IMPERO E CITTA’
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
In nome del Signore e del Salvatore nostro
Gesù Cristo. Io Daiberto, sebbene indegno
per provvidenza divina vescovo dei Pisani, con
accanto a me in qualità di soci gli uomini forti
e saggi Pietro visconte, Rolando e Stefano,
Guinezone, Mariniano e Alberto, considerando
l'antica pestilenza della superbia della città
di Pisa, dove accadevano quotidianamente
numerosissimi omicidi, spergiuri e incesti,
principalmente in occasione della distruzione
di domus, e altri numerosi delitti, ……………….
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
col consenso degli uomini suddetti, stabilisco
e impongo fermamente a tutti gli abitanti di
Pisa, dei borgi e di Chinzica, in nome del
giuramento che avete fatto, che nessuno
impedisca ad altri in alcun modo di costruire
o restaurare una domus alta come la torre di
Stefano figlio di Baldovino e di Lamberto; per
quelli che abitano a Chinzica, alta come la
torre più alta di Guinizone figlio di Gontolino,
né impedisca di farlo con qualche malvagia
intenzione sul terreno di sua proprietà o che
tiene come suo,
Lodo delle torri
dell'arcivescovo Daiberto - Pisa 1090
eccetto che colui, che vuole impedire
che ciò sia fatto, possa mostrare che
il terreno è suo e non di colui che lo
tiene, ed eccetto ai capi del ponte. E
in terra ecclesiastica nessuno impedisca
di costruire una domus alle altezze
stabilite. (..)
L’invenzione del comune e
dell’autonomia




L’associazione dei cittadini è fondata sul contratto
rafforzato dal giuramento e rinnovato ogni anno tra
cittadini e loro rappresentanti
L’assemblea è titolare del potere normativo
Il potere esecutivo, quello militare e la giustizia del
comune sono esercitati da ufficiali eletti dall’assemblea
Le cariche sono temporanee e soggette a giudizio di
sindacato alla scadenza del mandato
Fin dal 1119
l’imperatore Enrico V contrappone


Ius civile est omnibus commune
Ius consuetudinarium non autem legitimum
Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da
Federico I di Svevia tra il 1154 e il 1158
con la consulenza dei 4 dottori

Regaliae sunt haec: ….. Iudices vero et
locorum defensores vel quicumque
magistratus ab imperatore vel eius
potestate constituti seu confirmati

Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem
est et omnes iudices a principe administrationem
accipere debent et iusiurandum prestare quale a lege
constitutum est (Nov. 8)
Le costituzioni pubblicate a Roncaglia da
Federico I di Svevia
tra il 1154 e il 1158
Hac edictali:



differenza tra associazioni giurate fedeli
all’Impero (coniurationes) e associazioni giurate
nemiche dell’Impero (conventiculae)
Le ingiurie e i furti siano puniti secondo la legge
Giudici, ufficiali locali e magistrati siano designati
o confermati dall’imperatore o da suo delegato
Il costituto dell’uso di Pisa del
1155-1160



Prototipo normativo di un’associazione che
cercava di “giustificare” la propria struttura
organizzativa
Tecnica di legislazione inventata per risolvere il
conflitto tra la piena riaffermazione della
sovranità imperiale e l’autonomia cittadina
Dottrina e prassi del diritto
Constituto di Pisa
- le fonti -

Le norme scritte (statuta in scriptis redacta)
sono state chiamate Constituta, per indicare che
sono state formate da molti (a compluribus
statuta) e anche accettate e confermate dalla
città.
Constituto di Pisa
- le fonti 
La città di Pisa che da tempi molto remoti vive
secondo la legge longobarda, pur avendo
conservato alcuni istituti la legge longobarda, e
giudica secondo quelle leggi nei giudizi [detti]
della Legge (sub iudicio Legis), per effetto dei
rapporti che intrattiene con diversi popoli sparsi
nelle diverse parti del mondo si è formata ed ha
elaborato (meruit- ha meritato) consuetudini non
scritte.
Problemi del diritto consuetudinario
secondo il costituto di Pisa

I giudici (non giudicano uniformemente), ma per le
differenze nella conoscenza della scienza e degli
strumenti del diritto (ex diversitate scientie) e per quelle di
carattere soggettivo (intellectus) nel passare del tempo
giudicano diversamente sugli stessi negozi o su negozi
simili e pronunciano sentenze del tutto differenti tra di
loro
Costituto di Pisa
- la redazione degli usi 
A questo scopo i Pisani hanno eletto noi e prima
di noi moltissimi altri cittadini esperti di diritto
(sapientes civitatis) per fare sotto giuramento (sub
sacramento) quanto è stato detto, per correggere
quel che c’è da correggere, e per redigere tutto in
iscritto dopo aver distinto i diritti e le azioni
(causas et questiones) fondati sulle consuetudini da
quelli fondati sulle leggi.
I giudici competenti per le questioni fondate
sulla consuetudine

Per giudicare i casi regolati da queste consuetudini (super
quas), [la città] ha istituito giudici eletti annualmente e
chiamati previsori (previsores), affinché, fondandosi
sull’equità (ex equitate) e in vista della prosperità, della
giustizia, dell’onore e della tutela della città, giudichino
secondo la consuetudine (in consuetudinibus previderent), sia
a favore dei cittadini, che degli stranieri e degli stranieri
in transito e per tutti senza distinzione di origine,
nazionalità e legge (universaliter).
Quale efficacia ha la consuetudine contraria
alla legge?
Le consuetudini secondo la scientia iuris



Irnerio (nel 1116 al seguito di
Enrico V)
Martino
Piacentino (1160)
E’ illecita qualsiasi consuetudine
contraria alla legge

Bulgaro (1140)
Ad C. 8,52(53) (quae sit longa
consuetudo, l. consuetudinis
ususque)



Le conuetudini generali abrogano le
leggi
Le consuetudini particolari possono
derogarvi purché formate ex certa
scientia e non fondate sull’errore
La patientia anche tacita
dell’imperatore sana la
consuetudine contra legem.
Convenzione tra Federico I e i Pisani
6 aprile 1162
Federico I concede che i cittadini Pisani, gli abitanti del loro
territorio e tutti i loro beni (res) siano liberi.Che si reggano
liberamente secondo la loro volontà (libere,sicut eis placuerit) con
magistrature e persone da loro scelte (consoli, giudici, podestà).
La città di Pisa abbia piena giurisdizione, potere di fare giustizia
civile e criminale, di istituire tutori e mundoaldi e tutto quanto il
giudice ordinario o un magistrato delegato dall’imperatore può
fare validamente ed efficacemente nei confronti dei suoi soggetti
e dei suoi beni
Convenzione tra Federico I e i Genovesi 9
giugno 1162

Federico I dona e concede in feudum ai consoli al
comune di Genova il libero potere di eleggersi e
confermare i loro consoli che abbiano il potere di fare
giustizia e di punire i reati nella città e nel contado in
buona fede, secondo la legge (legitime) e secondo le
consuetudini della città (secundum bonos mores ipsius
civitatis). E ad essi non imponiamo alcun potere
superiore
1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
1)
Giuro che aiuterò Venezia, il castello e i
sobborghi di Verona, Vicenza, Padova, Treviso,
Ferrara, Bologna e Cremona, Brescia, Bergamo,
Milano e Piacenza, Lodi, Parma Mantova e Como e
tutti gli uomini e le comunità loro alleate (in concordia)
e tutti gli altri che hanno stipulato con noi un
giuramento di alleanza contro chiunque ci arrechi
guerra o danni.
 2) …………….

1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
 1)
……….
 2)
Non tradirò gli alleati e se sarò a
conoscenza di qualche cospirazione appena
mi sarà possibile ne darò comunicazione
nell’assemblea
 3) ……………………………………
1168 marzo – aprile
Le città della Lega, dopo l’adesione di Como, rinnovano il
giuramento dei patti
3)
Farò prestare giuramento a tutti i cittadini
maschi di età compresa tra i quattordici e i
sessant’anni eccettuati religiosi, monaci, muti e ciechi
 4)
Qualunque cosa sarà decisa a maggioranza
dei voti dei Rettori delle città alleate osserverò in
buona fede e senza frode.

Delibere del consiglio dei rettori della Lega
5 maggio 1168
Decisero che
…..Nessuna città o individuo avrebbe potuto costruire
una fortezza nel territorio (iurisdictio) di un’altra città,
senza il consenso di quest’ultima e senza che ciò
fosse stato concordato in un trattato apposito
….. Che i ricorsi in appello all’imperatore Federico
fossero nulli
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’autonomia

Noi Federico, imperatore dei Romani. ed Enrico
figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre
a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le
vostre consuetudini sia nella città, sia sul terriorio
extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello
e nel distretto suburbano e nelle altre città, luoghi e
persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nella
città voi possiate avere tutte queste cose come finora
le avete possedute o le possedete sul territorio extraurbano
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’autonomia

applicherete senza alcuna contraddizione tutte le
consuetudini che da antica data avete applicato o che
applicate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui
ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data
siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento
degli uomini per formare l'esercito, sulla
fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione
sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie,
dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che
riguardano l'interesse delle città.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
i consoli

8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato
per privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli
sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il
consolato, lo ricevano da lui, come erano soliti
riceverlo. Negli altri casi ciascuna città ottenga da
Noi il consolato. Negli anni successivi, appena
saranno eletti i consoli nelle singole città, essi
ricevano l'investitura dal nostro rappresentante che si
trova nella città o nell'episcopato, e ciò avvenga per
cinque anni;
Pace di Costanza (1183 d.C.)
i consoli
8) ………
finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio
rappresentante alla nostra presenza per ricevere
l'investitura. Così ci si comporterà in seguito cioè,
terminati i quinquenni le città ricevano da Noi
l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio
essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal
nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in
Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La
medesima procedura sarà osservata con il nostro
successore e tutte le investiture avverranno
gratuitamente.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
giuramento di fedeltà
11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere
il consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi.
12) I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e
prestino giuramento come vassalli; tutti gli altri, dai
quindici anni fino ai settanta, giureranno fedeltà come
cittadini, a meno che siano persone a cui possa e
debba essere condonato, senza frode, il giuramento.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
la giustizia
 4)
Se qualcuno avrà presentato
alla nostra Maestà una pretesa,
che riguarda sia la città che il
territorio extra-urbano,
respingeremo il ricorso ed
imporremo al ricorrente un
silenzio perpetuo.
Pace di Costanza (1183 d.C.)
l’appello

10) Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se
si supererà la somma di 25 lire imperiali fatti salvi il diritto
e gli usi della Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non
sarà obbligatorio recarsi in Germania, ma Noi terremo un
nostro rappresentante nella città o nel territorio
dell'episcopato che istruisca la causa di appello e giuri che
in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza
secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal
ricorso o dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno
che non si presenti un giusto impedimento o non intervenga
il consenso di entrambe le parti.
lex municipalis, idest
consuetudo municipalis

Secondo l’interpretazione di due Glossatori, la legge
cittadina è, sotto il profilo delle fonti del diritto,
assimilabile alla consuetudine

Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del
Codice)*
 Azzone (…1190- 1229/39)
Il diritto delle autononomie cittadine
dalla categoria della consuetudine
a quella dello statuto



1.
2.
3.
Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non
prevista dal diritto romano giustinianeo
Titolare del potere normativo nella città e nelle
comunità minori è l’assemblea, che può delegarlo
a propri rappresentanti
Fonti dello statuto:
Consuetudini
Delibere delle assemblee cittadine
Talvolta frammenti degli corpus iuris (ad es. nei
costituti di Pisa: l. placuit)
Scarica

Diapositiva 1 - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno