Certificare l’impianto
d’insegna luminosa
impianti di insegna luminosa
alla luce del D.M. 37/08
by M. Peirone
disposto di legge
Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico
22 gennaio 2008
n. 37
by M. Peirone
entrata in vigore
27 marzo 2008
by M. Peirone
abrogazioni
• il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447,
• gli articoli da 107 a 121 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
• la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad
eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le
cui sanzioni trovano applicazione in
misura raddoppiata per le violazioni
degli obblighi previsti dal regolamento
by M. Peirone
campo di applicazione
dall’art. 1 comma 1:
il decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
è connesso a reti di distribuzione si applica a
partire dal punto di consegna della fornitura.
by M. Peirone
classificazione degli impianti
articolo 1, comma 2:
a)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b)
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c)
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
d)
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e)
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f)
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g)
impianti di protezione antincendio.
by M. Peirone
classificazione degli impianti
art. 2 comma 1 lettera e)
per impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica si intendono i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e
delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine,
degli utensili, degli apparecchi elettrici in
genere.
by M. Peirone
impianto elettrico
norma CEI 64-8/2 par. 21.1
•
•
•
•
insieme di componenti elettrici
elettricamente associati
al fine di soddisfare a scopi specifici
e aventi caratteristiche coordinate
by M. Peirone
realizzazione degli impianti
articolo 6 comma 1:
Le imprese realizzano gli impianti secondo la
regola dell'arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta
esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente
normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la
regola dell'arte.
by M. Peirone
legge 1 marzo 1968 n. 186
• Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere realizzati e costruiti a regola
d'arte.
• Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte.
by M. Peirone
norme di riferimento per impianti
di insegna luminosa
• norma CEI 64/8 VI ed. 2007-01
• norma CEI EN 50107-1 II ed. 2003-07
by M. Peirone
obbligo di rivolgersi ad imprese
abilitate
• dall’articolo 8 comma 1:
il committente è tenuto ad affidare i lavori
di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti di insegna
luminosa ad imprese abilitate all’attività
by M. Peirone
imprese abilitate
• dall’art. 3 comma 1:
sono abilitate le imprese iscritte al registro
delle imprese e le imprese iscritte all’albo
delle imprese artigiane
solo se l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale,
è in possesso dei requisiti professionali
by M. Peirone
imprese abilitate
• dall’art. 3 comma 6:
le imprese alle quali sono stati riconosciuti
i requisiti tecnico-professionali hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento
rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali per l'artigianato o dalle
competenti camere di commercio,
by M. Peirone
requisiti tecnico professionali
• dall’art. 4 comma 1 lettera a):
diploma di laurea in materia
tecnica specifica conseguito
presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
by M. Peirone
requisiti tecnico professionali
• dall’art. 4 comma 1 lettera b):
diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle
attività presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore.
by M. Peirone
requisiti tecnico professionali
• dall’art. 4 comma 1 lettera c):
titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore.
by M. Peirone
requisiti tecnico professionali
• dall’art. 4 comma 1 lettera d):
prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti
by M. Peirone
requisiti tecnico professionali
• dall’art. 4 comma 2:
titolare dell'impresa, i soci ed i
collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito di imprese abilitate
del settore per un periodo non inferiore a
sei anni.
by M. Peirone
responsabile tecnico
• dall’art. 3 comma 2:
il responsabile tecnico svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività
continuativa.
by M. Peirone
obbligo di manutenzione
• dall’articolo 8 comma 2:
Il proprietario dell'impianto di insegna
luminosa adotta le misure necessarie per
conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in
materia, tenendo conto delle istruzioni per
l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate.
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 1.
per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di insegna
luminosa è redatto un progetto
non sono soggetti a progetto le attività di
manutenzione
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettera b):
il progetto per gli impianti elettrici realizzati
con lampade fluorescenti a catodo freddo
di potenza complessiva maggiore di 1200
VA resa dagli alimentatori è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze
tecniche richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
utenze condominiali aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per gli impianti realizzati con
lampade fluorescenti a catodo freddo a questi
collegati ad è redatto da un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
utenze domestiche di singole unità abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e
per gli impianti realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è
redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq e per gli impianti
realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e c):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate a tensione superiore a
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione e per
gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettera c):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kW e per gli
impianti realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e c):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, qualora la
superficie superi i 200 mq, quando le utenze
sono alimentate in bassa tensione e per gli
impianti realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa
specifica del CEI e per gli impianti realizzati con
lampade fluorescenti a catodo freddo a questi
collegati è redatto da un professionista iscritto
agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
locali adibiti ad uso medico e per gli impianti
realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
locali per i quali sussista pericolo di esplosione e
per gli impianti realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è
redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste
by M. Peirone
obbligo di progetto
• dall’articolo 5 comma 2 lettera d):
il progetto per gli impianti elettrici a servizio di
locali a maggior rischio di incendio e per gli
impianti realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo a questi collegati è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche
richieste
by M. Peirone
maggior rischio di incendio
• dalla norma CEI 64-8/7 art. 751.03.1.2
in generale si considerano ambienti a
maggior rischio di incendio gli ambienti
dove si svolgono le attività elencate nel
D.M. 16-02-1982
by M. Peirone
obbligo di progetto
• negli altri casi il progetto può essere
redatto, in alternativa, dal responsabile
tecnico dell'impresa installatrice.
by M. Peirone
progetto
• dall’art. 7 comma 2:
nei casi in cui il progetto è redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice
l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo
schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante
le varianti introdotte in corso d'opera
by M. Peirone
obbligo di rilascio di
dichiarazione di conformità
• dall’art. 7 comma 1:
al termine dei lavori l'impresa
installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di
conformità degli impianti
realizzati
by M. Peirone
obbligo di rilascio di
dichiarazione di conformità
• dall’art. 7 comma 1:
prima del rilascio della dichiarazione di
conformità devono essere effettuate le
verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità
dell'impianto
by M. Peirone
verifiche
• dalla norma CEI 64-8/6 art. 6.3.1:
per verifica si intende l’insieme delle
operazioni mediante le quali si accerta la
rispondenza dell’impianto eseguito alle
prescrizioni normative
by M. Peirone
verifiche
•
-
dalla norma CEI 64-8/6 sez. 61 e EN 50107-1 sez. 18:
esame a vista
continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
resistenza di isolamento
verifica delle misure di protezione contro i contatti
indiretti
funzionamento
caduta di tensione
funzionamento dispositivi di protezione contro il circuito
aperto
misura della corrente nei tubi a scarica a catodo freddo
by M. Peirone
obbligo di rilascio di
dichiarazione di conformità
• dall’art. 7 comma 1:
della dichiarazione fanno parte integrante
- la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati
- il progetto
- l’attestazione di possesso dei requisiti
tecnico professionali
by M. Peirone
limitazione di responsabilità
• dall’art. 7 comma 3:
in caso di intervento parziale sugli impianti, il
progetto e la dichiarazione di conformità si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di intervento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di conformità è
espressamente indicata la compatibilità tecnica
con le condizioni preesistenti dell'impianto.
by M. Peirone
assenza di dichiarazione di
conformità
• dall’art. 7 comma 6:
nel caso in cui la dichiarazione di conformità, non sia
stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è
sostituito - per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo
2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità e in esito a sopralluogo ed
accertamenti
by M. Peirone
a chi va la dichiarazione di
conformità?
by M. Peirone
A – al committente
by M. Peirone
B – al committente che deve
depositarla in Comune
by M. Peirone
by M. Peirone
C – allo sportello unico per
l’edilizia del Comune dove ha
sede l’impianto
modello di dichiarazione
by M. Peirone
modello di dichiarazione
by M. Peirone
modello di dichiarazione
by M. Peirone
Scarica

impianti di insegna luminosa