IL D.LGS. 102/2014:
problematiche applicative
Un po’ di numeri …
• 2: la posizione dell’inquinamento
atmosferico generato dal riscaldamento
dei fabbricati (dopo il traffico)
• 55%: gli italiani che vivono in Condominio
• 92%: gli edifici costruiti prima del 1990
• 60%: gli edifici costruiti tra il 1950 e il 1989
• 40%: gli edifici costruiti prima del 1960
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Avv. Cristina Campese
Secondo la UE il patrimonio edilizio è
responsabile:
• Del 40% dei consumi energetici globali
dell’Unione
• Del 36% delle emissioni di gas serra
nell’atmosfera
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Avv. Cristina Campese
ART. 1123 C.C.
•
“Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne”.
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Avv. Cristina Campese
GIURISPRUDENZA
• Va bene considerare la superficie radiante
• Non si può ripartire sulla base della tabella
millesimale di proprietà, che non tiene
conto della “proporzione dell'uso che
ciascuno può farne” a meno che tale
criterio non sia previsto
convenzionalmente nel regolamento
contrattuale
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Avv. Cristina Campese
Art. 26 comma 5 Legge 10/1991
• Prevede che il riparto degli oneri di
riscaldamento conseguenti all’avvenuta
adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione debba essere
effettuato "in base al consumo
effettivamente registrato”.
• La novità è che lo impone una NORMA
IMPERATIVA
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Avv. Cristina Campese
Art. 19 L. Reg. Piemonte 13/2007
di attuazione della Dir. 2002/91/CE
• Gli edifici nuovi e quelli soggetti a
ristrutturazione, composti da più di quattro
unità abitative, sono dotati di sistemi
automatizzati di termoregolazione e
contabilizzazione individuale del calore.
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Avv. Cristina Campese
Direttiva UE 2012/27
•
Stabilisce un quadro comune di misure
per la promozione dell’efficienza
energetica nell’Unione
• Art. 9: nei Condomini sono installati
contatori individuali per misurare il
consumo di calore per ciascuna unità; ove
non tecnicamente possibile o inefficiente
in termini di costi, si ricorre a
contabilizzatori di calore individuali su ogni
radiatore
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Avv. Cristina Campese
D.Lgs. 102/2014
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica”
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Avv. Cristina Campese
Art. 9 co. 5 lett. b):
nei condomini con impianto di
riscaldamento centralizzato è
obbligatoria l'installazione entro il
31 dicembre 2016 di contatori
individuali per misurare l'effettivo
consumo di calore o di acqua
calda per ciascuna unità
immobiliare
•
In caso di impossibilità tecnica alla
installazione dei contatori individuali per
misurare il calore fruito da ogni unità
immobiliare o di inefficienza in termini di
costi attestata da apposita relazione
tecnica del progettista o del tecnico
abilitato:
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Avv. Cristina Campese
Art. 9 co. 5 lett. c):
si ricorre all'installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del
calore individuali per misurare il consumo di
calore in corrispondenza a ciascun radiatore
posto all'interno delle unità immobiliari dei
condomini
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Quando entra in vigore?
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Avv. Cristina Campese
• Il D.Lgs. 102/2014 è in vigore dal
19.07.2014 (art. 20) ma i condomini hanno
tempo fino al 31.12.2016 (art. 9) per
adeguarsi a quanto ivi previsto
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Avv. Cristina Campese
Come vanno suddivise le spese di
riscaldamento?
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Avv. Cristina Campese
Art. 9 co. 5 lett. d)
In relazione a:
• effettivi prelievi volontari di energia termica
utile
• costi generali per la manutenzione
dell'impianto
secondo quanto previsto dalla norma
tecnica UNI 10200 e s.m.i.
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Avv. Cristina Campese
Qual e’ il valore giuridico della
norma UNI 10200?
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•
Le norme tecniche sono di regola di
applicazione volontaria e fungono come
parametro per la buona tecnica (“a regola
d’arte”)
MA
• in quanto richiamata dall’art. 9 comma 5
lett. d) D.Lgs. 102/14, la norma UNI 10200
ha acquistato l’efficacia di una legge dello
stato
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Cosa dice la norma UNI 10200?
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PRINCIPIO GENERALE
• Si ripartisce TUTTA l’energia prodotta dal
generatore di calore e non è prevista
l’applicazione di alcun coefficiente
correttivo per mitigare gli effetti della
nuova disciplina
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Avv. Cristina Campese
•
Questo perché la ripartizione della spesa
viene considerata dalla UE e dal
Legislatore nazionale mezzo atto a
favorire il contenimento dei consumi
energetici.
• La suddivisione tra i condomini non
svolge più solo un ruolo privatistico,
interno al condominio, ma assume un
ruolo pubblicistico, sino a diventare utile
per la società.
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Consumi volontari
Art. 9 comma 5 lett. b):
• i consumi risultano dai dati rilevati dai
contatori di calore installati ai punti di
diramazione di ogni singola unità
immobiliare =
• contabilizzazione diretta
• impianti a distribuzione orizzontale
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Se la contabilizzazione diretta non sia:
1) tecnicamente possibile
2) efficiente in termini di costi
3) proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali
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Art. 9 co. 5 lett. c):
• i consumi risultano dall’analisi dei dati
rilevati dai ripartitori presenti su ogni corpo
scaldante =
• contabilizzazione indiretta
• impianti a distribuzione verticale
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consumi involontari
dispersioni di calore e acs della rete
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Come sono ripartiti i costi per il
servizio di riscaldamento e acs tra i
condomini?
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Avv. Cristina Campese
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Millesimi di riscaldamento = tabelle
di fabbisogno energetico
Sono redatte dal progettista allo scopo di
regolamentare sulla base del consumo
effettivo di ogni utente un’equa ripartizione
di:
• Consumi involontari di calore/acs
• Manutenzioni ordinarie/piccole riparazioni
• Conduzione, esercizio della centrale
termica e terzo responsabile
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La previsione dell’addebito della
quota fissa di consumo prevista nei
contratti attualmente in vigore è
compatibile con la nuova
normativa?
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•
La quantificazione della spesa per
potenza termica impegnata al 30% o al
40% oppure sulla base di criterio
scollegato dal numero e dalle dimensioni
dei corpi scaldanti sarà da assoggettare a
revisione sulla base delle redigende
tabelle di fabbisogno energetico.
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Avv. Cristina Campese
Chi ha onere e responsabilità di far
predisporre le tabelle di fabbisogno
energetico al fine di ripartire come
imposto dalla norma UNI 10200?
Il condominio
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Quali sono i compiti del gestore del
servizio di riscaldamento?
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• Il gestore del servizio di riscaldamento ha
l’onere di applicare dette tabelle quando
gli siano consegnate, con esclusione di
ogni valutazione della correttezza o meno
di esse.
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Quali sono i compiti
dell’amministratore del
Condominio?
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Convocare assemblee per:
1) Deliberare di procedere all’adeguamento del
sistema di riscaldamento centralizzato alle
norme di legge con acquisizione di preventivi
per la progettazione (ove necessario)
2) Deliberare la scelta del progettista ed il
costo per la sua attività
3) Approvare il lavoro di progettazione e
deliberare l’esecuzione delle opere
impiantistiche e l’adozione delle tabelle di
fabbisogno
Quali sono quorum costitutivi e
maggioranze assembleari per
deliberare l’adeguamento alla
nuova normativa?
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Per le modifiche di impianto:
Art. 26, comma 5, Legge n. 10/1991:
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120
del codice civile (così a seguito della L.
220/2012)
art. 1120, 2 comma, n. 2 c.c.
• I condomini, con la maggioranza indicata
dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che hanno
ad oggetto le opere e gli interventi per il
contenimento del consumo energetico
degli edifici
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Art. 1136, comma 2 c.c.
• L'assemblea in seconda convocazione è
regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino almeno
un terzo del valore dell'intero edificio e un
terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione è valida se approvata dalla
maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio
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Per l’adozione delle tabelle
millesimali di fabbisogno:
Varie teorie:
• trattandosi di fare propria una norma
imperativa, l’applicazione della nuova
tabella millesimale riguardante la quota
involontaria e l’impegno di potenza
avviene automaticamente senza ricorrere
ad alcuna approvazione assembleare
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Avv. Cristina Campese
• trattandosi di una modificazione di tabella
millesimale, riconducibile ai casi di
possibile rettifica o modifica previsti
dall’art. 69 Disp. Att. c.c., l’approvazione
dovrebbe essere assoggettata alla
unanimità dei consensi (i valori
proporzionali delle singole unità
immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all'art. 68 possono
essere rettificati o modificati all'unanimità)
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• trattandosi di una modificazione di un
criterio di ripartizione già esistente, la
nuova tabella millesimale viene approvata
dall’assemblea costituita con un terzo del
valore dell'intero edificio e un terzo dei
partecipanti al condominio a maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio
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Quali sono gli obblighi e le
responsabilità dell’amministratore
in questa fase?
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• L’amministratore ha obblighi di informativa
e di convocazione delle assemblee, non
avendo alcuna potestà decisionale in
merito a modifiche impiantistiche,
installazione di apparecchi di rilevazione,
redazione di nuove tabelle millesimali ecc.
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• Lo stesso sarà il destinatario della notifica
delle eventuali sanzioni irrogate al
Condominio ma, se ha adempiuto al suo
dovere di informare i condomini circa gli
obblighi di legge e le possibili
conseguenze, non ha alcuna
responsabilità in proprio.
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Cosa succede se il condominio non
ottempera agli obblighi dettati dal
d.Lgs. 102/2014 entro il
31.12.2016?
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Avv. Cristina Campese
Art. 16
dal 01.01.2017 possono essere
comminate dalle Regioni o dagli enti da
esse delegati le SANZIONI
da € 500,00 ad € 2.500,00 a carico di:
• impresa di fornitura del servizio di energia
termica che non ha installato per sua
colpevole inerzia nel Condominio
contatori/ripartitori individuali
Se l’inerzia sia incolpevole e dipenda dalla
mancanza di disponibilità dei condomini
all’installazione:
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Avv. Cristina Campese
• condominio e singoli condomini che non
provvedano ad installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del
calore individuali per misurare il consumo
di calore.
La sanzione sarà:
• 1) a carico di entrambi i soggetti (“e”)
• 2) una per ogni omissione (per ogni unità
immobiliare o radiatore non contabilizzato)
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Avv. Cristina Campese
• condominio che non ripartisca le spese in
conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 9 comma 5 lettera d) (UNI
10200/2013)
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Avv. Cristina Campese
In caso di accertata violazione, il trasgressore
e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati
a provvedere alla regolarizzazione entro 45
giorni dalla data della contestazione
immediata o dalla notificazione della
violazione (90 giorni)
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Avv. Cristina Campese
• E’ ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta entro 60 giorni.
• Entro 30 giorni, gli interessati possono far pervenire
all'autorità competente scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti. L’Autorità preposta,
valutato quanto sopra, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti.
• Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
notificazione di detto provvedimento.
• Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento li
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria.
I condomini possono deliberare di
non adeguarsi al D.Lgs. 102/2014
– UNI 10200?
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Avv. Cristina Campese
Dipende dalla natura dispositiva o
imperativa delle norme ivi contenute.
• Una norma è imperativa quando è posta a
tutela di un interesse generale e/o
pubblico.
• L’art. 9.5 D.lgs. 102/2014 ha natura
imperativa perché:
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Avv. Cristina Campese
• 1) dichiara l’obiettivo di voler contenere il
consumo energetico nazionale ed è,
quindi, posta a tutela di un interesse
generale;
• 2) la sua lettera d) impone, attraverso l’uso
del “deve”, l’applicazione dei criteri di
calcolo di cui alla UNI 10200, senza
possibilità di deroga;
• 3) alla sua violazione conseguono gli
illeciti amministrativi e l’irrogazione delle
sanzioni pecuniarie di cui all’art. 16,
comma
7.
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Avv. Cristina Campese
Ne consegue che:
• il metodo di calcolo per la ripartizione dei
consumi di cui all’art. 9 comma 5 D.Lgs.
102/2014 - UNI 10200 è inderogabile;
• l’assemblea NON può validamente decidere di
adottare un metodo differente da esso,
neppure con delibera all’unanimità (che
sarebbe comunque insanabilmente nulla);
• ogni condomino dovrà pagare in base ai propri
prelievi individuali di energia aumentati come
previsto dalla norma della quota di consumi
involontari e di costi generali di manutenzione
impianto;
Avv. Cristina Campese
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Qual è la disciplina applicabile ai
contratti stipulati prima del
19.07.2014?
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Avv. Cristina Campese
Successione delle leggi nel tempo
ART. 11 PRELEGGI C.C.
• “La legge non dispone che per l’avvenire,
essa non ha efficacia retroattiva”.
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Avv. Cristina Campese
•
Nei CONTRATTI DI DURATA, gli effetti
di un rapporto contrattuale sorto prima
dell'entrata in vigore di tali leggi devono
essere disciplinati dalla legge vigente nel
tempo in cui quegli effetti si realizzano
(Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n.
1689).
• Si applica la nuova legge anche agli
effetti dei contratti gia’ in essere
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Avv. Cristina Campese
ART. 1339 C.C.
• Le clausole imposte dalla legge (da norme
imperative) sono di diritto inserite nel
contratto, anche in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti (nullità
parziale ed eterointegrazione del
contratto)
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Avv. Cristina Campese
CONSEGUENZE:
•
In difetto di modifica dei contratti in
essere, le modalità di suddivisione delle
spese di riscaldamento/acs dettate da
D.Lgs. 102/2014 / UNI 10200 sono
destinate ad operare direttamente ed ex
lege in sostituzione delle clausole previste
in contratto
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Avv. Cristina Campese
La ripartizione dei corrispettivi
prevista nei contratti Servizio
Energia della Restiani s.p.a. è
rispettosa della nuova normativa?
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Avv. Cristina Campese
Sono disciplinati dal D.Lgs.115/2008 e
prevedono un corrispettivo contrattuale
riferito a parametri oggettivi, in parte
indipendenti dal consumo corrente di
combustibile e di energia elettrica degli
impianti (art. 4 comma 2 lettera b)
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Avv. Cristina Campese
Quota impegno di potenza
• 2.7.a) : € ….. oltre IVA (mm/mc -------); comprende
conduzione e manutenzione degli impianti, assunzione
della figura di Terzo Responsabile, processi di
normalizzazione degli impianti termici al rispetto
dell’ambiente e ai parametri energetici
• All. B art. 1 lett. a): a ciascun utente sarà addebitato la
tariffa di cui all’art. 2.7 lett. a) per i millesimi /
metricubi di ciascuna unità immobiliare
• UNI 10200: quota di costi di gestione impianto,
manutenzione ordinaria e terzo responsabile, da
ripartirsi in base alle redigende tabelle di fabbisogno
energetico (= millesimi di riscaldamento)
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Avv. Cristina Campese
Quota Energia (consumi volontari):
• 2.7.b) : € ….. oltre IVA per ogni unità di energia
termica consumata dal Committente (kWh) e
misurata dagli appositi contatori installati in
centrale termica
• Art. 1 all. B lett. b.2 ripartita in funzione dei
consumi individuali di calore, misurati dai
ripartitori di calore installati sui corpi scaldanti di
ciascuna unità immobiliare.
• UNI 10200: proporzionale ai consumi rilevati dai
contatori/ripartitori
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Avv. Cristina Campese
Consumo involontario di energia termica:
• Art. 1 all. B lett. b.1: stimato in energia termica
complessiva di kWh …………..pari ad €
……oltre IVA, e ripartito in base alla tabella di
ripartizione delle spese di riscaldamento, fornita
dal Condominio
• UNI 10200: stimato dal progettista e ripartito in
proporzione delle tabelle di fabbisogno
energetico (= tabelle di riscaldamento)
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Avv. Cristina Campese
Tetto massimo fatturabile
• 2.7.c) Il prezzo massimo addebitabile ad ogni
singolo utente non potrà superare €/mm/mc
……….. + I.V.A.
• UNI 10200: non lo prevede ma, trattandosi di
uno sconto applicato unilateralmente dal
fornitore al cliente, non può ritenersi vietato.
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Avv. Cristina Campese
CONSEGUENZE:
• i corrispettivi previsti nei contratti servizio
energia sono compatibili con la nuova
normativa e con l’adozione da parte dei
condomini delle tabelle di fabbisogno
energetico previste dalla UNI 10200
• quanto dovuto per i lavori straordinari di
rifacimento impianto è addebitato a parte
in proporzione ai millesimi di proprietà
come richiesto dalla UNI 10200.
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Avv. Cristina Campese
Nei condomini già contabilizzati
occorrono ulteriori modifiche
impiantistiche?
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Avv. Cristina Campese
• Nei Condomini che hanno stipulato
contratti Servizio Energia non occorrono
particolari interventi a livello impiantistico,
essendo le apparecchiature installate in
questi ultimi anni conformi alle richieste
della UNI 10200.
• Sarà, però, necessario che i condomini
che, in passato, abbiano deciso di non
aderire alla contabilizzazione permettano
l’accesso all’unità immobiliare per
l’installazione dei contatori/ripartitori e
delle valvole mancanti.
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Avv. Cristina Campese
Cosa succede ai Condomini nei
quali la ripartizione del
riscaldamento avviene con lettura
del conta-ore?
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Avv. Cristina Campese
CONTA-ORE = contatore che misura il
tempo di utilizzo dell'impianto di
riscaldamento
Il riparto dei costi, legato a tabelle di
superficie radiante, prescinde dall'esatto
consumo di "calore", che dipende dalla
struttura, dalla dimensione e dalla posizione
di ogni unità immobiliare
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Avv. Cristina Campese
Art. 9 comma 5 lett. c) D.Lgs. 102/2014:
•
Se l’installazione di valvole e ripartitori
non sia efficiente in termini di costi, sono
presi in considerazione metodi alternativi
efficienti in termini di costi per la
misurazione del consumo di calore.
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Avv. Cristina Campese
• Punto 5.1.3 norma UNI 10200: La
contabilizzazione indiretta è basata su
dispositivi per la contabilizzazione
dell’energia termica utile conformi alla UNI
EN 834 (ripartitori) o alla UNI/TR 11388 o
alla UNI 9019.
• IL CONTA-ORE NON E’ UN METODO
CONSENTITO DALLA NORMA
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Avv. Cristina Campese
Cosa succede se subentra il
teleriscaldamento?
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Avv. Cristina Campese
• RETE - CONDOMINIO: L’art. 9, comma 5
lettera a) del D.Lgs. 102/2014 prevede
l’installazione di un contatore di fornitura di
calore in corrispondenza dello
scambiatore di calore collegato alla rete.
• CONDOMINIO – CONDOMINI: vale
quanto già detto circa i contabilizzatori /
ripartitori individuali e la suddivisione dei
costi in base agli effettivi prelievi volontari
di energia termica utile ed ai costi generali
per la gestione dell’impianto
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IL DISTACCO DALL’IMPIANTO
TERMICO CENTRALIZZATO
Leggi statali e rapporto con la
normativa regionale
Cosa si intende per distacco?
• Un intervento impiantistico che può
interessare anche le strutture murarie
dagli effetti irreversibili attraverso il quale
si giunge ad isolare dalla colonna
montante le derivazioni che portano agli
elementi radianti dell’unità immobiliare
interessata.
• Non è tale la semplice “piombatura” dei
radiatori.
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ASPETTI GIURIDICI:
• DIRITTO PUBBLICO: tutela della qualità
dell’aria e dell’ambiente e contenimento
dei consumi energetici degli edifici
• DIRITTO CIVILE: rapporti tra condomini e
diritto di rinuncia al servizio
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FONTI DEL DIRITTO PUBBLICO:
– tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente:
direttiva 2008/50/CE recepita con D.Lgs.
152/2006 e con L.Reg. 43/2000
– contenimento dei consumi energetici degli
edifici: direttiva 2002/91/CE recepita con
D.Lgs. 192/2005 e con L. Reg. 13/2007
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FONTI DEL DIRITTO CIVILE:
• STATALI: art. 1118 c.c. post L. 220/2012
• REGIONALI: art. 19 L. Reg. 13/2007 e
Delibera della Giunta Regionale 46-11968
del 2009
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Art. 1118 c.c. post L. 220/2012:
Il singolo condomino può distaccarsi
dall’impianto centralizzato di riscaldamento se
da tale azione non derivino:
1) notevoli squilibri di funzionamento
2) aggravi di spesa
e fermo restando l’obbligo di pagare:
a) le spese di conservazione
b) le spese di messa a norma
c) le spese di manutenzione straordinaria
dell’impianto.
Art. 19 L. Reg. 13/2007 di attuazione
della Dir. 2002/91/CE :
• Gli edifici nuovi e quelli soggetti a
ristrutturazione, composti da più di quattro
unità abitative, sono dotati di impianto
centralizzato di produzione di acqua calda
sanitaria e di riscaldamento, nonché di
sistemi automatizzati di termoregolazione
e contabilizzazione individuale del calore.
Per detti edifici, la Giunta regionale
stabilisce modalità e casi in cui è possibile
installare impianti termici individuali.
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• D.G.R. 46-11968/2009 art.1.4.8: gli edifici
residenziali con un numero di unità
abitative fino a 4 possono essere dotati di
impianti termici con generazione di calore
separata per singola unità abitativa. Gli
impianti termici installati in edifici
residenziali con un numero di unità
abitative superiore a 4 devono essere di
tipo centralizzato e dotati di
termoregolazione e contabilizzazione del
calore per ogni singola unità abitativa.
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• D.G.R. 46-11968/2009 art.1.4.15: non
possono essere realizzati interventi
finalizzati alla trasformazione da impianti
termici centralizzati ad impianti con
generazione di calore separata per singola
unità abitativa. A tale prescrizione non
sono soggette le attività commerciali,
artigianali, di servizio e simili per
l’installazione di pompe di calore prive di
combustione.
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Esiste, quindi, contrasto tra
• la legge statale (art. 1118 c.c. post L.
220/2012) che consente il distacco a
determinate condizioni
e
• la legge regionale del Piemonte (L. Reg.
13/2007) che tende ad escluderlo per le
abitazioni in Condominio
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Circolare Regione Piemonte
27.02.2013:
• La Regione Piemonte, richiesta di chiarimenti al
riguardo, non entra nel merito della questione pur
affermando la prevalenza della normativa locale
rispetto a quella statale in quanto:
• tutela più incisivamente la qualità dell’aria e meglio
garantisce il miglioramento delle prestazioni
energetiche
• fruisce della clausola di cedevolezza di cui all’art.
17 D.Lgs. 192/2005 che garantisce la prevalenza
della normativa regionale di attuazione della
Direttiva 2002/91/CE
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contra: Tr. Torino 02.01.2014
Ha ritenuto di dover applicare
esclusivamente l’art. 1118 c.c. ed ha
dichiarato possibile il distacco individuale
dall’impianto centralizzato di Condominio
sempre che dallo stesso non derivino
notevoli squilibri di funzionamento e/o
aggravi di spesa e fermo restando l’obbligo
di pagare le spese di conservazione, messa
a norma e manutenzione straordinaria
dell’impianto.
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Composizione del contrasto:
• Se l’edificio si compone di 4 alloggi o
meno, al distacco può seguire
l’installazione di un impianto autonomo di
riscaldamento (lo consente art. 1.4.8. DGR
46-11968/2009)
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• 2. Se il Condominio si compone di più di 4
alloggi, i locali commerciali, artigianali, di
servizio e assimilabili possono distaccarsi
se prevedano l’installazione di pompe di
calore prive di sistemi di combustione (lo
consente art. 1.4.15. DGR 46-11968/2009)
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• 3. Se il Condominio si compone di più di 4
alloggi, i singoli condomini possono
distaccarsi ma NON installare impianti
autonomi di riscaldamento (lo vieta art.
1.4.8. DGR 46-11968/2009). Possono
installare stufe, caminetti, radiatori
individuali non fissi di potenza nominale
inferiore a 5 kilowatt (dubbi circa le pompe
di calore)
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In conclusione ... buon lavoro a tutti!
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