PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI
NORME DI COMPORTAMENTO IN
CASO DI INCENDI
“ACCENDIAMOCI DI INTERESSE E SPEGNIAMO L’INDIFFERENZA”
“LA CARTA DE LOGU”
PRIME PRESCRIZIONI ANTINCENDI
PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI
( Legge quadro 353/2000)
“La Carta de Logu”
La Carta de Logu d’Arborea è il documento più
interessante che ci sia stato lasciato dal mondo dei
Giudicati sardi.
Nel 1390-91 la giudicessa Eleonora d’Arborea
incaricò un gruppo di giuristi di corte di riordinare
le norme che erano state dettate da suo padre
sedici anni prima, facendone aggiornare alcune e
aggiungendone altre in considerazione delle
mutate condizioni dei tempi.
La Carta de Logu dedica alcuni capitoli (45-49)
“Ordinamentos de fogu” alla prevenzione e punizione
dell’uso criminale del fuoco;
Questi capitoli prevedono:
un periodo di “stato di rischio di incendio boschivo”:
“…ordiniamo che nessuno debba o possa mettere fuoco
alle stoppie prima che sia passata la festa di Santa
Maria che cade l’otto di settembre…”,
e la fascia tagliafuoco: “…ordiniamo che i paesi che
hanno la consuetudine di fare la doha per tenere
lontano il fuoco, devono tracciarla secondo l’uso
tradizionale di ciascun paese nel suo territorio, e chi
non l’ha eseguita per San Pietro di giugno paghi dieci
soldi per ogni suo uomo…”
e ancora: “…ordiniamo che se qualcuno mette di
proposito fuoco a messi mietute o da mietere, o a vigna
o a orto, ed è riconosciuto colpevole, paghi cinquanta
lire di multa e rimborsi il danno che ha fatto, né altri lo
fa per lui, gli si tagli la mano destra…”
PRESCRIZIONI REGIONALI
ANTINCENDI
“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI”
LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353
Le Regioni devono approvare un piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Questo piano deve essere sottoposto a revisione annuale e
fra le altre cose deve individuare:
• le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;
• le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente e le aree a rischio
di incendio boschivo, entrambe rappresentate con apposita
cartografia;
• i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità;
• le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio
nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
• gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
• la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
PRESCRIZIONI ANTINCENDI
DAL PRIMO DI GIUGNO AL QUINDICI DI OTTOBRE DI OGNI ANNO, VIGE
LO “STATO DI RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO” CHE PUO’ ESSERE
ANTICIPATO O POSTICIPATO PER UN MASSIMO DI TRENTA GIORNI,
CONSIDERATO L’ANDAMENTO STAGIONALE, CON DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE, PREVIA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE
DURANTE TALE PERIODO E’ ASSOLUTAMENTE
VIETATO:
ACCENDERE FUOCHI, ANCHE SE PER ABBRUCIAMENTO DI
STOPPIE,
L’USO DI FORNELLI A GAS, ELETTRICI O A CARBONE,
GETTARE DAI VEICOLI O ABBANDONARE SUL TERRENO,
FIAMMIFERI, SIGARI O SIGARETTE E QUALUNQUE ALTRO
TIPO DI MATERIALE ACCESO, O ALLO STATO DI BRACE, O
CHE IN OGNI CASO POSSA INNESCARE O PROPAGARE IL
FUOCO.
IN ALCUNI PERIODI I PROPRIETARI POSSONO
PROCEDERE ALL’ABBRUCIAMENTO DI STOPPIE
PURCHE’ MUNITI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA DALLA STAZIONE FORESTALE E DI
VIGILANZA AMBIENTALE COMPETENTE PER IL
TERRITORIO NEL QUALE
DOVRANNO EFFETTUARSI GLI ABBRUCIAMENTI.
SI POSSONO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI SENZA AUTORIZZAZIONE TENENDO
CONTO DELLE INDICAZIONI SANCITE DALLE NORME IN VIGORE
SI POSSONO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI PREVIA AUTORIZZAZIONE RICHIESTA
AGLI ISPETTORATI O ALLE STAZIONI FORESTALI TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI
SANCITE DALLE NORME IN VIGORE
NON SI POSSONO IN ALCUN CASO EFFETTUARE GLI ABBRUCIAMENTI
DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZIONI
Le violazioni alle Prescrizioni Regionali sono punite a norma
dell’articolo 10 della Legge quadro 353/2000
Le zone boscate e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco non possono:
avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per
almeno quindici anni;
per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici o infrastrutture finalizzate
a insediamenti civili e attività produttive;
sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.
In caso di trasgressione al divieto di pascolo si applica una sanzione
amministrativa;
nel caso di trasgressione al divieto di realizzare edifici e infrastrutture
destinate ad insediamenti civili, il giudice, nella sentenza di condanna,
dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
SE IL FATTO COSTITUISCE REATO DOLOSO, CHIUNQUE CAGIONI
UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE E’ PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI.
SE L’INCENDIO E’ CAGIONATO PER COLPA, LA PENA E’ DELLA
RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI.
QUESTE PENE SONO AUMENTATE SE DALL’INCENDIO DERIVA
PERICOLO PER EDIFICI O DANNO SU AREE PROTETTE; SONO
AUMENTATE DELLA META’ SE DALL’INCENDIO DERIVA UN
DANNO GRAVE, ESTESO E PERSISTENTE ALL’AMBIENTE.
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI
INCENDI ESTIVI
A SALVAGUARDIA
DEI PERICOLI DERIVANTI
DAGLI INCENDI ESTIVI DOVRANNO
ESSERE ADOTTATI,
PARTICOLARMENTE NELLE GIORNATE
DI FORTE VENTO O DI ALTA
TEMPERATURA, I SEGUENTI
COMPORTAMENTI E CAUTELE:
CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO E’ TENUTO A SEGNALARLO,
PERCHE’ POSSA ESSERE ORGANIZZATA LA NECESSARIA OPERA DI
SPEGNIMENTO, ALL’AUTORITA’ FORESTALE E DI V.A., AI VIGILI DEL
FUOCO O ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO,
SE E’ UN PRINCIPIO DI INCENDIO, TENTARE DI SPEGNERLO, SOLO SE
SI E’ CERTI DI UNA VIA DI FUGA, TENENDO LE SPALLE AL VENTO E
BATTENDO LE FIAMME CON UNA FRASCA FINO A SOFFOCARLE
EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI NELLE ORE PIU’
CALDE DELLE GIORNATE DI FORTE VENTO;
NON ACCODARSI AD ALTRE AUTOVETTURE FERME IN STRADA A
CAUSA DI UN INCENDIO (E’ PREFERIBILE INVERTIRE IL SENSO DI
MARCIA E SOSTARE IN LUOGO SICURO IN ATTESA DEL RIPRISTINO
DELLA CIRCOLAZIONE);
NON TRATTENERSI ALL’APERTO IN ZONE SOTTOVENTO RISPETTO
ALL’INCENDIO;
NON SOSTARE IN LUOGHI SOPRAELEVATI RISPETTO ALLA
ZONA DELL’INCENDIO;
EVITARE I LUOGHI BOSCHIVI E LE ZONE RICOPERTE DI
MACCHIA MEDITERRANEA O STERPI CON UNA SOLA
STRADA DI ACCESSO;
EVITARE LE FERMATE A CALDO DEGLI AUTOMEZZI DOTATI DI
MARMITTA CATALITICA IN PROSSIMITA’ DI ACCUMULI DI
STERPI, MATERIALE VEGETALE SECCAGINOSO O COMUNQUE
SOGGETTO AD INFIAMMARSI;
SE IL LUOGO IN CUI CI SI TROVA E’
MINACCIATO DA INCENDIO, NON
ABBANDONARE LA PROPRIA
ABITAZIONE O LA SPIAGGIA SE NON
SI HA ASSOLUTA CERTEZZA DELLA
VIA DI FUGA.
SONO SUGGERITE IN QUESTI CASI LE
SEGUENTI MISURE:
IN SPIAGGIA
RAGGRUPPARSI SULL’ARENILE DOPO AVER SPOSTATO LE
AUTOVETTURE DAI LUOGHI DI SOSTA PROSSIMI ALLA
VEGETAZIONE;
EVITARE DI PRENDERE IL LARGO CON LE PROPRIE
IMBARCAZIONI;
PREDISPORSI ALL’ARRIVO DEL FUMO E DEL FUOCO
ATTENDENDO IMMERSI NELL’ACQUA BASSA E RESPIRANDO
CON L’AUSILIO DI UN QUALSIASI INDUMENTO BAGNATO.
IN CASA
CHIUDERE PORTE E FINESTRE E SIGILLARE EVENTUALI FESSURE
CON STRACCI E CARTA BAGNATI (LA MURATURA ESTERNA E IL
LEGNO DEGLI INFISSI SONO OTTIMI ISOLANTI);
NON LASCIARE ALL’APERTO BOMBOLE DI GAS O RECIPIENTI
CONTENTI LIQUIDI INFIAMMABILI;
PREDISPORSI ALL’EVENTUALE PASSAGGIO DEL FUOCO
RAGGRUPPANDOSI NELLA STANZA PIU’ INTERNA ED AVENDO
CURA DI MUNIRSI DI RECIPIENTI PIENI D’ACQUA E DI PANNI
BAGNATI;
SE L’AMBIENTE RENDE DIFFICOLTOSA LA RESPIRAZIONE,
ASPIRARE ARIA A LIVELLO DEL PAVIMENTO TRAMITE UN PANNO
UMIDO;
IN CAMPEGGIO
RIPIEGARE TENDE E VERANDE E NON LASCIARE SPARSI
OGGETTI ED ATTREZZATURE;
ALLONTANARE DALLA RECINZIONE VETTURE E ROULOTTES
SENZA OCCUPARE LA VIABILITA’ INTERNA;
NON ABBANDONARE IL
CAMPEGGIO CON I
PROPRI AUTOMEZZI SE
NON PER DISPOSIZIONI
DELL’AUTORITA’
DI
PUBBLICA SICUREZZA;
CONSEGNARE BOMBOLE DI
GAS E TANICHE DI LIQUIDI
INFIAMMABILI NEL LUOGO
CHE SARA’ INDICATO DAL
PERSONALE DI SERVIZIO
ALLA RICEZIONE;
ATTENDERE IN SPIAGGIA
LA CESSAZIONE
DELL’EMERGENZA.
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dott. roberta pianti