Le ceneri di pirite come sottoprodotto
8 Aprile 2011
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7 FeS2 + 6 O2
Fe7S8 + 6 SO2
Pirite
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Depositi di
CdP
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Aree dismesse
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Bonifica per scavo e rimozione
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Intenzione di “disfarsi”
Rifiuto
Classificazione
Rifiuto
Pericoloso
Rifiuto
non Pericoloso
01.03.04
A impianto di
smaltimento
Sterili …da
lavoraz. di minerali
solforosi
A impianto di
recupero
Polveri di ossidi di
Fe fuori specifica
Regime
ordinario
Regime
semplificato
01.03.08
13.18 bis All.1 Sub All.1
Materia Prima Secondaria
cementifici
altre destinazioni
cementifici
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Fe2O3 60-100%
...;
S 3-6%
As< 0,09%
Messa in sicurezza permanente
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Ma se non c’è l’intenzione di “disfarsi” della CdP ?
Bene
Materia prima
Allontanamento della CdP dal sito come
184 bis
Sottoprodotto
184 ter
MPS sin dall’origine
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I nuovi requisiti per il “sottoprodotto” consentono di qualificare come tale le CdP?
Dlgs 152/2006
art. 183 - Definizioni
Origine
Certezza
dell’utilizzo
modificato dal D.Lgs. 205/2010
art. 184-bis - Sottoprodotto
1.
un processo non direttamente a)
destinato alla loro produzione
un processo il cui scopo primario
non e` la loro produzione
Le CdP si originano
dalla produzione di
H2SO4
2.
il loro impiego sia certo, sin dalla b)
fase della produzione, integrale e
avvenga direttamente nel corso
del processo di produzione o di
utilizzazione
preventivamente
individuato e definito
è certo che la sostanza o l’oggetto
sarà utilizzato nel corso dello
stesso o di un successivo
processo di produzione o di
utilizzazione,
da
parte
del
produttore o di terzi
E’ certo l’impiego in
cementifici o altri
processi di produzione
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Non serve più
l’individuazione
preventiva
I nuovi requisiti per il “sottoprodotto” consentono di qualificare come tale le CdP?
Dlgs 152/2006
art. 183 - Definizioni
3.
non debbano essere sottoposti a c) possono essere utilizzati direttamente
trattamenti
preventivi
o
a
senza alcun ulteriore trattamento
trasformazioni
preliminari
per
diverso dalla normale pratica
soddisfare i requisiti merceologici
industriale
e di qualità ambientale (…) ma
posseggano tali requisiti sin dalla
fase della produzione
E’ possibile l’utilizzo
diretto o semplici
operazioni di
vagliatura ed
essiccamento
4.
soddisfino requisiti merceologici e d)
di qualità ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non
dia luogo ad emissioni e ad impatti
ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli
autorizzati per l'impianto dove
sono destinati ad essere utilizzati
l’ulteriore utilizzo e` legale, ossia le
sostanze o gli oggetti soddisfano,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione
della
salute
e
dell’ambiente e non porterà a
impatti
complessivi
negativi
sull’ambiente o la salute umana
Possiedono
caratteristiche
merceologiche
richieste dal cliente
Ulteriori
trattamenti
Requisiti
merceologici
ambientali
modificato dal D.Lgs. 205/2010
art. 184-bis - Sottoprodotto
Scompare il 5° requisito: “abbiano un valore economico di mercato”
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