Studio Petruzziello – Dottori Commercialisti
Comunicazione operazioni Iva
Spesometro
Data Flow Srl Parma, 16 Dicembre 2011
Agenda
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Termini di invio della comunicazione
Soggetti obbligati
Oggetto della comunicazione: principio generale
Operazioni incluse
Operazioni escluse
Contratti
Casi particolari
Elementi della comunicazione
Riferimenti normativi
Studio Petruzziello
Termini di invio
Allo scopo di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale, il DL
31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l’obbligo di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d.
Spesometro).
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica:
 per 2010 entro il 31 dicembre 2011
 dal 2011 in poi, entro il 30 aprile dell’anno successivo (per l’anno 2011
entro il 30 aprile 2012).
Una volta presentata la comunicazione nei termini è possibile integrare o
rettificare il modello rinviando la comunicazione entro 30 giorni dalla
scadenza.
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Soggetti obbligati
Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per
le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta, compresi i contribuenti in regime di
contabilità semplificata, chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Le operazioni da comunicare sono quelle:
rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per
operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
 ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
 (dal 01/07/2011) rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state
emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali).
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Oggetto della comunicazione
La comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva:
operazioni
imponibili
operazioni non imponibili
operazioni esenti
Di conseguenza, non sono da considerare come operazioni rilevanti ai fini IVA quelle
fuori campo di applicazione dell’imposta perché manca uno dei requisiti essenziali
(soggettivo, oggettivo, territoriale).
Elementi da considerare per individuare l’oggetto della comunicazione:
importo della fattura/corrispettivo
 natura della operazione
 data di registrazione della fattura/corrispettivo
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Oggetto della comunicazione: soglia
2010
dovranno essere comunicate soltanto operazioni soggette all’obbligo
di fatturazione di ammontare pari o superiore a:
25.000 euro, al netto dell’Iva.
1.1.2011 la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a:
3.000 euro, al netto dell’Iva.
1.7.2011 l’obbligo si estende anche alle operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a:
3.600 euro, al lordo dell’Iva (corrispettivi).
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Operazioni incluse
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cessioni di autoveicoli;
fatture ricevute da contribuenti soggetti al regime dei minimi;
esportazioni indirette di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 ossia le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi nei confronti del c.d. “esportatore abituale”;
cessioni interne dei beni nelle triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del DL
331/93;
operazioni per cessioni gratuite per le quali il cedente abbia emesso autofattura;
operazioni con cui si destinano beni a finalità estranee all’impresa (autoconsumo);
operazioni soggette al regime del margine;
Operazioni soggette al regime del reverse charge.
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Operazioni escluse
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operazioni “fuori campo”;
escluse ex art. 15 (spese anticipate),:
importazioni;
esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 (c.d. “dirette”, anche in
triangolazione);
operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (cessioni e acquisti di
beni, prestazioni di servizi “generiche”);
operazioni oggetto di dichiarazione c.d. BLACK LIST;
operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7 del
DPR 29.9.73 N. 605, ad esempio:
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contratti di assicurazione;
contratti di somministrazione di energia elettrica. acqua gas; utenze telefoniche;
contratti di mutuo e atti di compravendita di immobili.
cessioni di immobili;
passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura;
Dall’1.7.2011 operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, qualora il
pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse
da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
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Contratti
Regola generale:
“Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale
scatta l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi
dovuti in base alle condizioni contrattuali”.
Quindi nel valutare se una certa operazione debba essere oggetto di comunicazione si
dovrà fare riferimento all’ammontare del corrispettivo pattuito contrattualmente
(anche verbalmente) e non a quanto effettivamente fatturato o pagato nell’anno.
A fronte di un pagamento/incasso frazionato del corrispettivo relativo ad un unico
contratto che prevede corrispettivi totali di importo complessivo superiore alla soglia
dovrà essere comunicato l’importo totale delle operazioni rese e ricevute nell’anno
anche se il corrispettivo relativo al contratto è inferiori a detti limiti.
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Contratti
Contratti con corrispettivi periodici:
Il provvedimento dispone che per i contratti di appalto, fornitura,
somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici
(contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve
essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno
solare siano di importo complessivo superiore/uguale alla soglia
(3.000/25.000).
Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il
superamento della soglia di 3.000/25.000 euro deve essere sempre collegato
alla singola operazione.
Il soggetto passivo può comunicare gli estremi delle singole fatture registrate
nel corso dell’anno solare oppure l’importo complessivo delle stesse indicando
gli estremi dell’ultima registrata.
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Contratti
Contratti collegati:
Ai fini del calcolo del limite di 25.000 euro (3.000 euro dal 2011), occorre considerare
l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti tra loro
collegati, anche se stipulati in anni diversi.
Perché i contratti siano collegati ci deve essere un collegamento negoziale ossia un
meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e
complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante
una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l’altro, riguardare sia
l’elemento oggettivo che quello soggettivo.
Il soggetto passivo può comunicare singolarmente gli estremi delle singole fatture
registrate nel corso dell’anno solare oppure l’importo complessivo delle stesse
indicando gli estremi dell’ultima registrata.
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Casi particolari
Acconto e saldo (anche in anni diversi)
L’operazione resta unitaria anche nel caso in cui il pagamento, che sia regolato mediante acconto e
saldo, venga effettuato in anni diversi.
Qualora il corrispettivo contrattualmente stabilito sia almeno pari alla soglia, anche se nell’anno di
riferimento è stato fatturato un acconto di importo inferiore alla soglia deve essere indicata l’unica
operazione resa e ricevuta nell’anno.
Fatture differite
Per le cessioni di beni scortate da Ddt, il superamento della soglia deve essere verificato con
riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto
alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario.
Fatture con sconto “condizionato”
L’importo deve essere indicato con riferimento alla somma incassata e, quindi, al netto dello
sconto.
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Casi particolari
Fatture “miste”
In presenza di un’unica fattura riportante operazioni di natura diversa (cessioni di beni
e prestazioni di servizi), per la determinazione della soglia si deve avere riguardo al
corrispettivo globale indicato nella fattura.
Fatture cointestate
In tal caso l’operazione deve essere comunicata per ciascun intestatario, fermo restando
che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo
totale della fattura.
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Casi particolari
Note di Variazione
Riguardo ai dati da indicare nella comunicazione occorre tenere conto anche delle note
di variazione (in aumento o in diminuzione).
Ne consegue che l’operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di
variazione in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di
25.000 euro (3.000 euro dal 2011) scende al di sotto di detto limite; se invece l’importo
dell’operazione è in origine superiore al limite dei 25.000 euro (3.000 euro dal 2011) e
con la nota di variazione in diminuzione l’importo rimane comunque superiore al limite
stesso, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato.
Analogamente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della
nota di variazione in aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 25.000 euro
(3.000 euro dal 2011), supera detto limite.
Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione,
l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata
emessa.
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Elementi della comunicazione
Tipologia di invio
Dati identificativi del contribuente
Dati del soggetto che invia la comunicazione
Caratteri di controllo
Partita iva/codice fiscale del contraente
Dati dell’operazione:
data di registrazione
numero della fattura (solo se si tratta di cessione di beni
o prestazione di servizi)
Importo non frazionato
modalità di pagamento
Importo dovuto
Imposta
Importo frazionato
Corrispettivo periodico
Tipologia dell’operazione
Cessione e/o prestazione
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Acquisto e/o prestazione ricevuta
Riferimenti normativi
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot.
2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, prot.
2011/92846.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, prot.
2011/133642.
Circolare N.24/E del 30 maggio 2011.
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