Inquadramento dell’apprendistato a livello nazionale
con attenzione all’art. 48 del D.lgs. 276 del 2003
di Paola Fuso
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Riforma Biagi (d. lgs. n. 276 del 2003)
•
art. 48: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
•
art. 49: apprendistato professionalizzante
•
art. 50: apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Legge Treu (l. n. 196 del 1997)
•
art. 16: apprendistato (ad esaurimento)
L’attuale disciplina del contratto di apprendistato è il risultato di una profonda
riforma dell’istituto, ad opera del d. lgs. n. 276/2003, in attuazione della
delega contenuta nella L. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), con lo scopo di
riordinare i contratti a contenuto formativo del nostro ordinamento.
E' stato abrogato per il settore privato (l’unico cui è applicabile la Legge Biagi), il
contratto di formazione e lavoro, sostituito con il contratto di inserimento
E' stato riformato l’istituto dell’apprendistato, oggi unico contratto a contenuto
formativo, intendendosi per tale quel contratto in forza del quale al normale
scambio si contrappone la presenza del momento formativo a integrare la
causa del contratto.
A poco meno di 10 anni dall’introduzione del “nuovo”
apprendistato, però, questo risulta ampiamente
inutilizzato.
Dei 591.800 contratti di apprendistato stipulati in Italia nel
2009 ancora circa un terzo (27,8%) risulta avviato
secondo la vecchia disciplina, ossia quella prevista della
Legge Treu (L. n. 196/1997), operativa in via residuale
fino alla piena attuazione della riforma Biagi sull’intero
territorio nazionale.
Apprendistato professionalizzante
Fonti giuridico-normative-istituzionali:
• capo I del titolo VI del d.lgs. n. 276/2003
• legge n. 25 del 1955 (in quanto non abrogata e ove compatibile)
• disciplina generale in tema di lavoro subordinato (in via residuale)
• leggi regionali di attuazione del d. lgs. n. 276 del 2003
• contratti e accordi collettivi nazionali e territoriali
• interpelli e circolari del Ministero del lavoro
L'art. 50 del decreto Legislativo n. 276 del 2003
Il contratto di apprendistato di " terzo livello" è finalizzato all'acquisizione di un
titolo di studio secondario, laurea o diploma di ( Agf) specializzazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 144/ 99,
integrando formazione la pratica in azienda con quella superiore.
La disciplina — attualmente operativa a macchia di leopardo — può essere
avviata attraverso un accordo tra aziende ed enti formatori, d'intesa con le
Regioni, per il conseguimento di un titolo specifico.
Il rapporto di lavoro che viene così costituito è direttamente collegato al titolo di
studio o alla specializzazione tecnica superiore da conseguire e a un effettivo
raccordo tra le parti interessate (associazioni dei datori di lavoro, organizzazioni
sindacali, Università, istituti formativi).
L'apprendistato di primo livello (art. 48), pur essendo a tutti
gli effetti un contratto di lavoro, disciplinato dalla legge sul
mercato del lavoro del 2003, va letto anche come tappa
del percorso di istruzione e formazione di un giovane, e
dunque in relazione a quanto previsto in materia di dirittodovere di istruzione e formazione, di cui alla L. n.
53/2003 (la c.d. Legge Moratti).
In base a questa legge, il diritto-dovere all’istruzione e
formazione persiste fino al compimento dei 18 anni di
età.
All’apprendistato è riconosciuto il ruolo di valida opzione formativa per
l’assolvimento di tale dispositivo, al pari dei percorsi di istruzione e
formazione “tradizionali”. Non solo: l’apprendistato, a seguito
dell’approvazione del c.d. “Collegato lavoro” (L. n. 183/2010), consente di
assolvere anche l’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione.
Tale obbligo, previsto originariamente fino ai 15 anni, con la Legge Finanziaria
per il 2007 (L. n. 296/2006) era stato rimodulato e innalzato a 16 anni, che
diventava l’età minima per stipulare legalmente un contratto di apprendistato.
Tuttavia, la Legge n. 183/2010 ha previsto che «[…] l’obbligo di istruzione di cui
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione […]», così
consentendo ai giovani, già dai 15 anni, di intraprendere un percorso in
apprendistato per l’acquisizione di una qualifica del sistema di istruzione e
formazione professionale
Obiettivo: sostenere l'apprendimento attraverso un'attività di lavoro formativa,
nella convinzione che il lavoro abbia in sé anche una valenza educativa e
formativa.
Nonostante le buone intenzioni, l'istituto è rimasto inoperativo per la
mancanza di regolamentazione regionale
Motivo: la realizzazione di questo tipo di apprendistato (per gli altri due tipi
l'inerzia delle Regioni è statat superata con la delega alla contrattazione
collettiva o alla autonomia delle parti interessate) non può essere delegata a
soggetti diversi, in ragione dell'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla
Regioni in via esclusiva la competenza in materia di istruzione e formazione
professionale.
La legge inoltre prevede che la normativa regionale di attuazione venga adottata
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
L’inerzia delle Regioni, che non consente l’applicazione
di questa tipologia di apprendistato, è ancora più
grave, se si considera il gran numero di giovani che
potrebbe beneficiare dell’utilizzo del contratto in
esame:
“i minori”, fuoriusciti dal canale scolastico e, nella
migliore delle ipotesi, dispersi o impiegati “in nero”.
La Lombardia è stata la prima Regione, seguita
unicamente dal Veneto, a rendere operativo
l’apprendistato di primo livello, grazie ad
un’apposita intesa siglata il 27 settembre 2010
con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (prima di essa l'unica eccezione è
stata la provincia di Bolzano che applica i percorsi
integrati scuola-lavoro per giovani dai 15 ai 18 anni
per l'acquisizione di una qualifica professionale).
Interessato è sopratutto il mondo artigiano
Qualche dato:
I dati Istat sulla disoccupazione giovanile – attestata a quasi
il 30% – letti in combinato con quelli che ha diffuso nel mese
di ottobre 2010 un’indagine di Excelsior - Unioncamere, ha
rilevato che, a fronte di circa 550.000 nuove assunzioni
previste per l’anno sull’intero territorio nazionale, le aziende
avranno difficoltà a coprire oltre 147.000 posti.
Un quarto delle offerte di impiego resta e
presumibilmente resterà senza risposta, e non perché
non vi siano giovani – o adulti – in cerca di un lavoro,
ma perché chi è sul mercato non possiede le necessarie
competenze o abilità.
Valore dell'Intesa:
Utilizzare l'apprendistato di primo livello per abbattere i fenomeni
della dispersione scolastica e dellos fruttamento della
manodopera minorile nell'ottica della centarlità della persona (art.
35 della Cost.)
Risultati:
L'utilzzo del contratto di apprendistato consente di riconoscere al
giovane, al termine del percorso formativo e sulla base dei risultati
conseguiti, una qualifica triennale del sistema educativo di
istruzione e formazione. E' possibile l'attribuzione di una
qualificazione professionale a fini contrattuali, in coerenza con
quanto previsto dall’art. 48, comma 4, lett. d), del d.lgs. 276/2003.
La Regione, conserva il diritto/dovere di verificare gli esiti e la
qualità dei percorsi formativi ed educativi realizzati in
apprendistato.
Ambito soggettivo e tutor:
- Possono essere assunti oggi in Lombardia in apprendistato di
primo livello giovani a partire dai 15 anni (la l. 183 dà la possibilità
di assolvere lìobbligo di istruzione nell'ultimo anno attraverso
l'apprendistato, ripristinando il riferimento ai 15 anni già presente
nel decreto n. 276).
- Possono assumere con apprendistato le imprese di tutti i settori
produttivi che hanno un tutor in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa regionale o che sia un Maestro Artigiano con titolo
riconosciuto dalla regione o dalle associazioni di categoria.
Piano Formativo, Durata, Monte ore e modalità di formazione
- Il Piano formativo è parte integrante del contratto ed è
realizzato con il coinvolgimento sia del giovane sia della famiglia e
deve indicare: 1) il bilancio delle competenze iniziali; 2) gli obiettivi
da raggiungere; 3) tempi e i modi
- Durata: determinata in base alla qualifica da conseguire, titolo di
studio, crediti professionali e formativi acquisiti, bilancio delle
cmpetenze (il bilancio è realizzato dai servizi pubblici per l'impiego
o da soggetti privati accreditati
Monte ore: 400 ore di formazione annue, interne o esterne alla
azienda (certificate dalle istituzioni regionali anche tramite gli enti
bilaterali) a fronte delle 120 dell'apprendistato professionalizzante
e delle 240 previste dalla legge Treu.
Formazione:rimando alla contrattazione colletiva nel rispetto degli
standar fissati dalle regioni
Valutazione e certificazione. Clausola di parametrazione.
L'Intesa prevede che il compito di certificare la qualità e l'effettività
dei percorsi formativi spetti alle istituzioni pubbliche.
Nella fase transitoria (fino all'intervento della contrattazione
collettiva) è stata introdotta una clausola di parametrazione che
consente di definire il trattamento retributivo dell'apprendista in
riferimento ai trattamenti economici e retributivi previsti dalla contr.
collettiva in materia di apprendistato in proporzione al monte ore e
al concreto impegno lavorativo del giovane.
Finanziamento e Monitoraggio
- Si potranno utilizzare le risorse già definite nell’accordo regionale con le
associazioni di rappresentanza del comparto artigiano, integrate in
funzione della dotazione di cui alla Finanziaria del 2010, che riserva una
quota del 20% delle assegnazioni alle Regioni per gli apprendistati di
primo e terzo livello.
Possibile ricorso agli strumenti di cui agli accordi nazionali e regionali tra
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione e le Parti
sociali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità
occupazionali della piccola e media impresa artigiana, commerciale e
turistica.
- E' prevista la costituzione di un tavolo paritetico di coordinamento che
con la cabina di regia regionale, monitorerà per i 4 anni sucecssivi alla
firma lo stato di attuazione così da valutare l'impatto e studiare i correttivi.
Criticità e prospettive
Le criticità da tenere presenti per elaborare un valido
modello di attuazione dell’istituto sono primariamente due:
- la resistenza culturale
- la carenza/inadeguatezza di una valida offerta formativa
per gli apprendisti
Quindi necessità di:
- informazione
- elaborazione di programmi di formazione adeguati
- avvio di sperimentazione
Vi ringrazio per l’attenzione.
Per domande, osservazioni, suggerimenti i miei contatti sono:
PAOLA FUSO
Avvocato - Ricercatore ADAPT – CSMB
Adapt - Fondazione “Marco Biagi”
Scuola Internazionale di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di
Lavoro - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Largo
Marco Biagi, 10 - 41100 Modena (Italy)
[email protected]
+39 393 5207571
Scarica

Inquadramento dell`apprendistato a livello nazionale con attenzione