Società
mutualistiche
Avv. Carlo Di Brino
Le società mutualistiche

NOZIONE:
Sono quelle società (cooperative e di mutua
assicurazione) che agiscono per uno scopo
mutualistico, caratterizzate da un particolare
tipo di organizzazione e che, per la loro
funzione sociale, godono di agevolazioni di
varia natura e sono assoggettate a specifici
controlli
Avv. Carlo Di Brino
Scopo mutualistico

È l’intento di fornire beni, servizi od
occasioni di lavoro direttamente ai
membri dell’organizzazione a
condizioni più vantaggiose di quelle
che otterrebbero dal mercato
Avv. Carlo Di Brino
Natura


secondo parte delle dottrina si tratta
di associazioni in senso stretto
(ASCARELLI)
secondo altri autori si tratta di vere e
proprie società (MESSINEO, FERRI)
Avv. Carlo Di Brino
Società cooperative


quelle che esercitano attività
commerciale e non, perseguendo un
fine essenzialmente mutualistico
Hanno personalità giuridica e
possono operare in diversi settori
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina (1/2)



Espresso riconoscimento costituzionale
(Funzione sociale: art.45 Cost.)
Sono disciplinate dal codice civile: norme
specifiche (artt. 2511- 2545 c.c.) e
residualmente dalle disposizioni che
riguardano le S.p.A. in quanto compatibili
anche da leggi speciali (D.lgs.1577/1947,
L. 302/1951, 127/1971, 72/1983,
59/1992, 266/1997)
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina (2/2)









Leggi specifiche con riguardo all’oggetto dell’attività:
Cooperative edilizie: R.D. 1165/1938 e ss.,
L.179/1992
Cooperative di Produzione e Lavoro: L.526/1907,
L.422/1909, R.D. 278/1911
Piccole cooperative agricole: L.526/1907, L.1909/422,
R.D.278/1911
Cooperative sociali: L.381/1991
Cooperative giornalistiche: L.416/1981 e L.67/1987
Cooperative femminili: L.215/1992
Cooperative di credito: D.L. 49/1948 e R.D.
1706/1937
Cooperative tra extracomunitari: L.39/1990
Avv. Carlo Di Brino
Scopo mutualistico




Scopo ultimo non è la produzione di utili da
distribuire ai soci ma perseguire lo scopo
mutualistico
Lo scopo mutualistico si traduce nel fornire beni o
servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci
a condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero sul mercato
Il vantaggio del socio sta nella possibilità di
concludere contratti a condizioni di favore o meglio
di procurarsi beni e servizi ad un prezzo minore di
quello di mercato ecc.
Le società cooperative possono normalmente
offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci
(c.d. mutualità spuria)
Avv. Carlo Di Brino
Variabilità del capitale

Il capitale può continuamente
modificarsi in relazione al variare del
numero dei soci, l’aumento o
diminuzione non comporta modifiche
dell’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Voto per teste

Ogni socio ha un voto, quale
che sia l’entità del capitale
investito
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione della
cooperativa

analogamente a quanto
avviene per le S.p.A., la
costituzione della società
cooperativa si configura come
una fattispecie a formazione
successiva,composta di tre fasi
Avv. Carlo Di Brino
Stipulazione dell’atto
costitutivo (1/2)




Deve essere stipulato nella forma di atto
pubblico
Deve prevedere un numero minimo di nove
soci (per alcune categorie particolari di
cooperative sono previsti numeri più elevati)
Deve consentire l’ingresso a nuovi soci alle
condizioni determinate dallo stesso atto
costitutivo (c.d. principio della porta aperta)
Può subordinare l’ammissione di nuovi soci al
ricorrere di specifiche qualità personali
Avv. Carlo Di Brino
Stipulazione dell’atto
costitutivo (2/2)



Deve contenere la denominazione sociale
(nella quale deve esservi l’indicazione di
società cooperativa e il tipo di responsabilità)
Deve indicare la quota di capitale sottoscritta
da ciascun socio e se il capitale è ripartito in
azioni il valore nominale delle stesse. Il valore
di ciascuna quota o azione non può essere
inferiore a lire 50.000 e superiore a lire 1
milione, salvo casi particolari
Deve prevedere la percentuale massima degli
utili ripartibili
Avv. Carlo Di Brino
Contenuto dell’atto
costitutivo (1/2)








Soci
Denominazione
Sede
Oggetto sociale
Capitale sociale
Partecipazione sottoscritta da ogni socio
Conferimento dei crediti o di beni in natura
Condizioni per l’ammissione dei soci e le
modalità dei conferimenti
Avv. Carlo Di Brino
Contenuto dell’atto
costitutivo (2/2)







Condizioni per l’eventuale recesso ed
esclusione dei soci
Ripartizione degli utili
Convocazione dell’assemblea
Amministratori
Collegio sindacale
Durata della società
Spese per la costituzione della società
Avv. Carlo Di Brino
Controllo dell’autorità
giudiziaria

L’art. 32 della L.24/11/2000, n.340
ha abrogato la fase del controllo
giudiziario (c.d. di omologazione)
sigli atti costitutivi delle società di
capitali
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione della società nel
Registro delle imprese


Con l’approvazione della L. n.
266/1997 non è più necessaria la
pubblicazione dell’atto costitutivo
nel BUSC, Bollettino Ufficiale delle
Società Cooperative
Per la nascita è necessaria la sola
iscrizione nel registro delle imprese
Avv. Carlo Di Brino
Vigilanza e controlli



Per l’interesse pubblico ad esse
collegato, sono soggette a rigorosi
controlli da parte:
Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale
Associazioni nazionali di
rappresentanza
Commissioni provinciali di vigilanza
Avv. Carlo Di Brino
Partecipazione

La misura della partecipazione
dei soci è rappresentata da
quote o da azioni nominative
(nelle cooperative a
responsabilità limitata)
Avv. Carlo Di Brino
Gli organi sociali



Salvo poche norme peculiari, è applicabile la
disciplina delle S.p.A.
Gli amministratori: devono essere soci o
mandatari di persone giuridiche socie
Il collegio sindacale: non si applica alle
cooperative l’obbligo di nominare i sindaci tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili
I probiviri: nelle cooperative spesso esiste un
organo atipico, che è il collegio dei probiviri, al
quale le leggi speciali o clausole statutarie
attribuiscono funzioni arbitrali
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperativa (1/2)
In ordine alla responsabilità:

A responsabilità limitata: i soci rispondono solo
in ragione della loro quota

A responsabilità sussidiaria limitata: i soci, in
caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa della società, sono responsabili in
via sussidiaria e solidale delle obbligazioni sociali,
ma solo nei limiti di una somma multipla della
loro quota

A responsabilità illimitata: i soci, solo in caso
di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa della società, sono responsabili in
via sussidiaria solidale e illimitata delle
obbligazioni sociali
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperativa (2/2)
In ordine all’oggetto
 Cooperative di consumo
 Cooperative di produzione
 Cooperative di lavoro
 Cooperative di costruzione
 Cooperative di credito
 Cooperative di assicurazione
Avv. Carlo Di Brino
I soci sovventori





Non partecipano agli scopi mutualistici ma
perseguono un fine di lucro
Sono una categoria speciale di soci (istituita
per le cooperative, con la L.n.59/1992), ai quali
gli statuti possono riconoscere condizioni di
favore nella ripartizione degli utili
La loro partecipazione nasce dall’esigenza di
aumentare il capitale di rischio
Svolgono un’attività di controllo sull’operato
degli altri soci
Possono essere nominati amministratori, ma la
maggioranza degli amministratori deve essere
costituita dai soci cooperatori
Avv. Carlo Di Brino
Azionisti di partecipazione
cooperativa



La L. n.59/1992 ha previsto la
possibilità per le cooperative di
emettere azioni di partecipazione
cooperativa
Ai possessori di tali azioni spetta una
ripartizione degli utili maggiorata
Sono azioni privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso
del capitale, ma prive del diritto di
voto
Avv. Carlo Di Brino
Cooperative sociali (L.381/1991)


Hanno lo scopo di “perseguire
l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini”
Tale scopo si realizza attraverso
la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi, sia attraverso lo
svolgimento di attività diverse
finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate
Avv. Carlo Di Brino
Tipi di cooperative sociali



Cooperative di servizi sociali, ossia
cooperative di produzione e lavoro, costituite
da soci lavoratori qualificati
professionalmente, che offrono i loro servizi
al pubblico o all’ente pubblico
Cooperative integrate, ossia cooperative di
produzione e lavoro che hanno un’elevata
percentuale di soci portatori di handicap
Cooperative di solidarietà sociale, che
non perseguono uno scopo occupazionale,
essendo invece finalizzate ad offrire un
servizio di tipo socio-sanitario non soltanto ai
soci
Avv. Carlo Di Brino
Agevolazioni fiscali


Godono di agevolazioni fiscali al
momento della costituzione e del
funzionamento
Presupposto: iscrizione nel
registro prefettizio e nello
Schedario generale della
Cooperazione e lo Statuto deve
contenere alcune clausole:
Avv. Carlo Di Brino
… segue
1.
2.
3.
4.
Divieto di distribuire utili superiori all’interesse
legale ragguagliato al capitale effettivamente
versato
Divieto di distribuzione di riserve tra i soci sia
durante la vita sociale sia nella fase della
liquidazione della società
In caso di scioglimento della società, devoluzione
dell’intero patrimonio sociale, escluso solo il
capitale versato e rivalutato e gli utili maturati, a
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione
Destinazione di una parte degli utili netti annuali ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione nella misura fissata dalla legge
Avv. Carlo Di Brino
Piccola società cooperativa
(art.21 L.266/1997) (1/2)



Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di legge in materia di
società cooperative
Deve essere composta esclusivamente
da soci persone fisiche in numero non
inferiore a tre e non superiore a otto
La denominazione sociale, in
qualunque modo sia formata, deve
contenere l’indicazione “piccola
società cooperativa”
Avv. Carlo Di Brino
Piccola società cooperativa
(art.21 L.266/1997) (2/2)



Qualora il potere di amministrazione è attribuito
all’assemblea nel suo complesso, è obbligatoria
la nomina di un presidente con funzioni di
rappresentante legale della società
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria
qualora la quota di capitale sottoscritta è
superiore a 200 milioni o se comunque è
prevista nell’atto costitutivo della società
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio, trattasi, dunque, di
società necessariamente a responsabilità
limitata, non derogabile neppure
contrattualmente
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci
A differenza delle cooperative
ordinarie, nella piccola società
cooperativa la responsabilità dei soci
è limitata al conferimento
 Delle obbligazioni sociali risponde
soltanto la società con il suo
patrimonio

Avv. Carlo Di Brino
Denominazione sociale
Deve contenere l’indicazione di
piccola società cooperativa
 Ne è vietato l’uso a società che non
hanno scopo mutualistico

Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione
L’atto costitutivo può attribuire il
potere di amministrazione anche
all’assemblea dei soci
 In tal caso è necessaria l’espressa
indicazioni dell’organo che ha la
rappresentanza sociale

Avv. Carlo Di Brino
Collegio sindacale
A differenza delle cooperative
ordinarie, manca l’obbligo assoluto
del collegio sindacale
 Esso è obbligatorio per previsione
statutaria e negli stessi casi fissati
dall’art.2488 e ss. C.c. per le s.r.l.

Avv. Carlo Di Brino
Trasformazione




Salvo cessare l’attività, se vengono a
mancare i requisiti richiesti, la piccola
società cooperativa è obbligata a
trasformarsi in cooperativa ordinaria
Es.: numero minimo di 9 soci, oggetto
sociale conforme ai requisiti soggettivi
richiesti ai soci
È comunque vietata la trasformazione in
una società di altro tipo (lucrativa)
Alla trasformazione si applicano gli
art.2498 e ss. C.c.
Avv. Carlo Di Brino
Caratteristiche
Cooperativa ordinaria
Piccola cooperativa
DENOMINAZIONE
Società cooperativa
Piccola Società cooperativa
TIPO DI SOCIETA’
A responsabilità limitata o
illimitata
A responsabilità limitata
NUMERO DI SOCI
Minimo 9
Minimo 3, massimo 8
NATURA DEL SOCIO
Nessuna previsione esclusiva
Solo persone fisiche
ORGANO AMMINISTRATIVO
Consiglio di amministrazione
Consiglio di amministrazione
– Assemblea dei soci
REQUISITI DEGLI
AMMINISTRATORI
Solo soci
Solo soci
COLLEGIO SINDACALE
Obbligatorio sempre
Obbligatorio:
-per previsione statutaria –
con il superamento dei limiti
art. 2488
REQUISITI DEI SINDACI
Nessun requisito
Iscritti nel registro dei
revisori contabili
TRASFORMAZIONE
Solo in piccole società
cooperative
Solo in società cooperative
FUSIONE
Solo con altre cooperative
ordinarie
Solo con altre cooperative
piccole od ordinarie
Solo in società
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