogni controversia il foro competente è __________________________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, __________________________
Firme
__________________________
__________________________
Concessione in uso
dei siti informatici
L’istituzione scolastica, in base a quanto
disposto dall’art. 43 del D. n. 44/2001, a sua
volta può ospitare nel proprio sito informatico
interventi
di
istituzioni
di
volontariato,
associazioni di studenti, enti di interesse
culturale che abbiano affinità e finalità proprie
del mondo scolastico, a queste sarà assicurata
parità di accesso e libertà di espressione.
Attraverso il sito si possono anche
pubblicizzare prodotti e marchi individuando in
questo un tipico contratto di sponsorizzazione.
Concessione in uso
dei siti informatici
Dopo aver identificato il beneficiario, la concessione è posta in
essere con:
a) un provvedimento amministrativo, con il quale l’istituzione
scolastica concede al privato l’uso del proprio sito informatico
(decreto);
b) una c.d. concessione contratto nella quale dovranno essere
evidenziati la durata, il compenso, eventuali obblighi, la persona
responsabile dell’attività e dell’immissione dei contenuti, la clausola
che dia facoltà al dirigente scolastico di disattivare il collegamento
allorquando le attività ospitate siano in contrasto con la funzione
educativa e culturale della scuola.
I contratti di concessione in uso dei siti informatici possono essere
ricondotti alla locazione di beni mobili, di cui all’art. 1571 c.c.
In merito alla responsabilità per danni sono da applicarsi gli artt.
1176 c.c. (diligenza nell’adempimento), l’art. 128 c.c. (responsabilità
del debitore) e l’art. 1228 (responsabilità per fatto degli ausiliari).
Contratto di concessione
in uso di spazio web della scuola
Tra
l'istituzione scolastica: ………………………… legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico ……………………… nato a
……………………… il ………………… Cod. Fisc. (Scuola) ………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………
e
L'Associazione: ………………………… con legale rappresentante: ………………………… nato a ……………………… il …………………
Cod. Fisc.: ……………… residente in: ………………………… Comune: ………………………… (……) CAP: …………e tecnico
responsabile: ………………………… nato a …………………………il: …………………………Cod. Fisc.: ……………………… residente in:
………………………… Comune: ………………………… (……) CAP: …………………………
Premesso che
– il D. n. 44/2001, art. 43, consente all’Istituzione Scolastica di ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,
associazioni, ecc.;
– l’Associazione ………………………… ha interesse ad utilizzare lo spazio WEB dell’Istituto Scolastico per far conoscere le proprie
attività non in contrasto con le finalità istituzionali della Scuola:
– L'Istituzione scolastica: ………………………… valorizza la libertà d'espressione dell'associazione ………………………… ma richiede
che tale libertà sia utilizzata nei limiti del lecito;
– Il Direttore SGA ha curato l’attività istruttoria di sua competenza
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
L’Istituzione Scolastica consente all’Associazione ………………………… di utilizzare il proprio spazio web riservandosi il diritto, di
volta in volta, di valutare e decidere se ammettere sul sito il materiale proposto.
Art. 3
L’Associazione ………………………… consente all’Istituzione Scolastica di modificare o rimuovere qualunque contenuto inviato che
non ritenesse idoneo al contesto.
Contratto di concessione
in uso di spazio web della scuola
Art. 4
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di revocare o disdire il presente accordo qualora verificasse l’inserimento nel sito del
seguente materiale:
– materiale pornografico e a sfondo sessuale di natura oscena;
– materiale che viola i diritti d'autore, in particolare software pirata ,
– file musicali, immagini, video, testi protetti da copyright;
– materiale offensivo incluse espressioni diffamatorie, di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia;
– materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano causare pregiudizio a terzi;
– software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi;
– iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo oneroso;
– pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento.
Art. 5
L'istituzione, ove dovesse riscontrare la possibilità che si configuri qualche reato, ne informerà le autorità competenti.
Art. 6
E’fatto inoltre divieto di:
1. inviare e-mail indesiderate ("SPAM") utilizzando un indirizzo e-mail dell'istituzione o contenenti riferimenti alle proprie pagine Web
ospitate dall'istituzione;
2. limitare l'accesso alle proprie pagine Web ospitate sul sito dell'istituzione ad utenti dotati di password o inserire pagine nascoste non
raggiungibili tramite un link.
3. utilizzare lo spazio Web come archivio per file utilizzati da altri server.
Art. 7
L'istituzione si riserva il diritto di accedere alle pagine Web dell'Associazione, in ogni momento e senza preavviso, per verificare il
rispetto delle condizioni di utilizzo del servizio.
Art. 8
L'istituzione non è in alcun modo responsabile dei contenuti e delle opinioni presenti nelle pagine dell'Associazione.
Art. 9
Nell'ottenere spazio gratuito sul WEB dell'istituzione l'Associazione riconosce che l'istituzione stessa non è in alcun modo
responsabile della condotta dei membri dell'Associazione che violano il regolamento esposto sopra.
Contratto di concessione
in uso di spazio web della scuola
Art. 10
I membri sono responsabili e perseguibili legalmente in relazione al contenuto delle rispettive pagine Web ospitate dall'istituzione
scolastica. Nell'inviare le pagine al sito dell'Istituzione scolastica, i membri dichiarano di attenersi alle regole esposte nelle condizioni di
utilizzo del servizio.
Art. 11
Qualora l'Istituzione scolastica venga citata in giudizio su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo dei
servizi WEB da parte di un membro, questi accetta implicitamente di rimborsare ogni spesa e ogni danno economico causati
direttamente o indirettamente all'Istituzione scolastica nell'ambito dell'azione legale.
Art. 12
E’ responsabilità dell'Associazione mantenere una copia di backup delle proprie pagine Web e l'Istituzione scolastica non è
responsabile in nessun caso per eventuali danni derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo dei proprio servizio o dal materiale
inviato sulle pagine WEB.
Art. 13
L'Istituzione scolastica declina inoltre ogni responsabilità relativa a danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni,
interruzioni del servizio, cancellazioni, furto, accesso non autorizzato, alterazioni dei dati.
Art. 14
Il presente contratto ha validità di un anno dal ……………… al ………………
Art. 15
Per ogni controversia il foro competente è ………………………………
Data ………………
Letto, approvato e sottoscritto
Firme
………………………………………………
………………………………………………
Comodato
L’art. 44 del D. n. 44/01 stabilisce che
l’Istituzione Scolastica può ricevere in
comodato da Enti ed istituzioni, soggetti
pubblici o privati beni da utilizzare nello
svolgimento dell’attività educativa e formativa.
Il comodato è il contratto con il quale una parte
consegna all’altra una cosa mobile o immobile
affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l’obbligo di restituire la stessa
cosa ricevuta. E’ disciplinato dagli artt. dal 1803
al 1812 del Codice Civile.
Comodato
Il comodatario è obbligato a restituire i beni utilizzati
alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di
termine, quando se ne è servito in conformità del
contratto. Il comodante, tuttavia, può esigere la
restituzione anticipata e immediata ove sopravvenga un
bisogno urgente e imprevisto.
Se il bene, per essere fornito, ha la necessità di lavori
di adeguamento o di particolari impieghi di personale la
durata del comodato deve essere tale da rendere
conveniente comunque per l’istituzione scolastica
l’impiego di risorse e personale per il successivo utilizzo
del bene.
Comodato
Il comodatario è tenuto a custodire e a
conservare la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia. Se non adempie agli obblighi
suddetti il comodante può chiedere l’immediata
restituzione della cosa oltre al risarcimento del
danno.
Il comodatario non può concedere a terzi il
godimento del bene senza il consenso del
comodante.
Contratto di comodato
TRA
L’Istituzione Scolastica ________________________ con sede in _________________________ rappresentata in atto dal legale
rappresentante _________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a
__________________________ c.f. __________________________, in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce,
E
la Ditta _____________________, con sede in ________________________,rappresentata in atto dal legale rappresentante
_________________________, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________
c.f. __________________________, in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce,
PREMESSO
che risulta di grande importanza
– la possibilità concessa dal D.I. n. 44/01 art. 44 di stipula di contratti di comodato
– poter attrezzare un laboratorio di “Esercitazioni pratiche di pasticceria e gelateria”, per i corsi di qualifica, corsi post-qualifica e postdiploma, utilizzando attrezzature a tecnologia avanzata che l’Istituto, con propri fondi, non è in grado di acquistare;
– accogliere corsi di specializzazione di esperti del settore che contribuiscono alla crescita didattico-specialistica del nostro settore
alberghiero;
– che la Ditta ______________________ può cedere in comodato le attrezzature suddette elencate nell’allegato A, parte integrante
del presente contratto;
– che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le due parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e gli allegati come parte integrante della presente scrittura
Art. 2
La ditta __________________________ individua l’Istituto __________________________ come soggetto che per le sue specificità
può avere un ruolo di riferimento nell’ambito dei servizi alberghieri, con particolare riguardo al settore pasticceria e gelateria e pertanto
consegna allo stesso le attrezzature di cui in premessa.
Art. 3
L’Istituto __________________________ si impegna a rendere disponibili spazi adeguati a ricevere le attrezzature specifiche per un
laboratorio di pasticceria e gelateria. La manutenzione straordinaria di dette attrezzature è a totale carico della Ditta
__________________________, la quale ha anche facoltà di sostituire parti di esse con altre più moderne. Le spese ordinarie
necessarie all’uso sono a carico dell’Istituto.
Contratto di comodato
Art. 4
La ditta __________________________ utilizzerà il laboratorio per effettuare propri corsi di formazione al di fuori dell’orario scolastico
e comunque previo accordo con la Presidenza dell’Istituto. Nel laboratorio suddetto, durante l’orario scolastico, saranno effettuate
esercitazioni pratiche di pasticceria e gelateria per gli alunni dei corsi curricolari.
Art. 5
La ditta __________________________ esonera espressamente l’Istituto da qualsiasi onere assicurativo e da qualsiasi responsabilità
per i corsi effettuati in proprio.
Art. 6
La ditta __________________________ si impegna:
– a fornire supporto professionale con le proprie competenze per il perseguimento degli scopi didattici dell’Istituto
– a favorire l’inserimento degli allievi dell’Istituto nell’ambiente di lavoro, a fornire l’elenco di Ditte disponibili ad accogliere gli alunni in
stage mettendoli in condizione di realizzare esaurienti esperienze collegate agli specifici percorsi formativi
Art. 7
L’Istituto si impegna a conservare le attrezzature con diligenza e a restituirle alla Ditta, secondo quanto stabilito in contratto. Si
impegna, inoltre, a non destinare i beni ad altri usi che non siano quelli previsti e a non cederli neppure temporaneamente a terzi né a
titolo oneroso né a titolo gratuito Qualora la Ditta riscontrasse manomissioni o rotture delle attrezzature l’Istituto è obbligato a rifondere
il danno alla Ditta comodante.
Art. 8
Il valore complessivo dei suddetti beni è stimato in Lit./Euro __________ alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni, mentre la proprietà dei beni stessi rimane,
come per legge, al comodante.
Art. 9
Il presente contratto ha durata di un anno dal ___________ al ____________.
Art. 10
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
Art. 11
Per ogni controversia insorta il foro competente è __________________________.
Data __________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Istituto __________ ________________ ______
Il Dirigente Scolastico
___________________
Per la Ditta ____ ________________ ____________
Il Responsabile
___________________
Mutuo
L’art. 45 del D. n. 44/01, consente alle Scuole di accendere
mutui per l’acquisto di beni durevoli di un certo valore per i
quali è previsto un impegno su più esercizi finanziari che non
può eccedere comunque i cinque anni.
Le istituzioni scolastiche possono assumersi l’onere di
accensione di mutui se l’ammontare complessivo annuale
per il loro rimborso non ecceda, sommato all’impegno per
canoni di locazione finanziaria (leasing), il quinto della media
dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio.
Le Scuole possono inoltre chiedere anticipazioni bancarie,
alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dal
MPI con le Associazioni bancarie o a condizioni migliori, in
relazione ai finanziamenti assegnati per progetti comunitari o
formazione integrata superiore in attesa della materiale
erogazione dei fondi.
Contratto di mutuo
TRA
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da __________________________
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f.
__________________________
E
L’Istituto di Credito ________________________ con sede a ______________________ in via _______________________, di seguito chiamato
“Banca”
premesso che
– il D.I. __________ all’art. _____ consente alle Scuole di stipulare contratti di mutuo alle condizioni espresse nelle norme;
– che la Scuola ha la necessità di dotarsi delle seguenti attrezzature _______________ per consentire agli alunni le esercitazioni didattiche relative;
– che la durata massima del muto è _____________________________;
– che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
L’Istituto di Credito _____________________________ consegna a titolo di mutuo fruttifero alla Scuola che accetta la somma di Lire
_____________________________ alle seguenti condizioni _____________________________.
Art. 3
La Scuola si obbliga a restituire alla Banca la somma ricevuta, più gli interressi, entro il termine di __________ anni, secondo il piano di
ammortamento allegato, regolato per quote capitali e quote interessi.
Art. 4
E’
in
facoltà
della
Scuola
di
rimborsare
anticipatamente
in
tutto
o
in
parte
il
mutuo
alle
seguenti
condizioni_______________________________________________________________________________________________________________
Art. 5
Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale alla data fissata il debitore è obbligato al pagamento dell’interesse moratorio pari al tasso legale di
interesse stabilito per legge fatte comunque salve condizioni più favorevoli.
Art. 6
A garanzia del proprio adempimento la Scuola concede _____________________________________________________________________.
Art. 7
Per l’esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio in ___________________________.
Art. 8
Tutte le spese del presente atto sono a carico della Scuola.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data _____________________________
Manutenzione
degli edifici scolastici
Gli enti locali interessati possono stipulare
convenzioni con le scuole in cui vengono
stabiliti con precisione gli impegni reciproci da
assumere nella manutenzione ordinaria degli
edifici e nell’acquisto di beni e servizi.
Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e delle loro pertinenze è
delegata alle scuole a queste viene assegnato
un fondo da gestire direttamente per conto
dell’ente deputato con le finalità previste in
convenzione.
Contratto
di manutenzione e assistenza
l’Istituzione Scolastica __________________________ rappresentata legalmente da __________________________ Dirigente
Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f.
__________________________
E
la Ditta _____________________________ con sede a __________________________ in via __________________________,
con la presente pattuiscono, nei termini sotto indicati, dalla Ditta l’assistenza per la manutenzione dei seguenti impianti nei laboratori
della scuola:
1) Il servizio di assistenza e manutenzione consiste:
a) nella verifica periodica dell'impianto da parte di un Tecnico;
b) nelle visite come sopra indicate da parte di personale esperto ed abilitato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nel corso
delle quali verranno ispezionati gli organi meccanici ed elettrici, controllati i congegni di manovra, regolato il buon funzionamento di
porte e serrature in cabina ed ai piani, lubrificati il macchinario, le guide, i rinvii, con fornitura di olii, grassi, stracci, con la sola
esclusione del ricambio dell'olio dell'argano.
2) Il presente impegno decorre dal __________ al __________.
3) La somma mensile di € __________, da pagarsi in quote trimestrali anticipate, con facoltà di riscuotere mediante prestazione di
quietanza tramite banca, è il compenso per il servizio sopra indicato.
4) Nel suddetto canone mensile si intendono:
a) l'assistenza in occasione delle visite periodiche da parte dei funzionari dell'Ente Prevenzione Infortuni o dell'Ispettorato del
Lavoro;
b) l'intervento di personale qualificato ad ogni giustificata richiesta, nell'orario normale di apertura dei laboratori.
5) Dal canone si intende esclusa ogni fornitura di materiali o pezzi di ricambio.
6) L'I.V.A. ed ogni altro eventuale onere fiscale sono a totale carico del cliente.
7) Per ogni intervento eseguito dai nostri Tecnici, verrà rilasciata una bolletta al titolare della Scuola.
8) Il canone è stabilito in base al costo del materiale e della mano d'opera conosciuti attualmente. Qualsiasi variazione in aumento o in
diminuzione dei costi del materiale o della mano d'opera, autorizza la Ditta ____________________ ad applicare al canone pattuito le
variazioni relative in più o in meno, convenendo fin d'ora che il computo venga effettuato in base ai Bollettini pubblicati dall'A.N.I.E.
(Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche) e che l'incidenza sia per l'80% dell'importo del canone imputabile alla
mano d'opera ed il 20% ai materiali.
Contratto
di manutenzione e assistenza
9) In caso di mancato o anche solo di ritardato pagamento del canone nei termini e nelle modalità pattuite, il servizio potrà essere
sospeso liberando la ditta ____________________ da qualsiasi responsabilità e dagli obblighi assunti, con eventuale rivalsa di ogni
diritto previsto dalla legge.
10) Ricordiamo che a norma dei vigenti regolamenti la Scuola è impegnata a mantenere l'illuminazione dei locali interessati, come
pure degli accessi agli stessi.
Resta convenuto che la Ditta sarà sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta verso chiunque, per eventuali interruzioni del
funzionamento e per guasti che dovessero verificarsi sull'impianto.
11) Viene provveduto a cura della Ditta di assicurare il servizio contro i danni implicanti il rischio della nostra responsabilità civile
verso i terzi ai seguenti massimali per ciascun impianto:
€. _________ ___________ per catastrofe limitatamente a ____________________;
€ _________ ___________ per ogni persona colpita;
€ _________ ___________ per danni a cose di terzi.
Sono ovviamente esclusi i danni causati dall'inosservanza della portata massima per cui l'impianto viene collaudato e comunque
dall'inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore. L'inclusione degli impianti, relativi al presente impegno, nelle polizze
comulative accese con le Compagnie di assicurazione verrà fatta dopo aver ricevuto per iscritto il benestare di conferma al servizio di
manutenzione.
12) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere viene riconosciuto competente il Foro Giudiziario di ____________________.
Data, _______________
Istituzione Scolastica ____________________
Ditta _________________________________
Dirigente Scolastico _____________________
Rappresentata da _______________________
Locazione finanziaria
(o leasing)
Le Istituzioni Scolastiche, previa valutazione di
convenienza da operarsi a cura del Dirigente
Scolastico e in ossequio a quanto disposto
dall’art. 47 del D. n. 44/01, hanno facoltà di
stipulare contratti di locazione finanziaria per la
realizzazione di finalità istituzionali, con
esclusione dell’acquisizione della disponibilità di
beni immobili.
Consiste nel contratto col quale una parte
concede all’altra il godimento di un bene previo
versamento di un canone periodico.
Locazione finanziaria
(o leasing)
In base al tipo di bene e alle caratteristiche del contratto, il leasing si definisce
operativo o finanziario.
Il leasing operativo è utilizzato quando oggetto del contratto è un bene fungibile e
standardizzato.
Il contratto solitamente è di breve durata ed è possibile recedere da esso con un
tempo di preavviso minimo.
Al termine del leasing operativo il conduttore può rinnovare il contratto o porre fine
ad esso, ma non è previsto il diritto di riscatto sul bene oggetto del leasing.
All'estinguersi del contratto, infatti, la società di leasing utilizza il bene che ne è stato
oggetto per accendere un'altra locazione con un diverso conduttore.
In questo modo il costo del bene oggetto di leasing non è ripartito esclusivamente
sui canoni del primo contratto, ma viene suddiviso sulla ipotesi di una molteplicità di
clienti, basata sulle caratteristiche e sulla durata tecnica del bene.
Il leasing finanziario, invece, è una forma contrattuale più complessa perché, oltre
alla locazione, è previsto un diritto di riscatto sul bene concesso al conduttore, alla
scadenza del contratto, ad un valore residuale minimo.
Essendo un contratto pluriennale, la delibera di stipulazione del contratto di
locazione è di esclusiva competenza del Consiglio di Istituto (art. 33 comma 1 lett. c
del Regolamento di contabilità).
Contratto di locazione finanziaria
(o leasing)
TRA
L'Istituzione
scolastica
_________________________
con
sede
in
_________________________,
c.f.
________________________ nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico _________________________, nato
a __________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________
E
la ditta _________________________ con sede a _________________________ in via _________________________, c.f.
_________________________, nella persona del suo legale rappresentante ______________________, nato a
__________________________ il __________ e residente a __________________________ c.f. __________________________,
produttrice di _________________________
PREMESSO CHE
– la Scuola necessita di _________________________;
– le disponibilità finanziarie del momento non consentono alla stessa un investimento di somme rilevanti e che nemmeno è opportuno,
in considerazione degli elevati tassi d'interesse, procurarsi il credito attraverso un apposito mutuo;
– Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del __________ sull’opportunità di acquisire in utilizzo un sussidio necessario;
– Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. _____ del ___________;
– Visto il Regolamento in materia di Autonomia scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
– Visto il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile di cui al D.I. n. 44/01 ed in particolare l'art. 47;
– Visti gli artt. 1571 e ss. del Codice Civile;
– il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue
1. A decorrere da _________________________ e fino a _________________________ la ditta identificata in premessa, consentirà
alla scuola _________________________ il godimento dell'apparecchio _________________________ per uso proprio previo
corrispettivo di un canone periodico con cadenza __________________ pari a Euro ___________ che a conclusione del periodo
innanzi precisato coprirà il costo di utilizzazione.
Contratto di locazione finanziaria
(o leasing)
2. La scuola non intende acquistare la proprietà dello strumento oggetto del presente contratto mentre per l'eventuale proroga essa
verrà, concordata tra le parti tre mesi prima della scadenza della locazione.
3. Al momento della consegna l’attrezzatura _________________________ dovrà essere sottoposti a verifiche da esperti della scuola
in presenza di rappresentanti della ditta _________________________ e dovrà risultare esente da vizi che ne comprometterebbero
l'idoneità stessa all’uso, motivo questo di rescissione immediata del contratto.
4. La Scuola assume l'onere delle riparazioni di piccola manutenzione, mentre quelle straordinarie saranno a carico della ditta
locatrice.
5. Lo strumento oggetto della locazione sarà assicurato a carico della Scuola con polizza contro il furto e l'incendio sul valore originario
e sarà utilizzato con attenzione, diligenza e responsabilità da parte degli operatori addetti.
6. L'Istituzione Scolastica al termine del periodo convenuto restituirà l’attrezzatura _________________________ alla Ditta nel
medesimo stato in cui l'ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta dalle parti al momento della consegna, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso dello strumento in conformità del contratto.
7. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento per analogia agli articoli riportati al Capo IV del Codice Civile, mentre
sulle eventuali controversie sarà competente il Foro di ________________________.
8. II presente contratto sarà registrato presso i competenti Uffici Territoriali, in caso d'uso.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data,
Firma dell'impresa di Leasing
__________________________
Firma del Dirigente Scolastico
_________________________
Gestione finalizzata
delle risorse finanziarie
Le Istituzioni Scolastiche in ossequio a quanto
disposto dall’art. 48 del D. n. 44/2001 con le risorse
finanziarie disponibili provenienti da fondi propri, per
vendita di elaborati, proventi di sponsorizzazioni,
concessione in uso di beni e attrezzature, ecc., e quindi
con l’esclusione di fondi trasferiti dallo Stato, dagli Enti
locali e dall’Unione Europea, possono stipulare contratti
di gestione finanziaria finalizzata.
Tali contratti possono essere stipulati solo con Istituti
di credito o con istituzioni professionali di settore
abilitate all’esercizio di attività bancaria e finanziaria.
Gestione finalizzata
delle risorse finanziarie
Questo tipo di attività contrattuale è diretta a
conservare e incrementare le risorse finanziarie
da utilizzare, per esempio, per dotarsi di
un’opera di rilievo per la istituzione scolastica la
cui sfera si possa riferire a più esercizi
finanziari.
I contratti di gestione devono sempre
assicurare la conservazione del capitale
impegnato ed un rendimento non inferiore a
quello dei titoli di Stato con scadenza
semestrale al netto delle commissioni medie
praticate dagli istituti bancari.
Contratto per la negoziazione, la ricezione
e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari
Alla Spett.le Banca ______________________
______________________
Con la presente il sottoscritto ……………………………………………………………. nato a ………………………………………………
il ………………… Cod. Fisc. ………………... Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………
Premesso che
– mi è stato preventivamente consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti di cui all’Allegato 3 al regolamento
CONSOB approvato con delibera n. 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, che Vi ho provveduto a sottoscrivere in segno di
ricevimento;
– ho preso conoscenza delle norme contrattuali di seguito riportate, che dichiaro di accettare integralmente;
Conferisce l'incarico di:
A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B) ricevere e trasmettere i miei ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
Prendo atto che un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a
rappresentarVi.
Il presente incarico è regolato dalle seguenti Norme.
Art. 1 - Conferimento degli ordini
1. Le premesse formano parte integrante delle presenti Norme.
2. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini
su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi
regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome
proprio.
3. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzali. All'atto del
ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti
telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Contratto per la negoziazione, la ricezione
e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari
4. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione
si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E' fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere
denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.
5. E' in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione motivata
al Cliente stesso.
6. La Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una operazione
non adeguata, provvede ad infornarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se
il Cliente intende comunque dar corso all'operazione dovrà confermare alla Banca per iscritto l'ordine impartito facendo espresso
riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il
rifascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
7. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal
Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
Art. 2 - Esecuzione di ordini
1. Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni
possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ad alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni
possibili, la Banca ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente.
2. Qualora detti ordini siano eseguiti sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste.
3. Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di
fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica
al Cliente stesso all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed
esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.
5. Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese
secondo il successivo art. 12, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
Contratto per la negoziazione, la ricezione
e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari
Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata, in vigenza della delibera
CONSOB n. 929 del 3 luglio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie
indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla citata delibera.
Art. 4 - Conflitti di interesse
1. La Banca può effettuare con o per conto della propria Clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in
relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti dei gruppo,
un interesse in conflitto, purché abbia preventivamente rivelato al Cliente la natura e l'estensione dell’interesse propri nell'operazione ed
il Cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente,
l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 6 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di
Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono
comportare:
– il rischio di non essere facilmente liquidabili;
– la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 7 - Commissioni e spese
1. Le commissioni applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, unitamente alle spese e ad
ogni altro onere.
2. Il pagamento avverrà a mezzo addebito in c/c. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno
essere intestati alla Banca.
Art. 8 - Documentazione delle operazioni eseguite
1. Per ogni documentazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione
dell’ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le
informazioni di cui all’art. 61 del regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11522/98 e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente entro il settimo giorno lavorativo successivo alla
conclusione del collocamento medesimo.
Contratto per la negoziazione, la ricezione
e la trasmissione di ordini e mediazioni su strumenti finanziari
2. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che dovrà essere
trasmesso alla Banca entro quarantacinque giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.
Art. 9 - Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di ___________ e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare
analoga facoltà ai sensi dell art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso è efficace dal momento in
cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti
anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 10 - Modifiche al contratto
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera 11522/98 e successive modifiche e
integrazioni, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche applicate al rapporto. Le
comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure
mediante avviso esposto nei locali della Banca ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di
decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto.
Art. 11 - Invio di comunicazioni
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte ai Cliente con
pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
Art. 12 - Esonero dalle responsabilità
1. Nell’eseguire il contratto la Banca agirà con diligenza e la perizia dovute. Il Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità, salva
ipotesi in cui venga accertata, a carico di quest'ultima, la colpa grave o il dolo. Il Cliente esonera altresì la Banca da ogni responsabilità
connessa a ritardi e/o malfunzionamenti nella trasmissione dati (dall Banca ad un terzo: Sim, Borsa Valori spa ecc.) e viceversa,
qualora tali ritardi e/o malfunzionamenti non siano imputabili né alla Banca né al terzo designato.
Art. 13 - Foro competente
1. Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ed agisca come tale a sensi dell’art 1469 bis del cod. civ. per ogni
controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il foro di …………………
Data ……………………………………
Firme_________________________
Compravendita di beni immobili
Le istituzioni scolastiche in base a quanto
stabilito dall’art. 33 e dall’art. 49 del decreto n.
44/2001 possono stipulare contratti di locazione
di immobili di proprietà della stessa e procedere
anche alla compravendita di beni immobili.
Le istituzioni scolastiche possono acquistare
beni immobili solo con fondi derivanti da attività
proprie, contributi di privati, eredità, legati e
donazioni.
Compravendita di beni immobili
Nel primo caso si individua un contratto tipico di
locazione con cui una parte si obbliga a far godere
all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo
verso un corrispettivo (art. 1571 Codice Civile). E’
questo un contratto consensuale che attribuisce un
diritto personale di godimento al conduttore che ha solo
la detenzione, non il possesso della cosa.
La vendita di immobili di proprietà della scuola viene
disposta con procedure di gara disciplinate dalle norme
generali di contabilità dello Stato (asta pubblica) e
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato
esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che
ne hanno diritto.
Contratto per compravendita di immobili
Acquisto di una rata di terreno di proprietà della Ditta …………… per far luogo all’utilizzo dello stesso come
luogo di esercitazione pratica degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario di ……………
L'anno …………… il giorno …………… del mese di …………… avanti a me ……………, Notaio, autorizzato a
rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:
1) ……………, nato a …………… il …………… residente in ……………, c.f. …………… Dirigente Scolastico
……………, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell’Istituto ……………, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. …………… del ……………;
2) ……………, nato a …………… il …………… residente a …………… c.f. …………… il quale interviene,
agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Ditta ……………………… (richiamarvi
eventualmente le generalità del mandante e gli estremi del documento con cui si conferisce il mandato)
…………… atto che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera ……………;
I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunciano col mio
consenso all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per l'art. 48 della Legge Notarile
premesso
– che con deliberazione del Consiglio di Istituto n. …………… del …………… l’Istituto Scolastico
……………………… stabiliva di provvedere all'acquisto di un appezzamento di terreno della superficie di mq.
…………… per far luogo all’utilizzo di un’area adibita alle esercitazioni pratiche degli alunni;
– che, essendo stato fissato in Euro …………… il prezzo al mq., l'importo complessivo da corrispondere viene
a risultare in complessive Euro ……………;
– che tale acquisto è stato autorizzato con decreto prefettizio in data ……………, n. …………… Div.
……………, atto che si allega al presente contratto sotto la lettera ……………;
– che l’acquisto viene effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, eredità e donazioni
dell’Istituto ………………………;
Contratto per compravendita di immobili
– volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito tra le parti e nell'intesa che la narrativa che
precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula:
Art. 1
La Ditta …………… come sopra rappresentata, cede, aliena e trasferisce in proprietà all’Istituto ……, rappresentato dal Sig. ………,
nella sua qualifica di Dirigente Scolastico, che accetta ed acquista, in esecuzione della richiamata deliberazione del Consiglio di Istituto
n. …… del ……… una rata di terreno della superficie di mq. ………… distinta nel vigente Catasto Terreni del Comune di ……………
alla partita n. …… Foglio n. …… Mappale n. ……, dal reddito dominicale di Euro ……… ed agrario di Euro …… - Confinanti: …………
Per una migliore identificazione dell'area oggetto della presente compravendita, si fa riferimento al tipo planimetrico e di
frazionamento allegati al presente contratto, sotto le lettere …………….
Art. 2
L'importo da corrispondere per la presente compravendita viene fissato in L./Euro ……………, somma questa che l’Istituto
…………… pagherà tramite la Tesoreria della Banca a mezzo di mandato di pagamento non appena il presente contratto avrà riportato
il visto di esecutorietà …………… e ne sarà stata effettuata la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
…………… ed accertata la inesistenza di formalità pregiudizievoli.
Le parti rinunciano alla ipoteca legale con esonero di responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Art. 3
La vendita del suddetto immobile viene fatta ed accettata con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, ragioni, accessori e pertinenze,
servitù apparenti e non apparenti, nulla escluso ed eccettuato ed immettendosi l’Istituto fin da oggi in possesso di diritto dell'immobile
medesimo.
Art. 4
La ditta venditrice garantisce la proprietà e libertà dell'immobile, promettendone, in caso contrario, la più lata evizione ed
obbligandosi a farlo liberare a propria cura e spese da qualsiasi peso, vincolo od ipoteca ove ne risultasse gravato ed a richiesta di chi
di ragione.
Art. 5
Su richiesta effettuata da me segretario rogante, il Sig. … ha presentato la dichiarazione prescritta ai fini della dichiarazione INVIM.
Detta dichiarazione, da me ricevuta, verrà trasmessa, unitamente al presente atto, all'Ufficio del Registro.
Art. 6
Ai fini fiscali si chiede che il presente contratto venga registrato e trascritto a tassa fissa, in applicazione dell'art. ……………
Art. 7
Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico
dell’Istituto ……………
Data ……………
Letto, approvato e sottoscritto
Firme
………………………………………
Utilizzo locali
e attrezzature scolastiche
L’art. 50 del D. n. 44/01 stabilisce che può essere
concessa a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali
della Scuola forniti dall’Ente Locale competente previo
nulla osta della stessa istituzione
scolastica, a condizione che ciò sia compatibile con la
destinazione a compiti educativi e formativi.
Determinante per concedere l’uso dei locali scolastici è
la stipula di una convenzione tra l’istituzione scolastica e
l’Ente Locale in cui siano specificate le condizioni a cui
la scuola deve attenersi nel disporre la concessione dei
locali
(durata,
assicurazioni,
obblighi
del
concessionario).
Si dovrà inoltre tener conto della condizioni stabilite
dallo stesso art. 50 del D.I. 44/2001 e dei criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. c)
dello stesso Decreto.
Utilizzo locali
e attrezzature scolastiche
Il procedimento di concessione dei locali scolastici a
terzi deve effettuarsi attraverso i seguenti passaggi:
1) Convenzione tra Ente Locale e Istituzione
Scolastica sulle modalità di utilizzo dei locali scolastici;
2) Delibera del Consiglio di Istituto per criteri e limiti da
rispettare per il Dirigente Scolastico nell’atto di
concessione;
3) Atto di concessione del Dirigente Scolastico
contenente il contratto con le modalità di utilizzo dei
locali per il terzo concessionario e delle attrezzature in
essi allocate.
Schema di convenzione tra Scuola
e Ente locale per l'utilizzo dei locali scolastici
Ente Locale ………………. rappresentato da ..................... nato il ..........,. a.................. in qualità di legale rappresentante.
E
La Scuola "........" nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante, nato a ........... il …………….. residente .................
codice Fiscale .............
PREMESSO
– che ai sensi dall'art. 50 del D.I. n. 44/2001 è in facoltà della scuola concedere a terzi l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici;
– che in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo dei locali
scolastici;
- che con deliberazione della Giunta del ............. n. ............. divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la stipula della
presente convenzione.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2
L’Ente Locale …………………………….. consente alla Scuola " ........" di assegnare in concessione in via temporanea e precaria i locali
scolastici a terzi nell'ambito delle finalità e limiti stabiliti dall'art. 50 del regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto
Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001.
Art. 3
L’utilizzo degli spazi è riservato in via prioritaria alla scuola cui appartiene per lo svolgimento di attività istituzionali.
E’ possibile, altresì, l’utilizzo da parte di: Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni Sindacali, Enti Locali, Enti Religiosi, Associazioni,
movimenti, partiti politici, gruppi, circoli e privati, per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale con finalità educative.
Art. 4
Gli interessati ad usufruire degli spazi devono presentare regolare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico.
In tale richiesta devono essere specificati il tipo di aula che si intende utilizzare, le fasce orarie, i giorni ed i motivi per i quali si richiede
l’uso, nonché il nominativo del responsabile cui fare riferimento.
Il Dirigente Scolastico seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in apposita delibera concede l’utilizzo dei locali
Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al Servizio Pubblica Istruzione – Sport l’avvenuta autorizzazione.
Schema di convenzione tra Scuola
e Ente locale per l'utilizzo dei locali scolastici
Art. 5
Nella domanda dovrà essere espressamente inserita l’eventuale richiesta di utilizzo gratuito del locale, la quale verrà rimessa alla
decisione del Dirigente Scolastico.
Qualora quest’ultimo autorizzi l’uso gratuito del locale oggetto di richiesta, al personale addetto alla custodia e pulizia dei locali va
comunque corrisposto il relativo compenso da parte del richiedente.
Art. 6
Sono a carico del richiedente le spese, quantificate dall’istituto, per il personale addetto alla custodia e pulizia dei locali in questione
nonché per l’utilizzo delle attrezzature didattiche.
L’importo complessivo dovrà essere versato – pena la revoca dell’autorizzazione all’uso dei locali – direttamente alla scuola, tramite
pagamento in conto corrente postale o bancario.
La scuola provvederà, poi, a remunerare il personale suindicato unicamente per le ore di lavoro straordinario ed in base a quanto
stabilito dal CCNL per il comparto scuola.
Art. 7
La custodia dei locali richiesti sarà affidata al personale ausiliario della scuola interessata.
Laddove ciò non fosse possibile, sarà lo stesso utente a provvedere di comune accordo con l’Istituto interessato.
L’inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca
dell’autorizzazione in precedenza concessa su delibera del Consiglio d’Istituto.
Art. 8
L’utilizzo degli spazi (aule normali, laboratori, aule magne) viene concesso previo pagamento anticipato di una somma forfettaria a
titolo di rimborso spese, da effettuarsi sul c/c postale n. _______ intestato alla scuola ________________ secondo le seguenti tabelle.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Art. 9
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante il periodo di
utilizzo dei locali.
Restano, pertanto, a carico dei richiedenti risarcimenti e spese derivanti da detti danni.
Data ………………….
Per la scuola ……………………………….
Per l’Ente Locale …………………………..
Regolamento contenente i criteri per la concessione
in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e
temporaneo dei locali scolastici;
VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i
limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
VISTA la convenzione in data .......... stipulata tra l'istituzione scolastica e ………………… di ......... contenente la disciplina e le
modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'istituzione scolastica;
RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
DELIBERA
di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali
scolastici.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati,
secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della convenzione stipulata tra il …………. di....... e
l'istituzione scolastica in data........ e delle norme vigenti in materia.
Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse
pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione
culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro.
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti
concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
Art. 3 - Doveri del concessionario
Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti competenze:
– indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
– osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente regolamento;
– lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale riprese delle attività precedentemente ivi svolte.
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione
dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L'istituzione scolastica e l’Ente locale devono ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da
parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante
stipula di apposita polizza assicurativa.
Regolamento contenente i criteri per la concessione
in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
Art. 5- Divieti
E’ vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
E’ vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato
all'istituzione scolastica;
L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali
conseguenti responsabilità;
I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti
e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
Art. 8 - Concessione dei locali
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 20 giorni prima
della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le
generalità della persona responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente
regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare
tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare la concessione al richiedente, anche per le
vie brevi.
Art. 9 - Corrispettivi
Il costo giornaliero dell'uso dei locali e stabilito nel regolamento dell’Ente Locale preposto, il costo per l’uso delle attrezzature è
stabilito con Delibera del Consiglio di Istituto.
Art. 10 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della
scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
Art. 11 - Provvedimento concessorio
Il provvedimento di concessione è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
– le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola, l'aggregato di entrata del bilancio della
scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
– il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario
per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
IL SEGRETARIO
______________
IL PRESIDENTE
______________
Contratto per utilizzo
di locali e attrezzature scolastiche
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta _____________ il _____________
tra
_____________ con sede in _____________ , P.I. _____________
,
rappresentata in atto dal legale rappresentante _____________ ,in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce, nato a
_____________ , il _____________ , residente in _____________ , codice fiscale _____________ ,
e
l’Istituto _____________ con sede in _____________ , rappresentata in atto dal preside _____________ , codice fiscale
_____________ in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce,
PREMESSO
è incaricato per la gestione del corso
– che _____________ con atto n. _____________
_____________ che si terrà a
_____________ nel periodo _____________ ;
– che la _____________ deve disporre di un locale attrezzato per lo svolgimento delle lezioni del corso di cui sopra nel periodo
_____________ ;
– che l’Istituto _____________ dispone di locali e attrezzature idonei e siti in _____________ di cui offre la disponibilità;
– che l’Ente Locale __________________________ ha stipulato con l’istituzione scolastica relativa convenzione per l’utilizzo dei
locali;
– che il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri e le modalità per la fruizione da parte di terzi di locali e attrezzature;
– che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le due parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente scrittura.
Contratto per utilizzo
di locali e attrezzature scolastiche
Art. 2
______________ quale legale rappresentante dell’Istituto ______________ rende disponibili i locali concessi dall’Ente Locale
______________ siti in ______________ per il periodo ______________ e l’utilizzo delle seguenti attrezzature:
1) n. 25 sedie e n. 25 tavoli;
2) lavagna luminosa;
3) videoproiettore;
4) videoregistratore e televisione;
5) fotoriproduttore.
Art. 3
Il contributo per l’utilizzo delle attrezzature è stabilito nella cifra omnicomprensiva di Euro
.
Il contributo per l’utilizzo dei locali è stabilito in Euro ______________ come previsto dal Regolamento dell’Ente Locale preposto.
Il saldo delle spettanze avverrà in soluzione unica entro 30 giorni dal termine delle attività con accredito sul c/c bancario
_____________________________ dell’Istituto presso l’Istituto cassiere ____________________.
Art. 4
L’incaricato della gestione del corso rifonderà tutte le spese, eventualmente resesi necessarie, per il ripristino dei locali e dei beni
concessi a seguito di manomissioni e/o rottura di propria responsabilità.
Art. 5
Tutte le spese inerenti al presente contratto, comprese le imposte di bollo ed eventualmente di registrazione, sono a carico del
contraente interessato all’uso dei beni.
Art. 6
Per ogni controversia il foro competente è _____________________.
Data, _______________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Per ______________
_________________
Per l’Istituto ______________
________________________
Appalto per lo smaltimento
di rifiuti speciali
Il Dirigente delle Istituzioni Scolastiche che utilizzano,
nello svolgimento di esercitazioni pratiche, materiali e
prodotti che possono determinare la produzione di rifiuti
da assoggettare a trattamento speciale, deve stipulare
accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari
idonei a tale trattamento in ossequio a quanto disposto
dall’art. 51 del D. n. 44/01.
Il contratto è riferibile all’appalto con cui una parte,
committente, affida ad un appaltatore l’esecuzione di
un’opera o la prestazione di un servizio verso un
corrispettivo in denaro (art. 1655 del Codice Civile)
Contratto di appalto
per lo smaltimento di rifiuti speciali
TRA
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente da
__________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il __________ e residente a
__________________________ c.f. __________________________
E
la Ditta __________________________, iscritta all’Albo Gestori n. _____, autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di
__________________________ con Decreto n. _____ del __________, al Deposito Preliminare Rifiuti Speciali non Pericolosi, dalla
Regione ____________ con Delibera n. _____ del _________ al Deposito Preliminare di Rifiuti Speciali Pericolosi,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Ditta __________________________, d’ora innanzi denominata “Operatore del recupero” provvede alla raccolta, al trasporto ed
allo stoccaggio provvisorio di oli vegetali ed animali esausti di provenienza alimentare, con i propri mezzi, per conto della Scuola
accettante, la quale si impegna a consegnare il rifiuto prodotto.
Art. 2
L’Operatore del recupero, a fronte del servizio, percepirà un compenso annuo di € __________________________. Qualora
nell’ambito della vigenza e della validità del presente contratto si verificassero delle modificazioni sia al valore commerciale del
materiale, sia dei costi di esercizio che delle incidenze fiscali per la sopravvenienza di nuovi tributi, le condizioni generali del presente
contratto verranno rielaborate previo accordo tra le parti.
Art. 3
L’Operatore del recupero si impegna a fornire consulenza in materia ambientale e di tenuta registri ed altresì a fornire i dati per le
denunce annuali di obbligo degli oli smaltiti, ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
La Scuola si obbliga a mettersi a disposizione degli addetti al ritiro dell’olio esausto anche se la data del passaggio dovesse capitare
nel giorno di chiusura. In tal caso la stessa sarà avvisata il giorno prima.
Art. 5
Qualora l’addetto dell’Operatore del recupero avesse difficoltà al caricamento del prodotto di rifiuto, si fa obbligo alla Scuola di
mettere a disposizione dello stesso un aiuto al fine di poter effettuare il servizio nel minor tempo possibile.
Contratto di appalto
per lo smaltimento di rifiuti speciali
Art. 6
L’Operatore del recupero si riserva il diritto di interrompere il rapporto nel caso che i contenitori venissero sporcati all’esterno tanto
da impedire agli addetti il recupero dell’olio e qualora venissero rinvenuti all’interno degli stessi, materiali o rifiuti non appartenenti alla
categoria di cui al presente contratto.
Art. 7
Nel caso la Scuola dovesse cessare l’attività si fa obbligo di darne tempestivamente avviso all’Operatore del recupero.
Art. 8
Il titolare della Scuola è, in ogni caso, l’unico responsabile contro i rischi derivanti da incendio, ricorso dei vicini, feriti e responsabilità
civile verso terzi e quanto altro dovesse accadere di dannoso nella movimentazione e nello stoccaggio dei contenitori.
Art. 9
Qualora dovessero sorgere difficoltà nel rinnovo delle autorizzazioni non dipendenti dalla buona conduzione della Ditta, questa non
è responsabile dei danni, materiali o morali, che ne dovessero derivare.
Art. 10
L’Operatore del recupero e la Scuola concordano sul numero di ritiri necessari. I contenitori saranno forniti in comodato gratuito dalla
Ditta.
Art. 11
I documenti rilasciati al momento della raccolta devono essere conservati.
Art. 12
Il presente contratto ha valore dal _______________ al _______________.
Art. 13
Nel caso dovessero sorgere delle controversie si elegge foro competente quello di ____________________.
Art. 14
Nel rispetto della Legge 196/2003 i dati rilasciati dalla Scuola saranno utilizzati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed informatici,
ai fini contabili, amministrativi e statistici previsti dalle leggi viventi, nonché per l’assolvimento degli obblighi contrattuali, adottando in
ogni caso misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, __________________________
Firme
_________________________
_________________________
Vendita di materiali e beni
non più utilizzabili
In base a quanto disposto dall’art. 52 del D. n.
44/01 le Istituzioni Scolastiche possono
alienare a mezzo vendita i manufatti di
particolari lavorazioni prodotti ed i beni non più
in uso perché obsoleti e non più utilizzabili.
Una commissione apposita nominata dal
Dirigente all’interno dell’Istituzione Scolastica
assegnerà un valore ai beni calcolato in base al
valore di inventario dedotti gli ammortamenti o
sulla base del valore dell’usato per beni simili.
Vendita di materiali e beni
non più utilizzabili
La vendita viene preceduta da un avviso pubblicato
all’albo della scuola contenente l’elenco dei materiali da
alienare ed i termini di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicazione viene fatta al miglior offerente in
base alle offerte pervenute entro il termine assegnato.
Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali
fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a
titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti
direttamente a trattativa privata ad altre Istituzioni
Scolastiche o ad altri enti pubblici.
Contratto di vendita di materiali
e beni non più utilizzabili
TRA
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente
da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a __________________________ il
__________ e residente a __________________________ c.f. __________________________
E
il Sig. (genitore alunno / alunno) _____________________________
premesso che
– il D.I. _____________________________, art. _____, consente di vendere materiali fuori uso e beni non più
utilizzabili;
– il valore dei materiali e dei beni da cedere è stato determinato da apposita commissione interna in base a
quanto stabilito dalla norma sopracitata;
– è stata esperita la procedura prevista per la vendita dei materiali e beni cedibili e l’aggiudicazione è stata fatta
al miglior offerente;
– il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse sono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
La Scuola vende il seguente materiale/bene _____________________________ non più utilizzabile perché
obsoleto al miglior offerente, a seguito di aggiudicazione della gara esperita, al prezzo di € __________ stabilito
come citato in premessa.
Contratto di vendita di materiali
e beni non più utilizzabili
Art. 3
Il sig. _____________________________ aggiudicatario della gara acquista il materiale/bene al prezzo di €
___________ che saranno versate entro ___________ sul c/c bancario della Scuola presso l’Istituto di Credito
Cassiere _____________________________.
Art. 4
Il materiale/bene _____________________________ acquistato sarà consegnato al compratore nei locali
della Scuola su comunicazione della stessa, riguardo al giorno e all’ora, non appena l’Istituto di Credito avrà
comunicato il versamento effettuato.
Art. 5
Le eventuali spese del contratto sono a carico del compratore.
Art. 6
Per ogni controversia insorta il foro competente è _____________________________.
Data _____________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Firme
_____________________________
_____________________________
Fondazioni
Le Istituzioni Scolastiche possono, a seguito di
delibera del Consiglio di Istituto, costituire Fondazioni
mediante il conferimento di beni di valore storico non
più utilizzati per finalità di insegnamento, beni librari,
opere prodotte nel corso delle attività didattiche ed i
beni provenienti da successioni, donazioni e legati in
base a quanto disposto dall’art. 53 del D. n. 44/01.
Le fondazioni sono organizzazioni collettive istituite da
un fondatore unico o da un gruppo di fondatori
mediante la devoluzione di beni e di patrimoni vincolati
al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità.
Fondazioni
La costituzione avviene tramite l'atto di fondazione,
atto tipicamente unilaterale anche se emanato da più
persone congiuntamente, mediante il quale il fondatore
esplica proprie dichiarazioni di volontà. E’ necessaria la
forma dell'atto pubblico, che è composto da un atto di
donazione
(mediante
il
quale
si
dispone
patrimonialmente dei beni), e di uno statuto in senso
stretto (con cui si delinea la struttura organizzativa e le
modalità concrete per realizzare lo scopo di pubblica
utilità). Le fondazioni devono poi presentare domanda
per il riconoscimento giuridico.
Nell’atto di fondazione devono essere previste norme
che assicurino l’unità di indirizzo gestionale tra
l’Istituzione Scolastica e la Fondazione.
Atto costitutivo di fondazione
L'anno ____________________, addì ___________, del mese di ______________________ con il presente
atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in _________________________ alla via
_________________________, presso la sede dell'Istituzione scolastica _________________________, avanti
a me, dott. _________________________ ufficiale rogante presso l'amministrazione scolastica (1), ed alla
presenza dei sottoscritti testimoni, idonei, cogniti e richiesti (2):
1. _________________________
2. _________________________
è presente:
il
dott./prof.
_________________________,
nato
a
_________________________
il
_________________________, c.f. _________________________, nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica _________________________, suo legale rappresentante pro-tempore,
autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione
scolastica (3) in data _________________________
IL COMPARENTE COSI' DICHIARA:
ART. 1
E’ costituita una Fondazione denominata _________________________ destinata alla conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, specificati nell'allegato elenco, costituenti tutti apparecchi e attrezzature
provenienti dal laboratorio di Scienze e beni librari risalenti alla prima metà del ’900, secondo le disposizioni
contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto.
ART. 2
La Fondazione ha sede presso l'Istituzione scolastica, in _________________________.
Atto costitutivo di fondazione
ART. 3
La Fondazione ha lo scopo di conservare e valorizzare i beni conferiti nonché di promuovere la conoscenza
del patrimonio culturale, anche mediante la creazione e la gestione di spazi espositivi e biblioteche.
Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà promuovere attività e realizzare forme di
collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità sopra precisata, stipulando
apposite convenzioni ed intese. E' escluso qualunque fine di lucro.
ART. 4
L'Associazione è retta dallo Statuto che è firmato dal comparente.
ART. 5
Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.
Data, _________________________
Firme
_________________________
_________________________
(1) La forma pubblica è necessaria per la costituzione della fondazione; l'ufficiale rogante, in base al Regolamento di Contabilità, è
individuato nella persona del Direttore dei servizi generali e amministrativi.
(2) E’ possibile rinunciare alla presenza dei testimoni, previa dichiarazione espressa dei comparenti e con il consenso dell'ufficiale
rogante.
(3) La competenza deliberativa in materia viene mantenuta in capo al Consiglio d'Istituto
Statuto della Fondazione "
___________________________________
"
ART. 1
E' costituita una Fondazione denominata “_________________________” destinata alla conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, specificati nell'allegato elenco, costituenti apparecchi e attrezzature provenienti dal
laboratorio di Scienze e beni librari risalenti alla prima metà del '900, secondo le disposizioni contenute nell'atto costitutivo
e le norme del presente Statuto.
ART. 2
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni come specificati nell'allegato elenco;
b) dai titoli o altra utilità che potranno essere acquistati in seguito ad economia di amministrazione e dai beni che
eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione.
ART. 3
La Fondazione ha i seguenti scopi:
– di conservare e valorizzare i beni conferiti;
– di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, anche mediante la creazione e la gestione di spazi espositivi e
biblioteche.
Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà promuovere attività e realizzare forme di collaborazione
per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità sopra precisata, stipulando apposite convenzioni ed
intese.
E' escluso qualunque fine di lucro.
ART. 4
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato di tre componenti e cioè dal Dirigente
scolastico dell'Istituzione scolastica e da due componenti scelti dal Consiglio d'Istituto di questa.
Il Consiglio designerà un amministratore delegato, che avrà la rappresentanza dell'ente e presenterà ogni anno
all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'ente stesso. Tali incarichi non sono retribuiti.
La perdita di qualità di Dirigente dell'Istituzione scolastica comporta la decadenza dalla carica nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione e la sua sostituzione con il Dirigente scolastico successivamente nominato in quella
sede.
Data _________________________
Firme
_________________________
_________________________
Borse di studio
L’istituzione di borse di studio per gli studenti
meritevoli trova il suo fondamento nell’art. 34 della
Costituzione italiana che così recita: “… I capaci e i
meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre previdenze, che devono
essere attribuite per concorso”.
Per le istituzioni scolastiche è possibile integrare con
proprie risorse, anche provenienti dagli utili ricavati con
la stipula di contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie, i trasferimenti degli Enti Locali o istituire o
assegnare agli alunni borse di studio annuali o
infrannuali.
Borse di studio
L’istituzione o integrazione di borse di studio
viene deliberata dal Consiglio di Istituto che
individua i fondi da utilizzare per l’iniziativa.
Il carattere della borsa, i criteri e la cadenza di
assegnazione vengono stabiliti da apposite
disposizioni regolamentari approvate dal
Consiglio di Istituto che su proposta del
Collegio dei docenti, per i profili didattici,
individua anche gli assegnatari delle borse in
base a quanto disposto dall’art. 54 del D. n.
44/2001.
Contratto per il finanziamento
e l'attivazione di una borsa di studio
l’Istituzione Scolastica __________________________ di seguito chiamata “Scuola” rappresentata legalmente
da __________________________ Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a ________________ il __________
e residente a __________________________ c.f. __________________________
e il Sig. _________________________ nato a _________________________ il _________________________
e residente a __________________________ c.f. _________________________
PREMESSO CHE
– La scuola _________________________ intende contribuire allo sviluppo del diritto allo studio, attraverso
forme di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle devolute dall'ente locale, sulla base di disposizioni
regolamentari approvate dal Consiglio di Istituto;
– Il sig. _________________________ intende commemorare la memoria della moglie defunta, docente per
lungo tempo presso l'Istituzione scolastica _________________________ conferendo l'importo necessario
all'attivazione di una borsa di studio destinata ad alunni meritevoli e bisognosi intitolata al nome della
scomparsa;
– Che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il sig. _________________________ si impegna a corrispondere all'istituzione scolastica
_________________________ la somma di € ___________ entro il _________________, affinché questa la
investa in titoli di Stato destinando il rendimento annuale al finanziamento di una borsa di studio intitolata alla
memoria di "_________________________".
Contratto per il finanziamento
e l'attivazione di una borsa di studio
ART. 2
L'Istituzione scolastica _________________________ si impegna ad investire la somma di cui all'art.
precedente secondo le modalità ivi indicate.
Il rendimento annuale dell'investimento verrà destinato al finanziamento di una borsa di studio a favore di
alunni meritevoli e bisognosi.
ART. 3
L'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria di "_________________________" avverrà
attraverso un apposito bando emanato dall'Istituzione scolastica, recante l'individuazione dei requisiti soggettivi e
oggettivi del beneficiario, stabiliti da questa, sentito il Collegio dei docenti.
ART. 4
Le spese di bollo, registrazione e quelle inerenti al presente contratto sono a carico di
_________________________.
Data, _________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Firme
_________________________
_________________________
Donazioni
La donazione (art. 769 Codice Civile) è il
contratto con il quale una parte, per spirito di
liberalità, e cioè senza riceverne nulla in
contraccambio, arricchisce l’altra disponendo a
favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un’obbligazione.
L’elemento caratterizzante di tutte le donazioni
consiste nell’arricchimento di una parte con
contestuale impoverimento dell’altra parte.
Contratto di donazione
L'anno ____________________, addì ___________, del mese di ______________________ con il presente
atto, da valere a tutti gli effetti di legge, in _________________________ alla via
_________________________, presso la sede dell'Istituzione scolastica _________________________, avanti
a me, dott. _________________________ ufficiale rogante presso l'amministrazione scolastica
sono presenti:
il
dott./prof.
_________________________,
nato
a
_________________________
il
_________________________, c.f. _________________________, nella sua qualità di dirigente scolastico
preposto all'Istituzione scolastica _________________________, suo legale rappresentante pro-tempore,
autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d'Istituto della medesima istituzione
scolastica in data _________________________
e
il dott./prof. _______________________, nato a _______________________ il _________________________,
c.f. _________________________, nella sua qualità di amministratore delegato della ditta
_________________________, in qualità di suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione
del presente atto con delibera del Consiglio d’Amministrazione in data _________________________
I QUALI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
il dott. ________________________ dichiara di donare, come dona, all’Istituzione Scolastica
________________________, che accetta tramite il proprio Dirigente Scolastico come in premessa indicato,
l’automezzo ________________________ dalle seguenti caratteristiche_______________________________
che sarà utilizzato dalla Scuola per il trasporto di cose e persone nell’effettuazione di gare professionali, stage,
visite guidate.
Contratto di donazione
Art. 2
Il bene descritto nell’articolo precedente viene donato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova,
con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessori e pertinenze.
Tanto la proprietà quanto il possesso e godimento del bene medesimo rimangono trasferiti al donatario dal
momento della sottoscrizione del presente contratto.
Per l’utilizzazione del bene donato, il donante consegna al donatario i seguenti documenti:
1. ________________________;
2. ________________________.
In quanto occorra, il donante rinuncia ad ogni diritto sulla cosa donata.
Art. 3
Imposte e spese del presente contratto e delle conseguenti formalità saranno ad esclusivo carico del
donatario.
Data, ________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Firme
________________________
________________________
Eredità
Per eredità si intende l’insieme dei diritti e
obblighi di cui era titolare la persona defunta,
fatta eccezione per quelli che si estinguono con
la morte (come l’uso dell’abitazione) oppure per
quelli che vengono trasmessi a titolo di legato.
Legati
Il legato (art. 649 Codice Civile) è
un’attribuzione patrimoniale “mortis causa” a
titolo particolare in base alla quale un soggetto
(legatario) succede in uno o più rapporti
determinati, che non vengono considerati però
come una quota dell’intero patrimonio del
defunto. Il legato si acquista senza bisogno di
accettazione, ma si può motivatamente
rinunciarvi.
Donazioni, eredità, legati
Nel caso di donazioni, eredità e legati finalizzati alla
concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche
al fine di mantenere il valore del capitale ricorrono a
stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie.
Il comma 8, art. 21 della L. 59 del 15/3/1997 abroga le
disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive
per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
delle istituzioni scolastiche.
Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
Donazioni, eredità, legati
Con l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del Disegno di
legge sulle liberalizzazioni e la conversione definitiva da parte del Senato
del Disegno di legge sulle liberalizzazioni e la conversione nella Legge n. 40
del 2 aprile 2007, vengono introdotte nella scuola alcune importanti novità,
in particolare anche sulle donazioni.
A chi fa donazioni in favore delle istituzioni scolastiche, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa vengono riconosciute le stesse agevolazioni fiscali
previste per le donazioni fatte alle Fondazioni. Gli sgravi sono previsti per
tutte le donazioni effettuate da persone fisiche, imprese e mondo
dell'associazionismo no profit (Onlus). Per questo si prevede anche
un'apposita integrazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle
imposte sui redditi. Questo sarà possibile già nella dichiarazione dei redditi
2008, con riferimento all'anno fiscale 2007.
Le agevolazioni fiscali si applicano anche alle donazioni effettuate a
favore di scuole paritarie, senza scopo di lucro, che fanno parte del sistema
nazionale di istruzione. I dati sulle donazioni, e in particolare quelli che
riguardano le persone fisiche o giuridiche che le hanno effettuate, sono dati
personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali e
come tali vanno trattati.
Progetti integrati
di istruzione e formazione
Le istituzioni scolastiche, in base a quanto stabilito
dall’art. 56 del D. 44/2001, possono attuare in qualità di
soggetto promotore e coordinatore corsi di formazione
tecnico-professionale integrata (IFTS) e per adulti in
partenariato
con
altri
soggetti
che
sono
obbligatoriamente:
– università;
– agenzie formative che attuano la formazione
professionale.
A questo partenariato possono aggiungersi: enti locali,
associazioni di industriali, organizzazioni sindacali e
ogni altro soggetto pubblico e privato che opera nel
campo dell’istruzione e del mondo del lavoro.
Con questi soggetti partner vengono costituiti
consorzi o associazioni temporanee di scopo.
Progetti integrati
di istruzione e formazione
Con i soggetti pubblici (Provincia, Regione) che
trasferiscono i fondi disponibili per tali interventi devono
essere stipulate apposite convenzioni che stabiliscano: i
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Per costituire un'associazione è necessario che
sussistano tre elementi:
– elemento personale (pluralità di persone fisiche);
– elemento patrimoniale (fondo comune associativo);
– elemento teleologico (scopo istituzionale non
lucrativo).
Progetti integrati
di istruzione e formazione
Il nostro ordinamento prevede due tipi di associazione:
riconosciuta e non riconosciuta. La prima è regolata dagli artt. 14 e
segg. del codice civile; mentre la seconda dagli artt. 36 e segg. del
codice civile.
Differenza sostanziale fra le due è che la prima, in base alle
disposizioni dell'art. 12 del codice civile, acquista la personalità
giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del
Presidente della Repubblica, mentre la seconda non acquista
personalità giuridica.
Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono
risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le
competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da
ciascuno e l’ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
Le intese stilate devono chiarire anche a quale dei soggetti
partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà
degli eventuali beni durevoli acquistati.
Progetti integrati
di istruzione e formazione
L’art. 1, comma 631, della Legge Finanziaria 2007,
Legge 296 del 27/12/2006, stabilisce che: “A decorrere
dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del
potenziamento dell’alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica,
secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del
medesimo decreto legislativo”.
Associazione temporanea di scopo
Regolamento ed esecuzione
I sottoscritti:
– _______________, domiciliato a _______________, dirigente scolastico (preside di istituto), quale legale
rappresentante dell’Istituto _______________ con sede a _______________, codice fiscale _______________;
– _______________ nato a _______________ il _______________, domiciliato a _______________, Via
_______________ n.___, Preside dell’Università degli Studi di _______________, con sede ad
_______________, Partita I.V.A. _______________;
– _______________, nato a _______________ il _______________, domiciliato a _______________, quale
Direttore, datore di lavoro e legale rappresentante della Scuola Professionale Regionale _______________,con
sede_______________, codice fiscale _______________;
– _______________, nato a _______________ il _______________, imprenditore quale amministratore unico e
legale rappresentante della società _______________; con sede in _______________, Via _______________,
iscritta al n. ___ del Registro delle Imprese di _______________, Partita I.V.A. _______________;
PREMESSO
a) che l’Istituto _______________, l’Università degli Studi di _______________, la Scuola Professionale
Regionale _______________, la società _______________, nel corso del presente atto più brevemente
denominati “Le Parti” in data _______________ si sono costituite in Associazione Temporanea di Scopo,
secondo il documento qui allegato sotto la lettera “A”, per la gestione delle attività del progetto
_______________ per l’individuazione della figura _______________ approvato dalla Regione
_______________ con Decreto Dirigenziale n. ____;
b) che l’Università degli Studi di _______________, la Scuola Professionale Regionale _______________, la
società _______________, hanno altresì stabilito di conferire mandato speciale con rappresentanza all’Istituto
che assume la qualifica e le funzioni di mandatario;
c) che le Parti, intendono disciplinare sin da ora nel presente regolamento, i rispettivi ruoli, competenze e
responsabilità, nonché le linee guida strategiche e organizzative necessarie a garantire il funzionamento tecnico
gestionale dell’Associazione;
d) che la titolarità del progetto sopra indicato, è dell’associazione costituenda al presente atto;ciò premesso, le
Parti convengono e stipulano quanto segue:
Associazione temporanea di scopo
Regolamento ed esecuzione
Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto
Con la sottoscrizione del presente atto le Parti intendono disciplinare il funzionamento operativo
dell'Associazione citata in premessa e delineare l’ambito delle rispettive responsabilità, impegnandosi, a tal fine
ad osservare con la massima diligenza le disposizioni regolamentari di seguito definite. Intendono inoltre
denominare l’Associazione
___________ il cui marchio viene riportato nell’allegato “B”.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto comporterà inadempimento contrattuale
con il conseguente diritto, per le altre Parti, di procedere ex Art. 1456 C.C.
Art. 3 – Coordinamento
Il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione delle attività affidate in
concessione, sarà demandata ad un rappresentante dell’Istituto ____________, qui di seguito nominato nella
persona del ____________.
Il rappresentante nominato dall’Università è____________, quello nominato dalla Scuola Professionale è
____________, quello nominato dalla società è ____________.
In caso di assenza o impedimento dei rappresentanti effettivi, essi potranno essere sostituiti da un
rappresentante supplente previa comunicazione scritta all’Amministrazione concedente.
Art. 4- Ripartizione delle attività e/o prestazioni
La suddivisione dei compiti e delle prestazioni tra le Parti verrà definita secondo quanto previsto qui di seguito
dal presente regolamento.
Art. 5 – Doveri del Mandatario
L’associato ____________, si impegna a svolgere in favore della____________ qualsiasi attività occorrente per
la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione con l’Amministrazione,
nonché a coordinare:
1) Gli aspetti amministrativi e legali correnti;
2) I rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione ________________.
In particolare esso assume:
1) La responsabilità ed il coordinamento generale del corso assegnato;
2) La responsabilità del coordinamento della progettazione ed organizzazione delle attività formative connesse al
predetto corso;
Associazione temporanea di scopo
Regolamento ed esecuzione
3) Il coordinamento dei rapporti finanziari con il committente provvedendo ad incassare le somme dovute sia in
acconto che in saldo;
4) Il coordinamento amministrativo e di segreteria sia didattica sia amministrativa del corso, compreso il
versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti associati e dei soggetti cui saranno affidati
compiti con previsto compenso.
5) Il coordinamento nella preparazione dei rendiconti intermedi e finale di tutti i costi del corso conformemente
alle disposizioni ministeriali in materia;
6) La predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività.
Art. 6 – Doveri dei mandanti
I soggetti mandanti sono tenuti alla elaborazione dei rendiconti intermedi e finali di tutti i costi relativi alle attività
formative loro affidate nel rispetto della normativa vigente delle procedure stabilite dalla Regione
nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività.
I soggetti predetti parteciperanno inoltre a tutte le fasi previste per la realizzazione del corso compresi eventuali
incontri di coordinamento, seminari di progettazione, impostazione ed implementazione.
Art. 7 – Controllo e Ripartizione delle spese
Il mandatario e i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione
.
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l’esecuzione delle attività, fatta
salva la sua eleggibilità e finanziamento.
Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo,
ecc., saranno imputate alla spesa “progettazione esecutiva” di competenza del soggetto capogruppo.
Art. 8 – Responsabilità dei rapporti contrattuali
Fatto salva la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione concedente per la condivisione degli
obiettivi, delle metodologie, della pianificazione e programmazione delle attività, le Parti convengono che
ciascuna sarà considerata come indipendente nell’ambito dell’effettuazione delle attività formative di propria
competenza, nel senso che ciascuna Parte sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per le proprie
prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli di azioni
ed omissioni ad essa imputabili, ivi comprese quelle che possano concretizzarsi in ritardi o difetti che comportino
l’applicazione di penalità o da cui derivino obblighi al pagamento di danni.
Resta comunque inteso, come criterio sussidiario che qualora l’inadempimento (ovvero l’inesatto o intempestivo
adempimento) fosse imputabile a concorso di colpa delle Parti o di alcuna di esse, gli oneri conseguenti saranno
suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità, ovvero in ipotesi di difficile applicabilità di detto criterio, in
proporzione all’ammontare delle attività di rispettiva competenza.
Associazione temporanea di scopo
Regolamento ed esecuzione
Art. 9 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti alle altre
Parti, dovranno essere considerate da queste ultime di carattere confidenziale. Esse non potranno essere
utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta
della Parte che le ha fornite. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere
circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10 – Esclusione dall’Associazione
Il venir meno o la carenza dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, ovvero l’inadempimento del presente
atto daranno luogo, oltre che alle altre conseguenze di natura civilistica all’esclusione dall’Associazione.
Art. 11 – Validità del presente atto
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data dell’avvenuta erogazione
del saldo finale del finanziamento dell’attività erogato dall’Amministrazione concedente; o comunque sarà valido
e avrà effetto fin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la stessa Amministrazione tali da rendere
applicabile il presente atto.
Art. 12 – Modifiche al presente atto
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le parti.
Art. 13 – Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il foro
competente sarà esclusivamente quello di
.
Il presente atto composto da 13 articoli viene dalle Parti letto, approvato, confermato e sottoscritto.
Data _________________
Firme
________________________
________________________
________________________
________________________
ALLEGATO A
Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata
autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo.
I sottoscritti:
– ______________________, nato a ________________________il __________, Dirigente Scolastico (Preside
di Istituto), quale legale rappresentante ___________________., con sede a ____________________________,
via ______________________________, codice fiscale ______________________________;
– _____________________, nato a __________________ il ___________, Rettore pro-tempore dell’Università
degli Studi di __________________ con sede in ____________________, Partita I.V.A. _____________;
– _____________________, nato a _________________ il ________, Preside della Facoltà di __________
dell’Università degli Studi di ___________________, con sede ad _____________, Partita I.V.A. __________;
– _____________________, nato a __________________il ________, quale Direttore, datore di lavoro e legale
rappresentante della Scuola Professionale Regionale Alberghiera ________________, con sede in
_______________, via ______________________________, codice fiscale ___________________________;
– __________________, nato a____________ il ______________, imprenditore, quale amministratore unico e
legale rappresentante della società ___________, con sede in _____________, via ____________, iscritta al n.
________ del Registro delle Imprese di _____________, Partita IVA ______________;
– _________________, nato a ______________ il __________, quale rappresentante legale del Sindacato
______________, con sede in _______________, via ________________, codice fiscale _______________;
PREMESSO
– che i sottoscritti Enti sono soggetti individuati come assegnatari di finanziamento dalla Regione Marche, con
Decreto Dirigenziale n. _____ del ____________, approvante la graduatoria dei progetti pilota IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore), redatta dal Nucleo Valutazione Progetti operativo presso il Servizio
Programmazione
Regione
____________,
da
cui
risulta
ammesso
il
progetto
______________________________ dagli Enti stessi presentato;
ALLEGATO A
Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata
autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo.
– che i sottoscritti Enti, in osservanza all’invito della Regione ____________ alla presentazione della loro
candidatura, si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo, in attuazione a quanto
dichiarato nel progetto suindicato, decidendo di denominarla “Associazione Formazione (Asso.Form.)” (All. B);
che pertanto i sottoscritti Enti si costituiscono in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle
attività di cui al progetto suindicato;
– che i sottoscritti Enti intendono conferire all’Istituto Scolastico _________________________, in seguito
denominato “Capogruppo”, apposito mandato speciale con rappresentanza, nel contempo stabilendo, con il
presente atto, lo “Statuto” dell’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)”;
– che i sottoscritti Enti conservano la propria autonomia, ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali;
– che i sottoscritti Enti devono comunicare al Capogruppo un piano cronologico delle attività di propria
competenza entro il termine che, di volta in volta, verrà loro comunicato dal Capogruppo stesso;
– che ciascuno dei sottoscritti Enti dovrà, altresì, in particolare:
1. assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni nei tempi assegnati e/o concordati;
2. mettere a disposizione del Capogruppo ed in particolare del Coordinatore, tutte le informazioni e i documenti
necessari ad informarlo in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono influire sul regolare
svolgimento del corso;
3. elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione sulla base delle
procedure definite dalla Regione ____________;
4. fornire ogni altro dato ritenuto necessario dal Capogruppo per le attività svolte;
– che l’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)” si scioglierà senza
adempimento di ulteriori formalità alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla
notifica della verifica amministrativa contabile che il Capogruppo effettuerà su tutta la documentazione del caso;
– che i sottoscritti Enti dichiarano di assumere ed assumono con la firma del presente atto responsabilità
solidale verso il Capogruppo per la realizzazione degli obiettivi del progetto di cui sopra.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conferisce mandato con rappresentanza all’Istituto ______________________________, che accetta, la
funzione di Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Scopo “Associazione Formazione (Asso.Form.)”,
come costituita;
ALLEGATO A
Mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata
autenticata relativo alla associazione temporanea di scopo.
1. Al legale rappresentante del Capogruppo spetta la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del
committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell’ambito del mandato
conferito dagli Enti sottoscritti. Il Capogruppo ha pertanto il compito di rappresentare i sottoscritti Enti per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’accordo di collaborazione nei confronti della Regione
______________;
2. in via esemplificativa e non limitativa, il soggetto Capogruppo:
– sottoscriverà gli atti necessari per la realizzazione del corso affidato dal Committente;
– coordinerà gli aspetti amministrativo-contabili relativi alla gestione del corso;
– trasmetterà agli altri contraenti copia di tutta la documentazione intercorsa con la Regione Marche;
– incasserà le somme dovute dal Committente sia a titolo di anticipo sia a saldo, esonerando il committente da
ogni responsabilità per i pagamenti ed indicando gli istituti di credito prescelti;
– provvederà al versamento degli importi di competenza agli aventi diritto nei tempi tecnici successivi al
ricevimento dei finanziamenti da parte della Regione Marche e tenendo conto delle procedure stabilite;
– garantirà l’omogeneità del corso formativo e dei diversi moduli che lo compongono;
– coordinerà la progettazione ed organizzazione di tutte le attività esecutive assegnate all’Associazione;
– provvederà a quanto altro necessario per il completo adempimento del presente accordo di collaborazione;
– coordinerà la rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di revoca;
3. quanto sopra con ogni più ampio potere e promessa sin da ora di rato e valido, da parte dei contraenti
dell’operato del mandatario;
4. il presente mandato è gratuito e può essere revocato per giusta causa o per giustificato motivo, fatti salvi tutti
gli effetti prodotti nei confronti del Committente, al quale tale revoca deve essere formalmente notificata.
Firme
______________________________
______________________________
______________________________
Consorzi
Il consorzio è una forma stabile di associazione
collaborativa tra persone fisiche o giuridiche per la
realizzazione e la gestione di servizi di interesse
comune sulla base delle specifiche finalità contemplate
dallo statuto.
Il consorzio e si può definire come una: “associazione di
persone fisiche o giuridiche liberamente creata o
obbligatoriamente imposta per il soddisfacimento in
comune di un bisogno proprio di queste persone”.
Il consorzio tra scuole è da qualificarsi in dottrina come
consorzio amministrativo, facoltativo o volontario,
disciplinato da disposizioni di diritto pubblico; esso è
persona giuridica pubblica, e quindi ente autarchico,
perché alla sua composizione concorrono istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica.
Consorzi
Il consorzio tra scuole è da considerarsi un consorzio
di servizi, operante cioè nel campo del servizio
scolastico, consistente nell’azione coordinata di
insegnamento-apprendimento,
di
istruzione,
formazione e educazione.
La costituzione in consorzio o l’adesione al
medesimo si fondano su di un previo accordo tra le
istituzioni scolastiche interessate, concordi nella
manifestazione di volontà consociativa da parte dei
rispettivi organi collegiali; va detto che la nascita di un
consorzio non incide e non altera l’autonomia e
l’originario territorio delle scuole aderenti.
Consorzi
Le istituzioni scolastiche possono:
costituirsi tra loro in consorzio per realizzare:
– ampliamenti dell’offerta formativa;
– iniziative a favore dei propri alunni;
– iniziative a favore della popolazione giovanile;
– iniziative a favore degli adulti;
costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per:
– assolvere compiti di carattere formativo;
– l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
concorrere:
– all’arricchimento della formazione culturale e scientifica degli
alunni;
– allo sviluppo della ricerca didattica.
Consorzi
Aspetti formali
L’adesione al contratto di consorzio presuppone
la deliberazione ad hoc degli organi collegiali
d’Istituto competenti.
Il fondo consortile è costituito dai contributi
degli istituti d'istruzione consorziati, da
donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, contributi
pubblici e di privati, etc. All'atto costitutivo di
consorzio si allega lo statuto di consorzio, di cui
forniamo un’ipotesi redazionale.
Consorzi
Il comma 10 dell'art. 7 del DPR 275 dell'8.3.1999, Regolamento in
materia di autonomia delle II.SS., consente alle Scuole di costituire o
aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali
coerenti con il POF e per l'acquisizione di beni e servizi che facilitino lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve
indicare:
1) l’oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla
rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Statuto di Consorzio
Istituzione scolastica " (…) "
Istituzione scolastica " (…) "
Art. 1 – Denominazione - E’ costituito, ai sensi del d.P.R. n. 275/1999, recante disposizioni sull’autonomia
scolastica, un Consorzio denominato (…). Ai sensi del medesimo Regolamento al Consorzio possono
partecipare Università, Enti di ricerca, (…).
Art. 2 – Sede e durata - Il Consorzio ha sede ed ufficio presso (…).
Il termine di durata del Consorzio è stabilito Alla data del (…).
Art. 3 – Finalità e attività - Il Consorzio persegue questi scopi: programmazione e realizzazione di iniziative
formative per gli allievi degli istituti scolastici aderenti; oppure: programmazione e realizzazione di iniziative di
formazione per gli adulti, genitori e non; oppure: acquisizione presso Università o enti di ricerca etc. di servizi per
l’ampliamento dell’offerta formativa a vantaggio dei propri istituti; programmare attività di ricerca e di sviluppo nel
settore disciplinare o professionale o formativo di/del (…); promozione di attività di formazione permanente per i
docenti; (…).
Nello svolgimento dell’attività statutaria, il Consorzio può avvalersi della collaborazione di organismi ed enti di
ricerca privati e pubblici (Università, enti di ricerca privati e pubblici, fondazioni di ricerca, altri consorzi).
Art. 4 - Consorziati - Possono acquisire lo stato di consorziati le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di
ricerca privati e pubblici. La partecipazione di Università ed Enti di ricerca deve intendersi svolta in termini di
apporto scientifico e, per tale funzione essi possono, se ritenuto necessario, consentire l'utilizzo di strutture e di
servizi logistici sia per la ricerca che per la formazione.
Art. 5 – Ammissione ed esclusione dei consorziati - L’ammissione di nuovi consorziati al Consorzio deve
essere deliberata dal Consiglio direttivo. Dal Consorzio possono essere esclusi, con deliberazione
dell’assemblea straordinaria, i consorziati inadempienti alle norme del presente statuto, ed agli impegni assunti
nell’ambito dei progetti di ricerca. Nell’ipotesi di esclusione, il consorziato non ha alcun diritto alla quota di
partecipazione né sui beni consortili ed è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell’anno
in corso al momento dell’esclusione.
Statuto di Consorzio
Art. 6 - Obblighi dei consorziati - I consorziati si impegnano:
– a versare i contributi per le spese di esercizio e di gestione nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo;
– a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali ed i mezzi per il
miglior coordinamento delle attività consortili e più in generale per il conseguimento dei fini del Consorzio, a
condizioni da convenirsi;
– a rimborsare il Consorzio le spese sostenute per loro conto: ad osservare le norme del presente statuto, delle
deliberazioni consortili e degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dal Consorzio; (…).
Art. 7 – Responsabilità - Tutti i consorziati sono solidalmente obbligati nei confronti del Consorzio per le
obbligazioni da questo assunte, fermo restando che ciascuno di essi risponderà per la quota parte di attività di
propria competenza.
Art. 8 – Fondo consortile e versamenti di consorziati - Il Consorzio dispone di un fondo consortile vincolato
alla realizzazione degli scopi statutari. Il fondo consortile è formato dai contributi versati e dagli apporti scientifici
dei consorziati, da eventuali riserve e da ogni altro contributo o liberalità che pervenisse al Consorzio per il
raggiungimento dei propri scopi. I consorziati sono tenuti al versamento di una quota del fondo consortile
stabilita in €. ……………….
Art. 9 – Esercizio sociale - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Al termine
dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale e il conto economico secondo le norme
prescritte per il bilancio delle società per azioni, lo sottopone entro due mesi all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 10 – Organi del consorzio - Sono Organi del Consorzio:
l’Assemblea dei consorziati; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Tecnico scientifico (facoltativo); il
Collegio dei Revisori.
Art. 11 – Assemblea - L’assemblea è convocata una, due, ….volte all’anno per l’approvazione del bilancio e
delle attività e comunque tutte le volte che si rendesse opportuno o necessario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.
Possono partecipare all’Assemblea tutti i consorziati in regola col versamento delle quote e con l’assolvimento
degli obblighi consortili.
Ogni consorziato detentore di una quota onerosa o non onerosa ha diritto ad un voto.
Ciascun consorziato può farsi rappresentare dal legale rappresentante della società o mediante delega, da una
persona di fiducia.
Statuto di Consorzio
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e delibera a
maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Consiglio Direttivo - Il Consorzio è diretto da un Consiglio formato da un minimo di (…) ad un
massimo di …. membri che rappresentano altrettanti consorziati, nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio dura in carica … anni.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio o su richiesta di almeno (…) componenti.
La convocazione viene fatta almeno (…) giorni prima della riunione a mezzo (fax, ordinaria corrispondenza).
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento
degli scopi del Consorzio.
In particolare esso delibera:
– sui problemi di gestione del Consorzio;
– sugli scopi e le linee di sviluppo del Consorzio;
– assegna a ciascun consorziato lo svolgimento di specifiche attività di ricerca;
– sull’ammissione ed esclusione dei consorziati; (…)
Art. 13 – Presidente - Il Presidente è nominato dall’Assemblea; dura in carica per (…) esercizi ed è/non è
rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Art. 14 – Comitato tecnico-scientifico - Il Comitato tecnico-scientifico è composto da
un minimo di … ad un massimo di …. Membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato ha il compito di individuare e indicare al Consiglio Direttivo le linee di politica scientifica fornendo
consulenza tecnica e pareri in materia di elaborazione e programmazione di attività.
Art. 15 – Collegio dei Revisori - E’ istituito il Collegio dei revisori, composto da … membri effettivi nominati
dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità consortile.
Art. 16 – Scioglimento e liquidazione - Il Consorzio può sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea dei
consorziati.
In ogni ipotesi di scioglimento si provvederà alla liquidazione del fondo comune.
Art. 17 – Controversie - In caso di controversie tra Consorzio e uno o più consorziati, oppure tra consorziati
stessi, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da n. …. membri, nominati secondo
queste modalità: (…).
Accordo di rete
L’art. 7 del DPR 275/99 consente alle Istituzioni Scolastiche
di promuovere o aderire ad accordi di rete per il
raggiungimento di fini istituzionali. L’accordo può avere per
oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, acquisto di beni e servizi, organizzazione di varie
attività. Le scuole aderenti all’accordo avranno la possibilità
di usufruire di maggiori mezzi finanziari derivanti dall’unione
di più contributi, ferma restando l’autonomia dei singoli
bilanci.
Negli accordi è previsto anche l’utilizzo di risorse umane
necessarie
all’espletamento
dell’oggetto
dell’accordo
(scambio docenti per competenze specifiche e utilizzo di
unità di personale per compiti organizzativi e di raccordo).
Accordo di rete
L’accordo deve essere deliberato dagli OO.CC. in
relazione alle relative competenze (Consiglio di Istituto
e Collegio dei docenti).
Gli accordi e le convenzioni derivanti sono depositati
presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche
aderenti dove gli interessati possono prenderne visione.
Per tali accordi i referenti normativi fondamentali sono
gli artt. 11 e 15 della L. 241/90.
Per tali accordi è prevista la forma scritta e il potere di
recesso
della
Pubblica
Amministrazione
per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche
per lo svolgimento di attività di comune interesse
Premesso che:
– L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche), consente accordi e convenzioni
tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art.
15 L. 241/90;
– le istituzioni scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per
meglio realizzare le proprie finalità istituzionali;
– i piani dell’offerta formativa adottati dalle scuole interessate prevedono la possibilità di accordi di rete;
– l’adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti, con
specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;
TRA
I Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole:
Dirigente Scolastico _______________________________ Scuola _______________________________
Dirigente Scolastico _______________________________ Scuola _______________________________
Dirigente Scolastico _______________________________ Scuola _______________________________
Dirigente Scolastico _______________________________ Scuola _______________________________
[…]
SI PROMUOVE
un accordo di rete disciplinato come segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
E’ costituito il collegamento
____________________”.
in
rete
fra
Art. 2
le Scuole
sopracitate
che
prende
il
nome
di
“Rete
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche
per lo svolgimento di attività di comune interesse
Art. 3 - Oggetto e durata
1. L’accordo ha per oggetto:
– attività didattiche di ricerca, di sperimentazione e sviluppo,
– la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento,
– l’istituzione di laboratori per l’orientamento scolastico e professionale per la documentazione di ricerche,
esperienze e informazioni,
– l’acquisto di attrezzature e sussidi per importo di valore superiore a € _______________;
2. La durata dell’accordo è relativo all’a.s. _____, salvo proroghe decise dalle scuole aderenti.
Art. 4 - Scuole capofila e Organo responsabile della gestione
1. Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per volta le attività
oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nell’art. 3 e la Scuola capofila per ogni attività.
A tal fine sarà predisposta per ogni attività della rete, una scheda tecnica nella quale saranno individuate
– le attività istruttorie e di gestione,
– l’utilizzo delle risorse professionali (interne e/o esterne) e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche
aderenti,
– le risorse finanziarie e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti,
– le istituzioni scolastiche incaricate della gestione delle attività amministrativo-contabili,
– le attività di monitoraggio;
2. Le scuole individuate capofila, di norma nella persona del Dirigente Scolastico, del Direttore, e quando
ritenuto necessario di un docente scelto dal dirigente in base alla disponibilità e a specifiche competenze per
l’attività da svolgere, si occupano dell’attività istruttoria e dell’esecuzione delle decisioni assunte dall’organo
responsabile della gestione, di seguito individuato, salvo che ciò sia reso impossibile dalla natura giuridica dei
provvedimenti da emettere e/o degli atti da compiere;
3. L’attività svolta dalle scuole capofila, sia interna che esterna, deve essere formalmente qualificata come tale;
4. L’organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo viene individuato
nella “Conferenza di servizi”, così come disciplinata dall’art. 14 L. 241/90. Nella Conferenza di servizi le singole
scuole sono rappresentate dal dirigente scolastico o suo delegato. Destinatari della delega possono essere i
docenti o il Direttore dei servizi generali e amministrativi. La delega deve risultare da atto scritto;
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche
per lo svolgimento di attività di comune interesse
5. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal dirigente scolastico della scuola capofila, o suo
delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza;
6. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgono presso la sede della scuola capofila;
7. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola
capofila, che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario verbalizzante. Il verbale deve essere steso entro
due giorni dalla riunione, sottoscritto dal dirigente scolastico che ha presieduto e dal segretario verbalizzante ed
inviato alle scuole aderenti all’accordo.
Art. 5 - Procedure e risorse per la gestione delle attività oggetto dell’accordo
1. Per la realizzazione delle iniziative di formazione la Conferenza di servizi predispone ed approva la
progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte formulate dalle singole scuole.
La scuola capofila presenta il progetto degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione
delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.I. 326/95;
2. Per l’acquisto di attrezzature e sussidi ogni singola scuola fa pervenire l’elenco dettagliato delle attrezzature e
dei sussidi che intende acquisire, con l’indicazione delle specifiche tecniche e della finalità dell’acquisto.
Le richieste debbono pervenire alla scuola capofila entro il termine perentorio del ______________.
La Conferenza di servizi predispone il bando o i bandi di gara e l’elenco delle ditte da invitare.
La scuola capofila provvede agli adempimenti connessi allo svolgimento della gara o delle gare, ai sensi del
D.I. ________, compresa la predisposizione del prospetto o dei prospetti comparativi delle offerte e formula una
proposta di aggiudicazione.
La decisione di aggiudicazione della gara o delle gare è assunta dalla Conferenza di servizi.
Sulla base della decisione di aggiudicazione ogni singola scuola provvede agli acquisti necessari la cui
copertura è assicurata dai fondi di bilancio della scuola stessa;
3. Per l’istituzione dei laboratori per l’orientamento scolastico e professionale e per la documentazione di
ricerche, esperienze e informazioni si provvede alla costituzione di una specifica commissione composta da un
docente per ogni singola scuola. Della Commissione fanno parte a pieno titolo il Dirigente Scolastico e il
Direttore delle scuole capofila. Il dirigente scolastico presiede i lavori della Commissione.
Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche
per lo svolgimento di attività di comune interesse
La Commissione predispone un progetto esecutivo per l’istituzione dei laboratori e lo presenta alla
Conferenza di servizi entro il ______________.
L’impegno professionale di ogni singolo componente della Commissione, quantificato in _________ ore procapite, viene remunerato da ogni singola scuola con i finanziamenti
assegnati per l’anno ________, o con il fondo dell’istituzione scolastica per le attività aggiuntive.
Il compenso è quello previsto per le attività aggiuntive allegate al CCNL del comparto scuola.
La Conferenza di servizi approva il progetto esecutivo predisposto dalla Commissione, apportando se
necessario anche modifiche e/o integrazioni e individua le risorse strumentali, professionali e finanziarie per
procedere alla corretta realizzazione dei laboratori.
Art. 6 - Norme finali
1. L’accordo viene inviato al
.
Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti. Gli interessati possono
prenderne visione ed estrarne copia;
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle
norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola;
3. Con motivata deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto ogni scuola aderente può revocare l’adesione
al presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data, ____________
Firme
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Attività negoziale a scuola