Azienda USL della Valle d’Aosta
RESPONSABILE
Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
ING. ROFFIN AGOSTINO
1
SCHEMATIZZAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI DI FORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO PER
L’UTILIZZO DI MACCHINE
ATTREZZATURE E DPI DI TERZA
CATEGORIA DA VERIFICARE DA
PARTE DEL CSE NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
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Fonti normative
 D.Lgs 81/08 titolo I
 D.Lgs 81/08 titolo III
 D.Lgs 81/08 titolo IV
 Accordo Stato-Regioni n.
53 del 22 febbraio 2012
3
TITOLO I D.LGS 81/08
 Art. 15 – Misure generali di tutela
Formazione, informazione e addestramento: capisaldi del sistema di
prevenzione
 Art. 28 c2 lett. f): – VdR:
deve individuare le mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
 Art.36: Informazione dei lavoratori
 Art. 37: Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
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TITOLO III D.LGS 81/08
 Art. 71 c. 7: – Misure generali di tutela
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, una formazione ed un addestramento
adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica
per svolgere detti compiti.
5
TITOLO III D.LGS 81/08

Art. 72 c. 2 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in
uso
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza
operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato
di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del
noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di
attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della
specifica abilitazione ivi prevista.
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TITOLO III D.LGS 81/08
 Art. 73 – Informazione, formazione, addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro
provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i
lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto
alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
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TITOLO III D.LGS 81/08
 Art. 73 – Informazione, formazione, addestramento
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle
attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché
le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
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TITOLO III D.LGS 81/08
 Art. 77 – Obblighi del Datore di Lavoro per l’uso dei DPI
…
4. Il datore di lavoro:…
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla
terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
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TITOLO IV D.LGS 81/08
Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
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TITOLO IV D.LGS 81/08 – All. XV
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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ACCORDO STATO
REGIONI SULLA
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Individuazione delle attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione, in attuazione dell’art. 73
c. 5 del D.Lgs 81/08
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
attrezzature di lavoro individuate dall’accordo (al netto delle abilitazioni previste da altre
normative)
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle
posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano
ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia
costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e
da un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una
torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno
di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.
d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base
ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola
su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è
progettata per caricare e scaricare il veicolo.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più
bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di
rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su
rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su
scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate
di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed
azionate da un operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a
motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6
km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato
appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature
intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o
forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale
ed essere munito di sedili per accompagnatori.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista
di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che
supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente
per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore
di 6000 kg.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista
di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura
superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con
una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per
compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante
gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il
carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con
massa operativa maggiore di 4500 kg.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
4.
Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una
struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore.
5.
Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di
cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere
materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti
estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o
veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo
omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
h)
Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti
estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o
veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo
omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
2.
Individuazione e requisiti dei docenti
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno
triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore
della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da
personale con esperienza professionale pratica, documentata,
almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi.
Le docenze possono essere effettuate anche da personale
interno alle aziende utilizzatrici, in possesso dei requisiti
sopra richiamati.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
a)
b)
c)
d)
e)
f)
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere
anche il docente;
tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto
che realizza il corso;
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come
previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura
di che trattasi in modo adeguato;
assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Programma dei corsi
I requisiti minimi dei programmi dei corsi di
formazione e la loro valutazione sono riportati negli
allegati III e seguenti dell’accordo.
Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli
allegati dell’accordo deve essere effettuato una sola
volta a fronte di attrezzature simili. Esso è
riconosciuto come credito formativo per i corsi di
specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro
simili.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Attestazione
Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le
conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico -professionali.
L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente
supportato dal responsabile del progetto formativo.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e
finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui
delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo
verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine
di costituire uno specifico registro informatizzato.
Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati dai soggetti abilitati ad effettuare i corsi
che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun
corso.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Attestazione
Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi
minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del
presente accordo e relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il
docente.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema
nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei
crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento
L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni
dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione,
previa verifica della partecipazione a corso di
aggiornamento.
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4
ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti
dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Riconoscimento della formazione pregressa
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già
effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i
seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella
prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e
verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista
dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il
modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di
apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Riconoscimento della formazione pregressa
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui all’accordo hanno validità di 5 anni a
decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale
di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di
cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente
accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei
partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine,
esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere
conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso
deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo
sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti ai corsi di
aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del
medesimo accordo.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Norma transitoria
I lavoratori che alla data di entrata in vigore
dell’accordo sono incaricati dell’uso delle
attrezzature di cui all’accordo stesso, devono
effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi
dall’entrata in vigore del presente accordo.
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Durata corsi:
a) piattaforme di lavoro mobili elevabili: 8 ÷ 10 ÷ 12
ore
b) Gru a torre: 12 ÷ 14 ÷ 16 ore
c) Gru mobili: 12 ÷ 22 ore
d) Gru su autocarro: 12 ore
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Accordo Stato Regioni n. 53 del 22
febbraio 2012
Durata corsi:
e) Carrelli semoventi: 12 ÷ 16 ÷ 20 ore
f) Trattori agricoli e forestali: 8 ÷ 13 ore
g) Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli: 10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34
ore
h) Pompe per calcestruzzo : 14 ore
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Esempio : All.X
Requisiti minimi dei corsi di formazione teoricopratico per lavoratori addetti alla conduzione di
pompe per calcestruzzo (14 ore)
1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed
addestramento specifici previsti dall’articolo 73,
comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di pompe
per calcestruzzo con caratteristiche diverse da
quelle esplicitamente considerate nel presente
allegato, richiede il possesso, da parte
dell’operatore, almeno dell’abilitazione di cui al
presente allegato.
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Esempio : All.X
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)
1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.
2. Modulo tecnico (6 ore)
2.1. Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
2.2. Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio.
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione.
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di
sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni.
2.5. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle pompe (rischi di
elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). Spostamento e
traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
2.6. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche dei mezzo;
controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di
comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare.
2.7. Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e
stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di
idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa.
2.8. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee
elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando; inizio
del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.
2.9. Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa.
2.10. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della
tramoggia.
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Esempio : All.X
3. Modulo pratico (7 ore)
3.1. Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di collegamento.
3.2. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.3. Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza
previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.
3.4. Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloccaggio stabilizzatori,
bloccaggio sezioni del braccio della pompa.
3.5. Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
3.6. Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.
3.7. Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, dell’idoneità della distanza
da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno.
3.8. Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade
pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità standard e con appoggio supplementare per
terreno di modesta portanza.
3.9. Sistemazione delle piastre ripartitrici.
3.10. Modalità di salita e discesa dal mezzo.
3.11. Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operative di sicurezza.
Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota.
3.12. Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti.
3.13. Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare.
3.14. Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico (simulazione per
scarico in parete e pilastro).
3.15. Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di traffico:
precauzioni da adottare.
3.16. Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell’intasamento della pompa in fase di partenza.
3.17. Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare.
3.18. Chiusura braccio: precauzioni da adottare.
3.19. Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa, riassetto
finale.
3.20. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della
tramoggia.
3.21. Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato.
31
Esempio : All.X
4.
Valutazione
4.1. AI termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova
intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà
il passaggio al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due
moduli.
4.2. Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo pratico) avrà luogo una prova
pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di almeno 2 delle prove di cui al punto 3
concernente i seguenti argomenti:
a) spostamento e stabilizzazione della pompa sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Controlli
prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento e stabilizzazione del
mezzo - Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo - Messa a riposo della pompa a fine lavoro);
b) effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento pompa alla posizione di lavoro;
c) simulazione di sblocco dell'intasamento della pompa in fase di partenza.
4.3. Tutte le prove pratiche devono essere superate.
4.4. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
4.5. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il
90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
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ing. Roffin