Libro Unico
del Lavoro
Gestione
del
nasce
da una esigenza di semplificazione
in materia di tenuta dei documenti
di lavoro.
I CARDINI
Personale
La tenuta
Il luogo
Edizione:SMA
L'esibizione
La conservazione
i libri paga e matricola e gli altri libri
obbligatori dell'impresa
sostituiti
dal “ libro unico del lavoro “
istituito con gli articoli:
39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133)
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – circ. n. 20/21.08.2008
Nota: INAIL 25.08.2008 – 6792
SMA
Libro unico del lavoro:
Vidimazione - precisazioni
Il decreto ministeriale di attuazione del “ Libro unico del lavoro “ individua l'Inail
come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione, anche nel caso quindi dei
datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti (es. i datori
di lavoro agricoli presso l'Inps).
A tale riguardo, è stato
inoltrato quesito sia da
INAIL
Tale operatività allo stato è
impossibile per l’Istituto che
non possiede una Banca dati
di detti soggetti.
INPS
Direzione Generale per l’attività ispettiva
del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Apposite istruzioni verranno impartite sull’argomento una volta acquisito il parere dal
competente Ministero, al quale è stata rappresentata anche l’opportunità di mantenere
l’attuale sistema di vidimazione presso L’INPS (datori di lavoro agricoli) e presso l’IPSEMA
(datori di lavoro marittimi) durante il periodo transitorio (fino al periodo di paga relativo
al mese di dicembre 2008 e, quindi fino al 16 gennaio 2009).
Nota: INAIL 04.09.2008 - 6992
SMA
Libro unico del lavoro
Soggetti obbligati
all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati
di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo,
dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro
domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo.
Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società
cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti
di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del
coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le
società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti.
Esentate
le pubbliche amministrazioni, che provvedono alle registrazioni
con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.
SMA
Libro unico del lavoro: la tenuta
Sono tre le modalità indicate per tenere il “ Libro unico del lavoro “
1
La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo:
ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di
essere messo in uso, dall'INAIL; in alternativa, può essere numerato e vidimato
durante la stampa da soggetti autorizzati dall'INAIL.
2
La seconda prevede la stampa laser: è però necessaria l'autorizzazione
preventiva dell'INAIL.
3
La terza prevede l'elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione
automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione
né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla DPL.
Il datore di lavoro è tenuto ad istituire e tenere un ed unico libro, anche
in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito
aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
Nota: INAIL 10.09.2008 - 7095
SMA
Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro:
1 - Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo
• con preventiva numerazione dei fogli mobili e vidimazione a cura delle
Sedi INAIL.
In tale caso, il Libro unico del lavoro, prima di essere messo in uso, deve essere
numerato in ogni pagina e vidimato presso una qualsiasi Sede dell’Istituto dai
Funzionari a ciò incaricati.
• con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall’INAIL,
in sede di stampa del modulo continuo
In tali casi gli Utenti (datori di lavoro, consulenti del lavoro, professionisti e gli altri
soggetti abilitati) debbono presentare all’INAIL una richiesta di autorizzazione in
fase di stampa tipografica del tracciato dei moduli da utilizzare.
A decorrere dal 16 Gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio),
la vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione
Rapporto assicurativo (GRA) esclusivamente con riferimento al “Codice Cliente”
e non più alla posizione assicurativa Territoriale (PAT), secondo le istruzioni
tecniche che verranno impartite con successiva nota.
SMA
Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro:
2 - “ STAMPA LASER “
Per questo sistema di tenuta del libro unico del lavoro, è prevista una iniziale
richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa.
Tutti i soggetti autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser sono tenuti
al rispetto delle seguenti condizioni:
• la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato;
• il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di
ogni foglio;
• su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della
pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione
e il codice della Sede INAIL che ha rilasciato l’autorizzazione.
Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre
il prospetto riepilogativo mensile delle retribuzioni, nonché l’obbligo
di inoltrare alla Sede INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.
SMA
Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro:
2 - “ STAMPA LASER “
Modello richiesta
di autorizzazione
Notifica provvedimento
autorizzazione
SMA
Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro:
3 - “ Supporti magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati “
Il Libro unico del lavoro può essere tenuto con modalità informatiche e
precisamente:
• su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate.
Il documento informatico deve avere la forma di documento statico non modificabile
e deve essere emesso, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e
l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.
• con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscono la consultabilità
dei dati in ogni momento, l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità
cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal
Codice dell’Amministrazione digitale.
Queste modalità informatiche di tenuta del Libro unico del lavoro sono
sottratte all’obbligo di vidimazione e di autorizzazione da parte dell’INAIL.
Prevista la comunicazione alla DPL prima della messa in uso.
SMA
Libro unico del lavoro
• Nome e cognome
Le registrazioni
• Codice fiscale
• Qualifica e livello di inquadramento
• Retribuzione base
• Anzianità di servizio
• Posizione assicurativa e previdenziale
• Somme e valori erogati dal datore di lavoro, compresi i rimborsospese
• Trattenute effettuate a qualsiasi titolo
• Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificamente
• Il calendario delle presenze con l’evidenza delle ore di straordinario, le assenze
a qualsiasi titolo anche se non retribuite
• Per i lavoratori a domicilio dovranno essere evidenziate data e ora di consegna
e riconsegna del lavoro e descrizione dello stesso e specifica annotazione della
quantità e qualità del lavoro eseguito.
Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire per ciascun mese di
riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo, possono essere oggetto di registrazione
differita i soli dati variabili retributivi.
SMA
Libro unico del lavoro
I dati sono gli stessi già contenuti
in un normale cedolino paga
quelli anagrafici
le somme in danaro o in natura
le relative trattenute
Il “ Libro unico del lavoro ” ha la funzione di
documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato
effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli
organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.
un calendario delle presenze, da cui
risulti, per ogni giorno, il numero di
ore di lavoro (o la presenza per i
mensilizzati) e di assenze effettuate
da ciascun lavoratore subordinato.
SMA
Libro unico del lavoro:
Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro
e soggetti autorizzati
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1,
commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad
adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro
per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella
lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, al l'INAIL con la prima richiesta di
autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice
fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni
dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro
e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di
lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).
SMA
Libro unico del lavoro:
Luogo
Il libro unico è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o,
in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di
assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle
altre piccole imprese anche cooperative.
L'esibizione
Il datore di lavoro deve esibire tempestivamente il libro unico agli organi
di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, se si tratta di sede stabile
di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le attività mobili o
itineranti, il datore che detiene il libro presso la sede legale lo deve esibire
entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza.
SMA
Libro unico del lavoro:
“ Obbligo di conservazione “
Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro
per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di
custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di protezione dei dati personali.
L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di
lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione
di cui all'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle
disposizioni del presente decreto.
SMA
Libro unico del lavoro
“ Il regime transitorio “
In via transitoria, a decorrere dal 18 agosto 2008 e fino al periodo di paga
relativo al mese di dicembre 2008 e quindi fino al 16 gennaio 2009, i datori
di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro
unico del lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga e
presenze, secondo le disposizioni attuali.
A decorrere dal 18 agosto 2008, le Sedi territoriali dell’Istituto
non debbono più vidimare il libro matricola, in quanto abrogato.
Pertanto, durante il periodo transitorio, le Sedi dell’Istituto provvedono,
per tutte le aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova
Istituzione), alla vidimazione del libro paga e presenze.
Nota: INAIL 19.09.2008 - 7357
SMA
Assunzione lavoratore - modalità
Dal 1° marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni per
via informatica ovvero mediante i servizi informatici messi a disposizione,
con standard omogenei, dalle Regioni e Province Autonome (DM 30.10.07).
L'elenco dei servizi informatici e le modalità di accreditamento di ciascun
sistema sono reperibili alla sezione del sito dedicata www.lavoro.gov.it/co.
I soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione di assunzione,
previo accreditamento al sistema informatico di competenza
(quello della Regione ove è ubicata la sede di lavoro),
attraverso i moduli di comunicazione
Unificato-Lav, Unificato-Somm
e Unificato Urg.
La comunicazione data attraverso i sistemi informatici viene protocollata e
contrassegnata da un codice univoco, è valida ai fini dell’obbligo di comunicazione
e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.
SMA
Assunzione lavoratore - oggetto
L'obbligo di comunicazione vige nel caso di instaurazione
di (DL 510/1996, art. 9 bis, convertito dalla L. 608/1996, c. 2,
modificato da 296/2006, art. 1, comma 1180):
• rapporto di lavoro subordinato
• collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità
del lavoro a progetto
• rapporto di lavoro con un socio lavoratore di cooperativa
• associazione in partecipazione con apporto lavorativo
• tirocinio di formazione e orientamento finalizzato all'inserimento
lavorativo e ogni altro tipo di esperienza assimilabile
Assunzione lavoratore - accentramento
La procedura di accentramento delle comunicazioni consente ai datori di lavoro
e ai soggetti abilitati, che operano su due o più regioni, di utilizzare un solo
Sistema informatico regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie,
indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.
Possono chiedere l'accentramento:
i datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi,
hanno la possibilità di accentrare l‘invio delle comunicazioni presso uno dei
servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro;
i soggetti abilitati possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio
informatico regionale ove è ubicata la sede legale
le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni
attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove
è ubicata una delle loro sedi operative
L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti il contratto di apprendistato (che deve
essere effettuata secondo le modalità previste da ciascuna Regione di competenza) e soggetti obbligati e
abilitati che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto la Provincia non ha
ancora aderito alla norma.
SMA
Assunzione lavoratore - efficacia
Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di comunicazione nei confronti di:
• Direzione regionale e provinciale del lavoro
• Inps
• Inail
• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive
• Prefettura, in caso di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro
con lavoratori extracomunitari, ai sensi del TU n. 286/1998, art. 22, c. 7,
come modificato dalla L. 189/2002 e dal Dpr 39/1999
In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante
in Italia è necessario trasmettere il nuovo contratto di soggiorno allo Sportello Unico,
al fine di attestare la condizione alloggiativa e la responsabilità del pagamento delle
spese di rientro in patria del lavoratore (Circolare 29 gennaio 2008 n. 465)
SMA
Assunzione lavoratore edile – ulteriori adempimenti
Dal 1° ottobre 2006 permane l'obbligo, per il datore di lavoro edile,
di munire i lavoratori, compresi gli autonomi, di tesserino di riconoscimento
completo di generalità, nominativo del datore di lavoro e fotografia
del lavoratore; il tesserino deve essere esposto da ogni lavoratore
(Legge 248/2006, art. 36 bis comma 3 e 4).
Le imprese edili con meno di 10 dipendenti possono ovviare a tale
norma annotando giornalmente le generalità dei lavoratori,
compresi quelli autonomi, su un apposito registro di cantiere,
vidimato dalla D.P.L. del lavoro territorialmente competente;
tale registro dovrà essere conservato sul luogo di lavoro.
SMA
Assunzione lavoratore - termine
La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
Il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a
quello dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro ( circ. 07.01.2007)
In deroga sono ammesse due ipotesi
(Circolare ministeriale 14 febbraio 2007)
1
2
assunzione d'urgenza connessa ad esigenze produttive: la comunicazione può
essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro,
salvo l'invio, entro il giorno antecedente, della comunicazione sintetica
provvisoria contenente la data di inizio della prestazione, le generalità del
Lavoratore e del Datore Lavoro
assunzione per causa di forza maggiore: quando l'evento è di natura
imprevedibile tale da essere impossibile la previsione nel giorno precedente e
improcrastinabile l'assunzione. In questo caso non vi è l'obbligo di una
comunicazione preventiva sintetica, ma occorre procedere nel primo giorno
utile successivo all'assunzione
SMA
Sistema informatico in “ Tilt “
assunzioni
In caso di malfunzionamento, il soggetto obbligato può adempiere all’obbligo
inviando, nei termini di legge, una comunicazione d’urgenza utilizzando il
modulo Unificato Urg ad un numero fax server nazionale (848 800 131).
Permane l’obbligo di effettuare la comunicazione
completa per via telematica entro il primo giorno utile.
L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare:
1
2
Il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato
Oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico
di quest’ultimo.
Nel primo caso l’anomalia dovrà essere attestata
dall’amministrazione ricevente.
Mentre nel secondo dovrà essere cura dell’utente
interessato documentar le cause del non funzionamento.
SMA
Nuova dichiarazione di assunzione
All'atto dell'assunzione, i datori di lavoro pubblici
e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori:
copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro
(D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, c. 5, convertito in Legge n. 133
del 6 agosto 2008; D.M. 9 luglio 2008)
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
(D.Lgs n. 181/2000, art. 4-bis, c. 2, come modificato dal D.L. 112/2008,
art. 40, c. 2)
Consegnando copia della comunicazione il datore di lavoro adempie anche l'obbligo di
informazione su alcuni elementi del contratto (D. Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997).
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il D.L. consegni al lavoratore, prima dell'inizio
delle attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte
le informazioni dovute ai sensi del D.Lgs. 152/1997 (D.L. 112/08, art. 40, comma 2).
Non sussiste più l'obbligo di tenere il libretto di lavoro del lavoratore assunto, poiché
il D. Lgs. n. 297/2002 ha abrogato la legge che lo istituiva (Legge 10 gennaio 1935, n. 112).
SMA
… nuova dichiarazione di assunzione
La nuova disciplina comporta
anche un'importante conseguenza
sulla lotta al lavoro sommerso:
essendo venuto meno l'obbligo di tenere il libro
matricola e di iscrivere preventivamente, prima
dell'immissione al lavoro, i lavoratori occupati
nei documenti di lavoro,
il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un
impiego lavorativo in nero solo sulla effettuazione della comunicazione
obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla L. 296/2006.
In caso di ispezione, i funzionari preposti inviteranno il datore di lavoro a fornire
prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro, e successivamente l'esibizione del libro unico del lavoro.
SMA
Denuncia nominativa
soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani
I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:
• collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
• coadiuvanti delle imprese commerciali
• soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia
nominativa all'INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non
siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all'art. 9-bis,
c. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.
Al momento la denuncia nominativa
può essere presentata a mezzo fax
L'obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18.08.2008 (DM 9.07.08).
Nota: INAIL 25.08.2008 - 6793
SMA
Denuncia nominativa
assicurati
soci
collaboratori
coadiuvanti artigiani
e non artigiani
SMA
Nuove modalità di ispezione
La nuova ispezione si concentrerà su tre distinti momenti:
a)
L’accesso ispettivo in cui l’obiettivo unico ed esclusivo è la tutela
del lavoro regolare e sicuro, quindi al contrasto al lavoro sommerso
e a quello illegale;
b)
Le verifiche postume, le quali completeranno l’ispezione mediante
gli esami e le analisi documentali;
c)
La definizione dell’accertamento, momento focale e culminante
dell’attività ispettiva nel quale si determina la notificazione
dell’illecito amministrativo.
Particolare rilievo assume il “ primo accesso “ per il quale il Ministero del lavoro
emanerà a breve apposito modello universale di verbale e per il quale, pertanto,
verranno dettate apposite istruzioni.
Nota: INAIL 08.09.2008 - 7081
SMA
L’Organo di vigilanza
All’accesso nel luogo di lavoro
l’Ispettore
PROVVEDE
all’acquisizione delle informazioni da
parte dei soggetti trovati intenti al lavoro
REDIGE
Un “ VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO “
nel quale identifica, anche con documento di identità, i lavoratori;
indica le mansioni, operazioni e attività svolte; dà conto di eventuali
modalità e/o utilizzo di dispositivi individuali di sicurezza (DPI).
SMA
… L’Organo di vigilanza
l’Ispettore
INVITA
il Datore di Lavoro a provare l’avvenuta
comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro
CHIEDE
Al Datore di Lavoro o al Consulente del lavoro
o Al Servizio di Associazione di Categoria
l’esibizione del “ Libro unico del lavoro “
post regime transitorio - altrimenti libro matricola e paga
Se i lavoratori risultano occupati in assenza di comunicazione preventiva,
non vi è annotazione nel “ Libro unico del lavoro “, né è possibile rilevare
da altri adempimenti obbligatori precedenti la volontà di non occultare
i rapporti di lavoro, si “ CONTESTA “ l’illecito impiego sommerso e
sussistendone le condizioni si sospende l’attività dell’impresa
SMA
Sanzioni - libro unico del lavoro
La Legge 133/2008 specifica che sono oggetto di sanzione le omesse e infedeli
registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi,
previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo
rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte
ipotesi di violazione:
1. una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati);
2. una di tipo commissivo (i dati sono registrati non corrispondenti al vero).
A integrare la condotta concorre l’omissione o l’infedeltà nella registrazione
di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati
alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro,
senza che la violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o
infedelmente trascritto.
La sanzione pecuniaria amministrativa è distinta in base alla gravità della
condotta, sulla scorta del numero di lavoratori interessati dalle omesse o infedeli
registrazioni sostanziali:
• fino a dieci lavoratori l’importo della sanzione da da 150 a 1.500 euro;
• da undici lavoratori in su va da 500 a 3.000 euro.
SMA
… sanzioni - libro unico del lavoro
Competenti a constatare e contestare gli illeciti Amministrativi relativi agli
obblighi di istituzione, tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del Libro
unico del lavoro, nonché alla conseguente irrogazione delle sanzione pecuniarie
amministrative, sono tutti gli Organi di Vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza sociale.
Il datore di lavoro non può essere punito per gli errori
di carattere meramente materiale o formale e per le omesse
registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali.
Non sono punibili le condotte dovute ad incertezze interpretative
su modifiche legislative, amministrative o contrattuali ….…o per
la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni
di lavoro rese (es. straordinari giornalieri e settimanali)
SMA
… sanzioni - libro unico del lavoro
SMA
… sanzioni - libro unico del lavoro
SMA
… sanzioni - libro unico del lavoro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 30.10.2008
Nota: INAIL 03.11.2008 - 8362
SMA
I contenuti del presente lavoro ha una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U.
Riferimenti normativi
Decreto legge 25 giugno 2008 , n. 112 convertito con modificazioni nella
Legge n. 133/2008
Art. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
DM 30 ottobre 2002
“ Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola “
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro
archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Legge 11 gennaio 1979 n. 12
Art. 1 - Esercizio della professione di consulente del lavoro
Legge 30 aprile 1969, n. 153
Art. 42 – conservazione dei libri matricola e paga
DPR n. 1124 del 30 giugno 1965
artt. 20,21,25,e 26 (istituzione libri paga e matricola
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
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Il Libro unico del lavoro