O.N.L.U.S.
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
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SOGGETTI CHE POSSONO DIVENTARE ONLUS
1. Associazioni riconosciute e non riconosciute
2. Comitati
3. Fondazioni
4. Società cooperative
5. Altri enti di carattere privato operanti in
specifici settori
Costituiti con: atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata
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SONO ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DELLE ONLUS:
1. Enti pubblici
2. Società commerciali diverse dalle cooperative
3. Enti conferenti di cui alla L. 30/07/1990, n. 218
4. Partiti e movimenti politici
5. Organizzazioni sindacali
6. Associazioni dei datori di lavoro
7. Associazioni di categoria
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Per assumere la qualifica di
onlus gli statuti o gli atti
costitutivi devono
espressamente contenere
specifiche clausole
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SETTORI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
(art. 10, comma 1, lett.a)
1.
Assistenza sociale e socio-sanitaria
2.
Assistenza sanitaria
3.
Beneficienza
4.
Istruzione
5.
Formazione
6.
Sport dilettantistico
7.
Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e
artistico
8.
Tutela e valorizzazione dell’ambiente (esclusi raccolta e riciclaggio rifiuti)
9.
Promozione della cultura e dell’arte
10. Tutela dei diritti civili
11. Ricerca scientifica di interesse sociale svolta da fondazioni, direttamente o
tramite università, enti di ricerca o altre fondazioni
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RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE
Non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della
qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che sono state stabilite
da norme regolamentari.
D.P.R. del 20 marzo 2003, n. 135
regolamento di attuazione dell’art. 10,
comma 1, lett. a, n. 11 del D.Lgs. n. 460/97 che definisce gli ambiti e le
modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale.
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PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
(art. 10, comma 1, lett. b)
Cessioni di beni e prestazioni di servizi sono dirette ad arrecare benefici nei
confronti di:
• persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o
familiare;
• componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
Sono inclusi gli stessi soci o partecipanti solo se soggetti svantaggiati
SETTORI A SOLIDARIETA’ IMMANENTE
Si considerano in ogni caso inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
svolte nei settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, tutela e
valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente, ricerca scientifica di particolare
interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte
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NOZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE
Soggetti in condizione di obiettivo disagio per situazioni psicofisiche
particolarmente invalidanti, in situazioni di devianza, degrado, grave
disagio economico, familiare, emarginazione sociale.
Per esempio:
• disabili cronici, fisici e psichici;
• tossicodipendenti;
• alcolisti;
• indigenti;
• anziani non autosufficienti o in condizioni di disagio economico;
• minori abbandonati, orfani, disadattati o in situazioni di devianza;
• profughi.
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DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI AD
ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE
(art. 10, comma 1, lett. c)
Tra le attività connesse e quelle istituzionali vi deve
essere un rapporto di strumentalità, le prime non devono
costituire un’autonoma attività ma devono svolgersi
nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di raccogliere i
fondi necessari a finanziare le attività principali (nei limiti
quantitativi dati dal Legislatore)
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CONDIZIONI E LIMITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
DIRETTAMENTE CONNESSE (art. 10, comma 5)
• Le attività direttamente connesse non devono essere
prevalenti rispetto all’attività istituzionale
• I proventi delle attività direttamente connesse non
devono superare il 66% delle spese complessive
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DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI
UTILI O AVANZI DI GESTIONE (art. 10, comma 1, lett. d)
Cessioni o prestazioni a soci, fondatori, amministratori, organi di controllo, a coloro che
fanno parte dell’ente o che effettuino a questo erogazioni liberali, ai loro parenti entro
il terzo grado o ad affini entro il secondo, nonché a società da questi controllate o
collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (art. 10,
comma 6, lett. a)
Acquisti per corrispettivi superiori al valore normale senza valide ragioni economiche
(art. 10, comma 6, lett. b)
Corresponsione di emolumenti ad amministratori e sindaci superiori a determinati
importi (onorario per la funzione di sindaco del dottore commercialista (art. 10, comma
6, lett. c)
Corresponsione di interessi passivi in dipendenza di prestiti a soggetti diversi da
banche e intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al T.U.S. (art. 10, comma 6, lett.
d)
Corresponsione di salari e stipendi ai dipendenti superiori del 20% rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (art. 10, comma 6,
lett. e)
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ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE
OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO
•
Obbligo di reimpiego degli utili per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1,
lett. e)
•
In caso di scioglimento dell’organizzazione il patrimonio va devoluto ad
altra ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10,
comma 1, lett. f)
•
Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma
1, lett. g)
Continua…
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ULTERIORI PREVISIONI DA INSERIRE
OBBLIGATORIAMENTE NELLO STATUTO
•
Disciplina uniforme dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h):
1. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa;
2. Diritto di voto per le delibere di approvazione e modifica di statuto e
regolamenti, nonché per la nomina alle cariche, per i soci o i
partecipanti maggiorenni.
N.B.: la presente disposizione non si applica nei confronti delle
fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato accordi
•
Uso obbligatorio della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o dell’acronimo “ONLUS” (art. 10, comma 1, lett. i)
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GLI ENTI CONSIDERATI ONLUS “DI DIRITTO”
(art. 10, comma 8)
SONO CONSIDERATI IN OGNI CASO ONLUS
Organismi di
volontariato di cui
alla L. 11 agosto
1991, n. 266, iscritti
nei registri istituiti
dalle Regioni e dalle
Provincie autonome
Organizzazioni non
governative (ONG)
riconosciute idonee
ai sensi della L. 26
febbraio 1987, n. 49
Cooperative sociali di
cui alla L. 8
novembre 1991, n.
381, iscritte nella
“Sezione
cooperazione
sociale” del registro
prefettizio (sostituito
dall’albo delle società
cooperative)
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 spetta la
qualifica di ONLUS di diritto a condizione che:
•
•
L’organizzazione sia iscritta negli appositi registri del volontariato di
cui all’art. 6 della L. 266/91
Non vengano svolte attività commerciali diverse da quelle marginali
di cui al D.M. 25 maggio 1995
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ONLUS PARZIARIE (art. 10, comma 9)
Possono essere considerati Onlus limitatamente ad un ramo della
propria attività:
• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con i quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese
• associazioni di promozione sociale ex art. 3, comma 6, lett. e, L.
287/91, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno.
Condizioni:
• La qualifica di Onlus è riconosciuta limitatamente all’esercizio delle
attività svolte nei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. a;
• Per tali attività deve essere tenuta la contabilità separata ex art.
20-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
• Devono essere rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti
dall’art. 10 e di comunicazione all’Anagrafe delle Onlus (art. 11).
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ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS (art. 11)
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs. N. 460/97 è
necessario che entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività
venga data COMUNICAZIONE alla D.R.E. competente in base al
domicilio fiscale utilizzando l’apposito modello approvato con D.M.
19 gennaio 1998 al quale si deve allegare una DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA (D.M. 18 luglio 2003, n. 266) attestante:
1. attività svolte;
2. possesso dei requisiti.
In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia
dello statuto e dell’atto costitutivo.
La documentazione va spedita con raccomandata a.r. o
consegnata alla D.R. competente.
Non devono inviare il modello di comunicazione:
• Organizzazioni di volontariato
• Organizzazioni non governative
• Cooperative sociali/loro consorzi
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CONTROLLO FORMALE (D.M. 18 luglio 2003, n. 266)
La
•
•
•
D.R. verifica:
Regolarità di compilazione del modello di comunicazione;
Sussistenza dei requisiti formali;
Dichiarazione sostitutiva allegata e contenuti dell’atto costitutivo e dello
statuto.
Entro 40 giorni
Comunicazione
iscrizione
Richiesta chiarimenti da
fornire entro 30 giorni e nei
20 giorni successivi
Comunicazione diniego
Se la D.R. non invia alcuna comunicazione vige il silenzio assenso
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CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS
(art. 5, D.M. 18 luglio 2003, n. 266)
L’ente viene cancellato se successivamente all’iscrizione viene
accertato il venir meno dei requisiti.
La D.R. chiede il preventivo parere all’Agenzia per il Terzo Settore
(parere obbligatorio ma non vincolante).
La D.R. trasmette il provvedimento di cancellazione alla competente
Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione dei
controlli e l’applicazione delle sanzioni.
La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin
dal momento dell’iscrizione, anche di un solo requisito formale,
determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite.
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE ONLUS
(art. 26)
Alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali.
Le ONLUS sono soggetti passivi ai fini IRES (ex art. 73, comma 1,
lett. c del TUIR) e sono agevolate ai fini delle imposte sul reddito
solo relativamente al reddito d’impresa.
L’art. 143 del TUIR prevede che relativamente alle ONLUS (diverse
dalle società cooperative) concorrono alla formazione del reddito
tutti i redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi,
ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di
quelli esenti o di quelli soggetti a tassazione a titolo definitivo
(ritenuta a titolo d’imposta) o sostitutivo.
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ONLUS E IMPOSTE SUI REDDITI (art. 12)
Relativamente al reddito d’impresa l’art. 150 del TUIR dispone che
L’esercizio di attività istituzionali da
parte delle ONLUS non costituisce
attività commerciale ed i relativi
proventi sono del tutto esclusi da
tassazione
Le attività direttamente connesse a
quelle istituzionali mantengono la
natura di attività commerciali ma i
proventi derivanti dal loro esercizio
non concorrono a formare il
reddito imponibile
Completa irrilevanza ai
fini delle imposte sul
reddito
e
nessun
obbligo di contabilità
fiscale
Obbligo di tenuta
delle scritture
contabili (art. 20-bis,
DPR 600/73
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ESCLUSIONE DA TASSAZIONE DI PROVENTI IN FORZA DELLA
DISCIPLINA GENERALE SUGLI ENC
Ex art. 143, comma 3 del TUIR rimangono fuori da ogni forma di
tassazione:
• i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza
di
celebrazioni,
ricorrenze
o
campagne
di
sensibilizzazione;
• i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di
attività
in
regime
di
convenzione
accreditamento
(esenti
dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria).
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IVA (art. 14)
Per l’IVA non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte
sui redditi, ma si prevede una serie di agevolazioni e di esenzioni per
singole operazioni effettuate.
Le ONLUS nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, pertanto,
applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla
decommercializzazione stabilita ai fini delle imposte sui redditi.
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ESCLUSIONI ED ESENZIONI IN MATERIA IVA (Art. 14)
D.P.R. 633/72
Art. 3,
comma 3
Le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività
istituzionali non rilevano ai fini IVA solo se effettuate a titolo gratuito.
Art. 10,
comma 1
Sono esenti:
•Cessioni gratuite di beni effettuate a favore di ONLUS anche nel caso
in cui l’imprenditore abbia operato la detrazione d’imposta al momento
dell’acquisto (n. 12);
•Trasporti di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati (n.
15);
•Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto (n. 19);
•Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere (n. 20);
•Prestazioni socio-sanitarie in comunità e simili ( n. 27-ter).
Art. 19-ter
Le ONLUS hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli
acquisti a condizione che tengano la contabilità separata per l’attività
commerciale ai sensi dell’art. 20-bis del DPR 600/73
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CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI DELL’ IVA
(Art. 15)
Le ONLUS non sono tenute a certificare i corrispettivi
mediante ricevuta o scontrino fiscale limitatamente alle
operazioni riconducibili all’attività istituzionale.
Vi è invece l’obbligo di certificazione dei corrispettivi
derivanti dalle attività connesse.
Rimane, tuttavia, per tutte le attività di natura
commerciale l’obbligo di emissione della fattura, fatta
eccezione per le attività di commercio al minuto.
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ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS
Art. 17
Sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti, istanze,
contratti, ecc. posti in essere o richiesti dalle ONLUS.
Art. 18
Sono esenti dalle tasse sulle CC.GG. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le ONLUS.
Art. 19
Sono esenti dall’imposta sulle successioni e le donazioni i
trasferimenti a favore delle ONLUS.
Art. 21
Comuni, provincie, regioni e provincie autonome di Trento e
Bolzano possono esentare le ONLUS dal pagamento dei
tributi locali e dai connessi adempimenti o disporre riduzioni.
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ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ONLUS
Art. 22
Applicazione dell’imposta fissa di registro per i trasferimenti a
titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (dichiarazione
nell’atto ed effettivo utilizzo diretto entro 2 anni); applicazione
dell’imposta fissa di registro per atti costitutivi e modifiche
statutarie.
Art. 23
Non è dovuta imposta sugli intrattenimenti svolti
occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, previa comunicazione
all’ ufficio SIAE competente.
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GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25)
In relazione all’attività complessivamente svolta :
• redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere
compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione;
• redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le
attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Occorre conservare documenti e scritture ai sensi dell’art. 22, DPR 600/73.
I presenti obblighi si considerano assolti se vengono
tenuti il libro giornale e il libro degli inventari in
conformità alle disposizioni degli artt. 2216 e 2217
c.c.
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GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ONLUS (art. 25)
In relazione alle attività direttamente connesse:
Devono essere tenute le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16, e
18 del DPR 600/73.
Sono previsti adempimenti contabili semplificati per le ONLUS che
conseguono un ammontare di ricavi o di proventi inferiori a determinati
limiti.
Se i proventi superano per due anni consecutivi l’ammontare di
due miliardi di lire il bilancio deve essere accompagnato da una
relazione sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei
revisori contabili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS
(art. 25)
Le ONLUS che hanno conseguito annualmente per attività istituzionali e
direttamente connesse ricavi fino a lire 30.000.000 (euro 15.493,71) per
servizi e lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per altre attività possono applicare
le seguenti disposizioni:
• annotazione mensile delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo
nei registri IVA o nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997;
• annotazione degli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni IVA
trimestrali sul registro acquisti o sull’apposito prospetto.
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ADEMPIMENTI CONTABILI SEMPLIFICATI PER LE ONLUS
(art. 25)
Le ONLUS che nel periodo d’imposta hanno conseguito, per attività
istituzionali e direttamente connesse, proventi per ammontare non
superiore a lire 100.000.000 (euro 51.645,69), nell’anno successivo
Restano fermi gli
obblighi contabili
per le attività
direttamente
connesse e per l’
IVA
al
posto
delle
scritture
contabili
cronologiche e sistematiche, nonché della
situazione
patrimoniale
economico
finanziaria, possono tenere il rendiconto
delle entrate e delle spese complessive nei
modi e nei termini di cui all’art. 20 del DPR
600/73
La presente disposizione si applica anche
alle organizzazioni di volontariato ed alle
ONG a prescindere dall’ammontare dei
proventi conseguiti (art. 20-bis, comma 4
del DPR 600/73)
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