Operatori intracomunitari
nuovi obblighi 2011
dott. Roberto Castegnaro
Roberto Castegnaro
Autorizzazione Operazioni Intra - Premessa
Per contrastare l’evasione fiscale, l’art 27 del DL. 78/2010, modificando il
DPR. 633/72, ha introdotto le seguenti novità in tema di operazioni
intracomunitarie:
1. nella comunicazione di inizio attività, si deve indicare la volontà di
effettuare operazioni IVA intracomunitarie (lett. e-bis) c. 2 art. 35).
2. l’ufficio, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, può
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare dette
operazioni (c. 7-bis art. 35).
Il DL. 78 ha inoltre previsto l’emanazione di due appositi provvedimenti con i
quali il direttore dell’agenzia delle entrate, stabilirà:
1. le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione a effettuare le
operazioni Intra;
2. i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA, nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi
dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.“
(VIES)
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra - Premessa
I provvedimenti citati, sono stati emessi in data 29 dicembre 2010, sono:
il nr. 188376 che regola le modalità di autorizzazione;
il nr. 188381 che regola le modalità di valutazione.
Ai provvedimenti purtroppo non è seguita una circolare esplicativa.
Dal punto di vista soggettivo le novità interessano:
1. sia chi inizia l’attività;
2. sia gli operativi già titolari di partita IVA.
Mentre dal punto di vista oggettivo, le novità riguardano:
1. le cessioni e gli acquisti di beni;
2. non interessano le prestazioni di servizi.
I servizi non dovrebbero essere quindi soggetti ad alcuna autorizzazione. ???
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra - Premessa
L’Agenzia si è comunque espressa per l’obbligo di autorizzazione anche sui
servizi.
Opinione non condivisibile
Articolo 35 - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di
inizio, variazione e cessazione attività.
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui
al Titolo II, Capo II del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette
operazioni;
dal 1.1.2010 i servizi intra
• non sono più compresi nel DL. 331/93;
• sono inseriti negli artt. 7-ter e ss. del DPR. 633/72.
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra - Obblighi
Le nuove imprese devono comunicare con l’apposita comunicazione di inizio
attività (modd. AA7 o AA9) l’intenzione di voler effettuare operazioni Intra.
Nei 30 giorni successivi, il fisco, valuterà se negare tale possibilità, nel
frattempo il soggetto interessato potrà effettuare solo operazioni interne o
operazioni con paesi extra UE.
Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuto provvedimento di diniego, il
soggetto si considera automaticamente inserito nell’archivio informatico dei
soggetti autorizzati, potendo così effettuare le operazioni intracomunitarie.
Entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà il fisco effettua controlli
più approfonditi, con la possibilità di successivo diniego a operare.
Il provvedimento di diniego e revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni
tributarie.
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra – adempimenti preliminari
I soggetti che hanno già iniziato l’attività, si presumono già inseriti nell’archivio
unico che consente di effettuare le operazioni intra, l’iscrizione è mantenuta
fino al 28 febbraio 2011
Per confermare tale iscrizione anche oltre il 28 febbraio, alcuni dei soggetti già
esistenti sono chiamati a manifestare questa volontà, con una comunicazione
La comunicazione in argomento, va fatta entro il 29 gennaio 2011 per far
maturare il silenzio assenso entro il 28 febbraio (30 giorni successivi).
Il provvedimento 188376 distingue i soggetti che:
1. hanno iniziato l’attività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011.
2. hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del
DL. 78);
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra – adempimenti preliminari
Situazioni che impongono l’invio della comunicazione per poter effettuare
operazioni intracomunitarie nel 2011.
Data di inizio attività
Situazione soggettiva
Entro il 30 maggio 2010
Nel 2009 e 2010 non hanno
presentato elenchi Intrastat
relativi a acquisti o cessioni
o a prestazioni di servizi
prestate o ricevute.
Oppure pur avendo
presentato gli elenchi Intra
non hanno presentato la
dichiarazione IVA per il 2009
Dal 31 maggio 2010 al
28.2.2011
Non hanno manifestato
l’intenzione di effettuare
operazioni Intra e non hanno
comunque posto in essere
nel secondo semestre 2010
operazioni intracomunitarie
presentando regolarmente
gli elenchi Intrastat
Obblighi per non essere esclusi
dall’autorizzazione
Si deve chiedere l’inclusione
nell’archivio (Vies) dei
soggetti autorizzati a
effettuare operazioni Intra.
In caso contrario dal
28.2.2011 non potranno
effettuare dette operazioni
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra – adempimenti preliminari
Comunicato stampa del 1.2.2011- I contribuenti con
risultato positivo non devo inviare la comunicazione di voler
effettuare le operazioni UE.
Chi ha già inviato la comunicazione potrà consultare il servizio
solo a fine febbraio per verificare il suo inserimento nell'elenco.
Roberto Castegnaro
Operazioni Intra – L’istanza
L’istanza per mantenere l’autorizzazione alle operazioni Intra, è redatta in
carta libera e va presentata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate anche con raccomandata allegando un doc. d’identità.
Spett.le Agenzia delle Entrate
di ______________
Oggetto: Comunicazione della volontà di voler effettuare operazioni intracomunitarie l’art 27 del DL. 78/2010.
Il sottoscritto ______________________ nato a ___________, il __/__/____, residente a ___________ (__), in via
___________ n. ___ con C.F.: ___________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
individuale/società “___________” con sede in ___________ (__) via ___________ nr. ____, iscritta al Registro Imprese di
___, con P. IVA: ___________ e con C.F. ______________.
in base agli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 188376 del 29 dicembre
2010.
DICHIARA
di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i
seguenti presunti importi annui:
€ ___________ (cessione di beni)
€ ___________ (acquisto di beni)
A tal fine si segnala che con riferimento alla data del 31 maggio 2010, l’inizio attività è avvenuto in data:  anteriore; 
uguale o posteriore.
Data: _________
(Firma)
Roberto Castegnaro
Comunicazione delle operazioni IVA – Adempimenti 2010 –
Ultima precisazione
Il contribuente può comunicare anche la sua intenzione di non voler effettuare
operazioni Intra e quindi essere escluso dall’archivio Vies.
La comunicazione andrà inviata all’ufficio che ha ricevuto la precedente
comunicazione di voler effettuare operazioni intra.
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Roberto Castegnaro
ALTRE NOVITA’
Tasso legale
Il tasso (art. 1284 cc.) sale dal 1 all’1,5%, lo prevede il Decreto del Ministero
dell’Economia del 7.12.2010 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.10.
TASSO LEGALE
DAL
AL
5%
21.04.1942
15.12.1990
10%
16.12.1990
31.12.1996
5%
01.01.1997
31.12.1998
2,5%
01.01.1999
31.12.2000
3,5%
01.01.2001
31.12.2001
3%
01.01.2002
31.12.2003
2,5%
01.01.2004
31.12.2007
3%
01.01.2008
31.12.2009
1%
01.01.2010
31.12.2010
1,5%
01.01.2011
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La nuova misura del tasso legale d’interesse si rende applicabile tra l’altro alla
remunerazione dei depositi cauzionali, al pagamento degli interessi con
ravvedimento operoso nei ritardati pagamenti delle imposte.
Roberto Castegnaro
ALTRE NOVITA’ FISCALI
Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.
Dal 2010 le regole IVA sulla territorialità dei servizi hanno subito delle
profonde modifiche.
Riepliogo delle novità introdotte lo scorso anno,
Fondamentale la distinzione fra questi due grandi tipi di operazioni commerciali
Descrizione
Sigla
Tipo transazione
Business to Business
B2B
fra operatori soggetti IVA (detti anche soggetti passivi)
Business to Consumer
B2C
da un soggetto IVA verso un privato consumatore
Il nuovo principio della territorialità prevede (regola generale) che dal 2010:
per le operazioni B2B si deve verificare il luogo di residenza del committente, se il
committente (cliente) = non residente = operazione “Fuori campo IVA”
prestatore (fornitore) = non residente nei confronti di un residente, = operazione
sogg. a IVA = autofattura o meccanismo del reverse charge art. 21 c. 5 DPR. 633.
per le operazioni B2C si deve verificare il luogo di residenza del prestatore, sarà
infatti il prestatore (fornitore) ad assoggettare l’operazione a IVA.
Roberto Castegnaro
ALTRE NOVITA’ FISCALI
Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.
L’eccezione
Art. 7–quinquies del testo IVA, vale a dire:
Ai servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni.
Per questi servizi per il 2010 rilevava il luogo di effettuazione della prestazione
e quindi se svolte in Italia erano soggette a IVA altrimenti erano da considerare
fuori campo IVA.
Dal 2011 per questi servizi cambiano le regole.
Come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 18 del 11 febbraio 2010, provvedimento col
quale sono state dettate le novità 2010 in tema di servizi.
Roberto Castegnaro
ALTRE NOVITA’ FISCALI
Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.
Regole 2011
Descrizione
Tipo
Criterio – Operazione
rilevante in ITALIA
Note
Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed
esposizioni le prestazioni di servizi degli organizzatori di
dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle
precedenti
B2C
Se svolte nel territorio dello
stato
Art. 7 quinquies
c. 1 lett. a)
Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed
esposizioni
B2B
Se il committente è
residente in Italia (regola
generale)
Art. 7-ter
Servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di
servizi accessorie connesse con l'accesso
B2B
(e B2C)
Se svolte nel territorio dello
stato
Art. 7
quinquies, c. 1
lett. b)
La modifica è rilevante perchè fino al 2010 per allestire uno stand fieristico in
francia il prestatore IT avrebbe dovuto aprire la P. IVA in FR.
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Roberto Castegnaro
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO
Art. 31 del DL. 78/2010, dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti
di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col
mod. F24), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di
pagamento.
In presenza quindi di una iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai
1.500 euro, è opinione prevalente che l’eventuale credito fiscale possa essere
compensato solo per la parte che eccede l’importo iscritto a ruolo.
Esempio:
Credito IVA = 5.000
Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = 2.000
Importo compensabile = 3.000 (5.000 – 2.000)
Se l’iscrizione a ruolo fosse di 1.000 euro, tutto il credito IVA dell’esempio sarebbe
compensabile.
Roberto Castegnaro
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO
Secondo l’amministrazione finanziaria - comunicato stampa del
14.1.2011 precisa che:
non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve,
preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di
pagamento.
fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte
a ruolo, nessuna sanzione sarà applicata in caso di compensazioni, in
presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro purché l’utilizzo dei crediti
in compensazione non intacchi i crediti necessari al pagamento dei ruoli
scaduti.
l’amministrazione finanziaria condivide l’interpretazione di cui all’esempio ma solo
fino a quando sarà emanato il decreto che regola le modalità di pagamento,
tramite compensazione, dei debiti iscritti a ruolo.
L’emanazione del decreto prevista entro fine novembre 2010 nel momento in cui
scriviamo, non è ancora avvenuta
Roberto Castegnaro
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO
Sanzioni
Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si
applica la sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di
pagamento ed entro il limite dell’importo indebitamente compensato.
Esempio:
Importo iscritto a ruolo e scaduto euro 2.000
Utilizzo integralmente un credito fiscale di euro 5.000
Sanzione = 50% di 2.000 = 1.000 euro
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Altre novità flash
Roberto Castegnaro
PROMEMORIA ALTRE NOVITA’
Circolare 2/2011 Chiarimenti comunicazione Black list
Circolare 1/2011 OK alla dichiarazione iva SINGOLA ANCHE SE A DEBITO
Rimborso IVA – il modello VR di richiesta e ricompreso nella dichiarazione
IVA
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Operazioni Intra - Centro Studi Castegnaro