Tecnica Amministrativa
Modulo II
Lezione n.4 del 21/12/2009
Lo scambio economico ed il suo
contesto
UNITA’ n. 2
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
MOMENTO IMPOSITIVO
tempo in cui un’operazione di vendita viene effettuata e sorge l’obbligazione tributaria.
Per la Vendita di Merci  sorge all’atto della consegna o spedizione.
Per le Prestazioni di servizio sorge all’atto del pagamento.
FATTURAZIONE IMMEDIATA
La FATTURA (documento che attesta l’esecuzione del contratto di vendita) viene emessa nel momento in cui viene
effettuata la consegna o la spedizione
FATTURAZIONE DIFFERITA
La fattura viene emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o della spedizione delle merci
DOCUMENTO DI TRASPORTO O DI CONSEGNA
Viene emesso dall’impresa venditrice prima della consegna o dell’inizio del trasporto (fatt.differita che conterrà numero
documento e data ).
Redatto secondo schema libero senza vincoli di forma.
Elementi obbligatori:
Data consegna/spedizione merce, dati identificativi venditore, dati identificativi
compratore,dati identificativi eventuale trasportatore, descrizione della
natura/qualità/quantità merce, Numero Progressivo.
Redatto in due esemplari:originale al compratore, copia al venditore.
Periodo conservazione documento: 10 anni
Non ha carattere accompagnatorio delle merci viaggianti.
La fattura
La fattura è il principale documento della vendita.
Redatta dall’impresa venditrice, attesta l’esecuzione del contratto di vendita ed il diritto a
riscuoterne il prezzo.
Emissione obbligatoria.
Può essere:
1) Cartacea: emessi 2 esemplari, originale al compratore, copia al venditore
2) Elettronica: è necessario l’accordo dei contraenti nonché l’adozione di opportune tecniche
informatiche di emissione e di trasmissione on-line.
Svolge importanti funzioni :informa il compratore dell’avvenuta esecuzione, richiama le
condizioni contrattuali,precisa il prezzo della merce venduta e dei servizi forniti,
documenta l’operazione di vendita secondo quanto stabilisce dalla legge civile e
documenta l’operazione ai fini fiscali.
Si svolge in due momenti successivi:
1)
Formazione della fattura  in duplice esemplare da parte del venditore
2)
Emissione della fattura  consegna o spedizione al compratore
Può essere:
1)
IMMEDIATA
2)
DIFFERITA
La Fattura (2)
Forma:
LIBERA, non è soggetta ad uno schema vincolante.
E’ composta da due parti:
1) descrittiva: TESTATA della fattura  sono indicati data, numero progressivo, dati identificativi
emittente, dati identificativi compratore, estremi documenti di trasporto nel caso di fattura
differita
2)
Tabellare: CORPO della fattura  sono indicati natura, qualità e quantità merce, prezzo
unitario, prezzo complessivo, sconti, oneri accessori, aliquota e ammontare iva, eventuali
spese documentate, eventuali interessi per pagamento dilazionato, totale fattura che
costituisce il debito complessivo del compratore
Registri utilizzati:
a) REGISTRO FATTURE EMESSE: si annotano sul registro le fatture emesse
b) REGISTRO FATTURE ACQUISTO: si annota sul registro le fatture di acquisto
Emissione fattura non obbligatoria per:
a)
Vendite effettuate da imprese operanti al dettaglio
b)
Le prestazioni di alberghi e le somministrazioni di alimenti e di bevande
c)
Le prestazioni di trasporto di persone
d)
Le prestazioni di servizi resi in locali aperti al pubblico
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
Imposta indiretta (che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di
un bene) in vigore nei paesi dell’UE.
Applicata con aliquote costanti alle cessazioni di beni ed alle prestazioni di servizi.
Incide sul consumatore finale.
Caratteristiche:
1)
INDIRETTA: non colpisce la capacità contributiva ma le sue manifestazioni ossia gli atti di scambio e di
consumo
2)
PROPORZIONALE: viene calcolata mediante applicazioni di aliquote che rimangono costanti al variare della
base imponibile
3)
GENERALE: riguarda la generalità dei contribuenti
4)
NEUTRA: il suo importo non risente dei passaggi che la merce effettua per giungere dal produttore al
consumatore finale.
Presupposti di applicabilità dell’IVA:
OGGETTIVO: fa riferimento all’oggetto dell’operazione cessione di beni e prestazioni di servizi
SOGGETTIVO: riguarda la persona fisica o giuridica che effettua l’operazione  praticamente operazioni compiute
nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni)
TERRITORIALE: si riferisce all’ambito in cui lo Stato esercita la sua sovranità
La mancanza di uno dei presupposti considerati comporta la non applicabilità dell’IVA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (2)
In base alle norme che disciplinano l’IVA (DPR 633/72), le operazioni commerciali si dividono in due
grandi gruppi:
1) Operazioni non soggette all’IVA
sono quelle operazioni nelle quali manca uno dei presupposti considerati in precedenza.
2) Operazioni soggette all’IVA
Sussistono i tre presupposti considerati e di conseguenza l’IVA può essere applicata
Si dividono in operazioni:
a) IMPONIBILI, sulle quali si calcola l’IVA
b) ESENTI, non si calcalo per ragioni di opportunità economica o sociali (ad esempio sugli
interessi per dilazioni di pagamento)
c) NON IMPONIBILI, per evitare una doppia tassazione (ad esempio le esportazioni)
Aliquote in vigore dal 171/2005
1)
4% (super ridotta)
2)
10% (ridotta)
3)
20% (ordinaria)
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (3)
BASE IMPONIBILE (I)
•
Importo sul quale viene calcolata l’IVA.
•
Formata da:
Importo della merce – sconti incondizionati previsti dal contratto + spese accessorie non documentate
+ prezzo imballaggi
Non concorrono a formare la base imponibile gli interessi per pagamenti dilazionati, importo di
imballaggi a rendere, eventuali spese accessorie documentate, sconti condizionati
SCONTI INCONDIZIONATI: detti così perche applicati senza sottostare a specifiche condizioni,
calcolati sull’importo della merce e vanno indicati in fattura (ad es: sconto per redistribuzione, per
quantità e promozionale)
SCONTO CONDIZIONATO: sottoposto a condizione ed applicato solo se si verifica la condizione
posta, non va in fattura (ad esempio lo sconto per pronto cassa)
SPESE ACCESSORIE:
a) DOCUMENTATE: spese anticipare dal venditore in nome e per contro del compratore; risultano
da documento che viene allegato alla fattura; non entrano nella base imponibile
b) NON DOCUMENTATE: addebitate in modo forfettario in quanto effettuate dal venditore per suo
conto; entrano nella base imponibile
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (4)
BASE IMPONIBILE (II)
COSTO IMBALLAGGIO
Imballaggio gratuito: in fattura non compare
Imballaggio fatturato: costo indicato in modo distinto da quello della merce, spesa non documentata
che concorre a formare la base imponibile
Imballaggio a rendere: l’eventuale cauzione va indicata in fattura ma dopo il calcolo dell’IVA per che
su di esso non va applicata l’imposta
Interessi per pagamenti dilazionati: sono esenti dall’IVA; possono essere indicati in fattura dopo il
calcolo dell’IVA oppure indicati su una nota di addebito inviata al cliente
FATTURE A PIU’ ALIQUOTE IVA
Si considerano merci soggette ad aliquote diverse
Le merci vanno indicate separatamente in base all’aliquota IVA e calcolare più basi imponibili.
Nel caso di spese accessorie non documentate comuni alle merci occorre ripartirle in proporzione al
valore imponibile delle merci soggette ad aliquote diverse.
E’ possibile assoggettare le spese accessorie non documentate all’aliquota maggiore tra quelle
comprese nella fattura.
Scarica

file power point