ADEMPIENZE IN MATERIA
DI EMISSIONI IN
ATMOSFERA
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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
UN
Impianto Industriale Autorizzato
dal D.P.R. n° 203 del 24.5.1988
Analizzare
in continuo O2, CO, T fumi
se la potenza termica degli impianti di
combustione
è > 6 MW
DPCM 2.10.95
DEVE
Analizzare
in continuo O2, CO, T fumi,
ed altri parametri richiesti a
discrezione delle autorità competenti
se la potenza termica degli impianti di
combustione
è < 300 MW
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Analizzare
in continuo O2, CO, T fumi, SO2,
NOX, POLVERI
se la potenza termica degli impianti di
combustione
è > 300 MW
DM 12.07.90
ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
I RISULTATI DELLE ANALISI IN CONTINUO
DELLE EMISSIONI DEVONO ESSERE
DISCIPLINATI DA METODOLOGIE DI
VALUTAZIONE SECONDO:
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DM 21.12.95
o
DM 24.01.00
ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Impianti industriali
autorizzati dal
D.P.R. n° 203
del 24.5.88
Riferimenti
Normativi
Parametri da
rilevare
Campo di
applicazione
Presentazione dei
risultati rif. punto
4.2 allegato
D.M 21.12.95
Impianti di
combustione con
potenza termica
> 6 MW
Articolo 6
D.P.C.M 2.10.95
O2, CO,
Temperatura
Fumi
Impianti di
combustione con
potenza termica
 300 MW
Punto B11
allegato 3A
D.M 12.7.90
e
allegato 10
D.M 8.5.89
Impianti di
combustione con
potenza termica
 300 MW
Punto B11
allegato 3A
D.M 12.7.90
e
allegato 10
D.M 8.5.89
O2, CO,
Temperatura
Fumi, (SO2, NOX,
polveri a
discrezione delle
autorità
competenti)
O2, CO,
Temperatura
Fumi, SO2, NOX,
polveri
Il D.M 21.12.95
disciplina i metodi
di valutazione dei
risultati ottenuti
con i sistemi di
rilevamento in
continuo delle
emissioni derivanti
dagli impianti che
ricadono nel campo
di applicazione del
D.P.R. 24.5.88 n°
203 e successivi
decreti di
attuazione.
L’esercante è
tenuto a conservare
a disposizione
dell’autorità
preposta al
controllo, per un
periodo minimo di
5 anni, salvo
diversa
disposizione
autorizzativi, i dati
rilevati ed elaborati
con appositi
formati concordati
con le autorità
preposte al
controllo.
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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
ARTICOLO 6 D.P.C.M. 2.10.95
Gli impianti di cui all’art.2 di potenza termica pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo
dell’ossigeno, del monossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO B11 ALLEGATO 3A D.M. 12.7.90
La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo per gli
impianti con potenza termica nominale superiore ai 300 MW, a partire dal 31.12.94. Per gli impianti con potenza termica
inferiore o pari a 300 MW, le autorità competenti possono chiedere l’esecuzione di misurazioni continue per le medesime
sostanze, ove lo ritengano necessario.
ALLEGATO 10 D.M. 8.5.89
La misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno si effettua in continuo per gli
impianti nuovi con potenza termica nominale superiore ai 300 MW. Tuttavia, il controllo del biossido di zolfo e delle
polveri può limitarsi a misure discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione, qualora tali misure o
procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare
la concentrazione.
Nel caso di impianti non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l’esecuzione di misurazioni
continue per i tre inquinanti e per l’ossigeno ove lo ritengano necessario. Qualora non si richiedano misurazioni in continuo
si ricorre periodicamente a misurazioni discontinue o ad adeguate procedure di determinazione, approvate dalle autorità
competenti, al fine di valutare la quantità delle suddette sostanze presenti nelle emissioni.
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PUNTO A2 ALLEGATO 3A D.M. 12.7.90
Nel caso in cui due o più singoli impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, sianoo possano essere
convogliati verso un unico camino, a giudizio dell’autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come
unità.
ARTICOLO 3 COMMA 5 D.M. 12.7.90
Se nell’effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le
concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:
E = 21-O2 riferimento /21-O2 misurato
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COMUNICAZIONI DELL’ESERCENTE ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO
Riferimento D.M. 21.12.95
ARTICOLO 1 COMMA 3
ARTICOLO 2 COMMA 2
ARTICOLO 2 COMMA 3
ARTICOLO 3 COMMA 1
Funzione
L’esercente dell’impianto dichiara all’autorità competente i parametri
che caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto.
Qualora il sistema di misurazione in continuo non assicuri un indice di
disponibilità mensile delle medie orarie, l’esercente è tenuto a
predisporre azioni correttive dandone comunicazioni all’autorità
competente.
In caso di indisponibilità delle misure in continuo l’esercente adotta
forme alternative per il controllo delle emissioni, proponendole
all’autorità competente.
L’esercente comunica all’autorità competente l’avvenuto adeguamento
del sistema di rilevamento in continuo secondo le disposizioni del
D.M. 21.12.95
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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
COMUNICAZIONI DELL’ESERCENTE ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO
Riferimento D.M. 21.12.95
Funzione
ARTICOLO 3 COMMA 2
Modalità di misura e valutazione da concordare con l’autorità di
controllo.
ARTICOLO 3 COMMA 3
ALLEGATO 2 PUNTO 1
COMMA 3
Procedure di calibrazione da concordare con l’autorità di controllo.
ALLEGATO 2 PUNTO 3
COMMA 1
Garanzia della qualità dei dati mediante adozione di procedure che
documentino modalità ed esecuzione degli interventi manutentivi.
Tali procedure devono essere concordate con l’autorità di
controllo.
Individuazione della posizione di campionamento in accordo alla
Norma UNI 10169. Ove non tecnicamente possibile viene
concordata con l’autorità di controllo.
ALLEGATO 2 PUNTO 6.2
COMMA 2
Le procedure di validazione dei valori rilevati devono essere
concordate con le autorità di controllo.
ALLEGATO 2 PUNTO 4.2
COMMA 1
Definizione dei formati di presentazione dei risultati con l’autorità
di controllo (periodo di conservazione di minimo 5 anni salvo
diversa disposizione autorizzativa).
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ADEMPIENZE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
UN
Impianto per riscaldamento civile
NON Autorizzato
dal
D.P.R. n° 203 del 24.5.88
DEVE
Ottemperare alla prescrizioni della
legge 615/66
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Impianto per
riscaldamento civile
NON Autorizzato
dal D.P.R. n° 203
del 24.5.88
Impianti con potenza
termica fino
a 1,163 MW
Riferimenti
Normativi
ARTICOLO
11/A
LEGGE 615
Impianti con potenza
ARTICOLO
termica compresa tra
11/B-C
1,163 MW  2,326 MW LEGGE 615
Impianti con potenza
termica > 2,326 MW
ARTICOLO
11/B-C
LEGGE 615
Variabili
controllate
Temperatura
Fumi
Temperatura
Fumi, pressione
camera
combustione,
pressione base
camino, CO2,
CO+H2
Temperatura
Fumi, pressione
camera
combustione,
pressione base
camino, CO2,
CO+H2
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Variabili da
registrare
Presentazione
delleVariabili
controllate
NO
Temperatura
Fumi
Temperatura
Fumi, CO2,
CO+H2
L’esercente è
tenuto a
conservare a
disposizione
dell’autorità di
controllo le
registrazioni
delle variabili
per un periodo
minimo di 5 anni
(verificare art.
LEGGE 615)
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