AEIP
L’evoluzione dei lavori sulla direttiva
“trasferibilità” dei diritti pensione
complementare
Il 20 ottobre 2005. Proposta di Direttiva
della Commissione:
Finalità: Migliorare la mobilità professionale dei
lavoratori all’interno del loro Stato e
nell’Unione Europea.
Come?
Permettendo che i diritti delle pensioni
complementari maturati dai lavoratori, potessero essere
salvaguardati e “trasferiti” dal vecchio regime di
appartenenza ad uno nuovo, una volta che il
lavoratore avesse cambiato lavoro e/o luogo di
residenza
Visto l’argomento trattato
(pensioni/sociale), affinchè tale proposta
diventi una Direttiva è necessario:
1)
SIA: L’accordo del Parlamento Europeo e del Consiglio
affari sociali dell’Unione Europea (formato da tutti i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali degli Stati dell’UE)
c.d. Processo di « CODECISIONE »
2)
SIA: L’accordo UNANIME di tutti i sopraddetti Ministri
all’interno del Consiglio affari sociali dell’UE.
In definitiva: SIA IL PARLAMENTO EUROPEO CHE TUTTI GLI
STATI dell’UE DEVONO ESSERE D’ACCORDO SULLO STESSO
TESTO, PRIMA CHE QUESTO POSSA DIVENTARE LEGGE
(DUNQUE MOLTO COMPLICATO METTERE D’ACCORDO
TUTTI!)
Principali contenuti dell’originaria proposta della
Commissione Europea
1) Trasferibilità dei diritti di pensione complementare (art. 6)
2) Particolari condizioni uguali per tutti gli Stati per maturare tali
diritti (art. 4):
- 21 anni di età: al compimento dei quali, il lavoratore avrebbe
accumulato diritti
- Un periodo di attesa di massimo 1 anno di lavoro (o particolare età)
prima di potersi iscrivere al regime pensionistico complementare
- Periodi di contribuzione di massimo 2 anni, dopo i quali il lavoratore
avrebbe maturato diritti pensionistici complementari;
3) Campo di applicazione della Direttiva (art.2): si sarebbe applicata a
tutti i regimi di pensione complementare, salvo quelli « di base »,
obbligatori (in Italia: le pensioni pubbliche/INPS, etc) coperti dal
Regolamento N.1408/71
4) Data di attuazione (art. 9, I) entro luglio 2008; ma poi si sarebbe
concesso un periodo transitorio di 60 mesi per dare il tempo di adeguare certe
regole (art. 9, II) + Possibili esenzioni dal campo di applicazione per
certi regimi pensionistici particolari:(regimi a « ripartizione », casse di
sostegno, etc.)
Le successive evoluzioni della proposta della
Commissione: PRESIDENZA FINLANDESE
Già durante la Presidenza finlandese dell’UE (seconda metà del
2006), l’originaria proposta subisce forti modifiche:
-
La « trasferibilità » dei diritti pensionistici complementari,
dopo essere stata fortemente messa in discussione da alcuni
Stati (soprattutto dai tedeschi), viene tolta!
Dunque d’ora in poi per la futura Direttiva tali diritti devono
solo essere « salvaguardati » all’interno del regime che il
lavoratore ha lasciato.
-
L’eventuale periodo di contribuzione massimo prima di
maturare diritti passa da 2 a 5 anni
-
L’età massima dopo la quale si maturano diritti pensionistici
complementari passa da 21 a 25 anni
-
Le previsioni sui periodi di « attesa » prima di potersi iscrivere
a tali regimi vengono rimosse
Tappe durante la PRESIDENZA TEDESCA
dell’UE:
•
Marzo 2007: Al parlamento Europeo il testo originario viene
ulteriormente modificato dalla commissione parlamentare
lavoro/affari sociali
•
La Presidenza tedesca cerca di trovare un accordo fra tutti gli Stati –
riuniti nel Consiglio- , ma alla riunione del Consiglio affari sociali del
30 maggio 2007, gli Stati NON RAGGIUNGONO l’unanimità: i
Paesi Bassi pongono il loro veto per disaccordo sulle numerose
eccezioni al campo di applicazione proposte dagli Stati membri, e al
periodo provvisorio eccessivamente lungo accordato dal testo
•
Nel frattempo, il 20 giugno 2007, il Parlamento Europeo vota in
plenaria il testo modificato, uscito in marzo 2007 dalla sua
commissione lavoro/affari sociali
•
Il prossimo Consiglio si troverà il 5 prossimo dicembre 2007: forse
li’ si cercherà nuovamente l’accordo unanime. Una volta
modificato/approvato all’unanimità dal Consiglio, il testo dovrà
comunque essere nuovamente approvato dalla Plenaria del Parlamento
UE.
Dunque per la Direttiva bisognerà aspettare almeno il 2008!
•
Principali caratteristiche del testo durante la
Presidenza tedesca dell’UE (primo semestre 2007):
Il nuovo testo, privato della possibilità di trasferire i diritti
pensionistici complementari maturati in un regime verso un altro, si
concentra dunque:
1)
Sulle condizioni necessarie (e comuni) per
l’acquisizione di tali diritti (età massima/periodi di
contribuzione);
2)
Protezione e salvaguardia (cioè indicizzati per il
tempo in cui rimangono li’) dei diritti maturati nel
regime pensionistico
3)
Nuove eccezioni e deroghe al campo di
applicazione
1) Condizioni per acquisizioni diritti (art.4)
-
Età max 25;
-
Periodo di contribuzione max 5 anni
-
Ma: dal compimento dei 25 anni, i diritti si maturano da
subito, senza poter imporre nessun periodo minimo di
contribuzione precedente.
-
Se si esce dal regime prima di aver maturato tali diritti, le
contribuzioni versate devono essere rimborsate oppure
bisogna restituire il capitale maturato nel caso in cui il
lavoratore avesse deciso di accettare il rischio degli
investimenti fatti dal regime pensionistico
-
Le parti sociali (sindacati insieme a datori di lavoro)
possono stabilire diverse condizioni da quelle qui descritte,
a patto di garantire un livello di tutela non inferiore a quello
previsto dalla norma
2) Protezione e salvaguardia dei diritti
pensionistici (art. 5)
• Quando il lavoratore lascia il regime pensionistico
complementare a cui era iscritto (perchè cambialavoro/residenza),
i diritti che aveva maturato ma che non puo’ ancora
pretendere per non essere ancora arrivato alla pensione
(c.d. diritti dormienti) devono essere salvaguardati nel regime e
trattati « equamente », nonchè appropriatamente indicizzati.
• Per garantire un trattamento « equo » ci sono varie opzioni
(adeguamento all’inflazione, ad un tasso di interesse del regime, alla
crescita dei salari, adeguamento al valore dei diritti degli iscritti ancora
attivi, etc.)
• Le parti sociali (sindacati insieme a datori di lavoro) possono
stabilire diverse condizioni da quelle qui descritte, a patto di
garantire un livello di tutela non inferiore a quello previsto dalla
norma
3) Nuove eccezioni e deroghe al campo di
applicazione (art. 9)
Anche se la Presidenza tedesca aveva cercato di trovare
un’unica data di implementazione senza nessun periodo
transitorio:
Dal testo votato dal Parlamento UE in plenaria (20 giugno),
la data di entrata in vigore rimarrebbe il 1 luglio 2008
-
Dal testo votato dal Parlamento UE in plenaria, rimarrebbe
anche il periodo transitorio di 60 mesi.
-
Nuove esenzioni all’applicazione della Direttiva sono
state introdotte dal Parlamento all’articolo 2 (per regimi che,
al momento dell’entrata in vigore della direttiva, non accettano più
nuovi membri; regimi sottoposti a particolari procedure di
liquidazione e/o in situazioni di insolvenza, etc.)
-
Ulteriori, numerossissime esenzioni sono state chieste
dagli Stati membri durante i lavori del Consiglio: per
questo i Paesi Bassi non hanno dato il loro consenso il 30
maggio scorso
Considerazioni finali
- Anche se nella proposta di Direttiva è stata tolta la possibilità
di trasferire i capitali corrispondenti ai diritti pensionistici
complementari maturati in un regime verso un altro, in Italia
tale trasferibilità è totalmente garantita fra regimi italiani
(dunque il problema si pone di più per i trasferimenti transnazionali, in particolari per l’uscita da regimi stranieri);
-
Come già detto, i lavori su tale testo di direttiva sono ancora in
corso: cio’ significa che il testo qui descritto sarà ancora
emendato e modificato fino a quando non riceverà il voto
unanime del Consiglio e l’approvazione del Parlamento
Europeo in Sessione Plenaria.
-
Le difficoltà a trovare l’unanimità fra gli Stati in sede di
Consiglio rispecchia le forti diversità nazionali di tipo
normativo e politico sulla previdenza complementare.
AEIP e la proposta di direttiva
• L’AEIP (Associazione Europea delle Istituzioni paritetiche di
protezione sociale), formata da 28 membri provenienti da 16
Paesi Europei, segue da vicino i lavori su tale proposta di
direttiva ed ha già prodotto 2 posizioni comuni;
• In particolare l’AEIP, rappresentando svariati fondi pensione
di tipo complementare –ma tutti rigorosamente gestiti in modo
paritetico: dai sindacati e dai rappresentanti dei datori di
lavoro- ha spesso constatato all’interno dei suoi gruppi di
lavoro le diverse posizioni nazionali su tale progetto di
legge, poi riprodotte dagli Stati Membri in sede di
Consiglio dell’Unione Europea;
• Per ulteriori informazioni o presentazioni sull’argomento,
l’AEIP dà la propria disponiblità
AEIP
(Associazione Europea delle Istituzioni
paritetiche di protezione sociale)
Grazie per la vostra attenzione!
Francesco Briganti
Email: [email protected]
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L`AEIP - Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa