Il Garante per l’infanzia
una prospettiva europea comparata
Terminologia
A livello italiano:
• Garante per i minori/per l’infanzia e l’adolescenza
• Difensore civico per i minori/per l’infanzia e
l’adolescenza
• Pubblico tutore per i minori/per l’infanzia e
l’adolescenza
A livello internazionale:
• Ombudsman / Public Defensor / Commissioner for
Children
• Médiateur / Défenseur Civique / Commissaire pour
l’Enfance
Normativa internazionale in materia di
Garante per l’infanzia

Nazioni Unite: Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo
(art.18, c.2)

Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale del 20
dicembre 1993, istituzioni nazionali per la promozione e la
protezione dei diritti umani

Osservazioni generali del Comitato sui Diritti del Fanciullo,
32° Sessione del 13-31 gennaio 2003
Normativa Internazionale in materia
di Garante per i minori (II)

Consiglio d’Europa: Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli (art.12)

Raccomandazione 1460 (2000) dell’Assemblea parlamentare
del 7 aprile 2000, istituzione di un Garante europeo per i
bambini

Unione Europea: Risoluzione A4-0393/96 del Parlamento
Europeo del 12 dicembre 1996, Tutela dei minori – Adozione
dei minori, misure per la protezione dei minori nell’Unione
Europea
GARANTI PER L’INFANZIA – PAESI EUROPEI
Naz. e reg.
Austria (legge
nazionale con
linee-guida)
Nazionale
Regionale
(Francia*, Danimarca, Portogallo,
Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia,
Svezia)
• Organi monocratici (eccez. Danimarca)
• Nomina: Governo o Ministro
(eccez. Portogallo e Polonia: Parlamento)
(Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito,
Fed.russa) assenza di una legge nazionale
di indirizzo
• Nomina: Governo o Parlamento (livello
unità federate – comunità Belgio, Land
Germania)
• Mandato 5/6 anni
Assemblea comunale o unità amministrativa
locale (livello locale, es. Spagna)
(eccez. Norvegia e Portogallo: 4 anni)
• Mandato 5 anni
• Autonomia e indipendenza
* Con
articolazioni
territoriali
•Competenze
• Incompatibilità (previste rigorose clausole)
Funzioni
• Promuovere, informare, sensibilizzare sui
diritti dell’infanzia
• Consultare e proporre ad organismi
governativi/legislativi e privati
• Ascoltare i minori (es. linee telefoniche)
• Agire d’ufficio o a seguito di denunce e
presentare raccomandazioni e rapporti
• Assistere i minori nei casi individuali
Funzioni II
• Monitorare l’applicazione delle norme a
tutela dei minori
• Presentare rapporti a Parlamento/Governo
• Rappresentare sul piano istituzionale
interesse bambini
• Potere di indagine e di accesso a
documenti e informazioni presso tutte autorità
competenti
Garanti regionali per l’Infanzia
in Italia
Garanti in senso proprio:
Friuli, Lazio, Marche, Veneto
• Cariche monocratiche
• Elezione ex Consiglio Regionale
Maggioranza 2/3 per 5 anni
 garanzia di indipendenza
(Veneto, Lazio: piena libertà indipendenza e giudizio, no controllo
gerarchico o funzionale)
• Sede
Veneto, Marche: Giunta regionale; Friuli: DG assistenza sociale
Lazio: Consiglio regionale
Garanti regionali (II)
• Incompatibilità: Parlamentare, consigliere e assessore,
amministratore comuni e province, dirigenti partiti e sindacati,
dirigente ASL, amministratore enti pubblici
• Requisiti: Laurea, esperienza 15 anni nel settore, competenza
giuridico-amm. In materia minorile e diritti infanzia
• Personale: della Regione
FUNZIONI per cariche
monocratiche – garanti regionali







Promozione e sensibilizzazione: Studi, ricerche,
attività di promozione cultura dell’infanzia
Reperimento e formazione di tutori e curatori
Consultive e propositive: Proposta/pareri su atti
legislativi e amministrativi all’esame delle istituzioni
regionali
Segnalazione di situazioni di rischio alle autorità
competenti
Prevenzione abuso/maltrattamento
Vigilanza: attuazione norme generali; interventi per
specifiche categorie (es. minori stranieri, minori in
istituti); programmazione televisiva
Intervento: nei procedimenti amministrativi
Garanti regionali per l’Infanzia in Italia
Articolazione Organi di Governo Regionale
Abruzzo, Piemonte, Puglia, Umbria
• Organi collegiali
• Nomina: Puglia e Piemonte: decreto Presidente Giunta reg.
che nomina i componenti (3 anni)
presieduti da Assessore reg. ai servizi soc.e composizione
mista politici - tecnici
Abruzzo: delibera di Giunta, composizione tecnica (3 anni)
Puglia, Umbria, Abruzzo: presso Assessorato reg. ai servizi soc.
Maggiore legame con potere politico
FUNZIONI per organi collegiali
• Informazione
• Consultive
• Studio condizione infanzia
Italia – Proposte di legge XIV Legislatura
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
E NOMINA
Nazionale (3)
Regionale (2)
Indipendenza e
autonomia
Provinciale (1)
nominato da
Consiglio prov.
Nomina:
• (2) Presidenti 2
Camere
Indipendenza e
autonomia
• (1) Consiglio
Ministri su proposta
Min. Welfare
Poteri
sostitutivi del
Governo fino a
istituzione nelle
Regioni
Mandato: 4 anni
(1) Nominato dal
Giudice (in caso di
conflittualità tra
genitori con
pregiudizio per
il minore)
Requisiti e incompatibilità
REQUISITI
• Preparazione,
competenza (esperienza
professionale, magistrato, prof.universitario in
materie giuridiche o psicopedagogiche, avvocato,
psicoterapeuta…)
• Indiscussa moralità, indipendenza
INCOMPATIBILITA’
• Qualsiasi carica elettiva
• qualsiasi lavoro autonomo o subordinato
• incarichi in partiti politici o associazioni per l’infanzia
FUNZIONI
a) Promozione
•
Vigilanza attuazione norme internazionali e nazionali
•
Linee telefoniche gratuite
•
Reperimento e formazione tutori e curatori
•
Verifica interventi a favore dei minori stranieri
•
Autorizzazione impiego minori pubblicità e spettacoli
•
Attivazione o collaborazione controllo territorio
prevenzione abusi, sfruttamento
•
Relazioni periodiche
Funzioni
b) Produzione regole
 segnalazione al Governo per adozione interventi
anche normativi
c) Rapporto con amministrazione
 segnalazione a P.A.
 visione atti amm.
 impugnazione atti amm
 intervento nei procedimenti amm con situazioni di
rischio per minori
 sollecito P.A. in caso di omissione o atti
pregiudizievoli per minori
Funzioni
d) Rapporto con autorità giudiziaria
• trasmissione informazioni e denunce
• richiesta al giudice di nominare un curatore
• intervento in giudizio per rappresentare il minore
• funzioni del giudice tutelare in materia di adozioni
Strumenti
• Indagini e ispezioni
• Accesso a atti P.A. non coperti da segreto
Scarica

Garanti regionali - Le città sostenibili delle Bambine e dei Bambini