LA NORMATIVA
Fino al XVIII SECOLO
Le calamità e i disastri
non sono spiegati
scientificamente
sono invece
interpretati come
castighi divini
…oppure sono
interpretati come
Artifici malefici
Bisognerà attendere il ‘700 perché
le calamità naturali e i disastri
siano studiati ed accettati per
quello che sono e cioè ……
fenomeni naturali
oppure
prodotti dell’attività umana
A questa presa di coscienza consegue,
nel tempo, l’intervento legislativo nel
campo della protezione civile.
In Italia la legislazione specifica può
essere rappresentata schematicamente
in tre fasi.
Prima Fase
LEGISLAZIONE DISORGANICA
L’intervento è sporadico e
scollegato
E’ assente una qualsiasi
nozione di protezione
civile
Leggi principali della 1a fase
1865 - Legge n°2359
Potere di ordinanza per Sindaci e
Prefetti
1906
Disposizioni particolari aventi per
oggetto alluvioni, mareggiate, uragani
1908
Introduzione della normativa
antisismica. Classificazione sismica del
territorio
Seconda Fase
LEGISLAZIONE ORGANICA
ALL’INSEGNA DELL’ACCENTRAMENTO
Si afferma un concetto di
protezione civile basato, però,
esclusivamente sul soccorso.
E’ predominante il ruolo dello
Stato centrale e della sua
amministrazione periferica
(Prefetto).
Leggi principali della 2a fase
Legge n°473 del 1925
Competenza al Ministero dei LL.PP, al Genio civile
Legge n°833 del 1928
Precisa la legge del 1925 e prevede un ruolo
temporaneamente sostitutivo per sindaci e prefetti
R.D.L n°1021/1938 – R.D.L n°333/1939
Ristrutturazione del servizio antincendio.
Legge n°469 del 1961
Si completa la riorganizzazione dei VVdF. Soppressi i
corpi provinciali. Completa statalizzazione dei servizi
antincendi
Legge n° 996 del 1970
“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni
colpite da calamità”. Prime disposizioni a carattere
generale.
D.P.R. n°66 del 1981
Regolamento di esecuzione della 996/70
DPCM 22 giugno 1982
Istituzione del Dipartimento della Protezione civile
Leggi n°187 e n° 938 del 1982
Viene nominato un ministro per il coordinamento della
p.c. che si avvarrà del DPC. Autonoma figura di
coordinamento. Potere di ordinanza derogatorio.
Terza Fase
LEGISLAZIONE ORGANICA
ALL’INSEGNA DEL DECENTRAMENTO
Si delinea l’odierno concetto di
protezione civile
Si attua il trasferimento di
competenze dallo Stato alle
Autonomie
normativa caratterizzata dai
principi di “sussidiarietà” ed
“integrazione”
Leggi principali della 3a fase
Legge n°183 del 1989
“Difesa del suolo”
Legge n°142 del 1990
“Ordinamento delle Autonomie locali”
Legge n°225 del 1992
“Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile”
Legge n°59 del 1997
Legge delega per il trasferimento di funzioni
alle Autonomie e la riorganizzazione dello
Stato
D.lgs 112 del 1998
Conferimento di funzioni e compiti dello
Stato alle autonomie locali
Legge costituzionale 3/2001
Modifiche al Titolo V della
Costituzione
Inserisce la
protezione civile
fra le materie a
legislazione concorrente
L.R.T. 67/2003
FINALITA’
IL SERVIZIO NAZIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
SOGGETTI
COMPETENZE
FINALITA’
art.1 comma 1 Legge n°225/92
“E' istituito il Servizio nazionale di
protezione civile al fine di tutelare
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti
e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali,
catastrofi e da altri eventi calamitosi.”
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E
AMBITI DI COMPETENZE
art.2 L.225/92 – LRT 67/2003
Gli eventi di
protezione civile si
distinguono in base
alla loro rilevanza.
Essa può essere:
La rilevanza è regionale o locale
in rapporto alla complessità
dell’organizzazione necessaria
per le attività di soccorso e degli
interventi per il superamento
La rilevanza regionale è
dell’emergenza.
dichiarata dal Presidente della
LOCALE
REGIONALE
Giunta Regionale con la
“dichiarazione di stato di
emergenza regionale”
La rilevanza nazionale è
conseguente a catastrofi,
calamità naturali o altri
eventi simili che, per
intensità ed estensione,
Essa è dichiarata, d’intesa con
devono essere fronteggiati
le Regioni interessate, dal
con modalità, mezzi e poteri
Presidente del Consiglio dei
Ministri con la dichiarazione di
straordinari.
NAZIONALE
stato di emergenza.
ATTIVITA' E COMPITI
DI PROTEZIONE CIVILE
art.3 L.225/92
“Sono attività di protezione civile
quelle volte alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta
a superare l'emergenza connessa agli
eventi di cui all'articolo 2”
PREVISIONE
PREVENZIONE
SOCCORSO
Consiste
nell'attività diretta
allo studio ed alla
determinazione
delle cause dei
vari fenomeni
calamitosi, alla
identificazione
dei rischi ed alla
individuazione
delle zone del
territorio soggette
ai rischi stessi
Consiste nelle
attività volte ad
evitare o ridurre al
minimo la possibilità
che si verifichino
danni conseguenti
agli eventi descritti
nella precedente
tabella. Anche sulla
base delle
conoscenze
acquisite per effetto
delle attività di
previsione
Consiste
nell'attuazione
degli interventi
diretti ad
assicurare alle
popolazioni colpite
dagli eventi
descritti nella
precedente tabella
ogni forma di
assistenza primaria
SUPERAMENTO
EMERGENZA
Consiste
unicamente
nell'attuazione,
coordinata con gli
organi istituzionali
competenti, delle
iniziative
necessarie e
indilazionabili volte
a rimuovere gli
ostacoli della
ripresa alle normali
condizioni di vita
ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA'
A LIVELLO CENTRALE
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE
art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, predispone gli indirizzi operativi dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di
soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa
con le regioni e gli enti locali.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile,
detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le
attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA
Art.5 L.225/92 – art. 107 dlgs 112/98– art.5 L.401/2001- come modificati dalla L. n°152 del 26.7.2005
Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi di tipo C), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, delibera, d’intesa con le Regioni interessate, lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca dello stato di emergenza
al venir meno dei relativi presupposti
Per l'attuazione degli interventi di emergenza , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, essere emanate ordinanze che verranno
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, può emanare altresì
ordinanze (predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile) finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo
o
maggiori
danni
a
persone
o
a
cose.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di
commissari delegati. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione
delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione civile
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi
Comitato operativo della Protezione civile
Servizio sismico nazionale
Dipartimento della Protezione civile
art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005
•
•
•
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove,
altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di
informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad
assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i
Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.
Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da
coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.. Il Dipartimento della
protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo
107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1,
comma 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'approvazione al Consiglio dei Ministri
nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione
civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento
operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza
le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del
Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica.
COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE
art. 10 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001
È l'organo interministeriale cui è affidata la direzione
unitaria e il coordinamento delle emergenze.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI
RISCHI
artt.9 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001
È l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di
protezione civile volte alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio.
SERVIZIO SISMICO NAZIONALE
art. 5 L.401/2001
Svolge la propria attività nel campo della riduzione del rischio
sismico in coordinamento con le strutture di ricerca ed è
struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile
STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI
art. 11 L.225/92










IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
LE FORZE ARMATE
LE FORZE DI POLIZIA
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO
I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA,
LA CROCE ROSSA ITALIANA
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI)
LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Comma 3 : <<le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al SNPC sono emanate
secondo le procedure di cui all’art.17 comma 1 della L.400/1988>>
GRUPPI NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA
SCIENTIFICA
Per il conseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie
ipotesi di rischio il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'opera dei
gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica sotto indicati. Con apposite
convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.
*Gruppo
nazionale
difesa dai
terremoti
*Gruppo
nazionale di
Vulcanologia
**Gruppo
nazionale
difesa dalle
catastrofi
idrogeologich
*
**
**Gruppo
nazionale
difesa rischi
chimicoindustriale
ed ecologico
Istituto
nazionale di
geofisica e
vulcanologia
(INGV)
strutture dell’INGV
gruppi costituiti presso il CNR
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
A LIVELLO PERIFERICO
COMUNI
art.15 L.225/92
art.108 dlgs112/98
art.12 L.265/99
art. 8 L.R.T 67/2003
art.15 L.225/92
•·
il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile.
•·
al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e
provvede agli interventi necessari
•·
nell'ambito del proprio ordinamento ogni comune può
dotarsi di una struttura di protezione civile. (SUPERATO DALLA
LRT 67/2003)
art.108 dlgs112/98
Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale
alla predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza
all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l’emergenza
alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi
urgenti
all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale
art.12 L.265/99
Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla
popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
art.8 L.R.T 67/2003
 Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di
protezione civile [….], salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11,
sono di competenza del comune
 adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in
emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni,
assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso
nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con la
provincia per ogni necessario supporto.
 oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di
emergenza nel piano comunale di protezione civile [….] il
comune stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento
delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza..
PROVINCE
art.19-20 Dgls 267/2000
art.13 L. 225/92
art.108 dlgs 112/98
art. 9 L.R.T 67/2003
art.19-20 Dlgs 267/2000
Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino
vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) Difesa del
suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità (art.19). La
Provincia , inoltre, dispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: le
linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (art.20).
art.13 L.225/92
Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le
Province partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio
nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale
o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.
art.108 dlgs112/98
Sono attribuite alle province le funzioni relative:
1. all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli
interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi
2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli
indirizzi regionali
3. alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica
art.9 L.R.T 67/2003
1. La provincia esercita le seguenti funzioni:
a) elabora, in conformità a quanto previsto nell’articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;
b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla
lettera a), l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio
provinciale;
c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 concernenti la previsione e il
monitoraggio degli eventi;
d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza
dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale
e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;
e) provvede all’organizzazione dell.attività di censimento dei danni, nell’ambito provinciale,
in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;
f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi
ai sensi dell’articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;
g) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla
sezione II.
2. La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai
comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene:
a) l’elaborazione del quadro dei rischi;
b) l’attività di formazione;
c) la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare
d’intesa con i comuni e le altre autorità competenti.
3. La provincia, nell’ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce
l’integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui
all’articolo 22.
Comunità Montane,
Circondari ed altre
forme associative
art. 10 L.R.T 67/2003
art.10 L.R.T 67/2003
1.
Anche fuori dei casi in cui la gestione associata delle attività comunali di
p.c sia realizzata dalle comunità montane, le medesime possono
concorrere alle attività di prevenzione e soccorso, in rapporto con i
comuni interessati e le province, e alle iniziative per il superamento
dell’emergenza […]
2.
Alle comunità montane, ai circondari istituiti ai sensi della legislazione
regionale nonché ai comuni che esercitano le funzioni comunali in forma
associata in uno o piu’ livelli ottimalidi cui alla l.r 40/2001 le province, con
convenzione […..], possono dele gare le funzioni relative:
a) alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento
regionale […] concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;
b) alla gestione delle attività di cordinamento in ambito intercomunale dei
soccorsi attivati dalla provincia;
c) al censimento dei danni
REGIONE
art.12 L. 225/92
art.15 L. 225/92
art.108 dlgs 112/98
art. 11 L.R.T 67/2003
art.12 L.225/92
•Le Regioni partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di
protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza;
•provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di
previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi
nazionali;
•per l’esercizio delle competenze di protezione civile si avvalgono di un
apposito Comitato regionale di protezione civile.
art.15 L.225/92
La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di
organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale,
favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di
strutture comunali di protezione civile
art.108 dlgs112/98
sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1. alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2. all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b), della legge
225/92, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
3. agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b della legge 225/92
4. all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
5. allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal dlgs
112/98
6. alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 185/1992
7.
degli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato
art.11 L.R.T 67/2003
1. La Regione esercita le seguenti funzioni :
b) definisce l’organizzazione del sistema regionale di p.c e detta gli
indirizzi per l’attività di competenza degli EE.LL
d) promuove il potenziamento del sistema regionale di p.c […]
e) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei
comuni in raccordo con le province […];
2.
La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla
individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente
emergenza: a tali fini […]:
a) dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di
rilevanza regionale;
b) richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai
sensi dell’articolo 5 della L.225/1992;
PREFETTURE
art.14 L.225/92
art. 5 L. 401/2001
art.14 L.225/92
Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione
debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari [(eventi di tipo C),] il Prefetto
assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati,[della Provincia] e della
Regione;
N.B: QUESTO ARTICOLO SI APPLICA
SOLO SE INOPERANTE LA L.27.12.2002 n°286 (vedi nota)
NOTA: L.27.12.2002 n°286
Combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3:
[….] Il capo del Dipartimento della protezione civile […..] provvede al coordinamento degli interventi e di
tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti
locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse.
Tali disposizioni [.,..] si applicano altresì alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge
24.2.1992, n°225 qualora per l’eccezionalità della situazion emergenziale da valutarsi in relazione al
grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri
disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del D.P.C, sentito il Presidente della regione
interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del S.N.P.C per fronteggiare
l’emergenza.
Art.5 L. 401/2001
[In occasione di eventi di tipo C) ] il Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento
della protezione civile che promuove […] l'attività tecnico-operativa, volta
ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da
queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione
civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24
febbraio 1992, n. 225….
Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le
determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica,
ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile,
ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica.
VOLONTARIATO
Artt 6-11-18 L.225/92
Art.108 dlgs112/98
Art.9 d.p.r 613/94
Art.12 e 13 L.R.T 67/2003
Art. 6 L.225/92
Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini ed i
gruppi associati di volontariato civile
Art. 11 L.225/92
“Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale
della protezione civile: [………] le organizzazioni del volontariato
Art. 18 L.225/92
Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla
presente
legge.
Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne
assicura il coordinamento.
art.108 dlgs112/98
Sono attribuite alle regioni le funzioni relative a :
7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;
sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali
art.9 D.P.R 613/1994
Le associazioni di volontariato di protezione civile [….] prestano la loro opera in base a
esplicita richiesta dell’autorità competente in materia di previsione, prevenzione e
soccorso sul territorio
art.9 L.R.T 67/2003
1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:
b)
provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a
quanto previsto dal regolamento
art.12 L.R.T 67/2003
1. Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della
protezione civile
art.13 L.R.T 67/2003
1.
La Regione provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel
registro regionale del volontariato […], che esercitano attività di protezione civile ed
alla verifica della loro capacità tecnico-operativa.
2.
Le organizzazioni censite […] sono inserite in apposito elenco regionale
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