BAR PARROCCHIALE
È classificata attività di “somministrazione al pubblico”
ASPETTO
AMMINISTRATIVO Necessita di una autorizzazione amministrativa
(“licenza”) rilasciata dal comune
ASPETTO
FISCALE
Deve essere dichiarata all’Agenzia delle entrate per
l’attribuzione del numero di partita IVA
Deve essere denunciata al REA
Deve essere gestita come attività commerciale
(registratore
fiscale,
contabilità,
dichiarazioni,
versamenti…)
ASPETTO
GESTIONALE
Devono essere rispettati gli adempimenti specifici in
materia igienico sanitaria (addetti, luogo di
somministrazione, verifica HCCP)
Devono essere gestiti con accortezza le collaborazioni
(retribuite oppure volontarie)
Si devono rispettare altri adempimenti (es. privacy)
ASPETTO AMMINISTRATIVO
NORMATIVA
• L.R. 24 dicembre 2003, n. 30
• Circolare n. 31 del 30 luglio 2004 della Direzione
Generale Commercio, Fiere e Mercati (precisazioni
su bar parrocchie)
• DGR 23 gennaio 2008, n. 8 (semplificazioni: regime
DIA e autocertificazioni)
 Unica tipologia di esercizi che comprende la
TIPOLOGIA
DI ESERCIZI
somministrazione sia di alimenti che di bevande,
comprese quelle alcoliche, di qualsiasi gradazione
 L’ampiezza delle attività che è possibile svolgere
dipende dall’autorizzazione sanitaria.
 È però necessario informare il comune circa la o le
attività che concretamente si intende esercitare
(evidentemente rispetto a quelle consentite
dall’autorizzazione sanitaria).
ASPETTO AMMINISTRATIVO
È
escluso
dalla
programmazione
regionale
(contingentamento
numerico)
il
rilascio
delle
autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di
alimenti e bevande effettuate in una serie di ipotesi, tra
cui: le “attività svolte direttamente, nei limiti dei loro
compiti istituzionali, da ospedali, case di cura,
parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili,
case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze
dell’ordine” (art. 8, c. 4, lett. f della legge).
CARATTERISTICA
La Circolare illustra il significato della specificando che
“la fattispecie dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, effettuate, nei limiti dei propri
compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità
religiose” va intesa nel senso che sono da
ricomprendere “in tali attività non solo quelle relative
all’esercizio del culto propriamente detto, ma anche le
attività riconducibili alla formazione ed alla educazione
religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad essa
collegate”.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
IDONEITA’
DEI LOCALI
In
riferimento
ai
locali
destinati
alla
somministrazione occorre presentare:
 planimetria dei locali in scala non inferiore a
1:100, con indicazione della superficie totale
del locale e di quella destinata all’attività di
somministrazione in metri quadri, debitamente
sottoscritta da un tecnico abilitato;
 certificazione o autocertificazione di conformità
urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 certificazione o autocertificazione di idoneità
igienico sanitaria;
 certificato di prevenzione incendi in tutti i casi
previsti dalla legge o relativa istanza da
inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.,
tramite l’ufficio deputato del comune
 documentazione comprovante la disponibilità
del locale nel quale si intende esercitare
l’attività
ASPETTO AMMINISTRATIVO
caratteristiche richieste in capo al parroco o suo
delegato (comune di Milano e di Lecco non lo
chiedono):
 aver frequentato con esito positivo un corso
professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione;
REQUISITI
 essere in possesso di un diploma di scuola
alberghiera o altro titolo equivalente legalmente
PROFESSIONALI
riconosciuto;
(Ex REC)
 aver prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese di
somministrazione
come
addetto
ala
somministrazione;
 essere stato iscritto REC nel quinquennio
precedente il 2003.
Tutti gli addetti alla produzione, preparazione,
IDONEITA’
somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di
SANITARIA
alimenti sono soggetti all’obbligo di formazione in
DEGLI ADDETTI
materia igienico sanitaria con aggiornamento ogni due
(Ex libretto sanitario)
anni.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
Applicabilità della disciplina degli orari di
apertura
PRECISAZIONI
DELLA
CIRCOLARE
31/2004
L’obbligo di scegliere e rendere noto al
pubblico il proprio orario di apertura all’interno
dei limiti stabiliti dal Sindaco, quello di
comunicare
al
Sindaco
la
chiusura
temporanea dell’esercizio se superiore ai 30
giorni consecutivi e quello di rispettare i turni
di apertura fissati dal comune al fine di
garantire all’utenza comunale idonei livelli di
servizio non si applica ai bar della parrocchia.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
PRECISAZIONI
DELLA
CIRCOLARE
31/2004
La Circolare esclude decisamente tale possibilità
per i bar oratoriani affermando con chiarezza che
“alle attività di somministrazione svolte dagli
oratori non si applicano gli articoli 17 e 18 della
L.R. n. 30 del 2003 né gli Indirizzi generali di cui
alla DGR 17 maggio 2004, n. VII/176516 in
quanto recano una disciplina incompatibile con la
loro finalità, ossia il collegamento funzionale con
le attività istituzionali dell’ente religioso titolare
dell’autorizzazione”.
Sorvegliabilità dei locali (D.P.R. 17 dicembre
1992, n. 564)
La Circolare precisa che “i locali nei quali si
svolgono le attività di somministrazione i cui titolari
sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono
soggetti all’applicazione dell’art. 4 del D.M. 178
dicembre 1992, n. 564”.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
PRECISAZIONI
DELLA
CIRCOLARE
31/2004
Sorvegliabilità dei locali (D.P.R. 17 dicembre
1992, n. 564)
La legge regionale richiama esplicitamente e
correttamente il D.P.R. n. 564 in cui all’articolo 4 è
previsto che “i locali di circoli privati o di enti in cui
si somministrano alimenti o bevande devono
essere ubicati all’interno della struttura adibita a
sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono
avere accesso diretto da strade, piazze o altri
luoghi pubblici” è inoltre prescritto che “all’esterno
della struttura non possono essere apposte
insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzano le attività di somministrazione
esercitate all’interno”.
La Circolare precisa che “i locali nei quali si
svolgono le attività di somministrazione i cui titolari
sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono
soggetti all’applicazione dell’art. 4 del D.M. 178
dicembre 1992, n. 564”.
ASPETTO AMMINISTRATIVO
Possibilità di cessione in affitto di azienda
PRECISAZIONI
DELLA
CIRCOLARE
31/2004
È precisato che il bar dell’oratorio, senza
cambiare le proprie caratteristiche, può
essere gestito anche da terzi ai quali la
parrocchia lo cede in affitto di azienda:
“l’attività
di
somministrazione
svolta
dall’oratorio può essere affidata in gestione ad
un soggetto terzo, tramite affitto d’azienda,
con
conseguente
reintestazione
dell’autorizzazione originaria nei confronti
dell’affittuario. La natura dell’attività ceduta in
affitto
rimane
quella
originariamente
autorizzata (caratterizzata dal collegamento
con l’attività istituzionale dell’ente) e così la
sua disciplina”.
COMUNE DI VARESE
Comune di Milano Via Larga 12 (stanza 324):
• Comunicazione di inizio attività di somministrazione
• DIAP Mod. A in triplice copia con allegati:
- ricevuta del versamento di euro 32,22
su conto corrente postale n. 14083273 intestato:
A.S.L. – Città di Milano – Servizio Tesoreria –
Dipartimento di prevenzione
Causale: Registrazione attività alimentare
- copia del documento di identità del dichiarante
- planimetria dei locali in scala 1:100, sottoscritta dal
dichiarante
• Autorizzazione dell’Ordinario
Copia della dichiarazione di inizio attività vistata dal
comune avrà la funzione di licenza.
Delle tre copie della DIAP:
• una sarà trattenuta dal comune,
• una restituita alla Parrocchia,
• la terza verrà trasmessa dal comune alla ASL.
PER IL COMUNE DI MILANO non è necessario individuare
un preposto in possesso dei requisiti professionali.
LA FINANZIARIA 2008
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Vengono prorogate, per il triennio 2008-2010, le
detrazioni d’imposta del 55%, per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
Per il solo biennio 2008-2009 le detrazioni vengono
estese anche alla sostituzione dell’impianto di
riscaldamento esistente con un altro che contempli la
posa di una caldaia non a condensazione (ovvero
basato sulla tecnologia geotermica).
Viene
soppresso
l’obbligo
di
acquisire
la
certificazione energetica per gli interventi di
sostituzione delle finestre e di installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda.
LA FINANZIARIA 2008
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per il triennio 2008-2010 la detrazione può essere
suddivisa tra un minimo di tre ed un massimo di
dieci quote annuali di pari importo. La scelta, una
volta operata, non può più essere mutata.
 Guida operativa allegata ad ex Lege 3/2007
Viene concessa ai comuni la possibilità di
deliberare un’aliquota ICI inferiore al 4‰ in favore
dellle unità immobiliari nelle quali siano installati
impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica o termica per uso domestico.
LA FINANZIARIA 2008
ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Viene prorogato, per il triennio 2008-2010, il regime
di applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 10%:
per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di
interventi
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
effettuate su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata.
Ai fini del diritto all’agevolazione non viene più
richiesto che il costo della manodopera sia
indicato separatamente in fattura.
 Guida operativa allegata ad ex Lege 3/2007
LA FINANZIARIA 2008
AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE TERRENI
Viene nuovamente riaperto il termine per aderire
all’affrancamento delle plusvalenze derivanti da vendita di
terreni agricoli (caso raro) e aree edificabili (sempre)
Nuovi termini:
• Adesione entro 30 giugno 2008
• Valore terreno e necessità di suo possesso all’1.1.2008
Costo:
• Imposta sostitutiva pari al 4% del valore di perizia
Adempimenti:
• Perizia giurata e versamento entro 30 giugno (possibilità
dividere importo in tre rate con scadenza annuale)
LA FINANZIARIA 2008
IRES: ALIQUOTA
Dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota
ordinaria dell’IRES scende dal 33% al
27,5%.
L’aliquota continua ad essere ridotta
alla metà - quindi è del 13,75% - per le
parrocchie e gli altri enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti come prevede
l’articolo 6, c. 1, lett. c. del D.P.R. 600 del
1973.
LA FINANZIARIA 2008
RIPORTO PERDITE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Dal 1˚ gennaio 2008 viene nuovamente modificato il
regime delle perdite d’impresa.
Saranno assoggettate ad un diverso trattamento a
seconda del tipo di contabilità adottata:
se gestita in contabilità ordinaria, la perdita
derivante da un’attività commerciale può essere
dedotta solo da altre attività commerciali esercitate
dall’ente e la parte non compensata potrà essere
riportata negli esercizi successivi;
se gestite in contabilità semplificata, le perdite
potranno essere sommate algebricamente a
qualunque altra categoria di reddito prodotta nel
medesimo periodo d’imposta, ma l’eventuale
eccedenza non potrà più essere riportata.
LA FINANZIARIA 2008
MODIFICHE ALL’IRAP
Riforma della disciplina dell’IRAP, che assume la
natura di tributo proprio della regione e, dal 1°
gennaio 2009, è istituita con legge regionale.
Dal periodo d’imposta 2008 la dichiarazione IRAP
deve essere presentata direttamente alla Regione.
Viene ridotta l’aliquota IRAP che passa dal 4,25% al
3,9%.
Sono introdotte norme che modificano il calcolo
della base imponibile derivante dall’esercizio di
attività commerciali e non anche quello, calcolato
sulla “base contributiva” relativo all’attività
istituzionale degli enti.
LA FINANZIARIA 2008
MODIFICHE ALL’IRAP
Vengono modificate alcune norme riguardanti le
“disposizioni comuni” per la determinazione della
base imponibile; in particolare:
viene ridotto l’importo massimo della deduzione
forfetaria spettante per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato (la deduzione
passa da 5.000 euro a 4.600 euro);
vengono modificati gli importi della deduzione
forfetaria per i contribuenti con base imponibile
non eccedente 180.759,91 euro;
è diminuita da 2.000 euro a 1.850 euro la
deduzione massima fruibile dai soggetti
“minori” per ogni dipendente impiegato.
LA FINANZIARIA 2008
VERIFICA ACCATASTAMENTO IMMOBILI
Fatte salve le competenze dei comuni in materia di
controllo tra le risultanze catastali e la reale
consistenza del patrimonio immobiliare sul proprio
territorio, viene previsto che l’Agenzia del
Territorio, qualora rilevi la mancata presentazione
degli atti di aggiornamento catastale da parte dei
soggetti
obbligati,
possa
richiederne
la
presentazione ai proprietari degli immobili.
Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro
il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, l’Agenzia del Territorio provvede
d’ufficio agli aggiornamenti con applicazione, a
carico dei soggetti inadempienti, degli oneri.
LA FINANZIARIA 2008
CONTIBUENTI MINIMI
Soggetti interessati
Persone fisiche per lavoro autonomo o attività
d’impresa:
• con ricavi non superiori a 30.000 €
• che non utilizzano dipendenti o collaboratori o
associati in partecipazione
• che non usano beni strumentali significativi
(meno di 15.000 euro nel triennio)
Particolarità
Emettono fattura senza IVA (e senza diritto alla
detrazione sui costi)
LA FINANZIARIA 2008
CONTIBUENTI MINIMI
Semplificazioni
• NO registri IVA
• NO liquidazioni e versamenti IVA
• NO dichiarazioni periodiche e annuali IVA
• NO elenco clienti e fornitori
• NO IRAP
• NO studi di settore
• NO scritture contabili
LA FINANZIARIA 2008
CONTIBUENTI MINIMI
Obblighi
• numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto
• emissione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino
(con obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi all’Agenzia delle entrate)
• tracciabilità delle operazioni (uso strumenti
bancali o postali per pagamenti e incassi)
• dichiarazione dei redditi
LA FINANZIARIA 2008
CONTIBUENTI MINIMI
Imposizione
• imposta sostitutiva con aliquota 20% (subiscono
ritenuta d’acconto)
• tassazione separata rispetto ad altri redditi
• possibilità di spesare i costi relativi alla produzione
del reddito
Aspetti previdenziali
• per attività di lavoro autonomo cassa o gestione
separata INPS
• per attività d’impresa gestione separata INPS
LA FINANZIARIA 2008
IL 5 PER MILLE
Potevano chiedere l’iscrizione nell’elenco:
1. le Onlus
2. le associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali;
3. le associazioni riconosciute che, senza scopo di
lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori
di attività delle Onlus (assistenza sociale e sociosanitaria assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione;
formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali; tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente; promozione della cultura
e dell’arte; tutela dei diritti civili);
4. le fondazioni nazionali a carattere culturale.
LA FINANZIARIA 2008
IL 5 PER MILLE
Altri due elenchi saranno costituiti per gli enti della
ricerca scientifica e sanitaria (composti dai ministeri
competenti e per le associazioni sportive dilettantistiche
(composto dal CONI)
ATTENZIONE
1. La legge NON riguarda mai la parrocchia in
quanto tale ma SOLO se c’è un ramo Onlus
2. I contributi ricevuti quest’anno dovranno essere
rendicontati
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aspetto amministrativo