LA NORMATIVA Fino al XVIII SECOLO Le calamità e i disastri non sono spiegati scientificamente sono invece interpretati come castighi divini …oppure sono interpretati come Artifici malefici Bisognerà attendere il ‘700 perché le calamità naturali e i disastri siano studiati ed accettati per quello che sono e cioè …… fenomeni naturali oppure prodotti dell’attività umana A questa presa di coscienza consegue, nel tempo, l’intervento legislativo nel campo della protezione civile. In Italia la legislazione specifica può essere rappresentata schematicamente in tre fasi. Prima Fase LEGISLAZIONE DISORGANICA L’intervento è sporadico e scollegato E’ assente una qualsiasi nozione di protezione civile Leggi principali della 1a fase 1865 - Legge n°2359 Potere di ordinanza per Sindaci e Prefetti 1906 Disposizioni particolari aventi per oggetto alluvioni, mareggiate, uragani 1908 Introduzione della normativa antisismica. Classificazione sismica del territorio Seconda Fase LEGISLAZIONE ORGANICA ALL’INSEGNA DELL’ACCENTRAMENTO Si afferma un concetto di protezione civile basato, però, esclusivamente sul soccorso. E’ predominante il ruolo dello Stato centrale e della sua amministrazione periferica (Prefetto). Leggi principali della 2a fase Legge n°473 del 1925 Competenza al Ministero dei LL.PP, al Genio civile Legge n°833 del 1928 Precisa la legge del 1925 e prevede un ruolo temporaneamente sostitutivo per sindaci e prefetti R.D.L n°1021/1938 – R.D.L n°333/1939 Ristrutturazione del servizio antincendio. Legge n°469 del 1961 Si completa la riorganizzazione dei VVdF. Soppressi i corpi provinciali. Completa statalizzazione dei servizi antincendi Legge n° 996 del 1970 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Prime disposizioni a carattere generale. D.P.R. n°66 del 1981 Regolamento di esecuzione della 996/70 DPCM 22 giugno 1982 Istituzione del Dipartimento della Protezione civile Leggi n°187 e n° 938 del 1982 Viene nominato un ministro per il coordinamento della p.c. che si avvarrà del DPC. Autonoma figura di coordinamento. Potere di ordinanza derogatorio. Terza Fase LEGISLAZIONE ORGANICA ALL’INSEGNA DEL DECENTRAMENTO Si delinea l’odierno concetto di protezione civile Si attua il trasferimento di competenze dallo Stato alle Autonomie normativa caratterizzata dai principi di “sussidiarietà” ed “integrazione” Leggi principali della 3a fase Legge n°183 del 1989 “Difesa del suolo” Legge n°142 del 1990 “Ordinamento delle Autonomie locali” Legge n°225 del 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” Legge n°59 del 1997 Legge delega per il trasferimento di funzioni alle Autonomie e la riorganizzazione dello Stato D.lgs 112 del 1998 Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle autonomie locali Legge costituzionale 3/2001 Modifiche al Titolo V della Costituzione Inserisce la protezione civile fra le materie a legislazione concorrente L.R.T. 67/2003 FINALITA’ IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SOGGETTI COMPETENZE FINALITA’ art.1 comma 1 Legge n°225/92 “E' istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.” TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZE art.2 L.225/92 – LRT 67/2003 Gli eventi di protezione civile si distinguono in base alla loro rilevanza. Essa può essere: La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell’organizzazione necessaria per le attività di soccorso e degli interventi per il superamento La rilevanza regionale è dell’emergenza. dichiarata dal Presidente della LOCALE REGIONALE Giunta Regionale con la “dichiarazione di stato di emergenza regionale” La rilevanza nazionale è conseguente a catastrofi, calamità naturali o altri eventi simili che, per intensità ed estensione, Essa è dichiarata, d’intesa con devono essere fronteggiati le Regioni interessate, dal con modalità, mezzi e poteri Presidente del Consiglio dei Ministri con la dichiarazione di straordinari. NAZIONALE stato di emergenza. ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE art.3 L.225/92 “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2” PREVISIONE PREVENZIONE SOCCORSO Consiste nell'attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi descritti nella precedente tabella. Anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi descritti nella precedente tabella ogni forma di assistenza primaria SUPERAMENTO EMERGENZA Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli della ripresa alle normali condizioni di vita ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO CENTRALE COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA Art.5 L.225/92 – art. 107 dlgs 112/98– art.5 L.401/2001- come modificati dalla L. n°152 del 26.7.2005 Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi di tipo C), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera, d’intesa con le Regioni interessate, lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti Per l'attuazione degli interventi di emergenza , anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, essere emanate ordinanze che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, può emanare altresì ordinanze (predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile) finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Protezione civile Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Comitato operativo della Protezione civile Servizio sismico nazionale Dipartimento della Protezione civile art. 5 L. 401/2001 come modificato dalla L.152/2005 • • • Il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE art. 10 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001 È l'organo interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il coordinamento delle emergenze. COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI artt.9 L.225/92 e art. 5 L. 401/2001 È l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. SERVIZIO SISMICO NAZIONALE art. 5 L.401/2001 Svolge la propria attività nel campo della riduzione del rischio sismico in coordinamento con le strutture di ricerca ed è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI art. 11 L.225/92 IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO LE FORZE ARMATE LE FORZE DI POLIZIA IL CORPO FORESTALE DELLO STATO I SERVIZI TECNICI NAZIONALI I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA, LA CROCE ROSSA ITALIANA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO CNSA (CAI) LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Comma 3 : <<le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al SNPC sono emanate secondo le procedure di cui all’art.17 comma 1 della L.400/1988>> GRUPPI NAZIONALI E ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA Per il conseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'opera dei gruppi nazionali e istituti di ricerca scientifica sotto indicati. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività. *Gruppo nazionale difesa dai terremoti *Gruppo nazionale di Vulcanologia **Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologich * ** **Gruppo nazionale difesa rischi chimicoindustriale ed ecologico Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) strutture dell’INGV gruppi costituiti presso il CNR ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A LIVELLO PERIFERICO COMUNI art.15 L.225/92 art.108 dlgs112/98 art.12 L.265/99 art. 8 L.R.T 67/2003 art.15 L.225/92 •· il sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. •· al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari •· nell'ambito del proprio ordinamento ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. (SUPERATO DALLA LRT 67/2003) art.108 dlgs112/98 Sono attribuite ai comuni le funzioni relative: all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale alla predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale art.12 L.265/99 Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali art.8 L.R.T 67/2003 Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile [….], salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, sono di competenza del comune adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto. oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile [….] il comune stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza.. PROVINCE art.19-20 Dgls 267/2000 art.13 L. 225/92 art.108 dlgs 112/98 art. 9 L.R.T 67/2003 art.19-20 Dlgs 267/2000 Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità (art.19). La Provincia , inoltre, dispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (art.20). art.13 L.225/92 Sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L.142/90 le Province partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività del servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto. art.108 dlgs112/98 Sono attribuite alle province le funzioni relative: 1. all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi 2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali 3. alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica art.9 L.R.T 67/2003 1. La provincia esercita le seguenti funzioni: a) elabora, in conformità a quanto previsto nell’articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale; b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio provinciale; c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi; d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento; e) provvede all’organizzazione dell.attività di censimento dei danni, nell’ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione; f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell’articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo; g) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II. 2. La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene: a) l’elaborazione del quadro dei rischi; b) l’attività di formazione; c) la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d’intesa con i comuni e le altre autorità competenti. 3. La provincia, nell’ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce l’integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 22. Comunità Montane, Circondari ed altre forme associative art. 10 L.R.T 67/2003 art.10 L.R.T 67/2003 1. Anche fuori dei casi in cui la gestione associata delle attività comunali di p.c sia realizzata dalle comunità montane, le medesime possono concorrere alle attività di prevenzione e soccorso, in rapporto con i comuni interessati e le province, e alle iniziative per il superamento dell’emergenza […] 2. Alle comunità montane, ai circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale nonché ai comuni che esercitano le funzioni comunali in forma associata in uno o piu’ livelli ottimalidi cui alla l.r 40/2001 le province, con convenzione […..], possono dele gare le funzioni relative: a) alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento regionale […] concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi; b) alla gestione delle attività di cordinamento in ambito intercomunale dei soccorsi attivati dalla provincia; c) al censimento dei danni REGIONE art.12 L. 225/92 art.15 L. 225/92 art.108 dlgs 112/98 art. 11 L.R.T 67/2003 art.12 L.225/92 •Le Regioni partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza; •provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali; •per l’esercizio delle competenze di protezione civile si avvalgono di un apposito Comitato regionale di protezione civile. art.15 L.225/92 La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile art.108 dlgs112/98 sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1. alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2. all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b), della legge 225/92, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 3. agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b della legge 225/92 4. all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi 5. allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal dlgs 112/98 6. alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 185/1992 7. degli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato art.11 L.R.T 67/2003 1. La Regione esercita le seguenti funzioni : b) definisce l’organizzazione del sistema regionale di p.c e detta gli indirizzi per l’attività di competenza degli EE.LL d) promuove il potenziamento del sistema regionale di p.c […] e) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni in raccordo con le province […]; 2. La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza: a tali fini […]: a) dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale; b) richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della L.225/1992; PREFETTURE art.14 L.225/92 art. 5 L. 401/2001 art.14 L.225/92 Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari [(eventi di tipo C),] il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati,[della Provincia] e della Regione; N.B: QUESTO ARTICOLO SI APPLICA SOLO SE INOPERANTE LA L.27.12.2002 n°286 (vedi nota) NOTA: L.27.12.2002 n°286 Combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3: [….] Il capo del Dipartimento della protezione civile […..] provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Tali disposizioni [.,..] si applicano altresì alle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24.2.1992, n°225 qualora per l’eccezionalità della situazion emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del D.P.C, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del S.N.P.C per fronteggiare l’emergenza. Art.5 L. 401/2001 [In occasione di eventi di tipo C) ] il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove […] l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225…. Il prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. VOLONTARIATO Artt 6-11-18 L.225/92 Art.108 dlgs112/98 Art.9 d.p.r 613/94 Art.12 e 13 L.R.T 67/2003 Art. 6 L.225/92 Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile Art. 11 L.225/92 “Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile: [………] le organizzazioni del volontariato Art. 18 L.225/92 Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. art.108 dlgs112/98 Sono attribuite alle regioni le funzioni relative a : 7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato; sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali art.9 D.P.R 613/1994 Le associazioni di volontariato di protezione civile [….] prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell’autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio art.9 L.R.T 67/2003 1. La Provincia esercita le seguenti funzioni: b) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto dal regolamento art.12 L.R.T 67/2003 1. Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della protezione civile art.13 L.R.T 67/2003 1. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale del volontariato […], che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa. 2. Le organizzazioni censite […] sono inserite in apposito elenco regionale IL NOSTRO SPAZIO WEB www.provincia.fi.it/protezione-civile Visitando le pagine del nostro sito web è possibile ricavare informazioni riguardo tutta la nostra attività oltre a dati e notizie utili, normativa, ecc… Per ulteriori informazioni: [email protected]