Sei uno studente ed entrare a far parte del è per te come partecipare ad una caccia al tesoro? Percorsi universitari d’orientamento CHE COSA SONO ? Le varie attività pre e post diploma/laurea sono finalizzate alla promozione e al miglioramento dell’istruzione e della formazione professionale durante l’intero arco della vita al fine di agevolare l’accesso nel mercato del lavoro. TIROCINI MASTERS FENOMENO DEL “DROP OUT” Torna al Home Page Tirocini attività extra - curriculari In conformità con l’intera Unione Europea, anche in Italia si sta attuando il sistema dell’alternanza scuola-lavoro e dell’inserimento professionale dei giovani attraverso la pratica del tirocinio o “stage”, allo scopo di dimostrare sul campo le proprie capacità e di confrontarsi con il lato prettamente pratico ed operativo della conoscenza acquisita. Se stai frequentando la scuola superiore o l’università, puoi richiedere al tuo istituto formativo di effettuare un periodo lavorativo in alternanza allo studio, che ti servirà ad acquisire crediti formativi. Se invece sei in possesso di un diploma o di una laurea triennale o specialistica, è possibile effettuare un periodo di stage in aziende o enti disposti ad ospitarti. Si potranno così acquisire competenze di base che aiuteranno a proporsi nel mondo del lavoro sperimentando cosa voglia dire realmente lavorare nel settore scelto. Dall’altro lato, il titolare dell’azienda può mettere alla prova le tue capacità e valutare l’eventuale inizio di un rapporto di lavoro. Torna a Percorsi Formativi Master attività post - laurea I master aiutano a migliorare il proprio profilo professionale o a crearne uno (se sono già state svolte attività di tirocinio). Osservando come l’attuale mondo del lavoro risulti essere in continua evoluzione, è facile comprendere per quale motivo sia sempre più richiesta una formazione specialistica rispetto alla laurea, che qualifichi maggiormente l’individuo affinché possa meglio raggiungere posizioni di responsabilità. Il sistema dell’istruzione italiano ha voluto far fronte a tali esigenze, avviando molte novità nel suo campo. Attualmente esistono tre tipologie di corsi a cui si può accedere dopo la laurea: • master di 1° livello : possono accedere a questi master, organizzati dalle università e istituti accreditati, tutti coloro che hanno terminato un corso di laurea breve oppure chi ha comunque anche i due anni integrativi ottenendo una laurea specialistica. [ Durata : un anno, numero chiuso ]. • master di 2° livello : possono accedere solo coloro che hanno ottenuto una laurea specialistica. Ad entrambi i corsi sopra citati possono accedere anche coloro che stanno già lavorando per ottenere qualifiche superiori. Ogni master termina con un’esperienza di stage. • Corso di specializzazione : possono accedere coloro che hanno conseguito una laurea breve o specialistica e desiderano apprendere competenze tecnico-professionali rivolte a svolgere una determinata professione. [ Durata : un anno, acquisizione finale di un’bilitazione professionale]. Torna a Percorsi Formativi Fenomeno del Drop Out abbandono dei percorsi didattico - formativi Conosciuto come “Drop-Out”, il fenomeno della dispersione durante il periodo di formazione didattica e professionale sembra essere la risultante delle rigidità strutturale proprie del sistema scolastico italiano. Sebbene la nostra regione denoti un livello di scolarizzazione secondaria maggiore alla media dell’intero paese, essa non è esente dal presentarsi di tali fenomeni. Si tratta di giovani che male si presentano ad un mercato lavorativo sempre più esigente in qualificazione e di specificità d’incarico. In un ottica di prevenzione della disoccupazione giovanile, sono ora attive azioni di recupero in specifici target d’utenza, allo scopo di preservare almeno il diritto/obbligo di istruirsi fino alla maggiore età. Torna a Percorsi Formativi Fondo Sociale Europeo Il Fondo Sociale Europeo è uno dei più importanti strumenti finanziari dell’Unione Europea, nell’ambito delle politiche comunitarie la sua azione si esplica nello sviluppo e nel finanziamento di una serie di progetti volti alla promozione della coesione tra i diversi stati membri,nel quadro del trattato di Roma siglato nel 1950, che sancì la nascita della Comunità Economica Europea. Le linee di intervento su cui si snoda la sua azione si basano su una piattaforma di programmazione, risultato della collaborazione sinergica di diversi enti: i Ministeri competenti, la Commissione Europea, le regioni e le parti sociali. Nel 2000-2006 alcuni degli obiettivi e delle strategie di intervento sono stati ristrutturati rispetto al passato. L’aspetto fondamentale di queste trasformazioni è lo stretto legame istituito tra politiche occupazionali e FSE, che comporta un considerevole ampliamento delle sue competenze,considerando il ruolo cardine assunto dallo sviluppo dell’occupazione, visto come obiettivo prioritario nell’ambito della programmazione globale. Nel precedente periodo di programmazione la formazione professionale costituiva il principale campo di intervento del FSE, mentre periodo 2000-2006, pur mantenendo la linea seguita in passato, sono state introdotte delle sostanziali modifiche che faranno del FSE lo strumento di una politica economica a largo raggio che si snoderà lungo precise linee di intervento. Vai agli Obbiettivi Obbiettivi Gli obiettivi prioritari di intervento dei fondi strutturali sono 2 : 1.…Sviluppo di nuovi sistemi di formazione professionale; 2.…Supporto ai fini della riconversione economica e sociale delle aree con difficoltà strutturali. Le principali linee di intervento sono : •…Predisposizione e sviluppo di politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati e all’incremento delle opportunità occupazionali. •…Politiche di prevenzione della disoccupazione, tramite l’introduzione di misure formative miranti a favorire la flessibilità e l’adattabilità dei lavoratori in rapporto alle nuove esigenze provenienti dal mercato del lavoro. •…Potenziamento del patrimonio tecnico-cognitivo dei soggetti in cerca di occupazione. •…Interventi miranti all’evoluzione e allo sviluppo dei sistemi scolastici e formativi. Il FSE, nell’ambito dei Fondi Strutturali, viene qualificato dai regolamenti come lo strumento finanziario che “fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo sociale duraturo e la coesione economica e sociale” (Regolamento (CE) n.1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/99, relativo al FSE,Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L213 del 13/8/99). Torna al Home Page Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro è nominato (cioè individuato e disciplinato dalla legge), bilaterale, e necessariamente oneroso (art. 2099 c.c.), stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore. Dal contratto derivano pertanto due obbligazioni speculari: quella del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta, e quella del lavoratore subordinato di prestare la propria opera "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore (art. 2094 c.c.). La dottrina oggi prevalente collega alla causa del contratto anche l'obbligo del datore di fornire un ambiente di lavoro sicuro. L'obbligo di sicurezza, sebbene imposto dalla legge (art. 2087 c.c.; d.lgs. 626/94), viene così configurato come una precisa obbligazione contrattuale posta in capo al datore di lavoro. Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell'età minima per l’ammissione al lavoro (di norma 15 anni, età abbassata a 14 per date attività, ed elevata a 16 per certi lavori pesanti o pericolosi). Ciò costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale, secondo la quale la capacità di concludere un contratto si acquista con il conseguimento della maggiore età. Si ricordano: • l'obbligo del datore di lavoro di comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta assunzione e il contenuto del contratto • l'obbligo di consegnare al lavoratore, al momento dell'assunzione, un documento riportante i dati di registrazione nel libro matricola, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. • l'oggetto del contratto, oltre ad essere determinato o determinabile, deve altresì essere lecito e possibile (art. 1346 c.c.), pena la nullità del contratto (art. 1418 c.c.). La prestazione dedotta in contratto non può quindi risolversi in un'attività impossibile (di fatto o di diritto), né può porsi in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume. l'art. 37 della Costituzione pone il divieto di discriminazione nei confronti di lavoratrici donne e lavoratori minori, stabilendo che, a parità di lavoro, spetti a questi soggetti la medesima retribuzione dei lavoratori adulti di sesso maschile. l'apposizione del termine: il lavoro a tempo determinato Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale di durata. L’ordinamento italiano ha visto con sfavore, il contratto a tempo determinato. La riforma introdotta con il d.lgs. 368/2001 (in recepimento della direttiva CE 70/99) liberalizza fortemente il ricorso al lavoro a tempo determinato, rovesciando l’impostazione precedente fondata sul divieto del termine al di fuori di ipotesi tassativamente previste ex lege. La legge pone il divieto di assumere a termine, quando il datore intenda sostituire temporaneamente lavoratori in sciopero, quando non abbia effettuato la valutazione dei rischi in azienda, o quando nell'unità produttiva si sia fatto ricorso negli ultimi 6 mesi a licenziamenti collettivi, cassa integrazione o riduzioni d'orario. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere inserite anche specifiche motivazioni sul motivo del termine, pena la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine, il rapporto si conclude senza necessità di formale comunicazione. Proroga e successione di contratti a termine La proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni, solo una volta e con indicazione delle ragioni. Nel caso in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite prefissato e senza un accordo di proroga, egli ha diritto: per un periodo di 20 giorni (30 per i contratti di durata superiore a 6 mesi) ad una maggiorazione retributiva (pari al 20% per i primi 10 giorni, al 40% dopo); oltre il ventesimo giorno, alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. È ovviamente vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati a breve distanza l'uno dall'altro. Se il medesimo lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto (termine aumentato a 20 giorni se il contratto scaduto aveva durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Durata lavoratori in mobilità: massimo 12 mesi lavoratori pensionabili: massimo 2 anni lavoratori occasionali: massimo 12 giorni settore aeroportuale: massimo 4 mesi (6 mesi se tra aprile ed ottobre) dirigenti: massimo 5 anni L‘ apposizione del patto di prova Oggetto del patto è la verifica delle capacità professionali e della personalità del lavoratore. Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso. La legge richiede la forma scritta, in difetto della quale il patto si ha per non apposto. nel caso di recesso invalido in un normale rapporto di prova, ad esempio per l'incongruità del periodo, è previsto il solo risarcimento nel caso di recesso invalido da un rapporto di prova con l’avviato obbligatoriamente ex l. 482/68, è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro qualora l’esperimento non sia stato effettuato “con mansioni confacenti alla menomazione dell’invalido”. Nel caso di recesso nullo per motivo discriminatorio, opera la l. 108/90, ed è quindi stabilito l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St.lav. Torna al Home Page << LE NOSTRE FONTI >> www.wikipedia.it www.fondosocialeuropeo.it www.formazionelavoro.marche.it _ Link utili _ www.motorelavoro.it/offerte-lavoro/marche.html www.jobespresso.net/?q=marche www.istruzioneformazionelavoro.it/ Torna al Home Page Torna al Home Page Sezione IV C Liceo Scientifico G.Galilei (ANCONA) Uno sguardo sul futuro : poco realismo, ma tanta fantasia. Sogni, aspirazioni, sempre in cerca di nuove opportunità, in cerca di evoluzione, di emancipazione.... Naufraghi nel grande mare della società, siamo determinati a nuotare fino alla terra ferma, cercando di non approdare su un'isola deserta. Temendo di toccare il fondo, cogliamo ogni occasione per dimostrare le nostre abilità ed emergere ed affermarci con energia e creatività. Torna al Home Page