Sei uno studente
ed entrare a far parte del
è per te come
partecipare ad una
caccia al tesoro?
Percorsi universitari d’orientamento
CHE COSA SONO ?
Le varie attività pre e post diploma/laurea sono
finalizzate alla promozione e al miglioramento
dell’istruzione e della formazione professionale
durante l’intero arco della vita al fine di agevolare
l’accesso nel mercato del lavoro.
TIROCINI
MASTERS
FENOMENO DEL “DROP OUT”
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Tirocini
attività extra - curriculari
In conformità con l’intera Unione Europea, anche in Italia si sta attuando il sistema
dell’alternanza scuola-lavoro e dell’inserimento professionale dei giovani attraverso la
pratica del tirocinio o “stage”, allo scopo di dimostrare sul campo le proprie capacità e di
confrontarsi con il lato prettamente pratico ed operativo della conoscenza acquisita.
Se stai frequentando la scuola superiore o l’università, puoi richiedere al tuo istituto
formativo di effettuare un periodo lavorativo in alternanza allo studio, che ti servirà ad
acquisire crediti formativi.
Se invece sei in possesso di un diploma o di una laurea triennale o specialistica, è
possibile effettuare un periodo di stage in aziende o enti disposti ad ospitarti.
Si potranno così acquisire competenze di base che aiuteranno a proporsi nel mondo del
lavoro sperimentando cosa voglia dire realmente lavorare nel settore scelto.
Dall’altro lato, il titolare dell’azienda può mettere alla prova le tue capacità e valutare
l’eventuale inizio di un rapporto di lavoro.
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Master
attività post - laurea
I master aiutano a migliorare il proprio profilo professionale o a crearne uno (se sono già
state svolte attività di tirocinio).
Osservando come l’attuale mondo del lavoro risulti essere in continua evoluzione, è facile
comprendere per quale motivo sia sempre più richiesta una formazione specialistica
rispetto alla laurea, che qualifichi maggiormente l’individuo affinché possa meglio
raggiungere posizioni di responsabilità.
Il sistema dell’istruzione italiano ha voluto far fronte a tali esigenze, avviando molte novità
nel suo campo. Attualmente esistono tre tipologie di corsi a cui si può accedere dopo la
laurea:
• master di 1° livello : possono accedere a questi master, organizzati dalle università e
istituti accreditati, tutti coloro che hanno terminato un corso di laurea breve oppure chi ha
comunque anche i due anni integrativi ottenendo una laurea specialistica.
[ Durata : un anno, numero chiuso ].
• master di 2° livello : possono accedere solo coloro che hanno ottenuto una laurea
specialistica.
Ad entrambi i corsi sopra citati possono accedere anche coloro che stanno già lavorando
per ottenere qualifiche superiori. Ogni master termina con un’esperienza di stage.
• Corso di specializzazione : possono accedere coloro che hanno conseguito una
laurea breve o specialistica e desiderano apprendere competenze tecnico-professionali
rivolte a svolgere una determinata professione.
[ Durata : un anno, acquisizione finale di un’bilitazione professionale].
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Fenomeno del Drop Out
abbandono dei percorsi didattico - formativi
Conosciuto come “Drop-Out”, il fenomeno della dispersione durante il periodo di
formazione didattica e professionale sembra essere la risultante delle rigidità strutturale
proprie del sistema scolastico italiano.
Sebbene la nostra regione denoti un livello di scolarizzazione secondaria maggiore alla
media dell’intero paese, essa non è esente dal presentarsi di tali fenomeni.
Si tratta di giovani che male si presentano ad un mercato lavorativo sempre più esigente in
qualificazione e di specificità d’incarico.
In un ottica di prevenzione della disoccupazione giovanile, sono ora attive azioni di
recupero in specifici target d’utenza, allo scopo di preservare almeno il diritto/obbligo di
istruirsi fino alla maggiore età.
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Fondo Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo è uno dei più importanti strumenti finanziari dell’Unione
Europea, nell’ambito delle politiche comunitarie la sua azione si esplica nello sviluppo e
nel finanziamento di una serie di progetti volti alla promozione della coesione tra i diversi
stati membri,nel quadro del trattato di Roma siglato nel 1950, che sancì la nascita della
Comunità Economica Europea. Le linee di intervento su cui si snoda la sua azione si
basano su una piattaforma di programmazione, risultato della collaborazione sinergica di
diversi enti: i Ministeri competenti, la Commissione Europea, le regioni e le parti sociali.
Nel 2000-2006 alcuni degli obiettivi e delle strategie di intervento sono stati ristrutturati
rispetto al passato. L’aspetto fondamentale di queste trasformazioni è lo stretto legame
istituito tra politiche occupazionali e FSE, che comporta un considerevole ampliamento
delle sue competenze,considerando il ruolo cardine assunto dallo sviluppo
dell’occupazione, visto come obiettivo prioritario nell’ambito della programmazione
globale. Nel precedente periodo di programmazione la formazione professionale
costituiva il principale campo di intervento del FSE, mentre periodo 2000-2006, pur
mantenendo la linea seguita in passato, sono state introdotte delle sostanziali modifiche
che faranno del FSE lo strumento di una politica economica a largo raggio che si snoderà
lungo precise linee di intervento.
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Obbiettivi
Gli obiettivi prioritari di intervento dei fondi strutturali sono 2 :
1.…Sviluppo di nuovi sistemi di formazione professionale;
2.…Supporto ai fini della riconversione economica e sociale delle aree con difficoltà
strutturali.
Le principali linee di intervento sono :
•…Predisposizione e sviluppo di politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del
lavoro dei disoccupati e all’incremento delle opportunità occupazionali.
•…Politiche di prevenzione della disoccupazione, tramite l’introduzione di misure
formative miranti a favorire la flessibilità e l’adattabilità dei lavoratori in rapporto alle
nuove esigenze provenienti dal mercato del lavoro.
•…Potenziamento del patrimonio tecnico-cognitivo dei soggetti in cerca di occupazione.
•…Interventi miranti all’evoluzione e allo sviluppo dei sistemi scolastici e formativi. Il FSE,
nell’ambito dei Fondi Strutturali, viene qualificato dai regolamenti come lo strumento
finanziario che “fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la
disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel
mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra
uomini e donne, uno sviluppo sociale duraturo e la coesione economica e sociale”
(Regolamento (CE) n.1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/99,
relativo al FSE,Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, L213 del 13/8/99).
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Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro è nominato (cioè individuato e
disciplinato dalla legge), bilaterale, e necessariamente oneroso (art. 2099 c.c.),
stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di
soggettività) e un lavoratore.
Dal contratto derivano pertanto due obbligazioni speculari: quella del datore di
lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta, e quella del lavoratore subordinato di
prestare la propria opera "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore (art. 2094
c.c.).
La dottrina oggi prevalente collega alla causa del contratto anche l'obbligo del
datore di fornire un ambiente di lavoro sicuro. L'obbligo di sicurezza, sebbene
imposto dalla legge (art. 2087 c.c.; d.lgs. 626/94), viene così configurato come una
precisa obbligazione contrattuale posta in capo al datore di lavoro.
Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). La
capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si
acquista al raggiungimento dell'età minima per l’ammissione al lavoro (di norma 15
anni, età abbassata a 14 per date attività, ed elevata a 16 per certi lavori pesanti o
pericolosi). Ciò costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale, secondo la
quale la capacità di concludere un contratto si acquista con il conseguimento della
maggiore età.
Si ricordano:
• l'obbligo del datore di lavoro di comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta
assunzione e il contenuto del contratto
• l'obbligo di consegnare al lavoratore, al momento dell'assunzione, un documento
riportante i dati di registrazione nel libro matricola, la durata delle ferie, la periodicità
della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale
giornaliera o settimanale di lavoro.
• l'oggetto del contratto, oltre ad essere determinato o determinabile, deve altresì
essere lecito e possibile (art. 1346 c.c.), pena la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).
La prestazione dedotta in contratto non può quindi risolversi in un'attività impossibile
(di fatto o di diritto), né può porsi in contrasto con norme imperative, con l'ordine
pubblico o con il buon costume.
l'art. 37 della Costituzione pone il divieto di discriminazione nei confronti di
lavoratrici donne e lavoratori minori, stabilendo che, a parità di lavoro, spetti a questi
soggetti la medesima retribuzione dei lavoratori adulti di sesso maschile.
l'apposizione del termine: il lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato mediante l'apposizione di un termine finale di durata.
L’ordinamento italiano ha visto con sfavore, il contratto a tempo determinato. La
riforma introdotta con il d.lgs. 368/2001 (in recepimento della direttiva CE 70/99)
liberalizza fortemente il ricorso al lavoro a tempo determinato, rovesciando
l’impostazione precedente fondata sul divieto del termine al di fuori di ipotesi
tassativamente previste ex lege.
La legge pone il divieto di assumere a termine, quando il datore intenda sostituire
temporaneamente lavoratori in sciopero, quando non abbia
effettuato la valutazione dei rischi in azienda, o quando nell'unità produttiva si sia
fatto ricorso negli ultimi 6 mesi a licenziamenti collettivi, cassa integrazione o
riduzioni d'orario. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale
devono essere inserite anche specifiche motivazioni sul motivo del termine, pena la
conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
Alla scadenza del termine, il rapporto si conclude senza necessità di formale
comunicazione.
Proroga e successione di contratti a termine
La proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni, solo una volta
e con indicazione delle ragioni. Nel caso in cui il lavoratore continui la sua
prestazione oltre il limite prefissato e senza un accordo di proroga, egli ha diritto: per
un periodo di 20 giorni (30 per i contratti di durata superiore a 6 mesi) ad una
maggiorazione retributiva (pari al 20% per i primi 10 giorni, al 40% dopo); oltre il
ventesimo giorno, alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
È ovviamente vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati
a breve distanza l'uno dall'altro. Se il medesimo lavoratore è riassunto a termine
entro 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto (termine aumentato a 20
giorni se il contratto scaduto aveva durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto
si considera a tempo indeterminato.
Durata
lavoratori in mobilità: massimo 12 mesi
lavoratori pensionabili: massimo 2 anni
lavoratori occasionali: massimo 12 giorni
settore aeroportuale: massimo 4 mesi (6 mesi se tra aprile ed ottobre)
dirigenti: massimo 5 anni
L‘ apposizione del patto di prova
Oggetto del patto è la verifica delle capacità professionali e della personalità del
lavoratore.
Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna
parte può recedere senza obbligo di preavviso.
La legge richiede la forma scritta, in difetto della quale il patto si ha per non apposto.
nel caso di recesso invalido in un normale rapporto di prova, ad esempio per
l'incongruità del periodo, è previsto il solo risarcimento nel caso di recesso invalido
da un rapporto di prova con l’avviato obbligatoriamente ex l. 482/68, è prevista la
reintegrazione nel posto di lavoro qualora l’esperimento non sia stato effettuato “con
mansioni confacenti alla menomazione dell’invalido”.
Nel caso di recesso nullo per motivo discriminatorio, opera la l. 108/90, ed è quindi
stabilito l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St.lav.
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<< LE NOSTRE FONTI >>
www.wikipedia.it
www.fondosocialeuropeo.it
www.formazionelavoro.marche.it
_ Link utili _
www.motorelavoro.it/offerte-lavoro/marche.html
www.jobespresso.net/?q=marche
www.istruzioneformazionelavoro.it/
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Sezione IV C
Liceo Scientifico G.Galilei
(ANCONA)
Uno sguardo sul futuro :
poco realismo, ma tanta fantasia.
Sogni, aspirazioni, sempre in cerca di nuove opportunità,
in cerca di evoluzione, di emancipazione....
Naufraghi nel grande mare della società,
siamo determinati a nuotare fino alla terra ferma,
cercando di non approdare su un'isola deserta.
Temendo di toccare il fondo,
cogliamo ogni occasione per dimostrare le nostre abilità
ed emergere ed affermarci con energia e creatività.
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