Costituzione della Repubblica italiana Art. 73 Le leggi sono promulgate (rese note) dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (da parte delle due Camere). Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate (sulla Gazzetta Ufficiale) subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74 Il presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione: Se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata. le camere discutono la legge non si trova l’accordo si trova l’accordo le camere approvano la legge messaggio motivato niente messaggio OR 2° stesura le camere riesaminano la legge il Presidente promulga la legge le motivazioni non sono ritenute valide la legge entra in vigore le motivazioni sono ritenute valide le camere discutono la legge non si trova l’accordo si trova l’accordo le camere approvano la legge Lo stato LaLa legge legge è approvata èiniziale stata riesaminata messaggio motivato niente messaggio OR 2° stesura le camere riesaminano la legge il Presidente promulga la legge le motivazioni non sono ritenute valide la legge entra in vigore le motivazioni sono ritenute valide Il Presidente della LaRepubblica legge è stata ha La legge è stata ridiscussa promulgato la legge approvata le camere discutono la legge non si trova l’accordo si trova l’accordo le camere approvano la legge messaggio motivato niente messaggio OR 2° stesura le camere riesaminano la legge il Presidente promulga la legge le motivazioni non sono ritenute valide la legge entra in vigore le motivazioni sono ritenute valide le camere discutono la legge Lo stato iniziale del processo non si trova l’accordo si trova l’accordo le camere approvano la legge messaggio motivato niente messaggio OR 2° stesura le camere riesaminano la legge il Presidente promulga la legge le motivazioni non sono ritenute valide le motivazioni sono ritenute valide la legge entra in vigore Il sistema si è modificato