IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI A LIVELLO DI
AZIENDA: ASPETTI
NORMATIVI E DI SICUREZZA
DECRETO LEGISLATIVO N.
196/2003
LA NOZIONE DI PRIVACY NEL
TEMPO
• NEL MEDIOEVO LA RISERVATEZZA ERA
POSSIBILE SOLO PER I MONACI O PER
I BANDITI
• NEL 1700 IN GRAN BRETAGNA LA
PRIVACY VIENE DEFINITA COME
CAPACITA’ DELLA PERSONA DI
OPPORSI ALLA CORONA
LA NOZIONE DI PRIVACY NEL
TEMPO
• NEL 1890 A BOSTON VIENE
PUBBLICATO IL SAGGIO THE RIGHT TO
PRIVACY
• NEL 1950 LA PRIVACY ACQUISTA UN
RISVOLTO SOCIALE
• NEGLI ANNI ’60 LA PRIVACY VIENE
UTILIZZATA COME LIMITE ALLA
LIBERTA’ DI STAMPA
LA NOZIONE DI PRIVACY NEL
TEMPO
• NEGLI ANNI 90 IL CORPO
INFORMATICO VIENE DEFINITO COME
IL “SECONDO CORPO” DELLA
PERSONA.
• L’INDIVIDUO E’ RIVESTITO DALLA RETE
DI INFORMAZIONI ANNODATA DALLE
NOSTRE TRACCE INFORMATICHE.
DEFINIZIONE DI PRIVACY
THE RIGHT OF PRIVACY
DIRITTO DI ESSERE LASCIATI
TRANQUILLI
THE RIGHT TO BE LET ALONE
DIRITTO DI NON SUBIRE
INTERFERENZE NELLA PROPRIA VITA
PRIVATA
DEFINIZIONE DI PRIVACY
LA PAROLA PRIVACY NELLA LINGUA
ITALIANA COMPRENDE PIU’
DEFINIZIONI:
•
•
•
•
SEGRETEZZA
RISERBO
VITA PRIVATA
INTIMITA’, ECC.
GLI INTERESSI CONTRAPPOSTI
• PRIVACY E TUTELA
•
V/S
ESIGENZE DI SICUREZZA INTERNAZIONALI
• DIRITTO ALL’ANONIMATO
V/S
CONTROLLO DEI FLUSSI DEI DATI
• Chi è pronto a rinunciare alle
proprie libertà fondamentali per
comprarsi briciole di temporanea
sicurezza non merita né la libertà
né la sicurezza.
Beniamin Franklin
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL
CONCETTO DI PRIVACY IN ITALIA
LEGGE 675/1996
MIRA A CHE IL CITTADINO NON PERDA
IL CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI
CHE LO RIGUARDANO
DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003 n. 196
• CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
LE PRINCIPALI NOVITA’
LA ORGANIZZAZIONE
AL TITOLARE E’ FATTO OBBLIGO DI
ORGANIZZARSI ANCHE SOTTO IL
PROFILO TECNOLOGICO, AL FINE DI
CONSENTIRE UN’ADEGUATA
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA.
LE PRINCIPALI NOVITA’
IL DIRITTO DI ACCESSO
IL DIRITTO DI ACCESSO
DELL’INTERESSATO NON RIGUARDA I
DATI PERSONALI DI TERZI
CONTENUTI NELLO STESSO
DOCUMENTO
LE PRINCIPALI NOVITA’
I TEMPI
L’AMPLIAMENTO DEL PERIODO A
DISPOSIZIONE DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO PER SODDISFARE LE
ISTANZE DI ACCESSO.
IL TERMINE DI 5 GIORNI E’ STATO AMPLIATO
A 15 E IN ALCUNI CASI A 30 GIORNI.
LE PRINCIPALI NOVITA’
MISURE MINIME DI SICUREZZA
LA PREVISIONE DELLE NUOVE
MISURE MINIME DI SICUREZZA
NELL’ALL. B) DEL CODICE CHE
CONTIENE IL DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI
SICUREZZA
LE PRINCIPALI NOVITA’
REGOLE PER IL SETTORE PUBBLICO
FINALITA’ ISTITUZIONALI
IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
COMUNI E’ CONSENTITO NELL’AMBITO
DELLE FINALITA’ ISTITUZIONALI
DELL’ENTE CHE ESEGUE IL
TRATTAMENTO.
FINALITA’ DI CARATTERE
SANITARIO
• Registrazione pazienti e gestione
amministrativa
• Diagnosi, cura e terapia dei pazienti
• Monitoraggio dei gruppi a rischio
• Registrazione dei donatori
• Interventi in caso di calamità, epidemie,
ecc.
FINALITA’ DI NATURA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
•
•
•
•
•
•
gestione del patrimonio
Adempimenti di obblighi fiscali e contabili
Gestione del personale
Gestione del contenzioso
Formazione professionale
Igiene e sicurezza sul lavoro, ecc
FINALITA’ DI ALTRO GENERE
• Relazioni con il pubblico
• Analisi statistiche
• Ricerche epidemiologiche, sociologiche,
ecc.
LE PRINCIPALI NOVITA’
REGOLE PER SETTORI SPECIFICI
I DATI SULLA SALUTE
E’ PREVISTA UNA PARTICOLARE
DISCIPLINA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI SULLA SALUTE PER FINALITA’
SANITARIE
LE PRINCIPALI NOVITA’
REGOLE PER SETTORI SPECIFICI
TRATTAMENTO DATI DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO
NON E’ PIU’ NECESSARIO RICHIEDERE IL
CONSENSO SCRITTO DEI DIPENDENTI PER
L’USO DEI RELATIVI DATI SENSIBILI DA
PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER
FINALITA’ DI GESTIONE DEL RAPP. DI
LAVORO, IN ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO
DI LEGGE.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
• Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati
personali che lo
riguardano.
PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL
TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 3
• Ci si riferisce ai trattamenti dei dati svolti
con sistemi automatizzati che devono
essere configurati in modo da minimizzare
il ricorso a dati personali e identificativi,
sostituendone il trattamento con l’uso di
dati anonimi e prevedendo l’identificazione
dell’interessato solo in caso di necessità.
DEFINIZIONI
ART. 4
B) “dato personale”, qualunque
informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
DEFINIZIONI
ART. 4
c) “dati identificativi”, i dati personali che
permettono l’identificazione diretta
dell’interessato;
DEFINIZIONI
ART. 4
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;
DEFINIZIONI
ART. 4
f) “titolare”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
DEFINIZIONI
ART. 4
g) “responsabile”, la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
DEFINIZIONI
ART. 4
h) “incaricati”, le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, la
persona giuridica, l’ente o l’associazione
cui si riferiscono i dati personali;
DEFINIZIONI
ART. 4
l) “comunicazione”, il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
DEFINIZIONI
ART. 4
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
DEFINIZIONI
ART. 4
o) “blocco”, la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca dati”, qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti;
DEFINIZIONI
ART. 4
q) “Garante”,
l’autorità di cui
all’art. 153, istituita
dalla legge 31
dicembre 1996, n.
675.
TITOLO III
REGOLE GENERALI PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
Regole per tutti i trattamenti
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
ART 11
Si richiede che i dati personali siano trattati
in modo lecito e secondo correttezza,
siano raccolti per finalità esplicite,
legittime e determinate e che il
trattamento non ecceda le finalità per le
quali i dati sono raccolti o
successivamente trattati e che sia
temporalmente limitato.
INFORMATIVA
ART. 13
Il trattamento dei dati personali passa
attraverso l’informativa. Si tratta della
dichiarazione che il titolare e/o il
responsabile fa all’interessato, in forma
scritta od orale, delle maggiori
caratteristiche relative all’utilizzo delle
informazioni che lo riguardano.
INFORMATIVA
ART. 13
Il rilascio dell’informativa costituisce sia
una condizione di validità del consenso
successivamente prestato dall’interessato
al trattamento dei suoi dati che una
condizione essenziale per potere
esercitare i diritti di accesso e di
opposizione al trattamento dei suoi dati.
INFORMATIVA
ART. 13
L’informativa va rilasciata, prima della
raccolta dei dati, al soggetto interessato o
ai soggetti terzi presso i quali siano stati
raccolti i dati dell’interessato.
Il legislatore ha previsto modalità
semplificate per il rilascio dell’informativa
nel caso di trattamenti per finalità
sanitarie.
DANNI CAGIONATI PER
EFFETTO DEL TRATTAMENTO
ART. 15
Il trattamento dei dati personali è considerato
dal Legislatore attività pericolosa ed è
disciplinato dall’art. 2050 del c.c.
Chi ritenga di essere stato leso a seguito
dell’attività di trattamento dei dati
personali che lo riguardano può ottenere
il risarcimento dei danni senza dovere
provare la colpa del titolare.
PRINCIPI APPLICABILI A TUTTI I
TRATTAMENTI EFFETTUATI DA
SOGGETTI PUBBLICI
ART. 18
In linea generale, per i trattamenti di dati personali
svolti dalla P.A. il consenso dell’interessato non
costituisce una condizione di liceità.
Unica eccezione riguarda l’uso dei dati sulla salute
da parte di professionisti sanitari o di organismi
sanitari pubblici a fini di tutela della salute.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI
DATI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E
GIUDIZIARI
ART. 19
I soggetti pubblici possono trattare i dati
personali comuni solo per lo svolgimento
delle proprie finalità istituzionali e, a tale
fine, non devono chiedere il consenso
degli interessati.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI
DATI SENSIBILI
ART. 20
Il trattamento di dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ART. 22
1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti delle libertà
fondamentali e della dignità
dell’interessato.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ART. 22
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i
dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l’interessato.
PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
ART. 22
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6, anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche
di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
TITOLO V
SICUREZZA DEI DATI E DEI
SISTEMI
“L’UOMO E LA SICUREZZA
DEVONO COSTITUIRE LA PRIMA
PREOCCUPAZIONE DI OGNI
AVVENTURA TECNOLOGICA”
Albert Einstein
LA SICUREZZA INFORMATICA
NON E’ UN PROBLEMA DI
NATURA TECNOLOGICA!!!
GLI ASPETTI DA CONSIDERARE
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA
• TECNICI ( sicurezza fisica e logica )
• STRATEGICI (obiettivi e budget az.li)
• ORGANIZZATIVI ( definizione dei ruoli,
formazione, procedure )
• ECONOMICI (analisi dei costi, valutazione
dei rischi e dei relativi impatti )
• LEGALI ( Raccomandazioni, leggi, norme
internazionali )
TIPOLOGIA DEI DANNI
• Danni diretti, di tipo economico patrimoniale che scaturiscono
dall’incidente
• Danni indiretti, di natura prevalentemente
economica derivanti dall’incidente stesso
(blocco delle attività, costo del ripristino)
• Danni consequenziali, si manifestano
dopo il ripristino dell’attività.
MISURE POSTE IN ESSERE PER
REALIZZARE UN PIANO DI SICUREZZA
• MISURE DI PREVENZIONE, hanno
l’obiettivo di minimizzare i costi legati al
verificarsi di un evento dannoso.
• MISURE DI CONTROLLO, hanno
l’obiettivo di verificare costantemente
l’efficacia delle misure di protezione e
prevenzione.
LA SECURITY
• ATTIENE ALLA
MESSA IN
SICUREZZA DEGLI
ARCHIVI E DEI
CIRCUITI
INFORMATICI,
UTILIZZATI PER
OSPITARE O
TRASMETTERE I
DATI PERSONALI.
COSA SI INTENDE PER
“MESSA IN SICUREZZA”
• I dati devono essere trattati solo da
personale o procedure legittimati a farlo;
• I dati devono essere mantenuti all’interno
di supporti adeguati alla protezione contro
intrusioni tecnologiche;
• I dati devono essere trattati ed archiviati
su supporti che permettano il loro
mantenimento in stato di efficienza
COSA SI INTENDE PER “MESSA IN
SICUREZZA”
• La security è uno strumento
indispensabile sia per
garantire la privacy sia per
garantire la sopravvivenza e
l’efficienza delle
organizzazioni (come l’AUSL)
che devono assicurare il
diritto alla privacy.
Le operazioni per garantire la
privacy in un quadro di
sicurezza devono essere
pianificate e monitorate
comprendendo non solo i
costi di investimento ma
anche i costi operativi
OBBLIGHI DI SICUREZZA
ARTT. 31, 32 e 33
Sono enunciati gli obblighi di sicurezza cui
sono tenuti i titolari.
Sono introdotte le misure minime di
sicurezza, espressamente indicate dal
legislatore, la cui violazione comporta
l’applicazione di sanzioni penali.
OBBLIGHI DI SICUREZZA
ARTT. 31, 32 e 33
Le misure minime sono il complesso delle
misure: tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti.
OBBLIGHI DI SICUREZZA
ARTT. 31, 32 e 33
Misure idonee di sicurezza attengono all’insieme
delle misure che il Codice considera
fondamentali per una diligente e idonea
protezione delle informazioni personali. Non è
precisato come devono essere realizzate ma
sono indicate le finalità per cui devono essere
adottate.
La non adozione comporta l’applicazione di
sanzioni civili.
MISURE MINIME DI SICUREZZA
GLI ADEMPIMENTI
• I software vanno aggiornati almeno
annualmente. Se sono trattati dati sensibili
l’aggiornamento è semestrale
• Vanno programmate annualmente le attività di
formazione per gli incaricati al trattamento dei
dati
• Vanni aggiornati, almeno semestralmente, gli
strumenti elettronici destinati alla prevenzione
delle intrusioni
MISURE MINIME DI SICUREZZA
GLI ADEMPIMENTI
• Vanno fornite norme procedurali e
tecniche per l’effettuazione settimanale del
salvataggio dei dati
• Vanno fornite norme procedurali e
tecniche per l’aggiornamento semestrale (
dati personali) o trimestrale (dati sensibili o
giudiziari) delle password
TRATTAMENTI CON STRUMENTI
INFORMATICI
ART. 34
1. Il trattamento di dati personali effettuato
con strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto
nell’allegato B), le seguenti misure:
a) Autenticazione informatica;
b) Adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
TRATTAMENTI CON STRUMENTI
INFORMATICI
ART. 34
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi
informatici;
TRATTAMENTI CON STRUMENTI
INFORMATICI
ART. 34
f) Adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità di dati e
dei sistemi;
g)Tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) Adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale effettuati da organismi sanitari.
TRATTAMENTI SENZA L’AUSILIO DI
STRUMENTI ELETTRONICI
ART. 35
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B),
le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
QUALI PROSPETTIVE
La normativa sulla riservatezza
sarà applicata se la privacy verrà
intesa come una opportunità per il
miglioramento qualitativo delle
prestazioni e dell’offerta stessa
della Azienda Sanitaria.
riferimenti
• Commento breve al D.Lgs.vo n.
196/2003. Codice in materia di
protezione dei dati personali,
• Su
• WWW.dirittosuweb.com ,
e su
www.diritto.it/articoli/dir_privacy/diritto_priv
acy.html;
Grazie dell’attenzione
Dott. Giovanni Modesti
Scarica

misure minime di sicurezza