PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDI “ACCENDIAMOCI DI INTERESSE E SPEGNIAMO L’INDIFFERENZA” “LA CARTA DE LOGU” PRIME PRESCRIZIONI ANTINCENDI PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI ( Legge quadro 353/2000) “La Carta de Logu” La Carta de Logu d’Arborea è il documento più interessante che ci sia stato lasciato dal mondo dei Giudicati sardi. Nel 1390-91 la giudicessa Eleonora d’Arborea incaricò un gruppo di giuristi di corte di riordinare le norme che erano state dettate da suo padre sedici anni prima, facendone aggiornare alcune e aggiungendone altre in considerazione delle mutate condizioni dei tempi. La Carta de Logu dedica alcuni capitoli (45-49) “Ordinamentos de fogu” alla prevenzione e punizione dell’uso criminale del fuoco; Questi capitoli prevedono: un periodo di “stato di rischio di incendio boschivo”: “…ordiniamo che nessuno debba o possa mettere fuoco alle stoppie prima che sia passata la festa di Santa Maria che cade l’otto di settembre…”, e la fascia tagliafuoco: “…ordiniamo che i paesi che hanno la consuetudine di fare la doha per tenere lontano il fuoco, devono tracciarla secondo l’uso tradizionale di ciascun paese nel suo territorio, e chi non l’ha eseguita per San Pietro di giugno paghi dieci soldi per ogni suo uomo…” e ancora: “…ordiniamo che se qualcuno mette di proposito fuoco a messi mietute o da mietere, o a vigna o a orto, ed è riconosciuto colpevole, paghi cinquanta lire di multa e rimborsi il danno che ha fatto, né altri lo fa per lui, gli si tagli la mano destra…” PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI” LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 Le Regioni devono approvare un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Questo piano deve essere sottoposto a revisione annuale e fra le altre cose deve individuare: • le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio; • le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente e le aree a rischio di incendio boschivo, entrambe rappresentate con apposita cartografia; • i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità; • le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo; • gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi; • la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; PRESCRIZIONI ANTINCENDI DAL PRIMO DI GIUGNO AL QUINDICI DI OTTOBRE DI OGNI ANNO, VIGE LO “STATO DI RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO” CHE PUO’ ESSERE ANTICIPATO O POSTICIPATO PER UN MASSIMO DI TRENTA GIORNI, CONSIDERATO L’ANDAMENTO STAGIONALE, CON DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE, PREVIA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DURANTE TALE PERIODO E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO: ACCENDERE FUOCHI, ANCHE SE PER ABBRUCIAMENTO DI STOPPIE, L’USO DI FORNELLI A GAS, ELETTRICI O A CARBONE, GETTARE DAI VEICOLI O ABBANDONARE SUL TERRENO, FIAMMIFERI, SIGARI O SIGARETTE E QUALUNQUE ALTRO TIPO DI MATERIALE ACCESO, O ALLO STATO DI BRACE, O CHE IN OGNI CASO POSSA INNESCARE O PROPAGARE IL FUOCO. IN ALCUNI PERIODI I PROPRIETARI POSSONO PROCEDERE ALL’ABBRUCIAMENTO DI STOPPIE PURCHE’ MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA STAZIONE FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE COMPETENTE PER IL TERRITORIO NEL QUALE DOVRANNO EFFETTUARSI GLI ABBRUCIAMENTI. SI POSSONO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI SENZA AUTORIZZAZIONE TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI SANCITE DALLE NORME IN VIGORE SI POSSONO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI PREVIA AUTORIZZAZIONE RICHIESTA AGLI ISPETTORATI O ALLE STAZIONI FORESTALI TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI SANCITE DALLE NORME IN VIGORE NON SI POSSONO IN ALCUN CASO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZIONI Le violazioni alle Prescrizioni Regionali sono punite a norma dell’articolo 10 della Legge quadro 353/2000 Le zone boscate e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco non possono: avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici o infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive; sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia. In caso di trasgressione al divieto di pascolo si applica una sanzione amministrativa; nel caso di trasgressione al divieto di realizzare edifici e infrastrutture destinate ad insediamenti civili, il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. SE IL FATTO COSTITUISCE REATO DOLOSO, CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI. SE L’INCENDIO E’ CAGIONATO PER COLPA, LA PENA E’ DELLA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. QUESTE PENE SONO AUMENTATE SE DALL’INCENDIO DERIVA PERICOLO PER EDIFICI O DANNO SU AREE PROTETTE; SONO AUMENTATE DELLA META’ SE DALL’INCENDIO DERIVA UN DANNO GRAVE, ESTESO E PERSISTENTE ALL’AMBIENTE. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDI ESTIVI A SALVAGUARDIA DEI PERICOLI DERIVANTI DAGLI INCENDI ESTIVI DOVRANNO ESSERE ADOTTATI, PARTICOLARMENTE NELLE GIORNATE DI FORTE VENTO O DI ALTA TEMPERATURA, I SEGUENTI COMPORTAMENTI E CAUTELE: CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO E’ TENUTO A SEGNALARLO, PERCHE’ POSSA ESSERE ORGANIZZATA LA NECESSARIA OPERA DI SPEGNIMENTO, ALL’AUTORITA’ FORESTALE E DI V.A., AI VIGILI DEL FUOCO O ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, SE E’ UN PRINCIPIO DI INCENDIO, TENTARE DI SPEGNERLO, SOLO SE SI E’ CERTI DI UNA VIA DI FUGA, TENENDO LE SPALLE AL VENTO E BATTENDO LE FIAMME CON UNA FRASCA FINO A SOFFOCARLE EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI NELLE ORE PIU’ CALDE DELLE GIORNATE DI FORTE VENTO; NON ACCODARSI AD ALTRE AUTOVETTURE FERME IN STRADA A CAUSA DI UN INCENDIO (E’ PREFERIBILE INVERTIRE IL SENSO DI MARCIA E SOSTARE IN LUOGO SICURO IN ATTESA DEL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE); NON TRATTENERSI ALL’APERTO IN ZONE SOTTOVENTO RISPETTO ALL’INCENDIO; NON SOSTARE IN LUOGHI SOPRAELEVATI RISPETTO ALLA ZONA DELL’INCENDIO; EVITARE I LUOGHI BOSCHIVI E LE ZONE RICOPERTE DI MACCHIA MEDITERRANEA O STERPI CON UNA SOLA STRADA DI ACCESSO; EVITARE LE FERMATE A CALDO DEGLI AUTOMEZZI DOTATI DI MARMITTA CATALITICA IN PROSSIMITA’ DI ACCUMULI DI STERPI, MATERIALE VEGETALE SECCAGINOSO O COMUNQUE SOGGETTO AD INFIAMMARSI; SE IL LUOGO IN CUI CI SI TROVA E’ MINACCIATO DA INCENDIO, NON ABBANDONARE LA PROPRIA ABITAZIONE O LA SPIAGGIA SE NON SI HA ASSOLUTA CERTEZZA DELLA VIA DI FUGA. SONO SUGGERITE IN QUESTI CASI LE SEGUENTI MISURE: IN SPIAGGIA RAGGRUPPARSI SULL’ARENILE DOPO AVER SPOSTATO LE AUTOVETTURE DAI LUOGHI DI SOSTA PROSSIMI ALLA VEGETAZIONE; EVITARE DI PRENDERE IL LARGO CON LE PROPRIE IMBARCAZIONI; PREDISPORSI ALL’ARRIVO DEL FUMO E DEL FUOCO ATTENDENDO IMMERSI NELL’ACQUA BASSA E RESPIRANDO CON L’AUSILIO DI UN QUALSIASI INDUMENTO BAGNATO. IN CASA CHIUDERE PORTE E FINESTRE E SIGILLARE EVENTUALI FESSURE CON STRACCI E CARTA BAGNATI (LA MURATURA ESTERNA E IL LEGNO DEGLI INFISSI SONO OTTIMI ISOLANTI); NON LASCIARE ALL’APERTO BOMBOLE DI GAS O RECIPIENTI CONTENTI LIQUIDI INFIAMMABILI; PREDISPORSI ALL’EVENTUALE PASSAGGIO DEL FUOCO RAGGRUPPANDOSI NELLA STANZA PIU’ INTERNA ED AVENDO CURA DI MUNIRSI DI RECIPIENTI PIENI D’ACQUA E DI PANNI BAGNATI; SE L’AMBIENTE RENDE DIFFICOLTOSA LA RESPIRAZIONE, ASPIRARE ARIA A LIVELLO DEL PAVIMENTO TRAMITE UN PANNO UMIDO; IN CAMPEGGIO RIPIEGARE TENDE E VERANDE E NON LASCIARE SPARSI OGGETTI ED ATTREZZATURE; ALLONTANARE DALLA RECINZIONE VETTURE E ROULOTTES SENZA OCCUPARE LA VIABILITA’ INTERNA; NON ABBANDONARE IL CAMPEGGIO CON I PROPRI AUTOMEZZI SE NON PER DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA; CONSEGNARE BOMBOLE DI GAS E TANICHE DI LIQUIDI INFIAMMABILI NEL LUOGO CHE SARA’ INDICATO DAL PERSONALE DI SERVIZIO ALLA RICEZIONE; ATTENDERE IN SPIAGGIA LA CESSAZIONE DELL’EMERGENZA.