Per inserire questa immagine
(o qualunque altra):
menu Inserisci > Immagine > da file
L’immagine si trova su
\\Server2\imc\IT\grafica_presentazi
oni\cover.jpg
ed è già correttamente
dimensionata per coprire la
schermata
Sergio Benedetti
AGGIORNAMENTO SUI NUOVI
REGOLAMENTI
PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA:
DALL’834/2007 ALL’889/2008
Il settore zootecnico
Giornata Studio
21/11/2008
Senigallia (AN)
Sergio Benedetti
Sergio Benedetti
Il nuovo impianto normativo
La nuova normativa che sostituisce gli
allegati 1B e 1C del Reg. Cee 2092/91,
consta di 2 regolamenti specifici:
1. Reg. CE 834/2007
2. Reg. CE 889/2008
Il primo prende in considerazione gli aspetti
generici della conduzione degli animali, il
secondo che reca le modalità applicative
del primo, entra di più nello specifico.
Sergio Benedetti
Il nuovo impianto normativo
In generale vengono confermati i capisaldi di una
conduzione che rispetti l’etologia degli animali
nonché l’ambiente dove vivono ed eviti la
forzatura delle produzioni:
- Non inquinare
- Rispetto del benessere animale
- Alimenti biologici
- Interventi farmacologici limitati
- Uso di sostanze ormonali per la sfera
riproduttiva solo ai fini terapeutici
Sergio Benedetti
Il nuovo impianto normativo
• Alcune deroghe presenti nel vecchio
regolamento sono diventate delle opzioni
attuative che l’operatore non è più obbligato a
richiedere all’OdC.
• Si richiedono all’operatore i documenti
giustificativi di alcune opzioni prescelte
Sergio Benedetti
Il nuovo impianto normativo
• Rimangono comunque ancora delle deroghe e
autorizzazioni che devono essere richieste
all’OdC o all’autorità competente (per. es. la
stabulazione fissa, l’introduzione di animali non
biologici, ecc.).
Sergio Benedetti
Decreti Ministeriali
• I vecchi Decreti Ministeriali 4 agosto 2000 e 29
•
•
marzo 2001 decadono il 1 gennaio 2009.
Il Mipaf dovrebbe approntarne uno nuovo per
definire meglio alcuni aspetti della normativa
comunitaria (per es. cosa si intende per piccola
azienda, o per regione, o per cooperazione,
ecc.).
Qualora il Mipaf riuscisse ad emanare un
Decreto, questo non dovrà essere più restrittivo
del nuovo regolamento approvato.
Sergio Benedetti
Art.34 par.2 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Reg. CE 834/2007
Gli Stati membri possono applicare nel loro
territorio norme più rigorose alla
produzione biologica vegetale e a quella
animale, purché tali norme siano
applicabili anche alla produzione non
biologica, siano conformi alla normativa
comunitaria e non vietino o limitino la
commercializzazione di prodotti biologici
prodotti al di fuori del territorio dello Stato
membro interessato.
Sergio Benedetti
Le conferme della nuova
normativa
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.3 par.2
Reflui zootecnici
• Il limite dei 170 kg di azoto ad ettaro di
SAU da impiegare nei terreni aziendali, è
riferito esclusivamente a chi fa uso di
effluenti zootecnici,e precisamente a:
letame, letame essiccato e pollina,
effluenti di allevamento compostati
inclusa la pollina, letame compostato ed
effluenti di allevamento liquidi.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.9 par.1-3
Origine degli animali
• Esclusi gli avicoli, nell’azienda biologica
•
possono essere introdotti animali
convenzionali solo per scopi riproduttivi e
non per scopi produttivi (ingrasso).
Le femmine riproduttrici convenzionali
possono essere introdotte
nell’allevamento biologico solo se
nullipare, ad esclusione delle razze
minacciate di abbandono.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.14 par.2
Uso del pascolo
•
Gli erbivori (bovini, bufalini, equini, ovini, caprini)
devono poter pascolare ogni qual volta lo consentano
le condizioni ambientali e qualora non ci siano
restrizioni imposte per salvaguardare la salute
pubblica e degli animali.
Quindi si ribadisce il concetto che i suini non sono obbligati
al pascolamento ma devono ovviamente poter
accedere ad aree esterne, e che gli avicoli devono
poter pascolare per almeno un terzo della loro vita (per
esempio un pollo da carne circa un mese, visto che
non può essere macellato prima di 81 giorni).
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.16 par.2
La cooperazione
•
E’ vietato l’allevamento senza terra, inteso
come un’attività zootecnica dove l’allevatore
non gestisca gli appezzamenti agricoli e non
abbia firmato accordi di cooperazione con altri
operatori biologici.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.20 par.1
Alimentazione
• I giovani animali devono essere nutriti
con il latte materno, che deve essere
preferito a quello naturale.
Per latte naturale si deve intendere il latte di
massa dell’allevamento, o il latte di
vacche nutrici, o anche acquistato da
altro allevamento biologico.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.37 par.2
Conversione dei pascoli
•
Possibilità di deroga per la riduzione del
periodo di conversione dei pascoli e delle aree
esterne, con la precisazione che la riduzione a
6 mesi di conversione può essere concessa
se nell’ultimo anno non sono stati utilizzati
prodotti non consentiti nelle aree oggetto di
deroga.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.38 par.2
Conversione simultanea
Il periodo totale di conversione cumulativa è
di 24 mesi per:
• gli animali presenti fin dall’inizio della
conversione e per la loro progenie
• i pascoli
• l’area utilizzata per l’alimentazione degli
animali.
Sergio Benedetti
Le novità della nuova normativa
TITOLO II
Norme sulla produzione, la
trasformazione, l’imballaggio, il
trasporto e il magazzinaggio dei
prodotti biologici
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.17 par.5
Transumanza
•
Nel ribadire la possibilità dell’utilizzo di alimenti
convenzionali durante la transumanza, corrispondenti
ad un massimo del 10% della quota di sostanza secca
annuale, la nuova normativa prescrive all’operatore di
conservare i documenti giustificativi relativi alla
suddetta pratica.
Tali documenti potrebbero essere quelli obbligatori per la
registrazione dello spostamento degli animali e il Piano
di gestione annuale dell’allevamento, che deve
contenere una sezione relativa al piano di
pascolamento dove verranno segnalate le modalità di
attuazione della transumanza stessa.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.18 par.1
Mutilazioni
•
Nel concedere l’autorizzazione delle
mutilazioni sugli animali per motivi di sicurezza
o per migliorare il benessere e l’igiene degli
animali, si precisa che la sofferenza degli
animali deve essere ridotta al minimo
applicando un’anestesia/analgesia
adeguata, che andrebbe applicata anche in
caso di castrazione (in deroga fino al 2011 per
i suinetti).
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.19 par.1
Alimentazione
• L’azienda deve essere in grado, per gli
•
animali erbivori allevati, di poter soddisfare
almeno il 50% dei loro fabbisogni in sostanza
secca annuale.
Altrimenti si può ricorrere ad alimenti
provenienti da aziende che hanno sottoscritto
l’accordo di cooperazione “principalmente
situate nella stessa regione”.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art.19 par.3
Nutrizione artificiale per le api
•
•
La nuova normativa concede la possibilità di
nutrire gli alveari quando si presentano generali
condizioni climatiche avverse che minacciano la
sopravvivenza degli insetti, e quindi non solo nel
caso della cristallizzazione del miele disponibile
negli alveari.
I prodotti che possono essere utilizzati sono:
miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 23 par.4-5
Profilassi
•
I rodenticidi possono essere utilizzati solo in
apposite trappole.
•
L’effettuazione del vuoto sanitario nei parchetti
destinati agli avicoli deve essere documentata
dall’operatore (ddt, modello A4, fatture, ecc.)
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 24 par.4
Terapia allopatica
•
•
Finalmente il regolamento sceglie quanti
interventi con farmaci allopatici di sintesi
possono essere effettuati sugli animali la cui
vita produttiva supera l’anno: al massimo 3
cicli di trattamenti.
Qualora vengano superati detti limiti, è
necessario che l’operatore conservi i
documenti attestanti le circostanze che hanno
provocato la non conformità.
Sergio Benedetti
Reg. CE 834/07 art. 14 par.1 C iii
Pratiche riproduttive
Non sono ammesse le seguenti forme
di riproduzione artificiale:
•Clonazione
•Trasferimento di embrioni
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 40 par.2
Allevamento parallelo
• La possibilità di effettuare l’allevamento
parallelo (biologico e convenzionale per
le stesse specie) viene esteso anche agli
enti che esercitano l’insegnamento
ufficiale oltre che attività di ricerca, quindi
non solo alle Università ma anche agli
Istituti Tecnici e Professionali Agrari
Statali e scuole parificate.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 43
Alimenti convenzionali
Il nuovo regolamento ribadisce il divieto di uso di
alimenti convenzionali per gli erbivori e la
possibilità di un uso limitato degli stessi per i
suini e gli avicoli:
• 10% della sostanza secca annuale fino al
31/12/2009,
• 5% fino al 31/12/2011.
Detta possibilità deve però essere suffragata da
parte dell’allevatore da documenti che attestino
l’insuccesso di reperimento di alimenti biologici
sul mercato.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 43
Alimenti convenzionali
Ipotesi per la giustificazione di uso di
alimenti convenzionali:
• Ente responsabile della tenuta di un
registro dei fornitori di alimenti biologici per
animali (simile alla deroga ENSE)
• Oppure documentare le richieste inevase
verso fornitori di materie prime per
l’alimentazione animale (come si fa per
l’acquisizione di pollastrelle
convenzionali).
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 44
Cera convenzionale
•
In apicoltura viene concessa la possibilità di
usare cera non biologica, in caso di
irreperibilità sul mercato di quella bio e se di
opercolo, ma solo con le evidenze oggettive
che trattasi di prodotto esente da sostanze
vietate dal regolamento.
Sergio Benedetti
Le novità della nuova normativa
TITOLO IV
Controlli
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 77
Trattamenti allopatici
• Quando vengono utilizzati farmaci
veterinari occorre “dichiarare”
all’organismo di controllo le informazioni
relative ai trattamenti, prima che gli
animali o i prodotti animali siano
commercializzati con la denominazione
biologica.
Sergio Benedetti
Le novità della nuova normativa
TITOLO V
Disposizioni transitorie e
finali
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 95 par.1-3
Stabulazione fissa e finissaggio
•
•
Viene riconfermata la deroga per la stabulazione fissa
fino al 31/12/2010 con le stesse prescrizioni presenti
nell’allegato 1, B del Reg.CE 2029/91; in più si da la
possibilità ai singoli operatori di estendere il periodo di
deroga al 31/12/2013, con controlli effettuati dall’OdC
di almeno 2 all’anno.
La deroga della fase finale di ingrasso in stalla (al
massimo 3 mesi) viene limitata al 31/12/2010 per gli
ovini e i suini, mentre per i bovini non vengono posti
limiti temporali.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 95 par. 2
Deroga generale
• Conferma della deroga generale (8.5.1. all.1,B
2092/91) fino al 31/12/2010, con possibilità di
estensione al 2013 per:
- Pascolo ed aree esterne,
- corsi d’acqua e stagni per uccelli acquatici,
- Caratteristiche ricoveri avicoli,
- Parchetti esterni avicoli,
- Requisiti minimi all. III.
In caso di estensione della deroga occorrono
almeno 2 controlli all’anno.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 All. V
Soia convenzionale
• In questo allegato vengono riportati i prodotti
•
•
convenzionali che possono essere utilizzati
nell’alimentazione degli animali.
Tra le novità, si rileva che tra le materia prime vegetali
è stata tolta la soia sotto forma di semi crudi.
Tale prodotto contiene pericolosi agenti
antinutrizionali per i monogastrici, e poiché i prodotti
convenzionali non possono essere più utilizzati per i
ruminanti (che ne sono invece parzialmente immuni),
si giustifica in tal modo la modifica.
Sergio Benedetti
ALCUNE TEMATICHE SU CUI SI
DOVRA’ PRONUNCIARE
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 12 par. 5
Avicoli a lento accrescimento
• Dovrà essere l’autorità competente a
fissare i criteri di definizione dei tipi
genetici avicoli a lento accrescimento o
redigere una lista di tali ceppi e divulgarle
agli operatori, agli Stati membri e alla
Commissione.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 23 par. 5
Periodo di riposo del parchetto per
avicoli
• Spetta all’autorità competente stabilire il
periodo di riposo del parchetto destinato
agli avicoli tra un ciclo di allevamento e il
successivo.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 39 par. 2
Piccola azienda
•
Anche se non specificato nella nuova
norma, sarà bene che l’autorità
competente specifichi precisi parametri
per definire la piccola azienda, a cui può
essere concessa l’autorizzazione per la
stabulazione fissa permanente.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 art. 47
Circostanze calamitose
• La deroga per le circostanze calamitose
che prevede la ricostituzione del
patrimonio animale, apicolo o la
possibilità di utilizzare alimenti
convenzionali per il bestiame dovrebbe
essere meglio definita e delegata alle
singole Regioni.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 all. III
Spazi per i suini
• In questo allegato, dove sono riportate le
superfici interne ed esterne minime dei
ricoveri degli animali, non si rinviene il
riferimento alle superfici minime per i
suini con un peso al di sopra dei 110 kg.
Si ricorda che invece in Italia è proprio il
suino pesante (peso vivo 150-170 kg) a
caratterizzare spiccatamente le nostre
produzioni suinicole tradizionali.
Sergio Benedetti
Reg. CE 889/08 all. VI
Vitamine di sintesi
•
•
Nel caso delle vitamine liposolubili A, D ed E,
riservate solo ai monogastrici, gli stati membri
possono decidere il loro utilizzo anche per i
ruminanti.
Ricordo che i batteri ruminali sintetizzano solo
le vitamine idrosolubili e la vitamina K tra le
liposolubili, per cui una loro introduzione
potrebbe favorire un più appropriato
metabolismo di detti animali. Sottolineo che in
precedenza il Mipaf non si era pronunciato
affatto su questa opportunità.
Sergio Benedetti
Pollastrelle
• Per concludere è molto importante che
l’autorità competente emani un documento
ufficiale relativo alle modalità di
allevamento delle pollastrelle, visto che il
nuovo regolamento non specifica ne
caratteristiche delle strutture ne riferimenti
alla gestione tecnica di questo settore
della filiera avicola biologica, ancora non
sufficientemente sviluppato nel nostro
Paese.
Sergio Benedetti
Tabella riassuntiva delle autorizzazioni ad
appannaggio dell’autorità competente
Reg.CE
889/08
Argomento
Art. 9
Art. 12
Introduzione 40% animali non bio
Definizione razze avicole a lento accresc.
Art. 18
Art. 42
Art. 47
Mutilazioni
Introduzione animali non bio
Circostanze calamitose
Art. 95
Art. 95
All. IV
Stabulazione fissa
Deroga generale per le strutture zootec.
Densità degli animali
All. VI
Vitamine liposolubili di sintesi
Sergio Benedetti
Tabella riassuntiva dei documenti
giustificativi richiesti all’operatore
Reg.CE
889/08
Art. 17
Argomento
Art. 23
Allevamento simultaneo biologico e
convenzionale
Riposo sanitario per parchetti avicoli
Art. 41
Apiari paralleli ai fini dell’impollinazione
Art. 47
Circostanze calamitose
Sergio Benedetti
Grazie per
l’attenzione.
L’immagine si trova su
\\Server2\imc\IT\grafica_presentazioni\thanks.jp
g
ed è già correttamente dimensionata per coprire
la schermata
Sergio Benedetti
[email protected]
Sergio Benedetti
Scarica

(AN) Sergio Benedetti