Bed & Breakfast e
Affittacamere
Riferimenti normativi per l’apertura
e lo svolgimento dell’attività
B&B - Cosa dice la legge
Articolo 6 della Legge regionale 27 del 12 agosto 1998
• Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di
alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un
massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi
ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di
inizio e fine dell'attività.
• Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è
alloggiato cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
• Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in uno specifico
elenco del quale l'Ente Provinciale per il Turismo - o l'Ente che ne
assumerà le funzioni - cura la diffusione.
Adempimenti amministrativi
 Il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune (normalmente allo
Sportello Unico per le Attività Produttive) l’apertura e pagare la tassa di
concessione regionale quando la stessa sarà istituita e quantificata. Al
momento non è stata ancora presa alcuna decisione in merito al pagamento
di tale imposta.
 Dal momento della presentazione al Comune della comunicazione di
apertura l’attività può avere inizio. Il Comune può richiedere, se lo ritiene
necessario, ulteriore documentazione, e può riservarsi di accertare tramite
opportuni controlli la sussistenza dei requisiti richiesti, per le strutture e i
titolari, dalle norme vigenti. Il Comune può anche disporre la chiusura
dell’esercizio qualora tali verifiche dessero esito negativo.
 Il nulla osta all’apertura ha carattere annuale e può essere rinnovata
secondo modalità stabilite dai Comuni.
Le altre disposizioni normative
Deliberazione Giunta Regionale n. 11/6 del 30/3/2001
I requisiti tecnici - Superfici e cubature
• La legge consente di ospitare non più di sei persone in un massimo
di tre camere.
• I requisiti minimi delle strutture utilizzate per l'attività dovranno
essere:
• 14 mq di superficie minima per camera doppia;
• 9 mq di superficie minima per camera singola;
• 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
• 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
• cubatura aggiuntiva minima di 7 mc. per alloggiato e fino ad un
massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
• altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni
dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
I requisiti tecnici - Categorie catastali
A1 - abitazioni di tipo signorile;
A2 - abitazioni di tipo civile;
A3 - abitazioni di tipo economico;
A4 - abitazioni di tipo popolare;
A5 - abitazioni di tipo ultra-popolare;
A7 - abitazioni in villini;
A8 - abitazioni in ville;
A11 - abitazioni tipiche dei luoghi.
Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie catastali
diverse da quelle riportate in elenco, è necessaria la preventiva
autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente)
comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei
regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici
regionali, comprensoriali e comunali.
I requisiti tecnici - Requisiti igienico-sanitari
• L'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti relative
ai requisiti igienico-sanitari e tutto quanto altro previsto
dal regolamento igienico-edilizio Comunale per i locali di
civile abitazione.
• In caso di camere prive di bagno annesso deve essere
comunque presente almeno un servizio igienico
completo di: water; bidet; lavabo; vasca o doccia;
specchio; presa di corrente.
Servizi accessori da erogare
• La pulizia dei locali. Occorre provvedere alla pulizia dei locali
obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte
la settimana.
• La fornitura della biancheria. Il cambio di biancheria dovrà essere
effettuata una volta la settimana oltre che ad ogni cambio di ospite.
• La prima colazione. Può essere servita all'ospite solo la prima
colazione con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati),
escludendo comunque ogni possibilità di manipolare il cibo. Sarà
dunque possibile offrire ai propri ospiti la prima colazione
continentale costituita da pane, fette biscottate, brioche, marmellata,
confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia.
• È fatto divieto assoluto di usare fornelli o simili nelle camere per
prepararsi cibi o bevande e ogni altro apparecchio produttore di
calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
Deliberazione Giunta Regionale n. 47/24 del 22.11.2007
• L’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione è l’attività di
ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella
casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.
• Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti
stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non
inferiore a sessanta giorni, anche non continuativo, nell’arco
dell’anno. Tali prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere
specificate nell’autorizzazione e qualsiasi modifica dei periodi di
disponibilità dovrà essere comunicata al Comune e all’ Assessorato
del Turismo.
• Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di tre camere,
con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale
letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni. Il
numero dei locali adibiti all’attività ricettiva va considerato al netto di
quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.
Comunicazione del movimento ai
fini statistici
•
•
L’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) rileva il movimento dei clienti che
soggiornano in tutte le strutture ricettive. Mensilmente (entro il giorno 5 di
ogni mese) devono essere trasmessi all'Assessorato al Turismo della
Provincia gli appositi moduli, in forma cartacea o per via telematica,
riportanti il riepilogo degli arrivi e delle presenze. Sia i moduli cartacei che
quelli predisposti in formato word o su foglio elettronico excel sono
disponibili presso l’Assessorato al Turismo della Provincia.
I dati sono coperti da segreto, pertanto non potranno mai essere diffusi se
non in forma aggregata e comunque in modo che non si possa in alcun
caso fare un riferimento individuale. Gli stessi dati saranno usati solo ed
esclusivamente ai fini statistici. La comunicazione è obbligatoria in quanto
fa parte del programma statistico nazionale, come ribadito dal D.P.R. del
3.9.2003, e per gli inadempienti è prevista l’applicazione di sanzioni
amministrative.
Affittacamere - Cosa dice la legge
Articolo 5 della Legge regionale 27 del 12 agosto 1998
•
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei
camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi
complementari.
•
L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo
complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da
uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso
l’esercizio può assumere la denominazione di "locanda".
•
Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la
settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta
la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.
•
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone
alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al
rigoverno aggiuntivo delle camere.
Requisiti e caratteristiche degli Affittacamere
•
I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i
requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti
igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:
a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da
bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone,
o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare
e conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia
e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e
cestino rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di
uso comune.
Parametri per la classificazione
•
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere (i parametri cui si fa riferimento
sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone):
•
1 - CONSERVAZIONE
normale coeff. 1,00
mediocre coeff. 0,60
•
2 - UBICAZIONE
centro storico o centrale, coeff. 1,30
semiperiferia, coeff. 1,20
zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona turistica o agricola: turistica coeff. 1,30
periferica, coeff. 1,00
agricola, coeff. 0,85
•
3 - LIVELLO
piano attico, coeff. 1,20
piani intermedi coeff. 1,00
piano terreno, coeff. 0,90
piano seminterrato, coeff. 0,80
•
4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
A/1 coeff. 2,00
A/2 coeff. 1,25
A/3 coeff. 1,05
A/4 coeff. 0,80
A/5 coeff. 0,50
A/6 coeff. 0,70
A/7 coeff. 1,40
Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:
Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384
Denuncia delle tariffe
• I B&B comunicano le tariffe ai Comuni al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività e, generalmente all’atto
della comunicazione di prosecuzione dell’attività comunicano anche
eventuali variazioni.
• Gli Affittacamere comunicano le tariffe all’Assessorato al Turismo
della Provincia su moduli che la stessa Amministrazione invia agli
interessati. La Legge prevede la possibilità di effettuare la
dichiarazione due volte l’anno, entro il 1° ottobre ed entro il 1°
marzo.
• Le tariffe di tutti gli esercizi ricettivi sono liberalizzate e non possono
essere sottoposte a controllo. Nel caso alle scadenze previste non si
effettui la comunicazione, restano implicitamente confermate le
tariffe in vigore nel periodo precedente.
Principali differenze tra B&B e Affittacamere
•
Capacità ricettiva: max.3
camere – 6 posti letto
Hanno l’obbligo di fornire l’alloggio e la 1^ colazione.
Divieto di somministrare alimenti
e bevande agli alloggiati
Non è considerata attività di
impresa
•
•
Non deve essere classificato
•
•
Può iniziare immediatamente
l’attività.
•
Le tariffe devono essere
denunciate ai Comuni
Non è obbligatorio esporre alcun
simbolo all’esterno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Capacità ricettiva: max. 6
camere
Possono fornire il solo alloggio
senza la 1^ colazione
Possibilità di somministrare
alimenti e bevande agli alloggiati
E’ considerata attività di
impresa, perciò è necessaria la
partita IVA
Deve essere classificato.
Esistono 3 livelli di classifica.
Può iniziare immediatamente
l’attività ma è prevista l’espressione del parere da parte della
Provincia ai fini della classifica.
Le tariffe devono essere
comunicate alla Provincia
E’ previsto un simbolo distintivo
da esporre all’esterno
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