Segretariato
Italiano
medici e
Specializzandi
SEDE PALERMO
www.sims.ms
Il Giovane Medico: Abilitazione…….e
poi?
Palermo, 22 Febbraio 2006
Aula B Complesso Didattico “Aule Nuove”
1
Segretariato
Italiano
medici e
Specializzandi
SEDE PALERMO
www.sims.ms
Il vecchio e il nuovo ordinamento
didattico delle scuole di
specializzazione del settore medico
DR. Rossana Messina
2
 Decreto Legislativo 8 Agosto 1991, n°257
Attuazione della Direttiva n° 82/76/CEE del
Consiglio del 26 Gennaio 1982, recanti modifica di
precedenti direttive in tema di formazione dei
medici specialisti a norma dell’art.6 della Legge 29
Dicembre 1990, n°428 (Legge Comunitaria 1990)
 Decreto ministeriale 11 maggio 1995
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente alle scuole di specializzazione del
settore medico.
 Riassetto delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria
GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176
3
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
4
Art.1 - Formazione a tempo pieno del medico
specialista.
1. La formazione specialistica dei medici ammessi
alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi
alle norme della comunità economica europea e
comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo
pieno.
2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1
è formato ed aggiornato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con quello della sanità
5
Art.2 - Programmazione
1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le
regioni e le province autonome, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le facoltà di medicina e
chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è
determinato, ogni tre anni, il numero degli
specialisti da formare sulla base delle esigenze
sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità
ricettive delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate con le università, in relazione al
contenuto specifico della formazione e delle
risorse finanziarie comunque acquisite dalle
università.
6
Art.2 - Programmazione
2. In relazione alla programmazione di cui al comma
1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,
determina il numero dei posti per ciascuna scuola
le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti
previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle
facoltà di medicina e della disponibilità di idonee
strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il
predetto decreto è adottato su parere del comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario
nazionale.
7
Art. 2 - Programmazione
3.Nell'ambito
dei
posti
risultanti
dalla
programmazione di cui al comma
1, per ogni
singola specializzazione è stabilita una riserva di
posti, non superiore al 5%, a favore dei medici
dell'amministrazione militare. Il numero dei posti
da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo è determinato con il
decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro
degli affari esteri. La ripartizione tra le singole
scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto
di cui al comma 2.
4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i
candidati devono aver superato le prove di
ammissione previste dall'ordinamento della scuola.8
Art.2 – Progragmmazione
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2,
comma quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (3). Il consiglio
della scuola, d'intesa con l'amministrazione di
appartenenza degli specializzandi, può autorizzare
l'espletamento delle attività pratiche previste
dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle
attività di servizio, a condizione che le predette
attività siano coerenti con il programma del corso di
studio
9
Art.3 - Ammissione.
1. L'ammissione alle scuole di specializzazione
avviene secondo le modalità di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162
2. Le modalità per la costituzione delle
commissioni di ammissione e di esame finale
di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal
regolamento didattico di ateneo di cui all'art.
11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
10
Art.4 - Diritti e doveri degli specializzandi.
1. La formazione del medico specialista a tempo pieno
implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche
del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si
effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei
compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi
alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività
professionale per l'intero anno.
2. Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per
il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.
3. L'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla
formazione di medico specialista dell'iscritto, non
determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
11
4.L'impegno richiesto per la formazione specialistica è
almeno pari a quello previsto per il personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di
svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli
specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli
interventi pratici che lo specializzando deve avere
personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere
la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti
didattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
5. Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame
finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro
l'anno.
6. Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sia
in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività
pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso
degli studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art.
12
5
7. Il diploma di specializzazione costituisce titolo da
valutare separatamente, con specifico punteggio, fra
quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili
professionali medici.
8. Le università sono tenute alla copertura assicurativa
per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo
del relativo premio è detratto dalla borsa di studio di cui
all'art. 6, spettante a ciascun specializzando.
13
Art.5 - Incompatibilità, congedi e interruzioni.
1. Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito
l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle
strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed
ogni rapporto anche convenzionale o precario con il
Servizio sanitario nazionale.
2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico
impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2,
comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario
ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398
3. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio
militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo
restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a
causa delle suddette sospensioni.
14
4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della
sua continuità e conseguentemente non va recuperato un
periodo complessivo di assenza giustificata non superiore
a trenta giorni in un anno accademico.
5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didatticoscientifica integrata tra università italiane ed università di
Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per
periodi complessivamente non superiori ad un anno, in
strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando
quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (4)] (2/a).
15
Art.6 - Borse di studio.
1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti
dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione
all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione,
è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei
periodi di sospensione della formazione specialistica, una
borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L.
21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1
gennaio 1992, incrementato del tasso programmato
d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in
funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo
previsto dalla contrattazione relativa al personale medico
dipendente del Servizio sanitario nazionale.
16
2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali
posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di
specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La
corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che
non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame
annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio
del mese successivo a quello del definitivo mancato
superamento della prova.
17
3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università
dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (5), provvede, con proprio decreto, il Ministro del
tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto
di cui all'art. 2, comma 2.
4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti
dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti
prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli
affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio
1987, n. 49 (6), e con le modalità contenute nella stessa. 5. Si
applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476
18
Art.7 - Requisiti di idoneità delle strutture.
1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la
formazione specialistica sono determinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato
consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e
del Consiglio superiore della sanità, tenuto conto: a) della
disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per
l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica; b)
del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini
assistenziali in relazione al numero degli specializzandi; c)
della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla
struttura dove si svolge la formazione; d) della tipologia delle
patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente; e)
delle caratteristiche di professionalità del personale presente
19
nella struttura.
Le modalità per la verifica della idoneità e della
mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole
scuole
2.
20
Art.8 - Norme finali.
1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità per la
soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui
ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui
all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli
specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli
stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio
sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della
sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non
conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le
tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno
accademico 1991-92
21
Riassetto delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria.
(GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl.
Ordinario n.176)
22
Riassetto delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl.
Ordinario n.176)
Art.1
Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area
sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi
percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all’ allegato.
I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge
n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria in conformità alle disposizioni del
presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
23
Art. 2
1. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti
tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. L’Area dei
Servizi Clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici
Diagnostici e Terapeutici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della
Sanità Pubblica . Nell’ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in
Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse
strutturali, didattiche, assistenziali.
2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di
specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi
clinici lo specialista in formazione deve l’acquisire 300 CFU complessivi,
articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole
articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il
profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi
percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze
culturali ed abilità professionali.
24
3. I percorsi didattici sono articolati in Attività formative di cui al comma
4 , preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a
conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti
omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari .
4. Le Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le
Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le Scuole articolate
in 6 anni di corso;
b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può
essere assegnata una parte dei CFU dell’Ambito specifico della
Scuola;
c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5
CFU;
d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.
25
5. Almeno il 70% del complesso delle Attività formative di cui al
comma 4 e’ riservato allo svolgimento di Attività formative
professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ), pari a 210 CFU per le
tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le
tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
6. Le Attività di base comprendono uno o più Ambiti, ed i relativi
Settori scientifico disciplinari, finalizzati all’ acquisizione di
conoscenze generali comuni per la preparazione dello
specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella
Classe.
26
7. Le Attività caratterizzanti sono articolate in almeno:
- un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico
disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un
Docente che nell’Area Medica e nell’Area Chirurgica va identificato,
rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia
Generale, mentre nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al titolare della
disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il
30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’ intero
percorso formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole
articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in
6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad
attività professionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ). Nell’Area medica e
nell’Area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad
attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di
chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività
professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di
scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e
pronto soccorso.
27
Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono
differenziate per Classe;
- un Ambito denominato Discipline specifiche della tipologia identificato da
uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale
propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della
tipologia è assegnato il 70% dei CFU delle Attività caratterizzanti
(rispettivamente 189 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 231
CFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso);
- le Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un
insieme di Attività identificate da Settori scientifico disciplinari, utili a
costituire specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali Attività è
assegnata una frazione di crediti compresi nell’ambito delle Discipline
specifiche della tipologia della Scuola (di cui al punto precedente).
Possono essere dedicate alle Attività caratterizzanti elettive fino a 45 CFU
per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per le
tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.
28
8. Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più
Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni
multidisciplinari.
9. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati
alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di
specializzazione.
10.Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di
abilità linguistiche, informatiche e relazionali .Tra tali attivita’ sono
comprese , in particolare, quelle per l’ apprendimento della lingua
inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la
partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto
condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica
continua.
29
Art. 3
1. Le Scuole di specializzazione hanno sede presso l’ Università.
2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei
Servizi Clinici afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e
possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, fatta
salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce
alle Facolta’ di Farmacia .
3. Ai sensi dell’ art.34 e seguenti del D.Lgs.368/1999 la Scuola opera
nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e
socio-assistenziali adeguate allo
svolgimento delle attività
professionalizzanti,
secondo
gli
standards
individuati
dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica
di cui all’ art.43 dello stesso decreto legislativo.
30
4. Per i fini di cui al citato art.43 del D.Lgs 368/1999 , tenuto conto dei
criteri di accreditamento, le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono
istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna
tipologia . Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi
iscrivibili non puo’ essere inferiore a 3 per anno di corso .
5. Le Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 possono essere
istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e
Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa
utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di
apposita convenzione. L’ atto convenzionale individua la sede
amministrativa della scuola, le risorse finanziarie , strutturali e di personale
docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di
cui all’ art. 3, comma 10, del DM 270/2004.
31
Art. 5
1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il
diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma
rilasciato dalle Universita’ ai sensi dell’ art.11, comma 8, del DM
270/2004 , che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo
specializzando e che indica le Attività elettive che hanno
caratterizzato lo specifico percorso individuale.
2.
La prova finale consiste nella discussione della tesi di
specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni
periodiche derivanti dalle prove in itinere , di cui al successivo
comma 4 , nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione , cosi’ come
indicato all’ art.2 , comma 2 , del presente decreto , lo specialista in
formazione deve aver acquisito 300 o 360 crediti , secondo la durata
del corso di specializzazione.
32
4. Ai sensi dell’ art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche
verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto
con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con
particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere
documentato , come previsto dall’ art.38, comma 2 del D.Lgs 368/99, dal
libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e
certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un
giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto
alle singole attività.
33
Art. 7
1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’
allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni
del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure
informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell’ offerta
formativa .
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione
ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento
del Regolamento Didattico di Ateneo .
3. Con riferimento all’ art.4, comma 3, del presente decreto , per esigenze
particolari ed in via transitoria per non piu’ di un triennio, la Direzione
della Scuola puo’ essere affidata ad un Professore di ruolo o fuori
ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a
quello della tipologia della Scuola , secondo quanto previsto
dall’allegato “D” del D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249
del 24 ottobre 2000 – supplemento 175.
34
Indice Scuole per Area, Classe e Tipologia
AREA MEDICA 23
Classe Medicina clinica generale
Classe Medicina specialistica
Classe
Neuroscienze
e
scienze
cliniche
comportamento
Classe Medicina clinica dell’età evolutiva
AREA CHIRURGICA 14
Classe delle Chirurgie generali
Classe delle Chirurgie specialistiche
Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari
del
35
AREA SERVIZI CLINICI 16+7
Sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici
Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio
Classe della diagnostica per immagini e radioterapia
Classe dei servizi clinici specialistici
Classe dei servizi clinici biomedici
Classe delle specializzazioni in odontoiatria
Sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità
Pubblica
Classe della sanità pubblica
Classe dell’area farmaceutica
Classe della fisica sanitaria
36
AREA MEDICA
Classe Medicina clinica generale
Medicina interna
Geriatria
Medicina dello sport
Medicina termale
Oncologia medica
Medicina di comunità
Classe Medicina specialistica
Allergologia ed Immunologia clinica
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Gastroenterologia
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina tropicale
Nefrologia
Reumatologia
Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento
Neurofisiopatologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Psichiatria
Psicologia clinica
Classe Medicina clinica dell’età evolutiva
Pediatria
37
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot. CFU
SSD
5
5
Di base
DISCIPLINE GENERALI
PER LA FORMAZIONE
DELLO SPECIALISTI
Caratterizzanti
TRONCO COMUNE
SSD
81
(99)ª
Attività formative
DISCIPLINE
SPECIFICHE DELLA
TIPOLOGIA*
Affini, integrative e interdisciplinari
DISCIPLINE
INTEGRATIVE
ED
INTERDISCIPLINARI
SSD della tipologia
189**
(231)ª
5
SSD
5
5
Per la prova finale
Altre
15
Ulteriori
conoscenze
linguistiche,
abilità
informatiche
e
relazionali.
SSD
TOTALE
ª CFU per le Scuole con percorso di 6 anni.
270
(330)ª
5
300
(360)ª
* Ambito specifico per la
tipologia della Scuola.
** CFU specifici per la tipologia
della Scuola utilizzabili anche per le
Attività caratterizzanti elettive.
38
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ELETTIVE
Attività formative
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
CFU
Tot.
CFU
Attività caratterizzanti elettive a
scelta dello studente
DISCIPLINE
CARATTERIZZANTI
ELETTIVE PER LE
TIPOLOGIE DELLA CLASSE
Tutti i SSD ritenuti utili
l’attività elettiva
per
45*
(50*)ª
ª CFU per le scuole con percorso di
6 anni.
* I CFU derivano da quelli
dell’Ambito specifico della tipologia.
39
ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI
Attività formative
Ambiti disciplinari
CFU
CFU
Settori scientifico-disciplinari
Tot
Attività professionalizzanti
DISCIPLINE
PROFESSINALIZ
ZANTI
210**
( 252)ª
ª CFU per le scuole con percorso di
6 anni.
** Il 70% dei CFU di tutte le Attività.
40
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