Bonus Irpef da 80 euro
Sommario
3. Importo del Bonus IRPEF, redditi e periodo d’imposta
da co...
10. Pagamento del Bonus IRPEF e casi specifici
19. Oltre al Datore di Lavoro chi paga il Bonus IRPEF ?
25.Oops ! Eh il mio Bonus IRPEF ? Errori, requisiti
necessar...
34.Come recuperare il Bonus IRPEF
43.Ricapitolando
50.Formule, parametri, esempi e modello 770
61. Link utili
Importo del Bonus IRPEF, redditi e
periodo d’imposta da considerare
4. Importo del bonus e redditi da considerare
5. Importo del Bonus IRPEF
6. Categorie lavorative a cui spetta il Bonus
IRPEF
7. Il reddito del contribuente deve superare la
soglia della ...
8. Non vale per le pensioni !
9. Il Bonus Irpef vale solo per il 2014
Importo del bonus e redditi da
considerare
 Così come riportato nella tabella
seguente il bonus spetta a tutti i
lavoratori dipendenti e assimilati con un
reddito annuo lordo, al netto del
reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative
pertinenze, compreso fra gli 8.000 e i
24.000 €, mentre andrà a scendere fino
a scomparire per la fascia di reddito
compreso fra 24.001 e 26.000 €.
Importo del Bonus IRPEF
€0
Reddito  € 8.000
Cosiddetti incapienti, lavoratori le cui
detrazioni da lavoro dipendente sono
superiori oppure pari all’IRPEF lorda
dovuta
Reddito > € 8.000
ma  € 24.000
€ 640 (€ 80*8)
80 euro mensili dalla pusta paga di maggio
2014 e fino a quella di dicembre 2014
Reddito > € 24.000
ma  € 26.000
(€ 26.000 – Reddito complessivo) * € 640
2.000
Reddito > € 26.000
€0
Categorie lavorative a cui spetta
il Bonus IRPEF
 Il bonus spetta quindi ai
contribuenti che percepiscono:
1. redditi di lavoro dipendente di cui
all’art. 49, comma 1, del T.U.I.R.;
2. redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di cui all’art. 50,
comma 1, del T.U.I.R..
Il reddito del contribuente deve
superare la soglia della capienza
 Il contribuente deve avere un
reddito da lavoro dipendente
o assimilato che superi la
soglia della capienza, cioè le
detrazioni da lavoro
dipendente non devono
superare l’importo
dell’imposta Irpef. Non
influiscono nel calcolo
dell’imposta le detrazioni per
familiari a carico.
Non vale per le pensioni !
 Sempre il Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, articolo 1
comma 1-bis, richiamando
espressamente il TUIR,
articolo 49 comma 2 lettera
a), esclude i redditi da
pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati,
dal diritto a ricevere il
Bonus IRPEF.
Il Bonus Irpef vale solo per il 2014
 Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66,
"Decreto IRPEF",
articolo 1 comma 3:
Le disposizioni di cui
al comma 1 (credito
IRPEF) si applicano
per il solo periodo
d'imposta 2014.
Pagamento del Bonus IRPEF e casi
specifici
11. Chi paga il Bonus IRPEF ?
12. Il Bonus IRPEF non scatta sempre in automatico
13. Due o più rapporti di lavoro part-time
14. Diversi contratti a termine
15. Co.Co.Co / Co.Co.Pro
16. Per effetto di più redditi
17. Altri casi specifici
18. Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Chi paga il Bonus IRPEF ?
 Per percepire il bonus il
contribuente non deve fare
alcuna richiesta, in quanto
questo scatta in automatico
e il sostituto d’imposta è
tenuto a versarlo nel
momento in cui
quest’ultimo, dai calcoli
effettuati ritiene che il
contribuente ne abbia diritto.
Il Bonus IRPEF non scatta sempre
in automatico
 Vi sono
comunque casi
specifici in cui è
prevista una
richiesta scritta
da parte del
contribuente:
Due o più rapporti di lavoro parttime
1. nel caso di due o più
rapporti di lavoro parttime il contribuente che
ritenga di avere diritto al
bonus può comunicare
per iscritto ai suoi datori
di lavoro di avere diritto
al bonus e farsi versare
da solo uno dei titolari il
bonus;
Diversi contratti a termine
2. nel caso di diversi
contratti a termine
con diversi titolari il
contribuente può
chiedere all’ultimo
titolare il
conguaglio del
bonus spettante;
Co.Co.Co / Co.Co.Pro
3.
Lo stesso vale
per i lavoratori
con contratti
co.co.pro
oppure co.co.co
con più
committenti;
Per effetto di più redditi
4. nel caso in cui il
contribuente si accorga
che per effetto di più
redditi superi la soglia dei
24.000 o dei 26.000 €
deve comunicare al
proprio sostituto
d’imposta di non avere
diritto al bonus ed
eventualmente di voler
restituire la somma già
indebitamente percepita.
Altri casi specifici
 Casi specifici riguardano
inoltre:
1. colf e badanti, in questo
caso anche se il
lavoratore ha diritto al
bonus, il “datore di
lavoro” non essendo
sostituto d’imposta non
è tenuto a corrispondere
il bonus;
Percettori di prestazioni a
sostegno del reddito
2. i percettori di
prestazioni a sostegno
del reddito che per
effetto di reddito da
lavoro e prestazione
ritengono di superare la
soglia di capienza
possono comunicare
all’INPS o al datore di
lavoro di aver diritto al
bonus.
Oltre al Datore di Lavoro chi paga il
Bonus IRPEF ?
20.Oltre al Datore di Lavoro chi paga il Bonus IRPEF ?
21. INPS
22. Agenzia delle Entrate
23.Come pagare il Bonus IRPEF
24.Verifica del diritto per il contribuente al Bonus
IRPEF
Oltre al Datore di Lavoro chi paga
il Bonus IRPEF ?
Il bonus può essere
pagato, oltre che
dal datore di lavoro
in busta paga, dal
committente per i
co.co.pro. e
co.co.co.,
INPS
direttamente
dall’INPS per i
percettori di
prestazioni a
sostegno del
reddito,
Agenzia delle Entrate
 direttamente dal fisco:
nei casi in cui il
contribuente ha diritto al
bonus ma non lo ha
percepito durante
l’anno, come per
esempio per colf e
badanti, potrà chiederne
il conguaglio nella
dichiarazione dei redditi
2015.
Come pagare il Bonus IRPEF
 Il datore di lavoro o il
committente o qualunque
altro sostituto d’imposta, è
tenuto ad erogare
automaticamente il bonus
di 80 euro nel cedolino
paga senza che il
contribuente ne faccia
richiesta.
Verifica del diritto per il
contribuente al Bonus IRPEF
 Il compito, non poco
gravoso, di effettuare il
calcolo sulla base dei dati
in proprio possesso del
diritto per il contribuente
al Bonus IRPEF di 80 €,
spetta al Datore di
Lavoro.
Oops ! Eh il mio Bonus IRPEF ? Errori,
requisiti necessari, diritto e
responsabilità
26. Il Datore di Lavoro non ha inserito il Bonus nella
busta ...
27. Errore o dimenticanza del Datore di Lavoro
28. Errore programma paghe
29. Assenza dei requisiti necessari per avere il Bonus
IRPEF
30. Non ho incassato il Bonus IRPEF e ritengo di averne
però ...
31. Facoltà di ricalcolo da parte del Datore di Lavoro
32. Dichiarazione dei redditi 2015
33. La responsabilità è del contribuente

Il Datore di Lavoro non ha
inserito il Bonus nella busta paga
 Il mancato
inserimento del
Credito IRPEF di 80
€ in busta paga
può dipendere da
tre possibili cause:
Errore o dimenticanza del Datore
di Lavoro
1.
Errore o
dimenticanza
da parte del
Datore di
Lavoro, può
capitare;
Errore programma paghe
2. errore
nell’elaborazione
del cedolino (poco
probabile, visto
che i programma
paghe sono stati
impostati
appositamente);
Assenza dei requisiti necessari
per avere il Bonus IRPEF
3. oppure
nell’assenza, in
capo al lavoratore,
dei requisiti per i
quali si ha diritto al
bonus di 80 euro
(molto più
probabile).
Non ho incassato il Bonus IRPEF e
ritengo di averne però diritto
 Il contribuente che non ha
incassato il Bonus IRPEF e
ritiene di possedere i
requisiti necessari per
ottenerlo, può effettuare
una comunicazione al
datore di lavoro nella quale
richiede esplicitamente
l’erogazione del bonus,
Facoltà di ricalcolo da parte del
Datore di Lavoro
 assumendosi le
responsabilità
dell’erogazione, con
facoltà di ricalcolo delle
stesso nel conguaglio
fiscale di fine anno
(sempre ad opera del
datore di lavoro),
Dichiarazione dei redditi 2015
 o successivamente in
sede di presentazione
della dichiarazione dei
redditi, modello 730
2015 o Unico PF 2015
(in questo caso ad
opera del lavoratore
contribuente).
La responsabilità è del
contribuente
 Si ricorda che
l’unico
responsabile, di
fronte al Fisco, è il
lavoratore se ha
incassato un bonus
non spettante.
Come recuperare il Bonus IRPEF
35. Come recuperare il Bonus IRPEF
36. Codice tributo "1655«
37. Modello F24
38. Esempio relativo all’utilizzo del codice tributo "1655«
39. Compensazione
40. Ulteriore esempio di utilizzazione del codice tributo
"1655«
41. Credito non utilizzato in compensazione
42. Utilizzo del codice tributo «1655"
Come recuperare il Bonus IRPEF
 Al fine di consentire ai
sostituti d’imposta il
recupero delle somme
erogate ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge n. 66 del
2014, mediante l’istituto
della compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, è stato istituito uno
specifico codice tributo: il
"1655".
Codice tributo "1655"
 Con la risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice
tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei
sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Modello F24
 I sostituti d’imposta,
per il recupero del
credito erogato ai
lavoratori, si
avvarranno
esclusivamente del
modello di
pagamento F24.
Esempio relativo all’utilizzo del
codice tributo "1655"
 Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli
stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un
credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello
F24 andrà compilata nel modo seguente:
Compensazione
 I sostituti d’imposta
potranno utilizzare
l’importo corrispondente al
credito erogato per il
versamento, mediante
compensazione, di qualsiasi
importo a debito esposto
nel medesimo modello F24,
anche in sezioni diverse
dalla sezione Erario.
Ulteriore esempio di utilizzazione
del codice tributo "1655"
Credito non utilizzato in
compensazione
 L’eventuale credito
non utilizzato in
compensazione potrà
essere utilizzato nei
successivi versamenti
effettuati con il
modello di
pagamento F24.
Utilizzo del codice tributo «1655"
 In sede di compilazione del modello
di versamento F24 il codice tributo
è esposto nella sezione “Erario” in
corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a
credito compensati”, con
l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./ mese
rif.” e nel campo “anno di
riferimento”, del mese e dell’anno
in cui è avvenuta l’erogazione del
beneficio fiscale, rispettivamente
nel formato “00MM” e “AAAA”.
Ricapitolando
44. Ricapitolando
45. Redditi di lavoro dipendente e assimilati
46. Part-time, Collaborazione, CIG, Mobilità e
Disoccupazione
47. Fasce di reddito
48. Contribuenti capienti
49. A chi non spetta il Bonus IRPEF ?
Ricapitolando
 Il bonus non verrà erogato a
chi nel 2014 percepirà un
reddito inferiore agli 8000
euro.
 Spetterà per intero a chi
avrà un reddito compreso
tra 8000 e 24000 euro
 Riproporzionato, per i
redditi superiori a 24.000
euro ma inferiori ai 26000.
Redditi di lavoro dipendente e
assimilati
 Inoltre, verrà erogato solo
ai contribuenti che
percepiscono:
1.
redditi di lavoro
dipendente di cui all’art.
49, comma 1, del
T.U.I.R.;
2.
redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, di
cui all’art. 50, COMMA 1
del T.U.I.R..
Part-time, Collaborazione, CIG,
Mobilità e Disoccupazione
 In uguale misura:
1.
ai lavoratori parttime;
2.
ai lavoratori con
contratto di
collaborazione;
3.
ai lavoratori che
percepiscono cassa
integrazione,
indennità di mobilità
o disoccupazione.
Fasce di reddito
 Alle categorie lavorative
appena elencate, il
Bonus IRPEF, spetterà
solo se aventi un reddito
fra gli 8.000 ed i 24.000
euro oppure
riproporzionato se il
reddito supera i 24.000 e
resta entro i 26.000
euro.
Contribuenti capienti
 In ultimo, al fine di percepire il
Bonus IRPEF, sarà necessario
essere un contribuente capiente:
avere un reddito di lavoro
dipendente o assimilato a quello
di lavoro dipendente che superi la
soglia della capienza, cioè le
detrazioni da lavoro dipendente
non devono superare l’importo
dell’imposta Irpef.
A chi non spetta il Bonus IRPEF ?
 Non spetta:
1. ai titolari di partita iva;
2. ai pensionati (nemmeno
quelli con reddito
inferiore ai 24000 euro);
3. a redditi inferiori agli
8.000 e superiori ai
26.000 euro.
Formule, parametri, esempi e
modello 770
51. Formula per calcolare il Bonus IRPEF per i redditi < € 24...
52. Componente periodo
53. Calcolo del Bonus IPERF in base ai giorni lavorati
54. Esempio
55. Il Bonus IRPEF viene erogato solo per i contribuenti capi...
56. Imposta IRPEF da versare
57. Contribuente capiente !
58. Bonus IRPEF di € 373,48
59. Riassumendo
60.Modello 770
Formula per calcolare il Bonus
IRPEF per i redditi < € 24.000 ma
> € 26.000
[(26.000 – Y)] * 640 / 2000 = XBonus
 Dove:
1. 26.000 è il reddito annuo lordo massimo consentito ai fini del
calcolo del Bonus IRPEF;
2. Y è il reddito complessivo percepito nel 2014
3. 640 = (80€*8) 80 euro mensili dalla pusta paga di maggio
2014 e fino a quella di dicembre 2014;
4. 2000 è una costante.
Componente periodo
 Il bonus così calcolato va
riproporzionato “ in base al
periodo di paga”; e questo
cosa significa? In pratica viene
riproporzionato in base ai
giorni di detrazione quindi, se il
lavoratore lavora tutto l’anno,
avrà diritto al bonus in base
alla fascia di reddito come
sopra descritto.
Calcolo del Bonus IPERF in base ai
giorni lavorati
 Ma se lavora a tempo determinato o comunque lavorerà
solo parte del 2014, il bonus verrà riproporzionato in base ai
giorni di contratto e quindi sarà:
(XBonus/365)* giorni di contratto
Esempio
 Ad esempio, un dipendente assunto a
tempo determinato il 2/03/2014 e con
un contratto in scadenza il 30
settembre 2014 con un reddito
previsto di 10.500 euro avrebbe diritto
al bonus annuo di
((640/365)*213=373,48 euro che divisi
per i 7 mesi lavorati si traducono in
53,35 euro mensili. Dove 213 sono i
gironi totali lavorati.
Il Bonus IRPEF viene erogato solo
per i contribuenti capienti
 Questo bonus viene
erogato solo se c’è IRPEF
a debito al netto delle
detrazioni da lavoro
dipendente, cioè solo se il
dipendente paga IRPEF
dopo aver usufruito delle
detrazioni da lavoro
dipendente.
Imposta IRPEF da versare
 Tornando al nostro esempio,
l’imposta che il dipendente
dovrebbe versare è così calcolata:
((10.500*23%) - 1380)= 1035
• Dove 1380 sono le detrazioni da
lavoratore dipendente.
Contribuente capiente !
 In questo caso il dipendente riesce a beneficiare
del bonus perché l’imposta calcolata al
momento del conguaglio alla cessazione, è
maggiore delle detrazioni da lavoro
dipendente.
Bonus IRPEF di € 373,48
 Il dipendente arriva a pagare
di fatto un’imposta pari a
661,52 euro.
 Gli viene trattenuta
un’imposta di 1035 euro ma
riceve un credito IRPEF di
373,48
1035 – 373,48 = 661,52
Riassumendo
 Il decreto stabilisce un “bonus”
annuo riproporzionato in base ad
alcuni parametri che dipendono:
1. dal reddito annuo del 2014 (e
non il netto in busta paga),
2. dal periodo lavorato nello
stesso anno,
3. dall’eventuale esistenza di
imposta a debito.
Modello 770
 Il sostituto d’imposta dovrà
dichiarare, allo Stato, di aver
erogato l’entità dell’eventuale
Bonus IRPEF ai propri
dipendenti, presentando il
modello 770.
 Le istruzioni, sulle modalità di
compilazione del modello 770,
verranno rese note e comunque
in tempi tali che consentiranno
la regolare presentazione dello
stesso.
Link utili
62. Approfondimenti
63. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, "Decreto IRPEF«
64. Bonus di 80 €: circolare Agenzia delle Entrate
65. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e a...
66.Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e a...
67. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, - Circolare INPS
68.Codice tributo di recupero del Credito IRPEF
69.Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Approfondimenti
Per
approfondimenti
e ulteriori
informazioni
consultare i
seguenti link:
Decreto Legge 24 aprile 2014, n.
66, "Decreto IRPEF"
Bonus di 80 €: circolare Agenzia
delle Entrate
Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati
Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati
Decreto Legge 24 aprile 2014, n.
66, - Circolare INPS
Codice tributo di recupero del
Credito IRPEF
Testo Unico delle Imposte sui
Redditi
Scarica

Bonus Irpef da 80 euro: come si calcola