Lezione Contribuzione e Lavoro irregolare
24/01/08
Diritto del Welfare - Corso ORU
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L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E LA TUTELA DEL BENEFICIARIO DELLA
PRESTAZIONE
PRESUPPOSTO PERCHE’ NASCA L’OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E’ L’INIZIO DELLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (COSA DISTINTA DALLA SUSSISTENZA DEL
RAPPORTO DI LAVORO)
LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE PRESUPPONE L’INQUADRAMENTO DELLA
STESSA, PER IMPUTARLA ALLA GESTIONE DI RIFERIMENTO
OLTRE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE SUSSISTE IL REQUISITO
DELL’OBBLIGO RETRIBUTIVO: SE LA PRESTAZIONE E’ SOSPESA SENZA RETRIBUZIONE
NON SI HA VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO
OBBLIGAZIONE PRINCIPALE (PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI)
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE (ADEMPIMENTI FUNZIONALI A RENDERE CONOSCIBILE LA
SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO):
iscrizione dei lavoratori nei libri paga e matricola
presentazione del dm/10 entro il 16 del mese successivo (denuncia delle retribuzioni dovute)
CUD, che sostituisce il modello O1/M
L’INDEBITO CONTRIBUTIVO:
PUO’ AVVENIRE:
PER ASSENZA DELL’OBBLIGAZIONE
PER ERRORE DI CALCOLO NELL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
PER ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE A SEGUITO DI PRESCRIZIONE
IN QUESTI CASI IL CREDITORE HA DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
GLI INTERESSI DECORRONO DALLA DOMANDA DI RIPETIZIONE PRESENTATA IN VIA
AMMINISTRATIVA
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LA PRESCRIZIONE
LA DISCIPLINA E’ STATA MODIFICATA CON LA L.N. 335/95:
LA TENDENZA PRECEDENTE ERA NEL SENSO DELLA DILATAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE;
ORA IL LEGISLATORE HA PREVISTO LA PRESCRIZIONE IN 5 ANNI
IN COMPENSO IL LEGISLATORE HA AMPLIATO LA CATEGORIA DEGLI ATTI INTERRUTTIVI. SONO
COMPRESI TUTTI GLI ATTI STRAGIUDIZIALI IN CUI SI MANIFESTA AL CREDITORE L’INEQUIVOCABILE
VOLONTA’ DI FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO
INTERROMPE LA PRESCRIZIONE LA DENUNCIA DA PARTE DEL SOGGETTO PROTETTO O DEI SUOI
SUPERSTITI: IN QUESTO CASO DECORRE UN NUOVO TERMINE DECENNALE, MA SI PONE UN
PROBLEMA: OCCORRE CHE NE SIA PORTATO A CONOSCENZA IL DEBITORE; IN CASO CONTRARIO VI E’
RESPONSABILITA’ RISARCITORIA DELL’ENTE PREVIDENZIALE
LE SANZIONI
SONO CIVILI AMMINISTRATIVE E PENALI
IN ORIGINE L’OMISSIONE CONTRIBUTIVA ERA SANZIONATA CON LA PENA DELL’AMMENDA (SI
RICORREVA ALL’OBLAZIONE)
LA L.N. 689/81 HA TRASFORMATO LE SANZIONI PENALI IN AMMINISTRATIVE, MANTENENDO LA S.P. PER
I CASI PIU’ GRAVI:
OMISSIONE DI SCRITTURA
OMESSO VERSAMENTO DI SOMME SUPERIORI A DETERMINATI IMPORTI
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE EFFETTUATE SULLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
NEGLI ANNI ’80 SONO STATE INTRODOTTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI ACCESSORI
(CONSEGNA LA LAVORATORE DELL’ESTRATTO CONTO ANNUALE)
E SANZIONI CIVILI: CONSISTONO NEL VERSAMENTO DI SOMME AGGIUNTIVE, CHE IN ORIGINE
POTEVANO ARRIVARE AL 200% DEI CONTRIBUTI OMESSI, E CHE SONO GRADUATE IN RELAZIONE ALLA
COLPA, ALL’AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NON VERSATI E AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO
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IL QUADRO ATTUALE:
SANZIONI CIVILI:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie: pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel
caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30
per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
RAVVEDIMENTO OPEROSO: Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni
dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
c) Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, si applica una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
ART. 3 L. N. 73/02:
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture
o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento
dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi
nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione
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LE SANZIONI PENALI:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine
di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o
denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto
o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni
quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo
mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il
cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
E’ PREVISTO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE ESTINGUE
IL REATO MEDIANTE L’ADEMPIMENTO
- RECLUSIONE FINO A 3 ANNI PER IL MANCATO VERSAMENTO DELLE
RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI (MA IL
DATORE DI LAVORO PUO’ SANARE ENTRO 3 MESI)
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ALTRE FORME DI TUTELA DEL CREDITO CONTRIBUTIVO
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO ESATTORIALE E CARTOLARIZZAZIONE
INGIUNZIONE FISCALE
LE FUNZIONI ISPETTIVE SONO ATTRIBUITE AD APPOSITI ORGANISMI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO
CHE HANNO POTERI DI ISPEZIONE, ACCESSO, DI DIFFIDA, DI CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI
ACCERTATE, DI SEQUESTRO
E’ ISTITUITO UN NUCLEO SPECIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
CONTROLLI INCROCIATI
LA RIFORMA DEI SERVIZI ISPETTIVI ATTUATA CON D. LGS. 124/04 HA PREVISTO L’ISTITUZIONE DI
COMMISSIONI CENTRALI, REGIONALI E PROVINCIALI DI COORDINAMENTO PER LA VIGILANZA IN
MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA, A CUI PARTECIPANO:
Ministero del lavoro
INPS
INAIL
Guardia di finanza
Agenzia delle entrate
Servizio sanitario nazionale
Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori
BANCA DATI TELEMATICA CHE RACCOGLIE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI I DATORI DI LAVORO
ISPEZIONATI
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TUTELA PROCESSUALE:
LE DENUNCE, LE DICHIARAZIONI E LE ATTESTAZIONI DI DEBITO DA PARTE DEI DEBITORI E
LE ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI DELLE SEDI TERRITORIALI DEGLI ENTI HANNO TITOLO ESECUTIVO
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Il lavoro sommerso è un problema che interessa tutti i Paesi (sviluppati e no)
Decent Work Agenda (ILO): a decent and productive work, in conditions of freedom, equity,
security and human dignity. La condizione dei lavoratori dell’economia informale è inquadrata in
termni di decent work deficit. (“jobs under bad conditions which are unproductive and not paid
and which are not acknowledged or protected by the Law, the lack of labour rights, inadequate
social protection and the lack of representation occur more frequently in the informal economy,
particularly at lower levels made up by women and young workers”)
Il “lavoro sommerso” viene definito come qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non
dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli
Stati membri. (sono escluse le attività criminali come anche le forme di lavoro non coperte dal
normale quadro normativo e che non devono essere dichiarate alle autorità pubbliche, come ad
esempio le attività espletate nell’ambito dell’economia familiare). Com. Commissione Ue 2007
(ripresa da Com. 1998)
il lavoro sommerso o nero come “deserto normativo”ovvero la stessa negazione del diritto del
lavoro, è altresì vero che, forse proprio per questo (e cioè a causa dell’essere questo un
fenomeno di fuga dal sistema giuridico dato), il diritto del lavoro ha un’estrema difficoltà nel
ricondurre tale situazione illegale ed eversiva nell’alveo della legalità, se non mediante la
draconiana applicazione di tutto il suo complesso di regole e principi senza alcuna mediazione
improntata all’idea del graduale rientro nella legalità.
fenomeno ambivalente: talvolta è frutto anche di forti complicità tra datore e lavoratore, e quindi
non è solo sintomo di sfruttamento della condizione di debolezza del prestatore di lavoro
subordinato.
approccio gradualistico nelle politiche per l’emersione?:graduare l’intensità del precetto legale e
programmare percorsi di recupero della legalità da parte di alcuni contesti economici e produttivi,
considerando che il lavoratore in una condizione di maggiore debolezza nei confronti di qualsiasi
altra tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo); esso realizza una forma di
precariato assoluto (di totale mancanza di ogni diritto) .
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Sotto il profilo della strumentazione giuridico-sindacale, la lotta al sommerso si è avvalsa dei
contratti di gradualità o di riallineamento salariale: favorire la riemersione delle imprese in nero
attraverso uno scambio triangolare in cui aziende, sindacati e attori pubblici si impegnano in un
programma comune di graduale fuoriuscita dalla condizione di illegalità fiscale e giuslavoristica
delle prime.
Si tratta di pervenire all'integrale applicazione del Ccnl attraverso aumenti retributivi scaglionati
lungo un arco determinato di tempo, ma con l'immediata estensione dell'efficacia della sua parte
normativa, presso quelle aziende che si sono sottratte - in tutto o in parte - al rispetto delle regole
contrattuali fondamentali. Tale graduale riallineamento sarà incoraggiato e favorito dalla
contestuale predisposizione legislativa di sgravi contributivi, nonché dalla fiscalizzazione degli
oneri sociali (l. 389/1989)
Accordi di gradualità: nascono nella provincia di Bari negli anni ’80: le rsa, di fronte alla minaccia
di chiusura delle aziende transano sui contenuti dei CCNL
i sindacati inizialmente prendono le distanze dall’iniziativa
L. 440/1986 introduce sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per il meridione, a
condizione che le imprese applichino i trattamenti retributivi minimi fissati dai contratti collettivi
nazionali o provinciali
negli anni ’80 ci sono ancora solo alcuni accordi in Puglia:
il percorso di riallineamento prevede 6 aumenti scaglionati in 5 anni
la retribuzione parte dal 45%, il trattamento normativo si applica immediatamente
Nel 1989 la l. 389 conferma il riferimento ai minimi stabiliti a livello provinciale e la fiscalizzazione
degli oneri sociali – si ricorre al criterio selettivo della maggior rappresentatività.
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L. 1990/210:sottoscrizione di un contratto provinciale di riallineamento e redazione di un verbale
aziendale di recepimento e fissa un termine per depositare gli accordi di riallineamento presso gli
uffici del lavoro. Ciò è necessario per fruire degli sgravi fiscali e contributivi (i contratti riguardano
350 aziende e 10.000 lavoratori).
Questa procedura di regolarizzazione, in cui l'intervento eteronomo del legislatore si incardina - in
funzione di sostegno e di garante - all'autonomia collettiva delle parti contraenti, contiene una
pluralità di scambi virtuosi in cui:
a) i sindacati accettano di derogare temporaneamente alle norme fondamentali contenute nei
Ccnl, ma proprio in funzione di una loro maggiore estensione e copertura, da realizzarsi in tempi
certi e con modalità trasparenti. L'obiettivo da conseguire consiste nel ripristino della legalità e, di
conseguenza, di quell'agibilità sindacale che dovrebbe consentire un maggiore e migliore presidio
di territori interessati da imponenti processi di decentramento produttivo;
b) le aziende si rendono disponibili a porre fine ai vantaggi relativi conseguiti mediante la pratica
dell'elusione e dell'evasione - parziale o completa - delle norme legali e contrattuali, ma a
condizione di ricevere benefici significativi sotto il profilo fiscale e contributivo. Il ricorso diffuso a
questo strumento di progressiva regolarizzazione normativa dovrebbe, oltre tutto, consentire
un'attenuazione di quelle forme di dumping sociale, largamente impiegate nelle aree produttive
interessate;
c) per lo stato, infine, l'indulgenza sanatoria di queste misure trova più di una ragion d'essere,
poiché la lotta all'economia sommersa - il suo recupero alla piena legalità - costituisce un obiettivo
di ordine pubblico (porre fine alle forme più odiose di sfruttamento della manodopera; si pensi al
lavoro minorile), ma anche una misura di politica fiscale e del lavoro, con l'obiettivo di
"salvaguardare i livelli occupazionali" (l. n. 389/89) in territori perennemente afflitti dalla mancanza
di sviluppo economico e produttivo.
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L’accordo per il lavoro 24 settembre 1996 prende atto dei risultati positivi che si registrano e ne
propone l’estensione.
con la l. 608/96 vengono regolamentati i contratti di riallineamento retributivo
La normativa è poi modificata con la l. n. 196/97:
per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati
dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, è
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389 (condizioni per la fiscalizzazione degli oneri sociali).
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o
recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni
imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di
graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti
contratti collettivi nazionali di lavoro. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve
sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale.
sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive
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L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di
premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio.
Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello
dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono
subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la
retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che
la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del
riconoscimento della parità di trattamento retributivo.
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Le imprese che hanno stipulato gli accordi sono ammesse a versare, senza applicazione di
sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti
convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base
imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi.
L'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del
medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento
per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto
di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati.
Art. 78, comma 1 l.1998, n. 448 (Finanziaria ’99)
Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri(dal 2003 presso il Ministero del Lavoro) un
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle
iniziative. Il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e
riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro
irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi
locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle
commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
Il Comitato e' composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS,
dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal
presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art. 78, comma 4
A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed
intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla
formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo
anche attraverso la presenza di un apposito tutore.
Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle
amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi,
per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro
Art. 79
Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende sanitarie locali coordinano le loro attività
in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di
appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti,
nonche' l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attività', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del
medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in
cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate
dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e
provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Art. 79 comma 2.
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Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative
relative alle omissioni contributive accertate e riscosse dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del
lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto
servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi
indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità' di assegnazione e di utilizzo delle somme
di cui al presente comma.
L. 383/2001:Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30
novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria,
approva i programmi di emersione.
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E’ UNA DISCIPLINA FORTEMENTE SQUILIBRATA:
LA PROCEDURA E’ INDIVIDUALE E RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA’ DEL DATORE DI LAVORO
E’ ELIMINATA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO CHE LE PRECEDENTI ESPERIENZE AVEVANO AFFIDATO ALLE
PARTI SOCIALI
I DATORI DI LAVORO CHE HANNO IMPIEGATO LAVORATORI IN CONDIZIONI IRREGOLARI POSSONO PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PER RAPPORTI DI LAVORO CHE HANNO AVUTO INIZIO PRIMA DEL 25 OTTOBRE 2001
IL DATORE DI LAVORO INDICA IL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA DICHIARAZIONE E IL RELATIVO COSTO,
NON INFERIORE A QUELLO DEL CCNL (VALE QUALSIASI CCNL)
IL LAVORATORE PUO’ SCEGLIERE SE ADERIRE O NO ALLA DICHIARAZIONE
AGEVOLAZIONI PER IL FUTURO
PER IL DATORE:
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REGIME FISCALE A TASSAZIONE SEPARATA CON ALIQUOTE FORFETTARIE PER IL MAGGIOR REDDITO DICHIARATO
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ESCLUSIONE DELL’IRAP SULL’INCREMENTO DEL REDDITO
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SGRAVI SUI TASSI DI PREMIO PER L’ASSICURAZIONE INAIL
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ESCLUSIONE DEI LAVORATORI EMERSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PER L’APPLICAZIONE DI NORME
PER IL LAVORATORE:
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ESCLUSIONE PER IL TRIENNIO DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
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REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA CON ALIQUOTE TRA IL 6 E IL 10%
Successive modifiche (da ultimo la l. 210/2002) hanno previsto la possibilità, al posto della dichiarazione automatica, di attivare un
piano individuale di emersione progressiva da sottoporre ai Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), istituiti
presso le Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti
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D.lgs. 276/2003:
Certificazione dei contratti: prevenzione dell’irregolarità anche con riferimento al lavoro in grigio
(ad esempio collaboratori a progetto che svolgono la loro attività come lavoratori subordinati).
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La certificazione dei contratti di lavoro e appalto persegue un innalzamento degli standard di
correttezza e di qualità dei processi organizzativi di impresa attraverso un utilizzo consapevole
degli strumenti contrattuali
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Art. 29 (responsabilità solidale tra committente (imprenditore) e appaltatore per i crediti retributivi
e contributivi):strumento della solidarietà sollecita le imprese a selezionare partner contrattuali
qualificati e affidabili per evitare gli effetti della solidarietà, operatività biennale a partire dalla
cessazione dell’appalto, nessun limite in relazione al quantum
Appalto irregolare :il lavoratore può rivolgersi al giudice al fine di ottenere la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze del committente che, di fatto, ha utilizzato la sua prestazione lavorativa.
Art. 18, comma 5 bis, D. Lgs. N. 276/2003, come modificato dall’art. 4 comma 5 del D.Lgs. n.
251/2004: utilizzatore e somministratore, nel caso di appalto irregolare, sono puniti con la pena
dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata sino
al sestuplo.
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Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia(2003):
Importanza strategica degli enti bilaterali per la regolarità delle imprese di settore e per la sicurezza
del lavoro edile
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DURC: rilasciato da un sportello istituito presso ogni cassa edile provinciale che attesti, pertanto,
la regolarità delle imprese non solo nei confronti dell’INPS e INAIL ma anche per quanto attiene la
Cassa Edile
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agevolazione contributiva dell’11,50%: Strutturalità dell’agevolazione contributiva di cui all’art. 29
della legge n. 341/95, pari all’11,50%, rivolta alle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile e
che versano i contributi sull’orario di lavoro contrattuale
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decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi per
ridurre, da un lato, il costo del lavoro per l’impresa, e, dall’altro, per destinare alla previdenza di
settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito
comunicazione dell’assunzione
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Il termine entro il quale effettuare le prescritte comunicazioni di cui all’art. 9bis della legge n.
608/96 e successive modificazioni deve essere fissato in data antecedente l’assunzione del
singolo lavoratore
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sicurezza sul lavoro
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Sulla base del principio di autoregolamentazione e di autocontrollo del settore attraverso i propri
enti paritetici prevedere, nell’ambito della normativa in materia di sicurezza sul lavoro,
agevolazioni per le imprese che dimostrino di operare per la sicurezza dei lavoratori, anche
tramite corsi di formazione, utilizzando gli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di
settore, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e la
sicurezza sul lavoro. In particolare, riconoscimento delle funzioni di informazione e formazione –
di cui al decreto legislativo n. 626/94 – e di quelle contrattualmente affidate ai suddetti Comitati
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Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in agricoltura (2004):
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Monitoraggio ed analisi del fenomeno (coinvolgimento delle parti sociali e/o loro
organismi bilaterali)
Stabilizzazione dell’occupazione (la necessità di adottare misure finalizzate a favorire
la stabilizzazione dell’occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite
agevolazioni contributive aggiuntive per le imprese)
Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee (revisione dei criteri e
dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori
agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di
lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie,
ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate)
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Piattaforma unitaria CGIL-CISL-UIL contro il lavoro nero (2006):
Il lavoro sommerso deve diventare un disvalore: attivare una campagna
permanente di contrasto al lavoro sommerso, promovendo iniziative di informazione
e sensibilizzazione, anche a livello locale, che coinvolgano le parti sociali, gli enti
pubblici, le camere di commercio ed i centri per l’impiego, le scuole, le prefetture e i
diversi sistemi di controllo e repressione, per radicare una cultura della legalità e della
promozione del “buon lavoro” e della “buona impresa”.
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Nuove azioni per governare e raccordare a livello nazionale le attività di contrasto:
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una sede di confronto nazionale permanente, come cabina di regia per le forze sociali e le
istituzioni centrali e regionali, allo scopo di promuovere iniziative e rendere visibile la rete di
soggetti che operano contro il sommerso e di promuovere accordi tra le parti per contrastare il
sommerso a livello territoriale e di singolo settore produttivo;
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un sistema di raccordo e valorizzazione dei risultati di studio e monitoraggio del fenomeno;
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un sistema di raccordo tra le diverse banche dati dei ministeri delle Finanze, degli Interni, del
Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e delle stesse Regioni;
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una banca dati unica sugli incentivi e le agevolazioni (comunitarie, nazionali e locali) alle
imprese;
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un rapporto più stretto e definito tra le politiche di sviluppo e i processi specifici finalizzati
all’emersione
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Nuovi interventi in materia di riforma dei servizi ispettivi e snellimento burocratico
un rafforzamento del coordinamento tra i diversi servizi ispettivi, e tra essi e gli altri soggetti
responsabili della lotta al lavoro irregolare, nel rispetto dell’autonomia degli enti previdenziali;
un potenziamento delle risorse economiche e tecnologiche dei servizi ispettivi;
un ampliamento dei controlli mirati a fattispecie elusive dei contratti di lavoro dipendente;
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L’istituzione degli indici di congruità
Indici di congruità relativi al rapporto tra quantità/qualità della prestazione (diretta o in appalto) e
quantità delle ore lavorate e del numero di lavoratori. Il rispetto di tali Indici dovrebbe essere la
principale condizione per: orientare gli interventi ispettivi delle diverse istituzioni; accedere a
gare di appalto, concessioni, ecc.; definire la genuinità dell’appalto stesso (e relativa revoca);
godere di qualsivoglia beneficio economico e normativo.
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Nuove norme per i lavoratori clandestini
sia istituito un meccanismo di tutela del lavoratore immigrato che, a seguito di una sua
denuncia del datore che lo sfrutta, lo accompagni nel periodo dell’emersione fino alla eventuale
regolarizzazione del rapporto, anche attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno che lo
garantisca fino all’instaurazione di un rapporto regolare.
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Politiche attive del lavoro, animazione e tutor burocratici per le imprese
A livello provinciale, soprattutto nel Mezzogiorno, rafforzare i centri per l’impiego ed indirizzarli
verso la promozione di politiche attive a sostegno ai lavoratori a rischio di lavoro nero.
E’ necessario inoltre per rendere più efficaci i sistemi di collocamento e conoscenza dei soggetti
occupati, realizzare una piena applicazione della legislazione sulla comunicazione unica a INPS,
INAIL e Centri per l’impiego dell’assunzione di lavoratori, da rendersi 24 ore prima dell’inizio
della prestazione per tutti i settori.
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Nuove norme per gli appalti
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indicazione nei bandi, nella definizione dell’offerta per l’appalto o la concessione, dei
quantitativi di lavoro e dei CCNL firmati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative che si intendono impiegare e applicare. Vincoli che implichino, in caso di non
rispetto di tali regole, la revoca di appalti e concessioni.
di estendere nel campo dei servizi, del commercio, dell’industria e dell’artigianato il
meccanismo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesti i corretti
versamenti dell’impresa appaltatrice presso l’INPS e l’INAIL, il rispetto degli indici di
congruità e dei CCNL, eventualmente individuando in soggetti terzi, oltre a Inps e Inail, le
sedi per il rilascio dell’attestato;
di introdurre per legge il principio per cui, nella definizione dei capitolati di appalto pubblici, vi
sia come prerequisito per le imprese e le cooperative che vi partecipino direttamente o
tramite sub appalto, la conformità agli “indici di congruità”, il rispetto integrale dei CCNL e il
rispetto integrale delle norme in materia di sicurezza, così come certificato dalle istituzioni
preposte e dagli Osservatori Paritetici per la sicurezza degli Enti Bilaterali, dove previsti dai
CCNL.
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L’introduzione della solidarietà fiscale nei rapporti di fornitura e sub fornitura
estensione della solidarietà fiscale rispetto all’intera filiera produttiva, con relativa
configurazione di un reato fiscale e di evasione contributiva (questo ultimo solo per aziende che
operano in mono commissione) in capo anche all’azienda leader. Si propone altresì
l’obbligatorietà per le imprese a valle del ciclo produttivo, in sede di dichiarazione dei
fatturati, di presentare una certificazione di regolarità, nonché una certificazione di rispetto degli
”indici di congruità” per l’intera filiera produttiva, al fine di godere di qualsiasi incentivo o beneficio
fiscale o di altra natura.
L’introduzione di una clausola sociale nel contratto di franchising
riconoscimento di una responsabilità congiunta in termini di rispetto dei CCNL, delle
normative previdenziali e contributive e in materia di sicurezza, subordinando al loro rispetto la
stipula e la validità del contratto stesso
L’istituzione di un Fondo nazionale per l’emersione e la razionalizzazione delle risorse in
materia di contrasto al lavoro nero
Fondo Nazionale per l’Emersione e il Consolidamento delle imprese emerse, le cui modalità
di funzionamento dovranno essere definite in collaborazione con le Regioni e le parti sociali,
destinato a:
–
vincolare una quota parte delle risorse destinate ad una maggiorazione del bonus
specificatamente rivolto a lavoratori in emersione e alle imprese coinvolte nei Piani Locali di
Emersione;
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sostenere, in quota parte, la ricostruzione dei periodi contribuitivi passati dei lavoratori in
emersione, per gli anni precedenti la partecipazione ai Piani Locali di Sistema per
l’Emersione
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L’istituzione di Piani locali per lo sviluppo e l’emersione e di Piani per la ricostruzione delle
carriere previdenziali
Il raccordo tra lo sviluppo locale e la lotta al lavoro nero, attraverso uno strumento di
concertazione locale, da nominare Piani Locali di Sistema per l’Emersione, della durata di 3
anni, e con funzione di raccordo anche con altri strumenti eventualmente già disponibili, a partire
dal credito di imposta “ordinario”.
I piani locali per l’emersione concordati tra le parti sociali e con l’amministrazione pubblica
potrebbero prevedere :
– istituzione di marchi di qualità da riconoscere alle imprese più corrette, rispettose dei
CCNL e delle leggi;
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piani di riqualificazione delle aree urbane ex industriali;
–
interventi specifici connessi al sostegno finanziario di attività consortili;
–
piani formativi mirati, rafforzando il sistema delle rilevazione di fabbisogni formativi
dell’impresa;
–
possibilità di usufruire per almeno 2 anni di un apposito tutor per lo sviluppo d’impresa e
le pratiche amministrative;
–
“bonus di sistema” a fronte di un progetto concordato con le parti sociali, presentato da più
imprese che si strutturino in sistema distrettuale o attraverso modalità consortili.
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Decreto Bersani
Art. 35, commi 28-34, D.L. n. 223/2006, come convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006:
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per i versamenti da effettuarsi in merito alle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (comma 28),
sebbene nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore
(comma 30)
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Comma 34: fa salvo l’obbligo solidale di cui all’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, estendendolo
all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
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Comma 32: il committente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore,
soltanto dopo che l’appaltatore abbia provveduto ad esibirgli la documentazione attestante la
regolare effettuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, a pena di sanzione pecuniaria
amministrativa da 5.000 a 200.000 euro irrogata dall’ufficio territorialmente competente (DPL,
Agenzia delle Entrate, Istituti previdenziali) in base alla sede dell’appaltatore (comma 33). Invece,
l’appaltatore può sospendere il pagamento del compenso al sub-appaltatore fino all’acquisizione
della prescritta documentazione (comma 29).
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Sospensione dei lavori nei cantieri (art. 36-bis,comma 1): provvedimento amministrativo di
sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili irrogato dal personale ispettivo del Ministero
del Lavoro per l’impiego (da parte non solo delle imprese edili) di lavoratori dipendenti non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20%
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni alla
disciplina in materia dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Condizioni per la revoca del provvedimento sospensivo (art. 36-bis, comma 2):
la regolarizzazione dei lavoratori;
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
alla disciplina sui tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.
Tessera di riconoscimento o registro (art. 36-bis, comma 3):
Obbligo dei datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono obbligati ad esporlo e i lavoratori autonomi
sono tenuti a provvedervi per conto proprio. Per i datori con meno di 10 dipendenti è prevista la
possibilità di adempiere l’obbligo attraverso un registro vidimato dalla DPL territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente (registro di
presenza) impiegato nei lavori.
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Profilo sanzionatorio:
Datore di lavoro: sanzione amministrazione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;
Lavoratore: da 50 a 300 euro.
Nei casi in casi siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori o lavoratori autonomi,
dell’obbligo risponde in solido il committente.
Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 36-bis, comma 6):
In edilizia, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione al Centro per l’impiego il giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro, mediante documentazione
avente data certa (non solo raccomandata A/R, ma anche comunicazioni telematiche)
Maxisanzione lavoro nero (art. 36-bis, comma 7, D.L. n. 223/2006, come convertito con
modificazioni dalla l. n. 248/2006):
l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1500 a 12000 euro per ciascun lavoratore,
maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
All’accertamento delle violazioni provvedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro. La sanzione è irrogata dalla DPL territorialmente competente (escluso
dal campo della maxisanzione il lavoro “grigio” e degli extracomunitari irregolari)
Sgravi contributivi (art. 36-bis, comma 8):
Lo sgravio contributivo dell’11,50% spetta alle imprese edili, che dichiarano prestazioni settimanali
non inferiori all’orario contrattuale, in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, sempre che i datori di lavoro non abbiano
riportato condanne passate in giudicato in materia di salute e sicurezza
•
Art. 29, comma 2, D. Lgs. n.276/2003, come modificato dall’art. 1, comma 911, l. 296/2006:
obbligo solidale del committente esteso non solo ai lavoratori dell’appaltatore, ma anche degli
eventuali ulteriori subappaltatori
Art. 7, comma 3-bis D. Lgs. n. 626/1994 (introdotto dall’art. 1, comma 910, l. n. 296/2006):
Il committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori, per tutti i danni non indennizzati dall’INAIL
Procedura di emersione del lavoro sommerso (art. 1, commi da 1192 a 1201 l. n. 296/2006):
Comma 1192 :“al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e
contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30
settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193”. (possano essere regolarizzati anche i
rapporti di lavoro non totalmente sommersi, ma anche quelli più o meno “grigi”: e cioè che siano
“non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria” solo in modo parziale. Come il
falso lavoro part time, che nasconde un rapporto ad orario pieno).
Prima parte - comma 1193: “l’istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai
datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei
casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192 (la
prassi sindacale presenta esempi di accordi territoriali e/o aziendali “modello”)
Seconda parte – comma 1193:“nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che
intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai
cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima”.
Comma 1194: “l’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la
regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e
promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della
procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi
e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa
indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi”.
•
l’accordo sindacale ha la facoltà di determinare quali sono le tipologie contrattuali di lavoro
subordinato utilizzabili “per convertire” il rapporto di lavoro in nero in uno del tutto emerso
(qualche dubbio sulla liceità dell’utilizzazione del contratto di apprendistato, quale strumento di
regolarizzazione dei pregressi rapporti di lavoro in nero, poiché ciò consentirebbe al datore di
godere per il futuro di uno sconto contributivo che sembra eccessivo e inoltre perché
l’apprendistato (che presuppone lo svolgimento di un’attività formativa) sembra incompatibile con
un precedente periodo di lavoro, in cui il lavoratore si sarebbe già formato).
•
l’accordo collettivo come strumento di controllo sociale che apre la porta della stanza del regime
agevolato per la regolarizzazione dei precedenti rapporti di lavoro in nero (tuttavia come la legge
n. 383/2001 lascia completamente solo il lavoratore di fronte alla discrezionale decisione del
datore di aderire alla procedura di emersione o no)
Il comma 1196 primo periodo : “all’adempimento degli obblighi contribuivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si
provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti
modalità: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b)
per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi” (sconto
contributivo che ammonta ad un terzo di quanto avrebbe dovuto versare).
Il secondo periodo del medesimo comma 1196 aggiunge che “i lavoratori sono comunque esclusi dal
pagamento della parte di contribuzione a loro carico”.
Il terzo periodo comma 1196 precisa che “la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi
oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente
versate” (lo sconto contributivo per il datore di lavoro produce l’effetto di abbassare il livello del
trattamento previdenziale del lavoratore, anche se effettivamente egli avrebbe diritto ad una tutela
piena).
Il comma 1198, al primo periodo, afferma che “nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data
di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo
e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Il terzo periodo del comma 1198 sancisce che “entro un anno a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove
necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Il comma 1199, dice che “le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di
lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194” (si crea un
meccanismo tale da subordinare l’accesso ai benefici contributivi ad un minimo di durata dei
rapporti di lavoro regolarizzati).
Il comma 1200 secondo cui “la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta
condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro
mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni e di licenziamento
per giusta causa”.
Il comma 1200 disciplina anche le competenze sull’istanza di regolarizzazione: “ferma restando
l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del
lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali,
nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
adottano i provvedimenti di accoglimento dell’istanze di cui al comma 1192, previa, ove
necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta”.
La promozione dell’applicazione della contrattazione collettiva. Il documento unico di regolarità
contributiva
Il comma 1175 della legge n. 296/2006 stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro di tutti i settori economici, del documento
unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”. In questo modo l’accesso a qualunque beneficio contributivo
– tra cui rientrano quelli contenuti nella nuova disciplina per l’emersione del lavoro sommerso – è
chiaramente condizionato all’osservanza dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative.
Indici di congruità:
Alla stregua del comma 1173 della legge Finanziaria per il 2007 “al fine di promuovere la regolarità
contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti
dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti,
all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure
applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro
dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori”. Il
successivo comma 1174, al primo periodo, afferma che “il decreto di cui al comma 1173 individua
i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di
incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
La stessa disposizione, al secondo periodo, aggiunge che “per tali settori sono definiti gli indici di
congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di
lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto
conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi
presunti”.
Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, della Regione Puglia intitolata “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”:
L’art. 2, comma 3 al secondo periodo, precisa che “gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la
quantità e la qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall’indice
individuato che sia da considerare normale”; e conclude stabilendo che “le Università pugliesi e gli
organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di
supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi”.
L’art. 1, comma 8, della legge pugliese: “la dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui
all’articolo 2, comma 3, è condizione per l’accesso a qualunque beneficio economico e normativo,
per la partecipazione a bandi e/o gare d’appalto, per il godimento di erogazioni da parte della
Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e
regionali.”
Il comma 5 dell’art. 2 dice che “la difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come
deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia – Assessorato al lavoro – …”.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 “il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al
comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione
stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la
difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile”. Il secondo periodo
aggiunge che “l’Amministrazione regionale – Assessorato al lavoro – decide nel termine
perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s’intendono
accolte”. E per il terzo periodo “nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni,
l’Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e
all’eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse”.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale originario si afferma “la definizione
e l’applicazione di tali indici intende ausiliare le politiche di controllo”. L’art. 3 della legge pugliese,
secondo cui “la Regione Puglia destina le risorse di cui all’articolo 6, nel limite massimo del dieci
per cento, al rafforzamento dell’attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi
condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare”; e “a tal fine, sono
sottoscritti appositi protocolli d’intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il
controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all’articolo 1”
La natura inevitabilmente sperimentale del nuovo strumento è resa palese dal comma 7 dell’art. 2
della legge pugliese, secondo cui “gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di
revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo
comma o, in via ordinaria, ogni tre anni”.
I piani territoriali di emersione:
La legge Finanziaria per il 2007 si dimostra peraltro sensibile anche all’esigenza della calibratura
territoriale delle politiche di contrasto del lavoro sommerso nonché a quella del mantenimento
della possibilità di un coordinamento nazionale tra le varie pratiche, in modo tale da creare anche
la precondizione per una diffusione delle esperienze migliori.
Il comma 1156, alla lettera a), stabilisce che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro,
adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per l’emersione del sommerso
(CLES)”. E il secondo periodo dello stesso comma 1156 aggiunge che “entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di
emersione di cui ai commi da 1192 a 1201”.
Decreto Ministeriale 11 ottobre 2007
Art. 1: E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Cabina di regia nazionale
di coordinamento con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e
monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare (sviluppo dei piani
territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati
per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi
da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di
campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare).
Art. 118 comma 6-bis D. Lgs. n.163/2006 statuisce che: al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare nel settore edilizia, spetta alle Casse Edili, anche sulla base di accordi
stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciare il DURC comprensivo degli esiti relativi alla
verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai
lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174, della l. n. 296/2006.
Art. 6, commi 1-3, della l. n. 123/2007: estensione, dal 1 settembre 2007, dell’obbligo di istituzione
della tessera di riconoscimento per tutti i datori di lavoro imprenditori che svolgono con proprio
personale lavori in appalto o in subappalto e che occupano più di nove dipendenti in qualunque
settore di attività (per le imprese con meno di nove dipendenti si può ricorrere al registro di
cantiere).
Nell’assetto delle competenze regionali, manca un’attribuzione di competenza in materia di “sicurezza
e ordine pubblico”, sfuggendo questo aspetto del fenomeno “lavoro irregolare” ad una diretta
regolazione da parte delle Regioni.
Rafforzamento del ruolo regionale nell’attività di programmazione e di raccordo operativo delle diverse
competenze istituzionali concorrenti in tema di regolarizzazione dei rapporti di lavoro.
La “debolezza” regionale sul versante dell’ordine pubblico e, quindi, del profilo repressivosanzionatorio, ha stimolato la potestà legislativa sulle norme di politica del lavoro, dotate di una
soddisfacente qualità progettuale
Un nuovo percorso riformatore che raccorda, in una logica di reciproco rafforzamento, lotta al lavoro
irregolare ed insicuro e il sostegno al datore di lavoro “responsabile”, che fa del lavoro di “qualità”
l’elemento centrale della propria competitività e/o del proprio sviluppo “equilibrato”.
Legge regionale 26 ottobre 2006 n. 28 della Regione Puglia:
L’art. 5, comma 1, “la Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, promuove ulteriori
misure di sostegno all’emersione del lavoro non regolare”. E come precisa il secondo periodo
dell’enunciato “in particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale
per l’emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa
comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni inalizzate alla regolarizzazione
dei rapporti di lavoro subordinato”. Il terzo periodo aggiunge che “per l’individuazione delle misure
di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per
l’emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno
all’uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei
rispettivi settori di attività economica”. Per il quarto periodo, la Regione “promuove altresì, in
coordinamento con le commissioni provinciali per l’emersione del lavoro non regolare, piani
territoriali per l’emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e gli enti locali delle comunità interessate …”.
Per evitare che tali misure premiali siano riconosciute a soggetti che non perseguono obiettivi di
sviluppo economico il comma 3 dell’art. 5 fissa una condizione di accesso secondo cui “le
incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento
delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all’articolo 1, dimostrino che il rapporto tra
la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai
sensi dell’indice di cui all’articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il
rapporto registrato nell’anno precedente”.
La legge n. 30/2007 della Regione Liguria (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro):
Il primo comma dell’art. 2 della l. n. 30 della Liguria, che fa riferimento ai compiti, spettanti alla
Regione, di programmazione, promozione e coordinamento, da attuare secondo il metodo della
concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali
competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
La Regione svolge compiti di “indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza,
controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di
informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di
previdenza sociale e di lavoro” (art. 2, comma 2 lett.-b).
L’art. 5 attribuisce alla Commissione regionale per l’emersione i compiti di monitoraggio del fenomeno
a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, nonché di assistenza
alle imprese, con particolare riferimento all’accesso al credito agevolato e alla formazione.
Nel quadro della consolidata tecnica delle cd. clausole sociali va inserito l’obbligo, previsto per le
stazioni appaltanti in caso di appalto pubblico, di osservare la normativa vigente in materia di
lavoro regolare, nonché l’obbligo di “applicare integralmente le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di
subappalto” (art. 6). Analogamente, nel caso di concessioni di contributi o altre agevolazioni
regionali, viene richiesta all’interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in
materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva
Ad una logica disincentivante è ispirata, relativamente ad appalti pubblici per i quali sono previsti
finanziamenti regionali, l’inclusione di clausole di risoluzione del contratto in casi specifici di
violazione di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro; così come, nel caso di
concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, la revoca dei medesimi per
altrettante specifiche violazioni.
In raccordo e ad integrazione della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza e di lavoro
irregolare, l’art. 7 prevede la possibilità, in una prospettiva premiale, di adottare, attraverso la
concertazione con le parti sociali interessate, misure ulteriori di tutela volte a valutare l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo
della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’appalto
Per quanto attiene all’attività di monitoraggio, la Regione può avvalersi, con riferimento a cantieri edili
relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali, del supporto
operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti per garantire
l’osservanza anche delle norme in materia di regolarità del lavoro da parte delle imprese
esecutrici, pure in regime di subappalto (art. 9, comma 4).
Un intero articolo (art. 10) è destinato alla promozione, da parte della Regione e delle Province, della
cultura della regolarità del lavoro secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e gli
enti istituzionali competenti in materia. Sono prefigurate iniziative di sensibilizzazione ed
informazione di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici ed altre rivolte, più
specificamente, ai lavoratori, oltre che azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed
animazione sul territorio regionale in tema di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di
lavoro. Sarebbe auspicabile, al riguardo, un coordinamento con la previsione di cui all’art. 1,
comma 1156, lett.-g Finanziaria 2007, che pone a disposizione del Ministero del Lavoro una quota
del Fondo per l’occupazione per finanziare interventi strutturali ed innovativi con lo scopo di
rafforzare l’azione istituzionale e di promuovere l’informazione tra le lavoratrici e i lavoratori in
materia di lotta al lavoro sommerso e irregolare.
La legge n. 38/2007 della Regione Toscana:
Sul piano del monitoraggio finalizzato al contrasto del lavoro irregolare e alla promozione del lavoro di
“qualità”, l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è deputato alla rilevazione, sulla base dei
dati acquisiti, di eventuali scostamenti del costo del lavoro, comprensivo degli oneri assicurativi e
previdenziali, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dagli accordi territoriali di
riferimento, compresi quelli aziendali
Per quanto attiene alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa, l’art. 17 prevede che la
stazione appaltante, in fase di aggiudicazione definitiva, verifichi la regolarità contributiva ed
assicurativa, mediante l’acquisizione del DURC, dell’impresa risultata provvisoriamente
aggiudicataria, così come la permanenza della stessa regolarità, da parte degli appaltatori e degli
eventuali subappaltatori, prima di procedere ai pagamenti.
Al fine di migliorare l’efficacia dell’attività di verifica e di contrasto al lavoro irregolare, è previsto che la
Regione stipuli accordi con le casse edili e gli enti previdenziali ed assicurativi, in modo da
assicurare che il DURC includa, nel caso di appalti di lavori, la verifica della congruità
dell’incidenza della manodopera in relazione al cantiere interessato dai lavori.
L’art. 19 prescrive che, nei capitolati speciali di appalto, tra le cause di risoluzione del contratto sia
inserito, tra l’altro, l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione.
Sul piano sanzionatorio, l’art. 35 prevede, tra l’altro, in materia di irregolarità contributiva l’esclusione
dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di cinque anni.
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Lezione lavoro irregolare 23/01/08 Diritto del Welfare Corso ORU