Stima dei costi della sicurezza
QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI
LAVORI PUBBLICI
1. Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
2. D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo n. 163/2006)
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DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006
ART. 131 - PIANI DI SICUREZZA
1) entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, l’appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:
a - eventuali proposte integrative al PSC (ove previsto);
b - un Piano Sostitutivo del PSC quando quest’ultimo non è
previsto;
c - un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte
autonome
e
relative
responsabilità
nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS costituisce un
piano complementare e di dettaglio del PSC o del PSS;
2) Il PSC, ovvero il PSS, ed il POS, formano parte integrante del contratto
d’appalto o di concessione.
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Gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’appaltatore,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3) I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza
sono NULLI.
4) Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso
d’opera, possono presentare al CSE proposte di modifiche o integrazioni
al PSC, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie della
impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni dei lavoratori, eventualmente disattese nel PSC.
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D. P. R. N. 207 DEL 5 OTTOBRE 2010
ART. 10 – Funzioni e compiti del R.U.P.
comma 2 – Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del
rispetto delle norme sulla sicurezza.
comma 3 – nomina il CSP ed il CSE e vigila sulla loro attività:
verifica, sentito il D.LL. ed il CSE, che l’esecutore corrisponda
gli oneri della sicurezza al subappaltatore.
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ART. 17 - Documenti componenti il PROGETTO PRELIMINARE
comma 1 lett. f): prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la stesura dei
piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
comma 2: Contenuti minimi
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata
con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del
contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con
riferimento alle scelte progettuali preliminari
individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
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b) una relazione sintetica concernente l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere
nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e
le misure preventive e protettive,
in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione
del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza,
determinata in relazione all’opera da realizzare sulla
base degli elementi di cui alle lettere da a) a c)
secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1,
secondo periodo.
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Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo
comma 2 lett. n) aggiornamento del documento contenente le prime
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo
comma 1 lett. f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;
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Interconnessioni tra il RUP
ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Come previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici:
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento è il soggetto responsabile incaricato dalle
amministrazioni aggiudicatrici per espletare delle funzioni propositive,
istruttorie e di controllo oltre che di coordinamento per la realizzazione di
ogni singola opera o intervento pubblico in tutte le sue fasi.
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Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori e
inizia a svolgere il suo incarico con una funzione propositiva a partire dalla
programmazione dei lavori, procede a coordinare e vigilare la successiva
progettazione, che si sviluppa su tre fasi: preliminare, definitiva ed
esecutiva, provvede al coordinamento e alle istruttorie affinché siano
ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, quindi propone e coordina le
procedure
per
l’affidamento
dei
lavori
tramite
appalto
pubblico,
successivamente svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione dei lavori
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali fino all’avvenuto
collaudo definitivo.
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I soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. con i quali
il RUP si deve rapportare sono:
1. il committente;
2. il responsabile dei lavori;
3. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
4. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
5. l’impresa affidataria;
6. l’impresa esecutrice;
7. il lavoratore autonomo.
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Prima di iniziare la disanima delle interconnessioni tra il RUP ed i
suddetti soggetti, è bene evidenziare che nella maggior parte dei
procedimenti di appalti pubblici la figura del RUP coincide con il
Responsabile dei Lavori, così come prevedono il D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di seguito si terrà conto di tale
condizione.
In materia di sicurezza, il recente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti),
all’art. 10 comma 2 e 3, stabilisce che ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il responsabile del
procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori.
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Il Responsabile dei lavori:
Il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere
i compiti ad esso attribuitigli dal presente decreto;
ed è responsabile
degli adempimenti a lui conferiti, “nel campo di applicazione del D.Lgs.
163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 lett c del
D.Lgs. n. 81/2008 e smi).
È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria.
Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei
lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli
obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto
combinato degli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
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Nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, il responsabile del
procedimento, salvo diversa indicazione svolge i compiti e si assume le responsabilità di cui ai
seguenti articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
Art. 90, (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori).
- Designa il C.S.P. (quando necessario) e il C.S.E sempre;
- Comunica alle Imprese i nominativi del C.S.P. e del C.S.E.
- Verifica l’idoneità tecnica professionale di imprese e lavoratori
autonomi (Allegato XVII)
- Trasmette la Notifica Preliminare all’A.S.L. All’Ispettorato del lavoro e
all’Ufficio Tecnico Comunale
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Art. 93, comma 2, (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori):
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori
dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).
Art. 99, comma 1, (Notifica preliminare)
Art. 100 6bis, (Piano di sicurezza e di coordinamento)
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura
l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria
previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del
medesimo decreto legislativo.
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Art. 101, comma 1, (Obblighi di trasmissione)
La normativa vigente in materia di sicurezza pone in capo al R.U.P. un
generale e non delegabile dovere di vigilanza, controllo e verifica “del” e
“sul” rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di
sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i piani
di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di
esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le
norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o
fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori,
dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici, dalle relative
maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della sicurezza, a loro volta,
preposti a vigilare sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
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Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di
sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i
piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale
fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare
che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano
osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore
dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici,
dalle relative maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della
sicurezza, a loro volta, preposti a vigilare sull’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento.
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Il Rup viene ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo
espone a gravi responsabilità, sia di natura civile sia soprattutto di
natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre, alla sua posizione e
al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione,
commissiva od omissiva, da chiunque posta in essere, anche dallo stesso
lavoratore, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei
lavoratori.
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A conferma di ciò, di recente, la giurisprudenza di legittimità (Corte
di Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza n. 41993 del 15
novembre 2011) ha affermato il principio di diritto secondo il quale
omissis....sul Responsabile Unico del Procedimento grava una
posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella
fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza,
ma anche durante il loro svolgimento ove è previsto che debba
svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.…..omissis….
Per cui, in astratto, anche il comportamento negligente del lavoratore
che non adotta i necessari e previsti presidi individuali di sicurezza,
potrebbe
essere
ricondotto
alla
sfera
di
responsabilità
del
responsabile dei lavori, e dunque del Rup, in quanto, a giudizio dei
Giudici di legittimità, costituendo le negligenze
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del lavoratore fatti prevedibili a cui si deve porre riparo, una simile condotta non
è da sola idonea a produrre l'evento.
Oltre che eccessivamente gravoso, il dovere di vigilanza, controllo e verifica
posto in capo al Rup pare anche essere non facilmente assolvibile in concreto,
per l’evidente ragione che la sua compiuta osservanza richiederebbe un
controllo ininterrotto sui cantieri, sulle imprese e sui lavoratori che, per quantità
di funzioni assegnate e carichi di lavoro, appare essere difficilmente praticabile
soprattutto ove si consideri che, normalmente, il Rup, essendo anche il
funzionario-responsabile dell’ufficio pubblico (comunale, provinciale, regionale
ecc.) cui è preposto, non si dedica e non potrebbe dedicarsi ad un’unica opera
pubblica, ma, specie nelle piccole realtà, deve occuparsi (normalmente con
scarse risorse umane, materiali ed economiche) di tutta una serie infinita di
interventi, richiesti dall’Amministrazione di appartenenza o dai cittadini,
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ciascuno dei quali (come noto agli addetti) comporta il disbrigo quotidiano di
un’enorme, e per certi versi incomprensibile, quantità di pratiche e
adempimenti burocratici che, inesorabilmente, aumentano e si complicano ad
ogni nuovo intervento legislativo, e che, inevitabilmente, ostacolano l’esercizio
da parte del funzionario di un costante e programmato controllo di legalità e di
rispetto delle regole vigenti nella materia in parola.
Evidentemente, e ci mancherebbe altro, la sicurezza e la salute dei lavoratori
devono essere salvaguardate e tutelate in qualsiasi settore e con l’impiego di
qualsiasi strumento.
Altrettanto evidentemente è necessario potenziare i controlli ed ampliare i
profili di responsabilità dei soggetti ad essi preposti, ma, probabilmente,
sarebbe opportuno ed auspicabile che le figure chiamate a garantire, vigilare,
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controllare e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, vengano
poste nella condizione di poter compiutamente e concretamente assolvere ai
propri doveri. Altrimenti, il rischio è quello di adottare, nell’immediatezza di
tragedie ed emergenze, provvedimenti di “facciata” che, pur riscuotendo ampi
consensi, nella realtà non risolvono la problematica. Si vuol dire che il grado
di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri pubblici e soprattutto la
prevenzione degli incidenti, non aumenta con un indiscriminato estendimento
dei profili di responsabilità al maggior numero possibile dei soggetti coinvolti,
ma piuttosto con l’accentramento delle funzioni di verifica e controllo, e
conseguentemente di responsabilità, in un unico soggetto che, libero da altre
incombenze, possa davvero garantire una costante ed ininterrotta opera di
vigilanza, verifica e controllo.
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RUP e Committente
I rapporti tra il RUP ed il Committente iniziano in fase di assegnazione
dell’incarico di progettazione, infatti prendendo per scontato un caso
dove l’opera è soggetta agli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs.
81/08 ( Nomina CS Progettazione/CS Esecuzione, redazione PSC, ecc),
in questa fase il RUP per conto del Committente deve provvedere
affinché nell’assegnazione l’incarico sia affidato ad un soggetto abilitato
per svolgere incarichi di Coordinatore per la Sicurezza.
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In fase di progettazione preliminare il RUP in vece del Committente
deve provvedere affinché venga predisposto il documento previsto
dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010: “Prime indicazioni e misure finalizzate
alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro” e che nel quadro
economico siano compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
In fase di progettazione Esecutiva il RUP deve provvedere affinchè sia
predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in conformità
all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dovrà essere corredato
dalla stima gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Dopo aver provveduto all’approvazione del Progetto Definitivo,
previo ottenimento del permesso per costruire e di tutte le altre
autorizzazioni necessarie, ed alla approvazione del Progetto
Esecutivo, in fase di affidamento dei lavori tramite appalto pubblico
il RUP propone al Committente le modalità, le procedure e i criteri di
selezione delle offerte più consoni all’opera che si dovrà realizzare.
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Dal punto di vista della sicurezza terminate le procedure di
appalto, in fase di affidamento dei lavori, il RUP in vece del
committente provvede agli adempimenti previsti dall’art. 90 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare;
b) richiede il DURC e una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica;
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c) trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio
dei lavori la notifica preliminare di cui all’articolo 99.
Durante l’esecuzione dei lavori effettua dei controlli e delle
verifiche
sull’andamento
dei
lavori,
sul
comportamento
dell’impresa per quanto attiene la sicurezza e sull’operato del
CSE; nel caso riscontrasse delle situazioni non conformi
provvede tempestivamente ad informare il committente,
proponendo in determinati casi, come per esempio il subappalto
non autorizzato e/o violazioni al PSC che determinino situazioni di
grave pericolo la sospensione dei lavori e/o la risoluzione
contrattuale.
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RUP e Coordinatore in fase di progettazione
Il RUP, deve mettere nelle condizioni il CSP di avere tutte le
informazioni sulle interferenze e/o su determinate attività e/o rischi
specifici o altro che coinvolga in qualche modo la sicurezza in
riferimento al luogo oggetto dei lavori che dovranno essere realizzati;
tali informazioni sono assolutamente necessarie soprattutto quando
trattasi di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione con interferenze
con le attività dell’Ente appaltante e di altri fornitori.
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Il RUP, in fase di verifica e validazione del progetto esecutivo, oltre che
a verificare che il PSC sia predisposto in conformità a quanto richiesto
dall’Allegato XV, verifica che il PSC sia stato predisposto in modo
coordinato con il progetto esecutivo e che non emergano contraddizioni
con gli altri documenti facenti parte del progetto, soprattutto
confrontando le prescrizioni operative e organizzative delle specifiche
tecniche
dei
capitolati
con
la
gestione
delle
interferenze
e
sull’applicazione delle misure di sicurezza durante le relative fasi di
esecuzione dei lavori citate nel PSC.
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Il RUP deve anche riscontrare che il CSP abbia provveduto alla
redazione e alla consegna all’ente appaltante del fascicolo di cui
all’Allegato XVI.
RUP e Coordinatore in fase di esecuzione
Il RUP, come prevede l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 se in possesso
dell’abilitazione si può sostituire in qualsiasi momento al CSE.
Il RUP, nel caso che il CSE e il DL siano due soggetti diversi, provvede
con opportune azioni e vigila affinché l’espletamento dei relativi
incarichi avvenga in modo coordinato.
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Il RUP verifica l’operato del CSE sull’effettiva applicazione degli
adempimenti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08.
E’ assolutamente da sottolineare il necessario coordinamento e la
comunicazione che deve esserci tra il RUP e il CSE sul riscontro dei
DURC, dell’idoneità dei POS delle imprese esecutrici dei lavori prima
che queste operino effettivamente in cantiere.
Prima di emettere i Certificati di Pagamento sui SAL, il RUP deve
verificare se il DL ha avuto riscontri dal CSE per il pagamento degli oneri
di sicurezza previsti.
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Il RUP deve verificare l’operato del CSE, soprattutto attraverso il
riscontro delle avvenute riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in
cantiere e sull’avvenuto deposito dei POS.
Il CSE informa sulla sua attività sia il RUP che il DL, trasmettendo per
esempio i verbali di riunione e i verbali dei sopralluoghi e la
corrispondenza relativa all’acquisizione dei POS.
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RUP e l’Impresa affidataria e le imprese esecutrici
Il RUP deve provvedere della messa a disposizione del PSC a tutti i
concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante
del Progetto Esecutivo posto a base di gara.
Espletata la gara d’appalto, il RUP comunica all’ impresa affidataria,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi oltre al nominativo del
Direttore dei Lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione
e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
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Come già detto sopra, il RUP ha la facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui
all'art. 98 il CSE.
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al RUP
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della
propria
impresa,
con
le
specifiche
mansioni,
incaricati
per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
Il RUP, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o
ad un lavoratore autonomo dovrà:
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a) procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII; le
imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature
per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al RUP:
• per appalti superiori a 150.000 euro la SOA con le categorie richieste dal
Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di gara e l’iscrizione alla
camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto; per appalti inferiori a 150.000 euro l’iscrizione alla
camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
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• documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
presente decreto legislativo;
• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007;
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori
autonomi dovranno esibire almeno:
• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
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• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;
• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
• documento unico di regolarità contributiva.
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b) chiedere alle imprese esecutrici il DURC e una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto
collettivo
stipulato
dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;
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c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16/bis, comma 10, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
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La verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono obbligatori per tutte le
imprese che operano effettivamente in cantiere compresi i subcontraenti
(fornitori in opera).
Il RUP deve accertarsi che prima dell'effettivo inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmetta il PSC alle imprese subappaltatrici e subcontraenti
esecutrici dei lavori e ai lavoratori autonomi.
I subappalti devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
163\2006 e s.m.i, l’impresa affidataria dei lavori prima che il
subappaltatore entri effettivamente in cantiere deve
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innanzitutto ottenere l’autorizzazione da parte del RUP\Stazione
appaltante e deve aver consegnato al CSE il POS.
I subcontratti, devono essere comunicati dall’Impresa affidataria al
RUP ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, comunque
l’impresa affidataria dei lavori prima che il subcontraente entri in
cantiere deve provvedere nei confronti del RUP a tutti gli
adempimenti di cui all’Allegato XVII e ottenere l’autorizzazione da
parte del CSE previa l’effettiva consegna del POS.
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Prima dell'effettivo inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
CSE. I lavori dovranno avere effettivo inizio dopo l'esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non
oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione e ottenuta l’autorizzazione del
CSE.
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Durante il corso dei lavori, ad ogni SAL il RUP per procedere con
l’emissione del relativo Certificato di pagamento, richiederà
il DURC di tutte le imprese che hanno operato in cantiere che
naturalmente dovrà risultare in regola
le fatture quietanziate sugli avvenuti precedenti pagamenti tra impresa
affidataria e subappaltatori e subcontraenti.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Si evidenzia inoltre che il RUP può avviare il procedimento di
risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa affidataria, qualora in
cantiere vengano riscontrati operai non dipendenti di alcuna impresa
esecutrice autorizzata ad operare nel cantiere medesimo, infatti in
questo caso si configurerebbe una situazione simile al caso di
subappalto non autorizzato.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Alcuni consigli pratici:
Nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, nulla vieta vengano inserite delle penalità nei
confronti dell’impresa affidataria nei casi vengano riscontrate dal
CSE e\o dal DL e/o dal RUP inosservanze al PSC o alle più normali
prescrizioni e\o misure di sicurezza.
Il RUP è opportuno si accerti sull’applicazione e le misure di
sicurezza contenute nel PSC, anche effettuando qualche sopralluogo
in cantiere.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Si segnala infine, quale ulteriore adempimento del RUP il
riscontro sull’Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori
autonomi sull’applicazione della recente normativa relativa a:
flussi finanziari, quale strumento rilevante contro l’evasione
fiscale ma anche e soprattutto contro il lavoro nero (legge 13 agosto
2010, n. 136, e s.m.i.).
Informative antimafia e protocollo di legalità.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
Stima dei Costi per la Sicurezza
art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163 / 2006
I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta
L’obbiettivo del Legislatore è quello di:
1) Togliere qualsiasi alibi (peraltro illegittimo) a quelle imprese che avendo formulato un
ribasso eccessivo pensano di essere giustificate in una incompleta attuazione delle
misure di sicurezza;
2) Sottrarre le spese per la sicurezza alla competizione del mercato;
3) Invitare il Coordinatore per la Sicurezza ad analizzare con attenzione la questione
sicurezza e l’impresa a non sottovalutarne l’importanza
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
Vengono elencati nell’Allegato XV del T.U.
Ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a:
- Apprestamenti previsti nel PSC;
- Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio e degli impianti evacuazione fumi;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
La stima dei costi della sicurezza deve essere:
- congrua;
- analitica per voci singole;
- a corpo o a misura;
- basata su prezziari o listini ufficiali;
- ovvero, facendo riferimento ad analisi costi
Il Direttore Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, in base al
S.A.L. previa approvazione da parte del C.S.E.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
LE OPERE PROVVISIONALI, GLI
APPRESTAMENTI, I PRESIDI
L’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per
apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, stavolta
indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce
“apprestamenti”.
ALLEGATO XV, PUNTO 1.1.1. C
Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle
pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
Per quanto concerne gli apprestamenti, questi sono definiti come “ opere
provvisionali necessarie ai fini della tutela e della salute dei lavoratori in
cantiere”.
Un’opera provvisionale non finalizzata alla sicurezza non è un apprestamento.
L’A.V.C.L.P esprime il seguente concetto: tra gli apprestamenti rientrerebbero
solo le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere, cosicché, ad esempio la distinzione tra
ponteggio di servizio e ponteggio di sicurezza, solo questi ultimi sarebbero
computati fra gli oneri della sicurezza.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
OPERE PROVVISIONALI
Ponteggi e trabattelli, ponti su cavalletti
Impalcati e parapetti
Andatoie e passerelle
Necessari ai fini
della sicurezza
Apprestamenti
Armature degli scavi
Gabinetti e locali per lavarsi
Spogliatoi e refettori
Locali di ricovero e riposo, dormitori
Camere di medicazione, infermerie
Necessari ai fini
della produzione
Recinzione di cantiere
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
Stima dei costi della sicurezza
Elenco Prezzi Regione Puglia 2012
Sicurezza nei cantieri
1 - Dispositivi di protezione Individuale: tappi e cuffie; Occhiali e maschere;
Caschi; Mascherina; Guanti; Indumenti Protettivi; Calzature;
Imbracature;
2 - Dispositivi di Protezione collettiva: Segnaletica e Pronto soccorso
3 – Installazione Cantiere: Allestimento cantiere; Moduli Prefabbricati
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I
COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Contenuti minimi del PSC del POS e del FASCICOLO
Stima dei Costi della Sicurezza
La gestione della Sicurezza in Cantiere
D. Lgs. 81/2008
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
PSC, PSS, POS,
FASCICOLO DELL’OPERA
Normativa e
differenze
Quando e chi
lo redige
Definizioni
Novità introd.
D.Lgs 106/09
Contenuti
Minimi
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs
106/09, i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili sono riportati nell’allegato XV e per quanto attiene al fascicolo
nell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Oltre il PSC, POS, PSS vi sono il P.d.L. e il Pi.M.U.S.; per quest’ultimi i
contenuti minimi sono riportati nell’allegato XXII.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Riferimento
Legislativo
A carico di
chi ?
P.S.C.
P.O.S.
P.d.L.
P.S.S.
Pi.M.U.S
(Piano di Sicurezza
e di Coordinamento)
Art 100 D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
(Piano
Operativo di
Sicurezza )
Art 89, comma
1, lettera h)
D.Lgs. 81/08 e
s.m.i
(Piano di
Lavoro)
Art 256,
comma 2,
D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
(Piano
Sostitutivo di
Sicurezza)
D.Lgs
163/06 e s.m.i.
(Piano di
Montaggio,
Uso e
Smontaggio)
D.Lgs 81/08 e
s.m.i.
A carico del
datore di lavoro
della impresa
affidataria ed
esecutrice
A carico del
datore di lavoro
della impresa
esecutrice della
demolizione o
rimozione
materiali
contenenti
amianto
A carico del
committente o del
responsabile dei
lavori.
A carico
dell’appaltatore
o del
concessionario
A carico del
datore di lavoro
dell’impresa
che monta e
smonta il
ponteggio
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Chi lo
redige ?
Requisiti
P.S.C. redatto dal
Coordinatore per la
progettazione.
( Art 91 D.Lgs 81/08 e
s.m.i.)
Il P.S.C. può essere redatto
dal Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ,solo
quando ricorrono i casi di
cui all’art.90, commi 5 e 11
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
P.O.S. redatto
dal datore di
lavoro della
impresa
affidataria ed
esecutrice. art
96,comma 1,
lettera g), D.Lgs
81/08 e s.m.i.)
P.d.L. predisposto dal
datore di lavoro della
impresa esecutrice
della demolizione o
rimozione materiali
contenenti amianto.
P.S.S. redatto a
cura dell’appaltatore
o del concessionario.
Per la redazione del P.S.C.
è necessario possedere i
requisiti di cui all’art.98
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per la redazione
del P.O.S.
Il datore di
lavoro deve
possedere una
adeguata
formazione
Per la redazione del
P.d.L. è
necessario possedere i
requisiti di cui
all’art.10, punto 6,
D.P.R. 8 Agosto 1994.
Per la redazione del
P.S.S. è
necessario possedere
i requisiti di cui
all’art.98 D.Lgs.
81/08 e s.m.i..
Il Pi.M.U.S. è
redatto a cura del
datore di lavoro a
mezzo di persona
competente. (art
136, comma 1,
D.Lgs 81/08 e
s.m.i.)
Il Pi.M.U.S. deve
essere redatto da
persona competente.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Chi lo può
modificare?
Il P.S.C. può
essere
modificato
esclusivamente
dal
Coordinatore
per
l’esecuzione
dei lavori, in
relazione
all’evoluzione
dei lavori o per
recepire
indicazione da
parte
dell’impresa.
Il P.O.S. può essere
modificato dal
datore di lavoro a
seguito verifica da
parte
del Coordinatore
per l’esecuzione
dei lavori che ne
assicura la
coerenza con il
P.S.C. (art
92,comma 1,
lettera b), D.Lgs
81/08 e s.m.i.)
Eventuali integrazioni
o modifiche possono
essere richieste
dall’organo di
vigilanza dell’ A.S.L.
competente
territorialmente
(Art.256, comma5,
D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Il P.S.S. può essere
modificato dal
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori,
a seguito proposte delle
imprese esecutrici
Le eventuali modifiche al
ponteggio, che devono
essere subito riportate
sugli elaborati, devono
restare nell’ambito dello
schema-tipo che ha
giustificato l’esenzione
dall’obbligo del calcolo
(art 134, comma 2, D.lgs
81/08 e s.m.i.)
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Trasmissione
documenti
Il P.S.C. trasmesso dal
Committente o
responsabile dei lavori a
tutte le imprese invitate a
presentare offerte per
l’esecuzione dei lavori
(art 101, comma 1,
D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
In caso di opera
pubblica, la stazione
appaltante, mette a
disposizione di tutti i
concorrenti alla gara di
appalto, il P.S.C. Prima
dell’inizio dei lavori,
l’impresa aggiudicataria
(sia negli appalti pubblici
che privati ) trasmette il
P.S.C. alle imprese
esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
(art 101, comma 2,
D.Lgs 81/08 es.m.i.)
Il P.O.S. dell’impresa esecutrice,
deve essere prima trasmesso
all’impresa affidataria che ne verifica
la congruenza con il proprio e
successivamente quest’ultima lo
trasmette al Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (art. 101,
comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che
ne verifica la congruenza con il PSC
(art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs
81/08 e s.m.i.).
Dopo l’esito positivo delle DUE
verifiche, i lavori hanno inizio non
oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione (art 101, comma 3, D.Lgs
81/08 e s.m.i.).
In caso di appalto di opera pubblica,
l’appaltatore consegna alla stazione
appaltante, il P.O.S.
Il P.d.L. viene
trasmesso
all’organo di
vigilanza della’
A.S. competente
per territorio,
minimo 30 giorni
prima dell’inizio
dei lavori.
L’obbligo dei 30
giorni non si
applica nei casi
d’urgenza.
Entro 30 giorni
dall’aggiudicazione
, e comunque prima
della consegna dei
lavori,
l’appaltatore o il
concessionario
consegna alla
stazione
appaltante il
P.S.S. (quando non
è previsto il
P.S.C.).
(Art 131, comma 2,
lettera b), D.Lgs
163/06
Il datore di
lavoro
dell’impresa
che monta e
smonta il
ponteggio
e/o i
lavoratori
autonomi che
opereranno
sul ponteggio
sono tenuti a
sottoscrivere
ed attuare il
Pi.M.U.S.
relativo al
ponteggio che
si andrà a
realizzare
(****) riferimento POS TERNA
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Normativa e differenze
Presentazione
Documenti
I datori di lavoro
delle imprese
esecutrici devono
mettere a
disposizione dei
rappresentanti
per la sicurezza
copia del P.S.C.,
almeno 10 giorni
prima dell’inizio
dei lavori. (art
100, comma 4,
D.Lgs 81/08 e
s.m.i.)
I datori di lavoro
delle imprese
esecutrici devono
metter a
disposizione dei
rappresentanti per
la sicurezza copia
del P.O.S., almeno
10 giorni prima
dell’inizio dei
lavori.
(art 100, comma 4,
D.Lgs 81/08 e
s.m.i.)
I lavoratori
ovvero i loro
rappresentanti
hanno accesso
alla
documentazione
inerente i lavori
di bonifica da
amianto.
(art 256.
comma4, D.Lgs
81/08 e s.m.i.)
I datori di
lavoro delle
imprese
esecutrici
devono metter
a disposizione
dei
rappresentanti
per la sicurezza
copia del
P.S.S., almeno
10 giorni prima
dell’inizio dei
lavori.
Il datore di lavoro
assicura che i
ponteggi siano
montati, smontati o
trasformati sotto la
diretta sorveglianza
di un preposto, a
regola d’arte e
conformemente al
P.I.M.U.S., ad
opera di lavoratori
che hanno ricevuto
una formazione
adeguata e mirata
alle operazioni
previste. (Art 136,
comma 6, D.Lgs
81/08 e s.m.i.)
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Contenuti minimi del PSC
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è specifico
per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile, deve
risultare di CONCRETA FATTIBILITA’ e COERENTE CON
LE SCELTE PROGETTUALI.
I contenuti del PSC sono il risultato di scelte progettuali
ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15
del TU sicurezza (Misure generali di tutela)
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Ipotesi di articolazione del PSC, in riferimento ai
contenuti dell’allegato XV e XV.1
CAPITOLO 1 - Identificazione del cantiere e dei soggetti coinvolti.
CAPITOLO 2 -
Analisi e valutazione dei rischi, procedure esecutive e
misure di prevenzione, prescrizioni operative.
CAPITOLO 3
- Misure di coordinamento
CAPITOLO 4
- Pianificazione e programmazione dei lavori.
CAPITOLO 5
- Sistema dei Costi della Sicurezza
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CAPITOLO 1
Identificazione del cantiere e dei soggetti coinvolti.
1.1 Identificazione dell’opera
- Indirizzo del cantiere
- descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
- descrizione sintetica dell’opera da realizzare, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
1.2 Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se già nominato)
- Datori di lavoro delle imprese esecutrici (a cura del coordinatore per l’esecuzione)
- Lavoratori autonomi
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CAPITOLO 2
Analisi e valutazione dei rischi, procedure esecutive e misure di prevenzione,
prescrizioni operative
2.1 Identificazione, analisi e valutazione dei rischi
- area di cantiere
- organizzazione del cantiere
- lavorazioni
- Interferenze tra le lavorazioni (rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese o dei lavoratori
2.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
- area di cantiere
- organizzazione del cantiere
- lavorazioni
2.3 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale (DPI)
- interferenze tra le lavorazioni
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CAPITOLO 3
Misure di Coordinamento
3.1 Misure di Coordinamento relative all’uso comune di:
- apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva
Allegato XV.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabbattelli, ponti su cavalletti,
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo,
dormitori, camere di meditazione, infermerie, recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù,
autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento
terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere,
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di
adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi
meccanici, percorsi pedonali: aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di
cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di
sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di
emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze.
3.2 Modalità organizzative delle cooperazione, del coordinamento e della
reciproca informazione
3.3 Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CAPITOLO 4
Pianificazione e programmazione dei lavori
4.1 Cronoprogramma dei lavori
- Stima della durata delle fasi e delle sottofasi di lavoro (quando la complessità
dell’opera lo richieda), pianificazione e programmazione dei lavori.
4.2 Stima dell’entità del cantiere espressa in uomini- giorno
CAPITOLO 5
Stima dei costi della sicurezza
( Vedi Presentazione_Stima dei Costi Sicurezza)
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
INOLTRE:
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle
lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC
stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare
nel POS.
l PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità
dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
CONTENUTI DI DETTAGLIO
IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE
[rischi derivanti da interferenze tra cantiere e ambiente esterno]
• caratteristiche dell’area di cantiere con particolare attenzione alla presenza di
linee aeree e condutture sotterranee
• presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere con particolare
riferimento a: rischi derivanti dal traffico, nel caso di lavori stradali e
autostradali, e rischio di annegamento
• rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
ALLEGATO XV.2
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE
1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o
sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o
insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o
altri inquinanti aero-dispersi; caduta di materiali dall’alto.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
• modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
• servizi igienico - assistenziali;
• Viabilità principale di cantiere;
• impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
• disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
• disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1,
lettera c);
• eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
• dislocazione degli impianti di cantiere;
• dislocazione delle zone di carico e scarico;
• zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
• eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni
in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua
l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa,
facendo in particolare attenzione ai seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
rischio di caduta dall’alto;
rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
rischio di elettrocuzione;
rischio rumore;
rischio dall’uso di sostanze chimiche.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze fra le
lavorazioni (anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi) e predispone il
CRONOPROGRAMMA dei lavori.
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del
presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le
problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione
del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n 207/2010
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali
prescrizioni.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Nel caso in cui permangono rischi di interferenza, il PSC indica le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente la compatibilità della
relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
IN RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO
Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono
definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori
autonomi.
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Contenuti minimi del PSS
(D.Lgs. n° 163/2006 – art. 131 comm.2 lett. b)
Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli
stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Contenuti minimi del POS
Esso contiene almeno i seguenti elementi:
Dati identificativi dell’impresa esecutrice
- nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
- specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio
PSC – PSS – POS – FASCICOLO
Dati identificativi delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza
- addetti alla gestione delle emergenze in cantiere [addetti GE]
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS]
- medico competente,ove previsto
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione [RSPP];
- direttore tecnico di cantiere e capocantiere;
- numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa impresa;
Dati riguardanti l’organizzazione dei lavori
- descrizione attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro;
- elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali
di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza
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- esito del rapporto di valutazione del rumore;
- individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
- rispetto a quelle contenute nel PSC,quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale [DPI] forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;
- documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é
integrato con gli elementi del POS. Il POS è redatto a cura di ciascun
datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo
cantiere interessato.
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Fascicolo dell’Opera
 L’obiettivo è definire tutte le informazioni in grado di facilitare l’attività di
tutela della sicurezza e della salute in tutte le lavorazioni previste o prevedibili
sull’opera (es. manutenzioni ordinarie,straordinarie, installazioni, ecc …)
 Il fascicolo è perciò uno strumento che permette mediante un’attenta
analisi dei rischi in fase di progetto di applicare i principi contenuti nell’art. 15
alle scelte architettoniche, strutturali, tecnologiche e organizzative che
avranno ricadute sull’esecuzione di lavori previsti o prevedibili sull’opera
 Per le opere pubbliche, infatti, il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti (D.P.R. 207/2010…)
 Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua vita
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Chi lo redige?
art. 91 comma 1:
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: … predispone
un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera..
Allegato XVI p.to I:
“Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la
progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione
dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito
delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per
interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a
cura del coordinatore per la progettazione”
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Contenuti
Riferimento dispense n.2 - Allegato XVI D.Lgs. 81/08
Scheda I
- Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati
Scheda II.1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Scheda II.2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
ausiliarie
Scheda II.3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse
Scheda III.1 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio
contesto
Scheda III.2 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica
e statica dell’opera
Scheda III.3 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera
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Fascicolo: aggiornamenti/integrazioni
- art. 92 c. 1 lett. b) “[Il coordinatore per l’esecuzione]… adegua e il fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.”
- Allegato XVI “Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore
per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in
funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a
seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto
cura del coordinatore per la progettazione.”
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1-INTERO CORSO - Ordine degli Ingegneri della provincia di