PROVINCIA DI BOLOGNA
Aspetti problematici nella
applicazione della normativa sulle a.p.s.
24 MAGGIO 2003
Avv. Marco Masi - Dott. Massimo Moscatelli
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
1
DIFFERENZE
Organizzazione di volontariato
o.d.v.
Associazione di
promozione sociale
a.p.s.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
2
O.D.V. E A.P.S.
LE FONTI
- Codice Civile artt. 12 e seguenti (O.D.V. e A.P.S.);
- Legge 266/91 (O.D.V.);
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 37/96 (O.D.V.);
- Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2436/96
(O.D.V.);
- Legge n. 383 del 7/12/2000 (A.P.S.);
- Legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002 (A.P.S.)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
3
ENTI CON FINALITA’ DI
INTERESSE PUBBLICO E SENZA
SCOPO DI LUCRO
(I° libro codice civile)
associazioni
riconosciute
fondazioni
comitati
non riconosciute
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
4
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
- atto costitutivo e statuto in forma pubblica
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- patrimonio adeguato allo scopo
- responsabilità limitata
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
- libertà di forma per atto costitutivo e statuto
- no iscrizione registro delle persone giuridiche
- fondo comune
- responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto
dell’associazione.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
5
RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DI CHI AGISCE PER
L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ART. 38 C.C.
“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente
le persone che hanno agito in nome e per conto
della associazione”.
- responsabilità di chi ha agito, no “dei soci” o del “direttivo”;
- responsabilità per fatto illecito degli ausiliari (art. 2049 c c.);
- se l’associazione svolge attività commerciale può fallire e con essa possono
fallire i soci illimitatamente responsabili (Cass. Civ. I Saz. 9589/93).
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
6
Procedura per l’attribuzione della personalità giuridica
(DPR 361/2000)
Regione
Prefettura
- se ambito attività sub-regionale
- se ambito attività ultra regionale
e materia compresa nel vecchio 117 Cost.
- se materia non compresa nel
vecchio 117 Cost.
DOMANDA
iscrizione nel registro delle persone giuridiche
(entro 120 gg.)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
7
RIC.
NO RIC.
ASSOCIAZIONE
Associazione
Associazione di
(art. 14 e seg. C.c.)
Promozione Sociale
(l. 383/00)
Organizzazione di volontariato (l. 266/91)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
8
ASSOCIAZIONE
Fine Mutualistico
A.P.S.
Fine Mutualistico e Solidaristico
O.D.V.
Fine Solidaristico
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
9
-DEFINIZIONE O.D.V.: "Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini
di solidarietà" (art. 2 legge 266/91).
-DEFINIZIONE A.P.S.:" Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati" (art. 2 legge 383/2000).
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
10
SOCI
solo persone Fisiche
O.D.V.
Soci Volontari
Non vi possono essere soci che
instaurano un rapporto patrimoniale
con l’associazione.
Persone fisiche e persone giuridiche
A.P.S.
Soci Volontari
Vi possono essere soci che in caso di
particolare necessità prestano la
propria attività a titolo di lavoro
autonomo o subordinato.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
11
VOLONTARI OCCASIONALI
Per grandi eventi le a.p.s. dell’Emilia Romagna
possono avvalersi di volontari non soci (art. 2 l.r.
34/2002)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
12
O.D.V. E A.P.S.
Attività retribuite / attività volontarie
Sia nelle O.d.v. che nelle a.p.s. devono essere prevalenti le
attività volontarie rispetto a quelle retribuite.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
13
ENTRATE
- O.D.V.
rimborsi spese
rimborsi spese
- A.P.S.
corrispettivi da soci
corrispettivi da terzi
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
14
ENTRATE DA CONVENZIONI
O.D.V.
A.P.S.
rimborsi derivanti da convenzioni
(art. 5 legge 266/91)
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati
(art. 4 legge 383/00)
- ammontare eventuale partecipazione
finanziaria dei contraenti;
- modalità di rimborso delle spese documentate
(art. 12 l.r. 34/02)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
15
PRINCIPI ORDINAMENTO INTERNO
O.D.V.
A.P.S.
- porta aperta
- porta aperta
- democraticità struttura
- democrazia
- elettività cariche
- uguaglianza diritti
- gratuità cariche
- elettività cariche
derogabili se particolare natura di
talune associazioni
(art. 3 l. 383/00 e art. 3 l.r. 34/02)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
16
REGISTRI
ODV
APS
(iscrivibili solo associazioni dotate di autonomia)
(iscrivibili anche mere articolazioni locali di
associazioni nazionali)
regionale
nazionale
provinciale
regionale
provinciale
comunale
incompatibilità
(art. 4 l.r. 34/02 e art. 3 l.r. 37/96)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
17
DISCIPLINA FISCALE
ODV
onlus di diritto
APS
onlus nei casi di cui all’art.
10 d.lgs 460/97
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
18
APS
Prevalenza attività di volontariato
art. 18 l. 383/00
(art. 3 comma 3 l.r. 34/02)
“ Le a.p.s. si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuità dei propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali”
Come si applica tale previsione ai coordinamenti e alle federazioni (associazioni
di persone giuridiche) di cui all’art. 2 ?
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
19
CONVENZIONE APS / P.A.
solo per gestione attività verso terzi
(art. 30 l. 383/00 e art. 12 l.r. 34/02)
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
20
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
EX L. n. 383/2000
ASPETTI FISCALI
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
21
STATUTO
La normativa tributaria vigente richiede previsioni statutarie di più ampia
portata rispetto al contenuto minimo degli statuti richiesto dalla L.
383/2000.
Nello statuto, ai sensi dell’art. 3 L. 383/2000, devono essere espressamente
previsti, tra l’altro:
• l’assenza di fini di lucro e indivisibilità di utili anche in forma
indiretta;
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
22
• principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dell’elettività delle cariche associative (salvo deroghe);
• l’obbligo di redazione ed approvazione di rendiconti economicofinanziari e le modalità di approvazione;
•l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
23
VINCOLI STATUTARI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI FISCALI ART. 111, co. 4 quinquies,
TUIR
Per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, le norme fiscali
prevalgano su quelle della L. 383/2000. Pertanto occorre
comunque prevedere nello statuto:
• Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, sentita
l’AUTHORITY;
•Disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa;
• non rivalutabilità della quota associativa.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
24
RISORSE ECONOMICHE ART. 4 L. 383
Le a.p.s. traggono le risorse economiche da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
25
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
26
Qualificazione ai fini tributari delle a.p.s.:
La L. 383 non introduce una nuova definizione di a.p.s..
Le a.p.s. rientrano pertanto tra gli enti non commerciali definiti dall’art. 87, lett.
c), TUIR quali enti:
“…….. diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
In via interpretativa il Ministero delle Finanze (Cir. n. 124/E del 12.05.1998) aveva
definito le a.p.s. in modo più restrittivo quali “associazioni che promuovono la
solidarietà e il volontariato attraverso lo svolgimento di attività culturali o
sportive al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio le le ACLI e
l’ARCI.”
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
27
Si applicano dunque gli artt. 108 e ss. TUIR, e pertanto il reddito
complessivo è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito:
a. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi;
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
28
• Per leventuale attività commerciale esercitata le a.p.s. hanno
l’obbligo di tenere la contabilità separata (art. 109);
•Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si
applicano le disposizioni di cui all’art. 77, commi 1 e 3-bis,
TUIR;
•Possono adottare il regime forfetario di cui alla Legge 398/91
per l’eventuale attività commerciale;
•Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo;
•Possono perdere la qualifica di ente non commerciale se
svolgono prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo d’imposta
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
29
In base all’art. 111, comma 3, TUIR:
• Per le associazioni religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
associati
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
30
DISPOSIZIONI FISCALI INTRODOTTE DALLA L.
383/2000
Prestazioni in favore dei familiari degli associati (art. 20)
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei
confronti dei familiari conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
31
DOCUMENTAZIONE CONTABILE OBBLIGATORIA
Le a.p.s. devono conservare per almeno tre anni con l’indicazione dei
soggetti eroganti la documentazione relativa:
•eredità, donazioni e legati;
•contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
•contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
•entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
ed inoltre la documentazione relativa alle:
• erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta
•N.B.: permane comunque l’obbligo di conservazione della
documentazione contabile ex art. 22, DPR 600/73 (31.12 del 4° anno da
quello di presentazione della dichiarazione) per sostituti d’imposta, chi
svolge attività
commerciali
raccolta
diMaggio
fondi.
Provincia di
Bologna - Avv. M.eMasi
- Dr. M. pubblica
Moscatelli - 24
2003
32
Imposta sugli intrattenimenti (art. 21)
Le quote e i contributi corrisposti alle a.p.s. non concorrono
alla formazione della base imponibile, ai fini dell’ISI.
Si segnalano alcune attività rilevanti ai fini ISI:
a. esecuzioni musicali e danze quando l’esecuzione
musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% della durata
della manifestazione;
b. utilizzazione di bigliardi ed apparecchi a gettone e
moneta, bowling, utilizzazione ludica di strumenti
multimediali ecc.;
Nel caso di cui al punto a) si applica l’ISI al 16% mentre in
quello di cui al punto b) l’aliquota è dell’8%.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
33
•Erogazioni liberali (art. 13 bis, lett. I - quarter DPR
917/86)
Per le persone fisiche e enti non commerciali
Sono detraibili dall’imposta lorda (IRPEF) le erogazioni liberali in denaro
per un importo non superiore al Lit. 4.000.000 pari ad euro 2.065,83
(detrazione pari al 19% di 4 milioni ora euro 2.065,83: quindi 392,51 euro
di risparmio di Irpef), a condizione che il versamento delle somme sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altre modalità che
potranno essere definite con D.M. idonee a consentire un controllo
dell’A.F.
Per le imprese
Deduzione dal reddito una somma pari a Lit. 3.000.000 (ora euro 1.549,37)
o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 65 - c) octies) Tuir). La
possibilità sembra si stata abrogata con Legge 289/02 art. 90, comma 9, a
far data dal 1.01.2003, che ha riformato il sistema sportivo dilettantistico.
Trattasi di un “refuso” redazionale della Legge 289/02 che speriamo possa
essere chiarito anche solo in sede interpretativa
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
34
Tributi locali (art. 23)
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria
competenza per le a.p.s.
•Attività turisti e ricettive (art. 31)
Le a.p.s. sono autorizzate ad esercitare tali attività. Ma l’articolo
della legge introduce una agevolazione di carattere amministrativo
più che fiscale in quanto a tal fine:
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (cosi come la
somministrazione di alimenti e bevande) non sono considerate
attività commerciali solo se svolte da a.p.s. le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es Arci
e Acli).
-In tutti gli altri casi anche se a.p.s. iscritte nei registri le suddette
attività hanno
rilevanza fiscale ai fini IIDD e IVA.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
35
ART. 16 L.R. N. 34/2002
destinazione d’uso delle sedi
e dei locali associativi
“1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le
relative
attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto
del Ministero per i lavori
pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), indipendentemente dalla destinazione
urbanistica.
2. La destinazione d’uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli
spazi”.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
36
O.N.L.U.S.
L. 460/97
LE CONSEGUENZE GIURIDICHE
La legge 460/97 disciplina il regime fiscale delle Onlus.
Per poterne usufruire i soggetti (che non sono Onlus di diritto) devono modificare i propri statuti prevedendo:
- lo svolgimento di attività in un settore determinato (ad es. sociale e socio sanitario);
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate (istituzionali, connesse e accessorie);
- la effettività del rapporto associativo e la partecipazione dei soci alle scelte fondamentali;
- un limite alla retribuzione degli amministratori;
- l’obbligo di reimpiegare gli utili nelle attività istituzionali;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altra ONLUS sentita l’Autority ;
- l’obbligo di usare l’acronimo ONLUS.
°°°°°°°
N.B.: - le associazioni di volontariato, le o.n.g. e le cooperative sociali sono Onlus di diritto;
- per le fondazioni non sono necessarie regole democratiche;
- gli enti ecclesiastici godono di una disciplina a sé stante.
Provincia di Bologna - Avv. M. Masi - Dr. M. Moscatelli - 24 Maggio 2003
37
Scarica

Interventi Avv. Marco Masi e Dott. Massimo Moscatelli