Tecnica Amministrativa Modulo II Lezione n.4 del 21/12/2009 Lo scambio economico ed il suo contesto UNITA’ n. 2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO MOMENTO IMPOSITIVO tempo in cui un’operazione di vendita viene effettuata e sorge l’obbligazione tributaria. Per la Vendita di Merci sorge all’atto della consegna o spedizione. Per le Prestazioni di servizio sorge all’atto del pagamento. FATTURAZIONE IMMEDIATA La FATTURA (documento che attesta l’esecuzione del contratto di vendita) viene emessa nel momento in cui viene effettuata la consegna o la spedizione FATTURAZIONE DIFFERITA La fattura viene emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o della spedizione delle merci DOCUMENTO DI TRASPORTO O DI CONSEGNA Viene emesso dall’impresa venditrice prima della consegna o dell’inizio del trasporto (fatt.differita che conterrà numero documento e data ). Redatto secondo schema libero senza vincoli di forma. Elementi obbligatori: Data consegna/spedizione merce, dati identificativi venditore, dati identificativi compratore,dati identificativi eventuale trasportatore, descrizione della natura/qualità/quantità merce, Numero Progressivo. Redatto in due esemplari:originale al compratore, copia al venditore. Periodo conservazione documento: 10 anni Non ha carattere accompagnatorio delle merci viaggianti. La fattura La fattura è il principale documento della vendita. Redatta dall’impresa venditrice, attesta l’esecuzione del contratto di vendita ed il diritto a riscuoterne il prezzo. Emissione obbligatoria. Può essere: 1) Cartacea: emessi 2 esemplari, originale al compratore, copia al venditore 2) Elettronica: è necessario l’accordo dei contraenti nonché l’adozione di opportune tecniche informatiche di emissione e di trasmissione on-line. Svolge importanti funzioni :informa il compratore dell’avvenuta esecuzione, richiama le condizioni contrattuali,precisa il prezzo della merce venduta e dei servizi forniti, documenta l’operazione di vendita secondo quanto stabilisce dalla legge civile e documenta l’operazione ai fini fiscali. Si svolge in due momenti successivi: 1) Formazione della fattura in duplice esemplare da parte del venditore 2) Emissione della fattura consegna o spedizione al compratore Può essere: 1) IMMEDIATA 2) DIFFERITA La Fattura (2) Forma: LIBERA, non è soggetta ad uno schema vincolante. E’ composta da due parti: 1) descrittiva: TESTATA della fattura sono indicati data, numero progressivo, dati identificativi emittente, dati identificativi compratore, estremi documenti di trasporto nel caso di fattura differita 2) Tabellare: CORPO della fattura sono indicati natura, qualità e quantità merce, prezzo unitario, prezzo complessivo, sconti, oneri accessori, aliquota e ammontare iva, eventuali spese documentate, eventuali interessi per pagamento dilazionato, totale fattura che costituisce il debito complessivo del compratore Registri utilizzati: a) REGISTRO FATTURE EMESSE: si annotano sul registro le fatture emesse b) REGISTRO FATTURE ACQUISTO: si annota sul registro le fatture di acquisto Emissione fattura non obbligatoria per: a) Vendite effettuate da imprese operanti al dettaglio b) Le prestazioni di alberghi e le somministrazioni di alimenti e di bevande c) Le prestazioni di trasporto di persone d) Le prestazioni di servizi resi in locali aperti al pubblico IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) Imposta indiretta (che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) in vigore nei paesi dell’UE. Applicata con aliquote costanti alle cessazioni di beni ed alle prestazioni di servizi. Incide sul consumatore finale. Caratteristiche: 1) INDIRETTA: non colpisce la capacità contributiva ma le sue manifestazioni ossia gli atti di scambio e di consumo 2) PROPORZIONALE: viene calcolata mediante applicazioni di aliquote che rimangono costanti al variare della base imponibile 3) GENERALE: riguarda la generalità dei contribuenti 4) NEUTRA: il suo importo non risente dei passaggi che la merce effettua per giungere dal produttore al consumatore finale. Presupposti di applicabilità dell’IVA: OGGETTIVO: fa riferimento all’oggetto dell’operazione cessione di beni e prestazioni di servizi SOGGETTIVO: riguarda la persona fisica o giuridica che effettua l’operazione praticamente operazioni compiute nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni) TERRITORIALE: si riferisce all’ambito in cui lo Stato esercita la sua sovranità La mancanza di uno dei presupposti considerati comporta la non applicabilità dell’IVA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (2) In base alle norme che disciplinano l’IVA (DPR 633/72), le operazioni commerciali si dividono in due grandi gruppi: 1) Operazioni non soggette all’IVA sono quelle operazioni nelle quali manca uno dei presupposti considerati in precedenza. 2) Operazioni soggette all’IVA Sussistono i tre presupposti considerati e di conseguenza l’IVA può essere applicata Si dividono in operazioni: a) IMPONIBILI, sulle quali si calcola l’IVA b) ESENTI, non si calcalo per ragioni di opportunità economica o sociali (ad esempio sugli interessi per dilazioni di pagamento) c) NON IMPONIBILI, per evitare una doppia tassazione (ad esempio le esportazioni) Aliquote in vigore dal 171/2005 1) 4% (super ridotta) 2) 10% (ridotta) 3) 20% (ordinaria) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (3) BASE IMPONIBILE (I) • Importo sul quale viene calcolata l’IVA. • Formata da: Importo della merce – sconti incondizionati previsti dal contratto + spese accessorie non documentate + prezzo imballaggi Non concorrono a formare la base imponibile gli interessi per pagamenti dilazionati, importo di imballaggi a rendere, eventuali spese accessorie documentate, sconti condizionati SCONTI INCONDIZIONATI: detti così perche applicati senza sottostare a specifiche condizioni, calcolati sull’importo della merce e vanno indicati in fattura (ad es: sconto per redistribuzione, per quantità e promozionale) SCONTO CONDIZIONATO: sottoposto a condizione ed applicato solo se si verifica la condizione posta, non va in fattura (ad esempio lo sconto per pronto cassa) SPESE ACCESSORIE: a) DOCUMENTATE: spese anticipare dal venditore in nome e per contro del compratore; risultano da documento che viene allegato alla fattura; non entrano nella base imponibile b) NON DOCUMENTATE: addebitate in modo forfettario in quanto effettuate dal venditore per suo conto; entrano nella base imponibile IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) (4) BASE IMPONIBILE (II) COSTO IMBALLAGGIO Imballaggio gratuito: in fattura non compare Imballaggio fatturato: costo indicato in modo distinto da quello della merce, spesa non documentata che concorre a formare la base imponibile Imballaggio a rendere: l’eventuale cauzione va indicata in fattura ma dopo il calcolo dell’IVA per che su di esso non va applicata l’imposta Interessi per pagamenti dilazionati: sono esenti dall’IVA; possono essere indicati in fattura dopo il calcolo dell’IVA oppure indicati su una nota di addebito inviata al cliente FATTURE A PIU’ ALIQUOTE IVA Si considerano merci soggette ad aliquote diverse Le merci vanno indicate separatamente in base all’aliquota IVA e calcolare più basi imponibili. Nel caso di spese accessorie non documentate comuni alle merci occorre ripartirle in proporzione al valore imponibile delle merci soggette ad aliquote diverse. E’ possibile assoggettare le spese accessorie non documentate all’aliquota maggiore tra quelle comprese nella fattura.